Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 marzo 2015, n. 4354 - Infortunio e rendita


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 30574/2011 proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro C.R. C.F. (OMISSIS);
- intimata -
Nonchè da:
C.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato BIONDO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale  rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,  LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in  atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 846/2011 della CORTE D'APPELLO di MESSINA,  depositata il 22/07/2011 R.G.N. 330/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento ricorso principale, rigetto dell'incidentale condizionato.



Fatto


Con ricorso del 5 marzo 2001 al Tribunale di Messina C. R., premesso di essere titolare di rendita INAIL per invalidità permanente nella misura del 25% a seguito di infortunio sul lavoro del 15 settembre 1978, lamentava che l'istituto aveva illegittimamente ridotto, in sede di revisione, la percentuale invalidante al 13% e che, a seguito di nuovo infortunio era stata costituita una nuova rendita con unificazione dei postumi valutati al 9 %, con conseguente corresponsione della rendita complessiva del 25%; la ricorrente, deducendo l'immodificabilità dei postumi relativi al primo infortunio essendo trascorso oltre un decennio dal loro riconoscimento, chiedeva l'aumento della misura della rendita complessiva tenendo conto di tale immodificabilità dei postumi relativi al primo infortunio, con la conseguente condanna dell'INAIL al pagamento dei relativi ratei. Con sentenza del 26 novembre 2008 il Tribunale di Messina, a seguito di consulenze tecniche d'ufficio volte ad accertare i postumi dei due infortuni sul lavoro di cui era stata vittima la C., riconosceva il diritto alla liquidazione della rendita nella misura del 29%, considerando la permanenza della percentuale invalidante relativa al primo infortunio nella misura del 25% e la riduzione della percentuale invalidante relativa al secondo infortunio dal 9% al 6%.

Con sentenza del 22 luglio 2011 la Corte d'appello di Messina ha confermato tale sentenza di primo grado, considerando che la percentuale del 25% originariamente stabilita per l'infortunio del 1978 non è più modificabile essendo trascorso oltre un decennio dalla costituzione della relativa rendita, per cui la rendita complessiva dovuta per i due infortuni doveva considerare tale rendita riferita al primo infortunio.

L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste la C. con controricorso svolgendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

L'INAIL resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

L'INAIL ha presentato memoria.

Diritto


Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 80, 83 e 137, ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che il termine decennale per la revisione decorrerebbe dalla costituzione della rendita unica e non dalla costituzione della rendita relativa al primo infortunio.

Con il secondo motivo si deduce omessa, o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all'affermazione relativa al termine decennale per la revisione.

Con il ricorso incidentale si lamenta omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla richiesta, formulata nel giudizio di appello, di convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio.

Il ricorso principale è fondato. La questione della possibilità della revisione in peius dei postumi invalidanti di un infortunio in caso di successivo infortunio con conseguente costituzione di rendita unica è stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza del 23 marzo 2005, n. 6403, ha affermato che, in tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati, purchè la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. I medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica (v. Corte costituzionale n. 318 del 1989), essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purchè la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo (cosiddetto limite interno) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi. Dalla data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare. La successiva giurisprudenza di questa Corte si è adeguata a tale principio (da ultimo Cass. 4 novembre 2013, n. 24702), e questo collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento. Pertanto va affermata la legittimità sia della revisione operata con riferimento al primo infortunio, sia della costituzione dell'unica rendita nella misura del 25% non essendo questa comunque inferiore a quella originariamente riconosciuta.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla C. è infondato.

Sul punto è sufficiente osservare che "in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza tecnica, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto" (Cass. 5 febbraio 2004, n. 215le, più di recente, Cass. 24 settembre 2010, n. 20227).

Nel caso di specie, peraltro, non risultano essere state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito. Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato dell'INAIL è assorbito.

In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata con la conseguente decisione, nel merito, di rigetto della domanda proposta dalla C. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi;

Accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale della C. e dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'INAIL;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.R. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado:

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2015