Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2014, n. 52485 - Morte conseguente a prolungata esposizione ad amianto: i dispositivi di protezione avrebbero scongiurato l'evento?


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
TO.MI. n. il (omissis...);
TO.MA. n. il (omissis...);
nei confronti di:
C.F. n. il (omissis...);
F.V. n. il (omissis...);
avverso la sentenza n. 2728/2010 pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trento il 12/6/2014;
sentita nella camera di consiglio del 5/12/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per le parti civili, l'avv.to De Bertolini A. del foro di Trento che ha concluso per l';accoglimento del ricorso;
udito, per il responsabile civile A.P.P.S.S. di Trento, l'avv.to S.P. Ciotti del foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per gli imputati, l';avv.to Stefenelli M. del foro di Trento, che ha concluso per il rigetto o in subordine la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.


Fatto


1. Con atto in data 26/7/2014, TO.MA. e TO.MI., in qualità di parti civili costituite, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 12/6/2014 con la quale il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.F. e F.V., perchè il fatto loro ascritto non costituisce reato, in relazione a un'imputazione di omicidio colposo commesso, ai danni del lavoratore TO.P., in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; decesso, avvenuto in data (omissis...), nella specie asseritamente provocato dalla cooperazione colposa dei due imputati.

In particolare, al C. e al F. - in qualità di legali rappresentanti dell'Ospedalino Centro Angeli Custodi nei periodi dal 1976 al 1979, il F., e dal 1979 al 1982 il C. -, erano state contestate le condotte omissive consistite nella mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale e collettive contro il rischio di esposizione del lavoratore ad amianto, nonchè nell'omessa informazione sul punto del lavoratore, con la conseguenza che il lavoratore TO.P., a causa della prolungata esposizione all'amianto nel corso della propria attività lavorativa ebbe a contrarre il mesotelioma pleurico che lo condusse al decesso.

Con la sentenza impugnata, il giudice a quo, pur avendo accertato la riconducibilità della patologia mortale contratta dal lavoratore all'esposizione non protetta all'amianto nel corso della propria attività professionale (sicuramente nel periodo dal 1976 al 1996), ha tuttavia escluso la sussistenza di alcun profilo di colpa ascrivibile agli imputati, attesa l'impossibilità di pervenire con certezza alla formulazione di un "positivo giudizio controfattuale in relazione a ciascun singolo imputato", avuto riguardo all'epoca di acquisizione delle conoscenze relative all'etiopatogenesi della malattia e alla scarsa rilevanza, in ogni caso, dei dispositivi di protezione o dei presidi concretamente disponibili negli specifici periodi storici riguardanti l'attività dei due imputati, con la conseguente incertezza in ordine "alla scongiurabilità o alla differibilità dell'evento per effetto della condotta alternativa lecita di ciascun singolo imputato".

2. Con le impugnazioni avanzate in questa sede, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, le parti civili si dolgono dell'erroneità in cui sarebbe incorso il giudice a quo nell'applicazione, al caso di specie, dei principi in tema di causalità e di colpa, disattendendo gli orientamenti venutisi consolidando nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prevedibilità, anche sul piano delle conoscenze scientifiche in termini storici, dei rischi connessi all'esposizione all'amianto e al non trascurabile rilievo in concreto riconoscibile all'adozione dei presidi antinfortunistici già disponibili all'epoca oggetto di giudizio; e tanto, al di là del mancato rispetto della regola di giudizio imposta dall'art. 425 c.p.p., essendosi il giudice a quo spinto alla valutazione nel merito della responsabilità degli imputati, senza limitarsi alla verifica dell'idoneità degli elementi complessivamente acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.

Diritto

3. Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche all'esito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 479 del 1999, l'udienza preliminare deve ritenersi tale da aver conservato la propria originaria natura di provvedimento d'indole processuale (e non di merito).

Se è vero, infatti, che le modificazioni apportate dalla legge citata hanno conferito all'udienza preliminare aspetti più significativi con riguardo al merito dell'azione penale (in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi all'acquisizione della prova: nel testo previgente della rubrica dell'art. 422 c.p.p. compare il riferimento a sommarie informazioni, là dove attualmente si parla di integrazione probatoria), è altrettanto vero che identica è rimasta la finalità cui l'udienza preliminare è preordinata, consistente nell'evitare la celebrazione di dibattimenti inutili senza spingersi all'accertamento dell'eventuale colpevolezza o innocenza dell'imputato.

In tal senso, mentre, da un lato, deve ritenersi sicuramente non irrilevante la circostanza che, all'udienza preliminare, emergano elementi di prova che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato, dall'altro occorre tener presente che il proscioglimento può essere pronunciato, dal giudice dell'udienza preliminare, solo se ed in quanto l'innocenza sia ritenuta con certezza non superabile in dibattimento attraverso l'acquisizione di nuove prove o a seguito di una diversa e sempre possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti.

In sintesi, al fine di pervenire a una sentenza di non luogo a procedere, il quadro probatorio e valutativo complessivamente delineatosi ad esito dall'udienza preliminare dev'essere tale apparire, secondo un criterio di ragionevolezza, di per sè immutabile.

Si può dunque affermare che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in quei soli casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire a una diversa soluzione; ossia, in tutti i casi in cui il dibattimento deve indubitabilmente ritenersi superfluo.

Non contrasta, con questa interpretazione, il tenore dell'art. 425 c.p.p., comma 3, che prevede la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Tale norma, infatti - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. -, conferma i rilievi indicati, poichè il parametro di giudizio rimane, non già quello relativo alla verifica dell'innocenza dell'imputato, bensì quello concernente il riscontro dell'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili o suscettibili di chiarimenti o sviluppi nel corso del giudizio, in forza di un giudizio prognostico destinato a valere, tanto per l'ipotesi dell'insufficienza, quanto per quella della contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti, legittimando, entrambe dette caratteristiche, la pronunzia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui le stesse non appaiano più superabili.

In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita là dove l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiano superabili in dibattimento.

Si può affermare, in aderenza anche a quanto affermato in dottrina, che "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 3180/2012, Rv. 254465).

Quello indicato è del resto l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., Sez. 6, n. 42275/2001, Rv. 221303; Cass., Sez. 6, n. 1662/2000, Rv. 220751; Cass., Sez. 4, n. 26410/2007, Rv. 236800; Cass. Sez. 4, n. 13163/2008, Rv. 239597) in precedenza fatti propri anche dalla Corte Costituzionale (v. Corte Cost., sent. n. 71/1996 che così si esprime su questo punto:
"l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero").

L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati.

Il provvedimento impugnato risulta, infatti, nella sua sostanziale impostazione, incentrato sulla verifica dell'insussistenza del delitto contestato agli imputati, e di fatto governato da una logica di giudizio sovrapponibile a quella propria dell'esame dibattimentale, piuttosto che a quella coerente alle specifiche finalità dell'udienza preliminare, avendo la sentenza impugnata apoditticamente correlato l'asserzione dell'indimostrabilità dell'eventuale rilievo causale positivo delle condotte alternative lecite omesse dagli imputati (tale da escludere che l'approfondimento istruttorio dibattimentale avrebbe potuto condurre ad esiti diversi) alle indicazioni fornite dal perito nel corso dell'incidente probatorio (di per sè oggettivamente discusse in ambito scientifico), secondo cui lo stato delle conoscenze scientifiche e l'efficacia dei presidi antinfortunistici disponibili all'epoca di attività degli imputati non avrebbero consentito di esprimere un giudizio certo circa la possibilità, mediante l'adozione di adeguati comportamenti cautelari, di sottrarre il lavoratore alla patologia dallo stesso contratta o, quantomeno, di differirne l'emersione in un periodo significativamente posteriore, con la conseguente obiettiva incertezza circa la "scongiurabilità" o la "differibilità dell'evento per effetto della condotta alternativa lecita di ciascun singolo imputato" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

Ciò posto, osserva il collegio come le valutazioni così assertivamente compendiate dal giudice a quo appaiano tali da lasciare ancora interamente scoperta l'area delle possibili differenti valutazioni del materiale probatorio complessivamente acquisito; e ciò, non solo nella prospettiva della rilevabile diversità delle possibili letture degli elementi di prova acquisiti (possibilità fondatamente adombrata dagli odierni ricorrenti attraverso il pertinente richiamo dei precedenti giurisprudenziali di legittimità invocabili nel caso di specie: cfr. pagg. 9 e segg. del ricorso), bensì anche sotto il profilo della ragionevole prevedibilità di un differente approccio alla ricostruzione del ragionamento controfattuale e della relativa caratterizzazione probatoria, sì da condurre a una differente interpretazione delle possibilità di un diverso andamento nel tempo del decorso della patologia contratta dal lavoratore, nonchè dei profili di colpevolezza degli imputati rilevabili nelle condotte assunte nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il lavoratore deceduto.

La mancata analitica specificazione, da parte del giudice a quo, delle ragioni dell'assoluta e certa superfluità della celebrazione del dibattimento, a causa della sicura inesistenza di possibili sviluppi probatori e/o argomentativi degli elementi acquisiti o di possibili interpretazioni alternative di questi, impone la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Trento per nuovo esame.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014