Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49733 - Scontro ferroviario e responsabilità


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.M., nato il (Omissis);
avverso la sentenza n. 2503/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 05/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


Fatto


1. Con sentenza del 5/10/2012, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, in data 18/10/2006, aveva condannato P.M., previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per i delitti di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo. Ciò in relazione al grave sinistro verificatosi in data (Omissis), alle ore 8,37 circa, nei pressi della stazione ferroviaria di (Omissis), e consistito nello scontro frontale tra un motocarrello ferroviario addetto alla manutenzione della tratta, proveniente da (Omissis), ed il treno viaggiatori n. (Omissis), proveniente in senso inverso dalla stazione di (Omissis), a seguito del quale perdevano la vita due degli operai procedenti sul carrello ferroviario e rimanevano feriti altri sette operai nonchè i due macchinisti del treno n. (Omissis).

La Corte territoriale, ripercorrendo analiticamente gli elementi di prova acquisiti in primo grado, alla luce dei motivi di gravame nel loro complesso volti a una nuova e diversa valutazione degli stessi, esprimeva il convincimento, conforme a quello del giudice di primo grado, che il tragico evento fosse ascrivibile a colpa, generica e specifica, del capostazione di (Omissis), P.M., per aver questi "autorizzato verbalmente - effettuando altresì la manovra che consentiva l'estrazione della chiave di sicurezza del fermadeviatoio (Omissis) - il motocarrello addetto alla manutenzione della tratta ... a recarsi "in linea", ovvero sul binario, alla progressiva 52+00 (e quindi oltre il segnale di protezione posto alla progressiva 52+226 e ben oltre il picchetto limite di manovra, sito al km 52+505), senza adottare alcuna delle misure di sicurezza previste dai regolamenti e senza seguire la manovra del carrello sul monitor".

Ciò sebbene egli:

- dovesse sapere che la progressiva km. 52+00 si trovava oltre il "picchetto limite di manovra" e non era protetta dal segnale di protezione di Noci, per cui la manovra del carrello doveva avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 7 della "Istruzione per la circolazione dei carrelli", il che non era avvenuto;

- fosse a conoscenza del fatto che il treno n. 115, (la partenza del quale era prevista nell'orario generale di servizio per le ore 8,26) sarebbe partito, di lì a pochi minuti, da (Omissis) ed avrebbe impiegato circa dieci minuti per raggiungere la stazione di (Omissis), il che, per un verso, rendeva impossibile ab origine il ritorno del carrello almeno 5 minuti prima dell'ora di inoltro del treno sul tratto di circolazione (come richiesto dall'art. 7 punto 3 della citata "Istruzione") e, per altro verso, consentiva di ipotizzare che i due mezzi si sarebbero scontrati lungo la tratta;

- fosse in condizione di verificare, controllando il monitor, che la stazione di (Omissis), alle ore 8:29:34, (ovvero dopo soli 25 secondi dalla liberazione del blocco da parte del treno 111, una volta entrato nella stazione di (Omissis)), aveva ormai orientato il blocco in ingresso per il treno n. (Omissis), proveniente da (Omissis) e diretto a (Omissis), formando l'itinerario del treno, sicchè l'uscita del motocarrello in senso inverso, dopo le ore 8,30 era contraria ad ogni regola di prudenza;

- fosse in condizione, se avesse doverosamente seguito sul monitor la posizione del carrello, di avvisare i posti di linea intermedi, presidiati da manovratori dei passaggi a livello, per fermare il treno (Omissis) con le segnalazioni previste.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il P., per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.

2.1. Con i primi due motivi il ricorrente deduce vizio di motivazione.

Sostanzialmente riproponendo i motivi di gravame disattesi dalla Corte distrettuale, il ricorrente lamenta un erroneo esame degli stessi e, comunque, la contraddittoria, carente e manifestamente illogica motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla conseguente ricostruzione del fatto.

Rileva in particolare che:

- il convincimento dell'esistenza di una sua autorizzazione verbale a recarsi "in linea" è affermato nelle sentenze di merito esclusivamente sulla base di testimonianze indirette che, sebbene utilizzabili ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 3, "sono pur sempre caratterizzate da un grado di precisione ed attendibilità non paragonabile a quello" di una testimonianza diretta;

- tali fonti peraltro non sono in grado di riferire il contenuto del colloquio intercorso tra il P. e il G. (capo operaio deceduto in conseguenza del sinistro) ma solo che quest'ultimo, uscendo dalla stanza del primo, ebbe a rappresentare ai suoi operai di "avere 10 minuti" per compiere il lavoro e rientrare;

- gli elementi raccolti non autorizzano comunque il convincimento che il P. aveva autorizzato la squadra a recarsi oltre il segnale di protezione: ciò potendosi desumere anche per via di deduzione logica dal fatto che, posto che il G. ben conosceva la procedura scritta altrimenti necessaria, a fronte di una richiesta inoltrata verbalmente, il capostazione aveva ritenuto che la squadra dovesse recarsi entro e non oltre il segnale di protezione;

- la circostanza che si rimprovera ad esso ricorrente di aver indicato al G. il "km 52", senza alcuna altra specificazione decimale, quale limite oltre il quale non inoltrarsi, in realtà dimostra che l'autorizzazione era stata concessa fino al segnale di protezione (ancorchè per la precisione questo fosse collocato in un punto anteriore della tratta posto al chilometro 52+226), atteso che, da un lato, non altro significato avrebbe potuto avere l'indicazione del km 52 e, dall'altro, la mancata precisa indicazione dell'esatta progressiva chilometrica è spiegabile in virtù di una mera esigenza di sintesi e speditezza del linguaggio verbale, apparendo pertanto del tutto inverosimile che un caposquadra dall'esperienza del G. non avesse compreso che per km 52 il P. intendeva riferirsi appunto al segnale di protezione;

- non vi è nessuna prova che esso ricorrente abbia assegnato alla squadra 10 minuti e, in ogni caso, anche qualora egli avesse effettivamente assegnato tale termine, ciò non può indicarsi a riprova della consapevolezza del P. che la squadra dovesse recarsi oltre il segnale di protezione, rappresentando piuttosto esso un limite di tempo dettato dall'intenzione di evitare che il sopraggiungente treno (Omissis), trovando il segnale di protezione rosso (per la presenza di operai in manovra in altro binario), fosse costretto a fermarsi ed attendere che la squadra terminasse i lavori;

- è indimostrato e indimostrabile l'esatto momento in cui l'autorizzazione è stata rilasciata: posto che l'unico dato di fatto certo è che la chiave di blocco del fermadeviatoio (Omissis) non avrebbe potuto essere liberata prima delle 8,28, rimangono quattro minuti in cui è possibile che sia stata non solo concessa l'autorizzazione ma anche che il carrello sia effettivamente partito;

inoltre vi era un ritardo del treno (Omissis) che consentiva di prevedere che lo stesso non sarebbe arrivato prima delle 8,43;

- è immotivato il convincimento espresso dai giudici d'appello circa il fatto che il P. non stesse seguendo la manovra del motocarrello sull'apposito monitor: erroneamente esso è desunto dallo sgomento che i testi C. e Gi. dichiarano di aver colto nel P. nel momento in cui, guardando il monitor su loro indicazione, questi prese coscienza del sopraggiungere del treno da (Omissis) con gli operai ancora in linea, apparendo risibile che una tale reazione possa essere stata percepita una prima volta da un teste e una seconda volta, a distanza di pochissimo tempo, da un altro.

Lamenta, inoltre, essere stata del tutto trascurata dai giudici di merito la circostanza che "dal verbale di ss.ii. del Sig. Co. emerge tutto lo stupore e il disappunto di P. che esclama ad alta voce: "ma allora sono andati oltre" non appena ricevuta la tragica notizia dell'incidente", ed ancora che dai verbali di ss.ii. rese dalle persone offese P. ed A. risultava che era stato lo stesso G. a decidere autonomamente di oltrepassare il km 52, disgraziatamente confidando che non sarebbe arrivato alcun treno nella direzione opposta.

2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine ad un motivo di gravame.

Rileva che con l'atto d'appello era stato evidenziato che mentre nel dispositivo della sentenza di primo grado vi è il riconoscimento del vincolo della continuazione, nelle motivazioni viene invece accertata l'esistenza di un concorso formale, segnalandosi che tale contraddizione, pur ininfluente ai fini del calcolo della pena, "denota una scarsa comprensione del fatto" ed è "di per sè, motivo di annullamento della sentenza impugnata".

Lamenta che la Corte distrettuale ha negato rilevanza a tale doglianza, "senza articolare una motivazione logica e coerente".

Diritto

3. Devesi preliminarmente ribadire, con riferimento alla istanza presentata in data 12/11/2014 dal difensore dell'imputato, che - come già rilevato con separata ordinanza resa in udienza - la circostanza dedotta non può ritenersi idonea a giustificare il chiesto differimento.

Non si trae invero dalla certificazione medica allegata che il disturbo sofferto ("lombosciatalgia acuta con insufficienza rachidea") sia tale da impedire in modo assoluto la partecipazione all'udienza da parte del difensore.

Inoltre, questi neppure ha allegato l'impossibilità di farsi sostituire.

3.1. Sotto il primo profilo, va rammentato che l'impedimento rilevante, ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5, è solo quello in grado di determinare l'assoluta impossibilità a comparire del difensore.

Non è, dunque, sufficiente una qualsiasi alterazione dello stato di salute perchè consegua l'obbligo per il giudice di disporre il differimento dell'udienza, ma è invece necessario che l'interessato prospetti e documenti una patologia tale da configurare un effettivo impedimento nei termini descritti dalla legge processuale.

In tal senso non è in dubbio che l'assoluto impedimento a comparire non richieda necessariamente l'impossibilità in senso fisico di raggiungere la sede giudiziaria (Sez. 3, n. 47975 del 26/6/2012, Liccardo, Rv. 253991), ma, come chiarito ripetutamente dalla Suprema Corte, deve comunque risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute.

Nel caso di specie la certificazione allegata alla richiesta di differimento non precisa che la patologia diagnosticata impedisse all'Avv. Davide Romano di svolgere la sua attività professionale, ma si limita a consigliare una terapia farmacologica e il "riposo per giorni dieci": indicazione quest'ultima troppo generica perchè se ne possa desumere l'incompatibilità con l'espletamento dell'impegno professionale, trattandosi peraltro di patologia (la lombosciatalgia, appunto) che, per comune esperienza, si manifesta con intensità variabile e solo in casi eccezionali assolutamente invalidante.

3.2. Sotto il secondo profilo, è opportuno rimarcare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai numerose volte precisato che la richiesta di rinvio deve essere corredata dalla indicazione della impossibilità di avvalersi di un sostituto a sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. (v. ex aliis Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109; Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Abbati, Rv. 259757; Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep. 2014, Anelli, Rv. 259520; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905), ancorchè essa possa riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, ecc. (Sez. 5, n. 41148 del 2010 cit.).

Detti principi, enunciati con riferimento al legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, devono ritenersi estensibili anche al diverso caso, che qui viene in rilievo, dell'impedimento per malattia (v. in tal senso, Sez. F, n. 35263 del 22/07/2014, Gaggiano, Rv. 260152), ancorchè al riguardo debba darsi atto dell'esistenza nella giurisprudenza della Suprema Corte di un contrastante orientamento.

Si è, infatti, sostenuto che l'onere di fornire specifica ragione dell'impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., che ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale, non sussiste quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore, comunicato al giudice e debitamente documentato, a meno che si tratti di impedimento, ancorchè non evitabile, prevedibile (v. Sez. 5, n. 29914 del 01/07/2008, Trubia, Rv. 240453; Sez. 1, n. 47753 del 09/12/2008, Fettah, Rv. 242489; Sez. 3, n. 3072 del 17/12/2002, dep. 2003, Rigatuso, Rv. 223943).

La differente valutazione è stata in tali precedenti giustificata rilevandosi come un simile onere gravi sul difensore quando questi esercita una scelta tra un impegno professionale ed un altro, mentre nei casi di forza maggiore una tale pretesa non avrebbe senso e ragione, tranne nei casi in cui l'impedimento, per quanto non evitabile, abbia avuto i caratteri della prevedibilità.

Una tale distinzione, tuttavia, non trova sufficiente riscontro nel testo normativo, mancando nell'art. 420-ter cod. proc. pen., qualsivoglia distinzione sulle ragioni dell'impedimento, facendosi esclusivo riferimento, riguardo al difensore (comma 5), alla assoluta "impossibilità di comparire per legittimo impedimento", senza ulteriore specificazione.

Nè essa appare condivisibile sul piano logico.

Non sempre, invero, l'essere l'impedimento legato a motivi diversi dalla presenza di concomitante impegno professionale e, in particolare, a motivi di salute, può di per sè giustificare la presunzione della impossibilità di richiedere l'opera di un sostituto, non vedendosi pertanto ragione di derogare al principio surrichiamato che, come detto, pone a carico del difensore l'onere di motivare adeguatamente anche sotto tale profilo l'effettività, oltre che l'imprevedibilità, dell'impedimento.

Tanto vale a maggior ragione nel caso dei specie, nel quale la patologia risulta diagnosticata già in data 10/11/2014, data dalla quale residuava un ampio margine temporale che certamente consentiva la possibilità di richiedere l'intervento di un sostituto e, correlativamente, imponeva al richiedente, anche sul piano logico, di motivare adeguatamente le ragioni del mancato avvalimento dell'opera di quest'ultimo.

3.3. Non possono infine ravvisarsi margini operativi che consentano di venire incontro, sia pure per ragioni di mera opportunità, alla richiesta, risultando preminenti le esigenze di celere trattazione del procedimento, tanto più considerato che lo stesso, fissato una prima volta all'udienza del 13/12/2013, ha già subito due rinvii su richiesta dello stesso difensore, una prima volta per impedimento dello stesso e una seconda, all'udienza del 20/3/2014, per la sua adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.

4. Venendo dunque al merito, deve rilevarsi l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili.

La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è ampiamente argomentata sulla base di considerazioni specifiche e pregnanti sul piano logico, idonee a giustificare il confermato giudizio di condanna.

Le varie - spesso ripetitive e sovrapponibili - censure articolate dal ricorrente si risolvono, per contro, nella reiterazione di argomentazioni difensive motivatamente disattese dai giudici di appello, oltre che nella prospettazione di una serie di questioni di merito, peraltro di non decisivo rilievo, afferenti esclusivamente e dichiaratamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice a quo, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Come noto, infatti, compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, "la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cfr. Sez. 2, n. 18163 dei 6/5/2008, Ferdico, Rv. 239789). Di contro, solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all'interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.

E' il caso poi di rammentare che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, l'espresso convincimento della penale responsabilità dell'imputato, compiutamente esaminando tutte le prospettazioni difensive reiteratamente proposte e confutando ciascuna di esse ovvero anche evidenziandone la non decisività sulla base di argomenti puntuali e logicamente coerenti con le acquisizioni istruttorie.

La ricostruzione del fatto risulta, dunque, nel caso in esame, incensurabile in questa sede, non ravvisandosi alcun contrasto disarticolante tra le emergenze processuali e il ragionamento seguito.

5. Con più puntuale riferimento al contenuto specifico delle doglianze mosse dal ricorrente, giova in particolare osservare quanto segue.

Tesi di fondo sottostante alle prime tre delle critiche sopra elencate è quella secondo cui l'odierno ricorrente aveva autorizzato il G. a portarsi con il carrello trasportatore e la squadra di operai al suo comando "non oltre il segnale di protezione".

Ciò avrebbe consentito di operare, secondo il ricorrente, comunque, in tutta sicurezza, da ciò discendendo anche la non pertinenza del richiamo operato nelle sentenze di merito agli artt. 5 e 7 delle "Istruzioni per la circolazione del carrello".

Corollario di tale tesi è, con ogni evidenza e come del resto esplicitamente dedotto in apertura del ricorso, che l'incidente sarebbe da imputarsi, esclusivamente, alla "decisione presa estemporaneamente o comunque autonomamente dalla squadra di operai di spingersi oltre l'area protetta dall'apposito segnale ... al fine di spostare la cartellonistica ivi presente".

Orbene, è agevole rilevare come tale tesi si risolva in una diversa prospettazione di merito, inammissibile nella presente sede, in quanto inidonea a infirmare la validità e coerenza logica della diversa valutazione operata dai giudici di merito, fondata su plurime e convergenti emergenze processuali, e tra le altre anche sulla considerazione, desunta da quanto concordemente riferito dagli operai componenti la squadra impegnata nei lavori di manutenzione, che quella mattina essi avrebbero dovuto raggiungere, come già avvenuto il giorno precedente, il cantiere posto a circa 1 km dalla stazione di (Omissis) e dunque, al kilometro 51 + 800, sicuramente posto al di là del segnale di protezione.

Circostanza questa che risulta totalmente trascurata dal ricorrente, che non spiega per quale ragione gli avrebbe dovuto limitare il percorso autorizzato alla squadra di operai fino ad un punto che poco o nulla a che fare con il cantiere che gli stessi avrebbero dovuto raggiungere.

Anche quanto alla tempistica degli eventi, la Corte d'appello opera un'attenta e dettagliata ricostruzione cronologica degli eventi sulla base della rilevazione dei dati cronologici eseguita dal consulente tecnico. Tale ricostruzione risulta logicamente coerente e resiste, pertanto, alle generiche contrarie affermazioni contenute in ricorso, le quali a tutto concedere si risolvono anche sul punto nella prospettazione di una diversa valutazione delle emergenze processuali, come noto inammissibile in questa sede, non essendo le stesse in grado anche di evidenziare elementi oggettivi e univoci in grado di disarticolare l'opposto ragionamento svolto in sentenza.

6. Peraltro le contestazioni svolte dal ricorrente si rivelano principalmente mirate nei confronti del primo dei percorsi argomentativi esplicitati in sentenza a fondamento del giudizio di condanna: quello che trae dall'istruttoria raccolta il convincimento della sussistenza di un'autorizzazione verbale, conferito al capo della squadra di operai, ad eseguire l'intervento nella consapevolezza che il luogo interessato si ponesse al di là del limite rappresentato dal segnale di protezione, confidando sull'esistenza di un sufficiente margine di tempo (presupposto a sua volta nascente dalla verosimile dimenticanza che, a causa del cd. scambio di incroci poco prima autorizzato, il treno n. (Omissis) da poco giunto nella stazione di (Omissis) sarebbe stato seguito immediatamente dopo da quello n. (Omissis) anch'esso proveniente da (Omissis) con la medesima direzione, senza essere intervallato da un treno con numero pari proveniente dalla stazione di noci con opposta direzione).

Autorizzazione in questi termini evidentemente effettuata in violazione di specifiche norme di sicurezza previste dal regolamento per il movimento dei treni e, comunque, caratterizzata da evidente negligenza e imprudenza.

Resta invece sostanzialmente trascurato l'ulteriore e alternativo percorso motivazionale attraverso il quale la Corte territoriale evidenzia come alla medesima conclusione debba comunque giungersi, anche ammettendo per vero che l'autorizzazione fosse sottoposta all'espressa condizione della non superamento del segnale di protezione e che, quindi, si sia trattato di iniziativa autonoma ed esclusiva della squadra di operai e, in particolare, di colui che la guidava.

Ciò in ragione della rilevanza causale comunque attribuibile, anche in tal caso, alla omissione delle precauzioni comunque attivabili in via d'emergenza e alla non corretta esecuzione degli obblighi di vigilanza dell'area intera interessata dai lavori, in particolare attraverso l'attenta vigilanza del movimento dei veicoli attraverso il monitor.

A tale parte della motivazione, il ricorrente dedica poche e generiche contestazioni, tese, a ben vedere, semplicemente a negare la circostanza, contro però l'evidenza dei fatti rappresentata proprio dal verificarsi del tragico evento, inspiegabile se non in virtù anche di una omessa attenta vigilanza del movimento dei mezzi nell'area attraverso il monitor.

7. Sotto tale profilo - giova peraltro rimarcare - la regola di giudizio cui si sono implicitamente attenuti i giudici di primo e secondo grado - secondo cui il dirigente movimento di stazione è comunque responsabile anche degli infortuni in ipotesi ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza dei lavoratori, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo (nella specie certamente non praticabile) - è corretta e conforme alla costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte.

7.1. Al riguardo non può anzitutto dubitarsi della esistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente, rilevante nel caso di specie, discendente dalle mansioni pacificamente attribuitegli di dirigente e responsabile del movimento di stazione, come tale tenuto a vigilare che il movimento dei treni in stazione avvenga in condizioni di sicurezza per tutti coloro che possano esserne coinvolti, restando del tutto irrilevante la mancanza di una richiesta di interruzione d'esercizio su uno o più binari, nonchè la pure dedotta omessa consegna di precisa e adeguata comunicazione scritta.

Posto che egli, come è pacifico in causa, era comunque informato della presenza di una squadra di operai nell'area della stazione, proprio tale omissione avrebbe dovuto attivare i compiti e i poteri di vigilanza ed eventualmente di inibizione allo stesso assegnati, evidentemente funzionali agli obiettivi di sicurezza e prevenzione predetti, tanto più essendo o dovendo essere consapevole di una particolare situazione di rischio derivante dalla sopra menzionata operazione di scambio di incroci tra i treni.

7.2. Ne deriva anche che, secondo principio ripetutamente affermato, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv. 237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186).

8. Il terzo motivo è poi palesemente inammissibile per difetto di interesse.

Come ammesso dallo stesso ricorrente, il riferimento - nel dispositivo della sentenza di primo grado, nella illustrazione del calcolo posto a base della determinazione della pena - alla continuazione anzichè al concorso formale, l'unico correttamente configurabile rispetto ai reati ritenuti in sentenza, non determina alcuna conseguenza pratica sul trattamento sanzionatorio adottato dai giudici di merito.

Tale riferimento risulta in sè frutto evidentemente di un mero errore materiale del tutto ininfluente, come del resto desumibile anche dalla motivazione della sentenza della Corte d'appello che sul punto fa inizialmente riferimento correttamente al concorso formale per poi successivamente parlare, evidentemente ricadendo nel medesimo errore materiale, di "aumenti per la continuazione".

9. Per le esposte ragioni, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014