Cassazione Penale, Sez. 4, 19 dicembre 2014, n. 53059  - Linea elettrica e infortunio mortale. Prescrizione


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
M.A.S. N. IL (Omissis);
C.L. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 589/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 25/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Ducci Michele, del foro di Firenze, per C., che si riporta ai motivi di ricorso.


Fatto


1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza in data 7.07.2009, affermava la penale responsabilità di M.A.S., G. D., G.M. e C.L. in ordine al delitto omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed altro. Il Tribunale concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante condannava gli imputati alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, assegnando le provvisionali indicate in dispositivo.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 25.06.2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di G.M.; assolveva G.D. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.L. in relazione al reato di cui al capo B), per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione. Il Collegio rideterminava le pene inflitte a C.L. e M. A.S. e revocava le statuizioni civili, essendo stati acquisiti atti di transazione delle parti civili e la dichiarazione di revoca delle costituzioni nei confronti di tutti gli immutati. La Corte territoriale osservava che il termine prescrizionale, relativo al delitto di omicidio colposo - pari ad anni sette e mesi sei, tenuto conto della più favorevole disciplina vigente all'epoca del fatto, stante la concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sull'aggravante - non risultava decorso alla data della sentenza, tenuto conto delle intervenute sospensioni, pari a mesi 11 e giorni 18.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione M.A.S., a mezzo del difensore.

Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riguardo al carattere abnorme della condotta posta in essere da Gh.Da.. La parte osserva che gli stessi giudicanti hanno rilevato che Gh. aveva gravemente sottovalutato il rischio derivante dalla linea elettrica; e sottolinea che, contraddittoriamente ed immotivatamente, hanno escluso che la condotta del Gh. fosse qualificabile come abnorme.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il coimputato C.L., a mezzo dei difensori.

Con unico articolato motivo l'esponente deduce il vizio motivazionale. La parte rileva che nel piano di sicurezza era stata prevista la presenza di una linea elettrica, ad una distanza di oltre otto metri dal suolo; e che era stato espressamente vietato l'utilizzo in cantiere di gru, essendo stato previsto l'obbligo di utilizzare, per le manovre di scarico, camion ribaltabili. Ciò posto il ricorrente osserva che la Corte di Appello contraddittoriamente ha affermato che il coordinatore per la sicurezza non avrebbe dovuto consentire l'inizio dei lavori. Sotto altro aspetto, il deducente sottolinea che la Corte di Appello ha del tutto omesso di esaminare la questione relativa alla comunicazione in materia di sicurezza intercorsa tra G. e la ditta incaricata della fornitura del materiale ferroso, in riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro n. 4/2007, circolare pure richiamata nella sentenza impugnata.

 

Diritto




1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 589 c.p., per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basati su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Si osserva che secondo le disposizioni di diritto intertemporale di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, commi 2 e 3, nel caso di specie deve trovare applicazione la più favorevole disciplina dettata dall'art. 157 c.p., nella formulazione antecedente alla novella del 2005, in base alla quale per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato si tiene conto anche della diminuzione di pena stabilita per effetto delle circostanze attenuanti concesse, secondo il concreto giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice.

Il termine prescrizionale massimo, previsto dalla disciplina vigente alla data del fatto, pari ad anni quindici (trattandosi di delitto punito con pena non inferiore ad anni cinque), risulta perciò ridotto ad anni sette e mesi sei, essendo state riconosciute le attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, nei confronti di tutti gli imputati, come sopra evidenziato. Detto termine, è spirato il 4 novembre 2013, tenuto pure conto delle accertate sospensioni del corso della prescrizione, intervenute nel corso del processo.

E' poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, in considerazione delle conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti.

Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella sentenza della Corte di Appello di Firenze, confermativa della sentenza del Tribunale di Livorno, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza degli imputati, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.

2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014