Tipologia: Accordo
Data firma: 28 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Focchi e RSU
Settori: Metalmeccanici, Focchi Rimini
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

A) Informazioni
B) Relazioni sindacali
C) Relazioni industriali
D) Organico
E) Ambiente di lavoro
F) Salario
F1) Premio di risultato
F2) Premio di produzione
F3) Premio feriale
F4) Orario di lavoro - Straordinario
G) Orario di lavoro
H) Mensa
I) Programma ferie collettive
J) Definizione dei criteri per le modalità di utilizzo delle ferie individuali
K) Trattamento economico in caso di malattia professionale ed infortunio sul lavoro
L) Ore di viaggio
M) Trasferta
N) Indennità chilometrica
O) Ex indennità latte
P) Pagamento delle retribuzioni
Q) Passaggi di categoria
R) Indumenti di lavoro
S) Tutela tossicodipendenti
T) Portatori di handicap
U) Patronati
V) Quota contratto
X) Sede di lavoro
Z) Applicazione, decorrenza, durata e rinnovo

Verbale di accordo

Tra la Focchi spa […], e la RSU della Focchi spa […], si conviene quanto segue

A) Informazioni
L'Azienda si impegna a fornire, almeno trimestralmente, informazioni e documentazione alla RSU sui seguenti aspetti:
bilancio aziendale;
lavorazioni esterne e lavoro interinale;
situazioni di mercato;
ricerca di mercato ed innovazione di prodotto;
modifiche all'organizzazione del lavoro,
introduzione di nuove tecnologie, programma degli investimenti;
dati ed informazioni relativi ad occupazione,
inquadramento professionale ed ambiente;
dati relativi ad infortuni e malattie professionali.

B) Relazioni sindacali
La Focchi Spa fornirà informazioni sull'andamento generale dell'impresa (mercato, assunzioni, elenco delle aziende che eventualmente abbiano rapporti di conto lavorazione con la Focchi spa). Dovrà in ogni caso essere tenuta in considerazione la caratteristica di impresa produttrice in conto terzi della Focchi spa e la conseguente elasticità e variabilità dei programmi aziendali.
L'Azienda si impegna ad affidare lavori in subappalto solo a ditte che dichiarino di rispettare i CCNL e che siano in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali, fino ad ultimazione dei lavori.
In caso di contrazione dell'attività produttiva, fra RSU ed Azienda, si procederà al confronto sui possibili rientri di lavorazioni decentrate.

C) Relazioni industriali
Realizzazione di nuove relazioni industriali, tendenti al coinvolgimento dei lavoratori alla vita ed agli obiettivi aziendali comunemente definiti. Definizione di un modello partecipativo composto da rappresentanti della Direzione aziendale o loro incaricati ed alcuni componenti della RSU che si potranno avvalere della collaborazione di altri dipendenti su argomenti specifici.

D) Organico
Confronto sull'organico aziendale, in rapporto all'utilizzo nei reparti di produzione di personale esterno, del monte ore di lavoro straordinario effettuato nei vari reparti aziendali. Verifica dell'organico in rapporto al carico di lavoro programmato e relative assunzioni.

E) Ambiente di lavoro
Impegno delle parti per la soluzione dei problemi relativi:
- all'organizzazione del lavoro;
- agli interventi di risanamento ambientale;
- all'utilizzo dei mezzi di protezione individuali e di reparto;
- alla Legge [dlgs] 626/94 ed in particolare:
* disponibilità dell'Azienda ad evitare la produzione di materiali inquinanti e non riciclabili; selezione e recupero dei rifiuti; controllo degli sprechi;
* informazione al rappresentante per la sicurezza sulle sostanze utilizzate nel processo produttivo;
* confronto sui piani d'investimento e di risanamento ambientale in relazione alle prescrizioni del servizio di Medicina del Lavoro e sul rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche;
* addetti videoterminali: visita medica oculistica all'atto dell'assunzione e, successivamente, previa verifica col medico di fabbrica.
Disponibilità dell'Azienda, compatibilmente con le necessità organizzative, allo spostamento ad altre mansioni delle donne in stato di gravidanza addette ai videoterminali in maniera continuativa.

G) Orario di lavoro
Impiegati
Per la categoria impiegatizia l'orario di lavoro settimanale a 39 ore, potrà essere realizzato anticipando di un'ora l'uscita dal lavoro nella giornata del venerdì, a tal fine utilizzando i PAR previsti dal vigente CCNL.
Sempre per la medesima categoria, viene istituito un orario flessibile di entrata ed uscita in base alla seguente distribuzione:
A.M.
Entrata 08,00-08,30 Uscita 12,30-13,00
P.M.
Entrata 14,00 Uscita 17,30,
Fermo restando la regolamentazione dell'art. 3 della Disciplina Speciale, parte prima, del vigente CCNL, al ritardatario di un massimo di dieci minuti sarà concessa la possibilità di recupero del ritardo entro la giornata; ritardi superiori ai dieci minuti potranno ugualmente comportare il recupero con arrotondamento della frazione alla mezz'ora.
Stante la concessa agevolazione dell'orario d'ingresso, tale nuova regolamentazione dell'orario di lavoro non dovrà comportare effettuazione di lavoro straordinario nella pausa pasto e l'uscita dal luogo di lavoro non potrà essere effettuata prima delle ore 17,30.
Operai
Per la categoria operaia l'orario di lavoro settimanale a 39 ore, potrà essere realizzato posticipando di un'ora l'entrata al lavoro nella giornata del lunedì, a tal fine utilizzando i PAR previsti dal vigente CCNL.
Per quanto concerne gli operai del reparto officina la distribuzione dell'orario sarà la seguente:
A.M.
Entrata 07,30 Uscita 12,00
P. M.
Entrata 13,00 Uscita 16,30
Per gli operai dell'officina, per i singoli reparti o per singoli lavoratori, in un determinato periodo dell'anno, pressoché coincidente con quello estivo, considerato particolarmente disagiato per l'esercizio della consueta attività lavorativa, potrà essere attuato il seguente alternativo orario di lavoro:
Settimana da 40 ore

 

A.M.

Giorno

Entrata

Uscita

Lunedì

06,00

13,15

Martedì

06,00

13,15

Mercoledì

06,00

13,15

Giovedì

06,00

13,15

Venerdì

06,00

13,15

Sabato

06,00

12,45

con 1/2 ora di pausa pasto da effettuarsi fra le 11,00 e le 11,30.
Nel caso in cui insorgessero esigenze tecnico organizzative aziendali, sia di riduzione che di incremento dell'orario di lavoro attraverso rientri settimanali, l'alternativo orario di lavoro sopra esposto potrà subire variazioni in funzione delle seguenti modalità, peraltro già attuate negli anni passati, citate a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
Settimana da 35 ore

 

A.M.

Giorno

Entrata

Uscita

Lunedì

06,00

13,30

Martedì

06,00

13,30

Mercoledì

06,00

13,30

Giovedì

06,00

13,30

Venerdì

06,00

13,30

Sabato

06,00

13,30

con 1/2ora di pausa pasto da effettuarsi fra le 11,00 e le 11,30.
Settimana da 46 ore

 

A.M.

P.M.

Giorno

Entrata

Uscita

Entrata

Uscita

Lunedì

06,00

14,00

 

 

Martedì

06,00

12,30

13,00

16,00

Mercoledì

06,00

14,00

 

 

Giovedì

06,00

14,00

 

 

Venerdì

06,00

14,00

 

 

Sabato

06,00

13,00

 

 

con 1/2 ora di pausa pasto da effettuarsi fra le 11,00 e le 11,30 di tutti i giorni escluso il martedì..
Le variazioni dell'orario di lavoro dovranno essere concordate con la RSU con almeno due settimane di anticipo.
La distribuzione in un unico turno di lavoro, a prescindere dalla durata del turno stesso, non è presupposto per la maturazione di alcuna indennità e/o diritto di pausa, e ciò anche in ipotesi di introduzione per CCNL e/o per Legge; in tale ultima ipotesi, le parti si incontreranno per ricercare una idonea soluzione.
La Direzione aziendale potrà istituire, previo esame con la RSU, più turni giornalieri, anche solo per determinati reparti, secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
I turni avranno la seguente distribuzione:
- il 1° turno avrà inizio alle 06,00 e terminerà alle 14,00 (con 1/2 ora di pausa pasto da effettuarsi fra le 11,00 e le 11,30);
- il 2° turno avrà inizio alle 14,00 e terminerà alle 22,00 (con 1/2 ora di pausa pasto da effettuarsi le 19,00 e le 19,30).
Circa l'eventuale ulteriore 3° turno notturno, la Direzione aziendale sarà in ogni caso disponibile ad analizzare con la RSU proposte alternative volte ad evitarne l'istituzione; nel caso in cui si ritenesse comunque indispensabile, la Direzione aziendale provvederà a concordarne, direttamente con i dipendenti interessati e con i relativi capi reparto, le modalità di espletamento procedendo, eventualmente, anche alla revisione dei due turni sopra esposti in funzione dell'istituzione del terzo.

O) Ex indennità latte
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, l'indennità latte di attuali E. 1,55 verrà elevata ad E. 2,00 e sarà corrisposta esclusivamente a coloro i quali sono addetti:
alla macchina saldatrice;
alle macchine troncatrici a doppia testa;
ai pantografi;
all'estrusore per la siliconatura;
al reparto pulizia sigillatura;
al reparto pulizia vetri.
Il riconoscimento di tale indennità per eventuali nuove lavorazioni e/o rettifiche sarà concordato con il RSL e la Direzione aziendale.

R) Indumenti di lavoro
L'Azienda fornirà ai lavoratori appartenenti alla qualifica di operai che ne faranno richiesta o per i quali lo riterrà necessario per l'espletamento delle loro mansioni un paio di occhiali e cuffie acustiche all'anno.
È fatto obbligo a tali lavoratori di fare uso degli scarponcini, degli occhiali e delle cuffie.
L'Azienda fornirà ai lavoratori con qualifica di operaio 3 tute all'anno, una estiva e due invernali, entro il mese di Dicembre di ogni anno.

T) Portatori di handicap
Confronto sulla possibilità di inserimento di lavoratori portatori di handicap, al fine del completamento della loro formazione professionale, in accordo con i centri di formazione preposti.