Cassazione Civile, 01 luglio 2014, n. 14940 - Riposo settimanale e giornaliero per gli autoferrotranvieri


 

 

Fatto





Con separati ricorsi al Tribunale di Napoli, V.F., A.A., F.M., S.C. e L.R. esponevano: di essere dipendenti dell'A.N.M. quali conducenti di linea adibiti a percorsi urbani non superiori a 50 km; che negli ultimi dieci anni avevano lavorato su tre turni settimanali a rotazione: rispettivamente dalle ore 6,30 alle 13,20, dalle 12,30 alle 19,20 e dalle 18,30 all'1,20, per sei giorni alla settimana, che tutte le volte che passavano dal terzo turno (dalle 18,30 alle 1,20) al primo (dalle 6,30 alle 13,20), non godevano dell'intero giorno di riposo settimanale, in quanto erano tenuti a riprendere il lavoro dopo trenta ore di riposo in cui doveva essere compreso il riposo giornaliero; che, quindi, si sovrapponevano riposo giornaliero e riposo settimanale entrambi inderogabili; che tale circostanza si era verificata nel periodo ottobre - novembre 2002 almeno una volta per ciascun ricorrente; che il riposo settimanale doveva decorrere dall'ora di inizio del turno non lavorato (per riposo settimanale, nel caso de quo dalle 18,30 del settimo giorno) e, quindi, laddove il turno successivo era iniziato alle 6,30 del mattino seguente (ottavo giorno) essi non avevano goduto per intero del giorno di riposo settimanale, perdendo ore di riposo mai più recuperate; che in tali casi sussisteva un danno da usura psico-fisica per il lavoratore in re ipsa, assistita da presunzione iuris et de iure; che tale danno era quantificabile o applicando in via analogica la percentuale del 30% riconosciuta dalla contrattazione ai lavoratori turnisti ex artt. 16 e 17 del c.c.n.l. del 1976, come modificato dal c.c.n.l. autoferrotranvieri 12.3.80, o la percentuale del 20% prevista per lo straordinario festivo di cui all'art. 1 del detto c.c.n.l. 12.3.80, fattispecie quest'ultima ancor più affine al caso in esame; che le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comunque, dovevano essere maggiorate di un ulteriore 20% trattandosi di lavoro straordinario festivo.

Chiedevano pertanto: 1) dichiarare il loro diritto a che le 24 ore di riposo settimanale inizino a decorrere dalla fine del riposo giornaliero, cioè dall'ora in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere a lavorare se non fosse stato di riposo; 2) conseguentemente, condannare l'Azienda Napoletana Mobilità al risarcimento del danno conseguente la violazione di cui sopra, quantificato in ragione del 30% della retribuzione dovuta per il periodo lavorato durante il riposo settimanale, da quantificare in separato giudizio nei limiti della prescrizione, salvo quanto previsto al successivo punto 4; 3) considerare comunque le ore di cui sopra come straordinario festivo da maggiorare quindi in misura del 20%, parimenti da quantificare in separato giudizio, salvo quanto previsto al successivo punto 4; 4) condannare comunque l'A.N.M. al pagamento, per il periodo di cui al paragrafo 3, della somma di €.13,24 in favore di V. e A., ed €.13,60 in favore di F., S., A. e L., a titolo di risarcimento del danno, nonché di €.8,83 e di €.9,07 rispettivamente in favore dei due gruppi, a titolo di straordinario festivo, come da conteggi allegati, oltre accessori. Instaurandosi il contraddittorio, si costituiva l'A.N.M. in entrambi i giudizi eccependo la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive e quella decennale per il risarcimento del danno.

Nel merito, l'azienda eccepiva l'infondatezza della domanda deducendo di avere sempre tenuto un comportamento legittimo in quanto i conducenti che avevano lavorato nell'ultimo giorno "serale", montando alle 18,30 e smontando dopo sei ore e quaranta minuti (all'1,20), fruivano del riposo giornaliero sino alle 6,30 (dunque per circa cinque ore) del giorno successivo quando iniziavano a fruire di 24 ore di riposo settimanale che si protraeva fino alle 6,30 del giorno dopo; che nessuna norma prescriveva una durata minima per il riposo giornaliero e che, quando nella 'delazione’ accadeva che i lavoratori passavano dal turno "mattinale" a quello pomeridiano e poi da quello "pomeridiano" a quello "serale", godevano di alcune ore di riposo giornaliero in più che andavano a compensare le ore di riposo giornaliero perso dal passaggio dal turno "serale" a quello "mattinale"; che la Cassazione aveva affermato in casi analoghi che le 24 ore di riposo settimanale decorrevano dall'ora di inizio del turno non lavorato appunto per fruizione del riposo settimanale.

Il Tribunale, con distinte sentenze del 2004, rigettava le domande.

Proponevano distinti appelli i lavoratori. Resisteva la A.N.M.

Con sentenza depositata il 12 luglio 2007, la Corte d'appello di Napoli, riuniti i ricorsi, li rigettava entrambi.

Per la cassazione propongono ricorso i dipendenti, affidato ad unico motivo.

Resiste la A.N.M. con controricorso, poi illustrato con memoria.

 

Diritto



1. - I ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 3 L. n. 370\34 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamentano che la turnazione sopra descritta violava (tre volte nell'arco di otto settimane) il diritto all'integrale godimento del riposo giornaliero, in tali casi fruito nella illegittima misura di 5 ore e 10 minuti. Che tuttavia la Corte di merito ritenne che una simile domanda non era stata esplicitamente formulata dai ricorrenti e che d'altro canto la legge (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 66\03) non prevedeva una durata minima del riposo giornaliero, peraltro compensato dall'allungamento del riposo cinque volte nell'arco di otto settimane, compensando così la riduzione.

I ricorrenti, invocati i principi enunciati da questa S.C. nelle sentenze n. 12518\00 e n. 2136\01, si dolgono che il riposo settimanale deve decorrere dall'ora di inizio del turno non lavorato (per la fruizione del riposo settimanale), e cioè dall'orario nel quale il lavoratore, dopo aver goduto del suo normale riposo giornaliero, riprenderebbe a lavorare se non godesse del riposo settimanale.

Formulano il seguente quesito di diritto: "al riposo settimanale del personale autoferrotranviario che lavori su turni e per ii quale non sia applicabile direttamente la regolamentazione prevista dalla legge n.370\34, in mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall'ora di inizio del turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in applicazione analogica del principio stabilito dall'art. 3, comma 3, della citata legge n. 370 del 1934. Tale ora coincide con l'ora di inizio (specie 18,30?) dell'ultimo turno lavorato prima del riposo settimanale e non con quella di inizio dei turno successivo al riposo (6,30?)'.

1.1 - Il motivo, anche a voler prescindere dalla ritualità del quesito di diritto, è infondato.

Deve infatti considerarsi che il riposo giornaliero - prima del d.lgs. n. 66\03, inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie, e che comunque fa "salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata" - era garantito solo dalla normativa in tema di orario di lavoro, essendo invece disciplinato dalla L. n. 370\34 e dalla Cost. (art. 36) il riposo settimanale. Questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 2136\01; Cass. n. 14880\01) che al riposo settimanale del personale autoferrotranviario che lavori su turni e per il quale non sia applicabile direttamente la regolamentazione prevista dalla legge n. 370 del 1934, in mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall'ora di inizio del turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in applicazione analogica del principio stabilito dall'art. 3, comma terzo, della citata legge n. 370 del 1934. Sotto tale profilo il quesito di diritto formulato è inammissibile, limitandosi a richiamare astrattamente la giurisprudenza di questa Corte sul punto.

La tesi dei ricorrenti, secondo cui nel lavoro a turni è necessario che non sia alterata la cadenza di un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi e purché il riposo settimanale venga goduto senza compromissione dell'autonomo godimento di quello giornaliero (Cass. n. 12518\00), non tiene peraltro conto che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 66\03 (art. 7), come affermato da C. Cost. n. 102\76 (con cui venne respinta la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell’articolo 3 della legge n. 370 del 1934 per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione) il meccanismo dell'avvicendamento dei turni del lavoro a squadre deve essere congegnato in modo tale da consentire le 24 ore consecutive di riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari immediatamente successivi, senza incidere in misura più o meno elevata sul riposo giornaliero.

In sostanza, prima del d.lgs. n. 66\03, che per primo ha disciplinato compiutamente il diritto al riposo giornaliero, dovendosi applicare in via analogica la L. n. 370\34, è sufficiente che l'avvicendamento dei turni, col rispetto del riposo settimanale costituzionalmente tutelato, non incida in misura apprezzabile sul diritto al riposo giornaliero, il che nella specie deve escludersi sia in quanto ciò si verificava tre volte nell'arco di otto settimane, sia in quanto, come incontestatamente accertato dalla Corte partenopea, nel restante avvicendarsi dei due turni di lavoro si verificava una situazione più favorevole per il lavoratore che finiva col fruire di circa 48 ore di riposo nel cambio tra il primo turno (6,30-13,20) ed il secondo (12,30-19,20), riequilibrando in ogni caso il rapporto tra riposi giornalieri e settimanali.

3. - Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.