Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2014, n. 34117 - Cantiere mobile in autostrada e investimento in retromarcia: omesso coordinamento da parte del responsabile del cantiere




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) B.E., N. IL (Omissis);
2) R.F.L., N. IL (Omissis);
3) GENERALI BUSSINES SOLUTIOS s.c.p.a. RESP. CIV.;
avverso la sentenza n. 1568/2008 pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno il 28/1/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili, avv. Mario Corsiero, anche quale sostituto processuale dell'avv. Francesco Saverio Iacuzio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Anna Pinto, quale sostituto processuale dell'avv. Nicoletta Piergentili Piromalli ed altresì quale sostituto processuale dell'avv. Giacomo Tartaglione, per il responsabile civile, la quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha parzialmente riformato quella pronunciata dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, revocando la sospensione condizionale della pena e dichiarando la pena detentiva irrogata dal primo giudice interamente condonata, confermando nel resto la condanna pronunciata nei confronti di B.E. e R.F.L., giudicati colpevoli della morte di S.M., investito dal R., che procedeva in retromarcia alla guida di un autocarro, mentre era intento a smontare il cantiere mobile allestito per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della carreggiata sud dell'autostrada (Omissis) in direzione (Omissis).

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito il B., in qualità di responsabile del cantiere, aveva omesso di assicurarsi del rispetto del piano di sicurezza che prevedeva il coordinamento tra i diversi operanti, in modo che tutti gli spostamenti all'interno del cantiere avvenissero contemporaneamente se con veicoli, o, se a piedi, previo avvertimento degli altri operai. A causa della mancanza di coordinamento, il R. si era messo in moto senza verificare che lo S. stesse ancora controllando la segnaletica e per negligenza ed imperizia lo aveva investito. Appunto la negligente ed imperita esecuzione della manovra di retromarcia è stata ascritta al R..

2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione il B. ed il R. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicoletta Piergentili Piromalli.

2.1. Con un primo motivo deducono vizio motivazionale per aver la Corte di Appello omesso di vagliare le censure espresse nei motivi di impugnazione, le quali segnalavano la rilevanza della condotta imprudente e negligente dello S., quale causa da sola efficiente rispetto all'evento nonchè la decisiva circostanza della assenza dal cantiere del B. per ragioni legate allo svolgimento dell'attività lavorativa.

2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, derivante dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, nonostante essa non sia mai stata contestata.

2.3. Con un terzo motivo si censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la mancata prevalenza accordata alle concesse attenuanti generiche, giudizio privo di motivazione.

2.4. Con un quarto motivo si censura la mancata motivazione in merito alla concessione della provvisionale, della quale sarebbero insussistenti i presupposti.

3. Ricorre per cassazione il responsabile civile s.c.p.a. Generali Bussiness Solutions, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Giacomo Tartaglione, che con unico motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18, per aver la Corte di Appello omesso di fare applicazione del principio del favor rei, non dichiarando prescritto il reato ascritto agli imputati per essere decorso il termine di sette anni e sei mesi, previsto dalla disciplina previgente alla legge n. 251/2005; avendo peraltro immotivamente negato la prevalenza delle concesse attenuanti generiche e fatto riferimento ad aggravante diversa da quella indicata nel capo di imputazione.

Diritto


4. I ricorsi sono infondati.

4.1. Per la natura pregiudiziale della questione merita di essere affrontata in primo luogo la censura che chiama in causa una pretesa violazione del divieto di immutazione del fatto, che - nella esplicazione appena più articolata della difesa degli imputati - si sarebbe concretizzato nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 589 c.p.p., comma 2, ancorchè mai contestata nel corso del giudizio.

Orbene, per quanto l'eccezione difensiva sia stata sollevata in sede di merito unicamente in relazione alla posizione del R., mette conto osservare che al B. è stato contestato di avere violato, in qualità di responsabile di cantiere, le norme dei Piani di sicurezza di cantiere adottati per i lavori ai quali attendeva e al R. di avere, alla guida di un autocarro, percorso in retromarcia un tratto dell'autostrada (Omissis); pertanto, correttamente la Corte di Appello ha rimarcato che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione quando le circostanze aggravanti, come nel caso, siano contestate in forma descrittiva, pur senza indicazione di articoli di legge. E' infatti del tutto evidente che agli imputati erano state contestate rispettivamente la violazione di una regola cautelare in materia prevenzionistica ed una prescrizione cautelare in materia di circolazione stradale. Ad una simile affermazione, del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012 - dep. 12/10/2012, P.G. in proc. Diaji, Rv. 253776), il ricorrente oppone una doglianza generica ed assertiva, prima ancora che infondata.

4.2. Gli imputati lamentano che la condotta della vittima non sia stata qualificata causa da sola sufficiente a determinare l'evento illecito, secondo l'accezione e per gli effetti di cui all'art. 41 c.p., comma 2.

E' ben nota la giurisprudenza di questa Corte in materia di interruzione del nesso causale: perchè possa ritenersi interrotto il nesso condizionalistico tra condotta del trasgressore ed evento è necessario che il fattore interferente assorba per intero il processo causale. E' quanto si esprime comunemente con l'affermazione per la quale la condotta del trasgressore degrada, da causa, ad occasione dell'evento. E' quanto si pretende con la richiesta del necessario carattere di eccezionalità della causa sopravvenuta (ma, secondo l'opinione preferibile, anche precedente o concomitante: art. 41 c.p., comma 3).

Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma "sufficiente" a determinare l'evento, secondo un'accezione di sufficienza che non può essere identificata nell'autonomia cui allude l'art. 41 c.p., comma 1, (sicchè fuorviante è il riferimento sovente operato al carattere, che si vorrebbe dover essere proprio della causa sufficiente, della "totale indipendenza dalla condotta dell'imputato": Cass. Sez. 5, sent. n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549; Cass. Sez. 5, sent. n. 15220 del 26/01/2011, Trabeisi e altri, Rv. 249967).

Lo snodo essenziale del tema in esame sembra a tutt'oggi essere quello del reperimento di un'adeguata definizione di "causa sufficiente", la quale va ricercata nella prospettiva propria del giudizio di attribuzione di responsabilità giuridica. Si tratta, detto altrimenti, del concetto "giuridico" di causa sufficiente.

Ciò posto, è più agevole comprendere che tale concetto non può e non deve essere colto alla luce di leggi fisiche, ma sulla base delle ragioni dell'imputazione giuridica. Viene perciò in rilievo, ad esempio per la teoria della causalità umana, il potere di signoria dell'uomo, in forza del quale si afferma che "può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo" (Cass. Sez. 4, sent. n. 9967 del 18/01/2010, P.G. e P.C. in proc. Otelli e altro, Rv. 246797). Fuori della possibilità di controllo viene ritenuto, secondo questa ricostruzione, "il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi... nei giudizi sulla causalità umana si considerano "propri" del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".

Nel fare propria questa teoria la giurisprudenza di legittimità svolge un'utile precisazione. Per l'attribuzione del fatto sul piano oggettivo è necessario: a) che l'imputato con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; b) che l'evento non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. La causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o a procurane la sua interruzione, come altrimenti si dice) presuppone quindi l'esistenza di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma si pone rispetto a questo come addizione completamente atipica, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un fattore che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Cass. Sez. 4, sent. n. 9967 del 18/01/2010, cit.).

Tanto vale per il fattore interferente che abbia concorso nella determinazione di quel medesimo evento cui avrebbe condotto il percorso causale facente interamente capo all'agente/omittente, qualora non fosse intervenuto quell'ulteriore addizione causale.

Ma vale, secondo la prevalente giurisprudenza, anche nell'ipotesi in cui il fattore interferente, che si innesta nel decorso causale già innescato dalla condotta del trasgressore, aggrava l'evento che si sarebbe prodotto.

Anche in tali casi non risulta comunque reciso il nesso causale e la concorrenza causale di condotte di altri dal reo assume valore solo sul piano sanzionatorio.

La natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è però un tipico accertamento devoluto al giudice del merito che deve logicamente valutare il suo convincimento sul punto. Ciò è avvenuto nel caso in esame perchè, secondo i giudici di primo e di secondo grado, non può reputarsi causa totalmente autonoma ed imprevedibile il fatto di altro lavoratore che concreti inosservanza delle regole che disciplinano la corretta modalità di esecuzione dell'attività cui quello è addetto.

L'affermazione del giudice distrettuale è in linea con il principio di diritto posto da questa Corte: "in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento - morte o - lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento". Vale rimarcare che nell'occasione questa Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011 - dep. 09/06/2011, Millo e altri, Rv. 250710).

Ne consegue la correttezza della valutazione della Corte di merito quanto alla sussistenza del nesso causale tra le violazioni cautelari rispettivamente ascritte agli imputati e l'evento illecito.

Quanto alla rilevata assenza dal cantiere del B., si tratta di circostanza priva di rilievo, posto che ciò che gli viene ascritto è di aver omesso di assicurare il coordinamento dell'attività dei dipendenti delle due diverse ditte operanti nel cantiere.

4.3. La doglianza che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è derivata da quella che asserisce l'illegittimità del giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2; sicchè rigettata quest'ultima, con riferimento a tutti i ricorsi in esame, risulta per tabulas la riferibilità al caso in esame del termine di prescrizione di quindici anni, risultante dell'applicazione tanto della disciplina previgente alla legge n. 251/05 che di quest'ultima (e, peraltro, essendo state ritenute solo equivalenti le attenuanti generiche, anche facendo riferimento alla pena di cui all'art. 589, co. 1 cod. pen. e alla disciplina ante legge n. 251/2005 il termine massimo di prescrizione sarebbe di quindici anni).

Nè coglie il segno il rilievo, pur esso, comune a tutti i ricorrenti, della carenza di motivazione del confermato giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche; occorre rammentare, al riguardo, che in tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, il giudice è tenuto a dar conto del proprio giudizio in ordine alla valutazione delle circostanze stesse e, sebbene non sia tenuto anche a formulare una analitica esposizione dei criteri di valutazione, deve tuttavia esporre le proprie argomentazioni ai fini della dimostrazione del corretto uso del potere discrezionale e del fondamento delle sue conclusioni, quando vi sia stata espressa e motivata richiesta degli imputati (Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994 - dep. 06/06/1994, Nisi ed altri, Rv. 198524). Sussiste quindi un rapporto di proporzione diretta tra l'estensione dell'onere motivazionale e la motivazione della richiesta difensiva; ove questa manchi o sia generica, tanto da risultare meramente sollecitatoria, anche la esplicazione dell'avvenuta valutazione della istanza può essere sufficiente a far ritenere adempiuto quell'onere.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha reso esplicito di aver valutato congruo il trattamento sanzionatorio definito in primo grado, rimarcando come esso avesse trovato la giusta misura attraverso la concessione delle attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante. Ed ha respinto la richiesta di un diverso bilanciamento, reputando inidonea al riguardo la prospettata incensuratezza degli imputati. E' quindi manifestamente infondata la censura difensiva, che evoca un giudizio espresso "senza alcuna motivazione sul punto".

4.4. Parimenti inammissibile è il quarto motivo dei ricorsi degli imputati. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004 - dep. 15/10/2004, Farina ed altri, Rv. 230105; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010 - dep. 27/09/2010, Mazzamurro, Rv. 248348).

5. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento in solido delle spese sostenute dalle costituite parti civili S.G. e P.C.; spese che si liquidano in Euro 2500,00 ciascuna, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in solido delle spese sostenute dalle costituite parti civili S.G. e P. C. che liquida rispettivamente in Euro 2500,00 ciascuna oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2014