Cassazione Penale, Sez. 3, 21 ottobre 2014, n. 43807 - Lavoratrice notturna senza visita medica. Verbale dell'ispettorato del lavoro come atto non ripetibile della P.G.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 507/2012 TRIBUNALE di UDINE, del 04/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. MAZZARELLA Maurizio.


Fatto


1. Il Tribunale di Udine con sentenza 4.12.2013 ha condannato P.F. alla pena di Euro 1.200 di ammenda, ritenendolo colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14, comma 1, per avere occupato, quale presidente di un circolo privato in Pozzuolo del Friuli (denominato "Omissis") una lavoratrice notturna in assenza di preventiva visita medica di idoneità. Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha considerato la documentazione trasmessa dal pubblico ministero e, in particolare il verbale contenente le dichiarazioni rese agli Ispettori del Lavoro dalla lavoratrice V.V. la sera stessa dell'ispezione nel locale nonchè le affermazioni dell'imputato.

2. Il difensore ricorre per cassazione denunziando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e lett. e), la violazione di norme processuali (artt. 512 e 512 bis c.p.p.) e il vizio di motivazione, dolendosi innanzitutto del fatto che il giudice ha utilizzato le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da una teste (la V.R.) mai sentita in dibattimento e in assenza delle condizioni di cui agli artt. 512 e 512 bis c.p.p., perchè la donna risultava residente ancora in Italia.

Denunzia inoltre il vizio di motivazione perchè la teste K. in dibattimento aveva dichiarato che nel circolo non esistevano nè orari, nè dipendenti nè stipendi e che la somma di Euro 500,00 veniva data alla V. a titolo di donazione da un socio e non come retribuzione; infine, ad avviso del ricorrente, manca la prova che la V. svolgesse un lavoro con orario predeterminato e seguisse le direttive del P., presidente del club.


Diritto


Il ricorso è infondato.

Il verbale dell'ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., poichè contiene l'accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431 c.p.p., lett. b); come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice (art. 511 c.p.p., comma 1), essendo utilizzabile come fonte di prova (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 7083 del 26/04/1994 Ud. dep. 16/06/1994 Rv. 199004).

In ogni caso dalla sentenza impugnata risulta che la colpevolezza dell'imputato è stata affermata non esclusivamente sulla base delle dichiarazioni fatte all'ispettore del lavoro in occasione del controllo dalla V. (dichiarata irreperibile all'udienza 25.3.2013 senza peraltro alcuna opposizione del difensore), ma anche sulla scorta delle affermazioni dello stesso imputato nella parte in cui "ha ammesso che la ragazza in questione riceveva periodicamente una somma di danaro", mentre invece sono state ritenute prive di riscontro probatorio le ulteriori precisazioni (e cioè che si trattava di un contributo versato per conto di un socio ammiratore della ragazza che non voleva figurare direttamente).

Ciò esclude quindi qualunque violazione del principio di cui all'art. 526 c.p.p. e di quelli contenuti nell'art. 6 della CEDU come interpretati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (nel senso che può astrattamente concepirsi una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio purchè, naturalmente, la condanna non si sia basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese in fase anteriore al dibattimento su cu, non si è avuto modo di replicare: cfr. tra le varie, sentenza del 03 dicembre 2013 nr. 35842/2005, Vararu e/Romania).

Pertanto, non merita censura la sentenza che, con riferimento alla posizione della V., ha desunto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta delle dichiarazioni rese a verbale dalla donna, e sulle dichiarazioni dell'imputato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2014