Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 dicembre 2014, n. 26037 - Amianto. Ruolo di un datore di lavoro nella compagnia portuale


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 14357-2008 proposto da:
F.M. C.F. (OMISSIS), quale figlio ed erede di F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO,
rappresentato e difeso dall'avvocato FIRRIOLO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI GIANLUCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUSNELLI ALESSANDRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 510/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2007 R.G.N. 298/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato LORENZELLI SABINA per delega CONTALDI GIANLUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


1- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 2 luglio 2007) rigetta l'appello proposto da F.M. - nella qualità di figlio ed unico erede di F.S., deceduto il (OMISSIS), per asbestosi polmonare associata a mesotelioma pleurico, contratta in ambiente di lavoro e per la quale gli era stata attribuita dall'INAIL la rendita per postumi invalidanti nella misura del 100% - avverso la sentenza del Tribunale di Genova 2 dicembre 2005, n. 1757, confermando tale sentenza.

La Corte d'appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la sentenza di primo grado è corretta in quanto l'art. 2087 cod. civ., invocato dal F., non può essere applicato nella specie perchè è indubitabile sia che tale disposizione si riferisce alla responsabilità dell'imprenditore-datore di lavoro sia che il de cuius del ricorrente non era un dipendente del CAP (Consorzio Autonomo del Porto n.d.r.) - ora Autorità Portuale - di Genova, in quanto egli, a decorrere dal 26 febbraio 1982, faceva parte, a tutti gli effetti, in qualità di socio, della Compagnia portuale lavoratori del Ramo industriale, categoria fabbri operai;

b) pertanto, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, è da escludere che tra il suddetto lavoratore-socio e la compagnia portuale - costituita in forma cooperativa ed avente personalità giuridica - si sia instaurato un rapporto di lavoro, visto che la compagnia, nella specie si è limitata a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, svolgendo, in pratica, funzioni di ufficio di collocamento e rimanendo pertanto esente da ogni responsabilità per gli infortuni sul lavoro e/o le malattie professionali dei soci lavoratori;

c) ne consegue che, nella suddetta ipotesi così come in ipotesi analoghe, datori di lavoro sul piano formale e sostanziale sono le singole imprese operanti nel porto presso le quali lavorano i soci delle compagnie;

d) nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che fosse l'Ufficio Avviamento del suddetto Ramo Industriale a gestire la posizione assicurativa obbligatoria dei lavoratori del settore, in quanto tale gestione, espressamente effettuata "per conto ed a nome delle aziende" datrici di lavoro, si svolgeva in base ad un accordo raggiunto fra Ispettorato Provinciale del lavoro, INAIL, CAP e INTERSIND al fine di semplificare il sistema di pagamento dei premi per i lavoratori operanti, a chiamata, nel Ramo Industriale stesso;

e) del pari è ininfluente la sussistenza, in capo all'Ente portuale, del potere regolamentare, in quanto tale circostanza non può essere configurata come fonte di responsabilità contrattuale dell'Ente ex art. 2087 cod. civ. nei confronti dei soci-lavoratori, anche nell'eventuale ipotesi di una violazione dell'obbligo di vigilanza del CAP in ordine al rispetto delle norme regolamentari da esso poste.

2.- Il ricorso di F.M. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, l'Autorità Portuale di Genova.

Diritto

In via preliminare va precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all'art. art. 366-bis cod. proc. civ..

1 - Sintesi delle censure.

1.- Con il motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2087 cod. civ..

Si ricorda che Cass. pen. 29 luglio 1988, n. 8541 che, ai fini penalistici, ha affermato la responsabilità del delegato di una Compagnia portuale per un infortunio sul lavoro, in una ipotesi in cui la Compagnia si era limitata ad avviare al lavoro le proprie maestranze.

Si sostiene, infine, che, diversamente da quanto affermato dalla Corte genovese, dalla titolarità del potere regolamentare in capo alla Compagnia non potrebbe non derivare un obbligo di vigilanza, da parte delle stessa, in merito al concreto rispetto, da parte delle imprese datrici di lavoro, delle disposizioni ivi previste a tutela della salute dei lavoratori.

Pertanto, l'omesso esercizio di tale onere di vigilanza farebbe nascere, in capo alla Compagnia portuale, la responsabilità ex art. 2087 cod. civ..

2 - Esame delle censure.

2.- Il motivo non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.

2.1.- Dal punto di vista della impostazione generale, il ricorso - che, per gran parte della sua lunghezza, è costituito dalla riproduzione degli atti dei precedenti gradi di merito del giudizio, oltretutto intercalata in modo disordinato con le pagine dedicate alle argomentazioni dei motivi, così da rendere difficile la lettura complessiva dell'atto e l'identificazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della impugnazione - risulta redatto senza il rispetto: a) del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - che comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 29 agosto 2011, n. 17739; Cass. 30 marzo 2007, n. 7891; Cass. 5 aprile 2006, n. 7882; Cass. 18 marzo 2002, n. 3941;
Cass. 7 novembre 2013, n. 25044); b) del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva, che corrisponde all'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. 6 agosto 2014, n. 17698 e Cass. 22 giugno 2006, n. 19100; Cass. 30 settembre 2014, n. 20589), principalmente in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488).

2.2.- A ciò va aggiunto, sempre dal punto di vista della formulazione delle censure, che il ricorrente non ha adeguatamente rispettato l'art. 366-bis cod. proc. civ., che si applica al presente ricorso ratione temporis.

Infatti, il quesito di diritto formulato nella parte finale del ricorso, data la sua genericità, non risulta idoneo ad assolvere alla essenziale funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, come richiesto dalla costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (vedi: ex multis: Cass. S.U. n. 20360 del 2007; Cass. 5 luglio 2013, n. 16865; Cass. 17 maggio 2013, n. 12098; Cass. 7 marzo 2012, n. 3530; Cass. 9 maggio 2008, n. 11535).

2.3.- Peraltro, per completezza, va precisato che la sentenza impugnata non può certamente considerarsi il frutto della violazione dell'art. 2087 cod. civ., risultando, anzi, essa del tutto conforme a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui:

a) il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori- soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento - restando inapplicabile, nel regime giuridico prece dente la L. 28 gennaio 1994, n. 84, il divieto di appalto di manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1960 - e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Ne deriva che in tale seconda ipotesi, e con riferimento alla domanda risarcitoria per infortunio promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, non è configurabile litisconsorzio necessario tra la compagnia portuale che si limiti a fornire lecitamente manodopera al soggetto esercente l'attività imprenditoriale nell'ambito della quale si sia verificato l'infortunio (vedi, per tutte: Cass. 8 ottobre 2012, n. 17092; Cass. 6 agosto 1998, n. 7733; Cass. 15 marzo 1995, n. 2992; Cass. 13 maggio 1992 n. 5710; Cass. 8 novembre 1984 n. 5646; Cass. 29 ottobre 1981 n. 5706; Cass. 3 marzo 1981 n. 1233; Cass. 12 gennaio 1979 n. 249; Cass. 15 ottobre 1968 n. 3300; Cass. 11 ottobre 1956 n. 3943; Cass. 4 luglio 1956 n. 2412);

b) dai principi affermati dalla Corte di giustizia della Comunità Europea in tema di monopolio che il codice della navigazione riservava alle compagnie dei lavoratori portuali (sentenze CGCE n. 179 del 1991 e n. 163 del 1998) prima della riforma introdotta con L. n. 81 del 1994, inapplicabile nella specie "ratione temporis", si ricava non già che nei porti viga un indiscriminato principio di divieto di intermediazione di mano d'opera o di fornitura di lavoro temporaneo, ma, al contrario, che tali forme di fornitura di mano d'opera sono lecite. Ciò che al legislatore nazionale è vietato è la costituzione di un monopolio al riguardo, sia esso in favore di compagnie portuali "tout court", ovvero di compagnie portuali "trasformate", conseguendone, per la normativa interna, che il diritto alla libera concorrenza e alla libera prestazione di servizi non si salvaguarda vietando per tutti l'appalto di mano d'opera all'interno dei porti, bensì assicurando la relativa attività a tutti gli operatori del settore, senza privilegiare un soggetto piuttosto che altri, come le compagnie portuali. Conseguentemente, l'effetto nell'ordinamento interno delle sentenze della Corte di giustizia non è quello di vietare nei porti qualsiasi intermediazione, ma di rendere inapplicabili le norme che creano monopoli, sicchè per il periodo compreso tra il 1990 e il 1994, il lavoro nei porti può essere appaltato a più imprese in concorrenza tra loro, ma non può essere riservato ad una sola impresa appaltatrice di mano d'opera (Cass. 18 gennaio 2007, n. 1104; Cass. 14 luglio 2008, n. 19291);

c) il fatto che fosse il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (istituito con legge n. 26 del 1981 e posto in liquidazione con D.L. n. 6 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1990) ovvero - come accadeva nella specie - l'Ente portuale a provvedere direttamente alla gestione della posizione assicurativa obbligatoria dei lavoratori del settore, non ha influenza sul criterio generale di attribuzione della titolarità dei relativi rapporti di lavoro, individuato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui le Compagnie portuali, se non esercitano direttamente attività di impresa, ma si limitano a fornire ad altre imprese la manodopera necessaria alle operazioni da svolgere nell'area portuale, non assumono il ruolo di datori di lavoro e non sono quindi qualificabili sono responsabili degli infortuni subiti dai lavoratori portuali durante l'esecuzione di dette operazioni (arg. ex Cass. 1 ottobre 1998, n. 9764);

d) dalla qualifica come ente pubblico economico del Consorzio Autonomo del Porto di Genova - di cui al R.D. 16 gennaio 1936, n. 801, art. 1 così come modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 168, art. 1 - consegue la natura privatistica sia dei rapporti di lavoro del personale da esso dipendente sia delle relative disposizioni regolamentari, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e se immune da vizi logici (Cass. 9 marzo 2005, n. 5139; Cass. 15 marzo 2006, n. 5624; Cass. 11 marzo 2002, n. 3468; Cass. 13 gennaio 1996, n. 221).

2.4.- Dai suddetti principi si desume che - come correttamente affermato dalla Corte genovese, con congrua e logica motivazione - nella specie, non poteva certamente essere attribuita all'Ente portuale la qualifica di datore di lavoro ai fini dell'art. 2087 cod. civ. essendo pacifico - come risulta anche dal presente ricorso (vedi: p. L) - che F.S. "prestava la propria attività lavorativa su chiamata, presso le imprese del ramo industriale, che erano i suoi effettivi datori di lavoro".

A ciò consegue che certamente non potrebbe ipotizzarsi l'attribuzione al CAP della titolarità dei rapporti, con conseguente responsabilità ex art. 2087 cod. civ., per effetto delle disposizioni regolamentari emesse dallo stesso Ente portuale, che come si è detto hanno natura privatistica.

E neppure può farsi derivare la responsabilità in oggetto da una eventuale - e non dedotta, in questa sede, in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione - mancata vigilanza, da parte dell'Ente portuale in ordine al rispetto, da parte delle imprese datrici di lavoro, delle proprie norme regolamentari, essendo evidente che:

a) in linea generale, la fonte di una simile responsabilità non può che essere la legge (e, in particolare, l'art. 2087 cod. civ., che, invece, nella specie, la esclude);

b) d'altra parte, anche laddove sia configurabile una responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. derivante da un accertato danno del lavoratore, causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sicchè - anche in una simile evenienza, che non si verifica nella specie - la mancata osservanza delle norme regolamentari privatistiche dettate dal CAP per la disciplina del lavoro nell'ambito portuale assume un ruolo del tutto marginale, rilevando ben altra normativa (Cass. 5 agosto 2013, n. 28626; Cass. 3 agosto 2012, n. 13956; vedi anche: Cass. 11 maggio 1967, n. 968).

2.5.- Va precisato, infine, che non assume alcun rilievo neppure il riferimento effettuato dal ricorrente alla sentenza della 4 sezione penale di questa Corte 29 luglio 1988 n. 8541, che, giudicando sulla sola responsabilità civile di un vice console della compagnia ricorrente (assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato) in relazione ad un infortunio capitato ad altro lavoratore portuale, aveva affermato il principio secondo cui la Compagnia portuale anche quando non esercita un'impresa portuale e si limita solo a fornire maestranze alle imprese, che procedono al carico e allo scarico delle navi, è sempre la controparte del contratto di lavoro ed è tenuta a controllare e sorvegliare le operazioni, cui i soci lavoratori sono adibiti, per verificare il rispetto dei patti e a garanzia della sicurezza dei lavoratori medesimi.

Infatti, tale tesi, pur rispecchiando le posizioni di una parte della dottrina dell'epoca, risulta essere in contrasto con la tradizionale e costante posizione della giurisprudenza non solo civile ma anche penale di questa Corte sia antecedente (vedi per quest'ultima Cass. Sez. 3 penale 28 gennaio 1981 n. 536; Sez. 3 penale 6 ottobre 1981 n. 8571) sia successiva (vedi, per tutte: Cass. Sez. 3 penale, 10 marzo 1995, n. 4557), in base al quale, come si è detto, il rapporto di lavoro fra le Compagnie portuali e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività d'impresa per le operazioni da svolgere nell'area portuale (siano esse di carico e scarico o altre) e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera alle imprese portuali, sicchè solo nel primo caso l'Ente portuale assume la funzione di solo ed esclusivo "datore di lavoro", con tutti gli obblighi e i doveri connessi a tale posizione e qualifica giuridica, tra i quali l'apprestamento dei mezzi di prevenzione antinfortunistica.

3 - Conclusioni.

3.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 21 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014