Interpello n. 19 del 06 ottobre 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV d.lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza.

Quesito

"Considerato come l'All. XIV del d.lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai "corsi " di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?"

Risposta

Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che "La presenza ai corsi dì formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva dì 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."
Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.
Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 98, all. XIV.