Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 febbraio 2015, n. 2687 - Infortunio a dipendente di una società armatrice e onere di allegazione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 18742-2013 proposto da:
A.O.S. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE N. 8, presso lo studio dell'avvocato PARISI SARA, rappresentata e difesa dall'avvocato NAPPI SEVERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro I.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6346/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/04/2013 R.G.N. 9690/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con sentenza depositata in data 11 aprile 2013 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da I.P. nei confronti della società armatrice A.O.S., intesa a conseguire il risarcimento del danno biologico e morale derivatogli dall'infortunio sul lavoro occorsogli il 4.10.1997 allorquando, nel tentativo di posizionare il cavo messaggero per il recupero di una boa che si era "incattivito" sotto un verricello, era rimasto con il gomito impigliato fra il tamburo ed il cavo, riportando una gravissima lesione alla mano destra.

A fondamento del decisum, osservava in sintesi la Corte territoriale, che la responsabilità della società armatoriale, alla stregua del materiale probatorio acquisito, era da ritenersi ascrivibile alla omessa adozione di tutte le cautele idonee a prevenire l'evento dannoso, non avendo assicurato - mediante costante e periodica manutenzione e tramite opportuni ingrassaggi e lubrificazioni delle funi - il perfetto funzionamento di verricelli e pulegge, che non risultavano dotati di sistemi di sicurezza atti ad impedire il tendersi dei cavi o comunque a consentire il distacco dei cavi stessi in situazione di pericolo.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società A.O.S. affidato a sei motivi. I.P. è rimasto intimato.


Diritto

1. Con primo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 345 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per avere la Corte distrettuale posto a fondamento del decisum fatti e circostanze non ritualmente dedotti dal lavoratore, del tutto estranei al thema decidendum come delimitato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, incorrendo in un evidente vizio di ultrapetizione. Osserva la ricorrente che il dipendente, in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. si era limitato ad argomentare genericamente, in ordine al difettoso funzionamento del cavo messaggero e del verricello. Aveva omesso, tuttavia, di prospettare una responsabilità di parte datoriale, per omessa costante, periodica manutenzione delle funi, circostanza, questa, introdotta solo con l'atto di gravame, nel cui contesto era stata rimarcata altresì, la mancata adozione di idonei sistemi di sicurezza atti ad impedire il tendersi dei cavi e l'omessa fornitura di idonei presidi protettivi per il lavoratore (quali i guanti).

Nell'ottica descritta, le allegazioni contenute in atto di appello realizzavano un inammissibile ampliamento del thema decidendum, peraltro tempestivamente denunciato dalla società, tale da alterare l'oggetto sostanziale della controversia introducendo nel processo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate ritualmente.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si stigmatizza l'omesso rilievo da parte della Corte di merito, della inammissibilità delle tardive allegazioni offerte dal lavoratore al capo c) del ricorso in appello, e l'assunzione a base del decisum, proprio di siffatte allegazioni, viziate a causa della tardiva introduzione nella dinamica processuale scandita dalle rigide preclusioni che connotano il rito del lavoro.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. nonchè delle disposizioni di cui agli artt. 2697, 2087 e 1218 c.c.. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto sostanzialmente non contestate le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, reputandole non bisognose di ulteriore suffragio probatorio, impropriamente valorizzando tale principio e reputando nel contempo, non assolto l'onere probatorio posto a carico della parte datoriale riferibile non solo alle misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche a quelle richieste in concreto dalla specificità del rischio.

Diversamente, alla stregua dei principi invalsi nella giurisprudenza di questa Corte, ad avviso della società, sarebbe gravato sul lavoratore l'onere di allegare e provare l'esistenza del fatto materiale e delle regole di condotta che si assumono violate, oltre al nesso di causalità fra i suddetti elementi.

4.Con il quarto e quinto mezzo di censura, si lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per non avere la Corte di merito esaminato fatti essenziali ad escludere profili di responsabilità a carico della parte datoriale, quali l'ordinaria assenza di avarie e problemi al verricello, nonchè la presenza degli addetti alla manutenzione, pur chiaramente emersi nel contesto istruttorio, ed a fondare, per contro, una responsabilità del lavoratore in ordine alla causazione dell'evento pregiudizievole.

5.Con il sesto motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2059 c.c. per avere la Corte distrettuale accolto la domanda di risarcimento del danno morale in assenza di qualsivoglia allegazione al riguardo, in contrasto con i dieta giurisprudenziali alla cui stregua il diritto al risarcimento del danno morale non può prescindere dalla allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio risentito, costituendo un danno conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato non potendo mai considerarsi in re ipsa.

6.Fondato è il secondo motivo di ricorso, da trattarsi preliminarmente per evidenti ragioni di priorità logica.

Un ordinato iter motivazionale induce ad accennare preliminarmente allo sviluppo processuale della vicenda soggetta allo scrutinio di questa Corte, come riportato dalla società ricorrente in osservanza del principio di autosufficienza.

6.1 Dalla descrizione dell'eventus damni contenuta nel ricorso di primo grado proposto dal lavoratore ex art. 414 c.p.c. si evince esclusivamente che il cavo messaggero in acciaio necessario per il recupero della boa di altra piattaforma, al quale era intento il lavoratore, "causa difettoso funzionamento, si incattivava sotto il verricello"; "che l'istante, nel tentativo di riposizionare il cavo sul tamburo del verricello, era restato impigliato con il gomito tra il tamburo e il cavo stesso procurandosi cosi una grave lesione alla mano destra"; che la responsabilità civile del datore di lavoro, nella specie società armatrice, appare pacifica anche ai sensi dell'art. 41 Cost. e art. 2087 c.c. e segg. nonchè del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32 e segg. restando in capo al datore di lavoro il controllo, vigilanza e manutenzione delle attrezzature di lavoro".

6.2 Successivamente, all'esito della reiezione delle domande disposta dal giudice di prima istanza, l' I. argomentava a fondamento del gravame, che "In primo luogo, la società avrebbe dovuto mettere in guardia il personale con appositi avvisi volti a diffidare chiunque dall'avvicinarsi al verricello durante le operazioni di traino.

Ulteriori misure dovevano consistere inoltre, in un controllo del verricello, evidentemente non funzionante in maniera corretta.

Il verricello era difettoso, altrimenti il cavo non sarebbe uscito fuori asse".

Richiamava, quindi, a sostegno dell'assunto, il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 176 e successive disposizioni, secondo cui gli apparecchi ed impianti di sollevamento e di trasporto per trazione provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, devono essere forniti di dispositivi che impediscano l'avvolgimento delle funi o catene e la fuoriuscita delle stesse dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento, facendo altresì riferimento ai protocolli di sicurezza delineati dall'ISPEL i quali impongono di evitare che il personale sia costretto ad eseguire le manovre di traino vicino ai verricelli che in ogni caso andrebbero muniti di sistemi di protezione volte ad impedire l'accesso alle parti in movimento, e potenzialmente rischiose.

6.3 La prospettazione contenuta nell'atto di appello, come accennato nello storico di lite, risulta recepita dalla Corte distrettuale che, per quanto interessa in questa sede, ha rimarcato la riconducibilità dei nocumenti patiti dal lavoratore, alla condotta della parte datoriale consistita nella omessa adozione "di tutte le misure idonee a prevenire incidenti come quello occorso al ricorrente, assicurando mediante costante e periodica manutenzione (tramite opportuni ingrassaggi e lubrificazioni...), il perfetto funzionamento di verricelli e pulegge, dotati di idonei sistemi di sicurezza atti ad impedire il tendersi dei cavi in pregiudizio del manovratore addetto...".

7. L'incedere argomentativo della Corte territoriale appare non conforme a diritto, per omissione di ogni esame in ordine all'eccezione di tardività e novità tempestivamente sollevata dalla A.O.S. s.p.a. nella memoria difensiva di secondo grado, con riferimento alle allegazioni avversarie contenute in atto di appello.

7.1 L'odierna ricorrente, correttamente prospettando in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia - disciplinato dall'art. 112 c.p.c. - sul presupposto che al giudice di merito fosse stata rivolta un'eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata per la quale una pronuncia sarebbe stata necessaria e ineludibile (cfr. Cass. 4 luglio 2014 n.13567), ha richiamato puntualmente i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'interpretazione dell'art. 345 c.p.c., comma 1 che portano a qualificare come domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema d'indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (vedi ex plurimis, Cass. 6 marzo 2012 n.3506, Cass. 9 novembre 2012 n.19517).

7.2 Ha fatto richiamo, altresì, al costante orientamento di questa Corte che, in fattispecie sovrapponibile rispetto alla questione qui delibata - in cui a fronte delle generiche indicazioni contenute in atto introduttivo del giudizio di merito con riferimento alla individuazione dei fatti determinativi dell'evento lesivo (difettoso funzionamento di una pressa) e delle fonti generatrici della responsabilità del datore di lavoro (mancanza di sistemi di sicurezza), aveva fatto riscontro in sede di gravame, l'introduzione di nuove ed ulteriori circostanze (mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all'uso della macchina) - ne aveva accertato l'inammissibilità, vertendosi non in fattispecie di mera specificazione del tema controverso, bensì di un sostanziale ampliamento dello stesso (cfr. Cass. 27 luglio 2009 n.17457).

7.3 Non può prescindersi, poi, dalla considerazione che il citato arresto giurisprudenziale si connetta al principio più volte enunciato da questa Corte in tema di onere di allegazione, e che va qui ribadito, in base al quale la parte che subisce l'inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell'altra - atteso che ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - è tuttavia soggetta all'onere, da esercitare ritualmente ex art. 414 c.p.c., di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (vedi in tali sensi, fra le altre, Cass. 11 aprile 2013 n. 8855). Compete, infatti, al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva. Ciò in quanto l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v. ex plurimis, Cass. 29 gennaio 2013 n. 2038).

8. In definitiva la Corte distrettuale, nell'omettere ogni pronuncia in ordine alla eccezione di novità delle allegazioni formulate in atto di gravame, ritualmente sollevata dalla società A.O.S., per la quale detta pronuncia si presentava come necessaria ed ineludibile ai fini di un corretto iter della vicenda processuale delibata, ha violato i dettami di cui all'art. 112 c.p.c..

Di conseguenza, la pronuncia deve essere cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che i procederà alla disamina dei profili di novità dell'atto di gravame alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorrente principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015