Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 gennaio 2015, n. 1180  - Patologie connesse all'attività lavorativa. Periodo di comporto




 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 28878/2011 proposto da:
P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLATINA 91, presso lo studio dell'avvocato TOMASELLI Edmondo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro AEROPORTI DI ROMA SPA in persona del Direttore Risorse Umane e Qualità elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 130, presso lo studio dell'avvocato TERENZIO Enrico Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6731/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 22/07/2010 depositata il 23/11/2010; RG 718/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l'Avvocato difensore del ricorrente EDMONDO TOMASELLI;
udito l'Avvocato difensore del controricorrente ENRICO MARIA TERENZIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che a concluso per inammissibilità in subordine rigetto.

Fatto


Con sentenza del 23 novembre 2010, la Corte d'Appello di Roma, adita da P.C. per interporre gravame avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto la domanda da questi proposta avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Società Aeroporti di Roma S.p.A., sua datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto, emessa in data 2 aprile 2009 una pronunzia non definitiva con la quale, accogliendo la tesi del lavoratore, sanciva la derivazione dell'assenza da patologie connesse all'attività lavorativa qualificabili, dunque, come causate da infortunio sul lavoro e, perciò irrilevanti ai fini del decorso del periodo di comporto e rimetteva ad una nuova CTU da espletare nel prosieguo l'individuazione in concerto del numero di tali assenze, respingeva in via definitiva il gravame.

La Corte motivava la decisione con riguardo all'esito della disposta CTU che assumeva etiologicamente connesse con l'attività lavorativa esclusivamente le assenze comprese tra il 23 e il 28 luglio 1994, comunque insufficienti nella specie ad impedire il decorso del periodo di comporto e, del resto, rimaste sfornite di prova quanto alla possibilità di qualificarle come infortunio sul lavoro stante la mancata produzione in atti della relativa denuncia e comunque l'assenza di specifiche deduzioni a riguardo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, Aeroporti di Roma S.p.A. che ha poi comunicato memoria ex art. 378 c.p.c..


Diritto


Con il primo motivo il ricorrente, denunziando il vizio di motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia, lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale, così indotta in errore dalla carente CTU, di un ulteriore evento morboso etiologicamente connesso all'attività lavorativa documentato in atti dall'esito della visita domiciliare effettuata dall'INPS in data 4.4.1997 nonchè dall'erroneità del convincimento per cui era il lavoratore ad essere gravato della prova della derivazione dell'assenza da infortunio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto l'adeguatezza della motivazione posta a fondamento del licenziamento sotto il profilo della sufficiente individuazione della causale, dovendo quella motivazione recare ai fini in questione almeno le indicazioni idonee ad evidenziare il superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come ad esempio l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere del datore di lavoro di compiutamente allegare e provare nell'eventuale sede giudiziaria i fatti costitutivi del potere esercitato.

I due motivi non meritano accoglimento.

Quanto al primo, rilevato come il ricorrente ometta di riportare il contenuto e non fornisca alcuna indicazione che possa consentire a questa Corte l'individuazione e la valutazione della documentazione comprovante l'ulteriore evento morboso e la riconducibilità della stessa ad infortunio sul lavoro, si deve ritenere la correttezza della pronunzia della Corte territoriale in punto di onere della prova della qualificazione dell'assenza come infortunio, sulla base dell'orientamento di questa Corte secondo cui "Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro - in ipotesi di superamento del periodo di comporto - ove l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro - in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme, incombendo al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza e il superamento del periodo di comporto e le mansioni espletate" (v. per tutte Cass. 7 aprile 2011, n. 7946).

Quanto al secondo è a dirsi come non solo il ricorrente non riporti nell'atto il testo della motivazione del recesso comunicato al dipendente ma neppure si preoccupi di indicarne puntualmente la ravvisata carenza, fermo restando la piena adesione del Collegio all'orientamento di questa Corte secondo cui "è principio pacifico che, con riferimento al licenziamento che trovi giustificazione nelle assenze per malattia del lavoratore, ove questi abbia direttamente impugnato il licenziamento, il datore di lavoro ben può in corso di causa precisare i motivi del superamento del periodo di comporto ed i fatti che lo hanno determinato, non essendo ravvisabile in ciò una integrazione o modificazione della motivazione del recesso (v. Cass. 13 gennaio 2014, n. 471; Cass. 10 dicembre 2012, n. 22392; Cass. 25 novembre 2010, n. 23920).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015