Tipologia: Accordo
Data firma: 14 maggio 2003
Validità: 01.05.2003 - 31.12.2005
Parti: Cometo/Glf/Seli e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, RSU
Settori: Edilizia, Cantieri, Metro Torino
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Pause di raffreddamento
Art. 2 - Sicurezza sul lavoro
Art. 3 - Turni regolari avvicendati
Art. 4 - Lavori in galleria
Art. 5 - Mensa e alloggio
Art. 6 - Viaggi
Art. 7 - Calendario annuale delle ferie collettive
Art. 8 - Informazioni e reclami
Art. 9 - Spostamenti tra lotti
Art. 10 - Pagamento salari
Art. 11 - Attuazione dell'accordo
Art. 12 - Estensione dell'accordo al 5° lotto
Art. 13 - Efficacia e durata dell'accordo

Accordo

In Torino, addì 14.5.2003 e presso gli uffici della Gruppo Torinese Trasporti spa - di seguito per brevità denominata GTT - siti alla via Siccardi a 15, tra la Cometo scrl con sede legale in Roma alla piazza Fernando de Lucia n. 65 [...] oltre che la Grandi Lavori Fincosit spa con sede legale in Roma alla piazza Fernando de Lucia n. 65 [...], la Seli Società Esecuzione Lavori Idraulici con sede legale in Roma al viale America n. 93, […], di seguito per brevità denominate Cometo / Glf / Seli; e le Segreterie provinciali di Torino di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil […], di seguito per brevità denominate "OO.SS."; la RSU del cantiere interessato […], viene stipulato il presente accordo valevole per tutti i lavoratori di Cometo / Glf / Seli addetti alla realizzazione del 4° lotto della metropolitana in Torino.

Premesso che
a) con convenzione dell'11.4.2001, la Gtt ha affidato - all'Ati in quote paritetiche tra la mandataria Glf e la mandante Seli - le opere civili al rustico del 4 lotto della linea 1 della metropolitana automatica in Torino;
b) le società per azioni Glf / Seti, con atto dell'11.4.2001 a rogito del notaio Maurizio Misurale in Roma di repertorio n. 147290 e raccolta n, 39284, hanno costituito la Cometo a cui stata demandata la costruzione in forma congiunta delle opere di cui al precedente alinea;
c) Glf / Seli sono direttamente assegnatane di opere nell'ambito della commessa appena descritta;
d) quest'ultima include l'esecuzione di una galleria che parte dalla stazione Principi d'Acaja e - attraversando le fermate Bernini, Racconigi, Rivoli, Monte Grappa - termina in Pozzo Strada: la lunghezza teorica del manufatto di ml 2.358 interrotti per, ad orientativi intervalli di ml 500, da aree a cielo aperto che consentono la riemersione della TBM destinata allo scavo e l'abbondante afflusso di aria sana dall'esterno;
e) in data 17.12.2002, stato siglato un accordo sindacale - tra le segreterie provinciali torinesi delle OO.SS. indicate in epigrafe e la sola Seli in relazione ad analoghe problematiche inerenti al similare 3 lotto della medesima metropolitana - di cui si tenuto conto nel perfezionamento delle presenti intese;
f) le OO.SS. hanno presentato a Cometo / Glf / Seli una piattaforma rivendicativa unitaria, onde pervenire alla concreta sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale al di l degli adottati CCNL Edili Industria e CCPL Torino;
g) tra le Parti in questione si sono tenute numerose riunioni in sede sindacale, in occasione delle quali è stata riconosciuta e ribadita l'opportunità di sviluppare e mantenere relazioni industriali per favorire nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze - la realizzazione di un'opera pubblica di primario rilevante interesse per la specifica collettività quale, appunto, la tratta della linea metropolitana in corso;
si stipula e si conviene quanto segue, conferendo preliminarmente alle illustrate premesse il valore di patto.

Art. 1 - Pause di raffreddamento
In considerazione della complessità delle attività produttive - anche in relazione alla salvaguardia antinfortunistica delle maestranze oltre che alla tutela degli impianti e delle opere realizzate - le Parti si impegnano a definire le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo.
Ne consegue la necessità che le proclamazioni di eventuali sospensioni dal lavoro vengano preventivamente e formalmente comunicate dalle strutture sindacali competenti alla direzione di cantiere in tempi congrui per le operazioni di messa in sicurezza previste.
In ogni caso, al fine di prevenire e comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità, le Parti convengono di attivare pause di raffreddamento durante le quali esaminare congiuntamente le problematiche che hanno causato tali situazioni
L'esame congiunto dovrà concludersi entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro.

Art. 2 - Sicurezza sul lavoro
Cometo / Glf / Seli operano - in tema di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro - in ossequio ai precetti del D.Lgs. 494/96 per cui dispongono sia del Piano Generale della Sicurezza sia del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto che:
è stato redatto un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che richiede ed esige la tassativa osservanza delle coinvolte maestranze;
è stata creata - come statuito appunto dal D.Lgs. 494/96 - un'adeguata organizzazione per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che contempla la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) denominato "Addetto alla Sicurezza" e che si interfaccia con il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori designato dalla Gruppo Torinese Trasporti spa in qualità di committente principale;
è in fase di concertazione con le competenti strutture pubbliche la "procedura di evacuazione e pronto soccorso" di cui al D.Lgs. 626/94;
sono stati formalmente comunicati, ai locali Ispettorato del Lavoro e ASL, i nominativi incaricati della funzione di "RSPP" e di "medico competente";
è irrinunciabile obiettivo - nel prosieguo delle lavorazioni - dotare l'erigenda galleria di imprescindibili accorgimenti per garantire la respirabilità dell'aria, quali impianti di ventilazione e di monitoraggio sia delle condizioni ambientali sia del microclima;
solleciteranno insieme la GTT affinché addivenga alla sottoscrizione di una convenzione con la Regione Piemonte che consenta ai lavoratori in discorso la nomina di un medico di base aggiuntivo anche ai fini della certificazione dello stato di malattia e della prescrizione dei fermaci;
sarà puntualmente curata l'applicazione del protocollo sanitario stabilito dal medico competente e la formazione oltre che l'informazione sulle metodologie di contrasto dei rischi insiti nel contesto, utilizzando l'Ente Scuola Cipet.

Art. 3 - Turni regolari avvicendati
In considerazione della natura dell'opera, le Parti concordano la possibilità di fare ricorso a turni regolari avvicendati che saranno articolati in 3 giornalieri suddivisi tra 4 squadre e che saranno sviluppati a livello mensile come da allegato calendario turni così articolato:
6 giorni di lavoro e 1 giorno di riposo;
6 giorni di lavoro e 4 giorni di riposo.
Ai lavoratori coinvolti nei turni appena descritti, spetterà - oltre alla prevista indennità ex CCNL dell'8% aumentata all'11% per la fascia oraria notturna ivi convenzionalmente individuata dalle 22.00 alle 6.00 - quanto segue:
incremento dall'8% all'I 1% anche della maggiorazione per "lavoro diurno in turni regolari avvicendati" di cui al punto 5) dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
€ 6,00 lordi per ciascuna notte di lavoro svolta nell'ambito dei qui delineati turni;
€ 14,00 lordi per ogni sabato di lavoro svolto nell'ambito dei qui delineati turni, ad espresso assorbimento pure della più modesta incentivazione 8% per le ore prestate nella giornata di sabato" indicata nell'art. 5 del menzionato CCNL;
€ 18,00 lordi per ogni domenica oppure per le residue giornate festive svolte nell'ambito dei qui delineati turni, con esclusione di altre maggiorazioni inapplicabili per giunta alla domenica causa la sussistenza del "riposo compensativo" di cui all'art. 20 del citato CCNL e con concessione aggiuntiva dell'incremento 45 % soltanto per le residue giornate festive escluse dal calendario delle ferie collettive.

Art. 4 - Lavori in galleria
Le Parti, considerato che per i "lavori in galleria" - di cui al Gruppo B dell'art. 21 dedicato, nel richiamato CCNL, alle "indennità per lavori speciali disagiati" - è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi indicati, concordano quanto segue per le corrispondenti 4 categorie in cui si suddividono i dipendenti:
il 46%, per il capoturno e per gli addetti alla testa della TBM;
il 28%, "per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie" e cioè alla TBM oltre che per gli altri colleghi della stessa "squadra fresa" adibiti ai "servizi di galleria e di fondo pozzo";
il 10%, per gli addetti alla movimentazione esterna di marino / conci / malta ed alle lavorazioni in sotterraneo di stazioni / pozzi;
le eventuali indennità di CCNL / CCPL, per il restante personale che agisce a cielo aperto;
il 7% al raggiungimento della progressiva 1.000 mi. dal luogo di concreta entrata manodopera, alla sola componente della "squadra fresa" operante sulla TBM oppure maggiorazione ridotta - per le ipotesi di "gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco" - viste le condivise annotazioni in premessa sub d) e con l'esplicito chiarimento che il "cambio turno" decorrerà dal momento in cui si giunge materialmente alla postazione di lavoro dovunque assegnata al singolo;
€ 4,00 lordi al giorno - con almeno 4 ore lavorative - a beneficio di coloro che sono costretti a consumare in galleria il pasto consistente in un sacchetto con panino e bevanda analcolica.

Art. 5 - Mensa e alloggio
Le Parti riconoscono che - a causa dell'insufficienza di manodopera locale con idonea specializzazione e della conseguente assunzione di lavoratori provenienti da altre zone per oltre 1/3 dell'organico globale - Cometo / Glf / Seli sopportano rilevanti oneri economici aggiuntivi rispetto a quelli preventivati in sede di budget, per approntare ed erogare servizi integrativi per mensa e alloggio rispetto a quelli normalmente previsti dalla contrattazione collettiva.
In considerazione di quanto sopra nonché della particolare rilevanza dell'opera e del connesso obbligo di dimora del personale proveniente da diverse Regioni italiane o dall'Estero, si conviene quanto di seguito:
Cometo / Glf / Seli si impegnano a garantire e mantenere idonei standard qualitativi sia della mensa - offerta in spazi interni dedicati oppure in ristoranti convenzionati - sia degli alloggi, allestiti in dormitori adiacenti alle aree produttive o reperiti presso stabilimenti alberghieri e foresterie private circostanti;
Cometo / Glf / Seli si accolleranno per intero il costo relativo ai 3 pasti quotidiani di tutti i lavoratori, che verranno forniti anche durante il fine settimana a coloro che permarranno nei cantieri, nonché per l'alloggio dei soli dipendenti con domicilio familiare distante oltre 50 km.
[…]

Art. 6 - Viaggi
In considerazione della particolare situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori provenienti da diverse zone spesso lontane e delle correlate esigenze di rientro periodico presso le proprie abitazioni, Cometo / Glf / Seli e le OO.SS. - al fine di ridurne i disagi e favorirne la massima collaborazione in termini operativi e produttivi, sia pure in assenza di specifici obblighi contrattuali in tal senso ed in accoglimento delle correlate istanze - hanno concordato un sistema di regolamentazione dei viaggi tra il luogo di lavoro e quello di residenza in Italia che assorbe ed integra eventuali trattamenti individuali nonché quanto eventualmente previsto dal CCNL e dal CCPL applicabile, in materia di viaggi/ indennità di trasporto fetta salva espressamente la diaria giornaliera 6% da corrispondere sempre ex intese provinciali e per qualsiasi distanza.
[…]

Art. 8 - Informazioni e reclami
Oltre che alle rappresentanze sindacali di ogni ordine e grado, informazioni e reclami potranno essere richieste e rivolti dai lavoratori direttamente a Cometo / Glf / Seli presso gli uffici amministrativi di cantiere.

Art. 9 - Spostamenti tra lotti
Il nucleo base di suddivisione della costruenda metropolitana in Torino - come evidenziato - è il lotto che funge da stralcio di riferimento per i connessi appalti.
Conseguentemente ed in caso di esuberi di dipendenti derivanti dallo stato delle lavorazioni e/o da diverse esigenze organizzative e produttive, Cometo / Glf / Seli - come peraltro previsto dall'art. 1 della convenzione GTT / OO.SS. del 19.10.2001, senza assunzione di impegno alcuno in merito agli esiti causa la risaputa separatezza giuridica dei singoli affidatari - verificheranno l'eventuale possibilità di collocare il personale eccedente presso altri lotti, previa informativa alle OO.SS. territoriali ed alle RR.SS.UU. interessate.

Art. 11 - Attuazione dell'accordo
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno ritenuto di raggiungere una completa normalizzazione dei rapporti sindacali nel cantiere - anche riguardo ai recuperi di produttività ed alle particolari esigenze tecniche / operative dello stesso - coniugandoli contemporaneamente con le esigenze complessive dei lavoratori.
La regolare attuazione del presente accordo formerà oggetto di incontri periodici, di norma semestrali, a richiesta della Parte interessata.

Art. 12 - Estensione dell'accordo al 5° lotto
Le OO.SS. si impegnano unilateralmente - inoltre e se formalmente gradito appresso dalle aziende aggiudicatane del 5° lotto - ad estendere al 5° lotto stesso la piena quanto integrale validità del presente accordo, al dichiarato scopo di garantire tra l'altro la sostanziale equipollenza dei trattamenti economici in favore degli addetti alla complessiva costruzione delle opere in questione.