Cassazione Civile, Sez. 6, 26 febbraio 2015, n. 3961 - Beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso 26282/2013 proposto da:
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati STABILE Dante, ANNA AMANTEA giusta mandato speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato ROMEO Luciana, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERESA OTTOLINI giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
e contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
- ricorrenti incidentali 
avverso la sentenza n. 763/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del 5/06/2013, depositata il 26/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
uditi gli Avvocati Stabile e Amantea difensori della ricorrente che si riportano agli scritti;
udito l'Avvocato Favata Emilia per delega avvocato Romeo Luciana difensore del resistente che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato Preden Sergio difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.



Fatto




Con sentenza in data 26 luglio 2013 la Corte di appello di Salerno - in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che, sulla base di una disposta consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda proposta da S.M. e dichiarato il suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Ma. Sud S.p.A. - respingeva l'azionata domanda.

La Corte territoriale riteneva che fosse maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento (rilevando, a tal fine, che senza ulteriori atti interruttivi, la domanda giudiziaria era stata presentata dopo la scadenza del termine di prescrizione).

Avverso tale sentenza la S. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Resiste con controricorso l'I.N.P.S. e formula altresì ricorso incidentale condizionato.

L'I.N.A.I.L. ha depositato procura.

La ricorrente e l'I.N.P.S. hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..


Diritto



Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 329, 342 e 434 c.p.c.. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto maturata la prescrizione quando di tale eccezione (già formulata in modo del tutto generico nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) non era stato fatto alcun cenno dall'I.N.P.S. in sede di gravame.

Con il secondo mezzo deduce violazione a falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c. e art. 112 c.p.c..

Lamenta che il diritto alla rivalutazione contributiva non sia stato considerato imprescrittibile, dovendosi ritenere, invece, colpiti da prescrizione i ratei maturati oltre il termine decennale. Rileva che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per mancato esercizio del diritto comporta l'esistenza di un diritto che non viene esercitato laddove, nel caso di specie, se pure potesse prefigurarsi una nascita ex lege del diritto alla maggiorazione contributiva, era necessaria per la sua sussistenza una "correlazione con il relativo presupposto" e cioè che fosse accertata l'avvenuta esposizione ultradecennale al rischio qualificato amianto. Sostiene, conseguentemente, che il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale non potesse essere individuato nella erogazione della prestazione pensionistica non integrata ma nel rilascio della certificazione da parte dell'I.N.A.I.L. (solo da questo momento, infatti, il diritto poteva essere fatto valere).

Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'I.N.P.S. denuncia la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell'art. 443 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto proponibile la domanda pur in assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione all'I.N.P.S. e della conseguente non assoggettabilità dell'azione giudiziaria alla decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

Il primo motivo di ricorso principale è fondato (con assorbimento del secondo).

Si rileva, infatti, dai motivi di gravame proposti dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno (puntualmente riprodotti dal ricorrente) che l'Istituto aveva lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non era stata rilevata l'improponibilità della domanda giudiziaria e l'intervenuta decadenza del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47, comma 5, nonchè censurato la sentenza per difetto di motivazione in ordine alla prova dell'esposizione qualificata all'amianto. Nessun rilievo, in termini di omessa pronuncia, era stato mosso con riguardo alla formulata eccezione di prescrizione. Inoltre l'Istituto, in sede di conclusioni, si era limitato a chiedere l'accoglimento dei motivi di impugnazione e, in via istruttoria, il rinnovo della consulenza tecnica. Non vi era stata, dunque, alcuna reiterazione della eccezione di prescrizione formulata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.

Orbene, va ricordato che il principio, sancito dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro (cfr. Cass. 8 luglio 2004, n. 12644; Cass. 25 novembre 2010, n. 23925) e che l'eccezione di prescrizione (avente natura di eccezione in senso stretto - Cass. Sez. un. 1 febbraio 2012, n. 1417) formulata in primo grado deve ritenersi rinunciata se non è stata specificamente riproposta nell'atto di appello(cfr. Cass. ex plurimis: Cass. 12 giugno 1982, n. 3595; Cass. 24 ottobre 1998, n. 10580; Cass. 22 settembre 2000, n. 12546). In conseguenza, nel caso di specie, essendo mancata ogni deduzione con riferimento alla eccezione di prescrizione, quest'ultima non poteva essere rilevata d'ufficio.

L'accoglimento del suddetto motivo impone l'esame del ricorso incidentale condizionato proposto dall'I.N.P.S..

Tale ricorso è fondato alla luce dei principi enunciati da questa Corte in plurime decisioni nelle quali è stato affrontato il parallelo problema dell'applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 (cfr. Cass. ord. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. sent. 30 maggio 2012, n. 8650; id. Cass. sent. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. ord. 4 dicembre 2013, n. 27148; Cass. ord. 4 marzo 2014, nn. 5008 e 5009; Cass. ord. 25 febbraio 2014, n. 4484).

E' stato, così, affermato il principio che la suddetta decadenza dall'azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poichè ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinati - il diritto al trattamento pensionistico. E' stato, al riguardo, così precisato: "E' opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. a 15008/2005)" ed anche chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" (cfr. Cass. a 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. n. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014).

A tale orientamento non può validamente opporsi che la L. n. 257 del 1992, non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all'I.N.A.I.L., il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

Esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7 (cui è sotteso l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" - Cass., Sez. U., 5 agosto 1994, n. 7269 - che impone alla parte privata di compulsare ante causam"; l'ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all'amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni.

La tesi della generale indispensabilità dell'istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., materia previdenziale e nell'assistenza sociale, nei confronti sia dell'I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori, anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis, Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si veda, per l'improponibilità della domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153).

In conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta in ogni caso in cui occorra fare conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892).

La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all'I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; nè può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all'I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell'una rispetta all'altra. Mentre la domanda all'I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all'I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. Si richiama, a conforto, la giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1 e dalla relativa Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271, l'I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che da titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto - consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione dei periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto - ad agevolare il perfezionamento dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche (l'ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l'accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'I.N.A.I.L..

La mancanza di domanda all'I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell'azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n. 732).

Per quanto sopra considerato, vanno accolti il primo motivo di ricorso principale (con assorbimento del secondo) ed il ricorso incidentale dell'I.N.P.S. con cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di improponibilità del ricorso azionato dalla S..

Infine, il diverso esito dei giudizi di merito e comunque il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero processo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale assorbito il 2^, accoglie il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, dichiara l'improponibilità del ricorso azionato da S.M.;

compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte tanto del ricorrente principale quanto del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015