Cassazione Penale, Sez. 4, 26 gennaio 2015, n. 3442 - Autista muore folgorato. Responsabilità per mancata informazione e formazione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
F.P. N. IL (OMISSIS);
P.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5173/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OMISSIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OMISSIS che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.


Fatto



1. Il (OMISSIS), in occasione di lavori commissionati dalla TAV S.p.A. al Consorzio Alta Velocità, nella tratta ferroviaria (OMISSIS), F.V., autista dipendente della società MTM s.n.c., dopo aver scaricato del materiale bituminoso presso il cantiere che vi era stato collocato, arrestava in uno spiazzo adiacente la pista di cantiere il camion Man 460 alla cui guida attendeva; quindi comandava il sollevamento del cassone per ripulirlo dei residui ma, così facendo, provocava il contatto dello stesso con la sovrastante linea di alta tensione e la generazione di una scarica elettrica la quale, passando attraverso il mezzo, si disperdeva a terra e raggiungeva il lavoratore, provocandone la morte.

A Fa.Pa. e a P.C., soci amministratori della MTM s.n.c., veniva contestato di aver cagionato (con altri) il sinistro, mancando di adottare idonee misure di informazione e formazione del F., essendo emerso che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna istruzione sulle modalità con le quali eseguire l'operazione di pulizia del cassone.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara - che aveva condannato il Fa. e la P. alla pena ritenuta equa avendoli giudicati responsabili del grave sinistro - riconoscendo al Fa. la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, equivalente alla contestata aggravante, e pertanto riducendo la pena inflitta dal primo giudice a mesi otto di reclusione, con la conferma della sentenza nel resto; e riconoscendo altresì alla P. la medesima circostanza, ma con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, con l'effetto di concludere per la improcedibilità nei confronti della medesima per essere il reato ascrittole estinto per prescrizione.

2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione gli imputati Fa.Pa. e P.C. a mezzo del comune difensore di fiducia, avv. OMISSIS.

3.1. Con un primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di norma processuale, essendo stata rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale dinanzi alla Corte di appello del 28 febbraio 2013, con la quale era stata documentata l'impossibilità della P. di presenziare al dibattimento per ragioni di salute. L'esponente si duole del fatto che la Corte territoriale, a fronte della richiesta di rinvio confortata da certificazione medica attestante l'assoluta impossibilità a comparire, non abbia, prima di ritenere indimostrato l'assoluto impedimento, disposto accertamenti mediante visita fiscale; si duole altresì della motivazione con la quale è stata respinta l'istanza di differimento.

3.2. Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. pen. per aver partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata il dottor Pu.Al. quale componente del Collegio di appello, il quale aveva in separato procedimento pronunciato sentenza di condanna della P. per il reato di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 7, comma 2 perchè nella qualità di socio amministratore della MTM s.n.c., presso il cantiere sito in (OMISSIS) ometteva di cooperare con le ditte presenti all'attuazione degli interventi di protezione e di prevenzione dei rischi. Fatto che era stato contestato alla P. come commesso in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS). Ad avviso dell'esponente si tratta di reato contestato a seguito dell'infortunio mortale occorso al F. e pertanto il giudicante avrebbe dovuto astenersi, atteso che si era già pronunciato sulla colpevolezza della P. con riferimento allo stesso fatto dal quale è discesa la responsabilità per il delitto per il quale è processo.

3.3. Con un terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonchè l'illogicità manifesta della sentenza e l'omessa motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti.

Rileva l'esponente che la Corte di appello non ha adeguatamente dato conto delle ragioni che l'hanno determinata ad affermare la responsabilità degli imputati. L'esponente lamenta altresì la mancata valutazione da parte giudicante di alcune circostanze segnalate con i motivi di appello ovvero: che non era il primo viaggio che il F. effettuava nell'area in cui avvenne il sinistro; che non può escludersi che egli abbia volontariamente posto fine alla propria esistenza; che l'area in questione era utilizzata per scopi diversi dalla pulitura dei cassoni; che trattandosi di trasporto occasionale eseguito dal F., non esisteva alcun obbligo di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996; che non vi è prova dell'esistenza di un subappalto tra la MTM e le altre imprese operanti nel cantiere; che erano esistenti strumenti idonei per segnalare la presenza di cavi e che gli stessi erano visibili;

che il F. versava in grave stato depressivo; che il lavoro svolto dagli imputati atteneva non ad un subappalto ma ad un contratto di prestazione d'opera ovvero di nolo a caldo.

L'esponente aggiunge che non corrisponde al vero che gli imputati non ebbero a formare adeguatamente il dipendente, emergendo il contrario dagli atti dalla documentazione processuale. Inoltre l'incidente era da attribuire non alla circostanza che il conducente fosse privo di adeguata formazione ma al fatto che non erano state adottate dal responsabile cantiere le misure di prevenzione idonee ad evitare il verificarsi dell'incidente.

3.4. Con un quarto motivo si lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza, la eccessività della pena finale nonchè la contraddittorietà fra l'applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno risarcito ed il giudizio di equivalenza di queste con l'aggravante contestata. In particolare l'esponente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, posto che la Corte di Appello, a seguito dell'impugnazione proposta dall'imputato, ha riconosciuto la sussistenza di una nuova circostanza attenuante e ciò nondimeno ha confermato il giudizio di equivalenza espresso dal primo giudice.

Diritto

4. I ricorsi vanno rigettati.

4.1. In via preliminare va rilevato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che ha riguardato la posizione della P. determina che l'esame del relativo ricorso deve essere condotto secondo la particolare prospettiva tracciata dall'art. 129 cod. proc. pen.; dovendosi quindi verificare - ove non risulti l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266) - se emerga l'evidenza dell'innocenza dell'imputata, ove l'evidenza va intesa come ricorrenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergente dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione giudiziale si risolva in una "constatazione" piuttosto che in un "apprezzamento", non richiedendosi alcun accertamento o approfondimento (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

4.2. Poichè i primi due motivi di ricorso attengono alla sola posizione della P. va rammentato che, essendo stata già rilevata una causa estintiva del reato, una eventuale nullità processuale, anche assoluta e insanabile, non può avere alcuna rilevanza, non potendosi in ogni caso procedere alla rinnovazione del giudizio. Peraltro, posto che il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento è sottratto al sindacato di legittimità qualora sia congruamente e logicamente motivato con riferimento al fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, Ornaghi, Rv.232568), deve essere rilevato come nel caso di specie la Corte di Appello abbia esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che non vi fosse prova dell'assoluta impossibilità a comparire della P., svolgendo una non manifestamente illogica critica alla attendibilità di una diagnosi (di "aritmia cardiaca, in paziente con protesi valvolare") emessa non da medico specialista in cardiologia o da struttura sanitaria pubblica ed internamente contraddittoria per aver limitato a cinque giorni il periodo di riposo nonostante la patologia indicata fosse potenzialmente non transeunte.

Anche sotto l'ulteriore profilo evidenziato dall'esponente non si ravvisa motivo di censura del diniego del rinvio: questa Corte ha ancora di recente ribadito che è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014 - dep. 19/02/2014, Basile, Rv. 259287).

4.3. Quanto al secondo motivo, esso sarebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità e per manifesta infondatezza.

Risulta evidente che il tema della incompatibilità del giudice si pone nel caso di specie solo con riferimento alla posizione della P., essendo fuori di dubbio che la posizione del Fa. non è mai stata esaminata nel precedente giudizio che si invoca quale ragione della asserita incompatibilità del dr. Pu.. Orbene, sarebbe certamente insussistente tale incompatibilità, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, dovendo essa essere esclusa qualora lo stesso giudice si trovi a dovere giudicare il medesimo soggetto in due processi distinti relativi a reati diversi, essenzialmente per il rilievo che la "posizione di quello stesso imputato" cui si riferisce la Corte Costituzionale, è quella che concerne il medesimo reato per il quale si procede (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 - dep. 23/07/1999, Commisso ed altri, Rv. 215133). La P., infatti, sarebbe stata giudicata prima del presente giudizio per il reato di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 7, comma 2 (ma dovrebbe trattarsi del D.Lgs. n. 626 del 1994), per non aver cooperato con le altre ditte presenti nel cantiere nel quale si verificò l'infortunio all'attuazione delle misure di protezione e di prevenzione dei rischi; un addebito che non ricorre nella pur lunga contestazione dalla quale scaturisce il presente giudizio. Sicchè, ben diversamente da quanto ritenuto dall'esponente, non si è in presenza di una duplicità di giudizi aventi ad oggetto "il medesimo fatto", nè sotto il profilo strettamente giuridico nè sotto quello naturalistico. Tuttavia, prima ancora di una valutazione nel merito del rilievo mosso dall'esponente, v'è da registrare la aspecificità del medesimo, non essendo stata documentata la estensione del giudizio espresso dal dr. Pu. in merito al reato contravvenzionale; e non potendosi, di conseguenza, verificare se effettivamente vi sia stata quella valutazione di merito che, perchè idonea ad incidere sotto il profilo sostanziale nel successivo giudizio, ha quell'effetto pregiudicante che, solo, sorregge l'ipotesi di incompatibilità del giudice. Ciò, peraltro, renderebbe non percorribile qualsiasi ipotesi di attivazione del sindacato costituzionale.

In ogni caso, va rammentata la prevalente giurisprudenza di questa Corte, per la quale l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013 - dep. 06/06/2013, Shkurko, Rv. 257033). I ricorrenti, quindi, ritenendosi giudicati da un giudice incompatibile, avrebbero dovuto avanzare istanza di ricusazione del componente del Collegio dr. Pu.Al.. La mancata attivazione del procedimento di ricusazione precluderebbe comunque ogni rivisitazione del tema.

4.3. Inammissibile per aspecificità è il terzo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati.

Come ripetutamente precisato da questa Corte, costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità del ricorso per cassazione la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012 - dep. 21/09/2012, Livrieri, Rv. 253893; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005 - dep. 08/02/2005, Orrù, Rv. 230751). La mancanza di correlazione va affermata quando i motivi del ricorso prescindono dalle affermazioni fatte dal giudice di secondo grado in replica ai motivi di gravame, e si risolvono nella ripetizione dei rilievi proposti in sede territoriale.

Tale principio viene rammentato perchè nel caso di specie tutte le doglianze proposte con il ricorso costituiscono mera reiterazione di quelle già sottoposte alla Corte di Appello, senza che i ricorrenti si confrontino con le argomentazioni utilizzate per disattenderle: a pg. 21 in ordine all'asserita inesistenza di un rapporto di subappalto; a pg. 22 circa la violazione dell'obbligo di formazione e di informazione del F.; a pg. 23 ss. in ordine alla (ir)rilevanza del comportamento del lavoratore ai fini dell'imputazione del fatto agli odierni ricorrenti.

4.4. L'ultimo motivo, che concerne il solo Fa., è infondato.

Va rammentato che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 - dep. N2/08/2013, Papola, Rv. 255660).

Al riguardo la Corte di Appello ha affermato (pagina 25) che la posizione di datore di lavoro del Fa., anche sotto il profilo formale, e la presenza di più precedenti, seppur risalenti nel tempo, comportano la sussistenza di una più piena e pregnante responsabilità in ordine all'evento ed esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudice di prevalenza.

Ora, posto che, come si evince chiaramente da pagina 18 della sentenza, è stata la Corte d'appello a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, la motivazione sopra rammentata evidenzia che la corte distrettuale ha aggiornato il giudizio di equivalenza all'avvenuto riconoscimento della nuova circostanza, tanto è vero che essa si esprime in termini plurali con riferimento appunto alle circostanze diminuenti. Risulta pertanto soddisfatto l'onere motivazionale posto in capo al giudicante.

5. In conclusione i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015