Cassazione Penale, Sez. 4, 02 aprile 2015, n. 14003 - Manovra con la macchina spargisale: infortunio mortale. Nessun comportamento imprevedibile del lavoratore


 


E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in base al quale "il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui i destinatari delle norme antinfortunistiche, sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (tra le altre, Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n.38877 del 29/09/2005, Fani, Rv. 232421). Nel caso di specie non è emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni di fatto commessegli."


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA PIETRO ANTONIO - Presidente -
Dott. CIAMPI FRANCESCO MARIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da :
M.M. N. IL 22.10. 1979
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA in data 18 dicembre 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. E' presente l'avvocato Gallo Pietro del foro di L'Aquila che insiste nell'accoglimento del ricorso

Fatto


Con l'impugnata sentenza resa in data 18 dicembre 2013 la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di L'Aquila del 12 luglio 2012, appellata dall' imputato M.M., concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta in mesi otto di reclusione. Il M.M. era stato tratto a giudizio per rispondere di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche in danno di G.G.. In particolare era stato addebitato all'odierno ricorrente, che si trovava alla guida di una macchina spargisale, di aver cooperato alla condotta causativa dell'evento, omettendo di assicurarsi che l'area di manovra fosse sgombra da persone sino alla completa ultimazione della manovra stessa, anche tenuto conto del rischio specifico di scivolamento sui pedali della macchina, a lui noto, conseguente al fatto di indossare scarpe con suola bagnata e dell'avvenuto non posizionamento dell'invertitore in posizione di retromarcia ed omettendo, infine, di compiere la corretta manovra atta a garantire il completo e definitivo arresto del mezzo.
Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il M.M. denunciando la omessa od errata valutazione degli atti processuali su un punto decisivo del giudizio, la motivazione contraddittoria od illogica, l'omessa valutazione del comportamento della vittima nella causazione del sinistro

Diritto

 


3. In fatto i giudici di merito così hanno ricostruito l'infortunio mortale oggetto dell'impugnazione: .. l'imputato dopo aver effettuato alla guida di un trattore, cui era collegato un cassone spargisale, una manovra di precisione in retromarcia, si arrestava, ma a causa dello scivolamento del piede dalla frizione, detto mezzo effettuava un ulteriore movimento all'indietro, finendo contro un cancello e determinando lo schiacciamento della persona offesa, G.G. che in quel momento si accingeva a salire sul cassone spargisale.
Le censure mosse dal ricorrente traggono spunto da una diversa ricostruzione dei fatti rispetto al testo della sentenza impugnata e a quello della sentenza di primo grado che, sviluppandosi secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, si saldano tra loro fino a formare un solo complesso corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez.2, n.30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv.257056; Sez.4, n.38824 del 17/09/2008, Raso, Rv.241062; Sez.l, n.8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv.216906; Sez.U n.6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv.191229).; si fa riferimento all'argomentazione per cui i giudici di merito avrebbero fondato la pronuncia di condanna trascurando le risultanze istruttorie dalle quali si sarebbe dovuta desumere l'insussistenza delle condotte colpose ascritte all'imputato e si sarebbe dovuto trarre un giudizio di abnormità in merito al comportamento del lavoratore. È bene mettere in evidenza che i giudici di merito hanno preso in considerazione anche la ricostruzione dell'imputato, sottolineando comunque che lo stesso non sarebbe comunque esente da un comportamento imprudente. Tale punto della sentenza costituisce argomentazione implicitamente incompatibile con un giudizio di attendibilità delle asseritamente contraddittorie dichiarazioni del coimputato C. e, al contempo, fornisce l'indicazione del fatto che i giudici di merito non hanno trascurato alcuna acquisizione istruttoria, ritenendo tuttavia di attribuire rilievo probatorio, con motivazione satisfattiva, alla condotta del M.M. così come sopra ricostruita. Quanto all'asserita abnormità del comportamento del lavoratore, le censure risultano del tutto generiche e, in sostanza, meramente ripetitive di analogo motivo di appello in quanto si sostiene che la motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale sarebbe insufficiente o non condivisibile. E' peraltro principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui i destinatari delle norme antinfortunistiche, sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (tra le altre, Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n.38877 del 29/09/2005, Fani, Rv. 232421). Nel caso di specie non è emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni di fatto commessegli.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali-.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2014