Cassazione Civile, Sez. 6, 20 gennaio 2015, n. 798 - Sinistro stradale e infortunio sul lavoro


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza


sul ricorso per regolamento di competenza 28132/2013 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI ANDREA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del Vice Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato BUONO DOMENICO, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;

- resistente -
e contro D.M.E.;
- intimato -
e sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha chiesto in accoglimento del ricorso, annullarsi l'ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio;
avverso l'ordinanza R.G. 239/2012 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI dell'11.11.2013, depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.



FattoDiritto

1. Nel giudizio promosso dall'INAIL innanzi al Tribunale di Castrovillari nei confronti di D.M.E., proprietario del mezzo guidato da D.M.F., ed HD ASSICURAZIONI s.p.a., l'Istituto pubblico deduceva che il predetto D.M.F. investiva, in fase di sorpasso, l'autoarticolato con semirimorchio condotto da M.A. e che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso al M., aveva erogato le prestazioni economiche previste dalla legge.

2. L'INAIL agiva, per tali fatti, in via surrogatoria, nei confronti dei responsabili dell'infortunio e della compagnia di assicurazione, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma erogata a titolo di indennizzo.

3. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda e la sospensione del giudizio in attesa di conoscere l'esito del gravame avverso la sentenza, del Tribunale di Sala Consilina, nella causa promossa dalla proprietaria e dal conducente dell'autoarticolato nei confronti del responsabile del sinistro, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dal medesimo sinistro stradale.

4. Il Tribunale di Castrovillari, ritenuto che la definizione del giudizio non potesse prescindere dalla definizione della controversia, per il risarcimento dei danni, promossa dalla proprietaria e dal conducente dell'autoarticolato nei confronti del responsabile del sinistro, pendente in grado di appello innanzi alla Corte di Appello di Salerno (per mero errore materiale diversamente indicata dal giudice), reputava sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 295 c.p.c., e, per l'effetto, disponeva la sospensione necessaria della causa.

5. L'INAIL propone ricorso per regolamento di competenza e rileva l'erroneità della decisione non versandosi in ipotesi di sospensione necessaria del giudizio.

6. HDI Ass.ni S.p.a. ha resistito con memoria difensiva con la quale chiede che la Corte, ritenuto applicabile, al caso di specie, il disposto dell'art. 337 c.p.c., comma 2, voglia confermare la sospensione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari e, in via subordinata, disporre la rimessione degli atti del giudizio dinanzi al Giudice di merito del Tribunale di Castrovillari affinchè valuti l'ipotesi della sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., comma 2.

7. L'Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e tale conclusione è condivisa dal Collegio.

8. Premessa la procedibilità, in base al combinato disposto dell'art. 47 c.p.c., e del comma 2, dell'art. 369 c.p.c., del proposto ricorso per regolamento di competenza, risultando in atti copia dell'avvenuto "avviso telematico" in data 13.11.2013 (v. Cass., SU, 9004/09 sullo specifico tema), il Collegio osserva quanto segue.

9. L'art. 295 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, ha escluso l'ammissibilità di una discrezionale facoltà di sospensione del processo, al di fuori delle ipotesi di sospensione legale (v., ex multis, Cass. nn. 16188/2012, 23906/2010, 1813/2005).

10. Invero, il carattere discrezionale della facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal Giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, contrasterebbe con i canoni di ragionevolezza e della durata ragionevole del giudizio (artt. 3 e 111 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) (v. Cass., SU, 14670/2003 e successive conformi).

11. La sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., risulta, pertanto, consentita unicamente nel caso di pregiudizialità tecnico-giuridica, che si verifica allorquando il rapporto integri la fattispecie dell'incidenza del giudizio pregiudiziale sull'altro dipendente in modo che la decisione del primo si rifletta, con efficacia di giudicato, sul secondo, condizionandone la decisione in maniera necessaria (v. Cass. nn.16188/2012; 26469/2011; 3659/2008; 14065/2007).

12. Per converso risulta insufficiente l'esistenza di un mero collegamento fra le statuizioni, collegamento sostanziato dalla coincidenza o dall'analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere.

13. In altri termini, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicchè occorre garantire uniformità di giudicati, perchè la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto (v. Cass. 27426/2009).

14. Il rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi così delineato, ossia quale connotazione di indispensabile antecedenza logico-giuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valga a condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (giudizio pregiudicato), postula ineludibilmente che i due giudizi vertano tra le medesime parti perchè solo in tal caso la pronuncia resa nel primo può far stato nei confronti delle parti del secondo (v., ex multis, Cass. 15067/2012; 6554/2009; 8701/2007; nn. 18336, 16960 del 2006; nn. 16216, 4367, 14075, 13950,12124 del 2005).

15. Il discrimine tra le ipotesi delineate dall'art. 295 c.p.c., e art. 337 c.p.c., comma 2, è costituito dall'intervento o meno di una pronuncia giudiziale, non passata in giudicato siccome oggetto di gravame.

16. Ciò perchè il diritto affermato dal Giudice di primo grado vale a qualificare la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria sia l'autorità della sentenza di primo grado (v. Cass., SU, 10027/2012).

17. Di conseguenza, anche qualora tra i due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità, ma quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè ove il Giudice abbia disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento risulterà illegittimo a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (v., fra le altre, Cass. 21924/2008).

18. Peraltro, ove la sospensione del processo sia stata disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sull'erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con altro giudizio, mentre in relazione all'art. 337 c.p.c., comma 2, sarebbero potute sussistere, eventualmente, le condizioni per pervenire all'emanazione di un provvedimento di sospensione facoltativa, il provvedimento reso è comunque da annullare, mancando un'adeguata motivazione sulle ragioni di opportunità che avrebbero potuto legittimare la sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2.

19. Rimane salva, in tal caso, l'eventuale adozione, da parte del Giudice di merito, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, emanare un nuovo e motivato provvedimento di sospensione riconducibile all'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dal citato art. 337 c.p.c. (v., fra le altre, Cass. 15794/2005).

20. Nella specie, tra la causa promossa dall'INAIL, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, volta ad ottenere, attraverso l'azione di surrogazione, il rimborso delle prestazioni previdenziali economiche erogate in favore del M., sul presupposto della ricorrenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile, e la causa intentata dal predetto M. e dalla Q., nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro stradale, nei confronti del conducente e del proprietario dell'altro veicolo, nonchè della relativa compagnia assicurativa, per conseguire il risarcimento dei danni a persone e cose patiti in conseguenza del predetto sinistro, non sussiste un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi investa una questione di carattere pregiudiziale per la definizione dell'altro, ossia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico atto a condizionare l'esito del processo da sospendere.

21. Nè, in definitiva, sussiste identità delle parti in lite.

22. L'azione proposta dall'INAIL ha carattere autonomo, pur nella peculiare forma di successione ex lege nel credito del danneggiato verso i responsabili del fatto illecito.

23. In accoglimento del proposto ricorso va annullata l'impugnata ordinanza di sospensione con rimessione delle parti, per la prosecuzione del giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari al quale viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

24. Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo dovuto per il ricorso per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari, al quale rimette anche le spese del giudizio per regolamento. Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2015