Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 ottobre 2014, n. 21647 - Caduta dal tetto e rischio elettivo. Datore responsabile


 

 

"In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; e) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2 ottobre 2009, n. 21113; Cass. 8 maggio 2009, n. 11417; Cass. 13 giugno 2012, n. 9649)."


 

Presidente Vidiri – Relatore Tria

Fatto



1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 14 luglio 2007) respinge l'appello dell'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 106/2004, di rigetto della domanda di regresso proposta dall'INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti della Fornaci M. s.p.a. (poi incorporata dalla Fornaci G. s.p.a.) e della Ge. Italia s.p.a. (chiamata successivamente in giudizio su istanza della suindicata società) onde recuperare quanto pagato in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito da M.B. , all'epoca dipendente della Fornaci M..
La Corte d'appello di Trieste, per quel che qui interessa, precisa che:
a) dalle prove raccolte risulta che il M. quando ha subito l'infortunio - consistito nella caduta da una altezza da 8-10 metri dal suolo - era intento ad effettuare una riparazione sul tetto di un capannone (riguardante l'ispezione di un foro di un camino che era stato tolto), essendo un lavoro di cui era esperto avendolo fatto altre volte e per il quale aveva ricevuto l'ordine di realizzare un camminamento sino al punto in cui intervenire;
b) è stato anche appurato che il punto della caduta era molto distante dai camminamenti, posti a fianco, e che nel sito non vi erano parapetti o impalcati, ma soltanto un parapetto naturale costituito dalla struttura stessa nonché che l'evento accadde in una fase del tutto iniziale di approntamento dei camminamenti, nella quale non era ancora possibile creare la struttura cui agganciare le cinture di sicurezza;
c) lo stesso infortunato ha riferito di essersi incamminato dove non vi era ancora il camminamento a tavoloni nella suddetta fase di preparazione e di essersi allontanato diversi metri da dove egli stesso aveva predisposto le misure di sicurezza;
d) pertanto, con tutta evidenza, il lavoratore ha disatteso l'ordine ricevuto di realizzare un camminamento fino al punto in cui intervenire, allontanandosi inopinatamente da dove aveva predisposto le misure di sicurezza;
e) ne consegue che non risultano applicabili gli artt. 10 e 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, invocati dall'INAIL perché, a quanto emerso dagli atti, non era possibile ancora approntare l'ancoraggio delle cinture di sicurezza e, d'altra parte, l'esistenza di eventuali altri sistemi per consentire l'uso delle cinture non è stato possibile desumere dalla documentazione dell’INAIL, la cui produzione è avvenuta tardivamente solo in appello.
2.- Il ricorso dell’INAIL, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resistono, con controricorso, la Ge. - Konzern Allgemeine Versicherungs - AG - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi: Ge. Italia) e la Fornaci G. s.p.a. Quest'ultima propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo.

Diritto



Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza.
Sempre in via preliminare va precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all'art. art. 366 bis cod. proc. civ., che risultano osservate da entrambi i ricorrenti.
I - Sintesi dei motivi del ricorso principale.
1.- Il ricorso è articolalo in tre motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, dell'art. 2087 cod. civ. nonché degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Si contesta l'affermazione della Corte triestina secondo cui nella specie non sarebbero applicabili gli artt. 10 e 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, in quanto non sussistevano le condizioni di fatto per fare ricorso a tale normativa, visto che erano stati previsti dei camminamenti di legno non ancora, peraltro, posti completamente in opera.
Si rileva che, invece, in base alla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante la eccepita impossibilità della utilizzazione delle cinture di sicurezza ai fini della prevenzione e della responsabilità dell'imprenditore in caso di lavori che comportino il pericolo di caduta dall'alto dell'operaio (vedi: Cass. 11 maggio 2002, n. 6796 e ivi richiami).
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2087 e 2697 cod. civ. nonché degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Si sostiene che la Corte territoriale abbia ignorato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in presenza del rapporto e dell'occasione di lavoro, è onere del datore di lavoro di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'infortunio. Infatti, nella specie, la società datrice di lavoro non ha allegato né dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, essendosi limitato a fare riferimento alla prova testimoniale.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell'art. 2087 cod. civ. nonché degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Si rileva che il comportamento del M. non può essere configurato come condotta anomala, esorbitante o atipica (c.d. rischio elettivo), sicché anche se al lavoratore fosse ascrivibile la colpa o un concorso di colpa ciò non servirebbe ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, tanto più che è certa l'inesistenza di precauzioni, eventualmente diverse dalle cinture di sicurezza.
II - Sintesi del ricorso incidentale della Fornaci G. s.p.a..
2.- Con il ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha condannato, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. la compagnia di assicurazione Ge. Italia a tenere indenne la società datrice di lavoro "di quanto quest'ultima fosse tenuta a versare alla parte ricorrente in dipendenza dei fatti per cui è causa".
III — Esame dei motivi del ricorso principale.
3.- I primi due motivi del ricorso principale - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
3.1.- Al riguardo va rilevato che. nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell'Intestazione di entrambi i suddetti motivi, la maggior parte delle censure con essi proposte si risolve nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata ma non per errori di logica giuridica - che renderebbero la motivazione stessa incongrua o incoerente e quindi eventualmente emendabile in sede di giudizio di cassazione - bensì per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.
Si tratta, quindi, di censure che risultano dirette ad esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alla motivata valutazione di merito delle risultanze probatorie di causa, che ha portato la Corte d'appello - sulla base della valutazione del materiale probatorio - ad accertare che:
a) il M. quando ha subito l'infortunio - consistito nella caduta da una altezza da 8-10 metri dal suolo - era intento ad effettuare una riparazione sul tetto di un capannone, per il quale aveva ricevuto l'ordine di realizzare un camminamento sino al punto in cui intervenire;
b) il punto della caduta era molto distante dai camminamenti, posti a fianco e nel sito non vi erano parapetti o impalcati, ma soltanto un parapetto naturale costituito dalla struttura stessa;
c) l’evento accadde in una fase del tutto iniziale di approntamento dei camminamenti, nella quale non era ancora possibile creare la struttura cui agganciare le cinture di sicurezza, tanto più che il tetto in questione era piano.
Conseguentemente, la Corte d'appello ha ritenuto inapplicabili, nella specie, gli artt. 10 e 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, invocati dall'INAIL perché, a quanto emerso dagli atti, non era possibile ancora approntare l'ancoraggio delle cinture di sicurezza.
La Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato l'impossibilità di desumere dalla documentazione dell’INAIL resistenza di eventuali altri sistemi per consentire l'uso delle cinture, data la tardi vita di tale produzione, effettuata dall'Istituto solo in appello.
3.2.- L'Istituto ricorrente, senza nulla rilevare a tale ultimo riguardo, nel primo motivo appunta le proprie censure principalmente sulla violazione degli artt. 10 e 70 del d.P.R. n. 164 del 1956, che rispettivamente prevedono:
a) l'art. 10, comma 1. che: "nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppagli a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle col legate a fune di trattenuta";
b) Part. 70: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, dove essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli opera: e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti alti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza".
3.3.- Ne risulta che - diversamente da quel che sostiene il ricorrente — la contestata statuizione della Corte d'appello non risulta scorretta perché la ritenuta inapplicabilità, nella specie, delle suddette norme è stata nella sentenza riferita espressamente all'impossibilità di approntare l'ancoraggio delle cinture di sicurezza - pacificamente emersa dalla ricostruzione del fatto - e comunque dopo la constatazione dell'esistenza di "un parapetto naturale costituito dalla struttura stessa", pur in mancanza di specifici parapetti o impalcati.
Pertanto, la suddetta affermazione, inserita nel contesto della motivazione, non si pone di per se in contrasto con gli orientamenti di questa Corte secondo cui:
a) in caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature trovano applicazione sia la norma generale dell'art. 10 del d.P.R. n. 164 del 1956 sia l'art. 2087 cod. civ. - che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti (collocazione, a seconda dei casi, di tavole sopra le orditure e di sottopalchi) previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 164 per i lavori da eseguirsi su lucernai, tetti, coperture e simili - sia, infine, l'art. 17 del citato d.P.R. n. 164 del 1956, che impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza (Cass. civ. 11 maggio 2002. n. 6796);
b) in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, che è una misura di carattere generale e imperativo, ma complementare, nel senso quando sia comprovata l'impossibilità della relativa concreta realizzabilità il datore di lavoro può essere esonerato dall’obbligo di fornire la protezione delle cinture, purché i suddetti impalcati di protezione e parapetti siano idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta dall'alto e non soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt'al più. ad attenuare soltanto tale rischio (Cass. pen. 13 gennaio 2005, n. 10213: Id. 20 giugno 2007. n. 29204; Id. 19 aprile 2013. n. 25134).
3.4.- Tutte le altre censure proposte con il primo e il secondo motivo si risolvono nell'espressione di un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte territoriale - con riguardo alle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire l'infortunio in oggetto - che essendo supportate da congrua e coerente motivazione priva di profili di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, non è censurabile in questa sede.
4.- Il terzo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.
In tale motivo, come si è detto, il ricorrente censura la sentenza impugnata ove il comportamento del lavoratore è stato configurato come condotta anomala, esorbitante o atipica (c.d. rischio elettivo).
Per costante orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità:
a) le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (vedi, per tutte: Cass. 10 settembre 2009, n. 19494; Cass. 23 aprile 2009, n. 9689: Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656: Cass. 4 febbraio 2014, n. 2455);
b) in particolare, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; e) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2 ottobre 2009, n. 21113; Cass. 8 maggio 2009, n. 11417; Cass. 13 giugno 2012, n. 9649).
Nella specie. la Corte triestina, si è limitata, sul punto, a rilevare che: a) l'infortunato aveva riferito di essersi incamminato dove non vi era ancora il camminamento a tavoloni, nella suddetta fase di preparazione, e di essersi allontanato diversi metri da dove egli stesso aveva predisposto le misure di sicurezza; b) pertanto, con tutta evidenza, il lavoratore aveva disatteso l'ordine ricevuto di realizzare un camminamento fino al punto in cui intervenire, allontanandosi inopinatamente da dove aveva predisposto le misure di sicurezza.
Il Giudice di appello, tuttavia, non conformandosi ai su riportati principi, non ha indicato le milioni né ha specificato adeguatamente le modalità del suddetto allontanamento dal camminamento predisposto, sicché non ha chiarito se nella condotta del lavoratore siano, in concreto, rinvenibili tutti gli elementi per configurarla come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sicché essa, come tale, sia da considerare idonea a comportare l'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità rispetto all'infortunio o se, invece, l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva o concorrente del lavoratore, situazione che non esclude la responsabilità del datore di lavoro, tanto più in ipotesi particolarmente delicate, quali sono quelle di caduta dall'alto verificatasi nella fase iniziale di approntamento delle misure protettive, come quella di cui si tratta.
IV - Esame del ricorso incidentate.
5.- Il ricorso incidentale è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione da parte della società Fornaci G..
Va, in falli, osservato, che, la suddetta società è stata totalmente vittoriosa in appello e, d'altra parte, dalla stessa formulazione delle censure si desume che il pregiudizio ipotizzato viene, dalla stessa ricorrente incidentale, considerato come meramente eventuale, contestandosi la mancata condanna, da parte della Corte triestina, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., della compagnia di assicurazione Ge. Italia a tenere indenne la società Fornaci G. "di quanto quest'ultima fosse tenuta a versare alla parte ricorrente in dipendenza dei fatti per cui è causa".
Di qui l'inammissibilità del ricorso incidentale, trattandosi di una impugnazione priva di rilievo pratico per la società che lo ha proposto.
Infatti, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, l'interesse all'impugnazione - che costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile, alla parte, dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche. sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (vedi, tra le molte: Cass. 16 marzo 2011, n. 6150; Cass. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass. 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. 26 luglio 2005, n. 15623).
V – Conclusioni.
6.- In sintesi, il terzo motivo del ricorso principale deve essere accolto e i primi due motivi dello stesso ricorso vanno respinti. 11 ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Venezia, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente:
“in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro -si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrano, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con io svolgimento dell'attività lavorativa. Soltanto se nella condotta del lavoratore siano, in concreto, rinvenibili tutti tali elementi essa si può considerare idonea a comportare l'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità rispetto all'infortunio. Se, invece, l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva o concorrente del lavoratore, tale situazione non esclude la responsabilità del datore di lavoro, tanto più in ipotesi particolarmente delicate, quali sono quelle di caduta dall'alto verificarsi nella fase iniziale di approntamento delle misure protettive, come quella di cui si tratta”.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi dei medesimo ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Venezia.