Interpello n. 19 del 06 ottobre 2014 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV d.lgs. n. 81/2008. |
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Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza. |
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"Considerato come l'All. XIV del d.lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai "corsi " di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?" |
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Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che "La presenza ai corsi dì formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva dì 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio." |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 98, all. XIV. |