Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2014, n. 25212 - Incarico di chiudere le finestre dei capannoni e caduta al suolo: definizione di vie di circolazione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.C.G. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3727/12 della Corte d'appello di Torino del 12.10.1.2012;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 27 marzo 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'avv. Mirate Aldo, difensore di fiducia del ricorrente, si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.


Fatto

Con sentenza resa in data 21.11.2007 il Tribunale di Acqui Terme riteneva B.C.G. responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, per aver, quale titolare della ditta "Officine E. B. & C." e, quindi, di datore di lavoro, cagionato al lavoratore L.G., in particolare con violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, lesioni personali, avendolo incaricato di chiudere le finestre dei capannoni, operazione che andava compiuta manualmente dopo averle raggiunte con un percorso sul tetto, largo circa 60 cm. con fondo in cemento, realizzato a due diverse altezze; nel compierlo il dipendente, all'improvviso, poggiava un piede fuori del percorso scivolando e dal canale di gronda cadeva sulla parte della copertura in eternit, che non reggeva il peso, con conseguente precipitazione all'interno del locale) in (OMISSIS).

L'assunto del Primo Giudice (pag. 5 della sentenza) è che quel passaggio non era dotato di adeguate misure, idonee a impedire le cadute, in quanto le dimensioni non erano tali da consentirne un agevole attraversamento, poichè la sua larghezza era parzialmente ridotta dal diverso livello di altezza del piano di calpestio, atteso che una parte dei 60 cm. del passaggio era posizionato più in alto, creando una sorta di gradino, e costringendo a camminare non in perfetto equilibrio, e senza protezione laterale o parapetto.

Solo successivamente all'infortunio venne predisposta una idonea passerella in acciaio, con protezione laterale.

La Corte d'appello di Torino, adita dall'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe, facendo proprio l'impianto motivazionale del giudice di primo grado, riteneva infondati i motivi del gravame.

Ricorre avverso tale sentenza il B.C.G. denunciando con il primo motivo violazione di legge (art. 590 cod. pen., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, art. 125 c.p.p., comma 3) e vizio di motivazione. Si premette che con l'atto di appello si poneva la questione se il sito ove aveva operato il L. fosse da ritenersi o meno passaggio a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8. In particolare si sosteneva che non si trattava di un luogo "destinato al transito delle persone e dei veicoli", con la conseguenza che il datore di lavoro non era tenuto a conferire al predetto sito le dimensioni e le caratteristiche previste dall'art. 11 dello stesso D.P.R.. La Corte del merito non ha affrontato la questione, limitandosi a ribadire che si trattava di un passaggio per sua natura intrinsecamente insidioso e rischioso, nonostante la relazione dell'ing. P. non abbia attribuito al sito la definizione di passaggio ai sensi del citato art. 8. A nulla rileva il fatto che l'operaio indossasse al momento dell'incidente scarpe da ginnastica e non quelle antiscivolo pure fornite dall'azienda.

Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge e vizio di motivazione, circa la ritenuta dinamica dell'incidente, laddove non sono state considerate le conclusioni del perito P. e le stesse dichiarazioni della persona offesa; in effetti questa non è "scivolata" ma, come spiegato dal consulente dell'imputato, la caduta è stata determinata, con ogni evidenza, dalla decisione del lavoratore di camminare sulle stesse lastre in fibrocemento, il tutto senza necessità, contro ogni regola e al di fuori di ogni prevedibilità.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su censure ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell'appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.

Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l'appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame.

Quanto al primo motivo, la tesi su cui si basa è manifestamente infondata in punto di diritto.

Invero, non si contesta da parte del ricorrente che il passaggio che il lavoratore, periodicamente, effettuava, su disposizione del datore di lavoro, per raggiungere le finestre del capannone, era particolarmente pericoloso in quanto stretto, posto su due livelli, e costringeva a procedere in precarie condizioni di equilibrio, ma si oppone che tale camminamento non può considerarsi luogo "destinato al transito delle persone e dei veicoli", secondo la definizione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, per cui ad esso non sono applicabili le norme che impongono, solo per tali luoghi, l'adozione di misure di prevenzione degli infortuni, quali, parapetti, ringhiere od altro.

A parte la considerazione che, indipendentemente dalla applicazione della disciplina antinfortunistica indicata nel capo d'imputazione, sotto il profilo di colpa specifica, dimentica il ricorrente che il datore di lavoro è tenuto (sotto il profilo di colpa generica in applicazione del principio generale di cui all'art. 2087 cod. civ.) a garantire la incolumità del lavoratore facendo in modo che l'ambiente di lavoro sia privo di pericoli e, laddove questi pericoli sussistono, deve, in ogni modo, prevenire gli infortuni eliminando la situazione pericolosa con idonei presidi.

Ora è indubbio che il passaggio percorso dal L., su specifica richiesta del B., per chiudere le finestre del capannone poste in alto, era estremamente pericoloso, come è altrettanto certo che non vi fossero protezioni (tant'è che dopo l'infortunio è stata realizzata un'apposita passerella in metallo fornita di ringhiere), e, quindi, solo per tale aspetto, sussiste il nesso causale tra l'evento (caduta del lavoratore e conseguenti lesioni) ed il comportamento omissivo del datore di lavoro.

Ciò non toglie che la disposizione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 si riferisce anche al caso che si occupa, in quanto nella definizione di "vie di circolazione" non vanno solo comprese quelle che effettivamente sono destinate con continuità al passaggio di persone o veicoli, ma anche quelle che, sebbene utilizzate non in maniera continuativa, come passaggi, scale, soppalchi o altro, debbano essere per forza utilizzate per consentire al lavoratore o ad altri di giungere in un luogo dove viene esercitata un'attività, comunque, relativa a quella lavorativa.

Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza, purchè sia ravvisabile il nesso causale, non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ovvero, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale (tra le tante, Cass., Sez. 4^, 27 novembre 2002, Bosia).

In questa prospettiva, correttamente l'addebito è stato ritenuto a carico dell'imputato, il quale, nella propria attività imprenditoriale, aveva consentito all'infortunato, lavoratore dipendente, di utilizzare un passaggio pericoloso, senza alcuna protezione per le cadute dall'alto, e, quindi, in condizione di pacifica irregolarità.

Non merita, poi, alcuna considerazione il tentativo di addebitare al lavoratore, persona offesa, la colpa di essere caduto per aver posto il piede in fallo o su di un calpestio che non ha retto il suo corpo, rappresentandosi un comportamento abnorme del medesimo, posto al di fuori di quanto gli era chiesto per svolgere la mansione affidatagli.

E' noto, in proposito, che, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionailità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinato. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (cfr., di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4A, 3 novembre 2004, Volpi; Sez. 4A, 14 gennaio 2005, Schifilliti ed altro; Sez. 4A, 7 giugno 2005, Pistoiesi).

E' l'ipotesi che qui interessa, ove si ponga attenzione che correttamente il giudicante, con apprezzamento del resto incensurabile in fatto, neppure ha evidenziato una specifica condotta imprudente del lavoratore, che, in ogni caso, anche a volerla ipotizzare, non potrebbe assurgere al rango di causa eccezionale ed imprevedibile, trattandosi di un comportamento dallo stesso posto in essere in attuazione di uno specifico ordine impartitogli.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Vale ricordare che la manifesta inammissibilità del ricorso non consente, con il formarsi di un valido rapporto processuale, di rilevare la prescrizione del reato nelle more intervenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014