Cassazione Penale, Sez. 7, Ordinanza 27 gennaio 2015, n. 3674 - Omessa sorveglianza sanitaria per il muratore prima della immissione dello stesso nel processo lavorativo


 

 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: GAZZARA SANTI

 

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
P.F. N. IL 24/02/1954
avverso la sentenza n. 2110/2009 TRIBUNALE di COSENZA, del 27/02/2014 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;


Ritenuto:
-che il con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto P.F. responsabile del reato di cui agli artt. 48 co. 4 lett. e) e 89 co. 2 lett. a), d.Lvo 626/94, per non avere sottoposto a sorveglianza sanitaria il dipendente M.S., svolgente mansioni di muratore, prima della immissione dello stesso nel processo lavorativo, con condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del P.F.ha proposto ricorso per cassazione, eccependo mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che il motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, in quanto il discorso giustificativo, svolto dal giudice di merito per giustificare la affermazione di responsabilità del P.F.è sorretto da una compiuta ed esaustiva disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria: infatti, risulta indubbio che prima della immissione nel processo produttivo del dipendente M.S. nessuna visita medica era stata eseguita su costui, come riscontrato dalla documentazione prodotta dal p.m. e dalla stessa difesa;
-che, peraltro, con il motivo di annullamento si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali a questa Corte è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.