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Nesso di causalità nei reati omissivi
La delega di funzioni
Le posizioni di garanzia
Valutazione dei rischi
La responsabilità da reato dell’ente


Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343 - Thyssenkrupp: le condanne inflitte andranno ridefinite, ma non aumentate



INDICE
FATTO
l. Il fatto.
2 .Le imputazioni.
3. La prima sentenza.
4. La pronunzia d'appello.
5. I ricorsi.
6. Il ricorso del Procuratore generale.
7. Il ricorso di TKAST nella veste di responsabile civile.
8. Il ricorso di TKAST avverso la condanna per la responsabilità dell'ente.
9. Il ricorso di E.H..
10. Il ricorso di M.D. .
11. Il ricorso di C.C. .
12. I motivi aggiunti di C.C. .
13. Il ricorso di P.G.e Pu.M.
14. Il ricorso di S.R..
15. L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
DIRITTO
1. La questione della mancata traduzione degli atti processuali nei confronti degli imputati di lingua tedesca.
2. La questione della mancata traduzione di documenti redatti in lingua diversa dall'italiano.
3. Il reato di cui all'art. 437 cod. pen. e l'obbligo giuridico di realizzare l'impianto automatico di spegnimento.
4. L'infondatezza delle censure difensive.
5. L'art. 437 cod. pen. e le condotte individuali.
6. L'art. 437 cod. pen. e le aggravanti.
7. L'art. 437 cod. pen. e le problematiche causali.
8. Il problema causale nell'ambito delle aggravanti di cui all'art. 437 cod. pen.
9. La causalità.
10. La causalità nei reati omissivi impropri ed il ragionamento predittivo.
11. L'indagine causale in ordine agli effetti aggravanti di cui al capoverso dell'art. 437.
12. Le posizioni di garanzia.
13. Il garante come gestore di un rischio.
14. Nascita e conformazione della posizione di garanzia.
15. L'istituto della delega.
16. Le posizioni di garanzia nel presente processo.
17. La posizione dell'amministratore delegato.
18. Le posizioni di P.G.e Pu.M..
19. La posizione di M.D. .
20. La posizione di S.R..
21. La posizione di C.C. ed il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
22. Le condotte colpose e la loro connessione causale con gli eventi.
23. Le condotte colpose dei singoli imputati.
24. La prevedibilità degli eventi.
25. Prevedibilità, descrizione dell'evento, previsione in concreto.
26. Causalità e causalità della colpa.
27. Causalità e causalità della colpa nei reati commissivi mediante omissione.
28. Causalità e colpa nel caso in esame.
29. La cooperazione colposa.
30. La cooperazione colposa nel presente giudizio.
31. Dolo eventuale o colpa cosciente. La prima sentenza.
32. La sentenza d'appello.
33. Il dolo eventuale.
34. Il dolo. La definizione legislativa e le questioni generali.
35. La struttura del dolo. Rappresentazione e volontà.
36. La teoria della rappresentazione.
37. La teoria della volizione.
38. Le categorie del dolo.
39. Il dolo intenzionale.
40. Il dolo diretto.
41. Il dolo eventuale e la colpa cosciente.
42. Il dolo eventuale e la teoria della rappresentazione.
43. Il dolo eventuale e la teoria della volizione.
44. La giurisprudenza su dolo.
45. La giurisprudenza sul confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
46. Il dolo eventuale e le attività lecite di base. La speranza tra dolo e colpa. Lo storico caso Oneda.
47. Le relazioni sessuali ed il contagio del virus HIV.
48. La guida spericolata o in stato di ubriachezza tra dolo e colpa.
49. L'assenza di "movente".
50 Considerazioni conclusive su dolo eventuale e colpa cosciente.
51.Gli indizi o indicatori del dolo eventuale.
52. Le sentenze di merito alla luce dei principi.
53. Il rapporto tra gli artt. 437 e 449 cod. pen. nel ricorso del P.G.
54. Il concorso formale tra gli artt. 437 e 589 cod. pen.
55. I criteri di determinazione delle pene prospettati nel ricorso del P.G.
56. La legittimazione della parte civile Medicina democratica.
57. Gli altri motivi.
58. La sintesi della sentenza ed il compito del giudice del rinvio.
59.La responsabilità da reato dell'ente. La sentenza d'appello.
60. La natura della responsabilità dell'ente.
61. La giurisprudenza in proposito.
62. Le questioni di legittimità costituzionale.
63. Il criterio d'imputazione oggettiva.
64. La confisca del profitto.
65. Le altre questioni.


 



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da
Giorgio Santacroce - Presidente
Giuliana Ferma
Claudia Squassoni
Giovanni Conti
Massimo Vecchio
Vincenzo Rotundo
Ro.M.Marco Blaiotta - Relatore
Giovanni Diotallevi
Maria Vessichelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sui ricorsi proposti dagli imputati
1. E.H., nato a Omissis
2. Pu. M., nato a Omissis
3. P.G., nato a Omissis
4. M.D. , nato a Omissis
5. S. R. , nato a Omissis
6. C.C. , nato a Omissis nonché dal
7. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino nei confronti dei predetti imputati
nonché da
8. ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a.
quale responsabile civile e quale ente responsabile ex d.lgs. 231/2001
avverso la sentenza del 28/02/2013 della Corte di assise di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Ro.M.Marco Blaiotta;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carlo Destro, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Pubblico ministero, degli imputati e di ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a. quale ente responsabile ex d.lgs. 231/2001 e per l'accoglimento del ricorso di ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a. quale responsabile civile nei confronti della parte civile associazione Medicina Democratica, con annullamento senza rinvio su tale ultimo capo;
udito per la parte civile l'avv. Gian Mario Ramondini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del responsabile civile;
uditi gli avvocati Cesare Zaccone per la ThyssenKrupp A.S.T. s.p.a., Guglielmo Giordanengo e Francesco Dassano per C.C. , Maurizio Anglesio per M.D. e S.R., Franco Coppi per E.H., Alfredo Gaito per M.D. , Guido Carlo Alleva per Pu. M.e P.G.e Paolo Sommella per S.R., che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e per il rigetto del ricorso del P.m., nonché, quanto all'avv. Gaito, in subordine, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sul tema della traduzione in lingua italiana degli atti formati lingua straniera.

Fatto

1. Il fatto.


La sentenza in esame riguarda un evento disastroso verificatosi poco dopo la mezzanotte del 5 dicembre 2007 nello stabilimento Torinese della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a. (TKAST).
La TKAST con sede e stabilimento maggiore in Terni è una tra le società controllate dalla holding Thyssen Krupp AG (TKAG), organismo con struttura piramidale che si occupa di vari settori: uno di essi è la produzione dell'acciaio e la relativa sub-holding è la Tyssen Krupp Stainless (TKL). TKL controlla diverse società nazionali tra le quali TKAST.
Nella sede torinese avevano luogo solo le fasi a freddo del ciclo produttivo: la laminazione, la ricottura e il decapaggio. Enormi rotoli di acciaio allo stato grezzo venivano dapprima fatti passare tra i cilindri del laminatoio; indi sottoposti alla fase di ricottura, trattamento termico in forno finalizzato a restituire al metallo le caratteristiche originarie; infine avviati alla procedura di decapaggio tramite immersione in vasche contenenti sostanze acide, al fine di conferire lucentezza e perfezione estetica al prodotto.
Il sinistro si è verificato nell'ambito della linea dello stabilimento denominata APL5 dedicata alle fasi di ricottura e decapaggio. La struttura era lunga oltre 200 metri, larga circa 12, alta circa 9, si sviluppava su due piani ed aveva una configurazione ad omega.
I rotoli provenienti dalla fase di laminazione giungevano intrisi di olio trattenuto tra le spire e nella apposita carta di separazione (carta interspira). La bobina veniva sistemata su apposita struttura (aspo svolgitore) ed avanzava, srotolandosi, lungo la linea. La lavorazione implicava la collocazione della bobina sul perno dell'aspo, curando che l'asse mediano del rotolo fosse allineato all'asse mediano del perno o mandrino. La centratura era operazione importante e manuale. Dopo che il nastro era stato imboccato, era previsto l'azionaménto del pulsante "aspo in centro" che comandava l'allineamento automatico dell'asse dell'aspo medesimo con quello dell'impianto. Apposita lampadina segnalava all'operaio l'avvenuto allineamento. L'operazione aveva il fine di evitare che il nastro, avanzando, sfregasse contro le sponde dell'impianto. Il corretto posizionamento era segnalato da fotocellula. Per assicurare la continuità del ciclo, il tratto iniziale del nuovo nastro da srotolare veniva saldato alla coda del nastro ultimato.
La linea aveva un pulpito, cioè una cabina di comando principale al cui interno erano collocati alcuni visori; erano altresì presenti pulsanti di arresto ed emergenza che disattivavano le elettrovalvole e conseguentemente i circuiti elettrici. Sulla linea stessa si trovavano pure diversi pulpitini, cioè banchi di comando minori. Il primo addetto alla linea stazionava nel pulpito, il collaudatore si trovava nella propria cabina, tre operai erano addetti alla linea, altro operaio era gruista.
La notte in cui si verificò l'evento erano in servizio sei operai addetti alla linea e occasionalmente il capoturno Ro.M., nonché altro operaio.
Sostanzialmente non controverso è lo sviluppo delle contingenze che determinarono l'innesco e lo sviluppo dell'incendio: sfregamento per alcuni minuti del nastro di acciaio in lavorazione contro i bordi dell'impianto posto a quota + 3 metri; surriscaldamento con scintille; appiccamento delle fiamme su carta ed olio di laminazione che si trovava sul pavimento sotto l'impianto; contatto delle fiamme con un flessibile in gomma, protetto da due reti d'acciaio, contenente olio idraulico ad alta pressione, che cedeva con proiezione dell'olio nell'aria; deflagrazione della miscela nebulizzata; formazione di una nuvola incandescente di olio nebulizzato (flash fire) che si espanse improvvisamente per un'ampiezza di 12 metri ed investì gli operai che si erano avvicinati all'incendio con estintori a breve gittata, senza lasciare loro possibilità di scampo. A seguito delle ustioni riportate persero la vita sette operai: A.Sc., R.Sc., A.La., Sa. Br., Ro.M., Gi. Dm., R.R..

Le misure avviate per spegnere l'incendio si rivelarono inefficaci ed esso divampò ulteriormente; e fu domato solo dopo un lungo e laborioso intervento dei vigili del fuoco.
La sentenza spiega che i meccanismi dell'impianto sono azionati da circuiti oleodinamici che presentano numerosi tubi flessibili in gomma, ricoperti da maglie di acciaio. La resistenza dei flessibili al calore è assai limitata e costituisce un punto di vulnerabilità dell'impianto.
Vi è sostanziale accordo nel senso che il primo innesco riguardò carta accartocciata vicino al punto di sfregamento tra il nastro ed i bordi dell'impianto. Essa, infiammata, precipitò sul piano sottostante ove si trovavano spezzoni di carta e ristagni di olio che alimentarono l'incendio. Nell'arco di circa 10 minuti l'incendio coinvolse tutta la carta e l'olio esistenti sul pavimento. I lavoratori, avvedutisi dopo alcuni minuti di quanto accadeva, si precipitarono fuori dal pulpito nel quale si trovavano; con gli estintori a mano tentarono di spegnere le fiamme e provarono pure ad utilizzare una manichetta dalla quale tuttavia l'acqua non fuoriusciva.
Dalle primissime indagini dopo l'incendio emerse la presenza di cospicui ristagni di olio e carta imbevuta di olio. Tale presenza era dovuta soprattutto al fatto che i rotoli di acciaio, dopo la laminazione, non stazionavano abbastanza a lungo per sgocciolare adeguatamente. Per effetto delle fiamme risultarono collassati 11 flessibili. La lampadina che indicava il corretto centraggio del nastro era bruciata. Quella che segnalava il regolare svolgimento della carta di separazione era mancante. Il telefono del pulpito era rotto. I dispositivi di centraggio automatico non funzionavano adeguatamente, a dimostrazione di una grave carenza di manutenzione. Inoltre gli idranti esistenti nello stabilimento non avevano pressione sufficiente. Emerse un complessivo degrado dell'impianto e la parziale inefficienza degli strumenti di spegnimento, nonostante la pulizia effettuata dopo i fatti e l'intervento di una ditta chiamata per la manutenzione degli estintori. Gli ispettori della Asl riscontrarono ben 116 irregolarità; e costatarono la mancata manutenzione delle attrezzature tra le quali i tubi flessibili, il danneggiamento di parti elettriche, l'accumulo di materiale infiammabile.
L'azienda aveva deciso di chiudere lo stabilimento torinese e di trasferire gli impianti in Terni. All'epoca del disastro tali operazioni erano in corso. E l'intero processo si muove attorno all'ipotesi accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, che la decisione di dismettere l'impianto torinese fosse stata accompagnata dalla decisione di fermare ed accantonare gli investimenti per la sicurezza, determinando il progressivo scadimento dell'efficienza e della sicurezza delle lavorazioni. Tale compromessa situazione è stata ritenuta la causa prima dei numerosi inadempimenti di prescrizioni cautelari che hanno condotto agli eventi in esame.
Questa cruciale scelta aziendale, secondo i giudici di merito, era in contrasto con le strategie di fondo della holding. Infatti, nel giugno del 2006 si sviluppò un devastante incendio nello stabilimento di Krefeld, che produsse conseguenze disastrose e danni per centinaia di milioni di euro, nonché il fermo per circa un anno. Lo stabilimento andò completamente distrutto e solo per miracolo non vi furono morti. A seguito di ciò, la prevenzione antincendio divenne una priorità assoluta del Gruppo e furono a tal fine decisi stanziamenti straordinari. Tale nuova strategia emerse agli inizi del 2007 e fu consacrata in alcuni meeting internazionali. In uno di essi, organizzato a Krickenbeck nel febbraio 2007, presente E.H., fu illustrato un cospicuo stanziamento straordinario per TKAST dell'ordine di diversi milioni di euro. Al servizio delle strategie di lotta al fuoco operava anche un gruppo tecnico di lavoro {Working group stainless, in sigla WGS).

2. Le imputazioni.

In relazione a tali accadimenti è stata esercitata l'azione penale in ordine a diversi illeciti nei confronti di:
E.H., Amministratore delegato e membro del Comitato esecutivo (cosiddetto Board) della TKAST; con delega per la produzione, la sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali;
Pu.M., Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo con delega per il settore commerciale ed il marketing;
P.G., Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo con delega per l'amministrazione, la finanza, il controllo di gestione, gli approvvigionamenti ed i servizi informativi;
M.D. , Dirigente con funzioni di Direttore dell'area tecnica e servizi, con competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino;
S.R., Direttore dello stabilimento di Torino;
C.C. , Dirigente con funzioni di responsabile dell'area ecologia, ambiente e sicurezza e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento di Torino.
Per conferire chiarezza all'esposizione, in relazione alle differenti ed ancora discusse qualificazioni giuridiche dei fatti, è necessario riportare in breve le accuse.
A) Tutti imputati, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 437, commi primo e secondo, cod. pen., per avere omesso di dotare la linea di ricottura e decapaggio denominata APL5 di impianti ed apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro; ed in particolare di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, di cui emergeva la necessità in considerazione dell'alto rischio dovuto alla presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio.
La necessità di tali apprestamenti emergeva da diverse contingenze, quali il già evocato incendio di Krefeld; la ricostruzione delle linee di tale opifìcio accompagnata dall'installazione di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento; la valutazione del rischio da parte delle società assicurative, ritenuto talmente elevato, dopo l'incendio di Krefeld, da indurre ad una franchigia accresciuta, in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione; la decisione della TKS, nel febbraio 2007, di prevedere investimenti specifici antincendio in linea con le indicazioni del Working Group Stainless (WGS), ed in particolare di sistemi automatici di rivelazione e spegnimento nella linea APL5; le relazioni dell'ing. Bzz., consulente dell'assicuratrice Axa, che raccomandavano l'installazione del ridetto sistema automatico di protezione; la relazione di analogo tenore dell'ing. W., consulente della medesima Axa; la richiesta di autorizzazione agli investimenti dell'ottobre 2007, che descrive la linea APL5 come non conforme alle indicazioni tecniche della società assicuratrice, dei vigili del fuoco e del WGS.
Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio) di cui ai capi C ed E; ed un infortunio sul lavoro che ha determinato la morte di sette operai, evento rubricato ai capi B e D, nonché lesioni personali in danno di altri operai.
B) Il solo E.H. imputato del reato di cui agli artt. 81 e 575 cod. pen., per aver cagionato volontariamente la morte dei lavoratori. All'imputato è stato contestato di essersi rappresentata la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali, in quanto a conoscenza delle contingenze già riportate nel capo A, e di aver accettato tale rischio, giacché in virtù dei poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega in materia di sicurezza sul lavoro, prendeva la decisione di posticipare l'investimento antincendio dapprima dall'esercizio 2006/2007 a quello 2007/2008 e poi ad epoca successiva al trasferimento della linea da Torino a Terni, sebbene lo stabilimento si trovasse in una situazione di crescente insicurezza.
C) Il solo E.H. imputato del reato di incendio doloso di cui all'art. 423 cod. pen., per aver cagionato nella detta linea APL5 un incendio violento, rapido e di vaste proporzioni dal quale derivava la morte dei lavoratori. L'imputato, pur informato della concreta possibilità del verificarsi di incendi, ometteva di adottare le misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione contro gli incendi. Gli si contesta di non aver adeguatamente valutato il rischio di non aver organizzato percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, di non aver installato un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, nonostante la già menzionata situazione di crescente abbandono ed insicurezza dello stabilimento. Tutte condotte derivanti dalla già indicata decisione di posticipare l'investimento antincendio.
D) P.G., Pu.M., M.D. , S. R. e C.C. imputati del reato di cui agli artt. 61, n. 3, e 589, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., per aver cagionato per colpa la morte dei lavoratori.
A P.G.e Pu.M., nella veste di membri del Comitato esecutivo, è stato mosso l'addebito di aver omesso di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi non appena avuta conoscenza della loro necessità.
A M.D. è stato contestato di aver omesso, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione degli incendi, di sottolineare le già indicate misure di prevenzione, non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal vertice del gruppo TKL
Analoga accusa è stata mossa a S. R. e C.C. , anche in relazione alla loro diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente abbandono dello stabilimento.
Con le aggravanti della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e di aver agito nonostante la previsione dell'evento.
E) P.G., Pu.M., M.D. , S. R. e C.C. imputati del reato incendio colposo di cui agli artt. 61, n. 3, 449 e 423 cod. pen., per aver cagionato l'incendio già menzionato, a causa delle condotte colpose riportate al capo D.
Con l'aggravante della previsione dell'evento.

3. La prima sentenza.

La Corte di assise di Torino ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e li ha altresì condannati, in solido tra loro e con il responsabile civile TKAST, al risarcimento del danno nei confronti di numerose parti civili. Ha altresì applicato, ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti di TKAST, la sanzione pecuniaria di un milione di euro ex artt. 9, 10 e 12, comma 2, lettera A; la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di sei mesi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera A; la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di sei mesi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera E; la confisca della somma di 800.000 euro ex art. 19.


4. La pronunzia di appello.


La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello di Torino.
Nei confronti di E.H. il reato di omicidio doloso di cui al capo B è stato qualificato come omicidio colposo ai sensi degli artt. 589, commi primo, secondo, terzo, e 61, n. 3, cod. pen.; e quello di incendio doloso di cui al capo C è stato qualificato come incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 61, n. 3, cod. pen.
Per tutti, il reato di incendio colposo è stato ritenuto assorbito in quello di cui all'art. 437, commi primo e secondo, cod. pen. rubricato al capo A.
E' stato altresì ritenuto il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen.
Per l'effetto le pene sono state rideterminate.
Nei confronti dell'unica parte civile rimasta nel processo, Medicina Democratica, è stata diminuita l'entità della provvisionale.
Le statuizioni nei confronti dell'ente sono state confermate.

5. I ricorsi.

Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino nei confronti di tutti gli imputati; la TKAST nella veste di responsabile civile nonché in relazione alla condanna dell'Ente; e tutti gli imputati.
6. Il ricorso del Procuratore Generale.
6.1. Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, essendo state ravvisate, nei confronti dell'AD, fattispecie colpose in luogo di quelle dolose ritenute dal primo giudice.
Si afferma che la Corte di assise di appello, pur senza ammetterlo esplicitamente, ha sposato la tesi espressa da una dottrina minoritaria secondo cui il dolo eventuale consisterebbe non nell'accettazione del rischio di provocare l'evento, ma nell'accettazione dell'evento stesso e dunque del danno che ne consegue. La Corte assume pure che tale figura ha luogo quando è provato che il soggetto agente non avrebbe mutato la propria condotta anche se fosse stato certo di cagionare l'evento. Con ciò, però, si introduce un elemento ulteriore e del tutto ipotetico che di fatto sostituisce all'azione reale di chi accetta di correre un rischio l'azione ipotetica di chi accetta di cagionare un evento. Di fatto, per dimostrare che l'imputato ha agito con dolo eventuale, la Corte pretende la prova che egli sarebbe stato disposto ad agire anche con dolo diretto, con ciò introducendo una prospettiva meramente ipotetica. Tale impostazione ha inaccettabili implicazioni, giacché non consente di ipotizzare il dolo eventuale nella materia della sicurezza sul lavoro e più in generale in tutti i casi in cui è in gioco la vita o l'incolumità delle persone e dunque vi è enorme sproporzione tra il valore dei beni giuridici oggetto di bilanciamento.
Si lamenta inoltre che la pronunzia ritiene che l'imputato sperava che la fortuna continuasse in qualche modo ad assistere i suoi operai, nonostante la loro attività di vigili del fuoco improvvisati e completamente allo sbaraglio diventasse ogni giorno più difficile e pericolosa. Difettano completamente elementi concreti idonei a giustificare e rendere ragionevole una tale speranza. Mancava la possibilità di affidamento fondato su elementi concreti e non sulla mera speranza nella buona sorte.
La sentenza è anche illogica e priva di reale motivazione quando afferma che l'imputato accettava solo il rischio di piccoli focolai di incendio. L'enunciato è in contrasto con quanto affermato dalla sentenza medesima a proposito della consapevolezza che il vero rischio era di essere ghermiti improvvisamente dal flash fìre. Si è pure trascurato che la pericolosità degli incidenti consiste proprio nella loro di diffusività, che non consente di distinguere sul piano del rischio tra incendi di piccole dimensioni ed incendi distruttivi, soprattutto in un contesto altamente rischioso come quello in esame. Non si comprende come, essendovi rappresentazione dell'evento maggiore costituito dall'onda di fuoco ed in assenza di qualsiasi intervento tecnico ovvero organizzativo finalizzato a ridurre il rischio, sia ipotizzabile a discrezione del soggetto agente l'accettazione dell'evento parziale o comunque minore costituito dal piccolo focolaio di incendio.
Il ricorrente assume altresì che il dolo eventuale si configura quando l'agente accetta il rischio che l'evento si verifichi come risultato della sua condotta, quando cioè non supera il dubbio, non respinge il rischio, non confida che il rischio stesso non si concretizzi. Si ha invece colpa cosciente quando il dubbio viene superato in senso negativo, quando si confida che il rischio non si verifichi, si nutre la sicura fiducia che in concreto l'evento non si realizzerà.
Quanto all'imputato, si configurano due condotte rilevanti, la prima omissiva, comune agli altri imputati, rappresentata dalla mancata adozione delle cautele antinfortunistiche; la seconda commissiva ed esclusiva, costituita dalla decisione di non fare più alcun investimento per la prevenzione degli incendi. Tale ultima condotta denota la chiara volontà di abbandonare lo stabilimento ed è sicuramente indicativa dell'accettazione del rischio e quindi dell'esistenza del dolo eventuale. Magari l'imputato ha sperato in cuor suo che il rischio non si concretizzasse realmente, ma non poteva nutrire alcuna ragionevole fiducia che ciò avvenisse. Naturalmente, non rileva in alcun modo che in egli non avesse interesse a cagionare incendi o infortuni ed anzi che avesse interesse contrario, giacché si discute di dolo eventuale e non di dolo intenzionale o diretto.
E.H. non poteva in concreto nutrire alcuna ragionevole speranza che l'evento non si sarebbe realizzato. Il suo dichiarato affidamento nelle capacità dei collaboratori e degli operai in Torino è privo di alcuna base, poiché il personale più qualificato aveva lasciato lo stabilimento ed i lavoratori rimasti erano stressati e preoccupati per il futuro. Il rischio di incendio era aumentato e non vi era dunque alcuna possibilità razionale di affidamento. L'imputato non poteva neppure contare su dispositivi e presidi antincendio, che erano ridotti ai minimi termini. Una razionale fiducia era anche inibita dal piano di emergenza che prevedeva l'intervento diretto dei lavoratori anziché l'allontanamento dal luogo di pericolo.
La Corte di assise di appello ha proposto un'enunciazione metodologica corretta, ravvisando la necessità di una penetrante indagine in ordine al fatto specifico oggetto del processo. Tale indagine è però mancata del tutto, giacché non si è tenuto conto delle ponderose acquisizioni esposte nelle prime 300 pagine della sentenza a proposito della situazione dello stabilimento.
La pronunzia trae argomento dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2010, Nocera, che tuttavia riguarda lo specifico tema del rapporto tra ricettazione ed incauto acquisto. In tale sentenza si propone un'impostazione aderente ad una matrice dottrinaria di origine tedesca espressa dalla "formula di Frank", ampiamente superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Inoltre, l'approccio particolarmente rigoroso nell'accertamento del dolo eventuale era dovuto nel caso specifico alla necessità di delimitare l'ambito di operatività del reato di ricettazione rispetto a quello di incauto acquisto, evitando che attraverso il dolo eventuale le condotte incaute vengano ricondotte alla fattispecie di ricettazione. Si è pure trascurato che la citata pronunzia delle Sezioni unite riguarda un reato di mera condotta contro il patrimonio. È evidente che gli stessi parametri non possono essere adottati quando si parla di reati di evento contro l'incolumità fisica e la vita. Richiedere in tali fattispecie la verifica ipotetica sul comportamento che l'agente avrebbe tenuto qualora avesse avuto certezza di cagionare l'evento esclude in radice qualsiasi possibilità di configurare il dolo eventuale. In conclusione, secondo il ricorrente, il metodo della verifica ipotetica in cui si saggia il grado di resistenza della volontà dell'agente rispetto alla certezza di provocare l'evento non può essere considerato un metodo valido per qualsiasi tipo di reato. Esso inoltre è inaffidabile e di non facile applicazione, giacché introduce in una materia già di per sé altamente incerta un'ulteriore valutazione del tutto ipotetica: come avrebbe agito un soggetto in una condizione diversa da quella reale. Tale approccio, d'altro canto, finisce con il trasformare il dolo eventuale in dolo diretto
La Corte di merito ha pure svuotato di significato la distinzione tra condotte commissive ed omissive. Si è trascurato che l'imputato ha tenuto condotte attive consistenti nel far slittare e successivamente decadere gli investimenti antincendio; e in questo senso la sua volontà risulta certamente più forte e determinata rispetto a quella degli altri imputati che hanno soltanto posto in essere le condotte omissive ed avevano minori poteri.
Il ricorrente assume che la pronunzia contiene un errore evidente e gravissimo quando equipara le condotte dell'amministratore delegato a quelle degli altri imputati, trascurando che il primo aveva poteri decisori, mentre gli altri avevano ruolo consultivo o di collaborazione. Se anche potesse configurarsi il dolo degli altri imputati, la posizione dell'amministratore delegato non muterebbe.
L'impugnazione censura pure il ragionamento della Corte di assise di appello a proposito del bilanciamento tra i vantaggi economici derivanti dall'elisione dei finanziamenti nello stabilimento torinese e le conseguenze pregiudizievoli derivanti da un evento del genere di quello verificatosi. Il giudice fa riferimento al solo finanziamento afferente all'installazione delle misure antincendio, mentre si sarebbe dovuto considerare il risparmio totale derivante dall'assenza di investimenti di alcun genere nell'impianto, a fronte del rischio, e non dell'evento, di incendi ed infortuni anche mortali. Erroneamente, invece, la Corte di merito compara il risparmio con l'evento lesivo disastroso e non con il mero rischio della sua verificazione che concretizza il dolo eventuale.
In conclusione, per il ricorrente il ragionamento della Corte di assise di appello è censurabile perché porta ad escludere la possibilità di configurare il dolo eventuale quando il danno afferisce agli esiti di un infortunio o di una malattia professionale. L'errore, si assume, è sempre quello di confondere l'evento con il rischio.
La pronunzia erra ed è illogica anche quando assume che gli imputati fecero prevalere le loro personali valutazioni in ordine al fatto che eventi disastrosi non si sarebbero verificati nonostante tutti gli avvisi e gli allarmi. Tale enunciazione è in contrasto con il complessivo tenore di molte pagine della sentenza nelle quali si pone in luce l'elevatissimo rischio di incendio e la previsione di effetti disastrosi che potevano derivarne, accompagnato dalla artificiosa dissimulazione della realtà, facendo apparire il rischio medio anziché elevato, al fine di non rendere consequenziali e doverose ulteriori misure di prevenzione. La situazione indicata induce a ritenere che l'imputato abbia accettato il rischio nella sua interezza ed in tutte le sue possibili configurazioni.
L'impugnazione censura pure la ritenuta ragionevolezza dell'affidamento degli imputati in ordine alla non verificazione di eventi disastrosi. Tale valutazione travolge tutti gli accertamenti sulle carenze dello stabilimento, sui continui incendi, sull'inadeguatezza dei mezzi per contrastarli, sull'aggravarsi progressivo di tale deteriore situazione. Si era quindi in una situazione di inevitabile concreta, forte rappresentazione dell'evento a fronte della quale il giudice d'appello si è accontentato di una fragilissima speranza priva di fondamento e svincolata da qualsiasi criterio logico od ipotetico. Non si comprende perché, essendo ben noto (solo ai dirigenti e non agli operai) il rischio di flash fìre sarebbe stato accettato solo il rischio di eventi minori.
A sostegno di tale assunto il ricorrente analizza diffusamente alcuni passaggi della pronunzia di merito nei quali vengono evidenziate carenze e trascuratezze di ogni genere, per inferirne l'incoerenza rispetto alle enunciazioni in tema di dolo. In particolare, emerge la gravità del rischio connessa alla presenza dei flessibili idraulici con olio in pressione ed alla possibilità del manifestarsi del flash fìre. A fronte di ciò, la dirigenza tecnica aveva individuato misure tecniche per minimizzare il rischio che sono state disattese.
L'elemento doloso, secondo il ricorrente, è altresì dimostrato dal documento di valutazione dei rischi che reca la deliberata dissimulazione del rischio di incendio e dunque la piena consapevolezza di ciò che è poi accaduto, unitamente alla consapevolezza che l'adempimento delle condotte doverose avrebbe impedito la consumazione dei reati.
6.2. Con il terzo motivo si contesta il ritenuto assorbimento del reato di incendio doloso di cui all'art. 449 cod. pen. nel reato aggravato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. ritenuto illecito complesso.
Si premette che la Corte argomenta da una lettura erronea del senso dell'imputazione. Si afferma in sentenza che il P.M. ha qualificato i reati di lesioni personali come infortuni sul lavoro e li ha ritenuti assorbiti in quello di cui all'art. 437 capoverso. L'enunciazione è erronea. I reati di lesioni sono stati oggetto di stralcio con atto del 27 febbraio 2008, a causa della necessità di maggiori approfondimenti circa la natura e l'entità delle lesioni.
Tra le due fattispecie vi è una differenza strutturale e fattuale. Nell'art. 437 si fa riferimento all'omessa adozione di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento. Invece la condotta di cui all'art. 449 è consistita nell'aver omesso misure tecniche e ed organizzative di vario genere, condotte ulteriori e diverse rispetto a quella di cui al'art. 437. L'art. 437 è illecito di condotta mentre l'altro è di evento. Le carenze in tema di valutazione del rischio o formazione ed informazione dei lavoratori non possono in alcun modo essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 437, non costituendo "impianti, apparecchi, segnali".
Si aggiunge che il concetto di disastro nell'ambito disciplinato dall'art. 437 cod. pen. si desume dalla rubrica «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro». L'espressione "sul lavoro" è riportata anche nel testo dell'articolo a chiarimento che si fa riferimento non alla fonte bensì alla sede del disastro o dell'infortunio. La normativa tutela lo specifico ambiente di lavoro, la collettività dei lavoratori a vario titolo operanti. Tale punto di vista è espresso dalla costante giurisprudenza. Essa ha spiegato che nella fattispecie non vi è alcun tratto afferente alla pubblica incolumità.
Ciò premesso, l'impugnazione analizza i rapporti tra le norme in questione. Si rammenta che la materia è regolata dal principio di specialità come delineato dalla giurisprudenza di legittimità: la disposizione speciale deroga alla generale. Vi è specialità unilaterale per aggiunta e per specificazione; che non dà luogo a problemi interpretativi. Può altresì configurarsi specialità bilaterale o reciproca, che si verifica quando l'aggiunta o la specificazione si verifica sia con riferimento all'ipotesi generale che a quella speciale. In tali casi si è fatto riferimento, per risolvere i problemi, ai criteri di sussidiarietà e consunzione. Essi, tuttavia, sono stati ritenuti in rapporto di tensione con il principio di legalità, richiedendo giudizi di valore e quindi incontrollabili valutazioni soggettive.
La giurisprudenza ha pure chiarito che per "stessa materia" deve intendersi la medesima fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato. L'identità materiale è da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna fattispecie presenti rispetto all'altra un elemento aggiuntivo eterogeneo.
Il giudice d'appello, assume il ricorrente, ha affermato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ma non vi si è attenuta. Infatti, il raffronto va fatto alla stregua di tutti gli elementi costitutivi descritti dalle norme incriminatrici, senza alcuna eccezione. La Corte, invece, depaupera la fattispecie di cui all'art. 449 cod. pen. di elementi costitutivi, quali le condotte diverse rispetto alla omessa collocazione di impianti, apparecchi, segnali, e quali i disastri diversi da quelli sul lavoro. Non è possibile sostenere che il reato di cui all'art. 437 cod. pen. presenti tutti gli elementi costitutivi di quello di cui all'art. 449, quali le condotte diverse rispetto alla omessa collocazione di impianti ed i disastri non lavorativi. Il fatto è che si versa in un caso di specialità reciproca bilaterale per aggiunta e pertanto, alla stregua della giurisprudenza di legittimità è esclusa l'identità di materia di cui all'art. 15 cod. pen.
In particolare l'art. 437, comma secondo, ha l'elemento specializzante costituito dall'evento infortunio, autonomo e distinto rispetto all'evento disastro. L'art. 449 ha i già indicati due elementi peculiari e specializzanti, afferenti alle condotte diverse dall'omissione di impianti, e dall'evento disastroso diverso da quello sul lavoro.
6.3. Con il quarto motivo si contesta il ritenuto concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen. Tale concorso è ipotizzabile a condizione che le diverse disposizioni siano violate con una sola azione od omissione. Tale situazione non si verifica nel caso di specie, posto che la condotta di cui all'art. 437 cod. pen. è consistita nell'aver omesso di collocare impianti ed apparecchi destinati ad evitare disastri ed infortuni ed in particolare nell'aver omesso di installare un sistema automatico di rilevazione e spegniménto. Invece -la condotta di cui all'art. 589 cod. pen. è consistita ben più ampiamente nell'aver omesso di adottare misure cautelari molteplici e di diverso genere.
6.4. Il quinto motivo censura la motivazione per ciò che attiene alla logicità in tema di determinazione delle sanzioni.
Il primo profilo di incongruenza riguarda le posizioni di E.H., Pu. M.e P.G.che il giudice d'appello ritiene sostanzialmente equiparate quanto a poteri decisionali e di spesa e che invece distingue incongruamente quanto al trattamento sanzionatorio, irrogando agli ultimi due la pena ben inferiore di sette anni di reclusione, più mite pure di quella inflitta agli altri imputati, dotati di poteri inferiori. A sostegno di tale assunto vengono richiamati diversi brani della pronunzia di merito che pongono in luce il rilevante ruolo negli illeciti dei due indicati imputati. L'argomento utilizzato dalla Corte, afferente alla minore competenza tecnica, non rileva nell'ambito della sicurezza sul lavoro, nel quale l'incompetenza non è un titolo di merito ma una colpevole carenza. La Corte finisce per premiare l'incompetenza degli imputati.
Altrettanto incongruamente è stata irrogata pena superiore a quella dei due imputati sopra indicati a M.D. (ma anche, in misura inferiore, a S. R. e C.C. ) che la Corte riconosce essere privo di poteri decisionali e di spesa e con ruolo meramente consultivo. Non è stato colto il principio, fondamentale in materia, che la responsabilità è direttamente proporzionale ai poteri. A quelli decisionali e di spesa consegue l'obbligo di esercitarli conformemente alla legge; e dalla violazione di tale obbligo discende la responsabilità. In conseguenza la responsabilità di M.D. rimane ben inferiore, non avendo egli autonomo potere di disposizione. Erroneamente il severo trattamento sanzionatorio è stato connesso alle elevate competenze tecniche ed alla capacità di cogliere il rischio per i lavoratori. Si è trascurato che l'AD aveva comunque piena cognizione di ogni cosa.
7. Il ricorso di TKAST nella veste di responsabile civile.
L'impugnazione censura la statuizione afferente alla condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Associazione Medicina Democratica. Si espone che sin dall'inizio è stata formulata opposizione a tale costituzione a causa dell'assenza di un danno risarcibile. Lo svolgimento del processo ha confermato tale punto di vista. La Corte di assise di appello ha replicato evocando la giurisprudenza di legittimità che ritiene la legittimazione degli enti di fatto a costituirsi anche quando il danno non coincide con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da una associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunta nello statuto a ragione stessa della propria esistenza. Tale richiamo, tuttavia, non è risolutivo giacché ogni reato implica un'offesa; ma l'offesa stessa non è di per sé dimostrativa dell'esistenza di un danno, che deve essere invece provato. L'offesa è il contenuto del reato e pertanto non può mai mancare, mentre il danno è la conseguenza dell'illecito e cioè dell'offesa e può anche non riscontrarsi, come accade tipicamente nei reati di pericolo presunto. Va dunque verificata una relazione causale tra l'offesa ed il danno, che deve essere rigorosamente dimostrata.
Il legislatore ha avuto ben chiara questa differenza, come emerge dall'art. 74 cod. proc. pen, nel quale si enuncia che l'azione civile può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno; ed ha precisato al successivo art. 90 i diritti e le facoltà della persona offesa dal reato, che sono estesi dal successivo art. 91 agli enti ed alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato. Una conferma delle reali intenzioni del legislatore si desume dall'art. 212 disp. att. cod proc. pen., il quale prevede che quando è ammessa la costituzione di parte civile o intervento del processo al di fuori delle ipotesi indicate all'art. 74 è solo consentito l'intervento nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 91, 92, 93 e 94 cod. proc. pen.
Altra conferma si ricava dall'art. 61 del d.P.R. n. 8 del 2008 che prevede che le associazioni e le organizzazioni rappresentative dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. pen., con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La sentenza impugnata ritiene che l'offesa a qualunque interesse o diritto possa consentire la richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia neppure tale enunciazione è risolutiva. Infatti, l'esistenza di un'offesa non è sufficiente alla dimostrazione del danno patrimoniale. Nel caso di specie, di tale danno subito dalla parte civile per effetto dei reati non vi è prova. Infatti gli illeciti non danneggiano affatto l'immagine e la reputazione di Medicina Democratica, che svolge una riconosciuta e meritoria attività. Né il danno del reato può derivare dal contrasto con gli scopi perseguiti dal sodalizio: il danno è la conseguenza dell'offesa (si parla infatti di danno cagionato dal reato) e costituisce un'entità tangibile della quale occorre fornire prova.
Medicina Democratica reclama anche il risarcimento del danno patrimoniale connesso agli accertamenti e alla rifusione dei costi delle numerose attività tecniche di indagine. Tale precisazione sulla natura dei danni subiti mostra chiaramente come essi non abbiano alcuna relazione causale necessaria con i reati contestati, ma derivino da iniziative personali dell'ente.
7.1. In relazione a tale impugnazione la parte civile Medicina Democratica ha presentato una memoria difensiva.
8. Il ricorso di TKAST avverso la condanna per la responsabilità dell'ente.
8.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge per ciò che attiene al concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen.
Si considera che è stata respinta la richiesta difensiva di ritenere il reato di omicidio colposo assorbito in quello di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. argomentando in primo luogo che la pena massima prevista dall'art. 589, comma quarto, è più grave di quella prevista dall'art. 437, comma secondo; sicché ritenere l'assorbimento di un reato nell'altro condurrebbe alla conclusione paradossale che chi commettesse ambedue gli illeciti si vedrebbe sanzionato con una pena inferiore. Tale argomento viene censurato: si considera che esso è relativo al solo caso di morte di più persone ed è quindi valido solo in un particolare contesto.
D'altra parte, la tesi seguita dalla Corte finisce con il negare che la morte sul lavoro sia un infortunio. Una conclusione smentita dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che definisce infortunio la morte o l'inabilità permanente al lavoro avvenuta per causa violenta in occasione del lavoro.
La pronunzia d'appello sembra inoltre confondere tra reato progressivo, nel quale il bene giuridico è il medesimo, e reato complesso, nel quale tale identità può mancare ed è sufficiente che la legge consideri come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero per se stessi reato.
La pronunzia argomenta altresì che la tesi difensiva condurrebbe a sanzionare in modo non proporzionato illeciti molto diversi e diversamente gravi. Anche tale tesi viene censurata: la pena non può essere considerata eccessiva, anche in presenza di un modesto infortunio se si considera che alla base vi è una grave omissione prevista dal primo comma. D'altra parte, al giudice è consentito di modulare la pena.
La soluzione accolta dalla Corte di merito finisce col sanzionare due volte l'infortunio morte con palese violazione del principio del ne bis in idem. Tale considerazione trova unanime accoglimento in dottrina. Essa trova qualche conforto pure in giurisprudenza, anche se con riferimento a reati diversi da quello in esame. In conclusione, secondo il ricorrente, il reato previsto dall'art. 437, primo comma, è un illecito doloso di pericolo astratto nel senso che la condotta contiene già in sé un giudizio di pericolo. Nel secondo comma è sanzionata la medesima condotta qualora abbia determinato un evento, cioè un disastro o un infortunio, che veniva in passato addebitato obiettivamente e che ora viene ascritto con i criteri di cui alla all'art. 59 cod. pen. Si tratta insomma di un reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen. Tale soluzione interpretativa è l'unica che preserva il principio del ne bis in idem. E d'altra parte la stessa Corte di assise di appello ha riconosciuto che il reato di cui al richiamato secondo comma dell'art. 437 è un reato complesso, nella parte in cui ha ritenuto il reato di incendio assorbito nel disastro di cui al ridetto capoverso.
L'accoglimento dell'indicato motivo determina, ad avviso del ricorrente, la mancanza di responsabilità dell'ente, in quanto essa non è prevista per la violazione di cui all'art. 437 cod. pen.
8.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge, in quanto la responsabilità dell'ente implica necessariamente una approfondita indagine sulla colpa che deve comunque accompagnare la condotta omissiva, nonché sulla presenza del requisito dell'interesse e vantaggio.
L'impugnazione argomenta per dimostrare che la responsabilità dell'ente presenta i connotati della responsabilità penale. Se ad essa, tuttavia, si applicano i principi di tale ordinamento, ne emergono diversi profili di illegittimità costituzionale. Infatti la responsabilità dell'ente è presunta e la presunzione può essere vinta soltanto dall'esistenza di un modello idoneo di cui tuttavia la legge non definisce con precisione i contenuti. La norma, già sospetta di illegittimità per la presunzione di colpevolezza, diventa generica e mancante di determinatezza nella descrizione dei comportamenti che potrebbero vincere la presunzione. La lamentata presunzione di colpa è diventata nella pratica non superabile, tramutando la responsabilità per colpa in responsabilità oggettiva. Infatti nel corso dell'applicazione della normativa non risulta un solo caso di assoluzione dell'ente a seguito della prova dell'idoneità del modello e della sua efficace attuazione. Il fatto è, secondo il ricorrente, che i giudici, per negare valore alla prova liberatoria, hanno ritenuto sufficiente il fatto che un reato sia stato commesso da un soggetto della cui condotta l'ente deve rispondere. Ciò significa che quella dell'ente viene considerata nella pratica come una vera e propria responsabilità oggettiva, al di là delle proclamate intenzioni del legislatore.
Il ricorrente ritiene che sia ben difficile ipotizzare un comportamento rimproverabile che non sia almeno colposo; né pare corretto ipotizzare una nuova forma di colpevolezza e slegare la colpa dal soggetto, rifiutando la concezione psicologica della colpevolezza, cioè la necessità di un legame tra l'autore e il fatto. Ogni diversa soluzione introduce alla responsabilità oggettiva: l'accertamento della colpa non può essere ridotto alla mera constatazione che qualcosa non ha funzionato perché un reato è stato commesso, ma va condotto secondo i canoni tradizionali.
Si aggiunge che nel caso di specie l'aggiornamento del modello era stato completato ma non ancora formalizzato con l'approvazione del consiglio di amministrazione. Da tale pacifico dato di fatto si è desunta la mancanza dell'atto. In ogni caso, il tema della colpa va considerato pure con riferimento all'esistenza o meno di un modello valido successivamente al fatto, ai fini della concessione delle attenuanti previste dal comma 3 dell'art. 12 del d. lgs. n. 231. L'unico rilievo sulla insufficienza del modello è stato ravvisato nella presenza nell'ODV, di un dipendente della società, l'ingegner Ca. che era anche responsabile dell'area EAS e che si trovava quindi nella veste di controllore di se stesso. L'opinione molto formalistica della Corte non coglie nel segno. La presenza di elementi interni all'ente assicura conoscenze funzionali al buon funzionamento dell'organo, come da più parti sostenuto. Tale interpretazione trova sostegno nella recente disposizione per la quale nelle società di capitali le funzioni dello ODV possono essere sostenute dal Collegio sindacale ovvero dal Consiglio di sorveglianza. La pronunzia non attribuisce rilievo a questa osservazione, considerando che questa facoltà non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo e ricorda la lettera C dell'art. 2399 cod. civ. che prevede le cause di ineleggibilità o di decadenza del sindaco. Si trascura che un organo composto da persone estranee alla società assicura autonomia ma riduce considerevolmente la professionalità e quindi l'utilità dell'organo. Da quanto precede il ricorrente desume che il modello approvato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado è da ritenersi idoneo.
Il ricorso censura inoltre l'interpretazione data dalla Corte di assise di appello al requisito dell'interesse o vantaggio previsto dall'art. 5 della legge. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio e non è possibile sostituire nei reati colposi, alla parola "reati" la parola "fatti". Il dato letterale non può essere travolto senza incorrere in una non consentita applicazione analogica della norma, in quanto riferita a casi non previsti. D'altra parte, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale aggancia la responsabilità dell'ente, nei reati colposi, alla mera condotta e quindi ad un elemento penalmente irrilevante, posto che in tale categoria di illeciti non è prevista la figura del tentativo. Nell'originaria configurazione della normativa si faceva riferimento esclusivamente agli illeciti dolosi. L'aggiunta, nel 2007, dei reati colposi è avvenuta senza alcuna modificazione del criterio di cui si discute che continua a riguardare soltanto i reati dolosi, sino a quando il legislatore non provvedere a rimediare a tale omissione.
Un'ulteriore censura riguarda l'apprezzamento della Corte di merito secondo cui il modello sarebbe burocratico e solo di facciata. Tale valutazione conferma la mancata analisi puntuale del contenuto del documento, che invece contiene tutte le regole ipotizzabili per impedire la commissione dei reati che la legge prevede come premessa alla responsabilità dell'ente. La valutazione dell'idoneità del modello non deve essere fatta con riferimento alle regole poste dalla normativa in tema di sicurezza e salute del lavoro ed alle procedure inerenti alla valutazione del rischio: si addiverrebbe in tal modo a duplicare una normativa estremamente complessa ed a rendere illeggibile il modello. Tale valutazione va fatta invece con riferimento ai principi ed alle procedure che regolano l'attività d'impresa, principi che il modello esprime in modo chiaro. Si tratta di un documento perfettamente adeguato a quanto successivamente disposto dal comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 ove si enuncia che il modello deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
8.3. Il terzo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale anche per ciò che attiene all'irrogazione delle sanzioni ed alla loro quantificazione, nonché difetto di motivazione in ordine al concetto di profitto.
I giudici di merito, si assume, hanno omesso di valutare il grado della colpa di organizzazione dell'ente. Il giudice d'appello ha aderito integralmente all'impostazione del primo giudice che ha fatto riferimento esclusivamente all'alto numero di vittime e quindi alla sola gravità dell'infortunio. Al contrario l'art. 11 del d.lgs. n. 231 impone che la commisurazione della sanzione pecuniaria avvenga tenendo conto oltre che della gravità del fatto, anche del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In conseguenza si sarebbe dovuto valutare favorevolmente il notevole impegno profuso attraverso la redazione, risalente al 2003, ed al costante aggiornamento del modello; nonché all'esistenza di un organismo di vigilanza autonomo ed operativo non inficiato dalla presenza dell'ing. Ca. che apportava competenze aggiuntive. La valutazione della colpa organizzativa dell'ente è inoltre avvenuta in modo del tutto formale, sulla base dell'equazione non condivisibile tra colpa degli imputati e colpa della persona giuridica. Ciò ha comportato l'irrogazione di una severa pena pecuniaria. Si è pure trascurato che il modello aggiornato aspettava solo la definitiva approvazione formale, comunque intervenuta nel dicembre 2007 e quindi in un momento ampiamente anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Anche la duplice sanzione interdittiva è stata applicata in regione dell'unico criterio della gravità del fatto, prescindendo da una valutazione sostanziale della responsabilità dell'ente, laddove l'art. 13, invece, richiama tutti i parametri previsti dall'art. 11. La Corte territoriale erra pure nel ritenere il profitto nella misura di 800.000 euro. Sul punto la motivazione della sentenza è soltanto apparente. Essa non tiene conto delle deduzioni difensive in ordine alla inconciliabilità della sanzione della confisca con la struttura del reato colposo. Ciò anche in ragione della incompatibilità della nozione di profitto con i delitti colposi, come del resto ritenuto in dottrina. Infine si deduce mancanza della motivazione sulla richiesta di eliminazione della sanzione della pubblicazione della sentenza facoltativa ed irrogata soltanto per la sua ulteriore afflittività.
9. Il ricorso di E.H..
9.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per la mancata traduzione in lingua tedesca dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'atto di esercizio dell'azione penale e di quelli successivi. Si considera che il giudice di merito ha sbrigativamente risolto la questione assumendo la capacità degli imputati non italiani di comprendere la lingua nazionale. Tale apprezzamento sottovaluta il rilievo della questione. Il ricorso pone in luce il diritto dell'imputato di essere posto in condizione di comprendere in maniera dettagliata il contenuto dell'accusa. Tale diritto si ricava oltre che da diversi strumenti normativi internazionali, anche dell'art. Ili, terzo comma, Cost. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile, giacché costituisce espressione del diritto inviolabile alla difesa previsto dall'art. 24, secondo comma, Cost.
Si evidenzia pure che il carattere fondamentale ed inviolabile conferito al diritto di difesa pone un vincolo interpretativo nel senso di attribuire un significato espansivo al diritto di comprensione dell'accusa, come ritenuto già dalla sentenza della Corte cost. n. 10 del 1993. Si è affermato che l'art. 143 cod. proc. pen. costituisce una clausola generale di ampia applicazione, destinata ad espandersi e specificarsi nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano. Ne deriva non solo il diritto all'assistenza di un interprete ma anche alla traduzione del decreto di citazione a giudizio. Enunciazioni di analogo tenore si rinvengono in pronunzie delle Corti internazionali.
L'applicabilità della normativa si fonda su un deficit di comprensione della lingua. Non è sufficiente una qualsiasi conoscenza, perché è necessario che il livello di comprensione dell'idioma consenta all'accusato di intendere i fatti che gli vengono ascritti. Tale capacità va parametrata a quella di una persona di madrelingua di medio livello culturale. E' dunque obbligo dell'autorità procedente accertare il livello di comprensione della lingua anche in rapporto alla natura dei fatti, al contenuto ed alla complessità delle comunicazioni. La violazione di tale normativa implica una nullità a regime intermedio.
Dalle premesse discende che la giurisprudenza di legittimità che fa riferimento all'ignoranza della lingua non è perfettamente allineata alle statuizioni internazionali; e che comunque non può farsi luogo ad alcuna presunzione, essendo richiesta una seria verifica del grado di conoscenza parametrata alla complessità dell'imputazione e dei fatti. Tale accertamento grava sull'autorità procedente, cui compete l'onere di verificare l'esistenza del presupposto determinante la traduzione del capo di imputazione.
Alla luce di tali principi viene ritenuta apodittica e presuntiva l'ordinanza del 6 ottobre 2008 che ha desunto la conoscenza della lingua italiana da atti privi di complessità o da documenti relativi a rapporti abituali e ripetitivi afferenti alla quotidianità del lavoro svolto. Si sono trascurate le deduzioni difensive che segnalavano l'imponente numero di comunicazioni dell'imputato in lingua straniera, a fronte di poche email in italiano. Anche i documenti a lui diretti erano redatti in inglese, fatta eccezione per alcune comunicazioni provenienti dal suo ufficio costituito da segretarie di nazionalità italiana.
L'eccezione veniva reiterata in dibattimento e successivamente parzialmente accolta con la traduzione in italiano di specifici documenti indicati dalle difese; e con la nomina di un interprete in occasione dell'esame degli imputati di lingua tedesca. Vengono dunque impugnate le ordinanze del Giudice dell'udienza preliminare in data 6 ed 8 ottobre 2008 e quella della Corte di assise del 10 febbraio 2009.
L'impugnazione rimarca la diversa situazione normativa che riguarda il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, che prevede, a richiesta, l'interrogatorio e l'esame nella madrelingua riconosciuta nonché la traduzione nella stessa lingua degli atti del procedimento a lui indirizzati. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata da nullità. Anche l'accusato appartenente ad altra nazionalità può chiedere di essere interrogato ed esaminato nella propria lingua, ma l'accesso a questa facoltà resta affidato alle scelte dell'autorità che ben può negarne l'esercizio, come è accaduto nel caso in esame, in via apodittica e con semplicistiche deduzioni. Si configura dunque una disparità di trattamento che sollecita l'intervento riparatore della Corte costituzionale.
9.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione di legge a causa dell'omessa traduzione in italiano di numerosi atti processuali in lingua straniera. Nel corso delle indagini è stata acquisita copiosa documentazione anche in inglese e tedesco. Solo parte di tali atti, ritenuta rilevante, è stata tradotta in italiano. Le difese hanno conseguentemente eccepito la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, essendo mancata la possibilità di comprendere le basi dell'accusa e di esercitare consapevole partecipazione al processo nonché di apprestare una compiuta difesa, con conseguente nullità generale a regime intermedio. In particolare sono state compromesse le scelte difensive, quelle afferenti ai mezzi di prova da richiedere ex artt. 468 e 190 cod. proc. pen., quelle attinenti ai riti alternativi, quelle afferenti alla predisposizione del contraddittorio. Ciò ha determinato la compromissione della parità delle parti e della terzietà del giudice in violazione dell'art. Ili Cost.
Il G.i.p. ha respinto la richiesta di traduzione, ritenendo che essa sia subordinata alla rilevanza anche ai fini della decisione ed abbia luogo solo quando occorre. Tale rilevanza costituisce criterio discretivo, non previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Speciosa viene poi ritenuta la distinzione tra atti compiuti nel procedimento, da formare in italiano, ed atti formati fuori del procedimento. In realtà, ai sensi dell'art. 143, la traduzione è connessa alla necessità della comprensione, anche se il giudice intende la lingua. L'espressione legale "quando occorre" esclude la traduzione solo quando un atto non sia in alcun modo preso in considerazione, neppure per espungerlo come irrilevante. Nel caso di specie tale irrilevanza era esclusa dallo stesso sequestro. Dunque, nessuna dimostrazione di rilevanza poteva essere richiesta alla difesa.
Il P.M., non si comprende bene con quali strumenti, ha curato la traduzione di alcuni atti, ma non è stato chiarito quale criterio abbia guidato la selezione: gli atti erano tutti rilevanti perché necessariamente afferenti al reato ed al corpo del reato; erano tutti potenzialmente utilizzabili.
E' stato conseguentemente vulnerato il diritto di difesa, in relazione agli artt. 109, 143 e 242 cod. proc. pen. Dal complesso di tali disposizioni emerge il principio che la possibilità di non disporre la traduzione è confinata alle situazioni nelle quali il significato del documento sia chiaro a tutte le parti ed al giudice.
9.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento delle prove per ciò che attiene alla veste di garante in capo al ricorrente.
L'imputato aveva la qualità di amministratore delegato anche in tema di produzione e sicurezza sul lavoro e rivestiva conseguentemente la veste di datore di lavoro. Esisteva, tuttavia, un'articolata serie di deleghe, che i giudici di merito hanno ritenuto erroneamente inefficaci. In particolare era stata conferita delega ai dirigenti M.D. e S. R. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Secondo la Corte di assise di appello si tratterebbe di deleghe prive di ampiezza e di autonomia di spesa, non accompagnate, inoltre, dal doveroso controllo.
In un organismo complesso come TKAST l'esercizio della delega era pienamente giustificato. La materia trova utile base normativa nell'art. 16 del T.U. n. 81 del 2008. Ma la Corte ha omesso radicalmente di valutare le deleghe in favore di M.D. e S.R.. Si configura al riguardo mancanza della motivazione. Quanto alla delega a M.D. , il primo giudice ne aveva ritenuta l'inefficacia per difetto di disponibilità economica autonoma. In realtà si assegnava un budget e qualora esso fosse insufficiente si prevedeva l'informazione all'AD per i provvedimenti di competenza. Quanto a S.R., oltre all'assenza di autonomia economica si è attribuito rilievo all'ingerenza dell'A D. In realtà la delega prevedeva il compimento di atti nei confronti della pubblica amministrazione necessari per l'osservanza di norme; la rappresentanza della società nei confronti di soggetti titolari di poteri di controllo; il potere di acquistare impianti, macchinari ed altro nel limite di un miliardo di lire; il potere di stipulare contratti di appalto e simili. La pronunzia non ne ha tenuto conto.
In linea di principio il ricorso considera che il conferimento di poteri di spesa non può essere senza limiti, in bianco, soprattutto in aziende di grandi dimensioni: tale potere è riservato al consiglio di amministrazione. Il potere di spesa utile per rendere una delega valida è quello relativo ai compiti delegati.
Il budget è connesso al potere e solo quando esso si riveli insufficiente è previsto l'intervento dell'organo centrale. La difesa si è soffermata a lungo a descrivere le modalità di formazione del budget e del contributo che i responsabili dei vari centri di costo erano chiamati ad offrire, ma la Corte non fa alcun cenno alle prove fornite su questo importante tema. Quanto a M.D. si tace; per S. R. si fa confuso riferimento a un testimoniale per concludere sull'esistenza di budget a firma singola di 30.000 euro. Si è omesso di dimostrare che una autonomia limitata a 30.000 euro comporta l'inefficacia della delega, non essendo stato chiarito quali costi non sia stato possibile affrontare per effetto di tale limitazione.
In ogni caso le incertezze testimoniali al riguardo devono ritenersi superate alla stregua del dato documentale. Il ricorso analizza le modalità di formazione del budget che viene infine approvato dal Consiglio di amministrazione; per giungere alla conclusione che S. R. aveva il potere di attivarsi per richiedere le risorse ritenute necessarie e di spendere i cespiti in relazione ai fini, compresi quelli afferenti alla sicurezza del lavoro. Le scelte del delegato non erano sindacabili. Discorso analogo viene proposto per M.D. nella veste di responsabile dell'area tecnica. Inoltre S. R. era titolare di un potere di spesa per acquisti ed appalti non iscritti nel budget nel limite di un miliardo di lire. D'altra parte la previsione di firme congiunte di diverse figure non mette in discussione la delega, posto che il delegante non controfirmava.
A riprova si rammenta che nel procedimento relativo ad un incendio verificatosi nel 2002 la Suprema Corte ha ritenuto valida ed efficace una delega analoga a quella conferita a S.R..
L'imputato, infine, ha esercitato il prescritto dovere di vigilanza che non va inteso come vigilanza su fatti specifici ma sulla complessiva organizzazione. Egli esercitava verifiche sia verbali che con visite periodiche nello stabilimento; e, pertanto, poteva essere chiamato a rispondere solo in ordine al dovere non delegabile di valutazione dei rischi. Erronea è dunque la sua affermazione di responsabilità.
9.4. Col quarto motivo si censura la tesi secondo cui il documento di valutazione dei rischi sarebbe caratterizzato dalla dissimulazione dei pericoli concreti al fine di limitare l'entità delle misure precauzionali. La pronunzia non espone alcun concreto elemento di prova di un fatto che avrebbe richiesto il coinvolgimento di diverse persone. Manca completamente la prova che sia intervenuto un accordo dissimulatorio. La valutazione del rischio risulta idonea e corretta. Si è argomentatamente documentato che l'atto riguardava l'intero stabilimento e che l'unica linea ad alto rischio era quella che utilizzava metano ed idrogeno. La valutazione riguardava anche la linea APL5, compresa la sezione di ingresso.
Erronee ed inconferenti sono le valutazioni della Corte sul punto: si utilizzano elementi probatori equivoci e distorti. E si perviene a ritenere, stravolgendosene il contenuto, che la relazione Lc. abbia previsto il flash fire. Conclusione erronea, immotivata e distorta.
Per ciò che riguarda la ritenuta classificazione di stabilimento ad alto rischio di incendio ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 si è trascurato che l'art. 2 prevede, se del caso, la valutazione di singole parti del luogo classificandole separatamente in relazione al rischio. La valutazione di rischio del 22 maggio 2007 riguarda le macroaree, comprese le linee di trattamento ed i laminatoi. In particolare la sezione di ingresso della linea APL5 è stata valutata correttamente in relazione a tutti gli elementi di rischio possibili adottando le opportune prescrizioni, quali idranti ed estintori.
La Corte ritiene che erroneamente sia stata espressa la classificazione di rischio medio. E' ad alto rischio chi manipola materie infiammabili. Non lo è l'addetto alla linea che controlla lo svolgimento del rotolo di acciaio, poiché l'eventuale principio di incendio della carta o dell'olio impiega tempo prima di evolvere in una situazione pericolosa e dunque non vi è ostacolo all'allontanamento. L'evento non si sarebbe verificato se si fosse data esecuzione al piano di emergenza e se l'addetto, che era presente, avesse correttamente tolto tensione elettrica e chiuso la valvola del gas.
Inoltre, si è trascurato che nella linea APL5 non erano presenti materiali infiammabili e che vi era quindi basso rischio di incendio. La situazione all'atto del sinistro non era diversa da quella precedente. Né erano variate le istruzioni in ordine alla manutenzione ed alla pulizia. Neppure vi erano ragioni per rielaborare la valutazione del rischio. L'impugnazione sintetizza le misure adottate in ordine alla detta linea sottolineandone l'adeguatezza: fatto completamente ignorato dalla Corte di assise di appello.
Il ricorso sottolinea pure che il non delegabile obbligo di valutazione del rischio implica anche la cooperazione di professionista idoneo cui viene affidata la redazione del documento, che il datore di lavoro successivamente sottopone ad analisi critica. L'imputato ha adempiuto a quanto dovuto, adottando gli aggiornamenti e le revisioni richieste. Nulla induce a ritenere l'esistenza di un documento dolosamente falso.
Quanto al piano di emergenza, il ricorso confuta analiticamente l'asserto del giudice d'appello secondo cui l'atto fosse inadeguato soprattutto per ciò che riguarda il difetto di formazione. In particolare era prevista l'interruzione di qualunque attività meccanica ed elettrica che sarebbe stata risolutiva, azionando l'apposito pulsante. Probabilmente ciascuno ritenne che altri lo avesse fatto; e la squadra di emergenza non venne neppure allertata. D'altra parte, il personale presente quella sera aveva ricevuto il piano di emergenza, aveva partecipato a riunioni di sicurezza in cui tale piano era stato illustrato e il sig. Ro. M. , che pur non conosceva a fondo la linea APL5, era destinatario di tale piano ed aveva avuto occasione di illustrarlo ai dipendenti nella sua qualità di capoturno. A fronte di tali deduzioni la Corte di merito ha senza ragione ritenuto la caoticità, opinabilità ed inapplicabilità nonché il mancato aggiornamento del documento, trascurando che la sua rielaborazione è richiesta solo in occasione di modifiche del processo produttivo che nella fattispecie non si configuravano.
L'imputato, si aggiunge, in virtù delle deleghe conferite non aveva alcun compito di formazione ed informazione dei lavoratori. Semmai gli spettava un onere di verifica e controllo. E' comunque pacifico che l'attività di formazione ed informazione del personale è stata svolta sia all'interno che all'esterno dell'azienda. La Corte non motiva in ordine ad un presunto difetto di controllo sulla regolarità della formazione da parte dell'imputato.
Per ciò che riguarda l'impianto di rilevazione e spegnimento, si rammenta che il giudice individua la fonte dell'obbligo giuridico nel d.lgs. n. 626 del 1994 e. nel d.m. 10 marzo 1998; e vi coglie un rinvio all'esperienza del datore di lavoro sui propri impianti, nonché ai risultati della tecnica di settore accreditata a livello mondiale. È il richiamo che la legge fa alle regole tecniche a conferire loro la forza di precetto giuridico. Il ricorrente ritiene che i giudici di merito abbiano erroneamente applicato il dettato normativo, poiché il richiamato decreto ministeriale non è applicabile alle aziende a rischio di incidente rilevante come quella in esame. L'articolo 1, infatti, precisa che a tali aziende si applicano esclusivamente le prescrizioni contenute negli articoli 6 e 7 che riguardano la formazione degli addetti.
I giudici di merito non hanno considerato che la metodologia più sofisticata per la valutazione dei rischi di incendio è quella richiesta per il rapporto di sicurezza all'interno del quale la stessa valutazione è inserita, ai sensi del d.lgs. n. 334 del 1999. E che ai sensi del d.lgs. n. 626 e della normativa delegata non vi era obbligo di installare un sistema di rilevazione e spegnimento nella linea APL5. Il ricorso evoca le principali normative in materia, escludendo che esse prescrivessero la misura in questione. La sentenza d'appello, constatando tale situazione, contraddice le proprie premesse volte a rinvenire un preciso obbligo giuridico e valorizza alcuni presunti indicatori di rischio di incendio: le esperienze aziendali, i richiami formulati dalla TKL, la relazione stilata dagli ingegneri della compagnia AXA che doveva assicurare gli impianti. La Corte di merito non comprende che tali richiami, comunque mai afferenti all'obbligo di installazione dell'impianto in questione, non costituivano fonti di doveri giuridici; e si limitavano a richiamare l'obbligo di aggiornamento tecnico-scientifico. Il giudice di merito ha ritenuto l'esistenza di un obbligo di azzeramento o riduzione del rischio ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 626, trascurando che le normative impongono una prevenzione primaria consistente nell'evitare la presenza di materiale infiammabile ed eliminare le possibili fonti di innesco. Solo qualora non si possa intervenire sulle cause si deve adottare un sistema di prevenzione secondario sugli effetti, e quindi di rilevazione e spegnimento. Nel caso di specie i materiali combustibili erano la carta e l'olio di gocciolamento e trafilamento, in ordine ai quali è possibile intervenire radicalmente per evitare che i combustibili si disperdano e diventino pericolosi per l'innesco di un incendio; e così si è fatto, con accorgimenti che il ricorso indica analiticamente. Solo la contemporanea presenza di varie anomalie ha consentito l'innesco dell'incendio. Non si può dedurre con il senno di poi la sussistenza di un obbligo di carattere secondario quando risultano adottate le opportune prevenzioni primarie e soltanto a causa di numerose imprevedibili anomalie le stesse sono state eluse. Si trascura pure che la linea APL5 è stata progettata nel 1989 ed installata nel 1990, è stata attiva per 17 anni a ciclo continuo e non si comprende perché si sia ritenuta l'esistenza di un obbligo a partire dal giugno 2006 come contestato in imputazione. Se una norma di legge o una norma tecnica avessero imposto l'obbligo di installare il sistema di rilevazione e spegnimento, esse avrebbero dovuto prevederne l'adozione sin dal momento dell'installazione e per tutta la durata del servizio. La sentenza non chiarisce tale insanabile contraddizione.
Il ricorso affronta un ulteriore argomento relativo alla posticipazione degli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino. Si evidenziano i documenti afferenti agli stanziamenti e le comunicazioni interne che ridiscutono la questione e si concludono con la formalizzazione della lista dei progetti inoltrati alla casa madre. Da tali documenti la Corte di assise di appello ricava erroneamente la prova che l'imputato posticipò gli interventi antincendio sugli impianti di Torino dall'esercizio 2006/2007 a quello successivo. La verità è che lo spostamento in avanti, peraltro di soli cinque mesi, si riferisce esclusivamente a lavori strutturali ed immobiliari nonché alla sostituzione di alcuni materiali plastici, che non ha alcuna attinenza con i fatti oggetto del processo; mentre la somma di 1 milione di euro destinata allo stabilimento di Torino non è mai stata posticipata ma è sempre rimasta appostata nell'esercizio 2006/2007.
Infine, erroneamente è stato valutato dalla Corte di merito il tema della posticipazione dell'investimento per l'adeguamento della linea APL5 di Torino. Si è trascurato che mai la società assicuratrice ed i vigili del fuoco richiesero di proteggere la sezione di entrata della linea e che gli 800.000 euro erano da spendere totalmente nell'area di decapaggio.
9.5. Il quinto motivo censura il ritenuto nesso causale. Erroneamente la Corte di assise di appello afferma che il rilievo eziologico, in ordine ai reati di incendio ed omicidio, delle condotte contestate agli imputati possa essere accertato alla stregua della regola delle significative, apprezzabili possibilità di successo nello scongiurare il danno; anche se in un vicino passaggio argomentativo si ispira alla distinta regola della ragionevole certezza. La Corte, inoltre, è irrazionalmente andata a ritroso nella ricerca delle cause delle cause, secondo un paradigma estraneo al giudizio penale e proprio, invece, del naturalista.
La sentenza indica numerosi addebiti colposi in tema di adeguamento della completa valutazione del rischio, di formazione dei lavoratori, di installazione di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento, di posticipazione di investimenti antincendio e particolarmente di quelli afferenti alla linea APL5; ed assume che tali mancanze evidenziano il nesso causale rispetto all'evento. La valutazione viene ritenuta erronea. L'avere proceduto nella lavorazione in assenza del certificato di prevenzione incendi non ha alcuna attinenza causale con gli eventi contestati, come emerge dalla copiosa documentazione afferente alle interlocuzioni con i vigili del fuoco. Vengono anche analiticamente indicati gli interventi eseguiti. Se ne inferisce che lo stabilimento di Torino rientrava fra le industrie a rischio di incidente rilevante a causa dell'utilizzo nelle sue lavorazioni di acido fluoridrico, idrogeno e metano ed era soggetto agli obblighi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 344 del 1999 in relazione alla detenzione dell'acido. La maggior parte degli interventi migliorativi è stata eseguita. Gli interventi non ancora conclusi, di natura strutturale ed immobiliare, non hanno avuto alcun ruolo nella dinamica dell'evento.
Neppure le eventuali inesattezze o carenze del documento inerente alla valutazione del rischio assumono rilievo causale. Ove pure si voglia ipotizzare che la valutazione del rischio ed il relativo documento fossero confusi e difettosi, occorrerebbe dimostrare con ragionevole certezza che una diversa valutazione e l'adozione di un diverso documento avrebbe impedito gli eventi. La Corte non motiva sul punto e basa il proprio ragionamento sulla indimostrata decisione di falsificare dolosamente il documento. Considerato che il documento viene redatto con la collaborazione di un esperto, non si rinviene alcuna effettiva motivazione in ordine ai profili di carenza dell'atto e soprattutto sull'elevato grado di credibilità razionale del giudizio circa l'idoneità di tali presunte misure precauzionali ad evitare gli eventi. La pronunzia trascura completamente che l'evento è stato la conseguenza di una serie di anomalie che si sono sovrapposte e che non potevano essere riconosciute e prese in considerazione da nessuna analisi preventiva dei rischi.
Ancora, l'installazione di un sistema di rilevazione e spegnimento non avrebbe, con elevato grado di credibilità razionale, impedito gli eventi. Il giudice di merito ha argomentato che se il sistema fosse stato in atto, gli operai sarebbero stati avvisati dell'innesco dell'incendio, non vi sarebbe stata l'esposizione protratta del flessibile all'effetto termico che lo fece collassare e soprattutto sarebbe stato diverso il loro comportamento perché, dato l'effetto estinguente del sistema automatico, essi non si sarebbero affatto avvicinati al focolaio. La Corte di merito trascura che la struttura ha dimensioni imponenti. È oggettivamente impossibile prevedere un sistema di rilevazione e spegnimento in grado di coprire ogni singolo punto dell'impianto e di interrarlo in maniera tale da renderlo compatibile con la lavorazione.
In conclusione, non è per nulla dimostrato che l'impianto in questione avrebbe ottenuto gli effetti ipotizzati e la pronunzia ha pure trascurato che nessuno dei lavoratori, ad eccezione del responsabile dell'emergenza Ro. M. , si sarebbe dovuto avvicinare alle fiamme.
Si trascura pure che l'imputato ha adempiuto l'obbligo di controllo sulle funzioni delegate in tema di formazione e informazione; né si motiva sull'efficienza causale di un'eventuale carenza di controllo.
Infine, la sentenza evidenzia ulteriori profili di violazione di norme cautelari in nesso causale con gli eventi ma non ne precisa la riferibilità al datore di lavoro. Infatti le questioni concernenti il risparmio di carta, l'assenza di manutenzione e la mancanza di estintori a lunga gittata sono afferenti a materie correttamente delegate.
9.6. Col sesto motivo si argomenta che l'addebito colposo richiede la dimostrazione che l'agente fosse in grado di prevedere che la sua condotta avrebbe avuto le conseguenze che si sono concretizzate; e altresì di evitarne la verificazione. La Corte di merito ha correttamente analizzato i numerosi differenti fattori che, concatenatisi, hanno determinato l'incendio, ma ha omesso di valutare alcuni temi prospettati dalla difesa.
Vengono quindi analizzati in dettaglio i singoli fattori considerati. In particolare lo sfregamento del nastro fu dovuto al fatto che esso non era correttamente centrato sull'asse della linea. La correttezza di tale collocazione è segnalata da una lampadina che dopo l'incidente è risultata rotta, e che è possibile si sia bruciata in conseguenza dell'incendio. Inoltre l'aspo si trovava in posizione completamente traslata verso il lato dell'operatore a causa della posizione del relativo carrello. In conseguenza, lo sfregamento del nastro non è riconducibile ad una normale operazione lavorativa ma è stato determinato da una scelta probabilmente volontaria ma certamente erronea degli operatori e da loro grave dimenticanza. Il carrello andava riposizionato in centro ma ciò non è stato fatto prima dell'avvio in automatico della linea. Mai si sarebbe dovuta avviare la lavorazione in automatico con il carrello in tale inidonea posizione. L'azionamento di un apposito pulsante centra automaticamente il carrello e determina automaticamente il centrarsi dell'asse del nastro rispetto all'asse della linea; ma la Corte di merito, ignorando tali pacifiche circostanze, omette di individuare i motivi comportamentali che hanno determinato lo sfregamento del nastro trascurando conseguentemente di motivare su un punto decisivo.
Inoltre la carta non deve essere mai dispersa sulla linea. Tale inconveniente si è verificato di rado e per fronteggiare il pericolo di incendio dovuto alla minima eventualità di presenza di tale materiale sono state adottate diverse misure che vengono analiticamente indicate. La Corte di merito erra, quindi, quando afferma che c'era una grande quantità di carta sulla linea ma non era possibile azzerare il rischio pertinente a causa del suo continuo accumularsi sotto gli impianti. In realtà solo una pratica operativa impropria poteva determinare la dispersione della carta lungo la linea. L'imputato non è mai stato informato di tale circostanza e non poteva neppure immaginare che si fosse determinata una prassi scorretta al riguardo. Lo stesso Procuratore Generale ha riconosciuto che il ricorrente aveva una visione delle condizioni delle linee e dei relativi problemi meno dettagliata rispetto ai soggetti che vi operavano. Sbaglia quindi la Corte ad attribuire a tutti gli imputati lo stesso livello di conoscenza delle circostanze di fatto ed a fondare su tale apodittica affermazione una inesistente consapevolezza di prassi operative scorrette. Il rimedio per fronteggiare tale situazione non consisteva peraltro nell'installare un impianto di rilevazione e spegnimento, bensì nell'esigere il rispetto della norma di prevenzione primaria volta ad evitare la dispersione della carta lungo la linea, utilizzando gli strumenti predisposti.
Si considera ancora che il riavvolgimento della carta è controllato da un sistema a fotocellula che deve essere collocato nella posizione "automatico" al momento dell'avvio della lavorazione della linea, mentre nella specie lo stesso selettore era erroneamente posizionato sulla modalità manuale. Inoltre l'olio può fisiologicamente trafilare, gocciolare, ma deve essere immediatamente rimosso dalla ditta specializzata all'uopo incaricata, che in effetti è intervenuta nel corso del pomeriggio. Lo sfregamento del nastro contro la carpenteria metallica si è verificato a lungo; e se gli addetti non si fossero trovati tutti nel pulpito si sarebbero certamente accorti del rumore, dello sfregamento e della relativa produzione di scintille. Nessun addetto si era accorto che il selettore dell'avvolgimento carta era rimasto erroneamente nella posizione manuale.
Nessuno si è accorto che lo sfregamento aveva provocato l'innesco di carta nella zona dove scorreva l'olio, nessuno si è accorto che la carta, cadendo, aveva incendiato altra carta posizionata sotto la spianata. Nessuno infine si è accorto che una pozza di olio si era incendiata.
Alla stregua di tali dettagli si considera che mancava la prevedibilità ed evitabilità dell'evento alla stregua del modello ideale di agente.
A tale riguardo si evoca il problema della descrizione dell'evento, nella quale vanno collocate solo alcune particolarità del caso. Si considera altresì che la prevedibilità non deve essere accertata rispetto al solo l'evento ma anche in relazione al decorso causale almeno nelle sue linee essenziali. Si tratta quindi di verificare se lo svolgimento causale concreto fosse riconducibile allo spettro di rischi considerati dalla regola violata. Tale orientamento espresso in dottrina è stato anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si argomenta che lo svolgimento eziologico è il frutto di fattori eccezionali che incidono inevitabilmente oltre che sulla causalità, pure sul profilo della colpa ed in particolare sulla prevedibilità dell'evento. La presenza di numerosi eccezionali anelli causali che legano i singoli accadimenti lungo il decorso causale ha una grande influenza ai fini del giudizio sulla prevedibilità. Più in generale il fenomeno del flash fire rappresenta un accadimento estremamente raro e certamente imprevedibile dal punto di vista statistico e comunque assolutamente estraneo rispetto al rischio che la normativa cautelare era finalizzata a prevenire. Non vi è stata dunque alcuna concretizzazione del rischio e manca quindi la possibilità di muovere il rimprovero colposo.
L'impugnazione affronta inoltre il tema della colpa dei lavoratori. La difesa non ha sostenuto che il comportamento degli operai sia stato abnorme e tale da interrompere il nesso causale. Si è viceversa evidenziato che le innumerevoli anomalie riferibili ad alcuni lavoratori rilevano ai fini della prevedibilità e prevenibilità dell'evento. La sentenza trascura la specifica doglianza difensiva ed omette di motivare sul punto.
La pronunzia ignora i dettagli della sequenza causale anomala: in primo luogo la posizione del catarifrangente sulla fotocellula preposta alla verifica della presenza del nastro. Sbaglia la Corte di merito a ritenere irrilevante la circostanza. Oltre a ciò, l'impianto in quella fase presentava diverse oggettive irregolarità che vengono analiticamente rammentate. I lavoratori che avevano determinato tali anomalie comunque non ne avevano verificato la sussistenza, non avevano provveduto alla loro eliminazione; ed al momento dell'avvio della linea essi non si trovavano al posto di lavoro, non verificavano il corretto svolgimento del nastro, e non si avvedevano dunque di ciò che andava accadendo. La sentenza impugnata non considera adeguatamente tali rilevanti circostanze e non si pone la domanda sulla prevedibilità da parte del datore di lavoro di una serie di comportamenti tanto negligenti ed imprudenti dei lavoratori.
9.7. Il settimo motivo attiene alla ritenuta colpa cosciente. La Corte di merito trascura di considerare che nello stabilimento si sono verificate solo piccole accensioni di materiale, di solito in prossimità della saldatrice, ove vi era la possibilità di innesco determinato dalla stessa operazione di saldatura. Non costa invece che siano mai state coinvolte chiazze di olio o ristagni di materiale combustibile. Tale situazione, che era ben nota, non presentava particolari caratteristiche di pericolosità proprio perché limitata ad una particolare zona dell'impianto. Invece, durante la lavorazione del nastro non vi è presenza di innesco. L'affermazione che tali piccoli fuochi siano aumentati negli ultimi tempi è genericamente tratta da un testimoniale che non ha saputo precisarne i termini. Neppure il consumo degli estintori è un dato significativo, considerata la necessità di continue revisioni. Altri tre episodi specifici citati da un teste sicuramente di maggior rilievo è da presumere siano stati gestiti in base alle procedure indicate nel piano di emergenza. In conseguenza la pronunzia risulta illogica.
9.8. L'ottavo motivo tratta l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.
Riprendendo le precedenti argomentazioni il ricorrente insiste nel dedurre che nessuna norma giuridica imponeva la realizzazione dell'impianto di rilevazione e spegnimento. La Corte si riferisce altresì ad altre situazioni che evidenziavano il rischio e la necessità dello strumento in questione, ma trascura che tali circostanze non sono dotate di quel carattere di imperatività che è in grado di costituire il dovere giuridico. E' d'altra parte singolare che l'addebito venga mosso con riferimento temporale al giugno 2006 quando la linea APL5 fu installata in Torino già nel 1990 ed ha funzionato ininterrottamente per circa 17 anni.
Altrettanto erroneamente è stata ritenuta l'esistenza del dolo del reato. L'incendio di Krefeld presenta caratteristiche per nulla sovrapponibili a quello in esame, anche per la radicale diversità delle strutture. E comunque, successivamente, non è stato realizzato alcun impianto generalizzato di rilevazione e spegnimento, ma le singole zone sono state prese in esame e regolate distintamente. Nessun presidio del genere risulta essere stato istallato nella zona del rullo avvolgitore della spianatrice. In tale incendio non vi è stato flash fire e si sono posti problemi di sicurezza diversi.
Quanto alla decisione del Comitato esecutivo illustrata il 17 febbraio 2007 a Krickenbeck, la Corte travisa i fatti: gli sprinkler sono solo nella zona di ingresso a bordo linea e non lungo la linea. Tale conclusione è stata raggiunta per tutte le linee compresa quella di Terni; ciò perché in tale zona non vi è pericolo di innesco di incendio. Le valutazioni compiute possono essere anche erronee o incomplete, ma esse riguardano comunque tutti gli stabilimenti e non è quindi possibile ritenere che per le linee di Torino sia stato assunto un atteggiamento deteriore. Anche la relazione Lc. si riferisce comunque solo alle zone serbatoi-motori delle centrali idrauliche.
Quanto ai tre documenti delle società assicuratrici, si trascura che essi hanno preso in considerazione i gruppi motori ed i serbatoi e non le sezioni di alimentazione. Ogni linea dispone di centinaia di flessibili, ma nelle indicazioni delle assicurazioni come in tutti gli altri documenti acquisiti non vi è alcuna prescrizione specifica al riguardo; e ciò perché non era prevedibile l'innesco nelle zone servite dai flessibili e perché non esisteva alcun precedente paragonabile a quello di Torino. I documenti in questione legittimavano la previsione di interventi di tipo manuale in presenza di fuochi nelle zone accessibili dell'impianto.
Per ciò che attiene alla richiesta di autorizzazione agli investimenti "step 2" del 5 ottobre 2007, considerato che essa afferiva prevalentemente alle strutture dello stabilimento, nessuna delle indicazioni fornite avrebbe inciso sullo sviluppo dell'incendio. Dunque, neppure qui emerge alcunché sul trattamento deteriore dello stabilimento di Torino.
Per ciò che attiene alle opere realizzate a Terni dopo l'incendio di Torino si argomenta che gli interventi attuati, sebbene assai complessi, non prevedono l'attivazione degli sprinkler in presenza di focolaio sotto la linea non prossima alla centralina. Neppure è previsto l'intero blocco delle pompe o la messa in quiete del sistema. Lo spegnimento delle pompe con la conseguenza di scongiurare il getto di olio ancora oggi è ottenuto con intervento manuale e segnatamente con l'attivazione del pulsante di emergenza, che chiude tutte le valvole dei circuiti scongiurando la proiezione di olio. In conclusione in nessun impianto è stata prevista una protezione estesa all'intera utenza, ma ci si è concentrati sulle centrali oleodinamiche. Dunque, sia valutando ex ante, sia facendolo ex post, sono state assunte soluzioni tecniche tali da scongiurare il ripetersi della situazione verificatasi.
In conclusione non vi era obbligo di realizzare l'impianto di spegnimento automatico sulla linea. Ed è palesemente erroneo l'assunto espresso in sentenza secondo cui 800.000 euro servivano per realizzare l'impianto ma solo una volta che esso fosse trasferito a Terni. L'asserto della Corte è fondato sul travisamento di alcune acquisizioni documentali che invece dimostrano il contrario: mai la realizzazione dell'impianto automatico di rilevazione e spegnimento era stata ipotizzata. Le richieste di finanziamento afferivano a lavori di protezione di coperchi e tubi nonché ad interventi di tipo immobiliare.
9.9. Il nono motivo attiene al concorso formale fra i reati di cui agli articoli 437 e 589 cod. pen. Si ripetono argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli espressi dall'ente (§ 8.1.).
9.10. Il decimo motivo censura la pronunzia quanto alla sua logicità per ciò attiene alla determinazione della pena. Pur in presenza dell'integrale risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, la Corte, travisando la valutazione del compendio probatorio, afferma l'estrema gravità della colpa per via dei motivi economici posti alla base del reato ed applica la pena massima. La tesi della gravità della colpa, si assume dalla difesa, è confutata da tutto quanto esposto nel corpo del ricorso. La Corte stessa, inoltre, ha omesso di valutare i fattori di segno positivo quali la acclarata condotta colposa delle stesse vittime. Il giudice avrebbe dovuto operare una attenta ponderazione comparativa dei fattori, integrando la valutazione delle singole posizioni soggettive, come ritenuto ripetutamente in giurisprudenza. Si espongono i plurimi gravi errori colposi commessi dai lavoratori e si censura la Corte di merito per aver escluso apoditticamente qualsiasi apporto causale di tali condotte, condividendo il giudizio di eroismo espresso dalla prima Corte. Tale apprezzamento ingiustificatamente severo coglie tutti i profili di determinazione della pena: l'aumento a titolo di concorso formale rispetto alla pluralità delle vittime, nonché l'aumento per la continuazione. Una obiettiva valutazione dei fatti alla stregua delle prospettazioni difensive avrebbe dovuto condurre a ritenere un grado di colpa a tutto concedere, secondario e trascurabile. Inoltre l'incensuratezza ed il positivo comportamento processuale avrebbero dovuto determinare il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
10. Il ricorso di M.D. .
10.1. Con il primo motivo si censura la mancata traduzione in italiano di documenti redatti in tedesco o in inglese. Tale carenza è stata subito segnalata sin dalla fase dell'udienza preliminare ed ancora all'apertura del dibattimento con una specifica indicazione degli atti in questione. L'esigenza di traduzione è emersa anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tanto che infine la stessa Corte di assise ha dovuto disporre la traduzione. La Corte ha erroneamente ritenuto che il sistema processuale, nella materia che interessa, è caratterizzato dall'onere di allegazione, che incombe sulla parte; cioè di illustrare la rilevanza del documento da tradurre nonché di specificare la effettive concreta lesione del diritto di difesa.
Si considera criticamente che tale onere di allegazione è logicamente impossibile, giacché la rilevanza di un documento non può essere apprezzata se non se ne conosce il contenuto. D'altra parte l'art. 109 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, chiarisce che l'obbligo della lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti già formati, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che questi abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. Nel caso di specie il G.u.p. era investito di tale giudizio e la rilevanza della documentazione era insita nel fatto che essa era stata sequestrata in quanto corpo del reato o cosa pertinente al reato. La mancata traduzione ha implicato l'impossibilità di assumere una decisione informata sulla scelta del rito.
Tale ricostruzione del sistema trova conferma, secondo il ricorrente, nell'art. 18-bis del d.P.R. 16 luglio 1988, n.574, in tema di diritto alla lingua del processo per i cittadini italiani di lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano, che prevede l'obbligo di traduzione di tutti i documenti a pena di nullità assoluta. A tale riguardo vengono evocate le modifiche a tale atto normativo prodotte dal d.lgs. 15 giugno 2005, n. 124, che ha modificato, all'art. 3, l'art. 15, prevedendo che i documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento siano tradotte a richiesta di parte. Il successivo art. 4 ha a sua volta modificato l'articolo 16 sostituendo il vecchio testo con «immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo».
Il ricorrente assume che il vizio genetico prodotto dall'omessa traduzione produce un vizio dell'atto, che attiene ai profili di utilizzabilità della fattispecie.
La Corte di merito ha d'altra parte risolto il problema evocando giurisprudenza di legittimità tutta riferita alla mancata traduzione di atti nella fase dibattimentale. I condivisibili principi a tale riguardo enunciati non possono essere trasposti al caso in esame, giacché durante la fase delle indagini preliminari l'attività del pubblico ministero non è sottoposta a controlli e limiti. Ciò ha comportato la compressione del diritto dell'indagato ad avere accesso a tutto il materiale probatorio, indipendentemente dalla sua successiva utilizzazione, al fine di esercitare le facoltà difensive nel termine previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. La difesa, durante i ristretti termini previsti da tale norma, non avrebbe comunque potuto individuare elementi di rilevanza in una sterminata quantità di atti. In conclusione la mancata traduzione determina nullità, ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., dell'avviso di conclusione delle indagini, che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio e sul decreto che dispone il giudizio. In alternativa andrebbe sollevata la questione di legittimità costituzionale della normativa, in raffronto a quella che tutela le minoranze linguistiche itallane.
10.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale per ciò che attiene al reato di cui all'art. 437 cod. pen. All'imputato viene contestato di non aver segnalato tempestivamente la necessità di approntare immediatamente nello stabilimento di Torino misure di protezione della sicurezza dei lavoratori. Tale contestazione non tiene conto che l'amministratore delegato è addirittura accusato di omicidio volontario per aver deliberatamente assunto autonomamente importanti decisioni relative alla posticipazione di investimenti attinenti alla sicurezza. Attesa tale autonomia, non appare possibile ipotizzare il concorso dell'imputato ricorrente nelle decisioni assunte. Il M.D. non potrebbe essere neppure ritenuto coautore del reato, trattandosi di illecito proprio del soggetto destinatario della norma precettiva. Si aggiunge che è emerso dal processo che le indicate decisioni dell'amministratore si sono concretizzate fra il 2 dicembre 2005, data della riunione del board, ed il 10 gennaio 2006, data della missiva indirizzata ai vigili del fuoco per comunicare i tempi dell'adeguamento alla normativa antinfortunistica. Solo in un momento molto successivo l'intervento del ricorrente si limitò alla mera determinazione dei tempi, delle modalità e dei costi del trasferimento della linea a Terni.
Quanto al coinvolgimento concreto dell'imputato nelle decisioni di cui si discute, si censura la valutazione compiuta dalla Corte di merito, che ha enfatizzato il contenuto di una comunicazione inviata all'amministratore e relativa agli investimenti per Torino nell'anno precedente. Si ipotizza erroneamente che tale documento del 9 dicembre 2005 sia la risposta alla richiesta di collaborazione maturata nel corso della riunione del board del 2 dicembre, che riguarda i problemi gestionali di Torino. Si enfatizza pure che in tale documento compare l'espressione «come da accordi» e la classificazione di riservatezza, trascurando che la quasi totalità delle comunicazioni telematiche in atti presenta tale classificazione. Di fatto la email del 9 dicembre non atteneva in alcun modo alla materia della prevenzione degli incendi e da essa si trae erroneamente la conclusione che l'imputato facesse parte del ristretto gruppo di dirigenti informati sul progetto di chiusura della sede di Torino.
Esclusa dunque la possibilità di una responsabilità concorsuale, si analizza l'assunto alla stregua del quale l'imputato avrebbe contribuito al fatto dell'autore mediante la omessa segnalazione della necessità di installazione dell'impianto di rilevamento e spegnimento degli incendi. La Corte di assise di appello ha trascurato che tale strumento costituisce prevenzione secondaria e che ben più efficacemente si sarebbe potuto operare con prevenzione primaria attraverso procedure di avvistamento ed intervento. Si assume che la difesa ha dimostrato che i precedenti incendi non erano predittivi, che l'adeguamento ipotizzato in alcuni documenti non riguardava la zona in cui si verificò l'incendio, che l'adozione della misura in questione non era materialmente attuabile con riferimento all'esteso reticolo di tubazioni flessibili. La Corte non ha neppure dato contezza del fatto che il ricorrente fosse consapevole delle carenze organizzative della linea dalle quali sarebbe derivato, in assenza di misure di prevenzione primaria, l'obbligo di installazione dell'impianto di rilevazione e spegnimento. La delega conferita non riguardava certamente un obbligo di informazione sulle modalità di gestione dello stabilimento torinese affidato alla cura del direttore S.R.. Inoltre gli unici documenti dai quali poteva desumersi il pericolo di flash fire erano quasi tutti ignoti al M.D. ed alcuni di essi non erano comunque pertinenti allo specifico tipo di evento verificatosi. In conclusione l'impianto di cui si discute, secondo la difesa, poteva ritenersi necessario solo in assenza di presidio primario costituito dal regolare ed ordinato funzionamento della linea e dal pronto intervento di squadra antincendio, adeguatamente istruita ed attrezzata, eventualità che il M.D. non poteva neanche immaginare. Da ciò la inconsapevolezza dell'obbligo omesso. Di questo il giudice d'appello si è completamente disinteressato, esprimendo una motivazione orientata ad una sorta di responsabilità di posizione.
10.3. Il terzo motivo di ricorso prospetta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al reato di omicidio colposo. Si considera che la Corte di assise di appello ha ritenuto l'esistenza di una posizione di garanzia anzitutto per la qualifica di dirigente dell'imputato, nonché per via della delega ricevuta con atto del 19 aprile 2007, ed ancora per aver svolto di fatto un ruolo significativo nella strategia attuata sul fronte dell'adeguamento dello stabilimento di Torino alle mutate esigenze di prevenzione degli incendi.
Quanto alla veste di dirigente si considera che i compiti del M.D. erano afferenti all'attività di supporto tecnico alle varie articolazioni operative dell'azienda in termini di interventi da eseguire sugli impianti dislocati nei diversi opifici, sicché nulla si può inferirne in ordine a responsabilità antinfortunistiche. La stessa Corte torinese ha circoscritto le mansioni alla sola attività progettuale di supporto alla realizzazione di opere strutturali od impiantistiche che richiedessero l'apporto dell'area tecnica, rilevando la sua palese estraneità alla ordinaria gestione ed organizzazione del lavoro presso lo stabilimento di Torino, dotato di una struttura amministrativa e gestionale totalmente autonoma alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato e del direttore S.R.. In conclusione il M.D. non ha mai esercitato funzioni dirigenziali nello stabilimento di Torino.
Per ciò che attiene alla delega, si chiarisce in primo luogo che l'imputato non rivestiva la qualità di responsabile dell'area acquisti, approvvigionamenti impianti e servizi. L'equivoco è dovuto ad una errata redazione della delega del 19 aprile 2007 riportata anche in sentenza. In realtà il M.D. era direttore dell'area tecnica, come correttamente indicato nei capi di imputazione. Da tale erronea individuazione, la difesa desume che la delega è priva del requisito individualizzante.
Oltre a ciò, si considera che l'imputato ha svolto nello stabilimento di Torino solo limitate funzioni di consulenza a richiesta. Il giudice di merito ha travisato il contenuto dell'esame dell'imputato. Costui ha spiegato che la sua funzione non era quella di valutare autonomamente gli atti da compiere, ma quello di contribuire a realizzare quanto richiesto dalla produzione. Non era compito di M.D. vigilare o intervenire per ottimizzare la funzionalità degli impianti, che non gli competeva né per la sede di Terni né per quella di Torino. Conseguentemente, all'imputato non può essere attribuito un onere di informazione sulle caratteristiche degli impianti medesimi, di quelli torinesi in particolare. Tutto ciò era al di fuori delle sue mansioni.
Il contenuto della delega riguardava poteri di rappresentanza con riferimento alla sola struttura di Terni affidata alla sua direzione. Anche il budget che gli era assegnato non prevedeva alcun importo destinato alla struttura aziendale torinese. Con la conseguenza che la funzione del ricorrente era circoscritta alle sole attività di consulenza che di volta in volta gli venivano richieste.
Infine, nessuna abituale ed effettiva ingerenza può essere ritenuta con riferimento agli interventi presso la sede torinese.
10.4. Con il quarto motivo si censurano le valutazioni della Corte di merito in ordine al nesso causale. Erroneamente si compie la verifica della causalità alla stregua di apprezzabili, significative probabilità della condotta doverosa di scongiurare il danno. Tale apprezzamento viene compiuto in relazione alla necessità di segnalazione a fini prevenzionistici.
In realtà la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'agente non può rispondere del verificarsi dell'evento, anche se titolare di una posizione di garanzia, se non dispone della possibilità di influenzare il corso degli eventi. Nella fattispecie l'amministratore delegato era perfettamente a conoscenza della ritenuta situazione pericolosa che affliggeva la linea APL5, avendo ricevuto informazioni dettagliate da plurime fonti e particolarmente dal direttore S. R. che gli aveva segnalato gli incidenti verificatisi nello stabilimento piemontese. Del resto, tale ruolo dominante e consapevole dell'amministratore ha originariamente condotto addirittura all'imputazione di omicidio doloso. Non vi è quindi alcun dubbio che la decisione di procrastinare l'adeguamento della linea fu adottata dalla dirigenza con piena cognizione della situazione esistente e senza il minimo intervento anche meramente consultivo del ricorrente.
In ogni caso la Corte territoriale ha errato sui principi che regolano la causalità. Da un lato essa ha richiamato il consolidato standard della giurisprudenza correlato all'alto grado di credibilità razionale, all'oltre il ragionevole dubbio. Contraddittoriamente la posizione dell'imputato viene valutata con uno standard probabilistico che mostra la scorretta sovrapposizione di due piani di indagine complementari: la prevedibilità ed evitabilità dell'evento quale elemento costitutivo della colpa e la verifica dell'efficace eziologica del comportamento omissivo. Si tratta di distinzione ben chiara nella giurisprudenza di legittimità.
In sostanza, è mancata la dimostrazione che se il M.D. avesse segnalato all'amministratore la necessità di dotare l'impianto del sistema di rilevazione e spegnimento, l'incendio oggetto del processo non si sarebbe verificato.
Si aggiunge che la difesa ha dimostrato l'impossibilità di proteggere l'intero reticolo di tubi flessibili dell'impianto utilizzando l'impianto di rilevazione e spegnimento. Al riguardo la Corte ha espresso valutazioni non puntuali, trascurando di verificare la concreta fattibilità della misura protezionistica richiesta.
Pure censurabilmente ed irrealistica mente, trascurando i costituti processuali, la Corte di merito ha ritenuto che l'impianto in discussione potesse essere tempestivamente realizzato prima dell'evento, sottovalutando che a Terni gli interventi ebbero luogo a partire dal febbraio 2007 e furono ultimati nel settembre 2009. Non si è tenuto conto del tempo necessario per progettare, appaltare e realizzare gli impianti, che avrebbero consentito l'adeguamento solo nel corso del 2008. La sentenza dà atto che gli interventi a Krefeld dopo l'incendio del giugno 2006 furono collaudati nell'agosto 2007 e che per la linea 4 di Terni si arrivò al 2009. Inoltre le matrici dell'ing. Ri. furono elaborate solo nel gennaio 2007 e diffuse a Ro. M. dello stesso anno, sicché i tempi tecnici di realizzazione non avrebbero consentito l'installazione prima della primavera 2008.
La Corte ha pure trascurato che le somme messe a disposizione dalla sede centrale si riferivano comunque ad impiantistica e non già all'organizzazione del lavoro, sicché non potevano essere dirottate per finanziare pulizia e manutenzione, formazione, dotazione di mezzi di protezione.
Da ultimo si considera che la criticata assenza di estintori a lunga gittata appare in realtà un elemento puramente suggestivo, privo di significato impeditivo. Il rilievo attribuito a tali apparati appare immotivato. Non si spiegano le caratteristiche di tali strumenti, non si chiarisce in che posizione dovessero essere collocati e non si è quindi in grado di formulare alcuna ipotesi. L'argomento è stato dimostrato dalla difesa in considerazione della profondità del corridoio esistente a fianco della linea e della invAslvità del flash fair verificatosi.
10.5. Il quinto motivo attiene alla prevedibilità dell'incendio.
Si lamenta che erroneamente il ricorrente viene enfaticamente descritto come una eminenza grigia con un ruolo determinante nelle decisioni assunte dall'amministratore delegato. In realtà si è trascurato che egli era responsabile dell'area tecnica al cui interno era istituito un distinto servizio di antincendio affidato ad un responsabile. Il M.D. dunque si affidava a collaboratori specializzati nelle diverse attribuzioni della sua area. Ciò smentisce la tesi sostenuta dalla Corte di assise di appello, che egli fosse in prima persona esperto di impianti antincendio, essendo invece l'incarico affidato ad un suo subordinato. Su tali premesse si considera che erroneamente si è ritenuto che l'imputato fosse nella condizione di prevedere in concreto l'eccezionale sequenza causale verificatasi; trascurando appunto l'abnormità degli accadimenti. È invece dimostrato che egli aveva una circoscritta e ridotta conoscenza della linea APL5. La prevedibilità era tanto più esclusa in considerazione del fatto che l'evento si verificò non per carenze strutturali bensì a causa di ritenute carenze organizzative di carattere contingente di cui il ricorrente non era informato. I precedenti incendi verificatisi nel 2001 e nel 2002 non crearono danni agli operai ed ebbero cause completamente diverse. Più in generale non si riscontrano eventi assimilabili a quello concretamente verificatosi. Tale tesi è già stata prospettata in appello ma è rimasta priva di adeguata confutazione.
10.6. Il sesto motivo censura l'esclusione del concorso formale fra l'omicidio colposo ed il reato di cui all'articolo 437, comma secondo, cod. pen. In realtà nella stessa rappresentazione del fatto contenuta nel capo d'imputazione, la consumazione dell'illecito omissivo si perfeziona con la verificazione dell'evento, costituito dalla morte degli operai. La tesi sostenuta dal ricorrente, si assume, trova sostegno nella giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione da cui sia derivata la morte del sequestrato. I principi affermati in quel contesto possono essere ribaditi nell'ambito qui considerato.
10.7. Il settimo motivo censura la motivazione per ciò che attiene alla dosimetria della pena. Erroneamente si è ravvisata ed esaltata l'enormità della colpa ascritta agli imputati; ed altrettanto erroneamente al M.D. è stata irrogata una pena severa, giustificata dal particolare ruolo svolto quale tecnico di fiducia ed ispiratore di tutte le decisioni assunte dall'amministratore delegato. Si è trascurato che l'unica misura realmente adeguata sarebbe stata quella della chiusura della linea con le inevitabili ricadute occupazionali. È chiaro che una soluzione di tale genere avrebbe potuto essere assunta solo dagli organi di vertice dell'azienda. Potrà ben ipotizzarsi un errore di valutazione ma non è consentito ritenere che si sia in presenza di decisioni assunte per scopi biecamente economici. Tale valutazione non tiene neppure conto del ruolo di mero consulente già evidenziato.
10.8. Oggetto di censura è pure il giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti e le aggravanti contestate: la richiesta di prevalenza delle diminuenti non è stata ritenuta meritevole del benché minimo vaglio, avendo la Corte preferito esaltare oltre il limite la gravità della colpa, senza tener conto del comportamento processuale, dell'incensuratezza, della condotta successiva al fatto, tutta tesa alla scrupolosa adozione delle misure di prevenzione antincendio ed alla elisione delle conseguenze dannose dei reati.
10.9. Ha fatto seguito la presentazione di motivi aggiunti con i quali sono state ribadite ed ulteriormente argomentate le doglianze inerenti alla mancata traduzione di atti redatti in lingua diversa da quella del processo.
11. Il ricorso di C.C. .
11.1. Col primo motivo si deduce nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti ad esso successivi, in quanto al momento della sua notifica numerosi atti processuali non erano stati tradotti nella lingua italiana. Si tratta di nullità a regime intermedio ritualmente eccepita, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.
11.2. Col secondo motivo si lamenta inosservanza degli artt. 207, 191, 188, 198, 210, 499, 500, 526, 533 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost, e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di ritrattazione, a seguito di notifica di informazione di garanzia, dai testimoni indagati del reato di falsa testimonianza - omessa motivazione sul punto. Si fa riferimento alle spontanee ritrattazioni di quattro testi (Gr., Ve., R. e Gi.), dopo che erano stati raggiunti da avvisi di garanzia per falsa testimonianza in relazione a dichiarazioni dibattimentali. Tali dichiarazioni sono state utilizzate sia per dimostrare la carenza di manutenzione e vigilanza nello stabilimento, sia per giustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L'iniziativa del P.M. viene ritenuta illegittima. L'art. 207 cod. proc. pen, demanda al giudice, con la decisione che definisce la fase processuale, l'eventuale trasmissione al P.M. di atti in presenza di indizi del reato di cui all'art. 372 cod. pen. La precoce iscrizione della notitia criminis è contraria alla legge, che è intesa a proteggere il testimone da ogni possibile fonte di condizionamento e ad assicurare la genuinità delle risposte. Essa vulnera la parità delle parti e la libertà di autodeterminazione del teste. Tale interpretazione della disciplina legale trova sostegno nell'art. 371-bis, comma 2, cod. proc. pen. che in caso di false informazioni al P.M. prevede che il procedimento a carico del dichiarante resti sospeso fino alla definizione del primo grado di giudizio.
11.3. Il terzo motivo prospetta contraddittorietà tra i capi di imputazione e le premesse da essi tratte dai giudici d'appello.
La Corte di assise di appello assume che l'imputazione attribuisca al C.C. la veste di dirigente di fatto. Tale enunciazione travisa il testo ed il senso del capo d'imputazione, e tenta di porre rimedio all'errore commesso nell'imputazione medesima quando al ricorrente è stata attribuita erroneamente la veste di dirigente. Tale veste, invece, non è riportata nell'atto d'accusa ed è in contrasto con la realtà. L'errore ha rilevanti ricadute sul piano delle ragioni dell'affermazione di responsabilità.
11.4. Il quarto motivo denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 40, comma secondo, cod. pen. Il nesso casuale è stato rapportato non all'omesso impedimento dell'evento, ma alla mancata segnalazione di quanto dovuto a chi aveva potere di decidere. Ma l'obbligo impeditivo si accompagna inscindibilmente al potere impeditivo. La mancanza del secondo rende evidente l'inesistenza del primo.
Inoltre, la Corte ha attribuito a diversi imputati che rivestivano ruoli altamente differenziati la violazione dell'obbligo di segnalazione. Si tratta di soggetti muniti di ben differenti poteri con diverse ricadute sugli effetti della condotta alternativa doverosa. Questo modo indifferenziato di procedere trascura la portata delle diverse funzioni e l'accertato iato nei flussi informativi tra la base ed il vertice aziendale: C.C. non si interfacciava con l'AD ma con S. R. ed al massimo con M.D. .
11.5. Il quinto motivo lamenta inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza nella parte in cui attribuisce a C.C. la responsabilità della manutenzione e dell'emergenza. Gli si attribuisce una omissione di organizzazione direttamente rilevante rispetto alla produzione degli eventi, che esula dalla omessa segnalazione imputatagli al capo D. Vi è quindi violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. essendosi ritagliata dal fatto storico una porzione ulteriore e determinante ai fini dell'addebito finale. Tali profili di responsabilità non sono mai stati discussi, né esaminati nella prima sentenza. Si tratta dunque di un profilo del tutto nuovo per la prima volta enucleato dalla sentenza d'appello. Non vi è quindi correlazione tra accusa e sentenza.
11.6. Il sesto motivo si sofferma sui requisiti normativi della qualifica soggettiva di dirigente; e deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente ad elementi di prova facenti parte del corredo probatorio processuale in ordine alla esatta individuazione della qualifica soggettiva.
Si rammenta che l'imputato ricopriva la veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché quella di responsabile della ben circoscritta "Area Ecologia, Ambiente e Sicurezza". Nessuna qualifica dirigenziale gli è mai stata attribuita. Si rammentano pure le caratteristiche della figura dirigenziale alla luce dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008. E si assume che la Corte non motiva e si contraddice in ordine ai requisiti di tale figura. E' la stessa sentenza a riconoscere l'assenza di autonomia di spesa e decisionale: il ricorrente non interagiva con il datore di lavoro, aveva una preparazione antincendio limitatissima. Non ogni episodico fattuale esercizio di funzioni inerenti ad una qualifica comporta l'assunzione della carica. C.C. non esercitava in modo continuativo e specifico i poteri propri della qualifica dirigenziale.
L'attribuzione di responsabilità nei settori della manutenzione e dell'emergenza è frutto di travisamento della prova. Vengono trascritti alcuni costituti probatori a sostegno di tale assunto. Tra l'altro erroneamente si trae argomento dalle dichiarazioni dibattimentali dello stesso ricorrente. Si trascrivono alcuni brani per dimostrare che l'imputato si limitò a comunicare ai lavoratori interessati determinazioni assunte dal direttore S. R. in tema di attribuzione ai capi turno di produzione pure della responsabilità dell'emergenza. Inoltre la delega di funzioni nei suoi confronti riguardava documentalmente solo l'area ecologica mentre i settori della manutenzione e dell'emergenza erano attribuiti al dipendente Cz..
11.7. Il settimo motivo prospetta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 626 del 1994 in relazione alla qualifica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Lo stabilimento di Torino non rappresenta una autonoma unità produttiva. La disciplina legale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 626 del 1994 e l'art. 31 del T.U. prevedono la figura del RSPP all'interno dell'intera azienda o di un'unità produttiva. Responsabile del SPP per la sede di Terni e quindi per l'intera azienda, compreso lo stabilimento torinese, era il dipendente Ca..
11.8. L'ottavo motivo denunzia la omessa o contraddittoria valutazione in ordine agli addebiti relativi al documento di valutazione dei rischi ed al Piano di emergenza.
Erroneamente si è ritenuto che il DVR incendi riguardasse solo la zona forni e non quella degli aspi svolgitori; e che il rischio legato all'esposizione dei lavoratori sia stato dissimulato. Tale tesi è stata confutata dai consulenti della difesa con argomenti che vengono trascritti, senza che la Corte se ne sia fatto carico. Quanto ai rischi per i lavoratori, si è trascurato che mai in precedenza alcun incendio aveva provocato danni alle persone.
A proposito degli addebiti relativi al piano di emergenza, si travisa il contenuto dell'atto che poneva il dovere di intervento per lo spegnimento solo nei confronti dei lavoratori "istruiti al servizio antincendi" e non, come erroneamente enunciato in sentenza, nei confronti di tutti i presenti. Le prassi di segno contrario non possono essere addebitate al C.C. . D'altra parte, l'intervento diretto sulle fiamme è prescritto da diversi documenti didattici elaborati dai comandi dei vigili del fuoco, ma la Corte non ne ha tenuto conto.
Per ciò che attiene al divieto di usare il pulsante d'emergenza, la sentenza è illogica poiché diverse testimonianze hanno dato atto che la possibilità di usare tale apparato era ben nota a tutti. La Corte di merito attinge alla deposizione del teste Cam., travisandone il contenuto giacché questi ha riferito che un'esplicita istruzione in senso negativo non era mai stata formulata.
11.9. Il nono motivo censura la motivazione in ordine alla asserita volontarietà dell'omissione da parte del ricorrente dell'indicazione del rischio di incendi relativo alla linea APL5 nel documento di valutazione dei rischi. La pronunzia trae argomento da atti che avevano segnalato il rischio, prossimi temporalmente al documento; nonché dalle dimissioni dell'ing. Lc., nel mese di aprile, che si assumono legate alla decisione dissimulatoria assunta dal C.C.
Si trascura che il documento fu iniziato a fine 2006 e terminato nel maggio 2007; e comunque nulla prova la volontarietà dell'omissione.
Quanto alle dimissioni di Lc., la Corte la enfatizza trascurando il contenuto della deposizione dell'interessato (che viene parzialmente trascritta) e che attribuisce tale decisione a valutazioni personali e di carriera.
11.10. Il decimo motivo assume la mancanza di motivazione in punto di "movente" della condotta fraudolentemente omissiva addebitata. La motivazione è sul punto mancante, nonostante le sollecitazioni contenute nell'appello.
11.11. L'undicesimo motivo prospetta erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.: erroneamente si assume che la prova del nesso causale possa conseguirsi alla stregua di significativa, apprezzabile probabilità di evitare il danno adottando le condotte omesse. Tale enunciazione viola i principi espressi dalle Sezioni Unite, Franzese. La Corte di assise di appello confonde causalità materiale e causalità della colpa.
11.12. Il dodicesimo motivo tratta ancora il tema della causalità.
Si è attribuita assoluta preponderanza causale all'omessa installazione dell'impianto di rivelazione e spegnimento automatico, da solo in grado di evitare ogni sviluppo di incendio e quindi di impedire la verificazione degli eventi, così rendendo irrilevanti gli altri fattori causali. La sentenza, tuttavia, presenta massima debolezza nella parte motivazionale relativa alla dimostrazione della causalità individuale. Si richiamano le precedenti argomentazioni a proposito della inesistenza di una posizione di garanzia e si argomenta intorno alla responsabilità derivante dal ruolo di RSPP. La giurisprudenza richiamata dalla Corte di merito è inconferente giacché riguarda un soggetto che era contestualmente delegato con compiti di vigilanza sull'efficienza e sicurezza degli impianti. Una responsabilità di tale figura del sistema prevenzionistico può configurarsi solo nel caso in cui non siano state fornite al datore di lavoro informazioni tecniche ed organizzative indispensabili per operare scelte conformi alla massima protezione dei lavoratori. Non a caso il sistema prevede compiti ma non impone obblighi né sanzioni per il mancato o non corretto svolgimento dei compiti istituzionali. Per questo tale figura non risponde direttamente delle altrui decisioni.
Si osserva che l'art. 113 cod. pen. non è mai stato contestato in questo processo. Ove la responsabilità fosse fatta dipendere da tale disciplina, vi sarebbe violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e si riscontrerebbe inoltre violazione dell'art. 104 cod. pen. trattandosi di posizione assolutamente marginale e quindi di minima partecipazione. Occorre in ogni caso che il suggerimento sbagliato o omesso abbia indotto il titolare originario della posizione di garanzia all'omissione del presidio salvifico. Tale dimostrazione è completamente mancata. La questione è stata liquidata dalla Corte in poche righe. Si è trascurato da un lato che il datore di lavoro era molto più attrezzato del responsabile del servizio di prevenzione e comunque coadiuvato da consulenti estremamente preparati; e dall'altro che nelle dinamiche aziendali si inseriva un elemento patologico costituito dalla programmata chiusura dello stabilimento di Torino accompagnata dalla ferma intenzione del datore di lavoro di non spendere alcuna somma per lo stabilimento in procinto di essere abbandonato. Tale considerazione è ampiamente argomentata dalla Corte di merito che insiste sulla preponderanza rilevante delle determinazioni assunte dalla dirigenza in Terni. Illuminante nel senso dell'irrilevanza di qualsiasi segnalazione proveniente da Torino è il passaggio della sentenza in cui, esaminando la posizione di S.R., si afferma che costui fino al 2006 aveva sollecitato la realizzazione delle opere prevenzionali chieste dai vigili del fuoco ma con scarsi ed incompleti risultati. Alla stregua delle sue stesse affermazioni il Collegio avrebbe dovuto, in ossequio ai canoni di certezza, verificare l'esistenza in concreto del nesso causale. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente cassato pronunzie che, al pari di quella in esame, hanno omesso di svolgere con la dovuta accuratezza e concretezza l'analisi della relazione causale controfattuale. In breve, si assume che costituisce una notevole forzatura affermare che in capo all'imputato sussistesse l'obbligo di segnalare all'amministratore delegato ciò che questi ben conosceva ed aveva anzi deciso.
Apoditticamente il giudice di merito, pur in presenza di plurimi indizi di segno contrario, ha ritenuto che una segnalazione dei rischi nel documento valutativo avrebbe ostacolato la politica di risparmio del datore di lavoro. D'altra parte, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha un ruolo meramente propositivo, giacché vero dominus del documento è il datore di lavoro. La pronunzia trascura pure che nella situazione di degrado dalla stessa descritta l'unico strumento per evitare l'evento sarebbe stato la chiusura dello stabilimento, decisione rispetto alla quale il ricorrente era privo di qualunque potere.
11.13. Il tredicesimo motivo prospetta vizio motivazionale rispetto ad alcune fondamentali prove a discarico.
Si cita la modifica della data di fine lavori dal dicembre 2006 al dicembre 2007, ovvero l'inevitabile non esecuzione dei lavori, nella comunicazione al comando dei Vigili del fuoco inviata nelle gennaio 2006, ben spiegabile con il fatto che in tale data soltanto una cerchia ristretta di dirigenti in Terni era al corrente della decisione di abbandonare la piazza torinese. La Corte di merito manca di trarne le necessarie inferenze quanto alla sterilità di richieste e segnalazioni provenienti da Torino.
La Corte trascura pure la comunicazione organizzativa del 30 luglio 2007 afferente alla nomina di una squadra di ingegneri esperti con la missione di monitorare il problema della prevenzione antincendio.
La pronunzia non considera neppure il carteggio dirigenziale nel periodo settembre, ottobre, novembre 2007, sempre afferente all'individuazione degli standard di protezione antincendio di ogni singolo impianto.
Si è pure omesso di considerare che l'informazione fatta circolare dall'imputato era una semplice comunicazione interna emanata da S.R..
Conclusivamente, si assume, non si può pervenire ad una equa conclusione del processo senza avere spiegato come il ricorrente, semplice perito industriale tagliato fuori da ogni flusso informativo ed ovviamente non invitato a far parte del gruppo che si occupava di prevenzione antincendio, avrebbe potuto imporre le proprie segnalazioni.
11.14. Con il quattordicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in tema di prevedibilità dell'evento flash fire.
Mentre la verificazione di piccoli incidenti era un fatto noto e ricorrente e dunque prevedibile, non lo era invece il fenomeno del flash fire. In proposito la Corte si contraddice giacché a pagina 253 parla di ripetuti episodi di tale genere mentre in precedenza, alle pagine 91 e 92, parla di un solo episodio verificatosi nel settembre 2001. Tale episodio peraltro si riferisce ad un caso nel quale il cedimento del flessibile era avvenuto per proprie cause strutturali, e non per via di un focolaio di incendio, peraltro con conseguenze neppure paragonabili a quelle riscontrate nei fatti in esame. Dunque, apoditticamente si afferma che un focolaio di incendio potesse prevedibilmente attingere indisturbato per una decina di minuti il flessibile fino a farlo sfilare dal suo serraggio.
Inoltre, il documento redatto dall'ing. Lc. parla genericamente di rischi connessi allo scoppio di tubi idraulici e manicotti, ma non fa riferimento ai tubi flessibili ed al loro cedimento per effetto del calore. Inoltre l'atto si riferiva alla sala centraline ed alla zona saldatura e non all'intero circuito idraulico di distribuzione; né in particolare ai flessibili della zona d'ingresso. Inoltre si evoca un carico idraulico limitato sicché è chiaro che ci si riferisce solo ad una parte dell'impianto. Insomma, non si prevedevano rischi specifici sulla linea APL5.
11.15. Con il quindicesimo motivo si lamenta carenza della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 589 cod. pen. sotto il profilo della verifica della "misura soggettiva" della colpa.
Nulla si dice sulla prevedibilità del risultato offensivo e sulla esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare. L'imputato si è sempre aggiornato, e dunque possedeva i requisiti professionali afferenti all'incarico. Tuttavia egli non era un esperto e questioni complesse possono richiedere l'intervento di specialisti. In particolare il tema della prevenzione antincendio venne affidato ad organi superspecializzati e comunque allo staff tecnico di Terni. Questa situazione e la lontananza dai flussi informativi degli organi specialistici è stato trascurato dal giudice d'appello. Dunque, la condotta pienamente diligente ed esperta non era esigibile nei suoi confronti.
11.16. Il sedicesimo motivo censura la riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver agito nonostante la previsione dell'evento. Si lamenta che nessuna dimostrazione è stata fatta in ordine alla effettiva previsione dello specifico evento verificatosi. Dalle prove può al massimo desumersi che gli imputati avrebbero dovuto porsi il problema dell'evento ma non che essi lo abbiano effettivamente previsto con le modalità che si sono concretamente manifestate.
11.17. Il diciassettesimo motivo censura la motivazione per ciò che attiene alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. sotto il profilo obiettivo.
Il ricorrente, unitamente al direttore dello stabilimento S.R., non aveva alcun potere operativo né alcun concreto obbligo giuridico di dar corso alla realizzazione dell'impianto antincendio. Pure indimostrato è il nesso concausale rispetto all'evento. L'addebito che gli si muove lo indica come cooperante o concorrente nei reati propri del datore di lavoro. Tuttavia nessuna dimostrazione viene fornita in ordine all'incidenza causale della condotta ascrittagli nella veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Neppure è dimostrato che egli abbia posto in essere una condotta realmente dolosa e quindi preordinata a consentire al datore di lavoro di ottenere i risparmi di spesa che la sentenza mette in luce. In ogni caso, il documento di valutazione del rischio precede tanto gli accordi ministeriali quanto le pianificazioni dei vertici, sicché si pone come un antecedente irrilevante rispetto ai fatti sopravvenuti più prossimi all'evento. Da tali ultime contingenze il cammino è tracciato e le scelte di non investimenti aziendali diventano irreversibili.
11.18. Il diciottesimo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo soggettivo. La sentenza è permeata dall'appiattimento delle varie posizioni e qualifiche soggettive e si rivela priva di motivazione in ordine all'elemento soggettivo doloso nei confronti di un soggetto che era estraneo alla sfera dei vertici aziendali. Manca la dimostrazione della volontà di violare l'obbligo giuridico, difettando la rappresentazione psichica di un obbligo giuridico di installare l'impianto di cui si discute. Ogni tentativo di dimostrare una sua volontà in tal senso si scontrerebbe con la circostanza, ammessa anche dalla Corte, delle plurime ed infruttuose segnalazioni e sollecitazioni rivolte dal ricorrente alla dirigenza di Torino e di Terni affinché venissero realizzate le opere antincendio richieste ai vigili del fuoco. Tutto ciò dimostra la erroneità logica della sentenza nella parte in cui riconosce sussistente il dolo di fattispecie.
11.19. Il diciannovesimo motivo considera i reati sub A e D del capo di imputazione. Le medesime ragioni che hanno portato a ritenere l'incendio colposo assorbito nel reato di cui all'articolo 437, comma secondo, cod. pen. avrebbero dovuto condurre, secondo un canone di coerenza e di non contraddittorietà ad un risultato analogo anche per l'omicidio colposo. Correttamente si ravvisa l'esistenza di un reato complesso e l'assorbimento di un reato nell'altro. Invece erroneamente si ritiene che, quanto all'aggravante della causazione di un infortunio, la fattispecie si riferisca al solo reato di lesioni personali e non anche ad eventi mortali. La differenziazione delle due situazioni è priva di reale giustificazione. Essa è in contrasto con l'art. 2 del d.lgs. n. 1124 del 1965 che evoca non solo le lesioni personali ma anche la morte come connotati dell'infortunio. D'altra parte, l'unico argomento addotto dalla Corte di assise di appello afferente all'entità delle pene è irrilevante, poiché il problema va risolto alla stregua del principio di specialità e quindi in chiave logico-strutturale, a prescindere da considerazioni valoriali.
11.20. Il ventesimo motivo espone violazione di legge nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il rifiuto è basato sulla gravità della colpa e sul comportamento processuale ed è in contrasto con la richiesta di segno contrario avanzata dallo stesso Procuratore Generale. Tale situazione avrebbe richiesto una motivazione particolarmente penetrante. La congerie di addebiti colposi che giustifica la negativa valutazione soggettiva è tanto suggestiva quanto totalmente priva di un adeguato collegamento con la mancata concessione delle circostanze richieste. Si ribadisce ancora che l'imputato aveva un ruolo subordinato ed era privo di poteri decisionali.
Erroneamente, poi, si attribuisce all'imputato di aver inquinato le prove sostituendo gli estintori ed effettuando pulizie straordinarie il giorno successivo all'incendio. Il materiale probatorio dimostra che la richiesta alla ditta di pulizie venne fatta dal sig. Bro., circostanza pienamente confermata dal responsabile della Edileco. Quanto alla chiamata alla ditta CMA per la verifica degli estintori il giorno successivo alla tragedia, la sentenza non spende una parola per confutare la tesi difensiva secondo cui l'iniziativa era routinaria .
Quanto alla vicenda degli asseriti testi falsi, si tratta di questione da dimostrare, quando e se il P.M. riterrà di avviare in tal senso iniziative processuali.
Tra l'altro la Corte ha concesso ad altri le attenuanti generiche pur in presenza di condotte inquinatone; e non ha compiuto, irrazionalmente, analoga favorevole valutazione nei confronti del ricorrente. Il C.C. è stato l'unico imputato non contumace, che si è presentato rilasciando spontanee dichiarazioni importanti per chiarire la ricostruzione dei fatti. L'imputato è inoltre incensurato. La Corte ha pure trascurato il faticoso percorso di formazione perseguito partendo da una modesta condizione personale.
11.21. Il ventunesimo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella determinazione dell'entità della sanzione.
Si espone che per l'imputato è stata fissata la pena base di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo giustificando la minore entità della sanzione rispetto a quella inflitta a tutti gli altri imputati in considerazione della posizione gerarchicamente subordinata. In totale contraddizione con tale assunto, la posizione di inferiorità ha perso qualunque efficacia in ordine agli aumenti di pena per il concorso formale interno e per il concorso formale con il delitto di cui al capo A. Per il concorso formale interno l'aumento è uguale a quello dei due coimputati componenti del board e del direttore tecnico ed esperto antincendio M.D. . Per il concorso formale con l'omessa collocazione dell'impianto antincendio l'aumento di due anni è il doppio di quello applicato all'amministratore delegato e ben il quadruplo di quello applicato ai consiglieri Pu. M.e P.G..
12. I motivi aggiunti di C.C. .
12.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per ciò che attiene al preteso carattere impeditivo degli obblighi di segnalazione individuati in capo all'imputato e di conseguenza in ordine all'affermazione della rilevanza causale della condotta. Si argomenta che, ammettendo per ipotesi che il documento di valutazione del rischio sia stato dolosamente falsificato, ciò si pone in logico contrasto con l'affermazione secondo la quale l'inadempimento colposo di obblighi di segnalazione sarebbe da porre in rapporto di causalità rispetto all'evento, una volta che sia affermato il pactum sceleris tra datore di lavoro e RSPP.
La responsabilità di tale figura può essere configurata solo ove si sia in presenza di colposa mancanza di segnalazione da parte del consulente del datore di lavoro. Si trascura l'altissima specializzazione dell'amministratore delegato e si assume il modo indimostrato che ad una corretta segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione da parte del datore di lavoro delle iniziative necessarie ad evitare l'evento.
12.2. Con il secondo motivo si espone vizio della motivazione in ordine alla asserita rilevanza esterna del documento di valutazione del rischio. Si è trascurato che il documento in questione è demandato al datore di lavoro e che quindi l'imputato non aveva alcun potere autonomo di determinare la produzione del documento in termini corretti; né di opporsi con effetti giuridici determinanti alla decisione asseritamente mistificatrice del datore di lavoro. Il documento non avrebbe potuto neppure avere alcuna significativa rilevanza esterna poiché
compito degli organi ispettivi è proprio quello di verificarne la correttezza.
12.3. Il terzo motivo prospetta illogicità della motivazione anche con riguardo al materiale di prova a discarico, in ordine alla ritenuta sussistenza di una dolosa falsificazione del documento ridetto. La Corte assume in modo del tutto congetturale, in assenza di prova testimoniale o documentale, un accordo tra l'imputato e l'amministratore delegato per sottacere dolosamente i rischi reali della linea APL5. La sentenza è anche contraddittoria perché da un lato mostra l'imputato come un tecnico competente che, se sbaglia, lo fa volontariamente e dall'altro, quando afferma la responsabilità dell'amministratore delegato, mette in evidenza tutte le lacune e le incompetenze del ricorrente. In realtà la competenza tecnica dell'imputato è stata platealmente smentita nel processo, giacché egli ha ammesso di aver formulato il documento sulla base di una vecchia rivista scientifica e seguendo la falsariga di un documento analogo stilato in passato.
12.4. Il quarto motivo tratta del reato di cui all'art. 437 cod. pen. Si è mancato di dimostrare l'incidenza causale della ipotizzata dolosa omissione documentale da parte dell'imputato. Neppure è stato dimostrato il dolo di concorso nel reato proprio del datore di lavoro. Né è stata dimostrata la rilevanza della condotta, quantomeno nel senso di agevolare l'omissione dell'installazione dell'impianto antincendio. Si è trascurata la totale marginalità dell'imputato rispetto ai processi conoscitivi e decisionali degli organi di vertice dell'azienda. Inoltre nulla conduce a ritenere che il documento formato correttamente avrebbe certamente prospettato, quale misura precauzionale contro il flash fire, l'installazione del sistema di rivelazione e spegnimento. Ancora, il ricorrente non era destinatario del flusso informativo di maggiore rilevanza sulle problematiche in questione.
12.5. Il quinto motivo censura la ritenuta posizione di garanzia del ricorrente. Ribadendo le enunciazioni già prospettate nel ricorso principale, si evidenzia che l'imputato era l'ultimo anello della catena ed era privo di qualunque potere impeditivo.
12.6. Il sesto motivo attiene all'elemento soggettivo ed all'aggravante della colpa cosciente. Si trascura che l'imputato nulla sapeva di specifico sull'incendio verificatosi a Krefeld, ha del tutto passivamente assistito alle visite dei consulenti assicurativi nello stabilimento e neppure era al corrente degli altri documenti dai quali la Corte di merito desume la concreta prevedibilità dell'evento verificatosi. Tale evento deve d'altra parte essere necessariamente considerato nella sua specificità e concretezza, tanto più che esso si è verificato per effetto di una anomala concatenazione causale ai limiti della imprevedibilità oggettiva.
12.7. Il settimo motivo censura per violazione di legge l'esclusione del concorso apparente tra il reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen., e quello di omicidio colposo. La fattispecie del reato complesso è stata ravvisata in rapporto al reato di incendio e per le medesime ragioni avrebbe dovuto essere ritenuta per l'omicidio colposo. Le argomentazioni di segno contrario espresse nel ricorso del Procuratore Generale trascurano che il raffronto tra le fattispecie va compiuto in modo astratto confrontando gli elementi costitutivi nella loro descrizione tipica, trattandosi di rapporti tra norme. E' quindi inconferente il riferimento del Procuratore Generale alle condotte in concreto asseritamente tenute dagli imputati.
Trattandosi di reati a forma libera la condotta tipica va individuata unitariamente in relazione alla causazione dell'evento con violazione di regole cautelari. Quali e quante regole cautelari in concreto siano violate è indifferente ai fini della tipicità, poiché il reato consiste non nella colpa ma nella causazione purché colposa dell'evento. E' sulla causazione dell'evento che si accentra il disvalore della norma penale.
Si aggiunge che le argomentazioni della Corte di assise di appello per escludere l'assorbimento attengono al piano sanzionatorio e dunque a criteri di valore che sono estranei alla logica astratta che caratterizza la disamina delle fattispecie. Di fatto la pronunzia non spiega perché il concetto di infortunio non debba essere rapportato anche all'evento morte.
L'argomentazione prosegue considerando che sia ragionando in termini di specialità sia configurando il reato di cui all'art. 437, secondo comma, come reato complesso, le conclusioni cui si giunge non sono differenti. Infatti la figura del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen. non e che una esplicazione dei principi in tema di specialità e concorso apparente di norme ai sensi dell'art. 15 cod. pen. Inoltre, riconosciuta la natura complessa del reato, le conseguenze che ne vanno tratte sono univoche e dirette.
L'ultima argomentazione critica nei confronti dell'impugnazione del Procuratore Generale riguarda le censure mosse al ritenuto concorso formale fra l'art. 437, secondo comma, cod. pen. e l'art. 589 cod. pen. Anche qui si invoca l'applicazione di criteri di carattere formale ed astratto, contrariamente a quanto opinato dall'accusa pubblica. In ogni caso, in presenza di concorso formale eterogeneo, la sovrapposizione delle condotte non potrà che essere parziale. Ai fini dell'integrazione del concorso formale si richiede non già una perfetta coincidenza delle concrete condotte bensì una interferenza fra le attività esecutive.
13. Il ricorso di P.G.e Pu.M..
13.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge per la mancata traduzione nella lingua tedesca dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato P.G..
La Corte di merito ha convenuto sull'importanza della piena conoscenza di tale atto da parte dell'imputato, ma non ne ha tratto tutte le necessarie conclusioni. Si argomenta che sebbene l'art. 143 cod. pen. sembri fare riferimento all'assistenza di un interprete in relazione ai soli atti orali, esso deve essere letto alla luce della sentenza Corte cost. n. 10 del 1993 che ha parlato di clausola generale di ampia applicazione, destinata ad espandersi e specificarsi in relazione alle esigenze concrete che lo richiedano. Da tale pronunzia discende dunque la doverosa traduzione di tutti gli atti la cui mancata intelligibilità da parte dello straniero si traduca in una concreta violazione del principio di partecipazione al processo; e del diritto di porre in essere atti di impulso processuale per il cui compimento sia realmente necessaria la piena conoscenza dell'atto presupposto. Il principio è stato espresso pure dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 5052 del 2004 e n. 39298 del 2006, che hanno affermato l'obbligo indiscriminato di traduzione degli atti orali e scritti i quali implichino comprensione dell'accusa per l'esercizio della facoltà di difesa sostanziale. Si è così giunti a statuire che sia l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari devono essere tradotti nella lingua conosciuta dall'imputato. Il principio trova altresì base nell'art. 111 Cost.
Essendo consolidati i principi, secondo il ricorrente si tratta di verificare i presupposti che rendono necessaria la traduzione. La non conoscenza della lingua va intesa anche come non sufficiente conoscenza ed addirittura anche come difficoltà di comprensione. Il grado di conoscenza della lingua deve essere rapportato alla maggiore o minore complessità dell'atto che deve essere compreso. Il P.G.è di lingua tedesca, non vi sono agli atti elementi dai quali desumere che egli comprendesse bene ed in modo sufficiente la lingua italiana, ma semmai elementi di segno contrario; sicché erroneamente l'avviso di cui si discute gli è stato notificato in un testo redatto solo nella lingua italiana. La necessità della traduzione traspariva anche dall'ampiezza e complessità del capo d'imputazione.
La Corte di merito, a fronte di tale esigenza, si è limitata alla sommaria elencazione di circostanze che implicavano una conoscenza della lingua italiana ampiamente sufficiente per la comprensione delle accuse e per la possibilità di difendersi. Si tratta di apprezzamento di fatto che tuttavia deve essere motivato in termini corretti ed esaustivi. Il ricorrente deduce proprio vizio motivazionale. La Corte non spiega perché le circostanze da essa indicate siano idonee a provare la sufficiente conoscenza della lingua italiana. La frequentazione di un corso di italiano significa che l'imputato non conosceva tale lingua; ed inoltre poche email brevissime ed in un italiano scorretto non provano la conoscenza della lingua come non costituisce prova la circostanza di essere destinatario, per conoscenza, di un documento in italiano. L'errore logico è tanto più marcato se si considera che l'ordinamento richiede una conoscenza adeguata della lingua del processo.
Del resto anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha enunciato l'obbligo di accertare il livello di comprensione della lingua in rapporto alla natura delle comunicazioni ed alla loro complessità. Si tratta quindi di una valutazione influenzata dalle contingenze del caso concreto: più complessa e articolata sarà la descrizione dell'ipotesi d'accusa tanto maggiore dovrà essere l'accertamento sulla appropriata conoscenza della lingua. Nel caso di specie tale valutazione non è stata compiuta e ci si è limitati alla apodittica evocazione di emergenze scarsamente significative. Non si è attribuito rilievo all'imponente numero di comunicazioni in lingua straniera presenti in atti, si è trascurato che la società è composta da personale che fa uso privilegiato della lingua inglese; che a fronte di sole quattro email provenienti dal ricorrente redatte in italiano, la restante totalità delle comunicazioni a lui dirette sono redatte in inglese al pari delle risposte. In breve, dunque, si è errato nel non tradurre l'atto e la pronunzia mostra altresì motivazione carente rispetto alla dimostrazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana.
D'altra parte, se per l'accusato cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta è prevista per legge la verbalizzazione e la traduzione degli atti nella madrelingua, tale trattamento non è invece riconosciuto all'accusato appartenente ad altra nazionalità, nei cui confronti e previsto un apprezzamento discrezionale da parte del giudice, che determina una evidente disparità di trattamento, che prospetta l'incostituzionalità della disciplina vigente.
13.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata traduzione nella lingua italiana di documenti acquisiti in atti. La Corte di merito, pur avendo riconosciuto il diritto dell'imputato ad avere contezza della struttura portante delle prove dell'accusa, afferma che esso non può dilatarsi a ricomprendere tutti i documenti talvolta innumerevoli e del tutto irrilevanti acquisiti nel fascicolo processuale. La stessa Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha interpretato l'art. 6, comma 3, della Convenzione ma non ne ha tratto tutte le conseguenze, avendo trascurato il passaggio nel quale si fa riferimento a particolari circostanze che possono anche estendersi ad un ulteriore grado di controllo sull'adeguatezza della traduzione fornita.
Erroneamente a tale riguardo la Corte di merito ha ritenuto l'esistenza di un onere di allegazione in ordine alla rilevanza del documento da tradurre, trascurando che siffatta valutazione può essere compiuta solo dopo che il contenuto di un atto sia stato compreso. Né l'indicata esigenza di conoscenza può essere compressa in rapporto al principio di ragionevole durata del processo, non potendosi vulnerare le fondamentali prerogative defensionali dell'imputato. L'interpretazione della disciplina legale proposta nel procedimento in esame si pone in contrasto con la disciplina costituzionale ma anche con i principi espressi dalle Carte sovranazionali sui diritti dell'uomo ed enucleati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
13.3. Con il terzo motivo si censura la logicità della motivazione per ciò che attiene all'individuazione della posizione di garanzia dei ricorrenti. L'assunto accusatorio si basa sull'idea che il comitato esecutivo della società, pur formalmente abolito dal consiglio di amministrazione il 10 marzo 2005, ha continuato anche successivamente ad operare attraverso i meeting dei membri esecutivi del consiglio medesimo, restando in fatto il luogo di esercizio del potere di gestione della società. La veste di datore di lavoro non è stata attribuita all'intero consiglio di amministrazione, bensì solo ai tre consiglieri delegati che ha ritenuto dotati dei tipici poteri di gestione e spesa che definiscono la posizione di garanzia. Si è ritenuto che sebbene a ciascuno di essi fosse stato attribuito un settore di spettanza, tutti concorrevano alla gestione collettiva dell'impresa facendo parte di un board decisionale che si era occupato di tutti i settori aziendali.
La difesa assume che, invece, diverse evidenze probatorie pongono in luce la netta discontinuità che connota i due diversi modelli di gestione aziendale prima e dopo il 2005. La Corte di merito utilizza elementi documentali e testimoniali compiendo numerosi errori logici e di travisamento della prova. Essa ha in particolare travisato le dichiarazioni dell'amministratore delegato E.H., il quale ha spiegato che il mutamento dell'organizzazione ha avuto luogo per adeguarsi ad un modello tipicamente italiano, costituito da un consiglio di amministrazione ed un amministratore delegato. La stessa Corte ha erroneamente ritenuto che il detto amministratore facesse riferimento ad un obbligo di legge e non ad una mera sostanziale esigenza di adattamento ad una organizzazione tipica italiana. In effetti la scelta compiuta nel 200APL5 corrisponde ad una istanza di adeguamento all'orientamento più diffuso tra la società per azioni nella scelta dei modelli di governance.
Altrettanto erroneamente la Corte ha tratto argomento da una delibera del consiglio di amministrazione del marzo 2006 concernente i poteri di rappresentanza, che costituisce tema distinto dal sistema di governance.
Parimenti illogicamente il giudice ha fatto riferimento al processo nei confronti dei membri del comitato esecutivo per un incendio intervenuto nel 2002, assumendo che il disimpegno per il futuro costituiva validissimo motivo per abolire formalmente l'organo. Si deduce che, pur ammettendo che quella sentenza potesse costituire uno stimolo al mutamento del sistema di governo dell'azienda, ciò non offre alcun contributo alla tesi della sopravvivenza del comitato esecutivo rispetto alla sua abolizione formale avvenuta nel 2005.
I giudici d'appello hanno tratto argomento anche dalla natura riservata delle riunioni del board, attestata dalla classificazione dei suoi verbali e dal carattere collegiale delle decisioni assunte in ordine ai diversi problemi gestionali. Tale apprezzamento viene ritenuto censurabile, perché i giudici di merito si sono limitati al indicare solo due verbali, proponendo una lettura decontestualizzata di sìngole espressioni contenute nei documenti di per sé molto sintetici. Da tali verbali emerge semmai una prova contraria rispetto all'ipotesi accusatoria, poiché traspare che sulle tematiche della sicurezza ed in particolare della prevenzione degli incendi non vi è mai stata alcuna decisione collegiale. Dagli stessi verbali emerge che non viene assunta alcuna decisione su questioni di primaria rilevanza gestoria, il che svuota di plausibilità l'ipotesi accusatoria.
Un ulteriore profilo di manifesta illogicità della sentenza riguarda la ritenuta competenza dell'intero board in ordine alle decisioni economiche prodromiche all'inoltro alla casa-madre delle richieste sulla prevenzione antincendio straordinaria. Si espone che la Corte di assise di appello ha tratto argomento da alcune email nelle quali gli interlocutori manifestano il timore di andare in continuazione dal board, ma uno di essi riceve rassicurazione in relazione all'importanza della questione. La Corte ritiene che l'amministratore delegato abbia assunto decisioni in materia condividendole con i ricorrenti, a proposito della utilizzazione dei fondi messi a disposizione per la prevenzione degli incendi, come desunto dallo scambio di email. La Corte ha in realtà travisato il significato dei documenti in questione. Intanto, traspare che le decisioni, indiscutibilmente centrali per la gestione della società, non trovano alcun riscontro nei verbali del board. Inoltre, lo scambio di messaggi non evidenzia mai una decisione collegiale dello stesso board. A tale riguardo la Corte di merito trascura pure le dichiarazioni dell'amministratore delegato che ha fatto riferimento alla consultazione dei dirigenti tecnici e non anche dei membri esecutivi del consiglio d'amministrazione. La Corte ha omesso di ponderare tali prove di segno contrario rispetto al disegno accusatorio. Rileva particolarmente la assoluta ed inequivocabile estraneità all'intera vicenda dell'imputato Pu. M.che era competente esclusivamente in materia di marketing e non in tema di prevenzione di incendio, visto che le scelte di carattere economico in ordine all'utilizzazione dei fondi aziendali non richiedeva alla società italiana alcuna valutazione di ordine economico.
Si finisce con l'attribuire a Pu. M. un ruolo assolutamente incoerente rispetto alle sue competenze professionali ed alle deleghe effettivamente ricevute dal consiglio di amministrazione. In tale contesto la partecipazione dell'imputato P.G. alle determinazioni in materia non può essere interpretata che come mero esercizio delle funzioni di controllo contabile demandatagli; mentre le decisioni operative venivano prese nel corso di riunioni tecniche alle quali pacificamente i ricorrenti non partecipavano.
La Corte di assise di appello erra pure quando ritiene l'esistenza di una specifica procedura operativa interna in materia. È vero che alcuni testimoni hanno fatto riferimento all'operatività di tale procedura, ma in realtà si è in presenza di prassi differenziate. Comunque la valutazione della destinazione dei fondi messa a disposizione dalla holding tedesca spettava unicamente alla direzione tecnica come riferito da alcuni dirigenti.
Un ultimo profilo di illogicità della motivazione si rinviene nell'interpretazione del verbale del 2 marzo 2006. La Corte di assise di appello equivoca, perché da un lato si attribuiscono al solo amministratore delegato tutti i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza del lavoro, dall'altro si conferma l'attribuzione a firma singola ad ognuno dei tre consiglieri delegati dei poteri di rappresentanza della società con riferimento ai punti della delibera che contengono veri e propri obblighi in tema di sicurezza sul lavoro. I ricorrenti espongono che la società era determinata a passare da un sistema di gestione imperniato sul conferimento delle funzioni ad un organo collegiale come il comitato esecutivo, ad uno che attribuiva centralità alla figura dell'amministratore delegato. Coerente con tale scelta era l'attribuzione all'imputato delegato di una piena autonomia gestionale e di spesa. In tale quadro le deleghe attribuite ai consiglieri delegati ricorrenti non avevano alcuna pertinenza con le tematiche della produzione e conseguentemente con la responsabilità in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. La delibera va letta nel senso che agli imputati era stato conferito un generico potere di disposizione organizzativa volto a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro esclusivamente nel proprio ambito funzionale. Una diversa interpretazione indurrebbe a determinare la generica responsabilità di un numero inammissibilmente rilevante di dirigenti dell'azienda.
13.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta idoneità causale delle condotte ascritte ai ricorrenti. Il giudice d'appello ha ritenuto che il giudizio sul carattere impeditivo della condotta doverosa omessa deve essere attestato sulla regola dell'elevato grado di credibilità razionale. Tuttavia, con riferimento alla posizione dei ricorrenti si afferma contraddittoriamente che il tema della causalità va risolto alla stregua di apprezzabili, significative probabilità della condotta doverosa di scongiurare il danno. L'enunciazione ultima è incoerente con l'altra ed è frutto della distorta lettura della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento non al nesso causale bensì alla colpevolezza ed alla evitabilità dell'evento per effetto di un comportamento alternativo lecito. La Corte erra, dunque, nell'individuare la regola di giudizio per l'imputazione causale. In concreto la condotta doverosa richiesta agli imputati viene fatta consistere nel segnalare all'amministratore delegato la necessità e l'urgenza di disporre le misure organizzative e di prevenzione indicate nei capi d'imputazione ed idonee a scongiurare il rischio di incendio. Tale impostazione dell'argomentazione cade se si considera che, come esposto in precedenza, non esiste alcun riscontro alla asserita competenza degli imputati a decidere collegialmente sul tema degli investimenti in materia di prevenzione degli incendi; e più in generale in materia di sicurezza sul lavoro. Non esisteva dunque alcun potere impeditivo in capo agli imputati.
13.5. Il quinto motivo censura la pronunzia per ciò che riguarda la ritenuta esistenza di profili di colpa. La Corte di merito addebita agli imputati numerosi obblighi imposti al datore di lavoro ma precisa che la capacità operativa massima si concentrava nella figura dell'amministratore delegato. Essi tuttavia avrebbero potuto segnalare la necessità di altri comportamenti all'amministratore delegato. Ciò che quindi si contesta agli imputati è di non aver esercitato un controllo sulla gestione decisa dal detto amministratore. Tale argomentazione si rivela manifestamente illogica giacché, considerata la peculiare posizione ascritta ai ricorrenti, la corretta individuazione delle regole di diligenza si sarebbe dovuta appuntare, semmai, sugli oneri di controllo nei confronti del soggetto delegato. In breve, l'individuazione di norme precauzionali la cui violazione è incompatibile con la definizione della condotta doverosa omessa dai consiglieri delegati inficia ogni ulteriore valutazione inerente all'elemento soggettivo del reato.
La pronunzia è inoltre carente di alcuni passaggi decisivi per la corretta valutazione dell'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto la prevedibilità del pericolo. Tuttavia tale prevedibilità va valutata in concreto, ex ante, e con riferimento alla figura dell'agente modello riferita allo specifico settore e cioè ad un determinato campo di azione. Il giudizio va quindi rapportato ad un ipotetico consigliere modello privo di deleghe in materia di sicurezza rispetto alla produzione. La previsione deve avere ad oggetto non solo l'evento ma anche il decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali, dovendosi controllare se lo stesso evento sia la realizzazione del pericolo in considerazione del quale il comportamento dell'agente è stato qualificato come contrario a diligenza. Si tratta insomma di accertare la concretizzazione del rischio. Tali principi, sebbene formalmente accolti dalla Corte d'appello, non sono stati poi utilizzati.
Si è trascurato che i ricorrenti non avevano la minima competenza dal punto di vista tecnico per comprendere quali tipi di interventi agli impianti sarebbero stati necessari per garantire un sicuro funzionamento. I due erano destinatari di deleghe in tema di amministrazione, finanza, controllo di gestione approvvigionamenti, servizi informativi, commercio e marketing. Entrambi esercitavano le loro funzioni esclusivamente dagli uffici in Terni. La questione non è stata minimamente ponderata del giudice di merito.
Ai fini della prevedibilità, la Corte tende a dimostrare che il quadro delle condizioni in cui versava l'impianto di Torino era loro ben noto. Tuttavia tale affermazione non viene riferita ad una classe di eventi analoghi a quello verificatosi, né è declinato in motivazione con riferimento alla specifica posizione dei ricorrenti. Non rileva il precedente incendio del 2002, trattandosi di episodio completamente diverso, privo di effetto predittivo su quello oggetto del processo. D'altra parte, gii imputati non erano in grado, per mancanza di competenze tecniche, di comprendere le diverse questioni implicate in tema di sicurezza.
Pure censurabile viene ritenuta la pronunzia per ciò che attiene alla concreta previsione dell'evento ed alla conseguente circostanza aggravante. Si è tratto argomento dal verbale del giugno 2006 nel quale l'amministratore delegato informò gli imputati della gravità dell'incendio di Krefeld. Si è trascurato che quell'incendio presentava caratteristiche peculiari connesse alle caratteristiche dei forni e delle connesse strutture. In sostanza, quell'esperienza non era sovrapponibile alla situazione delle altre linee ma andava adattata alle peculiarità di ciascuno stabilimento. Tale valutazione era viepiù preclusa nei confronti dei ricorrenti a causa della mancanza di competenze tecniche. Assumono i ricorrenti medesimi che il tema dell'incendio fu dunque trattato esclusivamente nella prospettiva di un intervento a supporto della società sorella. Mentre non vi sono elementi per ritenere che in occasione di tale incontro furono discussi temi tecnici o siano state adottate delibere in merito. Il documento è stato dunque illogicamente travisato.
Analogamente illogica è la motivazione nella parte in cui esamina il verbale del 24 novembre 2006. Si discusse di questioni che afferivano alle franchìgie assicurative ma non vi sono elementi per ritenere che in quel contesto siano state esaminate particolari questioni in tema di prevenzione incendi. Dunque, i documenti non consentivano ai ricorrenti alcuna previsione dell'evento. Discorso analogo viene prospettato quanto al verbale del 28 agosto 2007: il documento è generico, non si comprende a quale tipo di incidenti l'amministratore delegato abbia fatto riferimento e non se ne possono quindi trarre inferenze in ordine ai tragici eventi verificatisi. Dal documento emerge esclusivamente il forte interessamento al tema della sicurezza sul lavoro rappresentato chiaramente dall'amministratore delegato. I programmati investimenti in materia non potevano non ingenerare negli imputati ricorrenti un sicuro, ragionevole affidamento sull'adozione di tutte le opportune misure.
La motivazione viene censurata pure per ciò che riguarda la conoscenza da parte degli imputati ricorrenti delle richieste formulate dall'amministratore delegato in data 5 ottobre 2007 nell'ambito del programma di prevenzione incendi. Pure a tale riguardo la Corte ha omesso di considerare la mancanza di competenza tecnica per comprendere le conseguenze delle scelte compiute in materia.
Ancora, la Corte non individua alcun documento dal quale poter desumere la previsione di eventi connessi al flash fire.
Infine la pronunzia viene censurata per ciò che attiene alla dimostrazione della possibilità di un efficace comportamento alternativo lecito loro ascrivibile, posto che le decisioni sul tema venivano assunte dall'amministratore delegato d'accordo con i tecnici della società senza che i due consiglieri avessero alcuna voce in merito
13.6. Il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio dì illogicità con riferimento ai punti in cui è stato definito l'obbligo di installazione di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi presso la linea APL5 dello stabilimento torinese. La Corte di assise di appello ritiene l'esistenza di tale obbligo alla stregua del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Ma in realtà l'inesistenza di tale obbligo alla stregua di una norma giuridica è stato ritenuto già dal primo giudice. Tale valutazione non è stata condivisa dal Giudice d'appello che però non è riuscito ad individuare convincentemente alcuna fonte dell'obbligo giuridico. L'impugnazione propone una elencazione di normative assumendo che nessuna di esse prescrivesse l'installazione di cui si discute. La Corte di merito ha fatto pure riferimento alla presenza di fattori di rischio di incendio, trascurando che le norme antinfortunistiche impongono una prevenzione primaria radicale consistente nell'evitare la presenza di materiale combustibile e nella eliminazione delle possibili fonti di innesco. Ed in concreto si è tecnicamente agito con vari strumenti che sono analiticamente esposti.
Non si può dedurre, con il senno di poi, la sussistenza di un obbligo di carattere secondario costituito da un sistema di rilevazione e spegnimento quando risultano adottate le opportune prevenzioni primarie e soltanto a causa di numerose imprevedibili anomalie le stesse sono state eluse. Si considera che anche nell'ambito dei rapporti assicurativi sono state evidenziate le maggiori fonti di rischio di incendio ma non è mai emersa alcuna prescrizione o indicazione specifica afferente al possibile cedimento di uno delle centinaia di flessibili presenti nello stabilimento. I documenti di provenienza assicurativa non forniscono alcuna indicazione sulla necessità di protezione della zona di ingresso della linea APL5, che era dotata di una centrale oleodinamica interrata, segregata e protetta con il sistema automatico di rivelazione e di spegnimento ad acqua nebulizzata.
13.7. Ulteriore censura riguarda l'illogicità della motivazione per ciò che riguarda la possibilità degli imputati di incidere sulle valutazioni fatte dall'amministratore delegato con riferimento agli investimenti oggetto del processo. In realtà nessuna delle prove utilizzate è in grado di fondare la competenza collegiale dei membri esecutivi del consiglio di amministrazione per le decisioni in materia di investimenti in tema di prevenzione degli incidenti. Di decisioni di tale genere non vi è traccia nei verbali del board e sarebbe stato invece ragionevole rinvenirvi un riferimento laddove su quei temi vi fosse realmente stata una decisione collegiale. Riprendendo argomenti critici già proposti in precedenza, l'impugnazione ribadisce che le uniche valutazioni su cui si basava la richiesta che l'amministratore delegato formulava alla holding tedesca venivano compiute esclusivamente nell'ambito delle riunioni dell'amministratore stesso con i responsabili dell'area tecnica. La Corte ha attribuito grande rilievo ad alcune email nelle quali si fa riferimento alla procedura in questione, ma da esse può in realtà desumersi soltanto che i due ricorrenti avevano avuto conoscenza delle richieste formulate dal ridetto amministratore delegato. Si assume che appare evidente che le email in questione vengono inviate per conoscenza pochi minuti prima dell'invio definitivo della richiesta alla holding. I due ricorrenti non furono neppure coinvolti nella precedente richiesta formulata nell'aprile 2007 sempre in tema di prevenzione degli incidenti. Ciò è in linea con il fatto che i due erano privi di alcuna competenza specifica.
13.8. L'ottava censura attiene alla logicità della motivazione nella parte in cui ritiene integrato l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 437 cod. pen.
La motivazione è sbrigativa, si ha l'impressione di una colpevolezza diffusiva, da contesto, che nella prospettiva assunta dai giudici d'appello non poteva non avvincere tutti i soggetti coinvolti, indipendentemente dalla loro peculiare posizione e competenza tecnica e senza alcuna attenzione ai riscontri probatori circa l'effettiva rappresentazione di ogni elemento della fattispecie. Si considera che l'installazione di determinati presidi antinfortunistici era connessa all'individuazione di una situazione di rischio di incendio. Si trattava di valutazione tecnicamente assai controversa in relazione alla quale i ricorrenti erano privi di competenza specifiche e personali. Essi legittimamente, in buona fede, hanno fatto pieno affidamento sulle valutazioni compiute dall'amministratore delegato e dagli organi tecnici. E' dunque esclusa la possibilità di configurare il dolo. I due erano ignari del rischio e della normativa pertinente. Gli imputati non erano neppure a conoscenza delle valutazioni provenienti dalla compagnia di assicurazione non essendo stato loro indirizzato alcun documento. Non vi è neppure la prova della diretta conoscenza dell'esistenza di ricorrenti incendi all'interno dello stabilimento di Torino: si tratta di una conoscenza che non solo non è stata avvalorata da alcun riscontro ma che è anche incompatibile con il ruolo che la sentenza attribuisce ai due consiglieri delegati. Si è in presenza di una attribuzione di responsabilità soggettiva apodittica, priva di riscontro probatorio.
13.9. Il nono motivo attiene alla violazione della legge penale in relazione al concorso apparente del reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. e di quello di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica. I giudici di merito non hanno ritenuto il concorso tra le due fattispecie errando nell'applicazione sia del principio di specialità sia dell'istituto del reato complesso.
La questione è se anche la morte degli operai possa essere ricompresa nell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 437 o costituisca invece autonoma fattispecie colposa. La Corte ha basato la sua valutazione esclusivamente sulla paradossale conseguenza costituita dal trattamento sanzionatorio meno grave nei confronti di chi abbia accompagnato alle condotte di omicidio colposo plurimo anche quella di omissione dolosa di un dispositivo di prevenzione. Si tratta di un argomento logicamente non rilevante, giacche la verifica in questione va sempre condotta secondo il principio di specialità in astratto. Non può essere il raffronto tra le comici edittali a guidare la valutazione circa la riconducibilità dell'evento morte al concetto di infortunio di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. È ben vero che la giurisprudenza di legittimità ha avallato l'interpretazione proposta dalla Corte di assise di appello; e tuttavia l'argomentazione quivi espressa neppure coglie nel segno operando una artificiosa separazione tra interessi afferenti alla pubblica incolumità ed alla vita. Conclusivamente, sia il principio di specialità che quello del reato complesso conducono a ritenere il concorso formale fra le due fattispecie delittuose.
13.10. Il decimo motivo censura la motivazione per ciò che attiene al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Pur trattandosi di valutazione altamente discrezionale, non può difettare una sufficiente motivazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie invece, la Corte torinese ad una veloce elencazione delle circostanze chiamate al bilanciamento ha fatto seguire esclusivamente l'esito del giudizio e non anche il criterio che lo ha determinato. La motivazione è dunque carente.
13.11. L'ultima censura riguarda la logicità della motivazione per ciò che attiene alla determinazione della pena. È stata individuata la pena-base di quattro anni di reclusione. Tale determinazione è giustificata in larga parte alla stregua di acquisizioni e documenti la cui conoscenza la Corte ha attribuito ad altri imputati e mai ai ricorrenti. Si è pure omesso di considerare la colpa concorrente delle vittime e di altre persone.
14. Il ricorso di S.R..
14.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per la mancata traduzione di numerosi documenti in lingua straniera non comprensibili all'imputato. L'articolo 242 cod. proc. pen. reca una enunciazione chiara che implica la traduzione, se ciò è necessario, ai fini della comprensione dell'atto. Il G.u.p. ha del tutto arbitrariamente introdotto una condizione di rilevanza che è estranea al dettato normativo. Se lo scopo dell'articolo 415-bis cod. proc. pen. è quello di portare a conoscenza dell'indagato l'intero patrimonio conoscitivo ottenuto dalle indagini preliminari, consentendo in un breve termine di esaminare gli atti e tranne le dovute conseguenze anche di carattere processuale, è chiara la compressione dei diritti della difesa, indipendentemente da ogni criterio di rilevanza dei documenti arbitrariamente introdotto dal giudice. Si aggiunge che solo di alcuni atti è stata disposta la traduzione da parte del pubblico ministero mentre altri sono rimasti ignorati. Solo successivamente ne è emersa la rilevanza, tanto che il giudice di primo grado ha dovuto disporne la traduzione nel corso del dibattimento, ma tale tardiva resipiscenza non sana il vulnus verificatosi al momento della conclusione delle indagini preliminari e non attenua l'errore motivazionale del giudice.
14.2 II secondo motivo deduce violazione di legge e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in sede di ritrattazione, a seguito di notifica di informazione di garanzia, dei testimoni indagati in ordine al reato di falsa testimonianza. Al riguardo la motivazione è omessa.
La doglianza è basata sulla ritenuta illegittimità delle iniziative nei confronti dei testimoni condotta dal pubblico ministero in via autonoma, mentre il sistema riserva al giudicante ogni valutazione sulle dichiarazioni testimoniali e sull'opportunità di devolvere all'inquirente le indagini per acclarare natura e contenuto di tali dichiarazioni. L'attività del pubblico ministero ha avuto conseguenze chiaramente ed ingiustamente intimidatorie su alcuni testi che si sono presentati per la ritrattazione. È ben vero che il pubblico ministero ha potere di indagine nei confronti di persone nei cui confronti sorgano sospetti di subornazione o di induzione alla falsa testimonianza. Ciò è avvenuto nei confronti di C.C. e non nei confronti del ricorrente, che mai è stato indagato a tale riguardo. È il frutto di palese travisamento del fatto processuale l'attribuzione di responsabilità in capo al S.R., travisamento che ha avuto conseguenze sul piano sanzionatorio ed ha inoltre alterato la ricostruzione dei fatti. Ma il danno all'effettività del contraddittorio si evidenzia in modo ancora più marcato nell'impossibilità di acquisire l'importante deposizione di alcuni testi ritualmente citati dalla difesa, come i funzionari della Asl che avevano svolto la loro attività con riferimento allo stabilimento di Torino.
14.3. Con il terzo motivo si censura la logicità della motivazione in riferimento alla ritenuta componente volontaristica nella formulazione dei documenti di valutazione del rischio nonché del piano di evacuazione e di emergenza.
La Corte di assise di appello ha apoditticamente ritenuto la tesi che tali documenti siano il frutto di una volontaria sottovalutazione dei rischi e di una altrettanto volontaria ambiguità del piano di emergenza. L'addebito in principio rivolto a soli tre imputati ha acquisito una dimensione generalizzata, tanto che è stato senza ragione esteso a tutti gli altri, così tra l'altro esonerando la Corte dal motivare in ordine all'attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, cod. pen. Tale apprezzamento è più severo e radicale di quello espresso dal primo giudice, che aveva solo rimarcato alcune ambiguità ed incompletezze. In ogni caso, ove si voglia ipotizzare che i documenti fossero concettualmente alterati per fini di risparmio, l'imputato C.C. avrebbe dovuto ricevere un "input" al riguardo dall'amministratore delegato per il tramite del S.R.; ma di una indicazione intervenuta dall'esterno non vi e traccia nel materiale probatorio. Inoltre, si sarebbe in presenza di volontaria adesione ad un programma di occultamento preparato in altra sede, integrandosi pertanto un frammento di condotta commissiva comune non contestata come avrebbe dovuto; mentre risulterebbe totalmente ininfluente la condotta omissiva contestata, afferente alla mancata segnalazione.
14.4. Il quarto motivo riguarda vizio motivazionale afferente al ruolo attribuito al S. R. nella formazione del documento di valutazione del rischio di incendio. Egli richiese la redazione dell'atto al C.C. , ma non vi sono elementi per ritenere che esso fu oggetto di un adeguato approfondimento. Può ipotizzarsi al riguardo un atteggiamento trascurato, colposo, ma manca invece la prova di un contenuto volitivo e doloso nella formulazione del documento. La sentenza è al riguardo carente. Manca l'indicazione di un valido movente, ma anche un
esame complessivo dell'intero atto, per valutare se le carenze fossero presenti anche in altre parti del documento; e manca una valutazione sui miglioramenti prevenzionistici che si sarebbero potuti trarre. Il giudizio di dolosa preordinazione è in sostanza completamente sfornito di motivazione e di presupposti logici.
Ma manca pure la possibilità di ritenere che il documento sia effettivamente inadeguato. Le stesse sentenze di merito ne danno interpretazioni contrastanti e la approfondita discussione svolta tra i tecnici nel corso del dibattimento ne costituisce ulteriore conferma. L'evento verificatosi è stato unico ed imprevedibile. In ogni caso, ciò che viene demonizzato come sintomatico di una volontà di evitare interventi esterni e costringere i lavoratori ad attivarsi comunque in ogni circostanza non è stato formato con il contributo di S. R. ma risaliva immutato ad anni precedenti alla sua nomina.
14.5. Il quinto motivo censura la ritenuta esistenza di una condotta caratterizzata dalla consapevolezza della necessità di installare un impianto automatico di rilevazione e di spegnimento degli incendi.
La Corte di merito ha convenuto che non vi era un sicuro obbligo giuridico al riguardo. A ciò è da aggiungere che mai, neppure nella progettazione specifica presentata ai vigili del fuoco, è stata ipotizzata l'installazione di un impianto di tale genere. Dunque a tale riguardo può al più parlarsi di colpa lieve, ma non di atteggiamento doloso. La Corte non ha compiuto un apprezzamento puntuale sull'elemento soggettivo del reato, pervenendo apoditticamente alla conclusione della consapevolezza in capo a tutti gli imputati della necessità della realizzazione dell'impianto.
La sentenza viene pure censurata quanto all'individuazione degli otto punti indicati nella contestazione e ritenuti in sentenza quali indici da cui desumere la necessita di installare l'impianto automatico di rilevazione e spegnimento. Con riguardo alla posizione del ricorrente si considera che, quanto all'incendio di Krefeld, si trattò di evento con caratteristiche singolari non accostabili alla situazione presente a Torino; né emerge che l'imputato sia stato messo al corrente delle soluzioni adottate in quel contesto, che peraltro non sono significative in rapporto alla linea APL5. Inoltre, l'aumento della franchigia non recava indicazioni specifiche per la detta linea. Le decisioni illustrate in occasione di un meeting fu nota al S. R. solo per ciò che riguardava l'esistenza di stanziamenti per la lotta antincendio. Ancora, la relazione dell'ing. Bzz. riguardava lo stabilimento di Terni e non fu resa nota al ricorrente. La relazione dello stesso ingegnere non consiglia un impianto generalizzato di protezione automatico su tutta la linea o anche solo sulla sezione di ingresso. Le contrarie affermazioni contenute in sentenza sono frutto di travisamento del fatto che si manifesta dalla sola lettura dei passaggi di tale relazione utilizzati e riprodotti nella pronunzia.
Inoltre la relazione dell'ing. W. non ebbe come destinatario il S. R. ed in ogni caso non prevedeva la necessità di installare il sistema di rilevazione e spegnimento di cui si discute. Infine, la richiesta di autorizzazione ad investimenti "step 2" fu redatta a Terni, senza alcuna partecipazione o conoscenza da parte del ricorrente. In conclusione, nonostante le ripetute obiezioni difensive, i giudici di merito hanno omesso di riferire al ricorrente gli elementi di giudizio in questione. Su tale generica e non focalizzata base di valutazione si è pervenuti alla erronea affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 437 cod. pen.
14.6. Con il sesto motivo si censura la motivazione per ciò che attiene all'attribuzione all'imputato dell'obbligo di installare gli impianti automatici di rilevazione e spegnimento sulla linea APL5. Le sentenze di merito hanno riconosciuto che l'imputato non aveva la veste di datore di lavoro ed inoltre non disponeva di un proprio rilevante potere decisionale e di spesa, con la conseguenza che egli non poteva autonomamente dare corso ad opere antincendio. Se non vi è potere non appare neppure esigibile la condotta contestata. Il suo coinvolgimento viene però costruito attorno al concorso nella stesura del DVR incendi della cui falsa formulazione non si comprende bene se il S. R. sia l'ispiratore o un connivente.
La verità è che l'imputato, al pari degli altri, non percepì la necessità del sistema automatico di cui si discute e ciò a buona ragione, non ricorrendone i presupposti. Ma anche diversamente opinando, si potrà al massimo ravvisare un atteggiamento colposo, un errore di fatto che esclude però l'esistenza del reato doloso contestato. La sentenza di merito, nonostante le ripetute sollecitazioni difensive, non e scesa a valutare questi aspetti e non ha risposto ai quesiti sulla reale esistenza e sul significato dei diversi elementi di allarme. Non lo ha fatto e non lo poteva fare senza scardinare l'impianto accusatorio, tutto imperniato attorno alla contestazione di uno specifico elemento soggettivo.
14.7. Con il settimo motivo si censura la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento, che deve riguardare l'intera sequenza causale, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Occorreva cioè chiedersi se quella specifica dinamica, integrata dalla valutazione dell'inefficacia dei fattori negativi, apparisse concretamente prevedibile, operando con criterio ex ante. La Corte di merito compia invece una valutazione assolutamente generica in ordine alla ripetibilità di incendi anche più gravi di quelli ricorrenti.
14.8. Con l'ottavo motivo si deduce travisamento del fatto in ordine ad alcuni elementi fondamentali per il giudizio di prevedibilità della sequenza causale verificatasi. Occorre considerare che pur essendovi stati precedenti incendi, mai si era verificato un principio di incendio nella sezione di ingresso. Si trattava di una zona nella quale il rischio di diffusione del fuoco era assolutamente limitato. E' dunque errata l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'imputato conosceva la ricorrenza quotidiana degli incendi. Anche nella presentazione di Lc. si fa riferimento a possibili incendi innescati da saldature o riscaldamento di cuscinetti. Nulla viene indicato sulla zona di blocco nastro come area soggetta al rischio di innesco; né sul cedimento dei flessibili. Non vi è neppure prova che l'imputato fosse a conoscenza dello schema tecnico sequestrato nel personal computer di Gi.. In realtà l'unico elemento riferibile all'imputato è costituito dal contenuto del piano di emergenza. Da esso nulla emerge circa la possibilità di rappresentarsi la sequenza causale verificatasi. Il documento conclama che né da parte del ricorrente né da parte di chi lo aveva preceduto nella direzione dello stabilimento era stata ipotizzata quella specifica dinamica incidentale.
14.9. Il nono motivo attiene al vizio motivazionale che riguarda la prevedibilità del concorso di fattori che hanno determinato l'insorgenza dell'incendio. La Corte di merito ha descritto le condizioni di degrado dell'ambiente lavorativo, ma ciò non è sufficiente per ciò che attiene alla prevedibilità in concreto di un incendio in quel punto della linea, in quanto evento non rientrante nel patrimonio conoscitivo e di esperienza degli imputati. In sostanza non si rinviene il concreto esame della causalità della colpa che si attribuisce a S.R.. La pronunzia ritiene sintomatici di una situazione di crescente degrado residui che in realtà sono normalmente presenti nei luoghi di lavoro ed hanno significato contrario a quanto preteso L'impugnazione propone una esposizione analitica di tale strumentario. Si evidenzia che non si riscontrano rilevanti errori nella sfera manutentiva, fatta eccezione per ciò che riguarda la nomina del capoturno responsabile delle emergenze. D'altra parte non vi sono elementi per ritenere che una formazione in tema di antincendio più appropriata avrebbe consentito di gestire diversamente la situazione.
14.10. Il decimo motivo censura la pronunzia per ciò che riguarda la valutazione delle condotte imprevedibili degli operai e di altri eventi particolari. Si assume che la Corte di merito ha errato nell'impostazione del problema causale. Non ci si è occupati di unico evento con un unico antecedente, bensì della molteplicità degli antecedenti che si riscontrano dietro più eventi. Non ci si è sottratti alla tentazione di risalire ad una lunga serie di fattori, al fine di raggiungere l'antecedente più remoto con impostazione tipica del naturalista. Compito del giurista è invece quello di individuare gli antecedenti che possono avere rilevanza per il diritto. In sostanza i giudici di merito, trascurando le doglianze delle difese, hanno sottovalutato le precise circostanze di fatto e le vere cause dell'incendio nella specifica sezione dell'impianto teatro dei fatti, prediligendo ricostruzioni di contesto basate soprattutto sulle dichiarazioni testimoniali degli operai. Una focalizzazione sulle cause immediate avrebbe mostrato che l'incendio ebbe origine per il concatenarsi di eventi numerosi ed eccentrici tali da interrompere qualunque nesso causale rispetto a cause più remote eventualmente addebitabili agli imputati; e comunque avrebbe chiarito che tale concatenarsi di circostanze aveva di fatto reso gli eventi del tutto imprevedibili per gli imputati. Il giudice di merito ha liquidato l'argomento dell'adombrato contributo causale degli operai, evocando le problematiche relative al risparmio che trascurava la valutazione della sicurezza. Gli operai commisero errori: avvedutisi delle fiamme, non agirono come dovuto e come previsto chiamando la squadra antincendio aziendale che avrebbe messo in sicurezza la linea togliendo corrente alla pompa. La Corte di merito si è limitata a considerare che le condotte imprudenti dei lavoratori non possono costituire fattore di interruzione del nesso causale.
In realtà, si osserva, le condotte erronee dei lavoratori sono interruttive del nesso causale come ripetutamente ritenuto in giurisprudenza, essendosi in presenza della concatenazione di una pluralità di azioni erronee, che presenta caratteri di eccezionalità ed abnormità. Si è trascurato che gli interventi programmati e ritardati riguardavano altre parti dell'impianto e che non esistevano valutazioni, neppure internazionali in ordine al rischio di rottura dei flessibili; che i sistemi antincendio installati altrove non avrebbero rilevato l'incendio e non sarebbero entrati in funzione; che le spese per le pulizie erano rimaste invariate; che la decisione di chiudere lo stabilimento non ha determinato alcuna situazione di abbandono, essendo programmato il trasferimento graduale degli impianti in Terni
Soprattutto si è trascurato che gli operari erano rimasti nel pulpito nonostante l'impianto fosse ripartito, disinteressandosi del processo lavorativo. Tale incongruo e imprevedibile comportamento costituisce l'antecedente causale dell'evento. Il ricorso analizza i plurimi errori del personale, pervenendo alla conclusione che si sia di fronte al combinarsi di plurimi fattori anomali, eccezionali ed imprevedibili.
14.11. L'undicesimo motivo attiene all'aggravante della previsione dell'evento.
La tesi sostenuta dai giudici di merito del volontario abbandono dello stabilimento determinato dall'intento di risparmiare sugli investimenti non è sorretta da alcuna prova concreta ed è in conflitto con elementi acquisiti al processo. Infatti la decisione di trasferire la produzione a Terni fu determinata da una valutazione economica complessiva nella quale i costi per la pulizia e la manutenzione erano irrisori. Ciò nonostante ancora nel luglio 2007 era stato avviato il cantiere per la compartimentazione delle gallerie. L'imputato si era attivato per stimolare il rilascio del certificato di prevenzione incendio. Non appare alcuna contiguità dell'imputato medesimo con i propositi della dirigenza. Ed è inoltre irrealistico pensare che il ricorrente abbia avuto dispregio per l'incolumità dei dipendenti.
Il giudice d'appello avrebbe dovuto in realtà invertire il ragionamento e giungere a ritenere che gli interventi contestati non furono disposti e realizzati perché nessuno degli imputati ebbe in concreto la possibilità di prevedere un evento lesivo o un incendio. In realtà, se vi fosse stata alcuna previsione in tal senso, sarebbe stato sufficiente, per evitare il verificarsi dell'evento, prevedere procedure ben più semplici della predisposizione di un sistema di estinzione automatico fisso. Il fatto è che mentre era prevista la possibilità di insorgenza delle fiamme, non era stato previsto il pericolo del flash fire. Né è pensabile che, previsto il flash fire, si sia preferito esporre anche solo le macchine e i beni ad un simile distruttivo evento, oltre che i dipendenti ad un infortunio certamente grave.
14.12. Il dodicesimo motivo censura il mancato riconoscimento del concorso formale fra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen. Vengono proposti argomenti sostanzialmente coincidenti a quelli prospettati da altre difese, di cui si è sopra dato conto.
14.13. Il tredicesimo motivo censura la motivazione per ciò che riguarda l'entità della pena. Si assume che l'imputato abbia tentato l'inquinamento delle prove. In realtà il ricorrente non figura indicato tra i soggetti che nella prima sentenza risultano a vario titolo coinvolti in ipotesi di falsa testimonianza. Costui non è mai stato indagato al riguardo. Né si può attribuire un rilievo enfatizzato ad una cena aziendale alla quale parteciparono oltre 50 dipendenti, alcuni dei quali avevano già reso testimonianza e che erano accompagnati da mogli e figli, senza che sia l'emerso in alcun modo che vi siano stati avvicinamenti o suggerimenti. Il coinvolgimento nella vicenda connessa a tale cena appare gratuito ed apodittico, tanto che nessuna contestazione è stata mossa al ricorrente. Tale errore ha assunto formale rilievo nel momento della determinazione della pena, giustificando l'esclusione delle attenuanti generiche. Pure gratuita è l'affermazione che ipotizza il coinvolgimento nell'inquinamento in tema di attuazione del piano di emergenza ed evacuazione. Tale enunciazione è frutto di confusione con la posizione di altro imputato. Anche sulle modalità di esplicazione del ruolo di direttore di stabilimento la sentenza è censurabile, giacché dal ruolo subalterno rispetto all'amministratore delegato si desume la totale indifferenza rispetto al valore della sicurezza e della vita, sebbene si tratti di due piani completamente diversi che vengono invece indebitamente accomunati dal ragionamento probatorio, che si basa ingiustificatamente sulla deliberata volontà di nascondere i rischi realmente esistenti e di imporre l'intervento degli operai in ogni situazione di emergenza. La Corte trascura che i progetti di adeguamento erano stati tutti definiti e gli ultimi interventi erano in corso nell'estate 2007. In altri passi della sentenza si enfatizzano ingiustamente singoli spunti da cui trarre indicazione per un disinteresse rispetto alla sicurezza del personale, quasi che fosse esso il diretto beneficiario dei risultati produttivi dello stabilimento o che potesse aspettarsi avanzamenti di carriera da una politica di risparmio compiacente rispetto alle indicazioni del vertice. La sentenza è anche contraddittoria, perché da un lato si assume che l'imputato aveva piena visione di ciò che accadeva nello stabilimento e dall'altro appare che aveva solo una piccola competenza per ciò che riguarda il miglioramento, l'adeguamento e la messa a norma degli impianti. L'unico profilo di colpa plausibilmente addebitabile al S. R. è quello di non aver percepito appieno il rischio che derivava dalla situazione in cui si svolgeva il lavoro nell'ultimo periodo e nell'aver sottovalutato la portata delle ultime disposizioni organizzative con l'affidamento del compito di gestire l'emergenza ai capi turno produzione, con il conseguente affidamento dell'incarico al povero Ro.M.. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare nel suo complesso il frutto di travisamento del fatto e di contraddittorietà della motivazione.
14.14. Il quattordicesimo motivo attiene alla motivazione in punto di incremento di pena. La Corte avrebbe dovuto tener conto non solo della carenza effettiva di poteri, riconosciuta dallo stesso pubblico ministero, rispetto alla posizione di altri imputati maggiormente coinvolti; ma anche del limitato livello di prevedibilità dell'evento. Anche a tale riguardo, secondo il S.R., il complessivo travisamento del quadro probatorio enfatizza circostanze di ben limitato rilievo che vengono analiticamente esposte.
15. L'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.
L'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Prima sezione della Corte di Cassazione, cui il processo era stato assegnato, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente esponendo le divergenze giurisprudenziali sull'individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente; ed ha quindi segnalato l'opportunità che il caso fosse trattato dalle Sezioni Unite, anche per chiarire se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell'agente circa la non verificazione dell'evento comporti o meno la qualificazione giurìdica dell'elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale. Si è pure rappresentato che diverse, ulteriori importanti questioni presenti nel processo ne consigliavano l'assegnazione alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente, con decreto del 29 novembre 2013, considerate anche le richieste pervenute in tal senso da alcuni ricorrenti; riscontrata l'esistenza di dissonanze nella giurisprudenza di legittimità a proposito della evocata linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, valutata altresì l'importanza anche di altre questioni afferenti alla posizione di garanzia, particolarmente nelle strutture complesse e ad elevato rischio, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.

Diritto


1. La questione della mancata traduzione degli atti processuali nei confronti degli imputati di lingua tedesca.
Come si è visto, le difese hanno prospettato due censure di carattere preliminare che vanno quindi esaminate in principio.
La pronunzia, dato atto delle deduzioni difensive e dei principi più accreditati nella giurisprudenza, ha ritenuto che le questioni prospettate a proposito della mancata traduzione di atti processuali nei confronti degli imputati di lingua tedesca siano prive di rilievo nella fattispecie concreta, posto che dagli atti risulta che essi possedevano una conoscenza della lingua italiana ampiamente sufficiente per poter adeguatamente comprendere la natura e complessità delle accuse loro mosse e conseguentemente di difendersi.
A tale riguardo, per ciò che riguarda E.H., vengono analizzate diverse prove: l'adempimento dell'invito ad eleggere domicilio con sottoscrizione del verbale, in presenza del legale e mai mostrando di non intendere l'idioma; un'intervista televisiva in lingua italiana con un percorso argomentativo certamente non agevole e bisognoso di una sicura padronanza della lingua italiana; una conferenza stampa programmata dallo stesso ricorrente, ordini organizzativi via email e comunicazioni in italiano, nonché ricezione di comunicazioni in italiano anche di notevole complessità. Che l'imputato conoscesse benissimo l'italiano emerge pure dalla deposizione testimoniale e da quanto riscontrato nel processo di merito, allorché l'imputato corresse la sua traduttrice dimostrando la piena padronanza dell'italiano.
Per ciò che riguarda P.G. si considera che fu nominato consigliere delegato di un'impresa italiana nel marzo 2005, che risiede in Italla da quella data, sicché risulta del tutto ragionevole ritenere che, trovandosi ai vertici di così impegnativa attività in Italla, che coinvolgeva contatti quotidiani con operatori italiani, egli possedesse conoscenza della lingua locale. L'imputato, inoltre frequentò nei primi mesi del 2006 un corso di italiano, intrattenne nel febbraio dello stesso anno con la propria segretaria varie email in italiano, dalle quali risulta che egli capiva i messaggi anche abbastanza articolati che gli venivano inviati e rispondeva a tono sempre in italiano. L'imputato, inoltre, ricevette comunicazioni interne in italiano anche di notevole complessità tecnica.
In conclusione, per la Corte di merito, gli imputati di lingua tedesca conoscono l'italiano, hanno mostrato di rendersi conto del significato degli atti compiuti ed hanno assunto iniziative rivelatrici della loro capacità di difendersi adeguatamente. Dunque non vi è obbligo di traduzione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Tale apprezzamento in fatto, riccamente argomentato alla stregua di plurime e significative acquisizioni probatorie, appare immune da censure logiche e, dunque, non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Non pare significativa, in particolare la deduzione che, per P.G., fa riferimento alla limitatezza numerica delle comunicazioni in italiano. Infatti, ciò che maggiormente rileva, non è l'entità delle comunicazioni, quanto piuttosto che esse, poche o molte che siano, rivelino una conoscenza adeguata della lingua. E sul punto, come si è detto, la Corte di merito compie un argomentato apprezzamento in fatto qui non sindacabile.
Neppure colgono nel segno le argomentazioni critiche contenute nelle impugnazioni, focalizzate sulla necessità di una conoscenza della lingua adeguata anche alla complessità dei fatti e delle accuse oggetto del processo. Invero, a tale riguardo non può essere dimenticato che, come del resto accennato pure dalla Corte di merito, l'oggetto del processo afferiva alla vita aziendale ed alle sue patologie; sicché nessuno meglio degli imputati poteva comprendere il contenuto delle accuse e degli atti ad esse pertinenti.

2. La questione della mancata traduzione di documenti redatti in lingua diversa dall'italiano.
La pronunzia dà atto delle censure difensive, basate su una lettura coordinata degli articoli 242 e 143 cod. proc. pen, afferenti alle decisioni del G.u.p. e della Corte di assise che hanno affermato l'inesistenza di una causa di nullità per la mancata traduzione, sotto il profilo dell'inesistenza di un diritto della parte a conoscere l'intero compendio documentale, o sotto quello della mancata allegazione di un'effettiva compressione del diritto di difesa.
In proposito il giudice d'appello afferma che nella giurisprudenza di legittimità è consolidata l'enunciazione che non esiste un diritto dell'imputato a vedersi tradurre i documenti in lingua straniera acquisiti al processo, a meno che essi siano tanto rilevanti ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa. Tali pronunzie non collidono con i principi del giusto processo, ma anzi enfatizzano il ruolo del contraddittorio, che si realizza anche attraverso la selezione del materiale istruttorio da proporre al giudice. D'altra parte, il diritto alla piena contezza dell'accusa non può dilatarsi fino a comprendere tutti i documenti, magari innumerevoli e del tutto irrilevanti acquisiti nel fascicolo, rispetto ai quali deve essere solo assicurato il diritto di accesso in condizioni di piena parità rispetto all'organo di accusa. Tale ordine concettuale, secondo la Corte, è aderente al principio della ragionevole durata del processo. Le difese ignorano tale aspetto del problema e prospettano una soluzione che dilata in maniera ingiustificata la durata delle indagini per tradurre innumerevoli documenti che pervengono dagli archivi degli stessi imputati.
Il sistema che se ne deduce è dunque basato sull'onere di allegazione, che incombe sulla parte: si tratta di illustrare la rilevanza dei documenti da tradurre e di dedurre un'effettiva, concreta lesione del rito di difesa. Tali oneri, pacificamente, non sono stati assolti dalle difese.
Tali valutazioni sono conformi ai principi dell'ordinamento processuale ed alla specifica disciplina della materia. Questa Corte ha in numerose occasioni enunciato il principio che l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato o di altra parte del procedimento. In questo caso, tuttavia, il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione deve essere eccepito dalla parte (Sez. 5, n. 21952 del 31/05/2001, Rainer, Rv. 219457; Sez. 3, n. 21021, del 13/05/2003, Cronk, Rv. 225230; Sez. 4, n. 4981 del 06/02/2004, Ligresti, Rv. 229667; Sez. 6, n. 44418 del 28/11/2008, Tolio, Rv. 241657).
Tale enunciato deve essere qui ribadito e chiarito. Non vi è dubbio che la traduzione in italiano di un documento acquisito al processo e redatto in altra lingua possa costituire adempimento necessario al fine di consentire alle parti la comprensione dei fatti del processo e di esercitare, quindi, in modo consapevole il proprio ruolo istituzionale. Tale traduzione, tuttavia, non può essere razionalmente pensata come adempimento indefettibile, indiscriminato. Una soluzione di tale genere, infatti, rischierebbe concretamente di condurre, irragionevolmente, il processo in una sfera di inutile elefantiasi, introducendo adempimenti gravosi quanto inutili; con pregiudizio delle istanze di celerità ed efficienza correttamente evocate dalla Corte di merito. Dunque, la traduzione di cui si parla deve essere certamente favorita, propiziata dal giudice, ma solo nei limiti in cui essa assuma qualche possibile, concreto rilievo rispetto ai fatti da provare. Lo strumento per siffatto conseguimento è costituito dalla dialettica processuale, dal contraddittorio. Ciascuna parte è cioè tenuta, in spirito di leale collaborazione, ad indicare, spiegare, sia pure succintamente e per evocazione, le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione.
Il giudice di merito, per quanto consta, non si è sottratto a tale dovere, disponendo, nel corso del processo, la traduzione di diversi atti, tutte quante volte è pervenuta razionale sollecitazione in tal senso da parte delle difese.
E' ben vero che, in linea di principio, l'utilità di un atto può essere talvolta compresa appieno solo dopo che esso sia stato tradotto. Tale teorica esigenza, tuttavia, non può essere umanamente, plausibilmente perseguita attraverso la traduzione indiscriminata che, come si è esposto, condurrebbe, soprattutto nei processi molto complessi come quello in esame, ad esiti paralizzanti. Si tratta allora, di conseguire un equilibrato contemperamento delle diverse esigenze, attraverso l'indicato itinerario dialettico, ispirato da una logica di favore per la traduzione.
I ricorrenti, peraltro, come si è visto, hanno proposto la questione in esame con riguardo al momento iniziale nel quale, a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli atti del procedimento divengono pienamente ostensibili ed il principio del contraddittorio trova concreta attuazione; lamentando i diversi pregiudizi derivanti dall'impossibilità di assumere tempestivamente le pertinenti iniziative e scelte processuali. Tuttavia, pure in tale passaggio dell'/ter processuale non è preclusa la possibilità di motivatamente allegare la necessità della traduzione. La evocata ristrettezza dei tempi non ha fondamento pregiudicante, posto che da un lato il termine di venti giorni previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non è perentorio ma solo ordinatorio, come già condivisibilmente ritenuto da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Rv. 240238); e dall'altro il termine per lo svolgimento dell'attività integrativa d'indagine previsto dallo stesso art. 415 bis non attiene per nulla all'ambito considerato. Dunque, vi erano tutte le condizioni per sollecitare, nei modi dovuti, cioè con appropriata allegazione, le traduzioni ritenute utili.
Né, contrariamente a quanto dedotto, si rinvengono nell'ordinamento indicazioni di segno contrario rispetto ai principi qui esposti. In particolare, non è pertinente il richiamo alla disciplina di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina. Tale normativa, infatti, persegue finalità del tutto peculiari, volte alla tutela dell'identità culturale e linguistica delle minoranze alloglotte, che non possono essere in alcun modo trasposte nell'ambito di cui qui si discute. Ma pure a voler accedere all'esame di tale disciplina, occorre pervenire alla conclusione che da essa possono semmai trarsi indicazioni di segno opposto a quelle prospettate dalle difese. Infatti, l'art. 15, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124, prevede al comma 4-bis che «i documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte». Tale regolamentazione vale se non altro ad escludere la automaticità della traduzione dei documenti redatti in lingue diverse, che costituisce il portato più radicale delle tesi difensive qui confutate; richiedendo comunque un'esplicita richiesta.
Neppure dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 64 del 2010 sul diritto al'interpretazione nei procedimenti penali e dalla normativa di attuazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, possono inferirsi indicazioni che in qualche guisa, sia pure indiretta, corroborino le discusse tesi difensive. La nuova normativa nazionale ha riscritto l'art. 143 cod. proc. pen. Sebbene tale disciplina non sia direttamente pertinente all'ambito di cui si discute, riguardando l'imputato che non conosce la lingua italiana, è di qualche interesse il comma 3 che prevede la traduzione di atti, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, disposta dal giudice, anche a richiesta di parte, con atto motivato impugnabile unitamente alla sentenza. Dunque, neppure qui alcun automatismo ma un provvedimento motivato del giudice.
Alla luce di tali considerazioni appare inconferente la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sull'uso della lingua del processo.
3. Il reato di cui all'art. 437 cod. pen. e l'obbligo giuridico di realizzare l'impianto automatico di spegnimento.
La disamina di tale fattispecie presenta speciale, preliminare interesse poiché si tratta di un aspetto dell'accusa che, come sarà esposto in appresso, deve essere parzialmente ridimensionato; con implicazioni connesse non solo al trattamento sanzionatorio, ma anche alle prospettate questioni inerenti all'intreccio ed alle relazioni tra i diversi reati.
Come si è accennato, il giudice d'appello ha ritenuto la fattispecie aggravata contestata ed ha pure ravvisato l'assorbimento del reato di incendio nell'aggravante afferente alla causazione di un disastro. Nella prospettazione accusatoria la necessità di installare un impianto automatico di rivelazione e spegnimento trova fondamento da un lato nel ripetersi di appiccamenti di fuoco in presenza di sostanze infiammabili come l'olio e la carta; e dall'altro nel proposito manifestato dalla casa-madre di apprestare una lotta radicale agli incendi, concretizzatosi nel rendere disponibili le occorrenti risorse finanziarie, maturato dopo l'incendio disastroso nello stabilimento di Krefeld.
3.1. Come pure si è visto, l'esistenza di un obbligo giuridico in tal senso è oggetto di discussione. La pronunzia d'appello enuncia che nella fonte dell'obbligo giuridico di agire gioca un ruolo essenziale il combinato disposto del d.lgs. n. 626 del 1994 e del d.m. 10 marzo 1998. Tale normativa rinvia, quale strumento al servizio del datore di lavoro, alle esperienze acquisite e alle situazioni anormali prevedibili, alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, sempre aggiornate in relazione alle modifiche della produzione incidenti sulla sicurezza. Il rinvio eleva a fonte dell'obbligo l'esperienza sul campo del datore di lavoro sui propri impianti ed i risultati della tecnica di settore accreditata a livello mondiale. È il richiamo che la legge fa alle regole a conferire loro la forza di precetto giuridico.
Per dimostrare l'obbligo di cui si discute la sentenza analizza diffusamente gli aspetti più rilevanti dell'intera vicenda in esame. Appare quindi necessario sintetizzare con qualche ampiezza la copiosa argomentazione che consente di comprendere gli argomenti portanti della decisione nel suo complesso.
3.2. Si rammenta che le prove mostrano che all'azienda arrivarono indicazioni su precisi fattori di incendio nel sito in cui si verificò il sinistro; e giunsero sollecitazioni ad installare impianti di rivelazione e spegnimento automatico da almeno tre fonti: le esperienze interne all'azienda, i richiami formali della TKL (Tyssen Krupp Stainless) attraverso il suo WGS (Working group stainless: gruppo tecnico di lavoro per le strategie di lotta al fuoco); le relazioni stilate dagli ingegneri della compagnia assicuratrice AXA che doveva assicurare gli impianti. Le ultime due sollecitazioni traevano la loro legittimazione anche dalle norme tecniche che la legge eleva a fonti di obbligo giuridico. Sicché se e vero che gli indicati richiami non costituivano direttamente fonti di doveri giuridici, è altrettanto vero che essi richiamavano all'obbligo indicato dalla legge di aggiornamento tecnico e scientifico.
A tale riguardo si richiamano i rapporti delle squadre di emergenza conservati negli uffici di S. R. e C.C. . In particolare si fa riferimento agli incendi per sfregamento del nastro non centrato contro la carpenteria, ovvero per semplice sfregamento tra organi in movimento, alla mancata manutenzione della linea, che aveva fatto sì che non venissero ripristinati i centraggi nella zona di ingresso dell'aspo n.l che mostrava varie, risalenti incisioni. Inoltre i flessibili idraulici avevano ceduto più volte per cause meccaniche e avevano anche già provocato flash fire (nuvola incandescente di olio nebulizzato) semplicemente perché l'olio nebulizzato si era trovato a contatto con superfici calde. A maggior ragione era quindi prevedibile tale evento per effetto del contatto dell'olio con fiamme libere che si creavano giornalmente per i focolari alimentati da carta e olio. Il fatto che proprio a Torino si fosse verificato più volte un flash fire permette di respingere tutti gli argomenti difensivi che poggiano su una ritenuta eccezionalità dell'evento.
La Corte aggiunge che, nel confezionare il documento di valutazione del rischio, al datore di lavoro spetta il compito prudenziale, testualmente indicato dalla norma, di sommare tutti i fattori di rischio conosciuti, cioè di considerarli ipoteticamente tutti compresenti onde ricostruire una situazione da stress da cui trarre le necessitate conclusioni in tema di opere prevenzionali per azzerare o ridurre al minimo i rischi. Nel caso di specie il rischio derivante dal cedimento dei flessibili era ben noto alla stregua di diverse acquisizioni che vengono analiticamente esposte.
3.3. La pronunzia confuta la tesi difensiva secondo cui né dati di esperienza diretta né norme prevenzionali indicassero il rischio che i flessibili ridetti cedessero determinando la propagazione delle fiamme. Vengono puntigliosamente indicati i documenti tecnici pertinenti, già in precedenza esaminati nel corso di una lunga, analitica esposizione. Se ne dà conto qui brevemente, trattandosi di dati fattuali di eminente rilievo tecnico, che rilevano nella presente sede di legittimità solo per ciò che attiene alla razionalità della motivazione in ordine alla concretezza del rischio di flash fire ed alla consapevolezza degli imputati al riguardo.

La sentenza richiama diversi atti.
Si rammenta la matrice redatta dal WGS ed inviata dall'ing. Ri. (responsabile del WGS) a tutte le controllate: i flessibili vicini agli aspi svolgitori (strutture attorno alle quali le bobine di acciaio laminato girano srotolandosi) vengono indicati come apparati recanti pericolo di incendio, perche possono scoppiare e dar vita a flash fire con propagazione estremamente rapida delle fiamme dovuta all'alta pressione, anche solo per la presenza di materiali infiammabili e surriscaldamento della linea. Ri. espone anche la tempistica delle iniziative operative per l'utilizzo dei fondi ed i relativi progetti.
Si richiama il verbale della riunione del WGS del 24 gennaio 2007 alla quale prendono parte tecnici di entrambi gli stabilimenti, in cui si ribadiscono tali concetti, si precisa l'esigenza di protezione del personale e si indicano come misure da approntare i sistemi di rivelazione e spegnimento.
Si evoca la email del marzo 2007 con la quale l'ing. Ri. chiarisce che non occorre sostituire, nelle linee di decapaggio, il materiale plastico; ma occorre introdurre sistemi di spegnimento sprinkler (a spruzzo) per minimizzare i danni in caso di incendio.
Si considera la revisione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) della linea AF4 che finisce con l'indicare proprio nella zona di ingresso un rischio di incendio ignorato del tutto nel documento di valutazione dei rischi del 2007 per la linea APL5.
Si pone l'accento sulla matrice di presentazione della linea APL5 confezionata dall'ing. Lc., funzionario di TKAST e collaboratore di C.C. , per rispondere alle domande formulate dall'ing. Ri.: si fa riferimento all'olio idraulico nelle zone adiacenti alla saldatura, cioè nella zona di ingresso ed ai pericoli di combustione/rottura delle tubazioni dei manicotti estremamente rapido, favorito dall'alta pressione dell'olio. Lc., in una email indirizzata anche a C.C. , chiede di sapere quale sia la quantità di olio idraulico presente nelle tubazioni vicine agli aspi svolgitori. Nella sua presentazione lo stesso Lc. spiega chiaramente che il cedimento dei flessibili può avvenire anche solo per combustione/rottura. Indica cioè a chiare lettere che i flessibili, tarati per resistere alle temperature dovute alla pressione interna dell'olio, non sono affidabili per ciò che riguarda l'aggressione termica da fiamme esterne.
La pronunzia reca altresì una diffusa analisi delle allarmanti valutazioni tecniche che pervenivano dai tecnici dell'assicuratrice AXA. Essa pone in luce che le relazioni che i tecnici della AXA stilarono dopo il loro sopralluoghi segnalavano all'azienda precisi rischi di incendio che sono gli stessi che si sono realizzati nell'evento lesivo. Tali relazioni costituiscono precisi avvisi di ciò che poteva avvenire e dunque sono prova della colpa con previsione degli eventi che è stata loro contestata e sono altresì prova della perfetta consapevolezza di violare l'obbligo di installare un sistema di rivelazione e di spegnimento automatici.
Si rimarca che, a seguito di una visita nel dicembre 2006 nello stabilimento di Terni, l'ing. Bzz. della società assicuratrice AXA segnalò la necessità di protezione delle unita idrauliche oleodinamiche con procedure di spegnimento automatico per i circuiti di olio minerale con una capacità superiore ai 500 litri. I sistemi facilmente accessibili di scarsa importanza potevano restare senza protezione a condizione che fosse assicurata una pronta rivelazione ed un veloce intervento manuale. Tale prescrizione, secondo il giudice d'appello, è facilmente riferibile alla linea APL5 di Torino nella quale era presente una vasta rete di tubi flessibili. Era in particolare prioritaria la protezione con procedure antincendio ad acqua o sprinkler delle zone dei flessibili al servizio degli aspi svolgitori ove erano presenti fattori scatenanti l'innesco di un incendio. Né rileva che in seguito fu richiesto per Torino solo un intervento sulle vasche di decapaggio. Infatti i rischi già individuati dall'ing. Bzz. non furono esclusi, ma i tecnici si adattarono agli interessi della compagnia assicuratrice di cui erano dipendenti, che non intendeva comunque perdere un cliente importante come TKL.
In breve, la sentenza dà atto che nella linea APL5 la centrale idraulica era segregata e protetta; ma lungo la linea si sviluppava un imponente sistema di circuiti flessibili non protetti, collocati anche all'interno del vasto impianto. Erano pure presenti vari banchi-valvole collegati alla centrale interrata e centraline oleoidrauliche con serbatoio inferiore a 500 litri non protetti. Nei documenti elaborati dall'ing. Lc., ai quali si è sopra fatto cenno, veniva tra l'altro evidenziato l'alto rischio connesso alla rottura di tubature contenenti olio idraulico ad alta pressione che trovava possibile innesco in surriscaldamenti e scintille di saldatura. La pronunzia pone in luce che il rischio specifico nella zona degli aspi svolgitori si rinviene pure in una email sequestrata nel computer di S. R. relativa ai quantitativi di olio presenti nelle tubazioni nell'area in questione. Ciò dimostra definitivamente che tutto lo staff tecnico condivideva le preoccupazioni di Lc. relative alle quantità di olio circolante nei flessibili vicini all'aspo svolgitore. Tale rischio si trova altresì menzionato in un documento aziendale rimasto anonimo. Secondo la Corte di assise di appello la presentazione di Lc. mostra un quadro di precisa pericolosità nella rete dei flessibili nella zona in questione: si descrive in particolare il concreto rischio che, in presenza di fiamme, i flessibili potessero cedere determinando una rapida propagazione del fuoco per l'alta pressione dell'olio e addirittura il coinvolgimento delle centraline a bordo macchina. E' la descrizione del flash fire verificatosi nel dicembre 2007 e che si era già verificato nello stabilimento di Torino nel settembre 2001, con S. R. e C.C. informati dai rapporti di intervento delle squadre di emergenza. Varia soltanto l'indicazione della causa dell'innesco delle fiamme: scintille invece che sfregamento.
C.C. ha ammesso di aver partecipato alla redazione del documento di Lc. e tuttavia, nel maggio 2007, formò un documento di valutazione del rischio che omette del tutto di indicare il rischio connesso al cedimento dei flessibili.
La sentenza aggiunge che a seguito della visita dell'ing. Bzz. furono indicate prescrizioni che tra l'altro riguardavano la prioritaria installazione di sistemi automatici di protezione sui circuiti idraulici importanti, tra i quali rientravano esplicitamente quelli serventi gli aspi svolgitori. Viene sottolineata l'inefficienza del pompaggio dell'acqua dall'anello idrico, l'insufficienza numerica ed informativa degli addetti alla sicurezza. La conclusione è che la sostituibilità di impianti di protezione automatici poteva essere tollerata solo in presenza della sicurezza di una pronta rilevazione e di un veloce intervento manuale attualmente giudicati inesistenti.
Si precisa che il Bzz. ha spiegato in dibattimento, con riferimento alla trattativa sulle protezioni da realizzare instaurata con la dirigenza di Torino, che tra i vari impianti di rilevazione e spegnimento aveva inizialmente optato per quello completamente automatico perché più sicuro, ma l'azienda aveva fatto presente di avere a disposizione personale e squadre antincendio e si era così optato per l'attivazione manuale. Il teste ha spiegato che se avesse giudicato l'intervento umano inadeguato non avrebbe mai acconsentito ad un sistema di attivazione manuale. Perciò era stata inserita la raccomandazione sulla squadra di emergenza, ritenuta al di sotto degli standard.
Per la Corte dì merito le valutazioni e gli apprestamenti mancati sono pure in contrasto con la normativa tecnica esistente all'epoca UNI ISO, che viene anch'essa esposta. Tale normativa reca prescrizioni che sono state pure esse ignorate. Si fa riferimento alla sostituzione dell'olio con altro liquido resistente al fuoco, agli schermi, all'installazione di sistemi automatici di rivelazione ed estinzione delle fiamme, alla formazione del personale, all'azionamento degli interruttori di arresto di emergenza dell'olio. Tutte prescrizioni che furono ignorate nell'individuazione dei rischi di linea.
In tale contesto la sentenza fa pure menzione di uno scambio di corrispondenza tra le figure di vertice dei due stabilimenti italiani. Traspare in particolare che l'amministratore delegato è il detentore del potere decisionale finale, ma egli si determina a seguito di intese con il dirigente M.D. con cui intrattiene da tempo un rapporto fiduciario e riservato e che appare qui svolgere il ruolo di vero responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio per Torino.
3.4. La pronunzia dà atto che, secondo le difese, in tali norme tecniche non erano dettagliate le cause del possibile cedimento dei flessibili, ma si rammenta la circostanza che essi non erano neppure soggetti a verifiche e revisioni programmate; e che avrebbero potuto cedere per i più svariati motivi, senza che l'esposizione alle fiamme potesse essere esclusa, vista la ricorrenza dei focolai.
La sentenza asserisce altresì che la linea APL5 andava ritenuta a rischio elevato di incendio in quanto impianto collocato in uno stabilimento rientrante nella categoria di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 334 del 1999 e ciò alla stregua del combinato disposto dell'art. 2 del d.m. 10 marzo 1998, dell'art. 1.4.4. del suo ali. I e del suo all. IX che definisce, appunto, a elevato rischio di incendio le industrie rientranti nella categoria di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 175 del 1988 e successive integrazioni tra cui il d.lgs. n. 334 (legge Seveso).
Tale classificazione avrebbe comportato l'applicazione dell'articolo 1.4.4., lettera C, dell'allegato I del richiamato decreto ministeriale, il quale prescrive che nei luoghi di lavoro ad alto rischio di incendio grandi o complessi è possibile ridurre il rischio medesimo attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico, quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione di incendi o impianti di estrazione fumi.
In ogni caso si è omesso di valutare correttamente il rischio di incendio ai sensi della normativa ministeriale che indica l'obbligo di ridurre la probabilità di innesco di fiamme, di garantire la pronta evacuazione dei lavoratori, di realizzare misure per la rapida rivelazione del fuoco, di assicurare l'estinzione, di fornire una adeguata informazione e formazione ai lavoratori, di redigere un documento di valutazione dei rischi con indicazione delle misure conseguenti di prevenzione primaria e secondaria soggette a periodica revisione anche in caso di cambiamenti nell'attività, di adottare un efficace piano di emergenza. Le indicazioni più significative che si possono trarre dagli allegati al richiamato d.m. sono che fra i pericoli di innesco vi sono l'accumulo di carta e derivati del petrolio, gli attriti tra gli organismi in movimento, la scarsa manutenzione; e fra i pericoli di propagazione l'assenza di rivelatori precoci e la scarsa informazione e formazione dei lavoratori con particolare riferimento agli addetti alle emergenze. Fra le misure di prevenzione primaria figurano la manutenzione degli impianti, eliminando gli accumuli di materiale combustibile; la formazione del personale. Fra le misure di prevenzione secondaria la presenza di impianti di rivelazione e di spegnimento automatici, particolarmente con riguardo alle situazioni di maggiore pericolosità. Fra le misure di emergenza rileva la diffusione e chiarezza del piano di evacuazione con specifiche indicazioni per allertare i vigili del fuoco.
In conclusione, secondo la i giudici d'appello, plurimi significativi indicatori di allarme segnalavano il rischio di flash fire ed imponevano, in conseguenza, di installare l'impianto di rivelazione e spegnimento oggetto della contestazione del reato di cui all'art. 437 cod. pen.
3.5 La pronunzia da conto delle prospettazioni difensive volte a dimostrare l'inesistenza di un obbligo giuridico in tal senso, pervenendo le discusse indicazioni solo da fonti non propriamente normative. Si ribatte che attraverso il documento di valutazione dei rischi occorre anche approntare la previsione delle misure adeguate per evitarli. Tale obbligo di autonormazione è giuridicamente rilevante. Si richiamano gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 626 del 1994: una volta correttamente individuato il rischio, il datore di lavoro deve organizzare ed aggiornare le misure di prevenzione secondo la propria esperienza e secondo la migliore evoluzione della tecnica, tenendo conto dei mutamenti "organizzativi e produttivi irrilevanti per la sicurezza. Tale obbligo non dipende da stimoli provenienti dall'esterno. Tali generali criteri non soffrono alcuna eccezione ed informano in via generale gli obblighi dei garanti.
Si ribatte altresì all'altra tesi difensiva, secondo cui i garanti non erano tenuti agli adempimenti previsti dal ridetto d.m. del 1998, alla luce della espressa previsione in tal senso contenuta all'art. 1, comma 3. In proposito si argomenta che, come già ritenuto dal primo giudice, l'esclusione mira soltanto alla definizione legislativa degli stabilimenti a rischio di incendio elevato quando in essi vi è presenza di sostanze altamente nocive che nel caso in esame sono costituite dalla presenza di acido fluoridrico. Mai il legislatore ha inteso escludere l'applicazione di tali principi meno stringenti, in realtà dettati per altri tipi di stabilimento meno rischiosi.
In conclusione, riprendendo ed enfatizzando argomenti già in precedenza trattati, si rimarca che fondamentalmente il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di applicare ì protocolli normativi tenendo conto dell'esperienza, dell'evoluzione tecnica e dei rischi concretamente presenti; e si richiamano nuovamente i già riferiti plurimi segnali di allarme pervenuti da diverse fonti, con riguardo all'ingresso della linea APL5; nonché le concordi richieste dei diversi tecnici intervenuti (Ri., Pe., Lc., Bzz.) nel senso della protezione massima costituita dal sistema di rilevazione e spegnimento.
È pur vero, si aggiunge, che nelle sue relazioni l'ing. Bzz. fece una richiesta alternativa costituita dall'approntamento di un sistema di pronta rilevazione umana degli inneschi, ma per Torino il tecnico dell'AXA rivelò l'assenza di squadre d'emergenza e mezzi adeguati, sicché nella tabella concordata compare l'indicazione della protezione secondaria costituita dal meccanismo di spegnimento automatico.
Quanto all'argomento difensivo secondo cui la possibilità di approntare la protezione primaria non rendeva obbligatoria quella secondaria, la Corte di merito considera che si tratta di argomento contrario al buon senso: fu proprio la dirigenza di Terni a far venir meno per motivi di risparmio uomini e mezzi attraverso i quali realizzare la prevenzione primaria. Tale situazione nell'estate del 2007 raggiunse il suo acme; e certamente in quel momento l'indicazione di un sistema automatico si palesava come misura in grado di azzerare o ridurre al minimo i rischi. E' argomento del tutto paradossale e come tale da respingere, secondo la Corte di assise di appello, il richiamo alla lettera della legge nel senso che tale obbligo non risulta sussistente perché già l'obbligo precedente non era stato rispettato.

4. L'infondatezza delle censure difensive.
Come si vede alla stregua della sintetica esposizione che precede, l'argomentazione in ordine all'obbligo di porre in essere il sistema di rilevazione e spegnimento di cui si discute è copiosa, dettagliata, basata su temi diversi, tra loro coerenti e tutti convergenti nella direzione indicata dalla prospettazione accusatoria. La tesi è supportata con sovrabbondanza. Invero, la pronunzia propone dati di lineare e chiaro rilievo che possono essere così sintetizzati.
Nello stabilimento esisteva una diffusa rete di tubi flessibili di gomma rivestiti con reti in acciaio, con olio ad alta pressione. Essi non erano strutturalmente protetti contro aggressioni termiche significative o di altro genere e costituivano quindi fonte di uno specifico, potente rischio poi concretizzatosi: quello del cedimento con conseguente vaporizzazione dell'olio e determinazione del micidiale fenomeno del flash fire. Il pericolo era evidente, noto al sapere scientifico e tecnologico dell'epoca, ben presente ai responsabili dell'azienda per via dei segnali e delle indicazioni di cui si è detto. Tale rischio andava governato attraverso diversi strumenti: manutenzione delle tubazioni; installazione di impianto di rivelazione e spegnimento automatico degli inneschi di fiamma; formazione del personale sullo specifico rischio; approntamento di strumenti di spegnimento appropriati alle caratteristiche del fenomeno. Lo strumento principe era costituito, come si è visto, dall'apparato di cui si discute, considerata la situazione di scadimento di tutti gli altri fattori di sicurezza verificatasi a seguito della decisione di trasferire gli impianti e di bloccare gli investimenti sulla sicurezza. Esso non venne realizzato a seguito di una precisa scelta aziendale, che aveva riservato la realizzazione dell'apparato ad un momento successivo al trasferimento dell'impianto in Terni.
A fronte di tale nitido, composito, copioso nucleo argomentativo le difese espongono critiche che non affrontano né confutano la tesi con argomenti frontali e risolutivi, tali da inficiarne la tenuta. Si preferisce prendere di mira singoli asserti, tentando di contrastarli; spesso sollecitando impropriamente questa Corte di legittimità alla riconsiderazione del merito. L'eventuale successo di alcuna di tali censure non vulnererebbe il cuore della ponderazione sopra esposta. Per esemplificare e vero che in alcuni passaggi della sentenza si parla di flash fire al plurale ed in altri si fa riferimento ad uno specifico episodio, ma non si vede proprio come tale divergenza possa in alcuna guisa vulnerare la poderosa argomentazione; visto che un evento del genere è ben idoneo a conferire speciale concretezza ad un rischio peraltro tipico, macroscopico, arcinoto al sapere scientifico e tecnologico. Oppure, che si parli di manicotti o flessibili quali punti fragili del sistema, nulla di significativo cambia nel cuore della ponderazione espressa dalla Corte di merito; posto che tali elementi vulnerabili e pericolosi della rete oleodinamica pacificamente esistevano.
4.1. Come si è visto, la discussione critica si è incentrata sull'esistenza di un obbligo giuridico. Essa è peraltro basata su un fraintendimento di fondo che va dissolto. In generale, quando si parla di cautele da approntare per fronteggiare un rischio si fa riferimento ad un obbligo giuridico e non solo meramente morale o sociale. Peraltro, tale obbligo giuridico non sempre trova la sua fonte diretta in un asserto normativo. Il presente dell'esperienza giuridica mostra contesti di rischio oggetto di una articolata disciplina di settore: la sicurezza del lavoro e la circolazione stradale ne costituiscono gli esempi più noti. Si tratta di corpi normativi che dettano regole plurime, spesso dettagliate. Tali normative hanno importante rilievo, contribuendo significativamente a conferire determinatezza all'illecito colposo ed a concretizzare quindi, nello specifico contesto, il principio di legalità. Esse, tuttavia, non possono certamente esaurire ed attualizzare tutte le possibili prescrizioni atte a governare compiutamente rischi indicibilmente vari e complessi. L'inadeguatezza deriva da un lato dalla varietà delle situazioni di dettaglio, che non consente di pensare ad una normazione direttamente esaustiva; e dall'altro dal continuo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie, che rende sovente inattuali le prescrizioni codificate. Per questo la normativa cautelare ha bisogno di essere integrata dal sapere scientifico e tecnologico che reca il vero nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica. Per tale ragione il sistema, come correttamente esposto dalla Corte di merito, prevede che ciascun garante analizzi i rischi specifici connessi alla propria attività; ed adotti le conseguenti, appropriate misure cautelari, avvalendosi proprio di figure istituzionali, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che del sapere necessario sono istituzionalmente portatori. Correttamente si è parlato al riguardo di autonormazione: espressione che ben esprime la necessità di un continuo autoadeguamento delle misure di sicurezza alle condizioni delle lavorazioni. L'obbligo giuridico nascente dalla attualizzata considerazione dell'accreditato sapere scientifico e tecnologico è talmente pregnante che è sicuramente destinato a prevalere su quello eventualmente derivante da disciplina legale incompleta o non aggiornata.
4.2. La Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, Cantore, Rv. 255105) del resto, ha avuto recentemente modo di pronunziarsi proprio sul tema del ruolo del sapere scientifico e tecnologico nel conformare l'obbligazione cautelare e nell'orientare il giudizio sulla colpa demandato al giudice. Si è rammentato che l'evocazione di tali conoscenze, spesso condensate in qualificate linee guida, ha a che fare con le forti istanze di determinatezza che permeano la sfera del diritto penale. Occorre partire dalla considerazione che la fattispecie colposa ha necessità di essere eterointegrata non solo dalla legge, ma anche da atti di rango inferiore, per ciò che riguarda la concreta disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in vario modo fondano il rimprovero soggettivo. La discesa della disciplina dalla sfera propriamente legale a fonti gerarchicamente inferiori che caratterizza la colpa specifica, contrariamente a quanto si potrebbe a tutta prima pensare, costituisce peculiare, ineliminabile espressione dei principi di legalità, determinatezza, tassativita. La fattispecie colposa, col suo carico di normatività diffusa, è per la sua natura fortemente vaga, attinge il suo nucleo significativo proprio attraverso le precostituite regole alle quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza, perizia.
Tuttavia, è illusorio pensare che ogni contesto rischioso possa trovare il suo compiuto governo in regole precostituite e ben fondate, aggiornate, appaganti rispetto alle esigenze di tutela. In tali situazioni si rivela il pericolo che il giudice prima definisca le prescrizioni o l'area di rischio consentito e poi ne riscontri la possibile violazione, con una innaturale sovrapposizione di ruoli che non è sufficientemente controbilanciata dalla terzietà. Se ci si chiede dove il giudice, consumatore e non produttore di leggi scientifiche e di prescrizioni cautelari, possa rinvenire la fonte precostituita alla stregua della quale gli sia poi possibile articolare il giudizio senza surrettizie valutazioni a posteriori, la risposta può essere una sola: la scienza e la tecnologia sono le uniche fonti certe, controllabili, affidabili. Traspare, così, quale interessante rilievo abbia il sapere extragiuridico sia come fonte delle cautele, al fine di conferire determinatezza alla fattispecie colposa, sia come guida per l'appezzamento demandato al giudice.
Tale ordine di idee trova puntuale conferma in una corretta lettura del più volte richiamato d.m. del 1998. Il documento va esaminato considerando in primo luogo che l'allegato I, costituente una delle sue componenti più importati, afferente alla valutazione dei rischi, viene espressamente definito come "linee guida". Le linee guida, come esplicitato diffusamente dalla richiamata sentenza Cantore costituiscono nulla altro che sapere scientifico e tecnologico qualificato e reso disponibile in forma chiara, condensata, codificata, per orientare agevolmente le scelte affidate ai soggetti gestori di un rischio. Come tale l'allegato va letto. E' allora interessante notare che vengono esemplificativamente indicati come combustibili o infiammabili i prodotti chimici infiammabili da soli o per reazione, nonché i derivati del petrolio. Al contempo vengono individuate le sorgenti di innesco: tra l'altro e sempre esemplificativamente, la presenza di scintille da saldatura, attriti, fonti di calore. Il comma 1.4.4. di tale allegato indica alcuni luoghi con rischio di incendio elevato: tra l'altro siti con presenza di materiali infiammabili nei quali vi è elevata probabilità di sviluppo e propagazione delle fiamme. Orbene, è agevole cogliere nello stabilimento torinese caratteristiche corrispondenti ai fattori di rischio indicati. Vi erano, infatti, elevate quantità di olio di laminazione, anche imbevuto in carta interspira, ed idraulico. Quest'ultimo, poi, era diffuso in tubature che percorrevano l'intero impianto e che, come si è ripetutamente posto in luce, non erano protette. La verificazione di principi di incendio era inoltre ricorrente, quotidiana, come pure si è visto. Le fonti di innesco erano altrettanto evidenti: le procedure di saldatura dei nastri con conseguente produzione di scintille; gli attriti ricorrenti, determinati, tra l'altro, dal non corretto avanzamento dei nastri di acciaio e dal conseguente urto contro le strutture della linea. Non vi è dubbio che le indicate linee guida definissero la linea APL5 come un sito ad alto rischio. Corretto appare quindi il richiamo alla lettera C del richiamato comma 1.4.4., che testualmente afferma che «nei luoghi di lavoro grandi o complessi è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rilevazione di incendi». Tutto ciò anche a prescindere dal pure invocato allegato IX che, sempre esemplificativamente, indica i luoghi di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 175 del 1988 e successive modifiche come siti ad alto rischio.
Conclusivamente, nessun errore logico o giuridico inficia l'apprezzamento dei giudici di merito in ordine alla rischiosità del sito ed alla necessità dell'impianto di spegnimento di cui si discute, tanto più in una situazione di scadimento degli altri strumenti di cautela per la prevenzione degli incendi.

5. L'art. 437 cod. pen. e le condotte individuali.
La pronunzia, dopo aver argomentato in ordine all'esistenza dell'obbligo di cui si discute, dimostra che, nonostante la consapevolezza della sua necessità, la dirigenza ed i tecnici dell'azienda deliberarono consapevolmente di installare l'impianto antincendio solo dopo il trasferimento della linea a Terni. Alla realizzazione di tale impianto era destinato l'importo di 800.000 euro iscritto negli atti contabili. Si confuta la tesi difensiva prospettata dall'amministratore delegato secondo cui la somma in questione era destinata alla sostituzione dei coperchi in plastica nella zona di decapaggio. Essa è decisamente contrastata da acquisizioni documentali. In primo luogo un documento del marzo 2007 proveniente dal WGS poneva in luce l'ottima resistenza chimica dei coperchi in plastica e la conseguente necessità di mantenerli aggiungendo sistemi di spegnimento sprinkler per minimizzare i danni in caso di incendio. Inoltre, l'ultimo progetto di spesa dei fondi straordinari risalente all'ottobre 2007 prevede la cifra di 800.000 euro da spendere entro giugno 2008 per soddisfare le segnalate esigenze di sicurezza attraverso il ridetto impianto antincendio. Pure la corrispondenza interna tra funzionari e dirigenti fa riferimento alle modifiche da apportare dotando la sezione di ingresso della linea dell'apparato in questione. Secondo la Corte, il contenuto di tali documenti non potrebbe essere più netto nell'indicare che i tecnici dell'azienda avevano tenuto conto delle indicazioni dell'ing. Ri. del WGS: non intendevano sostituire le parti in plastica bensì installare anche nella zona di ingresso impianti di rivelazione e spegnimento automatici.
D'altra parte, si argomenta ancora, se la somma fosse stata destinata effettivamente alla sostituzione dei coperchi e di tubazioni varie la loro immediata realizzazione nella sede di Torino non avrebbe comportato alcuno spreco, giacché le innovazioni avrebbero potuto essere trasferite tal quali nella sede di Terni. La conclusione, secondo i giudici d'appello balza agli occhi con evidenza: il risparmio sulla linea non fu che uno dei tanti che vennero realizzati da parte di tutti i garanti della sicurezza.
Nessun vizio logico si scorge in tale documentato argomentare; e le censure difensive si limitano a riproporre pedissequamente argomenti che la pronunzia ha già persuasivamente confutato.
Quanto alle posizioni soggettive, si considera che tutti gli imputati furono destinatari di plurimi avvisi e delle informazioni dai quali discendeva l'attualità dell'obbligo di installare la protezione secondaria. Tutti cooperarono nel differire tale imprescindibile adempimento ad un'epoca successiva. In primo luogo l'amministratore delegato, approvò un documento di valutazione dei rischi nel quale l'impianto in questione non era indicato; e si determinò a far slittare la spesa ad epoca successiva al trasferimento in Terni. P.G. e Pu. M.non segnalarono in sede di board e di approvazione dei documenti contabili da inoltrare alla casa madre la necessità di realizzare l'opera che era stata loro illustrata anche tecnicamente. M.D. non segnalò la necessità di approntare immediatamente a Torino tale protezione, ma anzi consigliò all'amministratore lo slittamento ad epoca successiva al trasferimento dell'impianto in Terni. Infine S. R. e C.C. formarono il documento di valutazione dei rischi in modo che non indicasse tale impianto come misura da realizzare.
La piena consapevolezza da parte di ciascun imputato del dovere di installare l'impianto di protezione e l'altrettanto piena intenzionalità di farlo slittare permettono di ricostruire senza margini di dubbio l'elemento soggettivo doloso che sorreggeva per ciascun imputato la rispettiva condotta omissiva.
Dunque si configura per tutti la fattispecie dolosa contestata.
Anche qui l'argomentazione è stringente, basata su acquisizioni plurime ed altamente significative; ed immune da vizi di sorta. L'omissione di cui si discute accompagnata dal differimento del progetto dell'impianto fu frutto di una determinazione concertata, cui tutti gli imputati diedero il loro consapevole, doloso contributo. Le censure difensive non tengono sufficientemente conto di tale argomentazione; si limitano ad enunciazioni che risultano in massima parte acriticamente ripetitive di prospettazioni già persuasivamente confutate dalla Corte di assise di appello. Il punto è che qui come in tutti gli altri snodi critici della vicenda si è in presenza di condotte di cooperazione, dolose o colpose; come sarà più diffusamente esposto nel prosieguo. Per ciò che attiene alle posizioni di P.G. e Pu.M., rileva in particolare il ruolo dì componenti del board e partecipi delle decisioni sulla vita aziendale e dunque, anche delle scelte che riguardavano il differimento delle spese prevenzionistiche come quelle afferenti all'impianto di spegnimento. Il ruolo del board e dei ricorrenti sarà meglio chiarito, per ciò che attiene alle premesse di fatto delle valutazioni giuridiche, alla stregua di quanto sarà esposto più avanti.

6. L'art. 437 cod. pen. e le aggravanti.
Quanto al nesso causale tra la condotta di cui all'art. 437 cod. pen. e gli eventi aggravanti costituiti dall'incendio e dalle lesioni e morti, la pronunzia rammenta che nei reati omissivi la verifica del nesso di causalità è regolata dal criterio della ricostruzione controfattuale in termini di un elevato grado di credibilità razionale. Si dà atto che le difese hanno obiettato che non è dimostrato che un impianto di tale genere si attivasse prima che l'incendio assumesse vaste proporzioni o gli operai si avvicinassero ai flessibili esponendosi al flash fire. A tali obiezioni si risponde che l'efficienza dei sensori costituisce problema tecnico per nulla insuperabile e d'altra parte, ai sensi del d.m. del marzo 1998, l'allarme va sempre ricollegato agli impianti di spegnimento sicché non si dà il problema di una inefficacia complessiva del sistema dì sedazione. Anzi, proprio il collegamento doveroso fra allarme e spegnimento automatico avrebbe modificato sostanzialmente il comportamento degli operai, i quali non sarebbero stati più chiamati, come da piano di emergenza, a sedare le fiamme, avrebbero confidato nell'effetto estinguente dell'impianto e così avrebbero avuto come unica azione da intraprendere quella dell'allontanamento immediato dalla zona. Ciò permette di ritenere non solo probabile ma ragionevolmente certo che essi non si sarebbero esposti al rischio di venire investiti dal fuoco. L'aggravante è quindi integrata.
La pronunzia risponde pure alle censure difensive volte a dimostrare che le misure prevenzionali in questione non avrebbero potuto essere tempestivamente ultimate in considerazione del tempo necessario per la loro realizzazione. Tale tesi viene confutata. A tale proposito si obietta che una maggiore diligenza avrebbe dovuto indurre i garanti italiani ad attivarsi già all'indomani dell'incendio tedesco del giugno 2006. Inoltre, almeno dal febbraio 2007 la dirigenza aveva iniziato ad operare con due diverse velocità sul Terni e Torino, indicando intenzionalmente le somme destinate allo stabilimento subalpino in modo strumentalmente generico in vista del loro già deciso slittamento ad altri momenti. Inoltre, i fondi stanziati avrebbero potuto essere spesi a Torino nel corso del 2007 in uno qualsiasi dei settori tradizionali che invece furono abbandonati, come la pulizia, la manutenzione, la formazione del personale, la dotazione di mezzi di protezione. Tutti tali fattori entrarono nella serie causale dell'incendio e in ciascuno di tali settori l'impiego dei fondi sarebbe stato semplice ed immediato senza alcuna necessità di lunghi tempi di attuazione, come avvenne a Terni, ove già all'indomani dell'incendio tedesco si dotarono gli operai di estintori a lunga gittata (che a Torino avrebbero salvato la vita delle vittime) e si sostituì l'autobotte.
Le problematiche causali vengono affrontate pure in altra parte della sentenza. Nell'esaminare le scelte dilatorie di E.H. ed il ruolo fondamentale di tale personaggio, la sentenza considera che non ha pregio l'osservazione difensiva che fa notare come i tempi di realizzazione degli impianti di protezione sarebbero stati così lunghi da recidere qualunque nesso causale fra la loro mancata adozione e gli eventi. Innanzitutto, la strategia dell'imputato di slittamento dell'utilizzo dei fondi straordinari partì già a febbraio 2007, in perfetta continuità con tutti i ritardi di realizzazione degli impianti concordati con i vigili del fuoco, sicché il tempo di realizzazione delle prevenzioni rispetto allo smontaggio della linea APL5 sarebbe stato di ben un anno. In secondo luogo si osserva che i fondi avrebbero potuto essere utilizzati, come lo furono per Terni, anche in protezione primaria, urgente e di facile realizzazione secondo M.D. ; che certamente avrebbe avuto le sue ricadute positive potenziando la pulizia, la manutenzione e la formazione, altrettanto importanti rispetto all'installazione di un sistema di spegnimento automatico.
L'argomentazione critica in ordine all'incompatibilità tra i tempi tecnici per la realizzazione dell'impianto e l'evento è stata ripresa in alcuni dei ricorsi in esame.
La pronunzia e, in effetti, vulnerabile per ciò che attiene alla dimostrazione della sicura, esclusiva relazione causale condizionalistica tra l'omessa installazione dell'impianto di rilevazione e gli eventi lesivi. La questione ha interesse ai fini della configurazione delle circostanze aggravanti di cui al capoverso dell'art. 437 ed afferenti alla causazione di un incendio e di un infortunio. Le criticità della sentenza sono sia di ordine fattuale che giuridico e traspaiono dal tenore della motivazione. Il tema richiede, tuttavia, una complessiva disamina delle problematiche causali presenti nel processo.

7. L'art. 437 cod. pen. e le problematiche causali.
Secondo i giudici di merito l'ambiente di lavoro era fortemente degradato. Lo stabilimento era sporco a causa delle presenza di olio idraulico e di laminazione, nonché di carta interspira, sostanze altamente infiammabili. Le operazioni di pulizia dell'ambiente non erano appropriate. I mezzi e le procedure di spegnimento del fuoco non erano adeguati e comunque parzialmente inefficienti. La manutenzione era carente. La formazione antinfortunistica ed antincendio era progressivamente scaduta. Tale situazione, si assume, emerge da numerose fonti testimoniali nonché dall'ispezione compiuta dalla ASL dopo il sinistro, che rilevò ben 116 violazioni mai contestate.
La causa prima di tale situazione viene individuata nella decisione di chiudere l'impianto, a causa della sua dimensione "subcritica", maturata da tempo ma attuata nel 2007. Al momento dell'incidente, come si è già accennato, era in corso il trasferimento degli impianti in Terni. Tale decisione fu accompagnata dalla cessazione degli investimenti nel 2006, che ebbe rilevanti e progressive ricadute sui diversi fattori che assicurano la sicurezza delle lavorazioni. Lo stato delle cose emerge, rammenta ancora la Corte torinese, oltre che dalla richiamate fonti testimoniali, da un'ispezione della ASL nel settembre 2007.
In tale complessivo quadro la pronunzia impugnata segna alcuni dei plurimi fattori concausali che hanno determinato gli eventi.
- Accumulo incongruo di olio di laminazione ed idraulico e carta interspira;
anche a causa dello insufficiente sgocciolamento dei rotoli d'acciaio provenienti dalla laminazione. Mancata rimozione tempestiva della sporcizia.
- Mancata sostituzione dell'olio idraulico con liquido non facilmente infiammabile.
- Assenza di estintori a lunga gittata.
- Inefficienza dell'anello idrico antincendio.
- Assenza di schermi e di indumenti di protezione per gli addetti.
- Mancanza di impianto di rilevazione e spegnimento automatico.
- Mancato tempestivo azionamento del pulsante di emergenza.
- Inefficienza e farraginosità della procedura di allarme ed emergenza.
- Concreta inefficienza della procedura di emergenza.
- Mancata valutazione del rischio flash fire nel Documento di valutazione dei rischi.
- Mancanza di informazioni ai lavoratori sugli specifici rischi da flash fire; e di istruzioni conseguenti sulla necessità di mettersi subito in salvo in caso di rischio grave.
- Progressivo scadimento delle condizioni dell'impianto.
- Carenza di manutenzione e di ispezioni ad essa connesse.
- Modifica del contratto di pulizia divenuto "a chiamata", con conseguente sporcizia diffusa.
- Riduzione dei corsi di formazione con loro cessazione nel febbraio 2007. Tolleranza sull'assenteismo dei lavoratori ai corsi di formazione, che avvenivano fuori dall'orario di servizio.
- Fuoriuscita del personale più esperto e qualificato.
- Attribuzione di nuove mansioni a personale non formato.
- Prassi di attribuire indiscriminatamente al personale l'intervento sui focolai di incendio che si susseguivano con cadenza quotidiana a causa dell'innesco dei ristagni di olio e carta.
- Attribuzione ai capi-turno della produzione anche della responsabilità dell'emergenza (emblematica la situazione di Ro.M., che non aveva mai perfezionato un corso antincendio).
- Mancata attuazione degli accorgimenti basilari antincendio (estintori a lunga gittata, autobotte antincendio) che, invece erano stati attuati tempestivamente a Terni, in concomitanza con la semplificazione delle procedure prevista dalla holding, in linea con la acquisita strategia di lotta radicale agli incendi.
- Parziale inefficienza dei meccanismi di centratura dell'aspo.
Questo quadro, per la Corte di assise di appello, è il frutto della sommatoria di una serie "impressionante" di violazioni di specifiche norme prevenzionali. Il giudice non dubita che tale congerie di inosservanze, di "concausalità", valutata nel suo complesso, abbia avuto un sicuro ruolo eziologico nella verificazione degli eventi.
Tale apprezzamento si sottrae con tutta evidenza a qualunque censura. Invero, non vi è ragione di dubitare che un corretto assetto dell'apparato produttivo, in linea con le plurime ed importanti prescrizioni antinfortunistiche evocate, avrebbe consentito di evitare gli eventi con la certezza razionale propria del controfattuale della causalità omissiva.
La Corte di merito è consapevole che alcune delle cautele omesse non erano, da sole, certamente salvifiche; e tuttavia non dubita che esse integrino gli estremi della colpa che, quanto all'evitabilità dell'evento, si accontenta di un tasso di effettività, di efficacia, ben inferiore rispetto a quello della certezza proprio della causalità; essendo attestato sulla regola dell'apprezzabile possibilità di evitare l'evento. Il tema sarà ripreso più avanti. Ciò che qui preme rimarcare è che gli eventi lesivi furono certamente il frutto dell'interazione degli innumerevoli fattori di inadeguatezza prevenzionistica di cui si è detto; e che tali "impressionanti" carenze non furono occasionali, bensì sistemiche, frutto di scelte di fondo che trovarono il loro suggello nella scelta di bloccare gli investimenti per la sicurezza a partire dal 2006.


8. Il problema causale nell'ambito delle aggravanti di cui all'art. 437 cod. pen.
Tale premessa fattuale consente di affrontare le problematiche causali che riguardano l'art. 437.
Il tema della causalità, sin qui prospettato nelle sue linee generali, si propone in guisa peculiare nell'ambito di tale fattispecie. E' di grande importanza considerare che la specifica imputazione ha isolato un definito fattore causale, costituito dalla mancata, dolosa installazione dell'impianto antincendio automatico; e vi ha connesso causalmente l'incendio ed il conseguente infortunio. Le linee generali dell'argomentazione causale sono state esposte. Orbene, al riguardo occorre rammentare che, alla stregua della regola di certezza propria della causalità condizionalistica che fonda l'imputazione oggettiva del fatto, il nesso di condizionamento tra una condotta omessa ed un evento può essere ravvisato solo quando sia possibile ritenere con umana certezza, alla stregua di giudizio caratterizzato da elevata probabilità logica, che il comportamento atteso avrebbe evitato l'evento. Tale principio si pone in contrasto con alcune delle enunciazioni sopra proposte in tema di evitabilità dell'evento. Il tema, per la sua complessità ed importanza, oltre che per il concreto rilievo che riveste nel processo in esame, richiede una preliminare chiarificazione.

9. La causalità.
Le discussioni sulla causalità vengono solitamente precedute dall'evocazione della nota sentenza delle Sezioni Unite 10/07/2002, Franzese, dalla quale -tuttavia - non di rado si traggono principi ed enunciazioni opposte. Ad oltre dieci anni da tale importante e condivisa pronunzia, si pone, in conseguenza, la necessità di una breve messa a fuoco ed attualizzazione di alcune questioni di principio, anche alla luce della recente esperienza giuridica.
Come è noto, l'ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio logico controfattuale, necessario per riscontrare l'effettivo rilievo condizionante del fattore considerato: se dalla somma degli antecedenti si elimina col pensiero la condotta umana ed emerge che l'evento si sarebbe verificato comunque, allora essa non è condizione necessaria; se invece, eliminata mentalmente l'azione, emerge che l'evento non si sarebbe verificato, allora occorre ritenere che fra l'azione e l'evento esiste nesso di condizionamento. Nei reati omissivi impropri il meccanismo controfattuale viene posto in opera immaginando la condotta mancata e verificando se la sua adozione avrebbe impedito la produzione dell'evento.
Naturalmente, il procedimento di eliminazione mentale, per poter funzionare, presuppone che siano già note le regolarità scientifiche od esperienziali che governano gli accadimenti oggetto d'interesse. Nell'ambito dei reati commissivi mediante omissione tale indagine si rivela spesso particolarmente problematica. Infatti, nei reati commissivi l'azione umana è una parte naturalisticamente reale, certa, della spiegazione dell'evento. E' quindi chiaro quale parte degli accadimenti occorre sottrarre per porre in opera il giudizio contro fattuale; e la relativa operazione logica è solitamente priva di aspetti problematici. Al contrario nei reati omissivi che qui interessano, dal punto di vista naturalistico, si è in presenza di un nulla, di un non tacere. La condotta doverosa che avrebbe potuto in ipotesi impedire l'evento deve essere rigorosamente descritta, definita con un atto immaginativo, ipotetico, fondato precipuamente su ciò che accade solitamente in situazioni consimili, ma considerando anche le specificità del caso concreto. Alla stregua di tale base ricostruttiva occorre determinare se l'azione doverosa avrebbe avuto concrete chances di salvare il bene protetto o di annullare il rischio.
E' chiaro che un così complesso giudizio, per il suo carattere ipotetico o prognostico, è per sua natura esposto a maggiori margini d'incertezza. Pertanto si è ritenuto in passato che esso, in sede di accertamento, non possa raggiungere lo stesso livello di rigore esigibile nell'ambito della causalità commissiva.
9.1. Sul tema sono infine intervenute le Sezioni Unite. La Corte ha evidenziato l'autonomia dogmatica e la forte componente normativa della causalità omissiva, determinata dalla clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cod. pen, dal copioso nucleo normativo concernente la disciplina della posizione di garanzia, infine, nei reati colposi, dagli specifici doveri di diligenza. Tuttavia tale autonomia in chiave normativa non giustifica l'erosione del paradigma causale nell'omissione verificatasi nella giurisprudenza di legittimità. Lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del condizionale controfattuale: occorrerà quindi verificare se, qualora si fosse tenuta la condotta doverosa e diligente, il singolo evento di danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Le incertezze applicative riscontrate in ambito giurisprudenziale riguardano i criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale, ma esse non mettono in crisi lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità, bensì la sua concreta verifica processuale. Insomma, dalla pronunzia emerge che il problema delle valutazioni probabilistiche non deve condurre ad intaccare l'unitario modello condizionalistico, ma va colto e risolto nella sua sede propria, che è quella dell'accertamento della connessione causale nella specificità di ciascun caso considerato. Emerge così appieno la centralità del momento dell'accertamento del nesso causale. Tale condivisa conclusione costituisce, dopo tante incertezze della giurisprudenza, l'approdo che occorre qui ribadire e chiarire.
9.2. Pure per ciò che riguarda il momento dell'accertamento del nesso causale la richiamata sentenza delle Sezioni Unite offre spunti interessanti. La Corte considera utopistico un metodo di indagine fondato su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi scientifiche universali o dotate di un coefficiente probabilistico prossimo ad uno. Tale modello viene ritenuto insufficiente a governare, da solo, il complesso contesto del diritto penale, che si trova di fronte le manifestazioni più varie della realtà. Accade frequentemente che nel giudizio si debbano utilizzare leggi statistiche ampiamente diffuse nell'ambito delle scienze naturali, talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista; nonché generalizzazioni empiriche del senso comune e rilevazioni epidemiologiche.
Occorre in tali ambiti una verifica particolarmente attenta sulla fondatezza delle generalizzazioni e sulla loro applicabilità nella fattispecie concreta; ma nulla esclude che, quando sia esclusa l'incidenza nel caso specifico di fattori interagenti in via alternativa, possa giungersi alla dimostrazione del nesso dicondizionamento.
9.3. Raccogliendo spunti sparsi si può cogliere nella pronunzia delle Sezioni Unite un modello dell'indagine causale che integra abduzione ed induzione, cioè l'ipotesi (l'abduzione) circa la spiegazione degli accadimenti e la concreta, copiosa caratterizzazione del fatto storico (l'induzione). Induzione ed abduzione s'intrecciano dialetticamente: l'induzione (il fatto) costituisce il banco di prova critica intorno all'ipotesi esplicativa. La prospettiva è quella di una ricostruzione del fatto dotata di alta probabilità logica, ovvero di elevata credibilità razionale.
Occorre prendere atto che la ripetuta utilizzazione del termine "probabilità" nel testo della richiamata sentenza delle Sezioni Unite ha involontariamente generato una certa confusione, ben documentata nella prassi, anche perché è spesso sfuggita la distinzione tra probabilità statistica e probabilità logica. Occorre allora aggiungere a quanto sin qui esposto che l'espressione "probabilità logica" esprime il concetto che la constatazione del regolare ripetersi di un fenomeno non ha significato solo sul terreno statistico, ma contribuisce ad alimentare l'affidamento sulla plausibilità della generalizzazione desunta dalla osservazione dei casi passati. Si è da più parti ritenuto che tale concetto, nel suo nucleo concettuale, possa essere utile nei giudizi della giurisprudenza. Anche qui si è in presenza di una base fattuale o induttiva costituita dalle prove disponibili, e si tratta di compiere una valutazione relativa al grado di conferma che l'ipotesi ha ricevuto sulla base delle prove: se tale grado è ritenuto "sufficiente", l'ipotesi è attendibile e quindi può essere assunta come base della decisione.
9.4. E' stato peraltro sottolineato dalle Sezioni Unite, quanto all'identificazione del grado di conferma o probabilità logica dell'ipotesi ricostruttiva del fatto prospettata dall'accusa la quale possa considerarsi "sufficiente" per vincere la presunzione d'innocenza e giustificare legalmente la condanna dell'imputato, che, essendo la condizione necessaria requisito
oggettivo della fattispecie criminosa, essa deve essere dimostrata con rigore secondo lo standard probatorio dell' "oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva agli elementi costitutivi del fatto di reato. Il giudice è impegnato nell'operazione logico-esplicativa alla stregua dei percorsi indicati dall'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. quanto al ragionamento sull'evidenza probatoria, e dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la doverosa ponderazione del grado di resistenza dell'ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste o alternative, in termini conclusivi di "certezza processuale" o di "alta probabilità logica" della decisione.
9.5. La indicata, condivisa giurisprudenza delle Sezioni Unite è focalizzata sui ragionamenti esplicativi, che guardano il passato, tentano di spiegare le ragioni di un accadimento, di individuare i fattori che lo hanno generato. Il giudice, come lo storico, l'investigatore, il medico, compie continuamente tale tipo di ragionamento.
Esistono, tuttavia, pure ragionamenti predittivi che riguardano la verificazione di eventi futuri. Tali ragionamenti sono frequenti in ambito scientifico. Ma anche il giudice articola particolari previsioni retrospettive quando si trova a chiedersi cosa sarebbe accaduto se un'azione fosse stata omessa o se, al contrario, fosse stato tenuto il comportamento richiesto dall'ordinamento: si tratta di ragionamenti controfattuali che riguardano sia la causalità materiale sia l'evitabilità dell'evento che qualifica la giuridica rilevanza della colpa.
9.6. La distinzione dei due indicati ragionamenti è di grande quanto ignorata importanza; e va acquisita al patrimonio dei principi guida nell'intricata materia; anche perché differente è il peso che vi ha il coefficiente probabilistico che caratterizza le leggi scientifiche e più in generale le informazioni generalizzanti utilizzate. Nell'ambito dei ragionamenti esplicativi noi giungiamo ad esprimere giudizi causali sulla base di generalizzazioni causali congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale ambito il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica o esperienziale non è solitamente molto importante.
Occorre considerare che assai spesso dei casi un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori. In tale frequente situazione, le generalizzazioni che enunciano le diverse categorie di relazioni causali costituiscono solo delle ipotesi causali alternative. Emerge, così, che il problema dell'indagine causale è, nella maggior parte dei casi, quello della pluralità delle cause. Esso può essere plausibilmente risolto solo cercando sul terreno, cioè nell'ambito delle prove disponibili, i segni, i fatti, che solitamente si accompagnano a ciascun ipotizzabile fattore causale e la cui presenza o assenza può quindi accreditare o confutare le diverse ipotesi prospettate. Il ragionamento probatorio è dunque di tipo ipotetico, congetturale: ciascuna ipotesi causale viene messa a confronto, in chiave critica, con le particolarità del caso concreto che potranno corroborarla o falsificarla. Sono le contingenze concrete del fatto storico, i segni che noi vi scorgiamo, che possono in alcuni casi consentire di risolvere il dubbio e di selezionare una accreditata ipotesi eziologia; a meno che dai reperti fattuali tragga alimento un'alternativa, plausibile ipotesi esplicativa.
Come si vede, l'affidabilità di un assunto è temprata non solo e non tanto dalle conferme che esso riceve, quanto dalla ricerca disinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi, che la falsifichino. Tutto questo vuoi dire che le istanze di certezza che permeano il processo penale impongono al giudice di svolgere l'indicata indagine causale in modo rigoroso. Occorre un approccio critico: la teoria del caso concreto deve confrontarsi con i fatti, non solo per rinvenirvi i segni che vi si conformano ma anche e forse soprattutto per cercare elementi di critica, di crisi. Non può esservi conoscenza senza un tale maturo e rigoroso atteggiamento critico, senza un disinteressato impegno ad analizzare severamente le proprie congetture ed i fatti sui quali esse si basano. La spiegazione di un accadimento richiede sempre tale approccio dialettico.
Peraltro la dialettica di cui si parla non è contesa verbale ma confronto tra l'ipotesi e i fatti; e tra le diverse ipotesi, alla ricerca della più accreditata alla luce delle concrete contingenze di ciascuna fattispecie. La congruenza dell'ipotesi non discende dalla sua coerenza formale o dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo deduttivo, bensì dalla aderenza ai fatti espressi da una situazione data. In breve occorre rivolgersi ai fatti, ricercarli ed analizzarli con determinazione.
L'ordine di idee qui espresso non è dissimile da quello che traspare dalla già richiamata, importante pronunzia delle Sezioni Unite. La sentenza non distingue tra ragionamento esplicativo e ragionamento predittivo, ma sembra riferirsi in primo luogo proprio al primo. Come si è accennato, si parla infatti di abduzione, cioè di ipotesi, e di caratterizzazione del fatto storico, cioè di induzione: induzione ed abduzione si confrontano dialetticamente: il fatto storico, costituisce lo strumento critico rispetto all'ipotesi esplicativa. La prospettiva, come si è accennato, è quella di una ricostruzione del fatto dotata di elevata probabilità logica.
Occorre tuttavia fortemente sottolineare che la valutazione che si conclude con il giudizio di elevata probabilità logica, di credibilità razionale dell'ipotesi esplicativa, ha un ineliminabile contenuto valutativo, sfugge ad ogni rigida determinazione quantitativa, manifestandosi con essa (come è stato efficacemente considerato in dottrina) il prudente apprezzamento ed il libero seppure non arbitrario convincimento del giudice.
Tale elaborazione concettuale, accreditata anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite, è andata incontro ad alcuni inconvenienti che si registrano frequentemente nella prassi e di cui occorre prendere atto, per tentare di emendarli.
Da un lato la probabilità logica viene spesso confusa con la probabilità statistica che, invece, esprime il coefficiente numerico della relazione tra una classe di condizioni ed una classe di eventi ed è quindi scevra da contenuti valutativi. Per evitare fraintendimenti tra i diversi usi del termine probabilità, il concetto di probabilità logica può essere sostituito con quello di corroborazione dell'ipotesi; alludendosi con ciò al resoconto che sintetizza l'esito della discussione critica sulle prove, alimentata dai segni di conferma o di confutazione delle ipotesi esplicative. In ogni caso, quando si parla di probabilità occorre aver presente la polisemia: si deve evitare l'errore di confondere le due categorie, e va pure vinta la tentazione di superare le difficoltà ingenerate, in alcuni casi, nell'indagine causale dall'insufficiente coefficiente numerico dell'informazione statistica, sostituendo fittiziamente alla probabilità statistica la probabilità logica. Dall'altro lato, proprio l'indicato contenuto valutativo, discrezionale dell'idea di probabilità logica ha aperto la strada a degenerazioni di tipo retorico nell'uso di tale strumento concettuale: si propone una qualunque argomentazione causale e si afferma apoditticamente che essa è, appunto, dotata di alta probabilità logica, così eludendo l'esigenza di una ricostruzione rigorosa del nesso causale. È chiaro che la componente valutativa insita nel concetto di cui ci occupiamo lo rende particolarmente adatto all'uso giurisprudenziale. Ma deve essere pure chiaro che ciò può avvenire solo in un modo rigidamente controllato; ed il controllo critico può essere costituito solo da una rigorosa attenzione ai fatti ed ai dettagli di ciascuna contingenza quali fattori di superamento di ciò che di astratto, retorico, fumoso può esservi in tale elaborazione concettuale. Si tratta di un'esigenza di concretezza e di attenzione ai fatti che, del resto, può essere senz'altro scorta nella recente giurisprudenza di legittimità. La gestione non corretta di tale ordine concettuale si risolve in vizio logico soggetto al sindacato di legittimità. Un errore del genere, pertinente alla considerazione delle peculiarità fattuali del caso si rinviene nella pronunzia in esame, come sarà esposto nel prosieguo.


10. La causalità nei reati omissivi impropri ed il ragionamento predittivo.
Ma la riflessione sull'indagine causale non può prescindere dalla considerazione delle neglette peculiarità della causalità omissiva. Qui il ragionamento si articola diversamente e dà luogo ad un'inferenza predittiva. Come si è anticipato, il giudice penale svolge tale tipo di ragionamento di carattere previsionale, anche se si rivolge al passato, quando, per restare alle problematiche eziologiche, si interroga, nell'ambito della causalità omissiva, in ordine all'evitabilità dell'evento per effetto delle condotte doverose mancate.
Anche in tale ambito noi abbiamo comunque un fatto, di cui dobbiamo in primo luogo dare una spiegazione complessiva prima di interrogarci sul ruolo causale dell'omissione che ci interessa. In questa prima parte dell'indagine causale noi utilizziamo quasi sempre il modello esplicativo ipotetico sin qui esaminato.
Entro il complessivo contesto fattuale così investigato dobbiamo poi inserire la condotta umana doverosa che è invece mancata: si tratta di un giudizio predittivo, di una prognosi. Noi ci interroghiamo su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. In questo ragionamento insorgono peculiari difficoltà. L'omissione, come si è accennato, costituisce un nulla dal punto di vista naturalistico, sicché nel giudizio controfattuale noi inseriamo una condotta astratta, idealizzata. Inoltre per prevedere ciò che sarebbe accaduto nel singolo caso oggetto del processo è di grande importanza conoscere cosa accade nei casi simili. Occorre dunque rivolgersi alle generalizzazioni formatesi a proposito del nesso causale che c'interessa, se esistenti. Qui noi utilizziamo le generalizzazioni scientifiche o esperienziali in chiave eminentemente deduttiva e, per tale ragione, è assai importante il coefficiente probabilistico (parliamo di probabilità statistica) della regolarità causale che utilizziamo. La misura di certezza o d'incertezza che caratterizza la generalizzazione utilizzata si trasferisce, infatti, dalla premessa maggiore alla conclusione del sillogismo probatorio.
L'uso dello strumento deduttivo può tuttavia implicare gravi problemi, soprattutto in ambiti complessi. Infatti, spesso non disponiamo affatto di generalizzazioni affidabili ma solo di lacunose ed in qualche caso anche contraddittorie informazioni statistiche. Ma anche quando disponiamo di informazioni sufficientemente esaustive ed affidabili, esse hanno carattere molto generale e non appaiono focalizzate sui tratti della specifica vicenda oggetto del processo. Una descrizione dell'evento non priva di qualche specificità ci farà trovare di fronte all'assenza di informazioni pertinenti. Ad esempio, sappiamo che una determinata percentuale di persone sopravvive dopo essere stata curata a seguito di infarto del miocardio, ma non sappiamo quale esatto peso vi abbiano i diversi fattori di rischio quali l'età, il sesso, le condizioni generali e numerose altre variabili individuali. La conclusione è che noi non disponiamo quasi mai di uno strumento deduttivo sufficientemente affidabile. Tale situazione, che rischia di frustrare in radice le inferenze della causalità omissiva, apre la strada all'introduzione di un aggiuntivo momento di tipo induttivo nella complessiva argomentazione probatoria. In breve, le eventuali generalizzazioni disponibili, di cui è già stata mostrata la vocazione, nel contesto in esame, all'utilizzazione in chiave deduttiva, vengono integrate da un passaggio di tipo induttivo elaborato dal giudice sulla base delle particolarità del caso concreto. Perciò, nell'esempio dell'infarto, se il paziente era giovane, l'infarto non devastante, le condizioni generali buone, si può giungere a ritenere che diagnosi e trattamento tempestivi avrebbero evitato l'evento. La valutazione finale si esprimerà anche qui in termini di elevata probabilità logica, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ovvero di corroborazione dell'ipotesi: è ciò che accade oggi nella prassi.
In breve il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario, si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e culmina nel già detto giudizio di elevata probabilità logica, id est di corroborazione dell'ipotesi. Le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto, quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica. È il piano processuale che, richiedendo un approccio valutativo, può in alcuni casi consentire di metabolizzare la misura d'incertezza che spesso si riscontra nei giudizi della giurisprudenza.
Tale soluzione rende praticabile il giudizio d'imputazione dell'evento, allontanando la prospettiva di indiscriminata impunità anche per condotte omissive gravemente trascurate e dannose. Anche qui tuttavia occorre ribadire il pericolo di degenerazioni di tipo retorico che, come si riscontra talvolta nella prassi, imprimono arbitrariamente il suggello dell'elevata probabilità logica su ragionamenti probatori che rimangono altamente incerti quanto al carattere salvifico delle condotte mancate; e che non si confrontano adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta. Anche in tale ambito, il rischio di ingannevoli distorsioni del giudizio può essere evitato solo attraverso una serrata ricerca - prima - ed analisi - poi - delle contingenze nel caso concreto che, come si è accennato, in qualche caso ma non sempre, possono consentire di superare in chiave induttiva il tratto probabilistico (in chiave numerica) dell'inferenza deduttiva. Tale puntuale apprezzamento delle peculiarità del caso concreto è mancato nel giudizio di cui si discute.

11. L'indagine causale in ordine agli effetti aggravanti di cui al capoverso dell'art. 437.
La copiosa indagine fattuale fornisce elementi di giudizio decisivi, chiari, che sono stati sostanzialmente travisati dal giudice di merito. Come si è già accennato ed emerge dalla stessa formulazione dell'imputazione, la pretesa di realizzare un impianto antincendio automatico quale strumento di risolutiva efficienza secondaria trova la sua origine fattuale nella forte determinazione della casa-madre di attuare una lotta radicale agli incendi in tutti gli stabilimenti della holding. Tale piano fu rapidamente avviato; furono stanziate risorse economiche copiose; all'inizio del 2007 si tennero due importanti simposi che coinvolsero tutte le sedi territoriali e consacrarono, attualizzarono il progetto di lotta senza quartiere al fuoco. In tale contesto, nell'ambito del WGS venne costituito un gruppo incaricato delle attività progettuali. All'inizio del 2007 si colloca l'iniziativa dell'ing. Ri. cui si è fatto già cenno, volta, appunto, a dare concretezza, tra l'altro, agli impianti di rilevazione e spegnimento automatico. Per quel che qui interessa, le operazioni progettuali ed esecutive si svilupparono in modo incalzante nelle sede di Terni, conformemente alle indicate direttive. Orbene, è un dato di fatto che, come emerge dalla sentenza impugnata, in Terni l'impianto in questione fu ultimato e collaudato a metà del 2009, cioè oltre un anno dopo i drammatici eventi di Torino. Sulla base di tali concreti, effettuali, altamente significativi elementi comparativi, reali e non astrattamente ipotetici, è agevole agire il controfattuale in chiave puramente logica: ove pure a Torino si fosse proceduto con la documentata celerità riscontrata nello stabilimento di Terni, l'impianto non sarebbe stato certamente ultimato nel dicembre 2007. Il nesso causale, dunque, non esiste.
Di questo stato delle cose si è evidentemente reso conto lo stesso giudice di merito che, in luogo di esperire il controfattuale in guisa concreta, con le modalità sopra esposte, ha fatto generico riferimento ad un tempo del tutto ipotetico, astratto, di un anno, che trascura le particolarità del caso concreto e le informazioni altrettanto concrete che, come si è visto, indicano un tempo largamente maggiore. Risiede qui l'errore giuridico, che si confida sia reso chiaro dai principi sopra esposti. La Corte torinese ipotizza il tempo di un anno occorrente in via puramente astratta; senza considerare il contesto, le particolarità del caso concreto, le importanti, genuine informazioni sui reali tempi occorrenti rese disponibili da quanto accaduto per la realizzazione dell'impianto in questione nella sede di Terni.
Forse consapevole della labilità ed astrattezza dell'argomentazione, la Corte territoriale aggiunge, come si è visto, che comunque i fondi disponibili e facilmente spendibili avrebbero potuto essere utilizzati in altro modo, con azioni di prevenzione primaria e secondaria di pronta attuazione (come fatto a Terni) che avrebbero certamente salvato le vite umane. Tale accentuazione della fattibilità di strumenti alternativi di difesa dal fuoco reca con sé un duplice errore logico-giuridico.
In primo luogo, il nesso causale, alla stregua dell'imputazione, va compiuto tra la condotta che integra la fattispecie di pericolo descritta nel primo comma dell'art. 437 e gli eventi aggravanti. Non è consentito introdurre surrettiziamente nella compagine causale fattori estranei alla fattispecie, costituiti, nel caso concreto, da comportamenti colposi, tutti fondati, tutti contestati, ma tutti per l'appunto, di carattere colposo ed afferenti alle distinte fattispecie di incendio ed omicidio.
In secondo luogo, in linea di principio, con riguardo alla dimostrazione del nesso causale, quando l'evento lesivo possa essere evitato attraverso distinte, alternative misure prevenzionistiche l'addebito soggettivo eziologicamente rilevante può essere ritenuto solo quando nessuna di tali diverse strategie sia stata posta in essere e l'inerzia abbia cagionato l'evento. L'adozione di una efficace strategia in luogo di un'altra non è, con tutta evidenza, idonea a fondare la colpa ed il conseguente addebito colposo di eventi lesivi.
In breve, gli eventi aggravanti di cui si discute possono (potrebbero) essere messi in relazione causale solo con la complessiva colpevole omissione di tutte le alternative cautele doverose. Il fatto è che tali alternative prevenzionistiche, pacificamente omesse, non costituiscono parte della struttura della specifica fattispecie che, giova ribadirlo, è caratterizzata dalla dolosa omissione di una isolata cautela afferente al discusso impianto antincendio.
Le conclusioni che si possono trarre da quanto precede sono univoche. Manca la connessione causale tra condotta ed eventi aggravanti. L'aggravante va quindi esclusa alla stregua di un apprezzamento basato su fatti definitivamente accertati e su principi di diritto che vulnerano radicalmente ed irreversibilmente la statuizione.
La sentenza per tale parte va dunque annullata senza rinvio. Per l'effetto viene meno l'assorbimento del reato di incendio nella originaria fattispecie aggravata. L'illecito riacquista, pertanto, l'originaria autonomia.
Posto che l'aggravante più non esiste, cadono pure le plurime controverse questioni dedotte dalle parti con accenti di segno opposto, in ordine all'assorbimento nel capoverso dell'art. 437 cod. pen. degli illeciti di incendio ed omicidio colposo.

12. Le posizioni di garanzia.
Restando all'ambito causale, altro tema che coinvolge tutti gli imputati riguarda la delicata problematica della selettiva individuazione dei garanti nell'ambito delle organizzazioni complesse: questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate ad un approfondimento chiarificatore.
L'argomento è stato di recente ripetutamente esaminato dalla Suprema Corte (Sez. IV, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094; Sez. IV, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla Rv. 256637; Cass., Sez. IV, n. 17074 del 08/05/ 2012, Moncada, non massimata) con esiti consonanti, che vanno qui ripetuti e chiariti.
La materia è stata parzialmente disciplinata sin dai primi atti normativi di settore ed è stata infine unitariamente trattata nel Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, peraltro recependo la sistemazione dell'istituto che si era formata nel corso di una lunga giurisprudenza.
Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella espressa nella normativa degli anni '90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa. L'ampiezza e la natura dei poteri è ora anche indirettamente definita dall'articolo 16 che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente. Ciò che rileva, quindi, non è solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta.
Infine, il preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico.
Per ambedue le ultime figure occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall'altro del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono.
Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed è ben possibile che in un'organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione.
Queste considerazioni di principio evidenziano che, soprattutto in realtà complesse come quella in esame, nell'ambito dello stesso organismo può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessità suggerisce che l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti.


13. Il garante come gestore di un rischio.
L'analisi dei ruoli e delle responsabilità viene tematizzata entro la categoria giuridica della posizione di garanzia. Si tratta, come è ben noto, di espressione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, capoverso, cod. pen. Questo classico inquadramento deve essere rivisitato.
In realtà il termine "garante" viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva; ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza.
A tale riguardo, occorre preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica, essendo basata in chiave logica, è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l'esigenza di arginare l'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e costituisce una costante del diritto penale moderno, sia in ambito teorico che giurisprudenziale.
La necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza del'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di classiche elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41, capoverso, cod. pen. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito.
Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio.

13.1. Questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all'essere stesso del diritto penale quale scienza del giudizio di responsabilità, che si è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41, capoverso, cod. pen. Infatti, la diversità dei rischi interrompe, per meglio dire separa le sfere di responsabilità.
L'ordine di idee cui si fa cenno si rinviene, sia pure talvolta inconsapevolmente, nella giurisprudenza di legittimità. Così, ad esempio, nel caso di abusiva introduzione notturna da parte del lavoratore nel cantiere irregolare, si è distinto implicitamente tra rischio lavorativo e rischio da ingresso abusivo ed è stata annullata la pronunzia di condanna anche se il datore di lavoro aveva violato le prescrizioni antinfortunistiche (Sez. 4, n. 44206, del 25/09/2001, Intrevado, Rv. 221149). La vittima è occasionalmente un lavoratore, ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l'incidente non è riferibile al contesto della prestazione lavorativa, sicché non entrano in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità del gestore del cantiere. Al momento dell'incidente non era in corso un'attività lavorativa. Pertanto il caso andava esaminato dal differente punto di vista delle cautele che devono essere approntate dal responsabile del sito per inibire la penetrazione di estranei in un'area pericolosa come un cantiere edile (nello stesso senso, in contesto non molto dissimile, Sez. 4, n. 11311 del 07/05/1985, Bernardi, Rv. 171215).
Ancora, il tema dell'interruzione del nesso causale ricorre con insistenza proprio nell'ambito di processi inerenti ad infortuni sul lavoro. L'effetto interruttivo è stato riconosciuto in rari ma significativi casi. Un operaio addetto ad una pala meccanica che si era improvvisamente bloccata era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto. La Corte Suprema (Sez. 4, n. 3510 del 10/11/1999, Addesso, Rv. 183633) ha annullato con rinvio la pronunzia di condanna del titolare dell'impresa in ordine al reato di omicidio colposo, al fine di valutare se il comportamento del lavoratore di disinserire la frizione senza curarsi di spegnere il motore della macchina presentasse il carattere di fattore sopravvenuto atipico, interruttivo della serie causale precedente. La Corte ha pure affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto. Ai sensi dell'art. 41 capoverso il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale.
Analogamente la possibilità d'interruzione del nesso causale è stata ravvisata dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv. 203223) in altro caso di lesioni subite per effetto di condotta del lavoratore incongrua e non richiesta. E' stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Anche qui compare la classica evocazione dell'eccezionalità della condizione sopravvenuta, costituita dalla condotta incongrua del lavoratore. Tuttavia, al fondo, anche la pronunzia in questione trae ispirazione dalla considerazione della riconducibilità o meno dell'evento e della condotta che vi ha dato causa all'area di rischio propria della prestazione lavorativa: linea argomentativa che viene del resto espressamente enunciata a fianco di quella tradizionale afferente - appunto - all'eccezionalità ed abnormità della condotta del lavoratore. Nello stesso senso, con diverse inflessioni in relazione ai vari casi, Sez. 4, n. 2172 del 13/11/1984, Accettura, Rv. 172160; Sez. 4, n. 12381 del 18/03/1986, Amadori, Rv. 174222; Sez. 4, n. 1484 del 08/11/1989, Dell'Oro, Rv. 183199; Sez. 4, n. 9568 del 11/02/1991, Lapi, Rv. 188202; Sez. 4, n. 8676 del 14/06/1996, Ieritano, Rv. 206012.
In sintesi, si può cogliere in tale orientamento della giurisprudenza l'implicita tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. Tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento.
Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo.
Questa enunciazione richiede, tuttavia, di essere chiarita: occorre guardarsi dall'idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine; e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri. In realtà le cose sono spesso assai più complesse. Basti considerare la transitività delle condizioni che si susseguono all'interno di una catena causale; l'intreccio di obblighi che spesso coinvolgono diverse figure e diversi soggetti nella gestione di un rischio; la complessa figura della cooperazione colposa. Questa serie di differenti connessioni, con il suo carico di complessità, rende chiaro quanto delicata sia l'individuazione di aree di competenza pienamente autonome che giustifichino la compartimentazione della responsabilità penale; tanto più in un contesto come quello del diritto penale del lavoro imperniato sulla figura del datore di lavoro che è gravato da una pervasiva posizione di garanzia. Lo scopo del diritto penale, tuttavia, è proprio quello di tentare di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori.
Tali principi vanno tenuti a mente in vista della risoluzione di questioni proposte dal processo, che saranno trattate più avanti.

14. Nascita e conformazione della posizione di garanzia.
Le considerazioni sopra esposte trovano fondamento in alcune norme del T.U. che, sebbene contenute in un testo normativo successivo ai fatti, ripercorrono arresti della giurisprudenza ed aiutano a capire come nasce e si conforma la posizione di garanzia, id est la responsabilità gestoria che, in caso di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Di grande interesse è l'art. 299: l'acquisizione della veste di garante può aver luogo per effetto di una formale investitura, ma anche a seguito dell'esercizio in concreto di poteri giuridici riferiti alle diverse figure.
Un'ulteriore indicazione normativa per individuare in concreto i diversi ruoli deriva dall'art. 28, relativo alla valutazione dei rischi ed al documento sulla sicurezza, che costituisce una sorta di statuto della sicurezza aziendale. La valutazione riguarda «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Il documento deve contenere la valutazione dei rischi, l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, l'individuazione delle procedure, nonché dei ruoli che vi devono provvedere, affidati a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri. Si tratta quindi di una sorta di mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire le informazioni pertinenti.
Mettendo insieme le indicazioni che pervengono dalle norme fin qui indicate che, come si è già accennato, recepiscono indirizzi della prassi ed attingono alla sfera della sensatezza, si può concludere che ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata.
La sfera di responsabilità organizzativa e giuridica così delineata è per così dire originaria. Essa è generata dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti. Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva. Ad esempio, semplificando nel modo più banale, potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Naturalmente, il quadro proposto è molto semplificato ed idealizzato e diviene non di rado assai più complesso nella realtà; quando, come nel caso in esame, le scelte di fondo sono il frutto dell'azione concertata di diverse figure che a quelle scelte hanno contribuito.
Per ciò che qui maggiormente interessa, nell'ambito di organizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura ed ai quali si è sopra fatto cenno.

15. L'istituto della delega.
Il tema della posizione di garanzia, come si è visto, è stato trattato nel processo in esame anche con riguardo a diverse deleghe. Dunque, pure a tale riguardo è necessario proporre qualche considerazione di fondo. In effetti l'investitura del garante può essere non solo originaria ma derivata. Anche qui recependo gli orientamenti della prassi, l'art. 16 del T.U. ha chiarito che la delega deve essere specifica, deve conferire poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ben definiti, ad un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza.
La materia della delega richiede un chiarimento di fondo piuttosto importante. È diffusa l'opinione (e la si rinviene spesso negli atti giudiziari) che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto. La delega è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.

16. Le posizioni di garanzia nel presente processo.
Alla luce di tali principi può essere intrapresa la disamina delle posizioni di garanzia attribuite agli odierni ricorrenti.
Anticipando le conclusioni, può affermarsi che l'accusa pubblica si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi e l'impostazione è stata condivisa dalla Corte di merito con argomentazioni diffuse ed appropriate.
La sentenza rammenta che è stato individuato il ruolo di datore di lavoro non in capo all'intero consiglio di amministrazione della società bensì solo ai tre consiglieri delegati, tutti ritenuti dotati dei tipici poteri di gestione e spesa propri del ruolo di garante. Tale condivisa impostazione trova supporto nella circostanza che, benché ai tre consiglieri fosse stato attribuito un settore di spettanza e solo all'amministratore delegato la responsabilità della sicurezza del lavoro, tutti concorrevano alla gestione collettiva dell'impresa, facendo parte di un board decisionale che si occupava di tutti i settori aziendali, compreso quello della sicurezza sul lavoro.
Ma le diverse posizioni vanno esaminate in dettaglio, seguendo lo sviluppo della motivazione della sentenza.

17. La posizione dell'amministratore delegato.
Il ruolo dell'amministratore delegato E.H. è, per la Corte di merito, conclamato; anche in considerazione del fatto che egli tenne condotte non solo omissive ma anche commissive, concretizzatesi nello slittamento dell'utilizzo dei fondi straordinari. L'unico argomento addotto dalla difesa è costituito dalle deleghe conferite a M.D. e S.R.. Si tratta però di atti certamente imperfetti giacché il trasferimento di poteri era estremamente limitato a causa della ristrettezza del potere di spesa. Infatti il budget a firma singola di S. R. ammontava a non più di 30.000 euro, somma pacificamente insufficiente per qualunque seria prevenzione, considerando anche che il direttore dello stabilimento si asteneva dall'assumere iniziative autonome, limitandosi ad investire di ogni questione la sede ternana. D'altra parte l'AD aveva da ultimo rinunziato a qualunque attività di controllo, visto che dal settembre 2007 aveva smesso di visitare la sede torinese.
Discorso non dissimile viene proposto quanto alla delega in favore dell'imputato M.D. . Costui era in realtà privo di autonomi poteri decisionali e di un budget corrispondente. Il tecnico, sebbene assai apprezzato, non aveva capacità decisionali proprie e si rapportava frequentemente con l'amministratore delegato e con l'intero board, come documentato da un grande numero di email. Di speciale, emblematico rilievo viene ritenuto lo scambio di comunicazioni tra M.D. ed il tecnico Pe., in tema di utilizzo dei fondi per la prevenzione antincendio, ove si fa riferimento alla necessità di autorizzazione da parte dell'intero board, anche a costo di disturbarlo in continuazione.
Secondo la Corte di merito l'amministratore è pure venuto meno all'obbligo di nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione competente, giacché l'imputato C.C. si è dimostrato persona priva di adeguata ed aggiornata competenza. Costui formò un documento di valutazione del rischio completamente inadeguato rispetto al quale l'imputato non effettuò alcuni controllo.
Tale valutazione è con tutta evidenza saldamente fondata in fatto e conforme ai principi prima enunciati. Come si è visto, è invero principio basilare, consolidato nella prassi e da ultimo recepito nella disciplina di sistema, che la delega, per produrre l'effetto liberatorio che la caratterizza, deve trasferire insieme ai doveri tutti i poteri necessari all'efficiente governo del rischio. Il trasferimento può avere ad oggetto un ambito definito e non l'intera gestione aziendale, ma in tale circoscritto territorio il ruolo del soggetto delegato deve essere caratterizzato da pienezza di poteri, in primo luogo quelli di spesa. Il trasferimento dei poteri, inoltre, deve essere effettivo e non meramente cartolare.
Nel caso in esame tale situazione con tutta evidenza non si verifica in concreto. S. R. avevo un budget limitatissimo e si rapportava continuamente con la sede centrale in Terni per avere istruzioni sulle questioni di qualche rilievo. Analogamente, M.D. era un tecnico di indiscussa competenza e costituiva il referente più qualificato degli organi di vertice, ma tale pur importante ruolo non implicava di fatto poteri autonomi.
A ciò è da aggiungere (ed è l'argomento più importante) che E.H. trattenne nelle proprie mani tutte le scelte aziendali; ed in primo luogo quella, che costituisce il fondamento delle imputazioni, di disporre il trasferimento delle strutture torinesi in Terni senza preoccuparsi di gestire la fase di trasferimento assicurandone la sicurezza.
E dunque, di delega liberatoria non è a parlarsi nei suoi confronti. Al riguardo le tesi difensive propongono questioni già confutate correttamente dalla Corte di merito; e chiaramente prive di pregio alla luce delle considerazioni esposte qui sopra.

18. Le posizioni di P.G.e Pu.M..
Più complesso il discorso della pronunzia di merito a proposito del ruolo di garanzia dei consiglieri delegati P.G.e Pu.M.. La pronunzia confuta la tesi difensiva secondo cui il comitato esecutivo fu abolito effettivamente e non solo formalmente; ed il board rimase come organo informale, con funzione ricognitiva e non decisionale in ordine alla gestione della società. In realtà, secondo la Corte, l'abolizione ebbe natura dissimulatoria alla stregua di diversi argomenti. In primo luogo vi era una forte motivazione all'interno della holding ad istituire organi collegiali al fine di coadiuvare e controllare l'operato dell'amministratore delegato. Nel verbale del consiglio di amministrazione del marzo 2005 il comitato esecutivo è stato abolito senza alcuna motivazione; ma poco tempo dopo si è ribadito che rimangono ferme le modalità di esercizio dei poteri di rappresentanza e altri poteri conferiti ai consiglieri delegati. L'amministratore delegato non ha convincentemente spiegato le ragioni del cambiamento, facendo riferimento ad un obbligo di legge inesistente. In realtà, secondo la Corte di merito, l'esperienza giudiziaria inerente ad un incendio verificatosi nel 2002, che aveva coinvolto la responsabilità del comitato esecutivo, costituiva un valido argomento per abolire formalmente l'organo. A ciò si aggiunge la natura riservata delle riunioni attestata dalla classificazione dei suoi verbali; il contenuto degli stessi verbali dai quali risulta che i tre componenti mettono a fuoco i problemi gestionali in vari campi, anche quelli prevenzionali della sicurezza sul lavoro e decidono collegialmente così come aveva sempre fatto il comitato esecutivo. La pronunzia analizza numerosi verbali del board nei quali, tra l'altro si discute delle conseguenze della chiusura dello stabilimento di Torino, della situazione della sicurezza, del ripetersi di incidenti.
La competenza dell'intero board nelle decisioni prodromiche all'inoltro delle richieste alla TKL della progettualità afferente alla prevenzione antincendio straordinaria è documentata dallo scambio di corrispondenza. I tecnici discutono ed uno di essi, come si è accennato, manifesta il timore che il board sia troppe volte disturbato sul tema. M.D. risponde, inviando il documento per conoscenza all'AD, osservando che l'autorizzazione all'investimento di fire preventori è di estrema urgenza in quanto relativa ad attività strategiche per la sicurezza degli impianti e per la riduzione delle franchigie assicurative. E conclude che il board sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte per consentire l'ottimale svolgimento del lavoro. Il documento tecnico finale che prevede lo slittamento dei fondi per Torino ad epoca successiva al trasferimento degli impianti in Terni, è inviato a E.H., a P.G.ed a Pu.M.. Non vi è dubbio, quindi del coinvolgimento dell'organismo. Né vi è dubbio che il board era informato di ogni cosa ed era presente in tutte le procedure gestionali.
La situazione gestionale è attestata anche dal responsabile del controllo di gestione Re., sottoposto a P.G.il quale ha spiegato che si era stabilita, per le spese superiori a 25.000 euro, l'approvazione dei tre consiglieri delegati. Anche il dirigente di TKL Ri. ha riferito di essere al corrente che il board italiano era composto dai tre consiglieri delegati, ma soprattutto che non vi era nessuna diversità di natura, competenze e funzionamento del board italiano rispetto a quello delle altre società collocate in altre nazioni. Egli ha testualmente riferito che ogni società operativa ha il suo board. Anche il teste G., responsabile del controllo degli investimenti nello stabilimento di Terni, ha chiarito che egli continuava a seguire la procedura gestionale tradizionale persistendo a sottoporre al board, come nel passato, i dati e gli investimenti.
Le difese degli imputati, si aggiunge, sono inconsistenti; giacché essi ammettono di aver interloquito con l'amministratore delegato in ordine alle problematiche afferenti alla chiusura dello stabilimento di Torino e di aver fornito elementi utili alla decisione finale, centrale per l'intera società, ma si sono limitati a dichiarare di averlo fatto in incontri a due e non a tre.
Conclusivamente, secondo la Corte di assise di appello, si è in presenza di un complesso probatorio che non lascia margini di dubbio sulla persistenza effettiva dell'organo decisionale in cui venivano assunte collegialmente tutte le decisioni gestionali della società. L'effettività dei poteri di gestione e di spesa esercitata dai due imputati di cui ci si occupa attribuisce loro, secondo la Corte di merito, la qualifica di datore di lavoro e quindi di garante della sicurezza dello stabilimento di Torino.
In tale quadro la pronunzia reputa prudenziale l'impostazione accusatoria di non imputare ai due consiglieri di aver condiviso con l'amministratore le condotte decisionali commissive di slittamento dell'utilizzo dei fondi straordinari stanziati per Torino, individuando in capo ai due consiglieri almeno il dovere di segnalazione della necessità che tale slittamento non avvenisse. La Corte torinese, preso atto di tale approccio che ritiene limitato e prudenziale, non dubita che almeno questo profilo subordinato si riconnette pienamente alla posizione di garanzia che i due rivestivano nell'ambito dell'assetto gestionale della società.
Tale approccio è immune da censure sia in fatto che in diritto. Gli argomenti probatori in ordine alla sopravvivenza in fatto del comitato esecutivo sono plurimi ed altamente significativi. Le fonti testimoniali, di decisivo significato probatorio, sono convergenti e molto qualificate. Esse non sono oggetto di alcuna seria confutazione. La ricognizione in ordine alle fonti documentali ed al reale funzionamento dell'azienda è parimenti argomentata, persuasiva ed immune, nel suo nucleo, da vizi di sorta.
Le dissertazioni difensive sull'esatto significato delle dichiarazioni di E.H. sono francamente di scarso interesse nell'ottica decisoria, a fronte di un così corposo costrutto probatorio. La Corte territoriale spiega bene che l'approccio collegiale all'amministrazione era una caratteristica diffusa in tutte le articolazioni della holding e che, dunque, non vi era alcuna pregnante, oggettiva ragione che giustificasse una reale deroga rispetto a tale uniforme modo di condurre la gestione delle diverse sedi nazionali. Appare probabile l'ipotesi che la concentrazione formale dei poteri in capo al solo amministratore delegato sia stata frutto del proposito di limitare le responsabilità personali anche alla luce di pregresse esperienze giudiziarie; ma non è decisivo ricostruire la ratio della scelta di occultare il reale andamento gestionale, quanto piuttosto constatare la effettività dell'andamento dell'organizzazione che, come si è visto, coinvolgeva a pieno titolo l'intero board. D'altra parte le questioni afferenti al trasferimento della sede torinese in Terni ed alle sue modalità operative, connesse con delicati problemi finanziari e di bilancio, coinvolgevano di necessità tutti i tre componenti del board. Si trattava di scelte gestionali e finanziarie di fondo che trascendevano le stesse problematiche strettamente inerenti alla sicurezza sul lavoro, riguardavano la complessiva organizzazione aziendale, e interessavano quindi gli imputati che, indubbiamente, ricoprivano il ruolo datoriale. Ed è impensabile che su tali questioni, vitali per l'azienda, gli imputati non abbiano interloquito.
Giova rimarcare che la valutazione in fatto compiuta dalla Corte territoriale è persuasiva ed apprezzabile oltre che pienamente conforme ai principi sopra esposti. Infatti, il ricco apparato testimoniale di cui si è dato conto descrive in dettaglio il reale funzionamento dell'organizzazione, al di là dei dati cartolari. Viene cosi rispettata l'enunciazione proposta qui sopra a proposito della necessità di acquisire elementi di giudizio sulla reale conformazione dei poteri gestionali. Né va dimenticato quanto esposto sopra in via generale: datore di lavoro è il dominus di fatto dell'organizzazione ed il detentore dei concreti poteri decisionali: organizzazione, gestione, controllo e spesa. E non vi è dubbio che i ricorrenti contribuissero a gestire tali poteri.
A fronte di tali complessive considerazioni appaiono irrilevanti le deduzioni difensive, come quella in ordine all'invio o meno di alcuna email ad uno dei consiglieri.

19. La posizione di M.D. .
Il ruolo di garanzia di M.D. viene dalla Corte di merito connesso alla sua veste di dirigente con riferimento a specifici compiti affidatigli. Tra essi ve n'erano due che riguardavano la prevenzione degli infortuni nello stabilimento di Torino e specificamente l'adozione di presidii contro il verificarsi di incendi. Egli era infatti a capo di due aree che si occupavano rispettivamente di attività di progettazione, preventivazione dei contratti di appalto e poi di coordinamento delle attività in cantiere per assicurare la qualità delie prestazioni, i costi e gli aspetti di sicurezza. Egli era inoltre responsabile della manutenzione delle macchine e dei locali. Era stato delegato dall'amministratore delegato in tema di igiene e sicurezza con un'ampiezza di mandato che comprendeva le aree acquisti, approvvigionamenti, impianti, servizi, materie prime, materiali anche di Torino. La pronunzia dà conto dei riscontri effettivi, afferenti alla intensa attività svolta in continuo contatto con S. R. e C.C. in tema di opere prevenzionali. L'imputato ha interloquito su tutte le questioni afferenti alla sicurezza in relazione alle richieste dell'ente assicurativo AXA; era informato direttamente dall'amministratore delegato dei progetti di intervento antincendio dopo il disastro di Krefeld; fu richiesto di fornire il suo contributo tecnico per operare le scelte fra i progetti; era presente alle riunioni in cui si discuteva dell'utilizzo dei fondi straordinari antincendio; fu d'accordo con l'amministratore delegato nel far slittare l'utilizzo dei fondi straordinari ad epoca successiva al trasferimento degli impianti in Terni. Sul punto l'imputato è confesso ma non si tratta di novità dibattimentale giacché tale circostanza risulta da numerose email. Si tratta di dirigente cui l'amministratore delegato confida fin dal 2005 il progetto riservato di chiusura dello stabilimento torinese e dal quale ottiene nel 2007 collaborazione per perseguire al meglio questo obiettivo, spiegando nelle sedi interne alla holding la necessità di tener conto del fatto che lo stabilimento torinese chiuderà. Si da atto che l'imputato ha negato tale ruolo di tramite fra l'amministratore delegato ed il responsabile di TKR ma la circostanza è documentata da un una lunga serie di email.
Anche tale apprezzamento è immune da censure. Non vi è dubbio, alla stregua della argomentata prospettazione di cui si è dato conto, che M.D. fosse un dirigente di altissimo livello, dotato di tutte le conoscenze e competenze tecnico-scientifiche necessarie all'assunzione delle determinazioni spettanti al board; e che egli abbia esercitato tale essenziale funzione di collaborazione proprio in vista delle determinazioni afferenti al trasferimento degli impianti torinesi, dalle quali è scaturito l'intero processo. Ed è davvero difficilmente sostenibile che un tecnico tanto competente ignorasse il fenomeno del flash fire. La apprezzata competenza del tecnico è d'altra parte dimostrata dal fatto che egli contribuì a progettare e seguì in ogni fase la realizzazione dell'impianto di spegnimento in Terni.
Tale complesso di acquisizioni colloca la condotta dell'imputato nella sfera di cooperazione colposa di cui si dirà più avanti. Ma sì può sin d'ora concludere che il ruolo dirigenziale di cui si discute e soprattutto l'ammessa attività di "consulenza" che costituisce esplicazione del ruolo professionale ed istituzionale demandatogli, configura in modo indubitabile un ruolo di garanzia, idoneo a basare l'attribuzione degli esiti antigiuridici delle condotte omissive contestate. E le deduzioni difensive di dettaglio non scalfiscono tale valutazione sul ruolo del professionista.


20.La posizione di S.R..
Per S. R. la posizione di garanzia discende dal ruolo dirigenziale di direttore dello stabilimento, con delega in ordine alla sicurezza del lavoro. D'altra parte tale ruolo e tale sfera di responsabilità non è per nulla incompatibile, secondo la Corte di merito, con quella concomitante dell'amministratore delegato.
Il ruolo altamente dirigenziale prospetta in modo indubitabile la contestata posizione di garanzia; a prescindere dalla portata delle delega attribuitagli. Valgono qui le medesime considerazioni svolte a proposito di M.D. .
Si è visto, infatti, che compete alla figura del dirigente di attuare le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Il dirigente è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, nella fattispecie è chiaramente assai ampio in considerazione dell'importante incarico di direttore dello stabilimento.

21. La posizione di C.C. ed il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per C.C. la posizione di garanzia deriva, al di là dell'assenza della formale qualifica di dirigente, dall'ampiezza delle funzioni e dei poteri all'interno dello stabilimento torinese. Egli era responsabile, e dotato di poteri gerarchici, in un settore che si occupava anche di organizzare il monitoraggio per la manutenzione degli impianti, con la collaborazione dell'ing. Lc.. Tale ruolo emerge dalla deposizione dello stesso Lc. ed è del resto ammesso dall'imputato che ha riferito di aver messo a punto il programma di ispezione degli impianti eseguito da Lc. fino alla data delle sue dimissioni e poi passato all'ing. Gi.. La corretta manutenzione degli impianti rileva nella fattispecie anche per la mancata riparazione dei due centratori del nastro sulle linee aspo 1 e aspo 2. Inoltre l'imputato era responsabile dell'organizzazione del personale e dei mezzi di emergenza in caso di incendio. Da lui dipendevano i componenti delle squadre di emergenza. Tale ruolo ha una evidente connessione con le funzioni operative di prevenzione primaria e secondaria. Si rammenta la disposizione impartita ai capi turno di assumere su di sé anche la responsabilità dell'emergenza: disposizione che costituisce ordine gerarchico con il quale il dirigente attua le direttive del datore di lavoro. In sostanza, per la Corte di merito, l'aver agito operativamente e gerarchicamente nell'organizzazione della manutenzione e dell'emergenza fa dell'imputato un dirigente di fatto, come tale titolare di posizione di garanzia.
Tale apprezzamento è contestato senza fondamento dalla difesa. E' sufficiente considerare che l'ing. Lc., di cui a lungo si è parlato e che fu protagonista di importanti approfondimenti sulla sicurezza e sui rischi, oltre che responsabile della manutenzione, agiva in collaboratore di C.C. per rendersi conto che l'imputato era nei fatti una figura di primo piano nel settore della sicurezza. D'altra parte, sempre per rispondere alle censure difensive, non vi è dubbio che la decisione di attribuire al capo turno anche il governo dell'emergenza fu adottata dal vertice dello stabilimento, ma l'attuazione della statuizione costituisce tipica esplicazione del ruolo di collaborazione proprio del dirigente. Infine, il ruolo del C.C. nei fatti è stato oggetto di discussione dialettica nel corso dell'intero processo, e dunque non può parlarsi di deficit della contestazione e lesione del diritto di difesa. E d'altra parte che egli fosse formalmente dirigente o lo fosse solo di fatto non muta lo stato delle cose; né l'alternativa inficia la difesa, che nel corso dell'intero processo ha ampiamente discusso sul ruolo dell'imputato. Ciò che conta, al di là delle discussioni e censure prospettate dalla difesa sulla portata dei compiti del ricorrente, resta il fatto decisivo che egli è continuamente presente nei fatti che riguardano la sicurezza, come emerge dall'intera tessitura della sentenza. La rilevanza del ruolo di C.C. emerge, ad abundantiam, indirettamente dall'analisi che la Corte fa degli importanti compiti del suo successore ing. Ca. a proposito della responsabilità da reato dell'ente, come sarà esposto più avanti.
Il C.C. era inoltre e soprattutto responsabile del servizio di prevenzione e protezione e tale ruolo contribuisce in modo prioritario a fondare la sua responsabilità concorrente nei reati. Si è visto, infatti, che in tale veste predispose i documenti di valutazione del rischio che trascurarono il pericolo di flash fìre e le pertinenti istruzioni ai lavoratori.
La difesa contesta che egli avesse un ruolo di garante in tale qualità, ma la pronunzia rammenta la consolidata giurisprudenza che ravvisa la responsabilità anche in capo questa figura qualora si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro è il frutto dell'omissione colposa di un suo compito professionale.
Il tema impone di prendere in esame tale peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico che, insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Il servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. del T.U, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell'organizzazione; ed ha rilevanti compiti, che consistono nell'individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'art. 28. Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell'organo possano assumere la veste di garante. Si è tratto argomento negativo dal fatto che tali soggetti non sono destinatari in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolgono un ruolo non operativo ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia decisivo. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. L'assenza di sanzioni penali, tuttavia, non è risolutiva per escludere il ruolo di garante. Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, essi assumano l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D'altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell'evento ai soggetti di cui parliamo. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una , responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica. La responsabilità di tale figura è stata del resto ammessa da diverse pronunzie della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 25288 del 23/04/2008, Maciocia, Rv. 240297; Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 247098; Sez. 4, n. 32195 del 15/07/2010, Scagliarini, Rv. 248555; Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010, Di Mascio, Rv. 249626; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094).
Dal principio enunciato emerge la sicura riferibilità del ruolo di garante in capo al C.C. ; e l'obbligo conseguente di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza. Tale condotta doverosa non è stata tenuta dall'imputato, come si è già accennato a proposito del documento di valutazione dei rischi e sarà pure esposto in prosieguo con riguardo ai profili di colpa addebitatigli.

22. Le condotte colpose e la loro connessione causale con gli eventi.
In relazione alle complesse deduzioni difensive in materia occorre dar conto, sia pure sinteticamente, delle molte pagine che la sentenza dedica all'analisi dei profili di colpa eziologicamente rilevanti emersi nel corso del processo. Si assume che è agevole riscontrare l'esistenza del nesso di causalità tra il non agire contestato agli imputati e gli eventi, secondo lo standard consolidato della giurisprudenza di legittimità dell'alto grado di credibilità razionale.
Le principali carenze cautelari vengono evocate. Aver proceduto nelle lavorazioni senza aver ancora ottenuto il certificato di prevenzione incendi. Non aver correttamente valutato i rischi e provveduto alla loro eliminazione o riduzione. Non avere il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, valutato adeguatamente i rischi per la sicurezza dei lavoratori ed adottato un documento di valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure di tutela appropriate, fra cui il sistema di rivelazione e spegnimento automatico delle fiamme. Non aver dato istruzioni ai lavoratori di mettersi immediatamente al sicuro in caso di pericolo grave. Non averli allertati attraverso una adeguata informazione sui rischi specifici cui erano esposti. Non averli adeguatamente formati in materia di sicurezza ed in particolare non aver curato che quelli incaricati della prevenzione e lotta antincendio fossero adeguatamente formati attraverso corsi durante l'orario di lavoro. Non aver fornito attrezzature idonee ai fini della sicurezza, sottoposte a verifiche periodiche. Non aver definito la linea APL5 a rischio elevato di incendio. Non aver valutato il rischio di incendio alla luce del d.m. 10 marzo 1998.
Per la Corte di merito «il tragico parallelismo fra le cause di produzione e l'elenco delle norme appena citate non potrebbe essere più netto nell'indicare un chiaro nesso causale fra le omesse condotte doverose e gli eventi». E si rammenta che la verifica del nesso causale potrà ritenersi raggiunta anche sulla base della prova di apprezzabili, significative probabilità che le condotte doverose avrebbero hanno avuto di scongiurare il danno.
La pronunzia mette in luce le gravi carenze dell'impianto e le pone in stretta connessione con le iniziative assunte a Terni. Si cita la modifica del contratto di pulizia, da quello che prevedeva personale fisso a quello che lo prendeva a chiamata. All'obiezione che l'esborso finale non è cambiato, si risponde che il costo avrebbe dovuto semmai aumentare in considerazione delle operazioni di trasferimento che si svolgevano nello stabilimento in fase di smobilizzo. Nel dicembre 2007 la situazione di sporcizia era diffusa con presenza massiva di carta ed olio; e riguardava l'intero stabilimento, come riscontrato dagli organi ispettivi. Contrariamente a quanto ritenuto dalle difese, le carenze riguardavano anche gli impianti ancora funzionanti, come riferito dagli ispettori.
Inoltre la riduzione dei corsi di formazione fino al loro arresto nel febbraio 2007, e la tolleranza dell'azienda in ordine all'assenteismo da parte degli operai erano la diretta conseguenza del fine di risparmio ben esplicitato nella relazione al bilancio 2007, nella quale si evoca candidamente la circostanza che lo stabilimento è destinato alla chiusura. Tale decisione si ricollega all'idea di utilizzare anche l'elemento umano con elasticità, come riferito da alcuni testimoni che venivano distolti dai corsi per tornare sugli impianti. Inoltre i corsi medesimi, in spregio alla legge, erano tenuti fuori dall'orario di lavoro, cioè di fatto senza alcun obbligo di frequentazione. Di qui derivò il risultato, secondo la Corte torinese davvero indifendibile, rappresentato dalla attribuzione della responsabilità più alta nell'emergenza al lavoratore Ro. M. che non aveva neppure completato un corso antincendio.
La manutenzione degli impianti non seguiva ormai più alcuna programmazione perché si era dimesso l'ing. Lc. che organizzava ed eseguiva le ispezioni periodiche. Viste le condizioni dell'impianto si può dubitare addirittura che tali ispezioni siano continuate, come dimostrato dall'assenza dei relativi verbali. La situazione di assoluta carenza di manutenzione è fotografata con spietatezza dalle condizioni miserevoli riscontrate sulla linea nel rapporto della Asl del settembre 2007. Anche la mancata manutenzione è il risultato di politiche di risparmio e disinvestimento centrali, visto che le carenze più gravi venivano proprio dal rimescolamento e accorpamento di mansioni, senza formazione dei manutentori che rimanevano nella fabbrica; e dal risparmio negli acquisti dei pezzi di ricambio.
La sentenza rimarca pure la mancata attuazione di importanti cautele che furono invece tempestivamente adottate in Terni, come l'installazione degli estintori a lunga gittata e l'introduzione di un'efficiente autobotte; la mancata installazione di sistemi antincendio pur minimi usciti dalla trattativa con la società assicuratrice, ricollegabili alla decisione di non sprecare denaro per lo stabilimento prossimo al trasloco. Lo dicono gli imputati E.H. e M.D. quando spiegano il doppio slittamento dei fondi: è lo stesso amministratore che nel marzo 2007 informa ufficialmente il consiglio di amministrazione che lo stabilimento di Torino è destinato a chiusura e che in esso si erano fatti investimenti antinfortunistici solo fino al 2006.
Tutte le centrali decisioni di risparmio si incrociavano e divenivano più pericolose per l'altrettanto centrale decisione di chiudere lo stabilimento. Si trattava di una decisione del tutto legittima, ma che creava ricadute in termini di assottigliamento del personale formato e dunque nuova ripartizione di mansioni fra chi inesperto rimaneva: lo aveva segnalato la stessa Asl nel settembre 2007, tanto da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
Insomma, per la Corte di merito non vi è alcuna soluzione di continuità fra le direttive di risparmio e le gravissime carenze prodottesi a Torino che causarono l'incendio. Ne è definitiva conferma la estrema ristrettezza del budget a firma singola del direttore torinese che nella concretezza dei suoi poteri non poteva né assumere altro personale, né acquistare o sottoporre a seria manutenzione gli impianti, né organizzare corsi di formazione, né scegliere le opere antincendio da far slittare. E' conseguentemente dimostrato non solo il nesso di concausalità fra le varie norme violate e gli eventi, ma anche che la loro violazione è rapportabile a scelte di carattere gestionale centrale, che riguardavano i più alti gradi dell'ente.
Ma l'aspetto più importante degli addebiti ruota intorno al documento di valutazione dei rischi del 2006, ed al documento di valutazione dei rischi di incendio del 2007 con annesso il piano di emergenza ed evacuazione, che coinvolge direttamente E.H., S. R. e C.C. .
Si assume che i documenti sono stati formati in maniera distorta e cioè enunciando solo formalmente criteri di valutazione corretta, ma poi rapportandoli ad elementi non corrispondenti alla realtà, trascurando le esperienze acquisite nelle concrete modalità operative dell'attività svolta. Il risultato è stato di ritenere medio il rischio di incendio della linea APL5, mentre esso era in realtà alto, col risultato di non rendere palesi le conseguenti, doverose iniziative prevenzionali, fra cui l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento automatico di incendio, che avrebbero azzerato o ridotto al minimo possibile il rischio letale. Tale impostazione dei documenti reca violazione del d.lgs. n. 626 che attribuisce al datore di lavoro l'obbligo preliminare di valutare egli stesso il rischio e di approntare misure atte ad azzerarlo o ridurlo al massimo.
Le difese hanno negato che il piano avesse totalmente ignorato la zona di ingresso della linea ed i rischi alti che in tale sito si manifestavano. La confutazione di tale tesi emerge dalla stessa intitolazione del capitolo relativo; ed è lo stesso C.C. nel suo esame ad ammettere sostanzialmente di aver inserito nel documento la valutazione del forno che era ritenuto la parte più a rischio. Dunque, secondo la Corte di merito, il documento di valutazione del rischio omise totalmente di esaminare la zona degli aspi svolgitori.
La pronunzia confuta la tesi difensiva secondo cui non esistevano rischi prevedibili di incendio e di flash fire nella specifica zona. Nella vicenda processuale viene contestato di aver omesso di approntare una serie di misure di prevenzione primarie e secondarie fra cui l'impianto di rivelazione e spegnimento automatico nel tratto interessato dell'incendio. Tale condotta era doverosa alla stregua del dovere di autonormazione che regola la materia. L'obbligo giuridico si accompagna a colpa specifica attestata al livello della mera prevedibilità dell'evento dannoso. In quest'ottica ciò che sarebbe stato prevedibile applicando i criteri e le leggi di settore, rimane addebitabile a tutti coloro che rivestivano posizioni di garanzia, cioè a tutti gli imputati, giacché fra i loro doveri vi erano anche quelli di conoscenza della realtà della fabbrica e di applicazione ed aggiornamento delle norme tecniche accreditate.
Questa preliminare valutazione di mera astratta prevedibilità degli eventi, assume la Corte di merito, è travolta ed assorbita dalla verifica della colpa contestata a tutti come cosciente. Per ritenere dimostrata tale aggravante è necessario condurre la verifica solo sul patrimonio di conoscenze effettive di ciascuno degli imputati. Questa precisazione vale a rispondere all'obiezione formulata dalle difese appellanti circa la sommatoria indifferenziata di conoscenze e posizioni che sarebbe stata invece arbitrariamente effettuata nella prima sentenza.
Analoga censura coglie il piano di emergenza ed evacuazione. La sentenza pone in luce che l'indicazione di "palese gravità" che esonera i lavoratori dall'intervenire direttamente sull'incendio in atto, era ambigua, non chiara e responsabilizzava eccessivamente i dipendenti che non avevano ricevuto alcuna formazione rispetto ad una scelta di importante rilievo. Sta di fatto che gli addetti erano sempre intervenuti per primi tenendo sotto controllo la situazione, senza essere stati però informati dei rischi e senza essere stati dotati di materiale idoneo. Quanto alla disposizione di usare il pulsante di emergenza, essa non solo non era inserita chiaramente ma si può anche ritenere che fosse vietata, poiché comportava prolungati blocchi dell'impianto, mentre gli operai tendevano sempre ad andare avanti con le lavorazioni, come riferito da fonti testimoniali. Ma l'aspetto più rilevante del documento non risiede soltanto nella caoticità, opinabilità, pratica inapplicabilità, quanto nel suo mancato aggiornamento nel 2007 rispetto ai cambiamenti che si erano verificati in fabbrica. Si fa riferimento all'accorpamento della responsabilità dell'emergenza in capo a chi aveva già quella della produzione, che rendeva di fatto impossibile al capoturno di occuparsi dell'emergenza: situazione tragicamente documentata dalla morte del capoturno Ro. M. che non potè attivare la pur caotica procedura, perché fu tra i primi a morire essendo impegnato nella funzione di produzione. Inoltre la diminuzione e la mancata formazione del personale addetto alle squadre di emergenza comportò il completo fallimento, la notte dei fatti, della procedura. Soprattutto, tutte le notizie che erano arrivate alla dirigenza in ordine al pericolo del flash fire a seguito del cedimento dei flessibili non fecero modificare il piano, che continuava ad attribuire agli operai il compito di avvicinarsi al fuoco con estintori a corta gittata, ignari che il rischio maggiore per la loro vita non veniva dalle fiamme ma da un'improvvisa onda di fuoco che li avrebbe potuti improvvisamente colpire senza scampo. Conclusivamente, per il giudice di merito il documento di valutazione del rischio del maggio 2007 fu confezionato nella consapevole e volontaria dissimulazione degli elementi di rischio reali della lavorazione, dissimulazione orientata al fine di indicare rischi di incendio inesistenti o minori rispetto al reale, il tutto preordinato a non dover indicare misure precauzionali tra cui l'installazione del sistema di rivelazione e spegnimento anche e proprio nel tratto di linea in cui si verificò il sinistro.

23. Le condotte colpose dei singoli imputati.
La pronunzia premette che i fatti accertati consentono di addebitare la responsabilità colposa tout court a tutti i garanti, poiché tra i loro compiti vi era quello di informarsi e di accertarsi su quale fosse divenuta effettivamente la realtà della fabbrica torinese e su quelli che erano stati i sintomi premonitori, provenienti da varie fonti, del rischio di incendio. Peraltro, si aggiunge, la ricchezza del materiale probatorio consente di mettere bene a fuoco le singole posizioni.
23.1. E.H..
Per ciò che riguarda E.H. si propone un lunghissimo elenco di condotte che lo rivelano quale informato protagonista di tutte le scelte aziendali che condussero alla formazione di documenti di valutazione del rischio non corrispondenti alla realtà ed alle scelte aziendali finalizzate al massimo risparmio in vista della chiusura dell'impianto torinese. Egli è in definitiva il massimo autore delle violazioni antinfortunistiche che hanno causato gli eventi di incendio e morte. Non vi è dubbio che adempiendo alle condotte doverose avrebbe impedito la consumazione dei reati. La qualificazione soggettiva di tale comportamento è oggetto di separata e contestata valutazione di cui si dirà in appresso.
23.2. P.G.e Pu.M..
Richiamando quanto esposto in precedenza quanto alla sopravvivenza sostanziale del board, se ne rimarca il ruolo decisorio sulle questioni più importanti, compresa la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Vengono menzionati diversi documenti che mostrano l'informazione sui fatti, il coinvolgimento nella violazione dei loro obblighi, omettendo di far valere la loro capacità decisionale anche in tema di sicurezza del lavoro. Si tratta di verbali del board e di documenti nei quali si discute della sorte dello stabilimento, dei problemi della sicurezza, dell'utilizzazione dei fondi straordinari per la prevenzione degli incendi, dell'attuazione degli investimenti relativi alla sede ternana e non a quella torinese.
Essi, pur sprovvisti di poteri decisori autonomi, avevano il potere-dovere di segnalare. Non lo esercitarono perché erano d'accordo con l'amministratore e condivisero dunque con lui le decisioni assunte dalla società. Certamente la capacità operativa massima si accentrava nell'amministratore ma essi avrebbero potuto segnalare la necessità di altri comportamenti. In particolare essi avrebbero potuto almeno rappresentare che in presenza di un forte allarme per la sicurezza, in presenza di abbondanza di fondi da destinare alla prevenzione antincendio, non era sufficiente decidere di fare solo una conferenza stampa, non era comunque il momento di far slittare a dopo la chiusura di Torino le opere prevenzionali già attuate per gli impianti di Terni.
Si dà atto che i difensori hanno messo in discussione la possibilità che una segnalazione avrebbe di fatto cambiato le decisioni della società nella materia della sicurezza sul lavoro. La risposta, per la Corte di merito, non può che essere positiva tenendo conto che la verifica della causalità può essere soddisfatta anche solo nella forma di apprezzabili significative probabilità della condotta doverosa di scongiurare il danno: non si dimentichi il valore che in tutta la holding aveva l'organismo del board che era garante della ponderatezza e interdisciplinarità delle decisioni. Come è dato leggere nei verbali sequestrati, le decisioni venivano assunte collettivamente dopo discussioni paritetiche e non a caso a volte esse erano rinviate se non adeguatamente istruite e sviscerate, cioè applicando alla lettera il modello decisionale adottato nella delibera del consiglio di amministrazione del 25 luglio 2001. Non vi è dubbio, secondo la Corte territoriale, che l'amministratore delegato innanzi alla segnalazione di un consigliere delegato, fra l'altro formalizzata come la delibera imponeva, della necessità di interventi prevenzionistici nello stabilimento di Torino, l'avrebbe senz'altro recepita dialetticamente, non foss'altro che per le gravissime ripercussioni che ne sarebbero potute nascere.
23.3. M.D. .
La sentenza ripete, ampliandole, le considerazioni già svolte a proposito del ruolo di garanzia, circa il ruolo centrale di tale imputato. Costui non solo cumulava diversi, cruciali incarichi formali, ma era anche il pianificatore degli investimenti in materia di sicurezza antincendio. Ha una competenza tecnica talmente sofisticata da essere il progettista dell'impianto di spegnimento in Terni dopo i fatti di Torino. E' il tecnico di fiducia di E.H. per ciò che riguarda tutte le decisioni in tema di sicurezza e gestione dei relativi investimenti.
Si ricostruisce il ruolo complessivo alla stregua di numerosi documenti, che vengono analiticamente esposti in sentenza. Conclusivamente, si considera che se è vero che egli non avrebbe potuto da solo impedire gli eventi per il limite di budget e di capacità decisionale autonoma, tuttavia anche per lui vale la considerazione che egli aveva poteri e doveri residuali, quale appunto quello di segnalare la necessità di operare in senso prevenzionale che gli è stato contestato. Per ciò che riguarda I' efficienza causale della sua condotta omissiva si fa un ragionamento analogo a quello proposto sopra circa le apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. M.D. avrebbe potuto segnalare, con cognizione di causa e l'autorevolezza che l'amministratore gli riconosceva ricorrendo a lui per le decisioni che coinvolgevano aspetti tecnici e finanziari, la necessità di utilizzare anche per lo stabilimento di Torino, come faceva per quello di Terni, i fondi stanziati per la prevenzione di incendi sulle linee.
Si aggiunge che la costanza con la quale l'amministratore lo coinvolse sempre con un ruolo di primo piano nelle decisioni trova una definitiva conferma nella sua consultazione prima della decisione finale di far slittare a dopo il trasferimento a Terni l'utilizzo dei fondi straordinari stanziati. M.D. lo ha confermato. Ciò attesta senza dubbio che l'amministratore lo riteneva persona la cui adesione gli era necessaria per adottare, nello specifico campo antinfortunistico, le sue decisioni.
23.4. S.R..
Anche per S. R. la sentenza rinvia a quanto esposto in precedenza sul ruolo di garanzia. Egli era sicuramente privo di qualunque autonomo potere decisionale rispetto alla dirigenza di Terni nel campo della sicurezza: non decideva ma si limitava a girare a Terni le richieste protese ad operare le scelte. L'imputato era tenuto ad obblighi giuridici che discendevano dalla posizione che aveva scientemente accettato; ma ha anche operato in concreto aderendo alle decisioni assunte a Terni in tutti i campi della mancata prevenzione che sono stati già analizzati. A lui è particolarmente ricollegabile una diretta responsabilità delle condizioni di degrado cui erano giunti gli impianti grazie alle politiche di risparmio operate nella sede ternana. Egli vedeva tutti i giorni l'entità dei ricorrenti incendi e focolai che si verificavano; sapeva che flash fire si erano già verificati in azienda, come riferito dalle squadre di emergenza. Aveva assistito alle varie visite fatte nello stabilimento anche in connessione con le problematiche assicurative ed aveva girato le relative proposte all'amministratore senza indicare alcuna preferenza. Egli aveva visto il risultato della restrizione nel campo della manutenzione, dell'uscita di lavoratori esperti, nonché della carenza di pulizia e di procedure di sicurezza. Tali comportamenti, non esclusivi, non sono meramente passivi ma pienamente adesivi alla strategia ternana di spendere il meno possibile per Torino, tentando di conservare però una regolarità amministrativa formale.
La documentazione difensiva attestante l'attività sul fronte della prevenzione non è rilevante perché riguarda condotte poste in essere fino al 2006 o adempimenti assunti verso organi di controllo ancora in fieri e che riguardavano siti distanti dalla linea APL5 ovvero simulazioni di incendio in zone diverse. Nulla che contraddica, dunque, il totale disinteresse per il rischio di flash fire. Gli è stato contestato di non aver segnalato la necessità degli interventi prevenzionali che erano doverosi e che, se fossero stati realizzati avrebbero scongiurato gli eventi. A tale dovere egli si è sottratto a partire dal 2007. Gli interventi di sollecitazione si fermano infatti al 2006.
Si dà conto delle obiezioni difensive circa l'idoneità causale di eventuali iniziative di segnalazione. Esse tuttavia trova risposta secondo il paradigma dell'alto grado di credibilità razionale. Si scorgono condotte che avrebbero potuto ragionevolmente scongiurare gli eventi. Ci si riferisce soprattutto alla passiva accettazione dei documenti di valutazione del rischio generico e specifico di incendio con annesso piano di emergenza ed evacuazione formato da C.C. . Se nel documento fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, alla dirigenza ternana non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio decisa in vista della chiusura della sede di Torino, non sarebbe stato possibile far slittare per ben due volte l'utilizzo di quei fondi già stanziati che la casa-madre sollecitava a usare subito per salvare la vita delle persone con tolleranza zero.
23.5. C.C. .
Si rammenta che costui aveva posizione di garanzia legata al ruolo di dirigente di fatto: sovraintendeva all'organizzazione ed esecuzione della manutenzione degli impianti ed all'organizzazione dell'emergenza. Si tratta dell'organizzazione di due settori che riguardano due concause che determinarono gli eventi di danno. Anche quanto alla sua posizione la sentenza fa riferimento ai poteri e doveri subordinati di segnalazione.
Pure nei suoi confronti alle obiezioni difensive si ribatte che le condotte di stimolo in chiave prevenzionistica si arrestano al 2007, epoca dalla quale egli tenne un comportamento acquiescente rispetto alle decisioni di risparmio elaborate a Terni; ed anzi positivamente adesivo e funzionale alle stesse. Nelle sue funzioni di dirigente preposto al settore strategico della manutenzione degli impianti egli adotta modelli via via riduttivi delle ispezioni programmate in piena simmetria con le riduzioni di personale. Nelle funzioni di dirigente preposto all'emergenza egli adotta, d'accordo con S.R., l'accorpamento progressivo di tali funzioni in singole persone fisiche già gravate della responsabilità della produzione e manutenzione.
Ma la sua responsabilità emerge anche in relazione al suo ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è in tale veste che egli prepara e redige i tre documenti formali di cui si è già detto, il cui contenuto e mancato aggiornamento furono indispensabili alla giustificazione e copertura delle decisioni di Terni.
Confutando le deduzioni difensive in tema di nesso causale si argomenta che una diversa formulazione del documento di valutazione del rischio sarebbe stato di ostacolo, quantomeno sul piano della significative probabilità di scongiurare il danno, al datore di lavoro che avesse voluto non intraprendere alcuna delle misure di protezione che lo stesso documento avrebbe indicato.


24. La prevedibilità degli eventi.
La pronunzia ripete i numerosi indizi, già ripetutamente evocati, che rendevano altamente prevedibile lo specifico rischio di flash fire. Essi erano ben noti agli imputati; alla luce particolarmente, tra l'altro, di analogo fenomeno verificatosi il 13 settembre 2001; e si è quindi in presenza di colpa con previsione dell'evento.
I lavoratori, per contro, tennero un contegno che non può essere ritenuto imprudente o imprevedibile: essi fecero ciò che ci si attendeva facessero, cioè accorsero a spegnere l'incendio, ignari che il vero pericolo non erano le fiamme cui si avvicinavano, ma l'innescarsi del flash fire.
In conseguenza tutti gli imputati devono essere ritenuti responsabili dei reati di omicidio colposo plurimo ed incendio colposo aggravati dalla previsione dell'evento.

25. Prevedibilità, descrizione dell'evento, previsione in concreto.
Come si è visto la prevedibilità dell'evento è stata lungamente contestata dalle difese, argomentando dalla presenza di una serie di peculiari e fatali circostanze che, concatenandosi in modo del tutto speciale, determinarono un evento che fuoriusciva dall'orizzonte degli accadimenti preventivabili.
Tale tesi è priva di pregio. E' chiaro che qualunque problema di prevedibilità impone che sia definito l'oggetto della previsione che, nella specie è costituito dall'evento che, conseguentemente, deve essere "descritto". Il tema è delicato, di rilevante importanza pratica e ricco d'implicazioni teoriche. Esso va affrontato tenendo in conto la finalità della detta descrizione. Essa è funzionale all'individuazione di un esito lesivo che costituisca espressione del rischio specifico che una determinata disciplina cautelare era chiamata a governare.
Affermata la necessità di fare riferimento all'evento ai fini del giudizio di prevedibilità che fonda la colpa, occorre determinare il criterio in base al quale individuare le particolarità dell'evento nella sua complessità che vengono selezionate ai fini della sua definizione. Si tratta, appunto, del problema della descrizione dell'evento prevedibile, che con grande frequenza compare nei casi giudiziari per illeciti colposi di evento, anche se viene affrontato in modo intuitivo. Al riguardo sono astrattamente possibili due approcci: uno che descrive l'evento così come si è storicamente verificato, con tutti i suoi contingenti dettagli; l'altro che, invece, coglie lo stesso evento in senso generalizzante, come un evento del genere di quello prodotto. Sono evidenti le diverse conclusioni applicative cui conducono le due opposte soluzioni: l'una restringe a dismisura l'area del prevedibile, giacché esisterà sempre una descrizione abbastanza ricca da cogliere la irripetibilità ed unicità di ciascun evento che verrà così sottratto ad ogni possibilità di ripetizione; l'altra la amplia, in relazione alle diverse modalità con le quali si conduce la selezione degli aspetti del fatto considerati ai fini della costruzione in senso generalizzante della tipologia o classe di evento. La scelta attinge ad una matrice logica. È stato osservato che il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche. Appurare se un evento è prevedibile implica allora l'elaborazione di una generalizzazione, una descrizione nella quale siano incluse certe particolarità del caso e non altre.
Così posto il problema, si delinea un ulteriore, importante passaggio afferente all'individuazione dei criteri in base ai quali procedere alla generalizzazione dell'evento, cioè delle modalità rilevanti. Un nodo non marginale, giacché l'esito del giudizio di prevedibilità è per lo più strettamente condizionato dal tipo di descrizione data dell'evento. L'aspetto più problematico riguarda, l'inclusione nella descrizione dell'evento dello svolgimento causale.
L'accoglimento della tesi che esclude la rilevanza dello sviluppo causale comporta una ingiustificata moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità; e disperde la fondamentale istanza, già evocata, afferente alla congruenza tra ragioni della regola cautelare e cause dell'evento.
In dottrina non si dubita che in materia di colpa la prevedibilità non debba essere accertata rispetto al solo evento finale, ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali. Si tratta di porre a confronto il decorso causale che ha originato l'evento concreto conforme al tipo con la regola di diligenza violata; e di controllare se tale evento sia la realizzazione del pericolo in considerazione del quale il comportamento dell'agente è stato qualificato come contrario a diligenza. Si tratta quindi di verificare se lo svolgimento causale concreto fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola violata. Si analizzeranno quindi i più significativi anelli della catena causale.
Peraltro, occorre ribadirlo, anche sotto il profilo causale la pur necessaria prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca. La Corte di cassazione (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini, Rv. 237880) ha già avuto occasione di considerare che la descrizione dell'evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile ed imprevedibile.
Facendo applicazione di tali principi emerge chiaramente che nella fattispecie non è in discussione un generico rischio di incendio, che può avere le più molteplici cause e richiedere cautele anche fortemente differenziate, bensì lo specifico rischio di flash fire. Orbene, non può minimamente dubitarsi, alla luce di quanto sin qui ripetutamente esposto circa la presenza di una fitta rete di vulnerabili tubi flessibili con olio in pressione, che una eventualità di tale genere fosse agevolmente preventivabile. Tale pericolosa contingenza, del resto, all'epoca di fatti era ben nota al sapere tecnico, tanto che era oggetto di apposita disciplina che la Corte di merito rammenta. Il rischio tipico è quello della vaporizzazione dell'olio sotto pressione e della generazione dell'onda di fuoco. Lo sviluppo causale tipico, generalizzante, delinea una catena causale che conduce all'evento attraverso la vulnerazione dell'impianto, che determina la diffusione del liquido infiammabile e la sua deflagrazione. La normativa cautelare è finalizzata a controllare i differenti fattori presenti nella lavorazione, che possono condurre, per un accidente contingente, alla rottura della tubazione; ed alla predisposizione di strumenti di allarme e difesa.
In tale quadro traspare la sicura prevedibilità ex ante della categoria di evento. Sono irrilevanti i dettagli che, combinandosi, hanno condotto al drammatico sviluppo della catena causale. Si vuol dire che è del tutto ininfluente, per esemplificare, che l'innesco dell'incendio iniziale sia stato determinato dall'attrito tra parti metalliche, costituente peraltro contingenza propria della lavorazione. La situazione, dal punto di vista della valutazione giuridica non sarebbe mutata, sul piano della prevedibilità, se l'evento fosse stato propiziato da scintille di saldatura o da cedimento per deficit di manutenzione. Si tratta di contingenze che costituiscono mere, ininfluenti modalità di concretizzazione del rischio tipico.
Alla astratta prevedibilità si accompagnava la concreta previsione dell'evento. Anche qui occorre solo richiamare, sinteticamente fatti, cui si è già ripetutamente fatto cenno, che la sentenza analizza in dettaglio e ripetutamente: il flash fire del 2001; i molteplici avvertimenti interni ed esterni, tutti noti agli imputati e discussi; la dissimulazione dello specifico pericolo dell'onda di fuoco nei documenti di valutazione del rischio, con le letali conseguenza dovute all'inconsapevole avvicinamento degli operai alla fonte del rischio. Neppure, qui, dunque, si scorge alcun vizio logico o giuridico che possa inficiare la valutazione del giudice di merito.
25.1 In particolare sono infondate le diffuse censure difensive che pongono in luce condotte ritenute scorrette dei lavoratori, quali fattori di interruzione del nesso causale o causa di imprevedibilità dell'evento. Quanto alla prima questione è sufficiente rinviare a ciò che si è esposto sopra a proposito del rischio lavorativo, che il garante è tenuto a governare, e che comprende pure gli errori del dipendente pertinenti alla lavorazione.
Per il resto, le condotte dei lavoratori vengono analizzate dettagliatamente nella pronunzia d'appello per escludere che in alcuna fase esse possano essere censurate; anche per confutare le deduzioni difensive in ordine all'imprevedibilità degli accadimenti. Si rammenta che nello stabilimento si formava una grande quantità di carta che si accumulava anche in punti inaccessibili, che i mezzi a disposizione erano inadatti, che vi erano altresì pozze d'olio nelle quali la stessa carta si intrideva; sicché la presenza di sostanze combustibili non era affatto addebitabile agli operai ma ai garanti della sicurezza. Inoltre, per ciò che concerne la procedura di imbocco del nastro, se è vero che mancò l'azionamento del pulsante che colloca l'aspo in centro, è altrettanto vero che si trattava di operazione manuale da espletare ad occhio e che la lampadina che avrebbe dovuto segnalare all'operatore che il nastro non era perfettamente centrato era bruciata e si trovava comunque in una zona che non fu attinta dalle fiamme. Inoltre la disattivazione della fotocellula relativa alla carta in riavvolgimento era favorita dal fatto che era mancante la lampadina di segnalazione; e comunque la manovra non solo non era abnorme ma era necessitata dal fatto che il difetto della carta adesa era talmente ricorrente da spingere gli operai a mantenere il riavvolgimento della carta sulla modalità manuale, proprio per non determinare continui arresti della linea. Ancora, gli operai non avevano il compito di sorvegliare continuativamente l'impianto in tutta la sua lunghezza, sicché la loro permanenza nel pulpito non era un fatto anormale; e non può neppure parlarsi, quindi, di ritardo nell'intervento d'emergenza. Piuttosto è da condividere il giudizio di eroismo espresso dalla prima Corte nei confronti di persone che, ignare dei veri rischi e senza alcuna formazione antincendio, si sobbarcavano il compito di affrontare le fiamme con mezzi inidonei.
Pure tale ponderazione appare immune da censure. In effetti, eventuali condotte improprie degli operai erano agevolmente prevedibili in un contesto di forte scadimento dell'efficienza della produzione e della sicurezza delle lavorazioni. Peraltro, i lavoratori stessi erano stati tenuti all'oscuro circa il rischio connesso alla fragilità dei tubi flessibili e dunque non è razionale addebitare loro eventuali errori, peraltro propiziati dalla parziale inefficienza degli apparati afferenti al centraggio degli aspi.

26. Causalità e causalità della colpa.
Come emerge dalla sintesi di alcuni passaggi importanti della pronunzia, l'argomentazione oscilla sovente tra diverse impostazioni quanto alla regola di giudizio relativa all'evitabilità dell'evento per effetto di condotte appropriate; a quella relativa alla dimostrazione del nesso causale in presenza di condotte omissive; alla complessiva gestione del giudizio controfattuale pertinente a tali ragionamenti probatori. Infatti si parla talvolta di dimostrazione con alto grado di probabilità logica, cosi implicitamente evocando la giurisprudenza delle Sezioni unite (Sez. U., Franzese); e tal'altra di serie ed apprezzabili probabilità di successo delle condotte doverose.
Sebbene possa convenirsi con le difese che l'uso delle diverse formule non è sempre adeguatamente vigilato e chiarito in tale delicato e sofisticato snodo della valutazione giuridica, e non coglie a sufficienza la diversità delle situazione cui si riferisce, una disamina complessiva dell'argomentazione probatoria rende chiaro che in definitiva la Corte territoriale riferisce all'ambito della colpa gli apprezzamenti di tipo probabilistico. In breve, la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando - insomma - si configura la cosiddetta "causalità della colpa".
Anche alla luce delle insistite censure difensive, la delicata questione cui si è fatto cenno, teoricamente complessa e ricca di implicazioni applicative, richiede una preliminare chiarificazione che riguarda la struttura stessa della colpa ed i suoi intrecci con la causalità materiale; anche per tentare di indicare un itinerario analitico che consenta di superare gli sbandamenti assai frequenti soprattutto nella giurisprudenza di merito. Tale necessario approfondimento è del resto parzialmente in linea con qualche precedente pronunzia della Suprema Corte (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 19512 del 14/02/2008, Aiana, Rv. 240172; Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Ottonello, Rv. 240859; Sez. 4, n. 16761 dell'11/03/ 2010, Catalano, Rv. 247017).
La formula legale della colpa espressa dall'art. 43 cod. pen., col richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo. Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale. La dottrina che sul piano sistematico prospetta la doppia collocazione della colpa sia nel fatto che nella colpevolezza, colloca significativamente tale primo profilo dell'imputazione sul piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione delle singole fattispecie colpose.
Accanto al profilo obiettivo ed impersonale ve ne è un altro di natura più squisitamente soggettiva, solo indirettamente adombrato dalla definizione legale, che sottolinea nella colpa la mancanza di volontà dell'evento. Tale connotato negativo ha un significato inevitabilmente ristretto che si risolve essenzialmente sul piano definitorio, classificatorio: serve infatti a segnare la traccia per il confine con l'imputazione dolosa, cui si farà in seguito un cenno più ampio. In positivo, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente: un profilo della colpevolezza colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di rendere personalizzato il rimprovero personale attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga in conto non solo l'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche la concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali. Dunque, in breve, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate.
Tali accenni mostrano che, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale.
Limitando l'indagine al profilo della colpa che maggiormente interessa nel presente giudizio, quello cioè inerente all'evitabilità dell'evento, va segnalato che l'art. 43 cod. pen. reca una formula ricca di significato: il delitto è colposo quando l'evento non è voluto e «si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia». Viene così chiaramente in luce, e con forza, il profilo causale della colpa, che si estrinseca in diverse direzioni.
E' da tempo chiaro che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. L'individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento; di una configurazione dell'evento come condizione obiettiva di punibilità. Come si è sopra esposto, la valutazione in questione richiede di valutare gli anelli significatici della catena causale.
Ma il profilo causale della colpa si mostra anche da un altro punto di vista che attiene all'indicato momento soggettivo, quello cioè più strettamente aderente al rimprovero personale. Affermare, come afferma l'articolo 43 cod. pen., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene da più parti, condivisibilmente, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Tale assunto rende evidente la forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle sull'imputazione causale. Infatti, non di rado le valutazioni che riguardano lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto. Su tale sfumata questione si tornerà più avanti. Qui, dando preliminarmente per scontato, ipoteticamente, che il nesso di causalità materiale sia stato già riscontrato, la causalità di cui qui si parla è appunto quella della colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, anche se non mancano diverse sfumature in ordine alla livello probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunziare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha in numerose occasioni sottolineato il ruolo fondante della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. E' sufficiente richiamare, per tutte, la fondamentale pronunzia (Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, Bonetti, Rv. 191798) che, nel contesto di un complesso e delicato caso giudiziario, ha posto in luce che la prevedibilità altro non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.
E' ben vero che una parte della giurisprudenza di legittimità, ispirandosi alla criticata concezione oggettivante della colpa, tende a ritenere che la prevedibilità e prevenibilità dell'evento sono elementi estranei all'imputazione soggettiva di cui si parla. Tuttavia si è perlopiù in presenza di pronunzie risalenti nel tempo, ispirate a concezioni della colpa che non trovano più credito nel presente della riflessione giuridica.
Per concludere, occorre infine segnalare che nell'ambito del profilo subiettivo della colpa di cui si parla l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello.
Tali indicazioni di principio, come si vede, consentono di ritenere corrette le enunciazioni della pronunzia di merito che valutano le violazioni delle norme cautelari considerando la loro attitudine ad evitare l'evento con un significativo grado di probabilità. Le deduzioni difensive avverse a tali apprezzamenti probabilistici che riguardano la "causalità della colpa" non sono dunque fondate.
27. Causalità e causalità della colpa nei reati commissivi mediante omissione.
Quanto si qui esposto a proposito della causalità della colpa è, si confida, sufficientemente chiaro. L'esposizione che precede dà per scontato, in via ipotetica, che il nesso di causalità materiale sia stato accertato e che si tratti solo di valutare l'evitabilità dell'evento per effetto di condotte conformi alle regole cautelari. Una situazione di tale genere, come sarà meglio esposto più avanti, si configura senz'altro nell'ambito della causalità commissiva.
Le cose si complicano enormemente, invece, nell'ambito della causalità omissiva. A tale figura è già stato fatto un ampio cenno cui si rinvia. Qui, proseguendo il discorso su colpa ed evitabilità dell'evento, occorre prendere atto che la causalità omissiva segna un ambito in cui i temi dell'imputazione oggettiva e soggettiva spesso si intrecciano e si confondono.
Intanto, occorre considerare che noi solitamente ragioniamo come se tra causalità commissiva e causalità omissiva vi fosse un confine netto. Si tratta invece di una mera semplificazione della realtà. L'esperienza giudiziaria mostra un quadro assai variegato. Vi sono situazioni sicuramente riconducibili alla causalità omissiva: il medico che sarebbe tenuto ad accorrere in ospedale per un urgente intervento chirurgico preferisce restare a casa. Vi sono poi molti casi di incerta collocazione: il medico interviene, si adopera anche con sollecitudine, ma manca di compiere un atto che era essenziale, come stilare una corretta diagnosi so prescrivere una terapia appropriata. Oppure, il chirurgo trapianta un organo affetto da tumore, senza compiere le indagini preliminari che potrebbero scongiurare tale evenienza; o ancora l'imprenditore espone i lavoratori a dosi elevate ed incontrollate di una sostanza nociva, mancando di adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre la diffusione del veleno.
Il tema ha trovato differenti soluzioni in dottrina; mentre la giurisprudenza parla sempre di causalità omissiva, anche se spesso fa ragionamenti di causalità commissiva. Anche su questo punto le Sezioni Unite Franzese hanno fornito un utile suggerimento, segnalando che molti casi che vengono trattati in termini di causalità omissiva sono in realtà situazioni di causalità commissiva. Pare che la risposta, talvolta problematica, debba tenere conto dell'ottica giuridica di attribuzione di paternità del fatto e di ciò che assume significato in questo senso. Insomma, si tratta di cogliere se nella spiegazione dell'evento abbia avuto un ruolo significativo e preponderante la condotta commissiva o quella omissiva. Allora, nel caso di errore diagnostico o terapeutico il fatto che l'agente si sia in qualche modo attivato è alquanto insignificante. Occorre quindi ragionare in termini di causalità omissiva. Invece nei casi del taglio della arteria, del trapianto o di esposizione incontrollata a sostanze dannose il comportamento attivo assume un significato preponderante nella spiegazione dell'evento. Si tratta quindi di causalità commissiva.
Occorre pure riflettere che questa discussione non è solo una disquisizione teorica ma ha rilevanti implicazioni applicative. La rilevanza della non sempre semplice distinzione tra reati commissivi ed omissivi appare bene in azione nell'ambito del ragionamento controfattuale cui si è già fatto cenno; e che nei giudizi giuridici viene condotto con diverse finalità e con differenti standard probatori. Noi produciamo ragionamenti controfattuali, ad esempio, quando accertiamo il ruolo condizionante di un fattore e ci chiediamo - quindi - se, in sua assenza, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Qui, come si è visto, lo standard probatorio è quello dell'umana certezza, in conformità al modello della causalità condizionalistica.
Di tipo controfattuale è pure il ragionamento che riguarda l'evitabilità dell'evento per effetto della condotta prudente e diligente, nell'ambito del distinto giudizio inerente alla già evocata causalità della colpa. Qui, come pure si è accennato, per affermare l'evitabilità dell'evento, è sufficiente che sia accertata una qualificata possibilità di un esito favorevole. Si è cioè di fronte ad apprezzamenti di tipo meramente probabilistico, che riguardano l'accertamento della colpa e non della causalità.
Nell'ambito della causalità commissiva la distinzione tra i due indicati ragionamenti controfattuali è solitamente chiara. Essi si collocano su due piani distinti.
27.1. Nella causalità omissiva, invece, tutto diventa più complicato ed oscuro. Qui siamo infatti in presenza di un nulla, dal punto di vista naturalistico.
Dobbiamo inserire nel controfattuale un comportamento (la condotta appropriata, diligente, prudente) che non esiste in natura, e che noi immaginiamo in modo idealizzato, astratto; e chiederci se tale comportamento avrebbe consentito di evitare l'evento con la ragionevole certezza richiesta dallo statuto della causalità condizionalistica. Giungere ad una risposta positiva, spesso, come si è accennato, non è facile, specialmente in alcuni classici contesti particolarmente complicati come quelli della responsabilità medica e dell'esposizione lavorativa a sostanze dannose, caratterizzati dalla complessa interazione tra fattori di diverso segno. Ma ciò che interessa di più è che qui causalità e colpa tendono a sovrapporsi. I ragionamenti controfattuali che nella causalità commissiva erano ben distinti, qui si confondono, si sovrappongono.
L'indagine sull'evitabilità dell'evento è in primo luogo un'indagine di tipo causale e richiede quindi lo standard della certezza, che nei reati omissivi non è facilmente raggiungibile. Il problema proprio della colpa, che chiamiamo convenzionalmente "causalità della colpa" (cioè utilità del comportamento alternativo lecito), diventa al contempo un problema causale e si carica quindi del connotato di ragionevole certezza proprio della causalità. Di qui la comprensibile ma pur sempre criticabile confusione che regna in giurisprudenza tra causalità e colpa in tali contesti.
27.2. Per tentare di evitare la confusione che dilaga negli atti delle parti e nelle sentenze, pare utile segnare alcuni appunti per dirigere l'itinerario del giudizio sull'imputazione. Nei casi dubbi conviene aver preliminarmente chiaro se si sia in un ambito di causalità commissiva od omissiva: la guida, come si è accennato, sarà la considerazione degli aspetti più significativi e giuridicamente rilevanti della condotta, nonché l'eventuale introduzione di un distinto fattore di rischio.
Collocata l'indagine nell'ambito della causalità commissiva, occorrerà individuare un'azione e dimostrarne il ruolo condizionalistico attraverso il giudizio controfattuale: se il terapeuta non avesse somministrato il farmaco l'evento non si sarebbe verificato nelle condizioni date. Si tratta, in breve, di compiere il giudizio controfattuale della causalità materiale. Si è in presenza di operazione logica priva di risvolti problematici una volta che sia noto lo sviluppo degli accadimenti; e che non di rado non viene neppure espressamente sviluppata nell'argomentazione probatoria, tanto evidente è il suo andamento. Superato il problema della causalità materiale andrà quindi svolto il giudizio sulla colpa, individuando una condotta contraria ad una regola dell'arte che sarebbe valsa a scongiurare l'evento letale: ad esempio, testare il farmaco per scongiurare i rischi da allergia. Qui, come si è ripetutamente chiarito, la causalità della colpa riguarda la constatazione della probabilistica evitabilità dell'evento per effetto del comportamento alternativo lecito.
Ove, viceversa, si sia in ambito di causalità omissiva, l'indagine riguarderà in primo luogo il ruolo di garanzia nei termini che si sono sopra accennati. L'ulteriore passaggio logico sarà costituito dall'individuazione di una condotta appropriata ed omessa che avrebbe scongiurato l'esito avverso, sempre attraverso lo strumento logico del giudizio controfattuale. Quest'indagine, come è stato dimostrato dalla dottrina che ha più profondamente investigato il tema, è ad un tempo propria della causalità e della colpa; e lo statuto condizionalistico della causalità richiede una risposta in termini di logica certezza circa l'esito fausto di una terapia appropriata, per restare al classico esempio dell'ambito medico. Naturalmente, la sovrapposizione tra causalità e colpa non è completa. La colpa richiede, come si è tentato di mostrare sopra, anche un apprezzamento ulteriore, di contenuto squisitamente soggettivo che implica la considerazione delle peculiarità del caso concreto, della plausibile esigibilità della condotta nelle condizioni date. E' la dimensione più propriamente soggettiva della colpa, che rivela l'autonomia del profilo soggettivo del reato ed il suo fondamentale ed ancora non pienamente riconosciuto ruolo nell'ambito del giudizio di colpevolezza. Resta tuttavia il fatto che il controfattuale della causalità omissiva e quello della causalità della colpa (id est dell'evitabilità dell'evento) tendono in prima approssimazione a sovrapporsi, ad identificarsi. Ciò significa che, dovendosi risolvere in primo luogo un problema di causalità materiale, la regola di giudizio è quella della ragionevole certezza propria dell'imputazione oggettiva dell'evento; e non quella delle apprezzabili possibilità di successo che caratterizza la causalità della colpa.


28. Causalità e colpa nel caso in esame.
Poste tali premesse teoriche la complessa vicenda in esame deve essere riassuntivamente schematizzata nei suoi aspetti rilevanti.
La considerazione della motivazione rende chiaro che il processo riguarda, nel suo nucleo significativo, condotte omissive consistite nel non aver assicurato la sicurezza delle lavorazioni ed in particolare la prevenzione del rischio di flash fìre a causa di scelte gestionali già ampiamente esposte. Correttamente la Corte di merito svaluta la distinzione tra condotte attive e passive addebitate all'amministratore delegato. In effetti quelle attive afferenti alla conformazione dei bilanci onde consentire lo slittamento nella spesa dei fondi per la sicurezza non costituiscono che un risvolto tecnico al servizio dell'omissione di cautele giuridicamente rilevante quale nucleo delle condotte colpose e causa prima degli eventi.
Inoltre, le innumerevoli violazioni della disciplina prevenzionistica non rilevano in quanto tali, bensì precipuamente come anelli intermedi, costituenti da un lato effetto delle scelte strategiche e dall'altro cause del disastro. Così, correttamente, la catena causale viene nitidamente ricostruita in tutti i suoi passaggi con una ricchezza di dati fattuali che rende inutili ulteriori chiose. Non vi è dunque dubbio che la colposa omissione insita nella già evocata scelta aziendale abbia avuto un sicuro ruolo eziologico rispetto agli eventi. Il controfattuale della causalità omissiva è in questo caso lineare: l'adozione di tutte le cautele doverose, primarie e secondarie, avrebbe certamente evitato il drammatico sinistro.
Resta da cogliere il rilievo delle condotte individuali che, correttamente, come si è visto, vengono dalla Corte di merito focalizzate attorno al nucleo antigiuridico afferente alla scelta strategica di far mancare le condizioni di sicurezza dell'impianto. Orbene, a tale riguardo la sentenza delinea una tipica situazione di cooperazione colposa. L'amministratore è il primo indiscusso protagonista, ma attorno a lui si muovono gli altri imputati che, all'interno della complessa organizzazione aziendale, cooperano, interagiscono con la figura di vertice. Come si è visto, essi in vario modo, nell'ambito delle rispettive qualifiche e competenze, aderiscono alle scelte strategiche, le supportano con le loro competenze tecniche o nell'esercizio dei poteri gestionali. In breve, si tratteggia implicitamente ma con evidenza una tipica fattispecie di cooperazione colposa. Tale complessiva condotta cooperante, che tutti coinvolge, costituisce la colposa causa degli eventi e la fonte delle responsabilità individuali.
E' alla luce della figura della cooperazione colposa che va dunque apprezzata la correttezza giuridica della dell'affermazione di responsabilità.


29. La cooperazione colposa.
Della cooperazione colposa disciplinata dall'art. 113 cod. pen. si è occupata ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, esprimendo da ultimo (Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008, Tornacelo, Rv. 242566) valutazioni di fondo, che hanno parzialmente innovato rispetto alla tradizione e che vanno riproposte ed ulteriormente approfondite.
Per quel che qui maggiormente interessa, occorre chiarire quale sia la reale portata della norma in questione nell'ambito delle fattispecie d'evento a forma libera come quella di cui all'art. 589 cod. pen.
In proposito in dottrina vengono sostenute, con diverse sfumature, due tesi di fondo. Secondo l'una l'art. 113 cod. pen., eserciterebbe una mera funzione di modulazione di disciplina, nell'ambito di situazioni nelle quali già si configura la responsabilità colpevole sulla base dei principi generali in tema di imputazione oggettiva e soggettiva: orientamento determinato, al fondo, dal timore che applicazioni disinvoltamente estensive possano vulnerare il principio di colpevolezza.
L'altra tesi, invece, reputa che la disciplina della cooperazione colposa eserciti una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte.
Tale ultimo indirizzo è implicitamente accolto nella giurisprudenza di legittimità. Esso è senz'altro aderente alle finalità perseguite dal codificatore che, introducendo la disciplina di cui si discute, volle troncare le dispute esistenti in quell'epoca, esplicitando la possibilità di configurare fattispecie di concorso anche nell'ambito dei reati colposi.
Tale indirizzo interpretativo trova pure sicuro conforto nella disciplina di cui agli artt. 113, comma secondo, e 114 cod. pen., che prevedono, nell'ambito delle fattispecie di cooperazione, l'aggravamento della pena per il soggetto che abbia assunto un ruolo preponderante e, simmetricamente, la diminuzione della pena per l'agente che abbia apportato un contributo di minima importanza. Tale ultima contingenza, evocando appunto condotte di modesta significatività, sembra attagliarsi perfettamente al caso di condotte prive di autonomia sul piano della tipicità colposa e quindi non autosufficienti ai fini della fondazione della responsabilità colpevole.
Riconosciuto il ruolo estensivo dell'incriminazione svolto dall'art. 113 cod. pen., occorre prendere atto che, pur dopo molte dispute, il confine tra la fattispecie di cooperazione colposa e quella in cui si configura il concorso di cause colpose indipendenti è spesso incerto.
L'effetto estensivo si configura senz'altro nei reati commissivi mediante omissione, quando vi sia l'apporto di soggetto non gravato dell'obbligo di garanzia.
Una situazione analoga si può configurare quando la regola cautelare violata attiene all'obbligo di prevenire altrui condotte colpose: rientrano in tale ambito i casi di scuola dell'affidamento dell'auto a conducente totalmente inesperto e privo di patente; e quello dell'omessa custodia dell'arma carica che, così, viene imprudentemente maneggiata da persona impreparata. In tutti tali casi traspare l'esigenza di una lettura integrata delle condotte colpose, anche per verificare la realizzazione nell'evento del rischio cautelato dalla regola di diligenza.
Meno definita appare la vasta area in cui è presente una condotta che, priva di compiutezza, di fisionomia definita nell'ottica della tipicità colposa se isolatamente considerata, si integra con altre dando luogo alla fattispecie causale colposa. Mentre la condotta tipica dà luogo alla violazione della regola cautelare eziologica, quella del partecipe, come ritenuto da autorevole dottrina, si connota per essere pericolosa in una guisa ancora indeterminata. A tali condotte viene solitamente attribuita valenza in chiave agevolatrice.
A tale ambito sembrano riferirsi non solo l'intitolazione dell'art. 113 cod. pen., che evoca il concetto di cooperazione colposa distinto da quello di concorso doloso; ma anche i lavori preparatori, quando si parla di scientia malefica, di consapevolezza di concorrere con la propria all'altrui azione, di fascio di volontà cooperanti nel porre in essere il fatto incriminato.
Così definito il contesto, si pone il cruciale problema di individuare il fattore che fa per così dire da collante tra le diverse condotte, delineandone la cooperazione. Tale elemento di coesione viene ritenuto di tipo psicologico, tanto dalla dottrina prevalente che dalla giurisprudenza: si tratta della consapevolezza di cooperare con altri.
È però discusso se tale consapevolezza debba estendersi sino a cogliere il carattere colposo dell'altrui condotta. Le contrastanti tesi espresse al riguardo presentano il fianco a qualche critica. Semplificando al massimo i termini di un dibattito ricco di sfumature: la tesi della mera consapevolezza dell'altrui condotta sembra implicare il rischio di creare un'indiscriminata estensione dell'imputazione. D'altra parte, richiedere la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui comportamento reca il rischio opposto di svuotare la norma e di renderla inutile, giacché una tale consapevolezza ben potrebbe implicare un atteggiamento autonomamente rimproverabile.
Pare alle Sezioni Unite che l'importanza dell'indicato tratto psicologico (la consapevolezza di cui si è detto) sia stata spesso enfatizzata. Le situazioni nelle quali le condotte in cooperazione non sono concomitanti propongono qualche dubbio in proposito. Di certo, comunque, le preoccupazioni di eccessiva estensione della fattispecie di cooperazione connesse alla mera consapevolezza dell'altrui condotta concorrente non sono certo prive di peso. Esse pare possano essere arginate solo individuando con rigore, sul piano fenomenico, le condotte che si pongono tra loro in cooperazione. Occorre cioè che il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza.
In tali situazioni, l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche.
In tutte tali situazioni ciascun agente dovrà agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui. Si genera così un legame ed un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa d'interazione prudente individua il canone per definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione. La stessa pretesa giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità, insita nell'idea di cooperazione colposa.
Tale ordine di idee si rinviene, ad esempio, in alcune prese di posizioni della giurisprudenza di legittimità, che hanno tratteggiato le ragioni che, in nome della cooperazione come modello di doveroso accrescimento dell'efficienza delle cautele, possono giustificare il coinvolgimento anche di soggetti che, nell'ambito di una determinata organizzazione, svolgono un ruolo subalterno e meno qualificato e che, conseguentemente, facilmente svolgono nei fatti un ruolo meno significante. È stata così enunciata, ad esempio, la necessità di un rapporto reciprocamente critico-dialettico tra primario ed assistente ospedaliero, nonostante la posizione subordinata e meno qualificata di quest'ultimo; che ha comunque il dovere di manifestare l'eventuale dissenso rispetto alle scelte terapeutiche (ad es. Sez. 4, n. 556 del 17/11/1999, Zanda, Rv. 215443).


30. La cooperazione colposa nel presente giudizio.
Dalla ricostruzione dell'istituto emerge che esso trova la sua applicazione elettiva nelle situazioni complesse dal punto di vista fattuale od organizzativo che vedono il coinvolgimento di diversi soggetti. La figura si attaglia perfettamente a contingenze come quella in esame, nelle quali la gestione del rischio avviene all'interno di organizzazioni complesse, nelle quali i processi decisionali vedono il contributo di diversi livelli di potere, di diversificati ruoli, di distinte competenze. Si determina il coinvolgimento integrato di vaie condotte che, solitamente, non possono essere considerate isolatamente senza perdere il loro significato.
Nel caso in esame si verifica proprio il contributo cooperativo sopra descritto. Il vertice decisionale non può agire senza la collaborazione di dirigenti ed esperti che offrono il loro contributo. Nella specie M.D. nella veste di tecnico di alta qualificazione, S. R. nella veste di direttore dello stabilimento, C.C. quale dirigente di fatto coinvolto nelle problematiche della sicurezza soprattutto nella qualificata veste di responsabile del SPP, assecondano e rendono possibile la realizzazione del piano di incauta dismissione dello stabilimento nei modi che la sentenza spiega bene e diffusamente. Si tratta di condotte costituenti frammenti del complesso processo decisionale, sicuramente colpose, sicuramente in grado di influenzare negativamente l'andamento delle cose e quindi significative se riguardate isolatamente; ancor più pregnanti in senso antigiuridico se incastonate nel complessivo quadro cooperativo. Conclusivamente, anche sul piano della responsabilità individuale sono soddisfatte tutte le già esposte istanze afferenti alla causalità materiale generata dal processo decisionale; e quelle afferenti alla causalità della colpa di ciascuno dei partecipi.
Né ha fondamento la tesi difensiva secondo cui la cooperazione colposa non sia stata oggetto di contestazione e di considerazione nel giudizio. E' sufficiente leggere i capi d'imputazione afferenti ai reati di omicidio ed incendio colposi a carico degli imputati che collaboravano con l'AD per avvedersi che l'accusa riguarda proprio il fatto di non aver fatto sentire la loro voce, di non aver offerto il doveroso contributo critico rispetto alla dissennate decisioni che si andavano delineando. La pronunzia d'appello, come si è visto, nel suo nucleo decisorio è tutta e diffusamente incentrata proprio sul deficit di segnalazione, in una situazione gestionale complessa che richiedeva l'intervento integrato di diverse figure. Chiaro è, dunque, il riferimento all'istituto della cooperazione colposa.
In conclusione, nessuna censura può essere mossa all'affermazione di responsabilità in ordine agli illeciti colposi.

31. Dolo eventuale o colpa cosciente. La prima sentenza.
Come si è visto l'impugnazione del Procuratore Generale ha diffusamente ed argomentatamente contestato la qualificazione colposa della condotta dell'amministratore delegato. Per esaminare la questione, occorre dar conto delle argomentazioni espresse dalle contrastanti pronunzie di merito.
La prima sentenza richiama, condividendola, la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha ravvisato nel dolo eventuale l'accettazione da parte dell'agente della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo conseguito in via primaria. In quella giurisprudenza si afferma che l'agente pur non avendo avuto di mira un determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva. Si versa invece nell'ambito della colpa cosciente, sempre alla stregua di tale giurisprudenza, quando l'agente abbia posto in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ma ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione o nella ragionevole speranza di poterlo evitare. Occorre inoltre nel dolo eventuale una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro.
Posta tale premessa teorica, la pronunzia analizza diffusamente il comportamento dell'amministratore delegato mostrando che egli aveva perfetta consapevolezza dei fattori di rischio e dello stato di progressivo degrado dello stabilimento di Torino; che dispose altresì deliberatamente l'accantonamento dei fondi antincendio esistenti, ritenendo che essi potessero essere razionalmente utilizzati una volta trasferiti gli impianti in Terni. In tale situazione egli si rappresentò la concreta possibilità del verificarsi dell'evento ed era nella condizione di dover disporre immediate, urgenti ed efficaci misure di prevenzione e protezione contro gli incendi. La percezione di tale contingenza risultava ancora più chiara in considerazione della diversa e migliore situazione esistente nello stabilimento di Terni. In tale contesto risalta pure la inadeguata considerazione dello stato delle cose nel documento di valutazione del rischio. Si aggiunge che l'imputato è un professionista di elevata qualificazione; che egli conosceva le pericolose peculiarità della zona di ingresso della linea; ed era altresì al corrente delle regole tecniche internazionali che descrivono regolarmente il tipico fenomeno del flash fire. Del resto, si aggiunge, è stato lo stesso imputato a chiarire la scelta di differire gli interventi di prevenzione antincendio ad epoca successiva al trasferimento in Terni anche in considerazione dei tempi occorrenti per la loro realizzazione. La pronunzia censura la decisione di continuare la produzione in assenza di misure di prevenzione idonee a fronteggiare l'indicato degrado. Tale decisione, d'altra parte, aveva un contenuto economico vantaggioso per l'azienda, giacché si contenevano i danni derivanti da un blocco totale della produzione, programmando il trasferimento del singolo impianto nel momento produttivo più favorevole. Si conclude che l'amministratore, che viene definito come persona preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa, si rappresentò la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi un incendio, di un infortunio anche mortale sulla linea APL5 e che tuttavia, in vista degli interessi economici perseguiti dall'azienda, abbia omesso qualsiasi intervento di prevenzione antincendio così accettando il rischio dell'evento. Ciò a causa dell'azzeramento degli investimenti e degli interventi indispensabili, nonché dell'azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili. L'imputato era ben consapevole delle implicazioni sottese alla scelta aziendale; e decidendo di non effettuare alcun intervento di prevenzione ha agito anche a costo che si verificassero eventi drammatici.
Si aggiunge che l'amministratore, come tutti gli altri imputati, nutriva dentro di sé la speranza che nulla accadesse; e che tuttavia, perché la speranza sia in grado di limitare l'elemento soggettivo all'ambito della colpa cosciente, deve essere caratterizzata dalla ragionevolezza. Non deve essere quindi solo un moto dell'animo paragonabile all'auspicio, ma appunto una ragionevole speranza. La Corte di primo grado non riesce ad individuare alcun fattore alla stregua del quale l'imputato potesse ragionevolmente sperare che nulla sarebbe accaduto, nonostante l'assenza di misure di prevenzione e nonostante lo scadimento dell'impianto. L'imputato ha dichiarato di aver confidato nel fatto che esistesse un impianto antincendio a protezione della sala pompe; e che inoltre i suoi collaboratori fossero in grado di gestire la situazione a causa delle loro capacità personali. Si tratta di difese che non vengono condivise, poiché esisteva un grave pericolo connesso alla ramificazione di condutture flessibili e non, portanti olio ad alta pressione, presenti sull'intera linea. Né vi era ragione di confidare nelle capacità dei collaboratori, sia per l'assenza di alcun potere decisionale autonomo, sia per la limitatezza della loro preparazione tecnica e gestionale.
La Corte esclude che la speranza degli altri imputati fosse altrettanto irragionevole, giacché essi si erano affidati all'esperienza e professionalità dell'amministratore delegato in materia di produzione come di sicurezza sul lavoro; e sulla sua capacità di evitare il verificarsi dell'evento previsto.


32. La sentenza d'appello.
La Corte di assise di appello reputa, invece, che i ragionamenti sui quali il primo giudice ha fondato l'imputazione dolosa sono infondati giacché contrastanti con dati di fatto.
Si rammenta che, al fondo, non è la previsione dell'evento bensì la volizione a differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente. La previsione in termini di concretezza e di probabilità costituisce solo uno degli strumenti offerti al giudice per accertare la sussistenza della volizione. L'indagine sull'elemento volitivo è di per sé difficile, dovendosi far ricorso ad elementi sintomatici di diverso genere. Si rammenta la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, Nocera, Rv 246323): l'accettazione del rischio non può avvenire per pura disattenzione, noncuranza o mero disinteresse, ma a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente sceglie fra l'agire accettando l'eventualità di commettere l'azione vietata e il non agire. In ogni caso l'accettazione e la volizione hanno come oggetto non il rischio di evento ma esattamente l'evento di reato. Si richiama al riguardo la giurisprudenza che definisce la volizione come un agire anche a costo di determinare l'evento, come un accettare di pagare un eventuale prezzo pur di poter agire e raggiungere il risultato voluto.
Viene inoltre svalutata la distinzione compiuta dall'accusa pubblica tra condotte commissive ed omissive, giacché la decisione di determinare lo slittamento dell'utilizzo dei fondi appare solo la formalizzazione di una lunga serie di omissioni che avevano da tempo tagliato gli investimenti destinati alla prevenzione. Inoltre, non è la natura commissiva o omissiva della condotta a costituire indice di volizione, giacché in ciò non vi è la prova del reale atteggiamento interiore.
Scendendo all'analisi della prima sentenza, si argomenta che non appare condivisibile la distinzione tra le condotte tenute da diversi imputati. In realtà la decisione dell'amministratore delegato non fu solitaria, ma frutto della consultazione degli altri componenti del comitato esecutivo che erano ben informati; e dei consigli di M.D. . Inoltre S. R. e C.C. erano sul posto e vedevano con i loro occhi le condizioni di abbandono delle linee ed i focolai ricorrenti; ed avevano pure notato che l'amministratore, dal mese di settembre, aveva rinunziato a visitare lo stabilimento di Torino. Non si comprende in che modo costoro potessero ragionevolmente sperare che l'amministratore cambiasse improvvisamente indirizzo e ponesse mano da solo alla realizzazione delle protezioni. La prima Corte, si argomenta ancora, ha pure tratto incongruamente elementi di giudizio dalla ritenuta irragionevolezza delle giustificazioni offerte dall'amministratore circa la speranza che non si verificassero gli eventi di reato.
In realtà la ricostruzione della discussa fattispecie dolosa richiede di mettere a confronto l'obiettivo perseguito dall'agente con l'evento di danno non voluto ma previsto come possibile quale conseguenza della condotta. Ed è proprio questo tipo di comparazione tra obiettivo perseguito ed eventi dannosi a risolvere in maniera nettamente negativa la verifica ipotetica. Scopo delle condotte era un obiettivo di risparmio o meglio l'accantonamento di fondi in vista del trasferimento degli impianti in Terni, dove sarebbero stati riutilizzati. A tali obiettivi vanno giustapposti gli eventi di reato: essi sono tecnicamente disastrosi. I danni prevedibili in caso di verificazione dei reati per l'azienda sarebbero stati molteplici. Anche a voler accantonare le valutazioni di carattere morale connesse alla morte di dipendenti, rimangono danni di rilevantissima entità: la distruzione degli impianti, il blocco della produzione, il risarcimento dei danni per le morti, i danni all'immagine della società. Nel comparare l'obiettivo di risparmio perseguito con i danni previsti in caso di verificazione degli eventi, secondo la Corte di merito può tranquillamente concludersi che, accettando il verificarsi degli eventi, l'imputato non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di dimensioni tali da annullarlo e soverchiarlo totalmente. Qui non si tratta dunque di un caso in cui l'evento previsto e raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimento dell'obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verificazione dell'evento diventa la negazione dell'obiettivo perseguito. Ed è impensabile che un imprenditore esperto e lucido abbia agito in maniera tanto irrazionale.
In realtà, aggiunge la Corte, è la stessa sentenza appellata che offre spunti per dare una risposta convincente all'interrogativo circa i motivi per cui tutti gli imputati ritennero che gli eventi disastrosi non si sarebbero verificati. I frequenti ed anzi giornalieri focolai di incendio venivano sempre spenti grazie all'intervento immediato degli addetti alla produzione che, pur con mezzi inadeguati e pericolosi, riuscivano ad avere la meglio sulle fiamme. La notte dei fatti l'efficacia dell'intervento non si riscontrò poiché esso non fu immediato a causa di diversi fattori. Il rischio esisteva, esso non fu adeguatamente cautelato e ciò vale a configurare la colpa specifica e cosciente. Ovviamente, si aggiunge, «questo confidare era intriso di una enorme imprudenza ma l'agire imprudente è per l'appunto colposo». In conclusione, gli imputati accettarono tutti il rischio che si verificassero eventi diversi cioè focolai non diffusi, ma confidarono con gravissima imprudenza che gli operai sarebbero riusciti a sedarli come di consueto.

33. Il dolo eventuale.
Come si vede, le divergenti ma argomentate prese di posizione dei giudici di merito e le serrate critiche dell'accusa pubblica alla sentenza d'appello impongono di rivisitare funditus il tema del confine tra dolo e colpa.
Occorre in primo luogo considerare che il tema del dolo eventuale e della linea di demarcazione rispetto alla figura della colpa cosciente è stato oggetto, negli ultimi anni, di un copioso, stimolante dibattito che ha intensamente coinvolto teoria e prassi. Sono emerse rinnovate e talvolta originali riflessioni che costituiscono il risvolto speculativo di nuove evenienze riscontrate nell'esperienza giuridica, che hanno travolto le classiche dissertazioni dimostrandone talvolta l'insufficienza o l'erroneità.
Anche alla luce di tale recente esperienza, i tempi sono maturi per una rinnovata speculazione che, lungi dal creare una nuova opinabile, verbosa teoria che si aggiunga alle tante che popolano lo scenario, pervenga a delineare concretamente i tratti di tale figura in una guisa definita, che ne consenta l'applicazione al presente del diritto penale, per quanto possibile in modo chiaro, ponendo così fine alle cruciali incertezze testimoniate da controversi processi come quello in esame.
Una simile indagine va svolta con il realismo della giurisprudenza, avendo di mira da un lato le incertezze presenti da superare; e dall'altro i principi ed i valori che segnano il volto luminoso del presente dell'ordinamento penale.
Tale atteggiamento realistico induce in primo luogo a prendere decisamente le distanze da atteggiamenti nichilistici che, sopraffatti dalla irrisolte incertezze, opinano che la figura debba scomparire o essere sostituita da un tratto squisitamente normativo, oggettivizzante, avulso dalla tradizione che pure nel dolo eventuale ricerca assiduamente un atteggiamento psichico assimilabile alla volontà.
Sovviene al riguardo l'insegnamento che giunge dalle origine storiche della figura. Il dolo eventuale è emerso nel corso di una lunga esperienza giuridica che additava non superate istanze di politica criminale, esigenze di punizione di fatti generalmente ritenuti sicuramente antigiuridici e meritevoli dell'intervento punitivo: in breve, l'accettazione delle lesive conseguenze collaterali del proprio agire. L'istituto, nella sua veste speculativa, ha fatto pure emergere istanze di chiarificazione analitica, che a quelle esigenze punitive apprestassero uno strumento dal volto nitido, distinto da vaghe figure del passato, buone per tutti gli usi di una sommaria pratica punitiva.
Tali riferimenti alle esigenze del diritto punitivo ed alla chiarificazione scientifica vanno rammentati, preservati, attualizzati, avendo presenti, come si è accennato, i vincoli e gli sfondi assiologici che, fortunatamente, il presente della scienza penalistica propone. L'indagine si giova, conviene subito premetterlo, del fatto che l'istituto della colpa, sebbene permanga figura solo eventuale dell'imputazione soggettiva, ha recentemente assunto, come si è visto, un volto ben definito. Ciò consente di ricercare il confine di cui qui si discute entro uno scenario assai ampio e meglio delineato, partendo proprio dalla diversità ed anzi, per certi versi, dalla contrapposizione tra dolo e colpa. D'altra parte, occorre aver chiaro l'obiettivo: ricercare un criterio d'imputazione umanamente praticabile, saldamente ancorato ai fatti, scevro da contaminazioni retoriche, onde conseguire certezza del rimprovero quale doveroso riflesso della certezza del diritto, e limite al puro soggettivismo del giudice.

34. Il dolo. La definizione legislativa e le questioni generali.
La disamina deve partire dalla generale considerazione del dolo, che esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza e rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva. Esso è conoscenza e volontà in relazione agli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, ovvero rappresentazione e volizione del fatto di reato.
La definizione che ne dà l'art. 43 cod. pen. vale se non altro a rimarcare l'immancabile coinvolgimento della sfera intellettiva e volitiva dell'uomo. Si tratta di significativa evocazione, che però non offre indicazioni univoche che valgano a definire i confini dell'imputazione soggettiva, né aiuta a risolvere le questioni tradizionalmente controverse come quella in esame.
In dottrina è stata da più parti denunziata l'imprecisione e l'incompletezza della formula. Essa accentra la previsione e volizione sul solo evento, mentre i profili conoscitivi e volitivi del dolo coinvolgono senza dubbio tutti gli elementi del fatto storico congruenti con il modello di reato; ed accosta impropriamente i profili intellettivi e volitivi, quasi che essi debbano essere contemporaneamente presenti e cogliere tutti gli elementi del fatto, mentre la condivisa, largamente prevalente opinione ritiene che nei confronti di numerosi elementi del fatto stesso è sufficiente la sola rappresentazione.
Ma ciò che è stato maggiormente oggetto di critica è proprio la mancanza di una esplicita presa di posizione quanto alla configurabilità delle manifestazioni più sfumate del dolo che vengono solitamente comprese, appunto, nella nozione di dolo eventuale; ed all'individuazione di una traccia per segnare un confine rispetto alla contigua figura della colpa cosciente.
Per quanto attiene al dolo eventuale, sembra di poter evincere dai lavori preparatori che il codificatore si astenne deliberatamente dall'assolvere a tale arduo compito definitorio, rimettendolo all'elaborazione giurisprudenziale. Più in generale, per ciò che riguarda l'evocazione dei profili intellettivi e volitivi del dolo, è diffusa l'opinione che si sia trattato di una scelta di compromesso con la quale i compilatori tentarono di conciliare le due teorie che in quell'epoca si contendevano il campo e che, nella ricerca del nucleo essenziale del dolo attribuivano preminenza una alla volontà e l'altra alla rappresentazione.
Tali critiche, tuttavia, non colgono il punto centrale della presente disamina, quello afferente alla volontà ed ai suoi confini. Orbene, la lettura della formula legale non lascia dubbi sul fatto che si intese valorizzare e quasi enfatizzare la componente volitiva della figura. L'evento deve essere preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Non accadimento semplicemente desiderato, sperato, ma "conseguenza", esito che dipende dal consapevole attivarsi od omettere.
La formula, letta alla luce di tale pregnante valorizzazione della volontà, illumina pure le situazioni nelle quali l'evento, senza essere intenzionalmente perseguito, venga posto in correlazione causale con la propria azione e, proprio per questa ragione, voluto come conseguenza nel momento stesso in cui l'agente decide di porla in essere, conscio del risultato che ne può derivare. In definitiva, il dettato normativo legittima la figura del dolo eventuale, consentendo di cogliere in essa un atteggiamento psichico assimilabile a quello propriamente volontaristico.
D'altra parte, dal riferimento all'intenzionalità si desume almeno che il dolo implica atteggiamenti interni, processi psicologi che, tuttavia, non possono essere meramente potenziali, ma devono effettivamente svolgersi nella psiche del soggetto, devono cioè essere reali. Si tratta di enunciazione tutt'altro che ovvia, che merita di essere subito evidenziata, giacché è chiamata continuamente a confrontarsi, tanto nell'elaborazione dottrinale quanto nella pratica giurisprudenziale, con dati di segno contrario: la tentazione di una eccessiva normativizzazione del dolo, di quello eventuale in particolare, il ricorso a schemi presuntivi che consentano di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato così poco estrinseco come l'atteggiamento interiore. Al contempo, però, a tale enunciazione va aggiunta la considerazione realistica della necessità, insita nell'accertamento, di non proscrivere del tutto il riferimento a modelli generalizzanti dell'agire umano; la necessità, altresì, di adattare, in certo modo semplificandoli, discussi concetti tratti dalla psicologia o dal senso comune, così da renderne possibile l'applicazione nel contesto giudiziario.
E' pure comunemente riconosciuta l'esigenza di uscire, per quanto possibile, da formule astratte per percorrere itinerari analitici e concreti. E' stata colta un'esigenza di "scomposizione", di analisi interna del dolo. Vi è un problema di struttura, che attiene appunto al suo contenuto, al reale significato dei connotati intellettivi e volitivi evocati dall'art. 43; un problema di oggetto che riguarda tutti gli elementi del fatto; ed un problema di accertamento che presenta particolare complessità, dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici. Tra tali aspetti del problema del dolo vi è una stretta connessione. Infatti, sovente è proprio dalle particolari caratteristiche dell'oggetto che sarà possibile rendersi conto della natura del processo psicologico che lo riflette: sarà insomma l'oggetto a definire in concreto i profili intellettivi e volitivi del dolo. Inoltre, va adeguatamente sottolineata la centralità del momento dell'accertamento, nel quale si condensano e si risolvono concretamente i delicati problemi applicativi che la speculazione dottrinaria inscrive, sovente, entro sofisticate cornici teoretiche. Tale approccio analitico ed integrato deve essere perseguito, nella prospettiva di proscrivere elaborazioni concettuali che, anche se astrattamente impeccabili, si dimostrino insuscettibili di concreta verifica e quindi inutilizzabili; e di creare un terreno di convinta condivisione tra la dottrina e la prassi, nel segno della valorizzazione delle componenti soggettive dell'illecito e della rinunzia a soluzioni retoriche o presuntive che finiscono con lo svalutare le questioni attinenti alle componenti psicologiche del reato.

35. La struttura del dolo. Rappresentazione e volontà.
Il legislatore, come si è accennato dà del dolo una nozione complessa nella quale si integrano profili intellettivi o rappresentativi e profili volitivi. Attorno a tali fattori, la volontà e la rappresentazione, si è dipanata una plurisecolare disputa dottrinale tra due scuole di pensiero che, pur nella varietà delle opinioni, tendono ad attribuire ruolo preminente all'una od all'altra delle componenti di tale forma d'imputazione soggettiva.
Sebbene in proposito si siano sviluppate dispute teoriche poco produttive, non può essere neppure trascurato che la vasta dottrina sul dolo presenta diverse inflessioni che oscillano, nelle situazioni problematiche e di confine, proprio per il maggiore o minore rilievo attribuito al profilo rappresentativo o volitivo del dolo. Si tratta di una situazione che si manifesta soprattutto nell'ambito della riflessione a proposito della definizione dei tratti distintivi del dolo eventuale, anche in relazione alla contigua categoria della colpa cosciente. In tale ambito, come meglio si vedrà in prosieguo, si perviene a risultati assai differenti a seconda che il profilo volitivo del dolo venga ricostruito secondo un modello di tipo normativo, astratto, fondato sull'atteggiamento interiore tipicamente connesso alla rappresentazione di un risultato; o che esso, invece, venga ricostruito considerando l'irripetibile atteggiamento psichico del caso concreto.

36. La teoria della rappresentazione.
Occorre brevemente rammentare che la teoria della rappresentazione muove da una premessa di natura psicologica: nel reato vi è sempre una condotta che coincide, nella forma positiva, col puro movimento corporeo e nella forma negativa con l'iniziale stato di quiete di quelle parti del corpo il cui movimento dipende dalla volontà del soggetto. La realizzazione dolosa di una condotta implica necessariamente una volizione nello stretto significato psicologico del termine. È indispensabile cioè un impulso cosciente del volere diretto a produrre il movimento o a conservare lo stato di inerzia. Qui davvero, si ritiene, la nozione di volontà con cui lavora il giurista e quella propria dello psicologo coincidono perfettamente. Infatti, solo in questo ambito si riscontra quella fusione tra mentale e fisico che rappresenta la caratteristica essenziale del processo volitivo. Accanto a tale profilo squisitamente volitivo ve ne è uno intellettivo che investe tutti gli altri elementi della fattispecie. Così, di realmente volontario non c'è in ogni caso che l'azione, mentre l'evento più che volontario dovrebbe dirsi intenzionale, a significare cioè che l'azione è stata posta in essere col proposito (diretto o eventuale) di produrre l'evento. Se è vero che ogni volizione cosciente presuppone uno scopo e che quindi un elemento di intenzionalità non manca mai nel reato doloso, non è meno vero, si afferma, che anche a prendere in esame la forma più intensa di dolo, quello cioè intenzionale, quando si scende ad analizzarne la sostanza si deve riconoscere che tutte le volte che ci chiediamo quali siano i nessi che intercorrono tra l'agente ed elementi distinti dall'azione od omissione, ci troviamo a constatare nient'altro che rappresentazione: dotata di speciale intensità e forza causale, ma pur sempre rappresentazione.
Tale dottrina prende le mosse dall'esigenza, avvertita da plurisecolare coscienza giuridica, che vuole ricondurre al dolo anche alcune situazioni in cui non vi è intenzionalità del risultato: è da considerare in dolo di omicidio chi, per lucrare un'assicurazione, ha incendiato la propria casa pur sapendo che nel rogo sarebbe perita una vecchia paralitica. La morte della donna non è un fine ultimo e neppure un mezzo necessario per perseguirlo, ma solo una conseguenza rappresentata come certamente connessa all'impiego di uno dei mezzi o al verificarsi del risultato finale. Essa, tuttavia, rischia di impoverire, svuotare il dolo; e mostra i maggiori aspetti problematici nelle situazioni in cui l'agente opera prevedendo come solo possibile il verificarsi dell'evento lesivo, giacché implica il pericolo di eccessiva dilatazione del dolo eventuale fino a comprendervi casi che la coscienza giuridica e lo stesso diritto positivo collocano nella colpa con previsione.


37. La teoria della volizione.
La teoria della volontà configura una essenziale componente volitiva rispetto all'evento non solo quando esso è intenzionale, cioè direttamente preso di mira, ma anche quando l'agente lo prevede come conseguenza necessariamente connessa all'impiego di un mezzo o al verificarsi di un risultato finale; ed ancora in alcuni casi nei quali lo stesso evento è previsto come possibile conseguenza della propria condotta. Naturalmente, tale istanza si deve confrontare con la difficoltà di definire il criterio per differenziare, tra le tante conseguenze possibili, quelle che sono anche volute dal soggetto.
Il legislatore, pur con le incertezze prima indicate, ha superato nella formula normativa il rigido dualismo tra le due tradizionali teorie del dolo: ha dapprima evocato il concetto d'intenzione, a sottolineare che il diritto penale ricollega la sanzione ad un comportamento umano nella cui struttura rientra un effettivo atteggiamento di volontà; e, avvertita l'esigenza di una definizione più esauriente, ha introdotto la previsione e volizione dell'evento. Ciò consente, come si è accennato, di scorgere nella formula una sobria, ma netta opzione per la teoria della volontà.
Nella dottrina italiana più recente è dato cogliere, nel complesso, una tendenziale opzione per le teorie che attribuiscono alla volontà un ruolo chiave nella struttura di tutte le forme di dolo.
Si è osservato che di recente si è assistito ad un ritrovato interesse per l'intenzionalità contro il cognitivismo rigidamente determinista, che si sostanzia in particolare nello sforzo di classificare i comportamenti in rapporto ai fini e alla loro rilevanza per il soggetto agente, nonché nell'attenzione ai processi indispensabili per coordinare, attuare e guidare l'azione diretta al conseguimento di uno scopo. La rilevanza di tali studi nell'ambito penale consiste nell'avere restituito succo contenutistico e dignità scientifica allo stesso concetto di intenzione: un concetto sintetizzabile come orientamento dell'individuo ad un risultato nei termini non già di un puro desiderio, ma di un concreto attivarsi (o di un altrettanto finalizzato non attivarsi) per il conseguimento di uno scopo.
Si preferiscono ricostruzioni del dolo che fanno leva precipuamente sulla volontà come intesa dal senso comune: se è vero che sul piano analitico rappresentazione e volontà hanno punti di riferimento diversi, è altrettanto vero che la volontà criminosa finisce con l'investire l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato. In questo senso il diritto penale considera voluto non solo l'atto iniziale di premere il grilletto, ma anche lo sfociare di tale atto nell'evento letale. La volontà intesa in senso ampio investe l'azione come movimento corporeo e il fatto complessivo colto nella sua unità significativa; nell'ambito del fatto di reato concepito come entità unitaria la volontà, dunque, abbraccia anche tutti gli altri elementi del fatto diversi dalla condotta. In conseguenza, se manca la volontà di realizzare il fatto, non bastano a integrare il dolo desideri, speranze, proponimenti, tendenze, inclinazioni e simili. Proprio perché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'orbita della volontà l'intero processo che determina il risultato perseguito. Insomma, traspare nel dolo un atto di volizione quale scelta soggettivo-personale che mette in conto la lesione di beni.


38. Le categorie del dolo.
In relazione all'aspetto della volontà il dolo viene distinto in diverse categorie. Sebbene pure al riguardo vi siano varie opinioni e terminologie, è attualmente prevalente l'indirizzo che configura una tripartizione in dolo intenzionale, dolo diretto, dolo eventuale. Esso si è ormai affermato anche nel lessico della giurisprudenza. Pertanto, nel seguito, ci si atterrà a tale tripartizione. Per conferire completezza e coerenza all'analisi demandata a queste Sezioni unite è necessario tracciare, pur con la doverosa brevità, i tratti essenziali delle tre indicate figure del dolo.


39. Il dolo intenzionale.
Solitamente il dolo viene ritenuto intenzionale allorché la rappresentazione del verificarsi del fatto di reato rientra nella serie di scopi in vista dei quali il soggetto si determina alla condotta e l'agente persegue, appunto, intenzionalmente quale scopo finalistico della propria azione od omissione un risultato certo, probabile o solo possibile; quando cioè ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa (reati di azione) ovvero la causazione dell'evento (reati di evento). Tale forma di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della volontà che raggiunge l'intensità massima. L'intenzione è compatibile con la previsione dell'evento in termini non di certezza ma di possibilità.
Gli autori che caratterizzano la volontà come direzione verso uno scopo ritengono che la forma intenzionale deve essere ritenuta l'espressione tipica dell'elemento soggettivo doloso, mentre il dolo diretto e quello eventuale costituiscono un'estensione della disciplina dell'imputazione soggettiva.


40. Il dolo diretto.
Si ha dolo diretto quando la volontà non si dirige verso l'evento tipico e tuttavia l'agente si rappresenta come conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta un risultato che però non persegue intenzionalmente. Esso si configura tutte le volte in cui l'agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e si rende conto che la sua condotta sicuramente la integrerà. Rientra in questa forma di dolo anche il caso in cui l'evento lesivo rappresenta una conseguenza accessoria necessariamente o assai probabilmente connessa alla realizzazione volontaria del fatto principale. Questa figura di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della rappresentazione. In altri termini, il dolo diretto si configura quando l'agente ha compiuto volontariamente una certa azione, rappresentandosene con certezza o con alta probabilità lo sbocco in un fatto di reato, ma la rappresentazione non esercita efficacia determinante sulla volizione della condotta.
In breve, si è in presenza di un livello di probabilità del verificarsi dell'evento che tocca una soglia tanto elevata da implicare di regola, la certezza soggettiva che l'evento accadrà: di regola, perché tale certezza deve sussistere effettivamente e va dunque accertata, con la conseguenza che la responsabilità per dolo non potrebbe essere sostenuta, in particolare, ove in chi agisce risultasse il convincimento del non realizzarsi dell'evento rilevante. Quando un evento viene previsto con certezza il dolo non può essere escluso in base a stati psichici consistenti in una presa di distanze interiore dall'evento stesso. Ma occorre distinguere: se un soggetto agisce con la certezza di realizzare il fatto tipico pur avversandolo tenacemente, in cuor suo sperando contro ogni speranza in un esito favorevole, non viene meno la rappresentazione dello scontato prodursi dell'evento. Se invece un individuo è convinto, anche nel modo più alogico e colpevole, magari per superstizione, di non cagionare l'evento certamente legato alla sua condotta, manca in realtà l'elemento rappresentativo ed il dolo dev'essere escluso.
Occorre aggiungere che una previsione realmente certa è ben difficilmente prospettabile e d'altra parte vi è necessità di non alterare il confine col dolo eventuale, sicché deve venire in gioco un livello di previsione in termini di ben elevata probabilità e dunque tanto rilevante che sarebbe insensato far conto a qualsiasi fine sul non verificarsi dell'evento. Perciò alla cognizione certa deve equipararsi — perché è in pratica impossibile ogni distinzione — la rappresentazione della realizzazione del fatto come altamente probabile.
Come si vede, nel dolo diretto assume rilievo eminente il profilo intellettivo: occorre che l'agente si sia concretamente rappresentato il risultato. Le opinioni, tuttavia, divergono circa la misura di probabilità occorrente per configurare tale livello d'imputazione. Si va, nell'ambito delle elaborazioni teoriche, dalla certezza, alla probabilità prossima alla certezza, alla alta probabilità, alla probabilità.
Si tratta di un punto di grande rilievo che deve essere qui sottolineato: la distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale viene connessa alla rappresentazione del livello di possibilità di verificazione del risultato. A seconda che la linea di confine sia posta attorno alla certezza o alla semplice probabilità l'area d'estensione del dolo diretto si amplia o si riduce, con una complementare riduzione o crescita del campo del dolo eventuale. La questione, come è agevole intendere, ha grandissima importanza pratica oltre che teorica e sarà ripresa più avanti. Qui preme di rimarcare in anticipo che la preservazione del confine tra dolo eventuale e dolo diretto impone di assegnare a tale ultima figura solo l'ambito segnato da eventi che hanno una ben levata probabilità di verificazione.
In ogni caso, come si è stato da più parti condivisibilmente considerato, il profilo rappresentativo di cui si parla non può essere confuso coi moti affettivi, con gli atteggiamenti emozionali. La volontà dolosa non è esclusa dagli alibi morali che l'agente si sforzi di elaborare per alleggerire il peso della propria coscienza, né si confonde con i suoi atteggiamenti affettivi: se l'evento è stato previsto come conseguenza certa o altamente probabile della condotta, il suo significato finalistico obiettivo corrisponde alla volontà del soggetto.

41. Il dolo eventuale e la colpa cosciente.
Il dolo eventuale designa l'area dell'imputazione soggettiva dagli incerti confini in cui l'evento non costituisce l'esito finalistico della condotta, né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile: l'agente si rappresenta un possibile risultato della sua condotta e ciononostante s'induce ad agire accettando la prospettiva che l'accadimento abbia luogo. L'istituto "presenta nell'elaborazione teorica e nella prassi una grandissima varietà di posizioni: è il luogo problematico nel quale maggiormente si mostrano, prendono corpo concreto, confrontandosi con le esigenze applicative, le dispute teoriche tra rappresentazione e volontà nel dolo. Esso racchiude nella sua struttura definitoria il confine tra dolo e colpa e, ancor più, segna in molti casi il limite soggettivo dell'illecito penale.
Per completezza va chiarito che il dolo eventuale è compatibile con due figure in relazione alle quali si verifica talvolta qualche confusione: il dolo indeterminato ed il dolo alternativo. La prima fattispecie si configura quando il soggetto agisce volendo alternativamente o cumulativamente due o più risultati che non sono tra loro incompatibili, come quando si spara contro un gruppo di persone volendo cagionare indifferentemente la morte di una o più persone. Il dolo alternativo si caratterizza invece per il fatto che i diversi fatti previsti sono incompatibili fra loro, nel senso che la realizzazione dell'uno esclude la realizzazione dell'altro: si spara per ferire od uccidere indifferentemente. In ambedue le figure in questione il dolo potrà configurarsi come intenzionale, diretto o eventuale.
Le diverse prospettazioni elaborate per caratterizzare il dolo eventuale possono essere distinte essenzialmente per il maggiore o minore rilievo attribuito al momento della rappresentazione e per lo spazio lasciato alla concreta indagine sull'atteggiamento psichico dell'agente, sulla componente volitiva. Si tratta di sfumature interne al senso dei discorsi, che sovente vanno oltre le enunciazioni formali sull'adesione all'una od all'altra delle teorie.


42. Il dolo eventuale e la teoria della rappresentazione.
In un quadro così complesso e difficilmente definibile pare utile partire dalla sintetica esposizione della dottrina che nel dolo eventuale valorizza il ruolo della rappresentazione; anche perché essa si trova spesso riflessa nell'elaborazione giurisprudenziale.
Quando il risultato dannoso è previsto solo come probabile o possibile occorre, ai fini dell'imputazione dolosa, qualcosa di più della sua sola previsione, onde definire un criterio discretivo rispetto alla colpa cosciente contrassegnata, appunto, dalla previsione dell'evento. L'unico criterio disponibile per stabilire quale è stato l'atteggiamento del soggetto nei confronti dell'evento rappresentato è dato in tutto e per tutto dal comportamento tenuto. Se una persona si determina ad una certa condotta, malgrado la previsione che essa possa sboccare in un fatto di reato, ciò significa che accetta il rischio implicito nel verificarsi dell'evento; qualora avesse voluto sottrarsi a tale rischio, qualora' non avesse acconsentito all'evento, evidentemente non avrebbe agito. Lo stato di dubbio non esclude il dolo: finché l'agente si rappresenta la possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto, il rimprovero che gli si muove non è di aver agito con leggerezza, bensì di essersi volontariamente determinato ad una condotta, nonostante la previsione di realizzare un illecito penale. Dunque in tali situazioni è presente un elemento di rappresentazione concreta.
Tale concreta previsione manca, invece, nella colpa cosciente. Nei classici casi del giocoliere che lancia i coltelli verso un'altra persona, o dell'automobilista che guida a velocità eccessiva in una strada affollata, vi è una previsione della possibilità di cagionare un evento dannoso accompagnata dalla convinzione che, fidando nell'abilità personale, tale pregiudizio non si verificherà. Tale convincimento nient'altro significa se non che l'agente ha escluso dalla propria coscienza la possibilità positiva che l'evento si verificasse; in altre parole che dallo stato di una previsione generica sulla idoneità di un comportamento quale egli tiene, a sfociare in astratto in un reato, è passato alla previsione concreta che, per particolari circostanze, ciò non avrà a verificarsi. La colpa cosciente si rivela caratterizzata dalla previsione negativa che un fatto di reato non si realizzerà e si distingue così dallo stato mentale di chi, rappresentatasi la possibilità di porre in essere una figura criminosa, non arrivi a superare questa posizione di dubbio. Dunque, in tale dottrina la colpa cosciente si caratterizza per una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa. Al contrario il dubbio, se non superato o rimosso, radica il dolo.
In breve, il limite dell'imputazione dolosa deve, nel dolo eventuale, ravvisarsi nell'accettazione del rischio: quando l'agente ha accettato la possibilità dell'evento, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare che esso è voluto.
In tale scuola di pensiero la vera nozione unificante di tutte le specie di dolo è costituita dal momento rappresentativo: la rappresentazione dell'evento non solo come certo ma anche come probabile o possibile segna il passaggio dalla colpa cosciente al dolo eventuale, se il soggetto non abbia risolto in senso negativo il dubbio sulle conseguenze lesive possibili. E' chiaro che in tale impostazione il dolo eventuale non costituisce una figura di margine, ma assurge ad ipotesi di base. Tale indirizzo dottrinale, come si è accennato, trova sovente applicazione anche in giurisprudenza.


43. Il dolo eventuale e la teoria della volizione.
Un opposto indirizzo della riflessione dottrinale, pure esso non di rado evocato dalla prassi, soprattutto quella più recente, va alla ricerca, come si è accennato, della dimensione volontaristica anche nel dolo eventuale. Di volontà in senso proprio può parlarsi solo con riferimento al dolo intenzionale. Nel dolo eventuale, in cui tale importante inflessione finalistica manca, occorre pur tuttavia andare alla ricerca di connotati della figura che la caratterizzino in guisa tale che un momento lato sensu volontaristico sia comunque presente. E' chiaro che in tale diversa prospettiva il dolo eventuale diviene figura peculiare, distinta e per nulla archetipica. Lo sforzo analitico nella direzione di fattori conoscitivi e volitivi peculiari caratterizza tale figura che, come è stato efficacemente sintetizzato, diviene una forma autonoma, un normotipo con una sua tipicità e colpevolezza distinte.
In parallelo con tale sforzo analitico si è sviluppata una nuova fenomenologia: il dolo eventuale ha investito non solo attività illecite, ma anche attività di base lecite, come la circolazione stradale, le relazioni sessuali, le attività imprenditoriali. Il presente giudizio è espressione, appunto, di tali nuovi, inusuali contesti, che mettono alla prova l'istituto. Tale nuova temperie giudiziaria ha fatto comparire nei processi nuove figure d'autore. Soggetti mai visti prima sulla scena del crimine doloso, tradizionalmente popolato, come si esporrà più avanti, da persone che impugnano una pistola e sparano ad un avversario. La nuova situazione ha portato, beneficamente, ad approfondimenti sull'atteggiamento interiore, sui processi decisionali, sulle motivazioni, che hanno dato più affinato contenuto alla fattispecie, dando corpo al vitale momento della colpevolezza, al rimprovero doloso.
43.1. Le teorie volontaristiche muovono dalla critica alla dottrina che nel dolo eventuale valorizza il momento rappresentativo. Si considera che la "previsione negativa" circa la possibilità che l'evento si realizzi, che costituisce l'unico criterio idoneo a definire rigorosamente il meccanismo psicologico della colpa cosciente, rappresenta il punto debole della costruzione. Infatti il codice esige la previsione dell'evento e non la previsione negativa. Il concetto di prova negativa è equivoco e sistematicamente inaccettabile. Sotto il profilo dell'oggetto, la previsione di un non evento finisce col postulare come oggetto del nesso psichico un requisito che non fa parte del fatto tipico: del fatto tipico fa parte l'evento, non la sua negazione.
Parimenti, altra dottrina osserva che la tesi secondo cui la colpa cosciente è caratterizzata dal superamento del dubbio rende inspiegabile l'aggravamento di pena previsto dall'art. 61, n. 3, cod. pen. e finisce, secondo la prassi corrente, con l'ascrivere al dolo eventuale un'area che andrebbe invece assegnata alla colpa cosciente. Il tenore letterale della norma rivela l'impraticabilità, nell'ordinamento italiano, della teoria secondo la quale la colpa con previsione sarebbe caratterizzata dal superamento, dalla rimozione della rappresentazione della possibilità che l'evento si verifichi. Si parla di un'azione compiuta nonostante la previsione dell'evento. Ciò significa che detta previsione deve sussistere al momento della condotta, non deve essere stata sostituita da una non-previsione o contro-previsione, come quella implicita nella rimozione del dubbio. L'avverbio "nonostante" sottolinea efficacemente il permanere di un fattore-ostacolo che dovrebbe frapporsi alla condotta. La nozione di colpa con previsione attualmente praticata appare, in conclusione, per molti versi, frutto di un'insufficiente attenzione al dato normativo. Ne discende che il puro stato di dubbio nel quale il soggetto si trovi va ascritto al campo della colpa, sia pure aggravata, non a quello del dolo. Il dubbio non esclude l'esistenza del dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo. Ogniqualvolta l'agente si decida ad agire senza aver raggiunto la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà non può mancare una qualche accettazione del rischio. Essa non può essere superata dal puro accantonamento del dubbio quale stratagemma cui l'agente può facilmente, consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire. A tale riguardo occorre accertare se la rimozione del dubbio rivesta un carattere di soggettiva serietà, in quanto l'agente sia pervenuto in buona fede al convincimento che l'evento non si sarebbe verificato. Né sarebbe possibile sondare nell'inconscio alla ricerca delle radici dalle quali un determinato errore può derivare, giacché la norma-comando non può che fare appello alla parte cosciente dell'animo umano. Infine non viene neppure ritenuto possibile attingere ad un particolare atteggiamento emotivo, uno stato emozionale che accompagnerebbe la decisione di agire nonostante la previsione dell'evento, giacché il concetto di volizione di cui all'art. 43 cod. pen. non appare riconducibile a tale stregua.
In breve, l'automobilista che percorre ad alta velocità le vie del centro sa di rendere più probabile la lesione dell'altrui incolumità. Dunque, se non si vuole correre il rischio di un macroscopico aumento dei casi di responsabilità dolosa, occorre individuare il dolo eventuale, rispetto alla colpa cosciente, non solo con riguardo al profilo rappresentativo ma richiedendo la presenza di elementi psicologici ulteriori.
43.2. Tale diverso modo di approcciarsi al tema conduce a considerare che se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. La colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso. Accetta un rischio non consentito non solo chi incendia una casa prevedendo la possibilità della morte di una persona, ma anche chi spinge un'auto a velocità eccessiva in una strada affollata. L'argomentazione fondata sulla colpevolezza per accettazione del rischio non può spiegare, dunque, perché mai, se l'evento si verifica, esso sia attribuito a titolo di dolo in un caso ed a titolo di colpa nell'altro: nel dolo eventuale vi deve essere quindi qualcosa in più dell'accettazione del rischio.
Si afferma così che dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro. Vi è la chiara prospettazione di un fine da raggiungere, di un interesse da soddisfare, e la percezione del nesso che può intercorrere tra il soddisfacimento di tale interesse e il sacrificio di un bene diverso. In sostanza l'agente compie anticipatamente un bilanciamento, una valutazione comparata degli interessi in gioco (suoi ed altrui) ed i piatti della bilancia risultano, a seguito di tale valutazione, a livelli diversi: ve n'è uno che sovrasta l'altro. Il risultato intenzionalmente perseguito trascina con sé l'evento collaterale, il quale viene dall'agente coscientemente collegato al conseguimento del fine. Non basta, quindi, la previsione del possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche — e soprattutto — che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato. Anche l'evento collaterale appare, in tal modo, all'agente "secondo l'intenzione". Il dolo eventuale, dunque, in quanto espressione di una volontà pianificatrice, non risulta in opposizione con l'immagine del delitto doloso fornita dall'art. 43 cod. pen. In sintesi si può dire che nel dolo eventuale, oltre all'accettazione del rischio o del pericolo vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato. Vi è dunque nel dolo eventuale una componente lato sensu economica.
In dottrina si argomenta pure che nel dolo eventuale la volizione in senso proprio sicuramente non esiste. Posto che le conseguenze accessorie di un comportamento non possono dirsi intenzionali e non rientrano, quindi, nel concetto di volizione in senso naturalistico, l'unica strada percorribile è quella di assimilare alla volizione alcune situazioni reputate ad essa vicine con una scelta che è di tipo normativo, fondata su parametri rigorosi riferiti al modello dell'intenzionalità. Si tratta di individuare l'atteggiamento che, presente la consapevolezza di una possibile causazione dell'illecito, più si avvicini alla prospettiva della sua volizione. Tale elemento di assimilazione è costituito dalla possibilità di affermare che l'agente avrebbe agito anche nella certezza di produrre il risultato. Tale impostazione presenta il vantaggio di creare un collegamento diretto, sia pure potenziale, rispetto all'evento; e quindi evita di dover scendere a considerare parametri interiori puramente emozionali che finiscono col collegare l'imputazione soggettiva all'atteggiamento più o meno ottimistico verso l'evento o impongono di prendere in considerazione la maggiore o minore sincerità verso se stessi. Essa potrebbe inoltre costituire un argine contro il pericolo di dilatazione del criterio d'imputazione dolosa.
In breve, va escluso che un'imputazione dolosa possa fondarsi su presupposti psicologici concernenti il fatto tipico e in particolare l'evento, i quali in realtà si riducano alla dimensione rappresentativa, con un'abrogazione surrettizia del riferimento cardine alla volontà. Senza riferimento al ruolo del volere, il dolo si trasforma in una categoria puramente normativa, il cui confine con la colpa viene a dipendere soltanto dalla discrezionalità tipica delle valutazioni normative. Assimilare normativamente situazioni del tutto differenti nella loro sostanzialità psicologica lascia ampi spazi di pura valutazione politico-criminale giudiziaria: si approda ad un concetto di dolo nella sostanza presunto, secondo parametri ampiamente affidati, circa la definizione dei loro contenuti, alla discrezionalità giudiziaria.
Tale prospettazione, che si ispira ad antica dottrina solitamente sintetizzata come prima formula di Frank, non è andata esente da critiche. È stato da più parti osservato che, radicando l'indagine sul dolo non in quello che nell'animo dell'agente si è effettivamente prodotto, ma in quello che avrebbe potuto prodursi, essa appare decisamente carente sul versante del nesso psicologico tra agente e fatto laddove un effettivo contenuto psicologico di tale segno non può far difetto nel dolo. La praticabilità di un giudizio ipotetico risulta poi difficile in tutte le situazioni in cui tra risultato intenzionalmente perseguito ed evento collaterale vi sia, nell'ottica dell'agente, una sostanziale equivalenza ed in cui, quindi, sovente lo stesso agente avrebbe avuto forti perplessità nel decidere. Si viene in sostanza a fondare la distinzione tra dolo e colpa essenzialmente solo in chiave ipotetica e sulla base di una valutazione della personalità del reo.
43.3. La breve ed incompleta rassegna che precede in ordine ai diversi tentativi di meglio definire il dolo eventuale lascia intravedere due orientamenti di fondo. Uno mostra attenzione per l'aspetto di scelta personale, il profilo intellettuale, razionale che sorregge la decisione per l'azione, da tenere distinto dagli aspetti per così dire emozionali dell'atteggiamento interiore. In tale ambito assume rilievo il livello di oggettiva probabilità dell'evento, sicché l'accertamento del dolo, sotto tale aspetto, tende all'astrattezza, alla tipicità, alla normatività dell'atteggiamento dell'agente razionale. Vi domina il profilo rappresentativo del dolo. È la previsione del risultato possibile, accompagnata dalla scelta di agire ciò nonostante, che implica una scelta e quindi un atto di volontà che coinvolge l'evento. Si tratta di un punto di vista che si ispira anche alla realistica considerazione che i più intimi moti interni non possono essére investigati ed oggettivamente dimostrati con i metodi dell'indagine giudiziaria; e persegue quindi un obiettivo di semplificazione e standardizzazione della prova. Esso implica il grave rischio che il dolo, fondandosi interamente su analisi a sfondo probabilistico, perda gran parte del suo connotato di concreto atteggiamento interiore ed assuma un volto astratto, oggettivato, presuntivo, così vulnerando il principio di colpevolezza.
L'altro indirizzo, consapevole di tale rischio, tenta in vario modo d'introdurre un temperamento considerando anche il concreto atteggiamento soggettivo di fronte al verificarsi del risultato, cioè tentando di cogliere se vi fu realmente, nella contingente irripetibile particolarità del caso, quell'atteggiamento concreto di accettazione del risultato che contrassegna il dolo eventuale. Pure in tale approccio vi è un pericolo dal quale occorre guardarsi, già emerso dalla rassegna di dottrina che precede; quello, cioè, di far dipendere l'essere o non essere del reato dalla sfera emotiva dell'agente, dalla sua maggiore o minore sensibilità, dal livello del senso della realtà.
Sul piano applicativo tali indirizzi non conducono spesso a conseguenze realmente e radicalmente divergenti nella risoluzione dei casi. Residuano, tuttavia, innegabili spazi d'irrisolta incertezza. Il più tipico, come sarà esposto nel prosieguo, rimane nei casi, sicuramente assai delicati, nei quali la previsione di un evento che ha una seria probabilità di verificazione si accompagna ad una verace e forte speranza che esso non si compia.
L'aspetto più discusso in materia riguarda l'ambito della formalizzazione concettuale della linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Si tratta, in sintesi, di ricercare ed enunciare nel dolo eventuale non l'atteggiamento emotivo ma l'aspetto di selezione razionale che, in maggiore o minore misura, sottende ciascuna scelta d'azione. Ma, particolarmente nell'ottica della giurisprudenza, occorre al contempo ricondurre tale valutazione ad un ambito di concretezza, che valorizzino il concreto momento dell'accertamento giudiziale e rifugga, per quanto possibile, da astratte generalizzazioni. Occorre apprestare, lo si vuole ulteriormente ribadire, uno strumentario concettuale chiaro e concretamente utilizzabile, utile alla sicura risoluzione di casi difficili o di nuova emersione connessi, come si è accennato, a contesti di base leciti.
Sin da ora, tuttavia, occorre prender nota che le tormentate specificità della figura, guardate nel loro articolato complesso, giustificano e rendono sostanzialmente da condividere le opinioni dottrinali che hanno messo in luce la diversità, la peculiarità dell'istituto; la problematicità dell'individuazione di un atteggiamento psichico equiparabile alla volontà; la difficoltà dell'accertamento a causa del suo carattere fortemente ipotetico. Tutto ciò dovrebbe suggerire un uso particolarmente cauto di tale nozione, per il pericolo di trasformare in dolo una responsabilità sostanzialmente colposa.


44. La giurisprudenza su dolo.
Anche in giurisprudenza il dolo intenzionale, viene caratterizzato dal suo connotato finalistico, che non è escluso dalla previsione dell'evento come meramente possibile, poiché l'incertezza sulla sua verificazione può derivare dal carattere indiretto dei mezzi usati, che non incide sull'intenzione effettivamente perseguita (ad es. Sez. 1, n. 2269 del 18/12/1991, Austria, RV. 191119).
Quanto al dolo diretto ed alla sua distinzione rispetto a quello eventuale vi è copiosa giurisprudenza di legittimità, purtroppo focalizzata quasi esclusivamente sulle problematiche della volontà omicida e del suo accertamento. Il tema è analizzato in modo puntuale in una pronunzia delle Sezioni Unite che propone una completa messa a punto della definizione dell'area di confine tra le diverse forme di dolo. La sentenza parte dalla critica dell'orientamento giurisprudenziale che tende a ridurre il dolo diretto al solo dolo intenzionale, inteso come volontà specificamente mirata a realizzare l'evento tipico, in diretta attuazione del movente; e che al contempo estende eccessivamente la categoria del dolo eventuale, comprendendovi tutti gli atteggiamenti psichici caratterizzati dalla volontà dell'evento, certo o altamente probabile, ed escludendo la sola intenzione di perseguire l'evento. Tale indirizzo — si osserva — tende ad utilizzare il dolo eventuale come scappatoia per evitare difficoltà nell'accertamento e nella motivazione della volontà omicida. L'osservazione della realtà psicologica sottesa all'amplissima casistica giurisprudenziale consente di individuare e classificare livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Il dolo eventuale è caratterizzato dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione volontaristica di tale rischio. Nel caso di accettazione del rischio dell'evento si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Quando, invece, l'evento è ritenuto dall'agente altamente probabile o certo l'autore non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con un'intensità evidentemente maggiore che nel dolo eventuale. In tale caso si ha dolo diretto. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e potrà distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Si tratta del dolo specifico. Nei casi ricorrenti di uso delle armi per sottrarsi alla reazione della vittima ovvero per sfuggire all'inseguimento della polizia, il tipo di arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la zona del corpo attinta, fanno ritenere certo o altamente probabile il verificarsi di eventi lesivi o mortali, accanto a quello primariamente perseguito dell'intimidazione del soggetto reagente ovvero accanto a quello di costringere l'inseguitore a fermarsi o a desistere. In tali casi, che maggiormente evidenziano l'esigenza repressiva, sarebbe ingenuo parlare di mera accettazione del rischio e di dolo eventuale, essendo evidenti gli estremi dell'accettazione di eventi certi o altamente probabili e quindi della volontà di essi, ovvero gli estremi della volontà, sia pure strumentalmente ad un fine ulteriore, di perseguire l'evento che connotano il dolo diretto in entrambi i casi (Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, Cassata, Rv. 195804).
Dunque, dalla pronunzia emergono alcune indicazioni di qualche interesse. In primo luogo, nel dolo eventuale occorre una situazione di probabilità dell'evento, che — tuttavia — deve essere riguardata sotto il profilo soggettivo, del modo cioè in cui il concreto agente ha ravvisato la possibilità di verificazione di un risultato della condotta. Oltre a tale probabilità per così dire soggettiva, occorre altresì un profilo deliberativo, costituito dalla «accettazione volontaristica del rischio». Tale profilo volontaristico, tuttavia, riguarda non l'evento, ma il rischio dell'evento. Invece, nei casi in cui l'evento è certo o altamente probabile, sempre nella prospettiva soggettiva dell'agente, vi è l'accettazione dell'evento medesimo e quindi la sua volizione. Qui non occorre — secondo la Corte — andare alla ricerca dell'atto deliberativo nel quale si estrinseca la direzione della volontà. La presenza del profilo volitivo del dolo è implicata dalla stessa elevata probabilità, sia pure sogguardata nella prospettiva dell'agente. Infine, la volontà di cui si parla va accertata sulla base di indicatori obiettivi connessi precipuamente alle modalità del fatto.
Le indicate enunciazioni si rinvengono, sia pure con qualche lieve variante, in altre pronunzie delle Sezioni unite, tutte focalizzate sulla volontà omicida (Sez. U., n. 3428 del 06/12/1991, Casu, Rv. 189405; Sez. U., n. 3571 del 14/02/1996, Mele, Rv. 204167).
L'indirizzo in questione, che tende ad estendere l'area del dolo diretto legandola essenzialmente alla presenza di una rilevante, elevata probabilità di verificazione dell'evento, guardata dal punto di vista dell'agente, è presente in numerose altre pronunzie (tra le tante, Sez. 1, n. 3277 del 29/01/1996, Giannette, Rv. 204188; Sez. 1, n. 3337 del 03/07/ 1996, Garbin, Rv. 205534; Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu, Rv. 214112; Sez. 1, n. 1367 del 26/10/2006, Biscotti, Rv. 235789; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275).
Rispetto a tali orientamenti riferiti a contesti classici, appare di particolare interesse la pronunzia delle Sezioni Unite in tema di ricettazione (Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246323). La sentenza reca alcune notazioni e propone una soluzione che trovano la loro radice nelle peculiarità del reato cui si riferisce: quello di ricettazione in raffronto con la contigua fattispecie di incauto acquisto. In proposito si considera che il dolo eventuale non forma oggetto di una testuale previsione legislativa: la sua costruzione è rimessa all'interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche. Si è in effetti in un contesto inusuale nella giurisprudenza: non si tratta del classico reato di evento lesivo, ma di una fattispecie nella quale rileva anche il presupposto della condotta costituito dalla provenienza della cosa da delitto. La Corte chiarisce che la componente rappresentativa del dolo deve investire il fatto nel suo complesso, non solo l'evento ma tutti gli elementi della fattispecie. Inoltre, la peculiarità del contesto normativo, la necessità di una nitida linea di demarcazione tra le fattispecie induce a ritenere che il dolo eventuale richiede, nel reato di ricettazione, circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuol dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto. Insomma perché possa ravvisarsi il dolo eventuale non basta un semplice dubbio, ma si richiede una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire. Perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo, rispetto alla ricettazione, è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza.
La soluzione adottata evoca un antico suggerimento metodologico solitamente denominato come "prima formula di Frank", cui si è già fatto cenno in precedenza. Il tema sarà ripreso anche più avanti. Qui, indipendentemente dalle dispute sulla possibilità di applicazione estensiva della formula anche al di fuori della specifica incriminazione in esame, preme rimarcare che dalla pronunzia esce rafforzata la valorizzazione della componente psicologica, volitiva, del dolo eventuale: il tratto di scelta consapevole.
Occorre infine aggiungere che il dolo eventuale non è configurabile in tutte le fattispecie. La Corte suprema ha avuto occasione di escludere la compatibilità di tale figura con alcuni reati. Ad esempio, in tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa «taluno che egli sa innocente» risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 2750 del 16/12/2008, Aragona, Rv. 242424; Sez. 6, n. 16645 del 18/02/2009, Russo, Rv. 243517).

45. La giurisprudenza sul confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
A proposito del controverso confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, si rinvengono in giurisprudenza diverse sfumature che, in modo più o meno marcato, ripetono quelle presenti in dottrina. In alcune pronunzie la linea di demarcazione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nel secondo, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione, sicché esso non è voluto e non è accettato per il caso che si verifichi. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto, mentre ciò che diverge è l'accettazione o l'esclusione del rischio relativo. Si tratta di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto (Sez. 4, n. 11024 del 10/10/1996, Boni, Rv. 207333). È in sostanza la consapevole accettazione di tale possibilità che trasferisce nella volontà ciò che era nella previsione (Sez. 1, 12/11/1987, Pelissero, Rv. 177455).
In altre pronunzie, invece, la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è più orientata verso il profilo rappresentativo: nel primo la verificazione dell'evento si presenta come una concreta possibilità e l'agente, attraverso la volizione dell'azione, ne accetta il rischio; mentre nell'altra la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'agente non viene concepita come concretamente realizzabile e pertanto non è in alcun modo voluta. Si tratta della trasposizione puntuale della dottrina che distingue tra la previsione astratta della colpa cosciente e la previsione concreta del dolo eventuale (Sez. 1, n. 2192 del 26/06/1987, Arnone, Rv. 177670; Sez. 1, n. 7382 del 03/06/1993, Piga, Rv. 195270; Sez. 1, n. 4583 del 24/02/1994, Giordano, Rv. 198272; Sez. 1, n. 832 del 08/11/1995, Piccolo, Rv. 203484). Nella colpa cosciente compare, quindi, una controvolontà che invece non è presente nel dolo eventuale (Sez. 1, n. 13260 del 20/10/1986, Amante, Rv. 174405; Sez. 1, n. 8211 del 21/04/1987, De Figlio, Rv. 176382). Il dolo eventuale si ha quando gli esiti previsti siano probabili e anche solo possibili se, malgrado ciò, perseverando nella sua azione, l'agente ne accetta il rischio, così dando un'adesione di volontà al loro verificarsi e pur se egli speri il contrario. Il limite del dolo eventuale è dato dalla certezza del non verificarsi degli eventi possibili rappresentati (Sez. 1, n. 5786 del 17/03/1980, Siniscalchi, Rv. 145219). In tale imputazione non vi è una finzione giuridica, bensì una realtà psicologica che assimila al dolo diretto l'atteggiamento di chi agisce accettando il rischio della verificazione dell'evento, così trasferendo nel raggio della volontà ciò che era solo nella previsione (Sez. 1, n. 9699 del 30/05/1980, Milan, Rv. 146043).
Incerta appare in giurisprudenza la possibile rilevanza dell'atteggiamento interiore a sfondo emotivo costituito dalla speranza, cui si è fatto ampio riferimento, come si è visto, nella pronunzia in esame. In qualche sentenza la si ammette: la rappresentazione delle conseguenze delle proprie azioni probabili o solo possibili in modo apprezzabile configurano il dolo eventuale, a meno che l'agente abbia agito nel ragionevole convincimento o almeno nella speranza di una sua mancata realizzazione (tra le tante, Sez. 1, n. 1264 del 24/05/1984, Albergo, Rv. 165106; Sez. 4, n. 27 del 08/01/1988, Margheri, Rv. 177326; Sez. 1, n. 4916 del 07/04/1989, Parrella, Rv. 180981).
In una pronunzia, tuttavia, si afferma che in presenza della concreta rappresentazione della probabilità di verificazione dell'evento, quando malgrado ciò si persevera nell'azione, accettandosene il rischio e dando così adesione di volontà al verificarsi dell'evento, il dolo eventuale non è escluso dalla speranza che il risultato non abbia luogo (Sez. 5, n. del 27/04/1984, Bottelli, Rv. 135360).
In altra giurisprudenza la speranza è stata ritenuta rilevante quando presenti il carattere della ragionevolezza. Si è infatti affermato che sussiste il dolo eventuale e non la colpa aggravata dalla previsione dell'evento se l'agente, pur non volendo l'evento, ne accetta il rischio di verificazione come risultato della sua condotta, anche a costo di determinarlo. La Corte ha precisato che l'agente risponde, invece, a titolo di colpa con previsione se, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi (Sez. 1, n. 4912 del 07/04/1989, Calò, Rv. 180978; Sez. 5, n. 13274 del 17/10/1986, Asquino, Rv. 174418; Sez. Fer., n. 40878 del 24/07/2008, Dell'Avvocato, Rv. 241984).
Occorre prendere atto che le formule giurisprudenziali di cui si è doverosamente dato conto risultano scarsamente significative nella loro astrattezza. Per comprendere realmente quale sia la configurazione giurisprudenziale del dolo eventuale è indispensabile riferirsi ai casi più problematici ed alle soluzioni concretamente adottate. Pertanto, nel prosieguo saranno esaminati alcuni casi difficili, che hanno dato luogo a risposte contrastate e dibattute, e che hanno messo alla prova le generiche enunciazioni di principio. Tali soluzioni applicative saranno poi riconsiderate alla luce dei principi in tema di accertamento del dolo eventuale.

46. Il dolo eventuale e le attività lecite di base. La speranza tra dolo e colpa. Lo storico caso Oneda.
Come si è prima accennato, il conflitto tra rappresentazione dell'evento e verace, profonda speranza che esso non si verifichi costituisce uno degli aspetti più difficili nella ricerca del confine tra dolo eventuale e colpa cosciente. Si tratta di una situazione che si riscontra speso nei casi di nuova emersione connessi, come si è ripetutamente accennato, a condotte che si collocano entro attività di base lecite.
La delicata problematica è esaminata in una storica pronunzia che presenta speciale interesse ai fini che qui interessano (Sez. 1, n. 667 del 13/12/1983, Oneda, Rv. 162316). Il caso riguardava una piccola talassemica, bisognevole, per poter sopravvivere, di continue trasfusioni di sangue. I genitori diedero corso di buon grado alle pratiche emotrasfusionali sino a quando non aderirono alla fede religiosa dei testimoni di Geova che, come è noto, vieta tale terapia. In un primo momento le trasfusioni poterono proseguire regolarmente avendo il servizio sociale ospedaliero segnalato la situazione al Tribunale per i minorenni, che adottò provvedimenti per imporre la cura in forma coatta. Nel prosieguo, invece, si verificarono problemi dovuti anche ad una grave carenza delle strutture sanitarie che, dopo un iniziale attivismo, si disinteressarono del caso, nonostante il Tribunale dei minori avesse emesso un provvedimento per risolvere in maniera definitiva il problema concernente l'assistenza terapeutica della minore. In conseguenza, le trasfusioni furono fortemente rallentate e ciò comportò un degrado biologico degli organi vitali che divenne letale.
La Corte di legittimità non dubita che l'inerzia delle pubbliche strutture non vale ad esimere da responsabilità i genitori quali portatori di uno specifico obbligo giuridico di assistenza verso la prole, ma reputa che si imponesse la valutazione dell'incidenza dei provvedimenti autoritativi sull'elemento psicologico del reato, potendo essi determinare per così dire l'affidamento, la speranza che, per effetto di una volontà diversa dalla loro, potessero essere praticate le cure dovute, così evitando un loro attivo interessamento, ritenuto peccaminoso. Alla stregua di tali considerazioni la pronunzia della Corte di merito, che aveva ritenuto l'esistenza di dolo eventuale, è stata cassata con rinvio.
Come si vede, lo spazio così offerto alla disamina delle più profonde motivazioni dei genitori discende da una lettura del dolo eventuale in cui viene fortemente valorizzato il profilo volitivo.


47. Le relazioni sessuali ed il contagio del virus HIV.
Altro ambito che mostra problematiche applicazioni del dolo eventuale è quello del contagio di HIV. Il caso tipico è quello della persona che, consapevole di essere portatrice dell'affezione, intrattiene un rapporto sessuale non protetto a seguito del quale trasmette il virus al partner che non è stato informato dell'esistenza della patologia. La ragione della emblematicità di casi del genere sta precipuamente nel fatto che il rapporto si colloca solitamente in una relazione personale affettiva; e che la possibilità di trasmissione del virus per effetto di un rapporto isolato è assai bassa. Tali situazioni possono indurre stati emotivi di fiducia, speranza, desiderio che il contagio non abbia luogo. Stati psichici siffatti, tuttavia, contrastano con l'oggettiva certezza che il rischio, drammatico, fatale, incombe. In casi del genere l'interrogativo riguarda la configurabilità del dolo eventuale o, invece, della colpa cosciente. La risoluzione del dilemma sarà influenzata dalle specifiche contingenze che hanno qualificato i fatti; e, sul piano giuridico, dall'adesione all'una od all'altra delle configurazioni di tali tipi d'imputazione soggettiva. Infatti l'accoglimento di teoriche che valorizzano il profilo cognitivo, rappresentativo del dolo eventuale, implica che l'imputazione si configuri senza incertezze, giacché —considerando le cose dal punto di vista puramente razionale— l'agente ha previsto senza dubbio la possibilità del contagio. La soluzione è invece meno scontata nel caso di adesione a configurazioni del dolo che ne valorizzano la considerazione del profilo volitivo e delle intenzioni, dei moti interni, reali.
La materia ha formato oggetto di vasto dibattito dottrinale e si è ripetutamente proposta nella giurisprudenza italiana.
In un caso, assai emblematico, vi erano stati reiterati rapporti sessuali non protetti con il coniuge, che avevano determinato la trasmissione del virus ed un'evoluzione assai rapida della malattia a seguito delle continue cariche virali immesse nell'organismo del partner. A tali condotte attive si accompagnava una condotta omissiva contrassegnata dal tacere alla moglie qualunque informazione e dal trascurare la benché minima forma d'intervento che avrebbe, quantomeno, allungato le aspettative di sopravvivenza della donna. L'agente aveva piena consapevolezza della propria condizioni di soggetto sieropositivo e delle modalità di trasmissione del contagio.
Il Tribunale ha affermato la responsabilità per omicidio volontario a titolo di dolo eventuale. Tale valutazione non è stata però condivisa dalla Corte di appello che ha ritenuto configurabile la colpa cosciente. Si è ritenuto che assiomaticamente il primo giudice avesse ritenuto, in assenza di qualsiasi sostegno probatorio, che l'imputato ben conoscesse i rischi e le possibili conseguenze delle proprie scelte e che quindi fosse disponibile ad accettarne i rischi; che la volontà dell'evento non può farsi derivare automaticamente dalla sua previsione; e che nel caso di specie la condotta non poteva essere ricondotta alla sfera della volontà in assenza di una adeguata consapevolezza culturale dei rischi. Secondo la Corte l'agente aveva maturato un atteggiamento di sottovalutazione e rimozione del pericolo, favorito dallo scarso livello culturale e dalla constatazione che il suo stato di salute non aveva subito modifiche peggiorative.
La Corte Suprema non ha rinvenuto vizi nella pronunzia d'appello (Sez. 1, n. 30425 del 14/06/2001, Lucini, Rv. 219952). Il giudice di legittimità ha affermato che, quale che sia la teoria accolta in tema di confine tra dolo e colpa, è sempre indispensabile un'indagine sull'effettiva volontà dell'agente e sul modo in cui questi si è rapportato all'evento: occorre che sia riscontrato un atteggiamento psicologico che riconduca in qualche modo l'evento nella sfera della volizione. Quando invece il soggetto, pur essendosi rappresentato l'evento come possibile, abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l'evento stesso non si sarebbe comunque verificato, esso non può essere attribuito alla sfera volitiva e si cade nel versante della colpa aggravata dalla previsione dell'evento. Nel caso di specie, secondo la Corte, non è censurabile la valutazione del giudice d'appello che ha escluso il dolo per effetto di un atteggiamento psicologico di rimozione e di allontanamento psicologico dell'eventualità del contagio. Tale valutazione è frutto di un'operazione d'introspezione in cui, scandagliando le dinamiche interne e considerando la modesta condizione culturale, si è addivenuti alla conclusione che l'agente si era convinto che alla moglie non sarebbe accaduto nulla di male.
Qui, come si vede, la speranza e la fiducia trovano base soprattutto in una inadeguata consapevolezza dei rischi, nello scarso livello culturale, nella pur fallace constatazione del proprio stato di persistente benessere. E non vi è dubbio che la Corte di legittimità fa propria la teoria volontaristica del dolo eventuale, condividendo la ponderazione del giudice di merito che era sceso a scandagliare e valutare le ragioni della speranza.
Il medesimo principio è stato riaffermato da questa Corte (Sez. 5, n. 44712 del 17/09/2008, Dall'Olio, Rv. 242610) in un caso dalla connotazione più definita, se non altro per la protrazione nel tempo degli atti sessuali. E'stata ritenuta immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, a titolo di dolo, per il reato di lesioni personali gravissime, di una donna che, consapevole di essere affetta da sindrome di HIV, aveva ciò nonostante intrattenuto per lunghi anni rapporti sessuali con il proprio partner, senza avvertirlo del pericolo e così finendo per trasmettergli il virus. Si argomenta che la donna era pienamente consapevole. La conoscenza dello stato di sieropositività era dimostrato da vari documenti clinici e la consapevolezza della pericolosità del male era testimoniata dal fatto che essa si era sottoposta nel corso degli anni a controlli medici, nonché dalla significativa circostanza che il marito era deceduto proprio per AIDS.
Anche qui l'indagine scende nel profondo. L'argomento decisivo è che la donna aveva piena consapevolezza della drammaticità e concretezza del rischio, conclamata dalla morte del marito per la medesima causa.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte in altro caso simile (Sez. 5, n. 38388 del 16/04/2012, A.L.N., non massimata). La vicenda riguardava infatti un uomo che, avendo acquisito contezza della propria malattia solo dopo aver trasmesso il virus alla propria partner, si era adoperato affinché essa non ne venisse a conoscenza, impedendole così di sottoporsi ai necessari esami e alle cure del caso, determinando l'aggravamento e l'irreversibilità del morbo. Si è ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di dolo eventuale per il reato di lesioni gravissime, valorizzando il ricorso a stratagemmi volti a tenere la vittima all'oscuro della propria sieropositività.
La Corte di cassazione ha ritenuto pure corretta la configurazione del dolo eventuale in un caso in cui un uomo, consapevole di essere affetto da tempo da HIV, aveva instaurato una relazione sessuale continuativa con una donna, alla quale non aveva riferito della sua patologia, senza curare alcuna precauzione. L'imputazione di dolo eventuale è stata basata sulla pluralità di rapporti sessuali completi intercorsi per circa due anni e dall'elevata viremia, come reso palese dal ricovero dell'uomo (Sez. 5, n. 8351 del 25/10/2012, dep. 2013, C, Rv. 255214).


48. La guida spericolata o in stato di ubriachezza tra dolo e colpa.
La più recente esperienza giudiziaria ha evidenziato il profilarsi di una nuova contingenza che mette in discussione l'incerto confine tra dolo e colpa: quella della guida spericolata o in stato di ubriachezza seguita dalla causazione di eventi letali. Sebbene si sia in presenza, normalmente, di tipica fattispecie colposa, caratterizzata dalla palese violazione di regole cautelari, in alcuni casi è accaduto che la guida fosse talmente lontana dallo standard dell'ordinaria prudenza da ipotizzare l'accettazione concreta dell'evento che caratterizza il dolo eventuale.
Di ciò la Corte di cassazione ha avuto occasione di occuparsi ripetutamente. In un caso si è considerato che i giudici del merito hanno dato contezza del percorso argomentativo seguito nel configurare una fattispecie colposa: la giovane età del conducente e la sua disponibilità di un veicolo di grossa cilindrata rendevano evidente il quadro di un soggetto spericolato ed eccitato, indotto ad una condotta di guida estremamente imprudente e negligente e intésa a dimostrare la propria sicurezza, la padronanza dell'auto e della strada. Si è considerato che, non essendo provata una volontà diversa, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, altrimenti si finirebbe per sostenere l'esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della condotta rimproverabile, con conseguente inversione dell'onere della prova (Sez. 4, n. 13083 del 10/02/2009, Bodac, Rv. 242979).
Nei medesimi termini si è espressa altra pronunzia, in un caso in cui un soggetto, guidando ad alta velocità una moto di grossa cilindrata e ponendola in posizione di impennamento, invadeva l'opposta corsia, collidendo con un'altra moto che proveniva dall'opposta direzione. Si è evidenziato che, nonostante la condotta fosse indubbiamente sconsiderata ed imprudente, non ricorrevano tuttavia elementi tali da far ritenere che l'imputato avesse inteso scagliare la sua grossa moto contro qualcuno, accettando -sia pure in forma eventuale-l'incidente lesivo, che avrebbe potuto arrecare danno anche a se stesso (Sez. 4, n. 28231 del 09/07/2009, Montalbano, Rv. 28231).
Di particolare interesse è l'importante sentenza di legittimità (Sez. 4, n. 11222 del 24/03/2010, Lucidi, Rv. 249492) relativa ad un caso in cui l'imputato, benché privato della patente di guida e alterato a seguito di una lite con la fidanzata, conduceva la sua auto ad alta velocità nel centro abitato di Roma in una situazione di traffico intenso e attraversava un incrocio nonostante il semaforo rosso, così cagionando la morte di una coppia di motociclisti.
In primo grado l'imputato era stato condannato per omicidio con dolo eventuale. La sentenza di secondo grado, aveva ritenuto, di contro, che il fatto fosse sussumibile nella diversa ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento.
Tale impostazione è stata accolta dalla Suprema Corte che ha proposto recise enunciazioni di principio che devono essere qui brevemente esposte. La pronunzia mette in guardia circa il possibile equivoco che potrebbe annidarsi nella mera ed anodina evocazione dell'accettazione del rischio: l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto. Il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e l'art. 43 cod. pen. richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento, giacché altrimenti si avrebbe la inaccettabile trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo, con la estrema ed improponibile conclusione che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, in virtù della violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo scientemente posta in essere. Si aggiunge che, perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento. E' il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo. Occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l'agente abbia accettato come possibile la verificazione dell'evento, non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente.
Alla stregua di tali principi la pronunzia analizza il caso: l'imputato, subito dopo l'urto entrava nel panico ("Oddio, li ho ammazzati") e tale espressione, di rammaricata sorpresa, secondo la Corte, appare difficilmente conciliabile con una comprovata accettazione del rischio concreto di causazione dell'evento; in un contesto in cui, peraltro, dovrebbe ritenersi accettato anche il concomitante rischio di eventi lesivi a proprio danno. In ogni caso, nel dubbio sulla sussistenza di tale elemento psicologico (l'accertamento al riguardo, secondo la regola generale di valutazione della prova, deve sottrarsi ad ogni ragionevole dubbio) il giudice non può che condannare per il fatto colposo, non per quello doloso.
Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte (Sez. 4, n. 39898 del 30/07/2012, Giacalone, Rv. 254673), nel caso di un automobilista, il quale, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che l'agente, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato.
Il dolo è stato pure escluso in un caso simile (Sez. 1, n. 20465 del 13/05/2013, Mega, non massimata) in cui l'imputato dopo aver assunto hashish e una pastiglia di ansiolitico, si era messo alla guida di notte cagionando un incidente mortale. Il primo giudice aveva ravvisato il reato di omicidio colposo; la Corte d'appello invece quello di omicidio con dolo eventuale; la pronunzia è stata cassata dalla Suprema Corte. Si è considerato che la sentenza d'appello, nell'intento di dare una risposta giudiziaria ritenuta più adeguata a condotte del tipo di quella oggetto del processo, ha di fatto forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell'evento (volontà dell'azione a costo di causare l'evento e quindi volontà - anche - del detto evento) e colpa cosciente (volontà dell'azione nella convinzione che l'evento - sia pur prevedibile - non si verificherà).
Certamente, si aggiunge, la condotta è altamente censurabile, ma non di meno è colposa e non dolosa, non potendosi affermare che l'agente - ove si fosse concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona (paradossalmente anche di sé stesso) - avrebbe deciso di mettersi alla guida anche a costo di ciò. In realtà allo stato della legislazione il reato è già previsto dall'art. 589 cod. pen., che, nel sanzionare l'omicidio colposo, prevede espressamente l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma secondo) e, nel perimetro della detta aggravante, quella ulteriore (comma terzo, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. E il reato, così aggravato, non è di poco conto.
A conclusioni diverse, pur applicando i medesimi principi, in fase cautelare, è giunta, invece, altra pronunzia (Sez. 1, n. 23588 del 30/05/2012, Beti Ilir, non massimata). La vicenda riguardava sempre un gravissimo incidente stradale, nel quale il conducente di un SUV aveva percorso l'autostrada contromano per diversi chilometri e a fortissima velocità andando ad impattare frontalmente contro altro veicolo che procedeva nel giusto senso di marcia, ed aveva cagionato la morte di quattro persone. Anche in tal caso la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ricostruito l'elemento psicologico sulla base di un rigoroso esame del fatto nelle sue concrete modalità esecutive, evidenziando che nel caso di specie non si rinveniva nel comportamento dell'imputato alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli contava di poter evitare l'evento, perché ha invece continuato a marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza porre in essere - e questo è il dato più significativo - alcuna manovra che, per quanto spericolata, possa far pensare alla sua intenzione di evitare l'urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità.
Nella stessa direzione si colloca altra importante, recente pronunzia di legittimità (Sez. 1, n. 10411 del 01/02/2011, Igniatiuc, Rv. 258021) relativa ad un caso assai controverso. Il primo giudice ha ritenuto colpevole di omicidio volontario e lesioni volontarie l'imputato che, alla guida di un furgone rubato, per sottrarsi al controllo da parte della polizia che lo inseguiva, si dava alla fuga in pieno centro urbano ad una velocità pari a 100-110 chilometri all'ora oltrepassando, senza decelerare, una serie di semafori che segnavano luce rossa nella sua direzione di marcia. Giunto ad una velocità superiore ai centro chilometri ad un incrocio, lo attraversava senza rallentare, sebbene il semaforo segnasse rosso; ed urtava violentemente contro altra auto che in quel momento impegnava lo stesso incrocio cagionando gli eventi lesivi di cui si è detto. Nel caso di specie, una pluralità di elementi (l'elevatissima velocità serbata dall'imputato; il numero degli incroci impegnati prima dell'impatto mortale, sebbene il semaforo segnasse la luce rossa; le caratteristiche del furgone, del peso accertato di due tonnellate; le particolari condizioni di luogo in cui era avvenuto il fatto; la situazione del traffico ancora intenso erano univocamente indicativi del fatto che l'agente si era rappresentato di poter cagionare con il suo comportamento un incidente anche con esiti mortali, ma aveva accettato il rischio della sua verificazione, pur di sottrarsi al controllo della Polizia.
La Corte di assise di appello non ha condiviso tale decisione: si assume che essa sembra far derivare dal grave grado di colpa insito nella condotta di guida dell'imputato la prova della previsione dell'evento.
Tale valutazione è stata censurata dalla Suprema Corte. Si è affermato che il criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente deve essere ricercato sul piano della volizione. Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale si subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco - il suo e quelli altrui - e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è quindi sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato.
La delicata linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. La pronunzia scende a concretamente indicare gli elementi di giudizio da ponderare, ponendoli in correlazione logica fra loro: le modalità e la durata dell'inseguimento; il lasso di tempo intercorso tra l'inizio dello stesso e la sua trasformazione in mero controllo a distanza del furgone rubato; le complessive modalità della fuga e la sua protrazione pur dopo che la Polizia aveva adottato una differente tipologia di vigilanza; le caratteristiche tecniche del mezzo rubato in rapporto a quanto in esso contenuto; la conseguente energia cinetica in relazione alla velocità serbata; le caratteristiche degli incroci impegnati con luce semaforica rossa prima del raggiungimento di quello in cui si verificò l'urto; la conformazione dei luoghi; l'assenza di tracce di frenata o di elementi obiettivamente indicativi di tentativi di deviazione in rapporto al punto d'impatto; il comportamento serbato dall'imputato dopo la violenta collisione, consistito in un estremo tentativo di fuga.
L'impostazione delineata è stata poi confermata, successivamente al giudizio di rinvio, da questa Corte (Sez. 5, n. 42973 del 27/09/2012, Ignatiuc, Rv. 258022).

49. L'assenza di "movente".
L'apparente assenza di una tangibile, plausibile motivazione determina una situazione tra le più intense e meno facilmente risolubili. Qui, infatti, si ha un'enorme difficoltà a capire il senso degli accadimenti; ad investigare la sfera interiore; a sceverare i tratti del dolo, anche quello più tenue ed eventuale.
Il tema del movente e la regola di giudizio da applicare nei casi dubbi si è drammaticamente posto in un noto caso giudiziario: una pistola viene manovrata alla finestra di un istituto universitario quando viene esploso un colpo che colpisce ed uccide una ragazza che passa in strada. La Corte d'assise, dà atto che le ipotesi ricostruttive hanno sin dall'inizio ondeggiato tra dolo e colpa; tra accettazione del rischio, visto che l'arma era stata puntata ad altezza d'uomo, ed esplosione accidentale di un colpo. Essa perviene alla conclusione che i dubbi non sono stati sciolti. «Possibile che l'imputato abbia con coscienza e volontà, agendo con dolo, premuto il grilletto dell'arma per uccidere o accettando il rischio di uccidere alla presenza di numerosi testimoni? La risposta è negativa perché le risultanze processuali non danno la prova dell'accordo scellerato tra lo sparatore [...] e gli altri presenti. Da tutti questi elementi considerati in sé e nella loro globalità, s'inferisce la possibilità che l'imputato non fosse consapevole di maneggiare un'arma carica [...] anzi sembra desumersi che maneggiò con imprudenza, negligenza, imperizia un'arma, ma senza sapere che era carica. Si potrebbe replicare che l'imputato .... ben era in grado di rendersi conto se l'arma era carica, nonché di valutare il pericolo della pistola, regolandosi di conseguenza [...]. Ma in questo appunto risiede l'essenza dell'addebito colposo che si muove all'imputato. In definitiva, gli elementi a sostegno dell'una o dell'altra ipotesi finiscono per equivalersi: in tal caso opera il canone della scelta più favorevole all'imputato. Per questo va affermata la responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo » (Ass. Roma, 13 settembre 1999, Scattone). Tale approccio è stato confermato dalle successive pronunzie. Il caso è colmo di insegnamenti: l'ondeggiamento tra dolo e colpa; la necessità della lettura coordinata delle emergenze indiziarie di segno opposto; infine, l'attribuzione di peso preponderante all'assenza di una riconosciuta motivazione nel senso dell'offesa anche indirettamente volontaria; ed al principio di favore per l'imputato.
Tale situazione di assenza di motivazione congrua si è mostrato pure in altro discusso caso giudiziario. Un agente di polizia aveva sparato in direzione dell'auto in cui si trovavano alcuni giovani che avevano partecipato ad una rissa per ragioni sportive e che si stavano dando alla fuga; ed aveva colpito mortalmente uno dei fuggitivi. Il primo giudice ha individuato il movente dell'intervento di polizia nel proposito di fermare ed identificare i giovani in considerazione della loro condotta illecita; ed ha considerato "veramente arduo" ipotizzare che un tale risultato potesse essere perseguito con tale accanimento da mettere in conto anche l'evento letale. La morte si poneva come risultato incongruo rispetto alle finalità dell'intervento di polizia. Tale apprezzamento è stato successivamente ribaltato in appello. La Suprema Corte ha affermato che il movente è la causa psichica della condotta umana e lo stimolo che induce l'individuo ad agire e, perciò, è distinto dal dolo che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento. Le cause psichiche dell'agire umano, poi, non sono necessariamente razionali, ma al contrario sono aperte alle ispirazioni e impulsi più vari e misteriosi, insondabili come la complessità dell'animo umano. Correttamente, dunque, la Corte territoriale aveva tenuto distinto, nel caso in esame, il movente con la sua apparente irrazionalità, attinente al foro interno dell'agente conoscibile solo nella misura in cui trovi riscontro in una rappresentazione esterna, dal dolo quale elemento psicologico del fatto reato storicamente accaduto e, perciò, fenomenicamente rilevabile, escludendo che dall'irrazionalità del primo potesse dedursi l'inesistenza del secondo e l'involontarietà della stessa condotta (Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143). Si è qui in presenza di una pronunzia, isolata, che svaluta l'analisi del tratto interno dell'agire umano e trae esclusivo elemento di giudizio da una asserita e non meglio chiarita rilevabilità "fenomenologica" del dolo.

50. Considerazioni conclusive su dolo eventuale e colpa cosciente.
La disamina di alcuni casi difficili affrontati da questa Corte rende chiaro, ben oltre qualsiasi disquisizione teoretica, che la giurisprudenza, quando il contesto è davvero controverso, predilige l'approccio volontaristico e si dedica con grande attenzione alla lettura dei dettagli fattuali che possono orientare alla lettura del moto interiore che sorregge la condotta. Anche in forza di tale considerazione riassuntiva è ora possibile tentare di tirare le fila.
Un dato testuale desunto dall'art. 43 cod. pen. è sicuramente decisivo per discernere tra dolo e colpa: l'essere o non essere della volontà. Noi non sappiamo esattamente cosa sia la volontà: la psicologia e le neuroscienze hanno fino ad ora ha fornito informazioni e valutazioni incerte, discusse, allusive. Tuttavia, la comune esperienza interiore ci indica in modo sicuro che nella nostra vita quotidiana sviluppiamo continuamente processi decisionali, spesso essenziali per la soluzione di cruciali contingenze esistenziali: il pensiero elaborante, motivato da un obiettivo, che si risolve in intenzione, volontà.
Sappiamo pure che tali processi hanno un andamento assai variabile: a volte brevi ed impulsivi; a volte lunghi, complessi, segnati dalla ponderazione di diversi elementi spesso di segno opposto, di informazioni di vario genere. Tale andamento culmina in un ineffabile momento decisorio in cui ci si determina ad agire o meno in vista di un determinato conseguimento. L'esperienza interiore ci insegna inoltre che i fattori di tale processo sono eterogenei, multiformi, alcuni maggiormente connotati in chiave emotiva, altri frutto di analisi razionale.
Tale andamento si conclama nel dolo intenzionale, diretto verso uno scopo. Qui solitamente la condotta mostra la volontà finalistica senza incertezze e nessuna speciale indagine è richiesta. Diversa la situazione nel dolo diretto: il momento cognitivo in ordine agli elementi di fattispecie ed alle conseguenze del proprio agire è talmente netto che dal solo fatto di tenere una certa condotta sulla base di alcune informazioni sullo sviluppo degli accadimenti si inferisce, normalmente, una determinazione nel senso dell'offesa del bene giuridico protetto. Come si vede, si è in presenza di una sfera dell'agire umano dominata dalla rappresentazione. Il dolo, id est la volontà, è documentato dalla conoscenza delle conseguenze, dalla rappresentazione appunto. Si delinea così una figura giuridica distinta dal punto di vista strutturale, cui correttamente dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto, con sforzo analitico, una identità propria.
Assai più complessa ed oscura è la contingenza che si designa come dolo eventuale, caratterizzata, come si è visto dall'accettazione delle possibili conseguenze collaterali, accessorie delle proprie condotte. Qui il momento rappresentativo riguarda un evento dal coefficiente probabilistico non tanto significativo da risolvere il dubbio sull'essere o meno dell'atteggiamento doloso.
Né vi sono segni tangibili, significativi, che consentano di inferire subitaneamente e chiaramente la direzione della volontà, l'andamento del processo decisionale, l'atteggiamento psichico rispetto all'evento illecito non direttamente voluto ma costituente conseguenza concretamente possibile della propria condotta. Tale evento collaterale non è propriamente oggetto di volizione. Il quadro è senza dubbio aperto all'incertezza e richiede di definire quale sia, in tali contingenze, l'atteggiamento psichico rispetto all'evento collaterale che possa essere considerato equivalente della volontà, ad essa assimilabile; in modo che, come è stato suggestivamente suggerito, si riveli una diversa declinaziorie del concetto di volontà entro un unitario nucleo di senso capace di conservare a ciascuna delle configurazioni del dolo un "analogo concetto di volontà".
Il dolo eventuale deve dunque essere configurato in guisa tale che possa esser letto sensatamente e senza forzature come una forma di colpevolezza dolosa; in ossequio al fondante principio di legalità.
Senza dubbio l'istituto è fortemente modellato dalle esigenze del diritto ed è dunque più normativo di altri. Esso, come si è già accennato, costituisce una costante criminologica, corrisponde a storiche ed immutate istanze di punizione di comportamenti che, per l'adesione che comportano alla prospettiva della verificazione dell'evento, sono comunemente ritenuti riprovevoli e meritevoli di giuridica sanzione.
D'altra parte, come pure si e accennato, il dolo eventuale è nato per corrispondere ad esigenze analitiche, garantiste; per sottrarre la fenomenologia di cui ci si occupa all'oscuro maneggio di risalenti istituti dai contorni deliberatamente offuscati, indefiniti, funzionali ad una pronta e sommaria azione punitiva, come il dolus generalis ed il dolus indirectus. Tale sforzo analitico deve essere rammentato ed attualizzato. Diverse istanze pertinenti ai livelli più alti e fondanti della scienza penalistica impongono di prendere atto della necessità di tale pur incerta figura; ed al contempo di definirla, circoscriverla entro confini ristretti e chiari, in modo che sicura e prevedibile ne sia l'applicazione. Su ciò si tornerà.
Uno dei modi classici per segnare i tratti ed i confini del dolo eventuale è quello di confrontarlo con le figure ad esso più vicine: il dolo diretto e la colpa cosciente. La prima distinzione è teoricamente chiara; anche se, come si è visto non risulta unanimemente definito il livello di probabilità dell'evento dal quale si possa inferire immediatamente il dolo. Di ciò si è detto. Qui occorre considerare che in ogni caso il coefficiente probabilistico assai spesso non è misurabile; o non è talmente elevato da potersene inferire in modo tranquillante il dolo. Perciò, quanto più ci si avventura in ambiti incerti, tanto più penetrante ha da essere la valutazione coordinata di tutte le contingenze del caso alla ricerca del tratto volontaristico che contrassegna la colpevolezza dolosa.
Ben più complessa è l'individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente. Anticipando le conclusioni, per conferire chiarezza al discorso occorre subito dire che, posto in tali termini, il problema potrebbe generare qualche fraintendimento. L'idea di un tratto di confine potrebbe infatti indurre a pensare erroneamente che tra l'una e l'altra figura vi sia, in linea di principio, una sfumata continuità. In realtà non è proprio così.
Dolo e colpa sono forme di colpevolezza radicalmente diverse, per certi versi antitetiche. Alla luce di tale diversità va pure letta la distinzione di cui si discute. Si vuol dire che le due figure, il dolo eventuale e colpa cosciente, appartengono a due distinti universi e da tale radicale diversità delle categorie al cui interno si collocano traggono gli elementi che le caratterizzano e le distinguono. Tanto per chiarire subito ciò che si intende dire e sottrarre la disamina ai fumi dell'astrattezza: la struttura della previsione è diversa; diverso è l'evento; diverso è lo scenario dell'agire umano; diverso infine è l'animus. Su ciò si tornerà diffusamente più avanti.
Tali preliminari enunciazioni aiutano a spiegare le molteplici ragioni critiche che inficiano la pur accreditata ed autorevole dottrina, spesso recepita dalla giurisprudenza, che individua nella colpa cosciente una previsione seguita da una controprevisione, cioè da una previsione negativa circa la verificazione dell'evento; e nel dolo eventuale, per conseguenza, un dubbio irrisolto.
Di alcune diffuse e condivise ragioni si è già detto. È sufficiente rammentare che il Codice parla, a proposito della colpa cosciente, di reale previsione dell'evento e non fa per nulla cenno al processo di negazione dell'accadimento elaborato dall'indirizzo che si critica.
Inoltre, la teoria sottende una non realistica semplificazione ed idealizzazione della realtà: un agente che lucidamente analizza, discerne e si persuade nel senso della negazione dell'evento. Si tratta di una visione delle cose molto lontana dalla varietà delle contingenze che si verificano nella vita. Essa è certamente valida nel caso di scuola del lanciatore di coltelli, ma non nelle mille sfumate irripetibili contingenze del reale; tanto più nel mondo spesso buio, opaco, subliminale della colpa. Qui la sconsideratezza, la superficialità, l'irragionevolezza accreditano forme di previsione sommarie ed irrisolte, buone per la colpa ma non per il dolo.
Le cose non mutano guardandole nella prospettiva del dolo eventuale: secondo la teoria in esame esso si configurerebbe tutte quante volte l'agente si determini in presenza di un dubbio irrisolto circa la verificazione dell'evento e quindi in presenza delle mera percezione di una situazione rischiosa. Una tale soluzione interpretativa svuota tale imputazione soggettiva di ogni reale contenuto volitivo che coinvolga la relazione tra condotta ed evento; la allontana in modo inaccettabile dalla categoria del dolo come atto di volontà; dà luogo ad una sorta di presunzione. Certamente il dubbio accredita l'ipotesi di un agire che implichi una qualche adesione all'evento, ma si tratta appunto solo di un'ipotesi che deve confrontarsi con tutte le altre contingenze del caso concreto. Tale principio, del resto, è stato già espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, Nocera) e da diverse pronunzie di legittimità. Si è affermato che il dubbio descrive una situazione irrisolta, di incertezza, che appare difficilmente compatibile con una presa di posizione volontaristica in favore dell'illecito, con una decisione per l'illecito; ma ove concretamente superato, avendo l'agente optato per la condotta anche a costo di cagionare l'evento, volitivamente accettandolo quindi nella sua prospettata verificazione, lascia sussistere il dolo eventuale (Sez. 1, n. 30472 del 11/07/2011, Braidic, Rv. 251484; Sez. 4, n. 36399 del 05/09/ 2013, M., Rv. 256342).
Dunque, ciò che risulta dirimente è, infine, un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta. Il contrario avviso trascura, come è stato considerato dalla più attenta dottrina, che chi agisce dubitando a volte si determina in condizioni di irrazionalità motivazionale, oppure versa in uno stato di opacità che rapporta il rimprovero giuridico alla sfera della colpa.
In breve, la previsione dell'evento può essere ben diversa nel dolo eventuale e nella colpa cosciente; e ciò costituisce il riflesso della diversità di fondo tra colpevolezza dolosa e colpevolezza colposa. Nel dolo si è in presenza dell'agire umano ordinato, organizzato, finalistico. Un processo intellettuale che, lungamente elaborato o subitaneamente sviluppatosi e concluso, sfocia pur sempre in una consapevole decisione che determina la condotta antigiuridica. Qui il rimprovero giuridico coglie la scelta d'azione, o d'omissione, che si dirige nel senso della offesa del bene giuridico protetto. Il dolo, come si è già accennato, esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza; la più diretta contrapposizione all'imperativo della legge. Tale atteggiamento di contrapposizione alla legge giustifica, conviene rammentarlo, un trattamento sanzionatorio ben più severo di quello riservato ai comportamenti meramente colposi.
Se così è, ne consegue che nel dolo non può mancare la puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice. In particolare, le istanze di garanzia in ordine al rimprovero caratteristico della colpevolezza dolosa richiedono che l'evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo del reale, costituisca una prospettiva sufficientemente concreta, sia caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità. Solo in riferimento ad un evento così definito e tratteggiato si può istituire la relazione di adesione interiore che consente di configurare l'imputazione soggettiva. In breve, l'evento deve essere descritto in modo caratterizzante e come tale deve essere oggetto, di chiara, lucida rappresentazione; quale presupposto cognitivo perché possa, rispetto ad esso, configurarsi l'atteggiamento di scelta d'azione antigiuridica tipica di tale forma d'imputazione soggettiva.
La colpevolezza colposa è tutt'altra cosa. Tale figura, per vero, è entrata nel mondo governato dal principio di colpevolezza da un tempo relativamente breve, quale frutto di una complessa speculazione teoretica cui la Suprema Corte ha nel complesso prestato adesione (amplius § 25). Essa rimane, però, figura accentuatamente normativa ed assai ben distinta, sotto ogni riguardo, rispetto al dolo. Ne è testimonianza lo storico fallimento dei tentativi di configurare un concetto unitario di colpevolezza su base psicologica: nella colpa tale base solitamente manca o è insignificante. La figura è opaca, umbratile, fatta più di pieni che di vuoti, caratterizzata immancabilmente, al fondo, da qualcosa che è mancato; bisognosa di eterointegrazione, generata da regole cautelari o da conoscenze scientifiche o tecniche.
E' pur vero che il codificatore ha ritenuto di configurare nella colpa, accanto all'istanza di prevedibilità dell'evento, implicitamente postulata da tale istituto, anche la situazione di concreta previsione dell'esito antigiuridico che caratterizza la colpa cosciente. Orbene, come è stato del resto mostrato da acuta dottrina, è chiaro che si è in presenza di una situazione distinta e più grave rispetto a quella della colpa incosciente. Tuttavia è necessario che tale previsione sia letta traendo ispirazione dall'essenza della colpa, al cui interno deve restare saldamente insediata; per evitare confondimenti con i distinti e già indicati connotati della colpevolezza dolosa.
Occorre allora partire dalla già evocata connessione tra regola cautelare ed evento. L'evento, si è visto, deve costituire concretizzazione del rischio che la cautela era chiamata a governare. Dal punto di vista soggettivo per la configurabilita del rimprovero è sufficiente che tale connessione tra la violazione delle prescrizioni recate delle norme cautelari e l'evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa. Nella colpa cosciente si verifica una situazione più definita: la verificazione dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente; e mostra per cosi dire in azione l'istanza cautelare. L'agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento. L'evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva. Di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell'evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente. Tale situazione è tutt'affatto diversa da quella prima delineata a proposito della puntuale conoscenza del fatto quale fondamento del rimprovero doloso, basato, lo si rammenta ancora, sulla positiva adesione all'evento collaterale che, ancor prima che accettato, è chiaramente rappresentato. D'altra parte tale connotazione della consapevolezza colposa allontana ulteriormente l'idea irrealistica costituita dal processo di previsione e controprevisione o previsione negativa. Non è per nulla escluso che tale situazione possa in qualche caso verificarsi, ma essa non è un tratto fondante, immancabile, della previsione dell'evento che caratterizza l'aggravante.
Tale differenza di contesto e di senso giustifica da un lato una diversa descrizione dell'evento (al tema si è fatto cenno sopra al § 25) e dall'altro forme di consapevolezza della sfera fattuale diverse e più sfumate rispetto a quella propria dell'ambito doloso. E' sufficiente che l'evento esprima la concretizzazione del rischio cautelato dalla norma prevenzionistica. Rispetto a tale evento la rappresentazione, nella colpa, occorre ribadirlo, può ben essere vaga ed alquanto sfumata, pur preservando i tratti essenziali che connettono causalmente la violazione cautelare con l'evento medesimo.
Le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio. L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse. Essa, come si è visto, è alla base dell'argomentazione proposta dal Procuratore Generale.
Al riguardo è possibile porre alcune radicali enunciazioni critiche. In primo luogo trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile. Inoltre, il Codice stabilisce nel dolo una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell'evento: qui è il nucleo sacramentale dell'istituto. Un atteggiamento interno in qualche guisa ad esso assimilabile va rinvenuto pure nel dolo eventuale. In tale figura, come si è accennato, non vi è finalismo, non vi è rappresentazione di un esito immancabile o altamente probabile, in breve, traspare poco della sfera interna, non vi è volontà in azione, esteriorizzata. Si tratta allora di andare alla ricerca della volontà o meglio di qualcosa ad essa equivalente nella considerazione umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso e la colpevolezza quindi si concretizzi. Tale essenziale atteggiamento difetta assolutamente nella mera accettazione del rischio, che trascura l'essenziale relazione tra condotta volontaria ed evento; e, come è stato osservato, finisce col trasformare gli illeciti di evento in reati di pericolo.
Risulta del tutto chiaro a questo punto che la dottrina e la giurisprudenza che valorizzano la rilevanza della volontà e della sua ricerca anche nell'ambito della figura di cui si discute colgono nel segno; e che il momento dell'accertamento, pur essendo analiticamente distinto dalla struttura e dall'oggetto della fattispecie, tende a compenetrarvisi e ad assumere un ruolo in concreto cruciale. Si vuol dire che tutto ciò che si è sin qui esposto risulterebbe una pura esercitazione verbale se non si riuscisse a dire chiaramente cosa esattamente sia l'evocato atteggiamento psichico e come esso possa essere accertato.
Muovendosi nella sfera interiore è chiaro che entra in campo il paradigma indiziario. In breve si cercano sulla scena i segni dai quali inferire la sicura accettazione degli effetti collaterali della propria condotta. Sovviene a tale riguardo quanto sin qui esposto sui processi decisionali, nei quali agiscono diversi fattori emotivi e razionali. Si tratterà, nei limiti del possibile, di tentare di spiegare l'accaduto, di ricostruire l'iter decisionale, di intendere i motivi che vi hanno agito, di cogliere, insomma, perché ci si è determinati in una direzione. Occorrerà comprendere se l'agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verificazione dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa.
Naturalmente, tale ordine di idee può essere espresso in molti, sfumati modi e le teorie volontaristiche di cui si è sopra dato conto, al fondo, non differiscono molto tra loro se guardate con l'occhio della giurisprudenza, attenta più alle questioni di fondo che alle pur sapienti ed accurate varianti stilistiche. Ciò che è di decisivo rilievo è che si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi.
Non rilevano invece, in quanto tali, gli atteggiamenti della sfera emotiva, gli stati d'animo. L'ottimismo ed il pessimismo, la speranza, naturalmente, non hanno un ruolo significativo nell'indagine sull'atteggiamento interno in rapporto alla direzione della condotta verso l'offesa del bene giuridico. Risulta però spesso interessante comprendere le ragioni che hanno determinato la speranza o altro atteggiamento emotivo. E dunque non può neppure dirsi che la considerazione della sfera emotiva sia del tutto estranea al nostro tema. Di ciò ci si occuperà nel prosieguo.
Lo stesso stato di dubbio irrisolto, conviene ripeterlo, non risolve il problema del dolo eventuale: indica un indizio, ma è pur sempre necessario dimostrare che lo stato d'incertezza sia accompagnato dalla già evocata, positiva adesione all'evento; dalla scelta di agire a costo di ledere l'interesse protetto dalla legge.
Ciò che è di decisivo rilievo è che nella scelta d'azione sia ravvisabile una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto: una volontà indiretta o per analogia, si potrebbe dire. In questo risiede propriamente la rimproverabilità, la colpevolezza dell'atteggiamento interno che si denomina dolo eventuale.
Il Collegio ha la consapevolezza che, sebbene nelle enunciazioni che precedono vi sia una presa di posizione ed una risposta di principio alle questioni sul tappeto, sovente le formule della teoria vengono distorte più o meno consapevolmente nella prassi: è il lato oscuro del diritto penale. Vi è quindi necessità di affrontare analiticamente il tema della prova del dolo eventuale, anche alla luce dei casi topici che, a tal fine, sono stati esposti in precedenza con qualche ricchezza di dettaglio.


51. Gli indizi o indicatori del dolo eventuale.
Come si è visto, dovendosi indagare la sfera interiore, l'indagine sul dolo eventuale si colloca sul piano indiziario. Va subito aggiunto, però, che tali indizi o indicatori non incarnano la colpevolezza, ma servono a ricostruire il processo decisionale ed i suoi motivi e particolarmente il suo culmine che, come si è visto, si realizza con l'adozione di una condotta che si basa sulla nitida, ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell'evento collaterale; e si traduce in adesione a tale eventualità, quale prezzo o contropartita accettabile in relazione alle finalità primarie. Gli indizi, insomma, sono al servizio del giudizio che si risolve nel peculiare rimprovero doloso di cui ci si occupa.
Per sottrarre l'argomentazione al rischio dell'astrattezza conviene analizzare alcuni indicatori, anche in rapporto alla loro utilizzazione in ambito giurisprudenziale.
51.1. La condotta che caratterizza l'illecito ha un determinante rilievo negli illeciti di sangue, che costituiscono il classico paradigma della fattispecie. Se ne è vista una rassegna giurisprudenziale: le caratteristiche dell'arma, la ripetizione dei colpi, le parti prese di mira e quelle colpite, sono importanti, nella prospettiv del dolo eventuale, quando non si è in presenza della elevata probabilità di verificazione dell'evento che contrassegna il dolo diretto. Ma si tratta della parte più nota e meno interessante del nostro tema.
51.2. Rileva pure, negli ambiti governati da discipline cautelari, la lontananza della condotta standard. Quanto più grave ed estrema è la colpa tanto più si apre la strada ad una cauta considerazione della prospettiva dolosa.
Si tratta della situazione che caratterizza la più recente esperienza giuridica di cui si è dato sopra conto. Emblematico il contesto della circolazione stradale. Qui è naturale pensare allo schema normativo della colpa cosciente; e questa è stata infine la soluzione accreditata dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
L'opposta soluzione nel senso del dolo eventuale ha preso corpo in alcuni casi davvero peculiari nei quali l'agente ha mostrato una determinazione estrema, la volontà di correre, per diverse ragioni, rischi altissimi senza porre in essere alcuna misura per tentare di governare tale eventualità; in breve ha realmente, tangibilmente accettato l'eventualità della verificazione dell'evento illecito.
51.3. La personalità, la storia e le precedenti esperienze talvolta indiziano la piena, vissuta consapevolezza delle conseguenze lesive che possono derivare dalla condotta; e la conseguente accettazione dell'evento. Nel caso della donna che aveva trasmesso il virus HIV al partner, vi era l'esperienza di un evento analogo che aveva colpito il precedente compagno, conducendolo alla morte. Il peso di una così drammatica circostanza è con tutta evidenza capace di orientare la lettura in chiave dolosa dei ripetuti, successivi contatti sessuali.
Ma l'esperienza può assumere significato in senso contrario. Il lanciatore di coltelli, forte della consumata abilità comprovata da mille prove, non mette in conto di colpire il bersaglio umano. Parimenti il pilota d'auto temprato da molte gare affronta fiducioso rischi maggiori di un conducente ordinario: confida che l'abilità acquisita lo aiuterà in eventuali contingenze critiche.
La personalità, esaminata in concreto e senza categorizzazioni moralistiche, può mostrare le caratteristiche dell'agente, la sua cultura, l'intelligenza, la conoscenza del contesto nel quale sono maturati i fatti; e quindi l'acquisita consapevolezza degli esiti collaterali possibili. Insomma, essa ha un peso indiscutibile, soprattutto nell'ambito del profilo conoscitivo del dolo.
Nel caso, cui si è già fatto cenno, dell'uomo che trasmette alla moglie il virus HIV, il dolo è stato infine escluso facendo leva sul basso livello culturale e sull'incompleta comprensione delle drammatiche conseguenze delle sue azioni.
Parimenti la personalità immatura del giovane che furoreggia in moto è più verosimilmente compatibile con la colpa che col dolo eventuale.
51.4. La durata e la ripetizione della condotta. Un comportamento repentino, impulsivo, accredita l'ipotesi di un'insufficiente ponderazione di certe conseguenze illecite. In generale la bravata e l'atto compiuto d'impulso in uno stato emotivo alterato indiziano un atteggiamento di grave imprudenza piuttosto che la volontaria accettazione della possibilità che si verifichino eventi sinistri.
Per contro, una condotta lungamente protratta, studiata, ponderata, basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione dei fatti, apre realisticamente alla concreta ipotesi che vi sia stata previsione ed accettazione delle conseguenze lesive.
Sempre a proposito del contagio del virus HIV, la frequenza dei rapporti sessuali non solo incrementa le probabilità, ma mostra solitamente un atteggiamento risoluto, determinato. Lo si è visto nella giurisprudenza esaminata: nel caso di rapporti lungamente protratti con la partner tale significativo dato indiziario aveva inizialmente condotto all'affermazione di responsabilità per dolo eventuale. Tale dato, lungi dall'essere svalutato nel prosieguo del giudizio, è stato ritenuto sopravanzato da carenze culturali e da altre discusse contingenze cui si è qui sopra fatto cenno. Si tratta di uno dei casi più controversi dell'esperienza giuridica in materia.
51.5. La condotta successiva al fatto.
La fattiva e spontanea opera soccorritrice può aver peso nell'accreditare un atteggiamento riconducibile alla colpa e non al dolo eventuale.
Per contro, l'estremo tentativo di fuga del ladro, pur dopo il disastroso urto mortale, mostra appieno la estrema determinazione del tentativo di sottrarsi a qualunque costo all'intervento di polizia; e dunque l'adesione alla drammatica prospettiva poi realizzatasi.
All'opposto, lo stupore del giovane che si avvede di aver investito i ciclomotoristi mostra in modo alquanto pregnante l'assenza di previsione ed accettazione di quell'esito estremo.
51.6. Il fine della condotta, la sua motivazione di fondo; e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali, cioè la congruenza del "prezzo" connesso all'evento non direttamente voluto rispetto al progetto d'azione. Il tema è cruciale, interessa direttamente il processo in esame e sarà ripreso più avanti.
51.7. La probabilità di verificazione dell'evento. Si è visto che la certezza o l'elevata probabilità dell'esito antigiuridico accreditano il dolo diretto. Ma, come si è già esposto, nei contesti della giurisprudenza il coefficiente probabilistico non è quasi mai misurabile. Si compiono valutazioni di massima. Allora, se è lecito riferirsi alla probabilità dell'evento come ad un indicatore significativo, un approccio sensato al problema induce senz'altro ad affermare che, quanto più ci si allontana dall'umana certezza sui sentieri incerti della probabilità, tanto più il giudice attento a cogliere le movenze dell'animo umano deve investigare profondamente lo scenario complessivo per scorgervi i segni di un atteggiamento riconducibile alla sfera del volere. Mai dimenticando che la probabilità non va considerata in astratto, ma sogguardata dal punto di vista dell'agente, della percezione che questi ne ha avuta.
51.8. Le conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verificazione dell'evento. Si tratta di un tema ricorrente nell'infortunistica stradale, che accredita fortemente l'ipotesi colposa. Tale indirizzo è stato ribaltato, come si è visto solo in situazioni estreme, in presenza di concrete emergenze che conducevano a ritenere che le motivazioni dell'elevata velocità e le peculiarità della condotta di guida implicavano l'accettazione dell'eventualità di subire conseguenze personali negative, dando così consistenza dolosa all'azione.
51.9. Il contesto lecito o illecito. Una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo, mentre un contesto lecito solitamente mostra un insieme di regole cautelari ed apre la plausibile prospettiva dell'errore commesso da un agente non disposto ad accettare fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge, tipico del dolo. Naturalmente tale criterio, al pari del resto di tutti gli altri cui si è fatto riferimento, va utilizzato con cautela, ed in accordo con le altre emergenze del caso concreto. Qui si tratta, in particolare, di evitare che il giudizio sulla colpevolezza per il fatto concreto possa nascondere un giudizio sul tipo d'autore.
51.10. L'indagine indiziaria sul dolo eventuale va alla ricerca precipuamente dei tratti di scelta razionale che sottendono la condotta. Perciò, come si è ripetutamente enunciato, gli stati affettivi, emozionali, l'ottimismo, il pessimismo, sono in linea di principio assai poco influenti ed anzi, secondo molti, irrilevanti. Se ne è discusso molto, come si è visto, anche in giurisprudenza, a proposito della speranza e del suo carattere ragionevole o irragionevole. Qui occorre intendersi. Senza dubbio l'ottimismo o il pessimismo, la rimozione, il chiudere gli occhi, gli stati affettivi in generale, non risolvono il problema del dolo eventuale. Non è tuttavia privo di interesse tentare di cogliere se e quale iter abbia condotto ad un atteggiamento fiducioso. Il caso Oneda è tipico. I genitori, oltre a non augurarsi per nulla la morte della figlia, avevano maturato la speranza che gli interventi autoritativi imponessero i trattamenti salvavita, evitando loro condotte ritenute peccaminose.
51.11. Il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank. Resta da dire del più importante e discusso indicatore del dolo eventuale che si configura quando, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, è possibile ritenere che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. Esso, come si è visto, è stato utilizzato dalle Sezioni Unite in tema di ricettazione ed è evocato in diverse pronunzie di legittimità.
Si è sopra esposto che l'autorevole dottrina che maggiormente ha rimarcato la necessità di cogliere il momento volitivo pure nel dolo eventuale ha ritenuto che tale strumento sia l'unico risolutivo. L'enunciazione è per certi versi condivisibile, poiché tale giudizio controfattuale riconduce virtualmente l'atteggiamento dell'agente a quello proprio del dolo diretto e dunque riduce ma definisce nitidamente l'area occupata dalla figura soggettiva in esame. D'altra parte, alcune delle critiche mosse a tale approccio appaiono poco convincenti. In effetti si è in presenza di un giudizio ipotetico, ma ciò non è per nulla estraneo allo strumentario della scienza penalistica che, appunto, da valutazioni congetturali è pervasa. L'importante è che si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell'evento illecito collaterale. Occorre però realisticamente prendere atto che tale situazione non sempre si verifica. In molte situazioni il dubbio rimane irrisolto. Vi sono casi in cui neppure l'interessato saprebbe rispondere ad una domanda del genere. Allora, guardando le cose con il consueto, sensato realismo della giurisprudenza, occorre ritenere che la formula in questione costituisca un indicatore importante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il relativo controfattuale. L'accertamento del dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a tale strumento euristico; ma deve avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti d'indagine.
51.12. L'esposizione che precede indica solo alcuni degli indizi. Il catalogo è aperto e ciascuna fattispecie concreta, analizzata profondamente, può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata indagine giudiziaria sul dolo eventuale. Va aggiunto che, come per tutte le valutazioni indiziarie, quanto più alta è la affidabilità, la coerenza e la consonanza dei segni tanto maggiore risulta la forza del finale giudizio. Anche qui l'indagine demandata al giudice richiede uno estremo, disinteressato sforzo di analisi e comprensione dei dettagli; un atteggiamento, cioè, immune dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono ed al contempo attivamente interessato alla comprensione dei fatti, anche quelli psichici, alieno dall'applicazione pigra di meccanismi presuntivi.
Non può certo nascondersi che un tale itinerario non è per nulla facile, non solo e non tanto per l'affinato talento critico che richiede, ma anche perché spesso il materiale probatorio è povero, non consente quella completa lettura di scenario dalla quale soltanto può scaturire un persuasivo giudizio di colpevolezza per dolo eventuale. Tutto ciò deve indurre a speciale cautela. La figura di cui ci si occupa è peculiare, marginale, di difficile accertamento. In conseguenza, in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'imputato e rinunziare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge.
Di certo, infine, il tema dell'accertamento del dolo eventuale mette in campo la figura del giudice. Questi potrà affrontare un'indagine tanto delicata e difficile come quella cui si è sin qui fatto cenno solo se abbia matura consapevolezza del proprio ruolo di professionista della decisione; e sia determinato a coltivare ed esercitare i talenti che tale ruolo richiedono: assiduo impegno a ricercare, con le parti, i fatti fin nei più minuti dettagli; e ad analizzarli, soprattutto, con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose; di rifuggire da interpretazioni precostituite, di maniera; di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità.
Uno sguardo alla giurisprudenza più recente, come si è accennato, consente di affermare che l'inflessione volontaristica del dolo eventuale è dominante nei casi più delicati; e che non manca, solitamente, una acuta attenzione a sceverare per quanto possibile gli atteggiamenti interni. Tale indirizzo deve essere valorizzato ed irrobustito; anche per contrastare ricorrenti tensioni verso forzature della realtà e del senso delle cose, per rendersi protagonisti di scelte criminologiche che trascendono la sfera giudiziaria. In ogni caso va ribadito, quale estrema garanzia del giudizio, che nei casi incerti il principio del favor rei dovrebbe sempre orientare a configurare la colpa cosciente, affinché non si disperda il tratto fondante del dolo, costituito dalla connessione tra l'atteggiamento interiore e l'evento.
52. Le sentenze di merito alla luce dei principi.
Alla luce di quanto esposto traspaiono gli errori logico-giuridici ed anche le incoerenze interne della prima sentenza, in parte poste in luce dalla sentenza d'appello. Essa muove dalla enfatizzazione della recente giurisprudenza di legittimità che con maggiore forza ha evidenziato la necessità di una ricostruzione del dolo che ne valorizzino la componente lato sensu volontaristica; ma ha poi letto i fatti alla luce della teoria dell'accettazione del rischio che, come si è esposto, soprattutto nelle sue forme più radicali, obliterando l'intreccio tra condotta, rappresentazione ed evento, costituisce il più insidioso ostacolo al riconoscimento della tipica colpevolezza dolosa che proprio su tale intreccio si fonda alla stregua dell'art. 43 cod. pen.
Sull'idea di accettazione del rischio insiste il ricorrente Procuratore Generale, ma si tratta di un punto di vista che deve essere recisamente respinto per le ragioni già più volte dette. Lo si ripete. Il legame previsto dall'art. 43 cod. pen. riguarda non una semplice condizione di rischio bensì un evento specifico, quello che presenta i tratti significanti dell'accidente concretamente verificatosi.
Pure incoerente è la distinzione che la prima sentenza prospetta tra l'atteggiamento psichico dei diversi imputati visto che essi, come si è ampiamente esposto, erano i protagonisti attivi del medesimo processo decisionale e vi contribuirono, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie prerogative. E' quindi artificiosa, nella fattispecie, la distinzione tra speranza ragionevole ed irragionevole. D'altra parte, occorre pure rammentare ancora che il giudizio sul dolo eventuale non può basarsi su un isolato indicatore (la speranza, ragionevole o irragionevole che sia), ma deve tentare la coerente lettura di tutte le acquisizioni pertinenti.
La pronunzia reca, poi, due errori logici. Il primo attiene alla connessione tra la personalità dell'amministratore delegato e gli eventi infausti. Si descrive la figura di un professionista dotato di elevate qualità professionali e si ipotizza che un bieco calcolo di risparmio di risorse lo abbia consapevolmente condotto ad accettare la concreta possibilità di eventi catastrofici. Il Collegio intende qui ribadire l'importanza di considerare la personalità dell'imputato, soprattutto nelle situazioni di rischio lecito. L'esigenza di una penetrante lettura della temperie interiore deve avere la meglio su preoccupazioni di maniera, spesso ripetute acriticamente, che paventano un diritto penale d'autore. E in effetti proprio la considerazione della personalità costituisce il più radicale ostacolo all'accoglimento della tesi accusatoria. Il fatto è che la holding aveva avviato una decisa campagna di lotta senza quartiere al fuoco. E.H. era un importante dirigente, cui era stato affidato un ruolo di grande rilievo: nulla induce a ritenere che egli abbia scientemente disatteso tale forte indicazione di politica aziendale accedendo alla prospettiva di generare eventi simili a quello disastroso del 2006 cui si è sopra fatto cenno.
La sentenza è pure intrinsecamente debole quando sottovaluta, svilisce la circostanza che prima delle sue visite a Torino, lo stabilimento veniva "tirato a lucido" ad iniziativa del direttore S.R.. Infatti non vi è dubbio che tale accorgimento inducesse l'amministratore ad una percezione inesatta della reale situazione. Certo, E.H. disponeva anche di altre informazioni sullo stabilimento, ma non è logico trascurare l'impatto comunicativo che derivava dalla diretta osservazione dei luoghi. Tale dato serve a sorreggere l'apprezzamento della Corte d'appello che, come si è visto, ha basato la sua argomentazione proprio sul ritenuto, anche se gravemente erroneo, convincimento che le condizioni dell'impianto fossero tali che i piccoli ricorrenti focolai potessero essere governati, come al solito, dall'intervento degli operatori. A ciò è da aggiungere che la sentenza impugnata tratteggia in modo del tutto corretto gli elementi caratterizzanti il dolo eventuale. Esso, si afferma, implica non la semplice accettazione di una situazione rischiosa ma l'accettazione di un definito evento. Ed inoltre l'idea di accettazione dell'evento trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare. Si tratta, come si vede, di un'enunciazione aderente ai principi sopra esposti; e che costituisce la corretta chiave di lettura per escludere recisamente il dolo eventuale e collocare la vicenda nella sede naturale: quella della colpa cosciente.

53. Il rapporto tra gli artt. 437 e 449 cod. pen. nel ricorso del P.G.
Il terzo motivo del ricorso del Procuratore Generale è obiettivamente fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate: essendo caduta l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 cod. pen. viene meno la possibilità di configurare l'assorbimento in tale fattispecie del reato di incendio colposo che, conseguentemente, riprende la propria autonomia, come si è già esposto sopra (§11).

54. Il concorso formale tra gli artt. 437 e 589 cod. pen.
E' fondato il quarto motivo di ricorso del P.G. E' corretto affermare che il concorso formale tra più illeciti è configurabile ex art. 81 cod. pen. solo quando essi siano stati posti in essere con la medesima condotta. Orbene, come si è ampiamente esposto, mentre il reato di cui all'art. 437 cod. pen. è caratterizzato dalla dolosa omissione di una specifica cautela doverosa, quello di omicidio colposo plurimo discende da una fitta serie di condotte colpose. La motivazione sul punto del giudice di merito è elusiva e comunque contraria alla legge. Dunque, pure il reato di cui all'art. 589 cod. pen. riprende la propria autonomia, non essendo in concorso formale con quello di cui al ridetto art. 437. Dei rapporti tra incendio colposo ed omicidio colposo si dirà più avanti.

55. I criteri di determinazione delle pene proposti dall'accusa pubblica.
Il quinto motivo è infondato.
Il tema delle pene dovrà essere nuovamente affrontato dal giudice di merito per effetto dell'esclusione dell'aggravante e della diversa configurazione delle relazioni tra i diversi illeciti.
Qui va solo esaminata la doglianza dell'accusa pubblica che pone una questione di principio che deve essere risolta nella presente sede di legittimità. Si afferma, come si è visto, che la graduazione delle pene va fatta, nell'ambito del diritto penale del lavoro, alla stregua di un peculiare principio: la responsabilità è direttamente proporzionale ai poteri. Ai poteri decisionali e di spesa consegue l'obbligo di esercitarli conformemente alla legge e dalla violazione di tale obbligo discende la responsabilità. Dunque la responsabilità dei tre componenti del board è ontologicamente uguale; ed ontologicamente diversa e minore è quella dei collaboratori.
Tale approccio deve essere recisamente confutato, giacché vulnera le basi stesse dei fondanti principi dell'ordinamento penale. Non è ben chiaro cosa il ricorrente intenda per "responsabilità" quale base per la determinazione della pena. Essa sembra in buona sostanza identificarsi con la posizione di garanzia. Se così è, si tratta di una visione da censurare. Si è diffusamente parlato sopra della posizione di garanzia, e si è pure tentato di esplicitarne la necessaria connessione con il ruolo esercitato nella gestione del rischio. Ma il discorso, che qui s'intende richiamato per evitare inutili ripetizioni, afferisce all'imputazione oggettiva, all'attribuzione della paternità del fatto. Tutt'altra cosa sono da un lato le composite direttive di cui all'art. 133 cod. pen. in tema di determinazione della pena; e dall'altro il principio di colpevolezza quale paradigma per il rimprovero soggettivo, basilare elemento di giudizio per la determinazione della sanzione e limite all'esercizio del discrezionale potere del giudice.
In breve, semplificando, la posizione di garanzia non può essere confusa o identificata con la colpa. Né può essere affermata alcuna automatica relazione tra tali figure. Della posizione di garanzia, della sua individuazione, della sua relazione con la gestione del rischio, della necessità di evitare indiscriminate estensioni dell'imputazione oggettiva si è detto ampiamente.
La colpa (e la sua graduazione) è tutt'altra cosa: riguarda la violazione della regola cautelare, costituisce quindi un passaggio successivo rispetto a quello della garanzia; ed è il frutto di un sofisticato apprezzamento che mette in conto solitamente diverse e non catalogabili variabili. La Corte di cassazione ha recentemente tentato una opera di ricognizione dei tratti di tale scenario (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, Cantore, Rv. 255105) a proposito della distinzione tra colpa lieve e colpa grave e qui è sufficiente farvi rinvio. Certamente la prossimità al rischio, il ruolo rispetto ad esso, costituiscono elementi da valutare, ma nel contesto di una complessiva considerazione di ciascuna peculiare posizione processuale.
Dunque, conclusivamente, nessun automatismo nella determinazione della pena. L'infondatezza della tesi accusatoria risalta del resto plasticamente a causa dell'audace tentativo di porre sullo stesso piano, alla stregua di una astratta equiparazione categoriale, le posizioni dei tre componenti del board, mentre l'intera pronunzia di merito è intessuta attorno ai ben diversificati ruoli dei tre imputati ed al diverso grado di coinvolgimento nei fatti.


56. La legittimazione della parte civile Medicina democratica.
L'associazione Medicina democratica, Movimento per la salute, Onlus, è un'associazione non riconosciuta che si è costituita parte civile assumendo di aver subito un danno proprio ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., derivante dalla lesione dell'interesse alla tutela della salute dei lavoratori in fabbrica, che è posto statutariamente a base degli scopi perseguiti.
Rispondendo alle obiezioni difensive a proposito della legittimazione processuale di tale organismo, la sentenza d'appello condivide la valutazione del primo giudice, rammenta il dibattito giurisprudenziale in ordine al concetto di danno dapprima riferito alla lesione di un diritto soggettivo, poi anche alla sua lesione mediata ed infine alla lesione di un interesse legittimo; sino ad approdare alla nozione di risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., riferita ad un danno inferto non iure e lesivo di situazione soggettiva protetta a cui l'ordinamento attribuisce rilevanza indipendentemente dal riconoscimento di un diritto soggettivo. Si aggiunge che anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, le disposizioni degli artt. 91 e seguenti cod. proc. pen. non esauriscono le possibilità di tutela che l'ordinamento riconosce agli enti esponenziali e non precludono la costituzione di parte civile. Del resto, Medicina Democratica ha ottenuto pronunzie definitive che hanno messo in luce l'offesa all'interesse perseguito dall'organismo in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto dallo statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio. La sicurezza sui luoghi di lavoro rientra statutariamente negli obiettivi perseguiti dall'organismo, come è stato del resto documentato. In conseguenza, tale approccio della giurisprudenza di questa Suprema Corte viene condiviso. In parziale accoglimento delle censure difensive tuttavia l'entità della provvisionale è stata ridimensionata in considerazione dell'ampio spettro di interessi dell'istituzione in questione che promuove la salute e la sua difesa in tutti gli ambiti della vita sociale e non solo in quello strettamente collegato al lavoro dipendente. Ciò, si ritiene, ha determinato in misura significativamente minore l'appannamento d'immagine dell'ente.
Le enunciazioni di principio proposte al riguardo dalla difesa del responsabile civile sono puntuali, chiare, in larga misura condivisibili. Non vi è dubbio che debba essere preservata la fondamentale e ben spiegata distinzione tra offesa e danno; e non è neppure dubbio che tale danno debba costituire concreta, diretta conseguenza del reato e debba essere provato.
D'altra parte, non si può obliare il significativo sviluppo della giurisprudenza sul tema. Al riguardo la sentenza d'appello fa proprie analisi che si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità (per una nitida sintesi al riguardo, Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010, Ferraro, Rv. 247814). La giurisprudenza più risalente in materia è restrittiva. Le Sezioni Unite (Sez. U., del 21/05/1998, lori, Rv. 181123) in una ormai risalente pronunzia ha connesso la legittimazione di cui si discute alla violazione di un diritto soggettivo. La pronunzia esamina l'ambito degli interessi collettivi, riferibili ad una pluralità indeterminata di soggetti, assume che essi possano essere direttamente tutelati ma solo a condizione che essi siano individuati da una specifica norma di protezione ed assurgano, quindi, a diritti la cui lesione è risarcibile.
Tuttavia, nel prosieguo la giurisprudenza di legittimità si è andata progressivamente aprendo verso soluzioni estensive, come correttamente riferito dalla Corte di merito ed esposto nella richiamata pronunzia Ferraro.
Si è enunciato che gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempreché tale l'interesse coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato (Sez. 6, n. 59 del 01/06/1989, Monticelli, Rv. 182947). Il principio è stato ripetutamente ribadito (ad es. Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248848; Sez. 3, n. 38290 del 03/10/2007, Abdoulaye, Rv. 238103).
Si è in breve affermato che esistono organismi che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale della propria esistenza, sicché esso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza di diritto di soggettivo. Lo sviluppo della giurisprudenza ha ritenuto la tutelabilità degli interessi collettivi senza che sia necessaria l'esistenza di una norma di protezione, essendo sufficiente la diretta assunzione da parte dell'ente dell'interesse in questione, che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione.
La giurisprudenza consente di cogliere diverse interessanti prese di posizioni. Si è così affermata la legittimazione degli enti pubblici territoriali quali organismi esponenziali di una comunità gravemente turbata dallo sterminio di gran parte della popolazione del Comune di Stazzema: una ferita collettiva ritenuta produttiva di danno non patrimoniale risarcibile (Sez. 6, n. 21677, del 05/12/2003, Agate, Rv. 229393).
Si è altresì ritenuta la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione (Sez. 4, n. 22144 del 06/02/2008, Dodi, Rv. 240017). Analoga presa di posizione è stata ripetutamente espressa quanto alla legittimazione delle associazioni ecologiste (Ad es. Sez. 3, n. 22539 del 05/04/2002, Kis, Rv. 221881; Sez. 3, n. 46746 del 21/10/2004, Morra, Rv. 231306; Sez. 3, n. 35393 del 21/05/2008, Pregnolato, Rv. 240788); del sindacato unitario dei lavoratori di polizia in relazione alla appartenenza a tale organismo della vittima di violenza sessuale subita sul luogo di lavoro (Sez. 3, n. 12738 del 07/02/2008, Pinzone, Rv. 239409).
In tutte le sentenze la legittimazione alla costituzione di parte civile è stata ritenuta sulla base della considerazione che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività concretamente svolta e la posizione assunta avesse fatto proprio, in un determinato contesto storico, quale fine primario quello della tutela di interessi coincidenti con quello leso dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni ad esso derivati.
Di particolare interesse una pronunzia (Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010, Ferrara, cit.) con la quale è stata ritenuta ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica.
Si rammenta che la richiamata pronunzia delle Sezioni Unite ed altra sentenza non recente (Sez. 4, n. 10048 del 16/07/1993, Arienti Rv. 195696) avevano riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione previsti dallo Statuto medesimo; ma ne avevano negata la sussistenza nei casi esaminati per mancanza di prova di un comportamento direttamente lesivo di tali diritti. La sentenza Arienti in particolare ha riconosciuto la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma a condizione che la vittima fosse iscritta al sindacato che si costituiva in giudizio.
La pronunzia in esame (Sez. 4, Ferraro cit.) invece, evocando il mutato quadro di riferimento, ha ritenuto ammissibile, senza il limite dell'iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità dell'azione dagli stessi svolta. È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. Sotto tale profilo, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, e l'indirizzo è stato poi rafforzato dal d.lgs. n. 626 del 1994 e dal T.U. 9 aprile 2008. n. 81. In conclusione, non vi è dubbio che questa attribuzione di compiti e responsabilità significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile.
Tale meditata presa di posizione aiuta a comprendere il cuore del problema e ad individuare un principio regolatore che, ferme le linee di fondo dello sviluppo della giurisprudenza, eviti esiti inappropriati, come l'indiscriminata estensione della legittimazione tutte quante volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato. Giova a tale riguardo l'evocazione e la valorizzazione, ricorrente in giurisprudenza, della necessità di far riferimento ad una situazione storica determinata; e rileva altresì il ruolo concretamente svolto dall'organismo che si costituisce nel giudizio. Così, per restare alla situazione di cui alla sentenza Ferraro sopra esaminata, alla stregua della normativa quivi richiamata e del ruolo svolto in azienda, non è dubbia la legittimazione del sindacato operante nel luogo di lavoro ove si è verificato l'evento.
L'applicazione di tali principi al caso in esame mostra la legittimazione dell'associazione di cui si discute, che ha rappresentato nell'atto di costituzione di aver concretamente operato all'interno dell'azienda a tutela delle condizioni di sicurezza e salubrità dell'attività lavorativa: affermazione mai da alcuno contestata. In conseguenza l'evento frustra senza dubbio l'attività svolta e scredita il ruolo assunto, l'immagine dell'organismo; sicché è consentita la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento di tale danno.
Legittima è, dunque, la costituzione di parte civile. In conseguenza, gli imputati ed il responsabile civile vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalla parte in questione, che appare congruo liquidare in complessivi 7.000,00 euro, oltre accessori come per legge.

57. Gli altri motivi.
Le considerazioni sin qui svolte hanno esaminato le questioni prospettate che, per violazione di legge o vizio motivazionale, erano in grado di vulnerare le statuizioni espresse dalla sentenza.
Le impugnazioni, peraltro, caratterizzate per lo più da copiosa minuziosità, prospettano anche questioni sulle quali la Corte di merito ha espresso ponderazioni che non vengono sottoposte ad adeguata confutazione.
In alcuni casi, inoltre, i temi trattati non sono in grado di incidere sulla sorte delle valutazioni e delle conseguenti decisioni, perché colgono aspetti marginali dei fatti o delle considerazioni espresse in sentenza; o perché si focalizzano su contingenze poste, per così dire, a valle rispetto alle condotte primigenie, alle scelte gestionali che hanno innescato lo sviluppo degli accadimenti ed hanno fondato le responsabilità.
Si vuol dire che è difficile comprendere come l'erronea indicazione della qualifica dirigenziale attribuita a M.D. possa inficiare la delega nei suoi confronti. Né si coglie come un eventuale vizio dell'atto potrebbe incidere sull'affermazione di responsabilità che, come si è visto, è basata sulla ricostruzione del suo rilevante ruolo nelle primarie scelte aziendali.
Ancora, la Corte di merito confuta diffusamente la tesi che gli 800.000 euro di cui si è sopra discusso fossero destinati ad interventi diversi dalla realizzazione dell'impianto di spegnimento e finalizzati, invece alla sostituzione di materiali plastici. I ricorrenti non tengono conto adeguatamente di tali argomentazioni, insistendo nel proporre temi già adeguatamente criticati.
Inoltre, si disquisisce sull'entità del budget attribuito a M.D. e S.R., come se questo dettaglio potesse interferire con le ponderazioni di fondo che, come si è visto, sono ben altrimenti orientate.
D'altra parte, è davvero difficile dubitare che lo stabilimento di Torino costituisse un'unità produttiva e richiedesse, quindi, la presenza del servizio di prevenzione e protezione.
In breve, i motivi in questione sono infondati o aspecifici.
Quanto ai motivi afferenti alle iniziative del P.M. per contrastare condotte atte a turbare l'acquisizione delle prove è sufficiente considerare, nella presente sede di legittimità, che nulla nel sistema processuale osta a prese di posizione di tale genere. D'altra parte, in ogni caso, si tratta di questione di certo inidonea ad incidere sui temi afferenti alla responsabilità, articolati attorno ad una poderosa base probatoria.
Le questioni afferenti ad eventuali iniziative "inquinatone" di S. R. e C.C. possono assumere qualche rilievo solo nell'ambito delle valutazioni inerenti alla concessione ed al bilanciamento delle circostanze, nonché alla determinazione delle pene: tutti temi sui quali il giudice del rinvio è chiamato a pronunziarsi nuovamente.


58. La sintesi della sentenza ed il compito del giudice del rinvio.
L'accoglimento e la reiezione dei ricorsi nei termini di cui si è sopra dato conto determina la definitività della statuizioni afferenti all'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 437, comma primo, 589 e 449 cod. pen.
In conseguenza, dalla data della presente sentenza, il decorso del tempo è irrilevante ai fini della prescrizione.
Per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui al capoverso, le pene in ordine al reato doloso di cui al primo comma dell'art. 437 cod. pen. dovranno essere nuovamente determinate. Tale illecito ha ora piena autonomia rispetto agli altri, anche sotto il profilo sanzionatorio.
Dall'esclusione dell'aggravante stessa discende altresì che il reato di incendio colposo, che in tale aggravante era stato ritenuto assorbito, riacquista la propria autonomia e pure per esso dovranno essere nuovamente determinate le pene.
Il concorso formale ritenuto dalla Corte di merito tra il reato di cui all'art. 437, comma secondo, e quello di cui all'art. 589 non era ab origine configurabile, per le ragioni sopra esposte (§ 54). Esso è a maggior ragione impossibile per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui al già richiamato capoverso dell'art. 437. Dunque, pure per il reati di omicidio colposo plurimo le pene dovranno essere nuovamente determinate.
A ciò è da aggiungere che i reati di incendio colposo ed omicidio colposo sono certamente tra loro in concorso formale. Infatti i due eventi sono espressione dei medesimi fatti, della medesima catena causale. L'evento morte è immediatamente successivo all'anello incendio; e discende in tutto e per tutto dai medesimi accadimenti e dalla medesime condotte. In conseguenza, le pene per i due illeciti dovranno essere determinate ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen.
Per ciò che attiene alla nuova determinazione delle sanzioni, come si è visto, le direttive di principio, categoriali, prospettate nell'impugnazione del Procuratore Generale sono infondate. Il giudice di merito dovrà rimodulare le pene tenendo conto da un lato dell'esclusione della già menzionata aggravante; e dall'altro del riassetto delle relazioni tra gli illeciti, alla stregua di quanto sopra esposto. Considerate l'esclusione della ridetta aggravante e la reiezione del motivo di ricorso del Procuratore generale afferente alle pene, le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate.
L'ampiezza del novum da delibare implica la necessità di nuovamente ponderare pure le connesse questioni afferenti alle invocate attenuanti ed al bilanciamento delle circostanze. In tale quadro saranno pure valutate le questioni di fatto prospettate dagli imputati C.C. e S.R., afferenti a condotte ritenute censurabili, poste in essere in epoca successiva agli eventi.
59.La responsabilità da reato dell'ente. La sentenza d'appello.
Il primo giudice ha affermato la responsabilità dell'ente TKAST e lo ha condannato alla sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro; all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per sei mesi ed ha imposto il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata. Ha altresì disposto la confisca del profitto per equivalente nella misura di 800.000 euro nonché la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani e nell'albo del Comune di Terni.
Si è tenuto conto dell'alto numero delle vittime e della funzione di efficace dissuasione della sanzione; è stata applicata la diminuente di cui all'art. 25-septies, lettera a), secondo comma, nella misura di un terzo, in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno. Non è stata invece applicata l'ulteriore riduzione di cui all'art. 12, comma 3, connessa all'adozione, prima dell'apertura del dibattimento, di un modello organizzativo operativo, posto che esso non era fondato sull'autonomia del controllo, in quanto l'ing. Ca. era al contempo componente dell'organismo di vigilanza e responsabile dell'area ecologica, ambiente e sicurezza.
La sentenza d'appello, condividendo le valutazioni del primo giudice, considera che la responsabilità dell'ente si configura senz'altro, posto che gli amministratori apicali sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro nell'interesse o a vantaggio dell'ente. D'altra parte, non è emerso che gli amministratori abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, né che fosse stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati come quello verificatosi; né era stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tale modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Infatti, solo il 21 dicembre 2007 il Cd.A. approvò le modifiche al precedente modello organizzativo, aggiungendovi proprio l'ipotesi di reato di cui all'art. 589 cod. pen.
Si considera che le argomentazioni difensive che ruotano intorno al concetto di inesigibilità della condotta con riferimento alla ristrettezza dei tempi appaiono forzate giacché, sebbene l'ente avesse iniziato l'analisi del modello finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il complesso delle risultanze istruttorie indica che si trattava di un adempimento solo burocratico e non seriamente operativo. Infatti nella relazione al bilancio del settembre 2007 si afferma che, pur aderendosi ai progetti antincendio straordinari, nulla è stato investito su questo fronte nello stabilimento di Torino perché destinato alla chiusura. Come a dire che il modello è in fase di preparazione ma si intende renderlo veramente operativo solo dopo il trasferimento degli impianti in Terni.
Le condotte erano finalizzate a favorire economicamente la società che amministravano, che infatti non sopportò gli oneri relativi ai costi di installazione del sistema antincendio e raccolse pure gli utili derivanti dalla prosecuzione della produzione.
La pronunzia, in questo dissentendo parzialmente dalla prima sentenza che aveva ritenuto di natura amministrativa la responsabilità in questione, assume che tale responsabilità ha in realtà natura ibrida, a metà strada fra quella amministrativa e quella penale, come ritenuto sia in dottrina che in giurisprudenza. Viene evocata la giurisprudenza di legittimità per condividerne le argomentazioni a proposito della complessiva architettura della normativa, che ha introdotto uno specifico ed innovativo sistema di responsabilità degli enti collettivi, dotato di regole apposite quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione ed esecuzione; il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Il sistema sanzionatorio in questione fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale "nucleare" ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate dalla normativa.
Peraltro, prosegue la Corte, anche ammessa tale natura ibrida, le questioni di costituzionalità avanzate sono infondate come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha configurato un sistema di responsabilità colpevole basato sulla colpa d'organizzazione della persona giuridica. Inoltre l'ente non è chiamato a rispondere di fatto altrui, bensì di fatto proprio, atteso che il reato è stato commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica e quindi in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega gli amministratori e l'ente medesimo.
La sentenza esclude pure che la fattispecie configuri un obbligo indeterminato. Esso è in realtà sufficientemente orientato dalla legge che segna le linee dettagliate che indirizzano l'ente circa il contenuto del modello da approntare e le caratteristiche che esso e l'organismo di valutazione devono possedere perché il sistema prevenzionale possa dirsi efficacemente adottato. Si tratta di linee che appaiono assimilabili a quelle dettate dal d.lgs. n. 626 del 1994 rispetto all'obbligo di autonormazione imposto al datore di lavoro circa la formulazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione delle misure conseguenti.
La sentenza esclude pure che il sistema configuri un'inversione dell'onere della prova, tanto più nella fattispecie in esame, posto che la dimostrazione dell'inesistenza di un valido modello organizzativo e di un congruo organismo di valutazione non deriva da deficit dell'esercizio dell'onere probatorio che la legge affida all'ente, quanto piuttosto dall'attività istruttoria condotta dal pubblico ministero.
Conclusivamente, la società è da ritenersi responsabile e tale responsabilità appare particolarmente grave in quanto accompagnata da una serie di delibere dirette a dissimulare la persistenza del comitato esecutivo nel cui ambito vennero adottate le decisioni pertinenti anche alla protezione antinfortunistica. La voluta opacità di tali decisioni, permessa al massimo livello direttivo dell'ente, andava nella direzione contraria a quella auspicata dalla legislazione, che prevede procedure trasparenti nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si aggiunge che, proprio in considerazione della gravità dell'addebito e della efficacia e dissuasività che devono possedere le sanzioni e le misure introdotte con la nuova legislazione, in rapporto alle capacità economiche dell'ente, le statuizioni adottate dal primo giudice sono congrue. Tale argomentazione giustifica altresì la fissazione del valore della quota. Va pure ritenuta giustificata l'adozione delle sanzioni interdittive e della pubblicazione della sentenza con un grado di diffusione giustificato dalla gravità dell'addebito proprio dell'ente.
Quanto alla diversa definizione di profitto proposta dalla difesa, la pronunzia considera che, come posto in luce dalla giurisprudenza di legittimità, l'esplicito riferimento alla natura compensativa delle condotte riparatone, accredita al di là di ogni ambiguità una funzione della confisca del profitto come strumento di riequilibrio dello status quo economico antecedente alla consumazione del reato, che contrasta con la tesi del profitto quale utile netto. Tale concetto, insomma, va inteso non in senso aziendalistico.
La pronunzia confuta pure la tesi difensiva secondo cui nell'ambito di reato colposo non possa parlarsi di profitto. A tale argomento si ribatte che il profitto è ricollegato alla condotta, che ben può essere intenzionalmente orientata ad un vantaggio anche nei reati colposi. D'altra parte, la condotta stessa è quella propria del reato di omicidio colposo; e l'interesse non è all'evidenza connesso alla verificazione dell'evento mortale, ma costituisce il motivo che sta alla base della condotta di reato.
La composizione dell'organismo di vigilanza è essenziale perché il modello possa ritenersi efficacemente attuato. Esso deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ciò significa che deve sempre essere garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o di condizionamento, come previsto dall'art. 6, lettera B. Nella fattispecie tale autonomia difettava ed ha continuato a difettare, atteso che l'ing. Ca., componente dell'organismo in questione, era succeduto a C.C. quale responsabile dell'area ecologica, ambiente e sicurezza, che si occupava di manutenzione degli impianti e di organizzazione del servizio di emergenza (due settori sui quali l'organismo di vigilanza era ed è chiamato a svolgere le sue funzioni). Pertanto, le verifiche avrebbero riguardato l'operato di un dirigente chiamato ad essere il giudice di se stesso e dotato di poteri disciplinari. L'accettazione di tale conflitto di interessi di cui si rese conto lo stesso ing. Ca. denota la propensione verso la configurazione del modello dell'organo di controllo in termini burocratici e di facciata e non di effettiva prevenzione dei reati.
La circostanza che, nelle società di capitali, oggi, per effetto di sopravvenuta modifica normativa, anche il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere la funzione di organismo di valutazione non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo, trattandosi di apparati dotati di centralità ed autonomia, come emerge dall'art. 2399, lettera e), cod. civ. Per tale ragione non è stata applicata la diminuente di cui al terzo comma dell'art. 12.


60. La natura della responsabilità dell'ente.
Tale articolato apprezzamento si sottrae alle indicate censure.
L'introduzione della responsabilità dell'ente con la legge n. 231 ha costituito una grande innovazione nella sfera del diritto punitivo ed ha alimentato una letteratura ormai vastissima. Non meno rilevante e significativo appare lo sforzo giurisprudenziale volto a concretizzare l'applicazione della nuova normativa. Di tale copiosa produzione non è possibile offrire qui una sintesi completa. Si tratteranno, brevemente, solo le questioni implicate dai motivi di ricorso.
Il primo e più lungamente dibattuto tema riguarda la natura del nuovo sistema sanzionatorio. Al riguardo non vi è accordo in dottrina. Secondo alcuni si sarebbe di fronte ad una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'intestazione della normativa. Secondo altri, invece, la responsabilità in questione sarebbe sostanzialmente di tipo penale. Un ultimo indirizzo reputa che si sia in presenza di un tertium genus.
La tesi della natura amministrativa della responsabilità argomenta dalla qualificazione normativa in tal senso; dalla disciplina della prescrizione e delle vicende modificative dell'ente; dall'assenza di una disposizione afferente alla sospensione dell'esecuzione della sanzione.
La tesi penalistica trae argomento fondante dalla commissione di un reato quale presupposto della responsabilità dell'ente. Si parla, così, di fattispecie plurisoggettiva eventuale, o a concorso necessario, ovvero di fattispecie complessa e necessariamente plurisoggettiva. Ma gli argomenti sono molteplici: l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato; la giurisdizione penale; l'impronta penalistica delle severe sanzioni; la rilevanza del tentativo; la possibilità di rinunziare all'amnistia.
Il terzo indirizzo, pur rimarcando i tratti penalistici della normativa, preferisce valorizzare l'autonomia del sottosistema di cui si parla, entro il più ampio quadro del sistema punitivo che comprende sia l'illecito penale che quello amministrativo. Si riprendono le considerazioni esposte nella Relazione al d.lgs. n. 231 per sottolineare che si è in presenza di una articolato sistema di responsabilità da reato che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. Si tratterebbe, peraltro, di un sottosistema distinto ma strettamente connesso al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto criminale.


61. La giurisprudenza in proposito.
Anche in giurisprudenza si riscontrano indirizzi diversi. In alcune pronunzie, sia pure solo incidentalmente, queste Sezioni unite hanno affermata la natura amministrativa della responsabilità da reato (Sez. U, n. 34476 del 23/01/2011, Deloitte & Touche, Rv. 250347; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258647. Nello stesso senso Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369; Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126).
E' nel complesso orientata in senso penalistico altra, complessa pronunzia delle Sezioni unite (Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239922-923-924-925-926-927) che rimarca l'architettura normativa complessa del nuovo istituto che evidenzia una fisionomia ben definita, e segna l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Il sistema sanzionatorio proposto dal d.lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare". La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale. Pur se la responsabilità dell'ente ha una sua autonomia, è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un soggetto fisico qualificato (Nello stesso senso Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, D'Azzo, Rv. 232957).
Altro filone della giurisprudenza (Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247665-666; Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244256) ritiene, invece, che il d.lgs. n. 231 abbia introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato «è fatto della società, di cui essa deve rispondere».


62. Le questioni di legittimità costituzionale.
Le dispute definitorie e classificatorie di cui si è doverosamente dato conto possono essere senz'altro collocate nell'ambito delle disquisizioni d'impronta prevalentemente teoretica.
Il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.
Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l'etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell'ordinamento penale, seguendo le sollecitazioni difensive.
Al riguardo la Corte di cassazione si è ripetutamente interrogata pervenendo a ben meditate conclusioni, che devono essere qui ribadite, circa l'inesistenza di alcun vulnus costituzionale.
E' senz'altro da escludere che sia violato il principio della responsabilità per fatto proprio. Il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione (in tal senso, particolarmente, Sez. 6, Scarafia, cit.).
Parimenti è da escludere che il sistema violi il principio di colpevolezza. Di certo, però, tale principio deve essere considerato alla stregua delle peculiarità della fattispecie, affatto diversa da quella che si configura quando oggetto dell'indagine sulla riprovevolezza è direttamente una condotta umana. Qui il rimprovero riguarda l'ente e non il soggetto che per esso ha agito: sarebbe dunque vano e fuorviante andare alla ricerca del coefficiente psicologico della condotta invocato dal ricorrente; ciò tanto più quando l'illecito presupposto sia colposo giacché, come si è già avuto occasione di rimarcare, la colpa presenta essa stessa connotati squisitamente normativi che ne segnano il disvalore.
Occorre allora ricostruire in guisa diversa quella che solitamente viene denominata colpa d'organizzazione, considerandone il connotato squisitamente normativo. Si deve considerare che il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea la misure atte a contrastarli. Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione. Al riguardo, peraltro, non si configura un'inversione dell'onere della prova. Come la Corte di cassazione ha già avuto modo di porre in luce (Sez. 6, Scarafia cit.), la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione. Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente. La condivisa pronunzia considera altresì che militano a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d.lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria.
Si tratta di un ordine di idee che si rinviene pure nella sentenza impugnata, che rimarca l'iniziativa dell'accusa pubblica nella dimostrazione delle gravi carenze organizzative. Dunque, non hanno fondamento le censure difensive volte ad enfatizzare meccanismi presuntivi.
Neppure si può pensare ad un'indeterminatezza della fattispecie. Le considerazioni svolte al riguardo dalla sentenza d'appello sono condivisibili: l'obbligo organizzativo e gestionale imposto all'ente è ben delineato dalla normativa.
Le censure difensive, dunque, sono infondate.


63. Il criterio d'imputazione oggettiva.
L'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 detta la regola d'imputazione oggettiva dei reati all'ente: si richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nella normativa l'art. 25-septies che ha esteso l'ambito applicativo della disciplina ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'articolo in questione è stato successivamente riscritto dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 senza differenze rilevanti nella presente sede.
Secondo l'impostazione prevalente, ispirata anche dalla Relazione governativa al decreto legislativo, i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione. Si ritiene che il criterio dell'interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.
Non è mancata, tuttavia, qualche voce dissenziente che ha ritenuto che i due criteri abbiano natura unitaria. Il criterio d'imputazione sarebbe costituito dall'interesse, mentre il vantaggio potrebbe al più rivestire un ruolo strumentale, probatorio, volto alla dimostrazione dell'esistenza dell'interesse.
La tesi dualistica trova accoglimento anche in giurisprudenza (Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, D'Azzo, Rv. 232957; Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a., Rv. 258577; Sez. 6, n. 24559 del 22/05/2013, House Building s.p.a., Rv. 255442).
Il tema, peraltro, non presenta significativo interesse nel giudizio in esame, sia perché la questione non è stata oggetto di specifica deduzione, sia perché le pronunzie di merito argomentano ampiamente sia sull'interesse che sul vantaggio pertinenti alla vicenda in esame.
Di ben maggiore interesse è invece il fatto che l'art. 25-septies ha segnato l'ingresso dei delitti colposi nel catalogo dei reati costituenti presupposto della responsabilità degli enti, senza tuttavia modificare il criterio d'imputazione oggettiva di cui si è detto, per adattarlo alla diversa struttura di tale categoria di illeciti. E' allora insorto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento che caratterizza gli illeciti colposi ed il finalismo che è sotteso all'idea di interesse. D'altra parte, nei reati colposi di evento sembra ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l'evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell'ente. Tale singolare situazione ha indotto qualcuno a ritenere che, in mancanza di un esplicito adeguamento normativo, la nuova, estensiva disciplina sia inapplicabile. E' la tesi sostenuta dal ricorrente.
Tali dubbi e le estreme conseguenze che se ne desumono sono infondati. Essi condurrebbero alla radicale caducazione di un'innovazione normativa di grande rilievo, successivamente confermata dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, col quale è stato introdotto nella disciplina legale l'art. 25-undecies che ha esteso la responsabilità dell'ente a diversi reati ambientali.
Il problema prospettato deve essere allora risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. Il processo in esame ne costituisce una conferma. D'altra parte, tale soluzione interpretativa, oltre a essere logicamente obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non ha nulla di realmente creativo, ma si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente.
Dunque, neppure sotto tale riguardo, le censure difensive hanno pregio.


64. La confisca del profitto.
Altra questione di principio posta dal ricorrente attiene alla configurabilità di un profitto confiscabile nel reato colposo.
Anche a tale riguardo vi è necessità di rammentare brevemente le movenze della giurisprudenza di legittimità.
E' risalente e tradizionale l'insegnamento che, in relazione all'art. 240 cod. pen., il "profitto" va tenuto distinto dal "prodotto" e dal "prezzo" del reato, e va individuato in qualsiasi "vantaggio economico" che costituisca un "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" che abbia una "diretta derivazione causale" dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707).
Il principio è stato ripetutamente ribadito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117) in tema di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., di cose confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
Nel definire il profitto come "vantaggio di natura economica" o "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", si è sottolineata la necessità della stretta derivazione causale del profitto dal reato; e si è precisato che all'espressione non va, comunque, attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", indicando essa, invece, un beneficio aggiunto di natura economica.
Una successiva sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164) in materia di sequestro preventivo preordinato alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., ha ulteriormente ribadito l'orientamento in questione, confermando il principio secondo cui il profitto corrisponde all' «utile ottenuto in seguito alla commissione del reato», e il prodotto al «risultato, cioè al frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita».
La portata del profitto confiscabile è stata ampliata da altra rilevante pronunzia (Sez. U, n. 10208 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700). Si è affermato che nel concetto di profitto o provento di reato devono essere compresi non soltanto i beni che l'autore del reato "apprende" alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che questi realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa; qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto del suo investimento deve essere considerata, secondo la Corte, profitto del reato nel caso in cui tale trasformazione sia collegabile causalmente al reato stesso e al profitto immediato e sia soggettivamente attribuibile all'autore. In breve, rientra nell'idea di profitto ogni altra utilità che il reo realizzi anche come effetto mediato ed indiretto della sua attività criminosa.
Il principio è stato ripreso affermando che il profitto costituisce un vantaggio economico che si ritrae, sia pure in forma indiretta e mediata, come conseguenza della attività criminosa alla stessa riferibile (Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, Perino, Rv. 241973).
L'indirizzo in questione è stato da ultimo richiamato ed ulteriormente corroborato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), ammettendo la confisca diretta del profitto corrispondente alla mancata corresponsione della somma di denaro dovuta a titolo di imposta. E' stata delineata una nozione di profitto funzionale alla confisca, capace di accogliere al suo interno non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa. La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo, il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. In conclusione, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa
Entro tale cornice si colloca l'elaborazione espressa da altra sentenza delle Sezioni Unite (Fisia Italimpianti. cit.) con riguardo alla sanzione della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato prevista dal d.lgs. n. 231. Le linee dell'argomentazione vanno qui brevemente evocate e rapportate alla nuova contingenza in esame, afferente ad un illecito colposo.
La pronunzia parte dalla considerazione che sulla base dell'evoluzione normativa, appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella "speciale", una natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo. Con il termine "confisca", in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato.
In particolare l'art. 9, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 231 prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19, comma 1: «Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato». Il comma 2 autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Non si dubita, condivisibilmente, che la confisca sia configurata come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nella normativa in esame. Essa è concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise.
Quanto al profitto, oggetto della misura ablativa, osservano le citate Sezioni Unite che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della relativa nozione, né tanto meno una specificazione del tipo di "profitto lordo" o "profitto netto", ma il termine è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui è inserito, in maniera meramente enunciativa, assumendo quindi un'ampia latitudine semantica da colmare in via interpretativa. Il termine "profitto" è menzionato in diverse disposizioni del d.lgs. n. 231, che disciplinano situazioni eterogenee. E pur in assenza, anche nel sistema delineato di una definizione della nozione di profitto, è indubbio che questa assume significati diversi in relazione ai differenti contesti normativi in cui è inserita.
Per ciò che attiene al profitto oggetto dell'ablazione sanzionatoria, la pronunzia segue l'andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto, di cui si è sopra dato conto, e giunge a ritenere, condivisibilmente, che tale orientamento sia applicabile nell'ambito di cui si discute: nel linguaggio penalistico, si afferma, il termine ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. In particolare, il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma dell'art. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato. L'andamento estensivo della giurisprudenza è d'altra parte in linea con la strategia internazionale, che in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei "proventi del reato", intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla promozione dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia.
Tale generale ordine di idee deve essere ripreso ed ampliato. E' da rimarcare che l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce. Si è visto che, per ciò che riguarda i reati colposi di evento, l'imputazione oggettiva dell'illecito all'ente si fonda sull'interesse o vantaggio riferito alla condotta e non all'evento. Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto.
Dunque non erra per nulla la Corte di merito quando individua il profitto, come minimo, nel risparmio di spesa inerente all'impianto di spegnimento; oltre che nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza. Pertanto, pure la censura di cui si discute è priva di pregio.

65. Le altre questioni.
Le altre questioni prospettate dall'ente sono palesemente prive di pregio.
Come si è visto, la sentenza spiega diffusamente che il modello organizzativo non è stato mai efficacemente adottato, per via dell'inidoneità dell'ing. Ca. a svolgere il ruolo critico previsto dalla legge. Pure persuasivamente si confuta la tesi che evoca le innovazioni normative in ordine alla composizione del'ODV, posto che esse non mettono in crisi la primaria istanza di indipendenza dell'organo. Si tratta di argomentazioni che non mostrano vizi logici o giuridici di sorta.
D'altra parte, per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, la pronunzia è appropriata ed immune da censure. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, si fa leva non solo e non tanto sulla drammaticità degli eventi, ma anche sulla gravità della colpa, sulla consolidata avversione a costruire procedure decisionali e gestionali trasparenti. Tale apprezzamento giustifica la modulazione delle sanzioni in tutte le sue articolazioni.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 cod. pen. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 cod. pen.
Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Torino per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli artt. 437, comma 1, 589 commi 1, 2 e 3, 61 n. 3, 449 in relazione agli artt. 423 e 61 n. 3 cod. pen.
Rigetta nel resto i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati.
Rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna in solido gli imputati ed il responsabile civile Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Medicina Democratica che liquida in complessivi 7.000,00 euro oltre accessori come per legge.
Visto l'art. 624, comma 2 cod. proc. pen. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.
Così deciso il 24/04/2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014