Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 11 dicembre 2003
Validità: 01.01.2004
Parti: Call&Call
Settori: Commercio, Call center, Call&Call La Spezia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 2 Armonizzazione con la contrattazione nazionale di settore
Art. 3 Forma e contenuto del contratto di collaborazione occasionale
Art. 4 Forma e contenuto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 5 Diritto di prelazione
Art. 6 Sicurezza sul lavoro
Art. 7 Diritti sindacali
Art. 8 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Art. 9 Diritti d'informazione e commissione di concertazione
Art. 10 Commissione paritetica
Art. 11 Modalità di espletamento della prestazione
Art. 12 Durata del contratto e riposo annuale
Art. 13 Corrispettivi e tempi di pagamento
Art. 14 Rescissione e risoluzione del contratto
Art. 15 Formazione e diritto allo studio
Art. 16 Decorrenza e durata dell'accordo
Allegati

Ipotesi di accordo collettivo aziendale per i lavoratori di Call&Call La Spezia

L'anno 2003, il giorno 11 del mese di Dicembre, in La Spezia presso i locali aziendali Call&Call di Via Fontevivo 21/M, si sono incontrati [...] Call&Call [...], Nidil-Cgil, […] Alai-Cisl, […] organizzazioni sindacali provinciali Cpo-Uil e Uiltucs-Uil, […], Filcams-Cgil, […] rappresentanza dei lavoratori in Azienda, si è stipulato il presente accordo aziendale:

Considerato
Che Call&Call esercita prevalentemente in nome di terzi (outsorcing) l'attività qualificata di gestione delle relazioni con i clienti (web contact center, front office e back office) e con flussi di lavoro estremamente diversificati nell'arco dell'anno e difficilmente preventivabili.
Che Call&Call prevede di effettuare apprezzabili investimenti sul territorio provinciale finalizzati ad ampliare e potenziare il proprio campo d'attività.
Che Call&Call utilizza in gran parte nell'inquadramento del proprio personale, rapporti lavorativi di tipo para-subordinato (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e in via residuale, prestazioni occasionali).
Che le normative oggi in essere non consentono ai lavoratori cd para-subordinati di accedere a fondamentali tutele e diritti.
Che in data 18 Luglio '03 a Roma, alcuni fra i maggiori call-center italiani hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria di Cgil, Cisl e Uil, tramite la loro associazione di rappresentanza Assocalcenter, un importante accordo che fornisce per la prima volta in forma strutturata, una regolamentazione nazionale per il lavoro in detto settore, realizzando l'obbiettivo di una tutela inclusiva, omogenea e crescente per tutti gli occupati sia in forma di lavoro subordinato che para-subordinato.
Si stipula quanto segue

Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Le parti intendono regolare, con il presente accordo, l'intera gamma di rapporti lavorativi di natura para-subordinata presenti in Azienda.
Si sottolinea peraltro come, a proposito del rapporto di collaborazione occasionale, la L. 30/'02 preveda precisi limiti di durata (max 30 giorni) e reddituali. Nel presente accordo è allegato il contratto tipo da utilizzare per le suddette prestazioni "occasionali".

Art. 2 Armonizzazione con la contrattazione nazionale di settore
Al fine di contribuire all'omogeneizzazione normativa del settore, scongiurando rischi di dumping fra le imprese concorrenti e di garantire una crescente stabilità e tutela per i rapporti lavorativi presenti in detto ambito, l'Azienda, pur non aderendo ad oggi all'associazione di rappresentanza Assocalcenter, s'impegna ad applicare integralmente l'accordo da quest'ultima sottoscritto il 18.7.03 con le organizzazioni nazionali di categoria di Cgil Cisl e Uil.
Per ciò che concerne gl'impegni all'assunzione dei collaboratori, di cui all'art. 18 del predetto accordo, tenuto conto delle peculiarità aziendali (lavoro ad oggi svolto esclusivamente con modalità out-bound), le parti convengono nel sancire che qualora si dovessero verificare situazioni di crisi aziendale comportanti una sensibile diminuzione di commesse, possa essere autorizzata una sospensione temporanea di detti impegni, previo specifico accordo aziendale con le parti sottoscriventi.
Per ciò che concerne il numero degli addetti sul quale calcolare le percentuali d'assunzione, si farà riferimento, utilizzando il metodo del "full-time equivalent" previsto dal sopracitato accordo, ai seguenti dati numerici:
Numero totale lavoratori in Azienda al 16 Ottobre '03: 154
di cui
132 a collaborazione coordinata e continuativa (86% del totale)
22 dipendenti (14% del totale)
In attesa della definizione a livello nazionale del protocollo aggiuntivo Assocallcenter sul contratto di collaborazione coordinata e continuativa, le parti concordano ne definire per quest'ultimo rapporto, con il presente accordo, una disciplina transitoria concordata a livello aziendale, contenete le pattuizioni che seguono (art. 4 e seg.): il monitoraggio del rispetto di detti impegni e delle modalità di scelta nelle assunzioni verrà realizzata attraverso la Commissione di Concertazione di cui all'art. 9.
L'Azienda s'impegna all'applicazione integrale del protocollo aggiuntivo Assocallcenter che verrà stipulato fatto fermo il trattamento di maggior favore eventualmente riconosciuto dal presente accordo aziendale.

Art. 3 Forma e contenuto del contratto di collaborazione occasionale
Le parti concordano nel definire un contratto individuale tipo per i rapporti di collaborazione occasionale sulla base della bozza di cui all'allegato 1.

Art. 4 Forma e contenuto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Il committente ed i soggetti coinvolti nell'ambito di applicazione del presente accordo sono tenuti, al momento della definizione del rapporto di lavoro, e comunque non oltre la data d'inizio della prestazione, a fornire al lavoratore il testo del presente Accordo ed il Contratto individuale in forma scritta, sulla base della bozza di cui all'allegato 2.
Il suddetto contratto individuale, così come riportato nell'allegato 2, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) L'identità delle parti e l'indicazione del settore di attività;
b) Il profilo tipo entro il quale il lavoratore è inserito, l'individuazione analitica delle mansioni richieste al lavoratore, nonché gli obiettivi professionali da raggiungere individuati di comune accordo;
c) Le forme di coordinamento con il committente nell'esecuzione, anche temporale, della prestazione che non pregiudichino, in alcun caso, l'autonomia dell'obbligazione lavorativa;
d) La durata del contratto di lavoro e la durata determinata o determinabile della prestazione e la gestione delle eventuali proroghe;
e) L'entità dei corrispettivi, i tempi e modalità del loro pagamento, le eventuali maggiorazioni, rimborsi spese e le loro modalità e tempi d'erogazione;
f) Le modalità di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;
g) Le modalità di accesso alle informazioni e alle misure per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro;
h) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali e l'eventuale indennità prevista;
i) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie;
j) La partecipazione a nuovi progetti o prestazioni d'opera a favore del committente, la clausola di prelazione, il riconoscimento professionale;
k) Le forme di godimento dei diritti sindacali;
l) Le forme assicurative previste;
m) L'arco temporale di presidio giornaliero entro il quale il collaboratore dichiara di dare la propria disponibilità;
n) L'opportunità, per il collaboratore che dovesse essere impossibilitato ad ottemperare l'impegno preso, di farsi sostituire da un collega;
o) La clausola di non esclusività.

Art. 6 Sicurezza sul lavoro
Confermando quanto già pattuito nell'incontro tra le parti del 16 luglio u.s., l'Azienda si impegna a garantire l'applicazione della L. [dlgs] 626/94 e successive modificazioni. Con riguardo alle pause, data la natura non subordinata del rapporto di lavoro in essere, i collaboratori restano liberi di stabilire soggettivamente ed autonomamente tempi e modalità, compatibilmente con i flussi di lavoro. Per coloro che utilizzano il PC, ogni due ore di effettiva attività verrà riconosciuto il pagamento di ¼ d'ora.
Resta inteso che, data la natura non subordinata del rapporto, i collaboratori saranno liberi di stabilire soggettivamente tempi e modalità diverse.

Art. 7 Diritti sindacali
La Call&Call garantirà i seguenti diritti sindacali:
A. I lavoratori di cui all'art. 1 hanno diritto di partecipare a 10 ore annue retribuite per assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti;
B. I collaboratori che prestano la loro attività presso l'Azienda hanno diritto di avere una propria rappresentanza eletta o nominata in base alle modalità previste dal "Protocollo di regolazione dei rapporti unitari nella rappresentanza del lavoro atipico" siglato da Nidil, Adlai e Cpo il 23 settembre 2002;
C. L'indennità oraria per sindacalisti interni nell'espletamento delle loro funzioni sono sarà forfetariamente stabilita in euro 6.20 per ogni ora, per un numero massimo individuale indennizzabile di 60 ore. Ad essi sarà inoltre consentito l'uso della strumentazione aziendale (telefono, fax, e-mail) per il tempo strettamente necessario ad eventuali comunicazioni aziendali;
D. Il diritto di bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, in luogo visibile;
E. Il diritto di adesione sindacale tramite delega (all. 3) a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, per il pagamento di contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Tale delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Azienda a cura del lavoratore o dell'Organizzazione Sindacale interessata ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versare con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate; tale delega resterà valida sino a disdetta scritta comunicata dal lavoratore;
F. Diffusione di comunicati sindacali all'interno dell'Azienda.

Art. 8 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Ai sensi della normativa vigente, le parti concordano che, nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del lavoratore, nessun vincolo di prestazione.
Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa:
a) Nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica;
b) Nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;
c) Nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità, dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere certificati e l'Azienda potrà richieder un'opportuna verifica medica;
d) Per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, entro un limite massimo di 30 giorni l'anno;
e) Per matrimonio entro un limite massimo di 15 giorni.
Il lavoratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.
A fronte di opportuna documentazione, Call&Call si impegna a garantire che il rapporto di collaborazione resterà sospeso e prorogato per lo stesso periodo di durata della sospensione.
Call&Call s'impegna a garantire tramite istituti esterni (polizza assicurativa, convenzione mutualistica, ecc.) il pagamento di un'indennità al collaboratore in caso di malattia documentata o di infortunio documentato, fino ad un periodo massimo di due mesi. A tal fine l'Azienda verserà all'Ente Assicuratore, per ogni collaboratore, l'importo di 100 euro annuali a copertura di detto indennizzo. Tale somma potrà avere una variazione massima del 5% a fronte della definizione della copertura con l'Ente Assicuratore.
Per accedere a tali indennità, il collaboratore dovrà presentare tempestivamente e comunque entro 48 ore all'Ente Assicuratore la relativa documentazione sanitaria.

Art. 9 Diritti d'informazione e commissione di concertazione
Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo Aziendali. A tal fine le parti s'incontreranno a cadenza trimestrale per discutere in ordine al numero ed al tipo di rapporti di lavoro presenti in Azienda, del rispetto dei percorsi di assunzione previsti dall'art. 2, delle politiche di organizzazione del personale.
In quest'ultimo senso, si prevede sin d'ora che le assunzioni dovranno essere effettuate privilegiando i seguenti criteri: performances individuali, anzianità lavorativa, livello di presenza effettivo rispetto alla fascia di disponibilità dichiarata dal collaboratore.
In ogni incontro l'Azienda predisporrà un prospetto aggiornato recante l'indicazione del numero dei rapporti di natura parasubordinata e subordinata presenti, indicandone la durata e l'eventuale scadenza.

Art. 10 Commissione paritetica
Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica che ha compiti di esaminare le controversie d'applicazione di istituti e clausole contrattuali di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie insorte tra il committente e i collaboratori. La Commissione si esprimerà entro 15 giorni. E' fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all'art. 409 Cpc, qualora il tentativo abbia esito negativo.
La Commissione è composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro tre giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 11 Modalità di espletamento della prestazione
Il lavoratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione della prestazione, concordando le modalità d'utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall'Azienda.
Le fasce orarie individuate dall'Azienda su cui scegliere la disponibilità individuale della prestazione saranno comunicate trimestralmente alle OOSS firmatarie del presente accordo ed alle RSU/RSA dei lavoratori e dovranno comunque prevedere una prestazione minima di tre ore per cinque giorni lavorativi.
Nei casi in cui sia indispensabile, vista la particolarità della prestazione, una forma di coordinamento con il Committente che definisca anche l'esecuzione temporale della prestazione, sarà il lavoratore nella sua autonomia ad indicare autonomamente, ogni 15 giorni, la fascia di presenza presso una sede individuata dal committente come luogo della prestazione e coordinando questa scelta con il committente stesso e con gli eventuali altri lavoratori in relazione agli obiettivi dell'incarico ricevuto all'interno del programma di lavoro o progetto, oggetto della collaborazione.

Art. 12 Durata del contratto e riposo annuale
[…]
Ogni collaboratore ha diritto ad un periodo di riposo psicofisico nell'ambito della durata annuale del contratto e la prestazione s'intende espletata per un periodo massimo di 11 mesi. Il lavoratore ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il Committente sulle modalità di sospensione della prestazione, a non essere vincolato a prestazione alcuna.

Art. 16 Decorrenza e durata dell'accordo
Il presente accordo, decorrerà dal 1° gennaio 2004 e scadrà con l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo Assocallcenter sul lavoro a collaborazione. Saranno comunque fatti salvi eventuali migliori trattamenti per i lavoratori.