Tipologia: Accordo
Data firma: 7 novembre 2003
Validità: 07.11.2003
Parti: Metrocentro e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cantieri, Metrocentro Torino
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Pause di raffreddamento
Art. 2 - Sicurezza sul lavoro
Art. 3 - Turni regolari avvicendati
Art. 4 - Lavori e lavoratori in galleria
Art. 5 - Lavori di realizzazione delle stazioni
Art. 6 - Mensa e alloggio
Art. 7 - Viaggi
Art. 8 - Calendario annuale delle ferie collettive
Art. 9 - Informazioni e reclami
Art. 10 - Spostamenti tra lotti
Art. 11 - Pagamento salari
Art. 12 - Attuazione dell'accordo
Art. 13 - Efficacia e durata dell'accordo

Ipotesi di accordo sindacale per i dipendenti di Metrocentro addetti alla commessa del 5° lotto della metropolitana in Torino

In Torino, addì 07.11.2003 e presso gli uffici di cantiere della Metrocentro, siti in Corso Bolzano snc in Torino, tra la Metrocentro scarl con sede legale in Tortona Strada privata Ansaldi n. 8 e le Segreterie provinciali di Torino di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil. - di seguito per brevità denominate "OO.SS."; la R.S.U. del cantiere interessato, viene stipulato il presente accordo valevole per tutti i lavoratori di Metrocentro addetti alla realizzazione del 5° lotto della metropolitana in Torino.

Premesso che
con contratto dell'11.4.2001, la GTT ha affidato - all'Ati costituita dalle società per azioni Glf/Seli/Grassetto/C.d.C7Cogefa/ Interstrade le opere civili al rustico del 5° lotto della linea 1 della metropolitana automatica in Torino;
l'Ati con atto dell'19.12.2001 a rogito del notaio Remo Rissotti in Tortona di repertorio n. 85208 e raccolta n. 13935, ha costituito la Metrocentro a cui è stata demandata la costruzione in forma congiunta delle opere di cui al precedente alinea;
quest'ultima include l'esecuzione di una galleria che collega la stazione Principi d'Acaja (fine lotto 4) a Porta Nuova attraverso le stazioni: XVIII Dicembre, Porta Susa, Vinzaglio, Re Umberto. La lunghezza teorica del manufatto è di circa mi. 2.173 interrotti però, ad orientativi intervalli di mi. 500, da aree a cielo aperto che consentono la riemersione della TBM destinata allo scavo e l'abbondante afflusso di aria sana dall'esterno;
in data 17.12.2002, è stato siglato un accordo sindacale - tra le segreterie provinciali torinesi delle OO.SS. indicate in epigrafe e la sola Seli in relazione ad analoghe problematiche inerenti al similare 3° lotto della medesima metropolitana - di cui si è tenuto conto nel perfezionamento delle presenti intese; analoghi accordi sono intercorsi tra le OO.SS. e l'appaltatore delle opere per la costruzione del 4° lotto della metropolitana (Glf/Seli/Cometo).
le OO.SS. hanno presentato a Metrocentro una piattaforma rivendicativa unitaria al fine di pervenire alla concreta sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale al di là degli CCNL Edili Industria e CCPL Torino;
tra le Parti in questione si sono tenute numerose riunioni in sede sindacale, in occasione d elle quali è stata riconosciuta e ribadita l'opportunità di sviluppare e mantenere relazioni industriali per favorire - nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze - la realizzazione di un'opera pubblica di primario e rilevante interesse per la collettività quale, appunto, la tratta della linea metropolitana in discorso;
si stipula e si conviene quanto segue, conferendo preliminarmente alle illustrate premesse il valore di patto.

Art. 1 - Pause di raffreddamento
In considerazione della complessità delle attività produttive - anche in relazione alla salvaguardia antinfortunistica delle maestranze oltre che alla tutela degli impianti e delle opere realizzate - le Parti si impegnano a definire le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo.
Ne consegue la necessità che le proclamazione di eventuali sospensioni dal lavoro vengano preventivamente e formalmente comunicate dalle strutture sindacali competenti alla direzione di cantiere in tempi congrui per le operazioni di messa in sicurezza previste.
In ogni caso, al fine di prevenire e comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità, le Parti convengono di attivare pause di raffreddamento durante le quali esaminare congiuntamente le problematiche che hanno causato tali situazioni.
L'esame congiunto dovrà concludersi entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro.

Art. 2 - Sicurezza sul lavoro
Metrocentro opera - in tema di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro - in ossequio ai precetti del D.Lgs. 494/96 per cui dispone sia del Piano Generale della Sicurezza sia del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto che: è stato redatto un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che richiede ed esige la tassativa osservanza delle coinvolte maestranze;
è stata creata - come statuito appunto dal D.Lgs. 494/96 - un'adeguata organizzazione per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che contempla la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) denominato "Addetto alla Sicurezza" e che si interfaccia con il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori designato dalla Gruppo Torinese Trasporti spa in qualità di committente principale;
sono stati formalmente comunicati, ai locali Ispettorato del Lavoro e ASL, i nominativi incaricati della funzione di "RSPP" e di "medico competente";
è irrinunciabile obiettivo - nel prosieguo delle lavorazioni - dotare l'erigenda galleria di imprescindibili accorgimenti per garantire la respirabilità dell'aria, quali impianti di ventilazione e di monitoraggio sia delle condizioni ambientali sia del microclima;
solleciteranno insieme la GTT affinché addivenga alla sottoscrizione di una convenzione con la Regione Piemonte che consenta ai lavoratori in discorso la nomina di un medico di base aggiuntivo anche ai fini della certificazione dello stato di malattia e della prescrizione dei farmaci;
sarà puntualmente curata l'applicazione del protocollo sanitario stabilito dal medico competente e la formazione oltre che l'informazione sulle metodologie di contrasto dei rischi insiti nel contesto, utilizzando l'Ente Scuola CIPET.

Art. 3 - Turni regolari avvicendati
In considerazione della natura dell'opera, le Parti concordano la possibilità di fare ricorso a turni regolari avvicendati che saranno articolati in 3 giornalieri suddivisi tra 4 squadre e che saranno sviluppati a livello mensile come da allegato calendario turni così articolato:
6 giorni di lavoro e 1 giorno di riposo; 6 giorni di lavoro e 4 giorni di riposo.
Qualora sia necessaria la completa continuità del lavoro detti turni, potranno essere variati previa informativa ed analisi con la RSU di cantiere.
[…]

Art. 4 - Lavori e lavoratori in galleria
Le Parti, considerato che per i "lavori in galleria" - di cui al Gruppo B dell'art. 21 dedicato, richiamato CCNL, alle "indennità per lavori speciali disagiati" - "è dovuta, in aggiunta retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi .... indicati", concordano quanto segue per le corrispondenti t categorie in cui si suddividono i dipendenti:
il 46%, per il capoturno e per gli addetti alla testa della TBM;
il 28%, "per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie" e alla TBM con esclusione degli addetti ad interventi sulla testa fresante
il 15%, per gli addetti alla movimentazione nelle stazioni di marino, conci, malta.
Il 10% per gli addetti all'esterno, del marino / conci / malta; le eventuali indennità di CCNL / CCPL, per il restante personale che agisce a cielo aperto;
Le parti concordano che, all'effettivo inizio delle lavorazioni di scavo della galleria si procederà ad una verifica sull'applicazione delle indennità di cui sopra. Tale verifica avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle lavorazioni
il 3.8 % per tutto il personale operante all'interno delle gallerie e per tutta la loro lunghezza, quale indennità di disagio aggiuntiva di cui all'Art. 21 - gruppo b del vigente CCNL. Tale indennità è comprensiva della maggiorazione - per le ipotesi di "gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco" - e con l'esplicito chiarimento che il "cambio turno" decorrerà dal momento in cui il dipendente giunge materialmente alla postazione di lavoro, dovunque assegnata al singolo;
€ 4,00 lordi al giorno - con almeno 4 ore lavorative - a beneficio di coloro che sono costretti a consumare in galleria il pasto consistente in un sacchetto con panino e bevanda analcolica.
€ 5,00 lordi al giorno - per ogni effettiva giornata di lavoro - a beneficio di coloro che, dopo comprovata idoneità fisica ed avvenuta certificazione, sono disponibili ad eseguire interventi nella camera iperbarica qualora si rendesse necessario.

Art. 5 - Lavori di realizzazione delle stazioni
Le parti in considerazione della particolare natura delle lavorazioni di realizzazione delle stazioni intermedia, essendo le stesse realizzate all'interno di paratie con scavo seppur ampio a sezione obbligata, concordano di riconoscere una maggiorazione pari all'8% per il solo personale operante al di sotto della prima soletta gettata. Resta pertanto escluso da tale maggiorazione il personale adibito al getto della prima soletta poiché realizzata ad una profondità minima ed a cielo aperto ed il personale addetto alla stazione di Porta Susa, realizzata completamente a cielo aperto.
Solo ed esclusivamente per i1 personale addetto alla realizzazione della stazione " XVIII Dicembre", poiché parte dei lavori sono stati eseguiti antecedentemente alla data di stipula del presente accordo, le parti concordano che agli operai impegnati in detti lavori, sarà riconosciuta a titolo di arretrato la specifica indennità (8%). Tale indennità verrà erogata in aggiunta alle competenze del mese di Dicembre 2003.

Art. 6 - Mensa e alloggio
Le Parti riconoscono che - a causa dell'insufficienza di manodopera locale con idonea specializzazione e della conseguente assunzione di lavoratori provenienti da altre zone per oltre 1/3 dell'organico globale Metrocentro sopporta rilevanti oneri economici aggiuntivi rispetto a quelli preventivati in sede di budget, per approntare ed erogare servizi integrativi per mensa e alloggio rispetto a quelli normalmente previsti dalla contrattazione collettiva.
In considerazione di quanto sopra nonché della particolare rilevanza dell'opera e del connesso obbligo di dimora del personale proveniente da diverse Regioni italiane o dall'Estero, si conviene quanto di seguito:
Metrocentro si impegna a garantire e mantenere idonei standard qualitativi sia della mensa - offerta in spazi interni dedicati oppure in ristoranti convenzionati - sia degli alloggi, allestiti in dormitori adiacenti alle aree produttive o reperiti presso stabilimenti alberghieri e foresterie private circostanti;
Metrocentro si accollerà per intero il costo relativo ai 3 pasti quotidiani di tutti i lavoratori, che verranno fomiti anche durante il fine settimana a coloro che permarranno nei cantieri, nonché per l'alloggio dei soli dipendenti con domicilio familiare distante oltre 50
[…]

Art. 7 - Viaggi
In considerazione della particolare situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori provenienti da diverse zone spesso lontane e delle correlate esigenze di rientro periodico presso le proprie abitazioni, Metrocentro e le OO.SS. - al fine di ridinne i disagi e favorirne la massima collaborazione in termini operativi e produttivi, sia pure in assenza di specifici obblighi contrattuali in tal senso ed in accoglimento delle correlate istanze - hanno concordato un sistema di regolamentazione dei viaggi tra il luogo di lavoro e quello di residenza che assorbe ed integra eventuali trattamenti individuali in atto nonché quanto eventualmente previsto dal CCNL e dal CCPL applicabile, in materia di indennità di trasporto fatta salva espressamente la diaria giornaliera 6 % da corrispondere sempre intese provinciali e per qualsiasi distanza.
[…]

Art. 9 - Informazioni e reclami
Oltre che alle rappresentanze sindacali di ogni ordine e grado, informazioni e reclami potranno essere richieste e rivolti dai lavoratori direttamente a Metrocentro presso gli uffici amministrativi di cantiere.

Art. 10 - Spostamenti tra lotti
Il nucleo base di suddivisione della costruenda metropolitana in Torino - come evidenziato - è il lotto che funge da stralcio di riferimento per i connessi appalti.
Conseguentemente ed in caso di esuberi di dipendenti derivanti dallo stato delle lavorazioni e/o da diverse esigenze organizzative e produttive, Metrocentro - come peraltro previsto dall'art. 1 della convenzione GTT/OO.SS. del 19.10.2001, senza assunzione di impegno alcuno in merito agli esiti causa la risaputa separatezza giuridica dei singoli affidatari - verificheranno l'eventuale possibilità, di collocare il personale eccedente presso altri lotti, previa informativa alle OO.SS. territoriali RR.SS.UU. interessate.

Art. 12 - Attuazione dell'accordo
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno ritenuto di raggiungere una completa normalizzazione dei rapporti sindacali nel cantiere - anche riguardo ai recuperi di produttività ed alle particolari esigenze tecniche / operative dello stesso - coniugandoli contemporaneamente con le esigenze complessive dei lavoratori.
La regolare attuazione del presente accordo formerà oggetto di incontri periodici, di norma semestrali, a richiesta della Parte interessata.

Art. 13 - Efficacia e durata dell'accordo
L'efficacia della presente ipotesi di accordo è subordinata alla ratifica del medesimo da parte delle assemblee dei lavoratori oltre che all'accettazione della GTT della consequenziale riserva di Metrocentro scarl. In caso di approvazione - avrà durata dal 07/11/2003 al completamento dell'opera.
In caso di mancata ratifica, invece, l'ipotesi di accordo stesso sarà globalmente priva di efficacia. Letto, confermato e sottoscritto.