Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 25 novembre 2014
Decreto incentivi - utilizzazione del personale ispettivo, interventi di carattere organizzativo della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l’articolo 14, comma 1 lettera b), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 che introduce un aumento del 30% dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
VISTA altresì la lettera c), del predetto articolo 14 che raddoppia gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO che, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle predette sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nonché ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014;
VISTA la nota prot. n. 12666 del 23 giugno 2014 del Ministero dell’economia e finanze che, a seguito della richiesta della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. n. 6115 del 26 marzo 2014, comunica l’istituzione del capitolo di entrata 2573 art. 13;
VISTA la risoluzione della Agenzia delle entrate n. 70 del 24 luglio 2014 che, a seguito della richiesta della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. n. 11540 del 24 giugno 2014, ha istituito il codice tributo 79AT;
CONSIDERATO che il citato capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è destinato a misure “finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare
PRESO ATTO che le predette misure sono da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA

Articolo 1
(Misure di incentivazione, beni strumentali e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

1. I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui all’articolo 14, comma 1 lettere b) e c), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro, sono destinati, in applicazione del comma 1, lettera d) n. 2, del medesimo articolo 14, al finanziamento:
a) delle misure di cui all’articolo 3 del presente decreto, volte ad incentivare lo svolgimento della attività di vigilanza anche in orari serali o notturni;
b) delle misure di cui all’articolo 4 del presente decreto, volte ad incentivare il personale ispettivo a mettere a disposizione il mezzo proprio per effettuare l’attività ispettiva;
c) delle misure di cui all’articolo 5 del presente decreto, volte ad incentivare il personale ispettivo ad effettuare un maggior numero di ispezioni;
d) delle misure di cui all’articolo 6 del presente decreto, volte a consentire alle Direzioni del lavoro l’acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della attività di vigilanza;
e) delle iniziative di cui all’articolo 7 del presente decreto pianificate dall’Amministrazione volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
2. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono versati sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le misure incentivanti di cui al comma 1 sono riferite esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che svolge effettivamente attività di vigilanza.

Articolo 2
(Ripartizione delle somme agli Uffici)

1. L’Amministrazione procede a ripartire tra gli Uffici territoriali, per non più di tre volte l’anno, le somme di cui all’articolo 1 del presente decreto proporzionalmente al numero delle unità di personale ispettivo che, in servizio presso ciascun Ufficio, svolge effettivamente attività di vigilanza.

Articolo 3
(Attività di vigilanza in orari serali o notturni o in giorni festivi)

1. Al personale ispettivo disponibile a svolgere attività ispettiva in orari serali, notturni o in giorni festivi usando il mezzo proprio, è corrisposto un incentivo in relazione al grado di disagio, riconosciuto dal dirigente di riferimento sulla base di specifiche indicazioni operative fomite dalla Direzione generale per l’attività ispettiva d’intesa con la Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
2. Sono fatti salvi ulteriori incrementi retributivi già previsti dalla contrattazione collettiva in ragione dello svolgimento di lavoro straordinario e/o festivo ed il rispetto della disciplina in materia di riposi giornalieri e settimanali.
3. Le Direzioni territoriali del lavoro, anche sulla base di direttive della Direzione generale per l’attività ispettiva adottate d’intesa con la Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), prevedono misure di semplificazione in ordine alla autorizzazione, da parte del dirigente, allo svolgimento del lavoro straordinario che si dovesse rendere necessario nell’ambito della attività di vigilanza nonché in ordine alla tracciabilità dell’orario di lavoro effettivamente svolto.

Articolo 4
(Utilizzo del mezzo proprio)

1. Al personale ispettivo che mette a disposizione il mezzo proprio per lo svolgimento della attività di vigilanza è corrisposto un incentivo.

Articolo 5
(Incremento del numero delle ispezioni)

1. Al personale ispettivo è corrisposto un incentivo proporzionalmente connesso all’incremento delle ispezioni effettuate in un determinato arco temporale.
2. Le somme assegnate a ciascun Ufficio, ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, sono utilizzate ai fini dell’incentivo di cui al primo comma in misura non inferiore al 10% del loro ammontare.

Articolo 6
(Acquisto di beni strumentali)

1. Una quota-parte delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, nella misura non superiore al 10%, sono destinate da ciascun Ufficio territoriale, in relazione alle specifiche esigenze, all’acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della attività di vigilanza.

Articolo 7
(Iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

1. Una quota-parte dei maggiori introiti di cui all’articolo 1 del presente decreto possono essere utilizzati per il finanziamento di campagne ispettive straordinarie finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare in specifici ambiti territoriali o settoriali. Le iniziative sono pianificate dalla Direzione generale per l’attività ispettiva anche sulla base degli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 8
Accordi territoriali)

1. Le somme assegnate a ciascun Ufficio territoriale, ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, sono ripartite tra il personale ispettivo, secondo criteri condivisi con le rappresentanze sindacali presso ciascuna Direzione del lavoro.
Il presente decreto è trasmesso, per i controlli di competenza, all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 25 novembre 2014

Giuliano Poletti


Fonte: lavoro.gov.it