Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 marzo 2015, n. 4992 - Emarginazione di una lavoratrice e rapporto causale tra evento e danno




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 17122/2008 proposto da:
LA R.V. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LONGHEU GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro P.M.P.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 228/2007 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2007 r.g.n. 563/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


1. Con sentenza del 2.6.07 la corte d'appello di Cagliari, confermando la sentenza (non definitiva) del 10.5.06 del tribunale di Oristano, ha accertato la responsabilità del datore di lavoro R.V. nei confronti della dipendente P. per violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c..

In particolare, la corte territoriale ha rilevato, sulla scorta delle prove testimoniali assunte, la progressiva emarginazione della lavoratrice dal ruolo lavorativo ricoperto, la privazione di mansioni e di strumenti di lavoro e la perdita di credibilità della lavoratrice (quali conseguenze dei contrasti con la titolare della azienda e anche della deposizione resa dalla lavoratrice in controversie di altro dipendente licenziato), nonchè un uso strumentale e persecutorio del potere disciplinare datoriale; la sentenza ha accertato altresì che dalla detta condotta datoriale era derivato uno stato di malattia della lavoratrice; la causa è quindi stata rimessa in istruttoria per accertare il quantum dei danni.

2. Ricorre avverso tale sentenza il datore di lavoro con due motivi;

la lavoratrice è rimasta intimata.

3. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 112, 244, 245 e 414 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 6, artt. 421 e 184 c.p.c., per avere il giudice di primo grado dato adito a prove a seguito di ricapitolazione della prova in violazione delle regole processuali e del contraddittorio con la controparte, e nonostante la decadenza maturata a carico della parte sia con riferimento all'atto introduttivo della lite, sia con riguardo alla richiesta di riformulazione in un termine dato dal giudice e decorso infruttuosamente; per altro profilo, la legittimità dell'istruttoria è contestata in ragione dell'assenza di specificità - e quindi dell'inammissibilità-delle circostanze di fatto oggetto della prova richiesta.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per mancata valutazione nell'eziologia del danno di fattori causali concomitanti extra lavorativi e per l'erronea valutazione delle risultanze delle prove testimoniali acquisite.

Diritto


4. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha condivisibilmente già risposto ai rilievi della parte, osservando che la parte attrice ha allegato al ricorso introduttivo i fatti costitutivi del diritto fatto valere, richiedendo le prove sui fatti dedotti, che la ricapitolazione della prova era stata richiesta e poi disposta dal giudice per un più rapido espletamento della prova, fermo restando che nessuna nuova circostanza di fatto è stata introdotta con la ricapitolazione della prova, essendo state solo riprodotte le originarie deduzioni in capi separati per esigenza di semplificazione.

La sentenza non ha dunque violato il contraddittorio in alcun modo, nè ha sopperito con i poteri d'ufficio a lacune o mancanze della parte, essendo i fatti oggetto di prova quelli stessi dedotti nel ricorso introduttivo della lite. Il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Infatti, l'esistenza di fattori concausali extralavorativi non rilevano per escludere il valore causale accertato dei fatti lavorativi, atteso che è del tutto consolidato il principio (affermato da ultimo da Sez. L, Sentenza n. 23990 del 11/11/2014 e da Sez. L, Sentenza n. 13954 del 19/06/2014) secondo il quale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Le ulteriori questioni riguardo la valutazione delle risultanze di prova da parte della corte territoriale, valutazione che è motivata adeguatamente e correttamente e non è perciò sindacabile in questa sede di legittimità, essendo consolidato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 15693 del 12/08/2004).

7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

8. Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015