Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2015, n. 14156 - Infortunio durante l'utilizzo di una attrezzatura denominata "ponte su Cavalletti"


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA Data Udienza: 05/03/2015


Fatto


l. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 6 maggio 2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.G. per intervenuta morte del reo e confermava con riguardo a D.A. e S.M. la sentenza del tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, del 20 gennaio 2010 con cui D.G., D.A. e S.M., nelle rispettive qualità di presidente, di vice presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere della D. costruzioni S.r.l., erano stati condannati, il primo alla pena di tre mesi di reclusione e gli altri due alla pena di un mese di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui agli articoli 113, 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'articolo 583, comma 1 numero 1 cod. pen. perché, quali datori di lavoro di T.S., in cooperazione tra loro avevano cagionato allo stesso lesioni personali consistite in fattura diafisaria I metacarpale destro da cui derivava una malattia guarita in 62 giorni. In particolare, per colpa consistita in inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano consentito che il lavoratore T.S. usasse l'attrezzatura denominata "ponte su Cavalletti" avente il piano di calpestio realizzato con tavole di spessore non adeguato al carico da sopportare e, comunque, inferiore a 4 cm, come previsto dall'articolo 23 del d.p.r. 164/56 e dal POS.
In conseguenza di ciò il lavoratore, nell'atto di sollevare un travetto prefabbricato del tipo ad U rovesciata, precipitava al suolo da un'altezza di circa 1 m a causa della rottura di un pannello di legno utilizzato come piano del calpestio. Il fatto era stato commesso in Porlezza il 22 ottobre 2007.
Rilevava la corte d'appello, facendo richiamo anche alla sentenza di primo grado, che era emerso che le tavole utilizzate in cantiere erano di spessore inferiore a 4 cm e che l'infortunato aveva riportato la lesione mentre lavorava nel cantiere stesso. Il teste Omissis aveva riferito che, giunto sul luogo dove lavorava il T.S., lo aveva visto con la mano infortunata ma non aveva trovato tavole rotte. Tuttavia la sua deposizione non era credibile in quanto egli si era mostrato reticente ed aveva negato per lo più ogni circostanza ammettendo solo di essere entrato nel locale dove il T.S. stava lavorando. Inoltre il fatto che egli non avesse visto tavole rotte non escludeva affatto l'intervenuta immutazione dei luoghi nel frattempo. Neppure poteva ravvisarsi incompatibilità tra le lesioni e la dinamica del fatto sulla base del tipo di lesioni refertate poiché non era dato conoscere il peso preciso della trave ad U che, cadendo, aveva urtato la mano dell'infortunato. Quanto alla deposizione del teste Omissis, il quale aveva riferito di essere stato contattato dall'infortunato che gli aveva promesso € 1000 pensando di ottenere un vantaggio di € 10.000 dal processo penale qualora avesse confermato la dinamica dei fatti, la corte d'appello si richiamava alla motivazione sul punto resa dal tribunale che aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni del teste sia perché l'infortunato non si era costituito parte civile sia perché il Omissis non aveva denunciato il fatto all'autorità giudiziaria.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponevano ricorso per cassazione l'Avv. DM. nella sua qualità di difensore di D.G., deceduto, D.A. e S.M., deducendo vizio di motivazione nonché violazione di legge perché la corte territoriale aveva omesso di motivare il rigetto dei motivi d'appello richiamandosi alla sentenza di primo grado. In particolare, la testimonianza di Omissis avrebbe dovuto essere ritenuta credibile e non essere liquidata sulla base di una preconcetta sfiducia nei confronti del testimone per il fatto che era ancora dipendente della società D.. Ciò in quanto la testimonianza del teste avrebbe dovuto essere ritenuta credibile sulla base delle argomentazioni tecniche del teste arch. P.B., il quale aveva chiarito come le assi utilizzate per il cavalletto non avrebbero mai potuto rompersi sotto il peso dell'infortunato e del travetto ad U poiché erano stati usati pannelli la cui caratteristica era proprio la estrema resistenza al peso ed alle oscillazioni. Inoltre i giudici di merito avevano errato nell'esprimere un giudizio di compatibilità tra la caduta e la lesione fisica riportata e sarebbe stata necessaria, quanto meno, la rinnovazione dell'istruttoria. Il dedotto vizio di motivazione, poi, era rinvenibile con riguardo alla testimonianza resa da Omissis in quanto la corte territoriale aveva affermato che la deposizione del teste era di comodo poiché resa da un lavoratore della ditta D.. Il teste aveva affermato di essere stato contattato dal T.S. per rendere falsa testimonianza nell'ambito del procedimento di cui si tratta ed era illogico quanto ritenuto dalla corte d'appello, ovvero che egli non era credibile per il fatto che l'imputato non si era neppure costituito parte civile nel processo penale, considerato che egli aveva avuto comunque dei benefici economici, quali le prestazioni previdenziali per gli infortuni ed un probabile risarcimento danni dall'assicurazione della ditta.

Diritto


3. Preliminarmente rileva la corte che il ricorso proposto nell'interesse di D.G., deceduto e per il quale la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, è inammissibile. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente, prima della sentenza della corte d'appello, ha determinato l'esaurimento del rapporto processuale e rimane, perciò, preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che non risulta dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione ( cfr. Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241 ).
4. Il ricorso proposto nell'interesse di D.A. e S.M. è fondato.
Invero va considerato che i dati di fatto non contestati consistono nella lesione subita dal T.S.e nello spessore, inferiore ai prescritti 4 cm, delle tavole utilizzate per il ponteggio. Ora, la corte d'appello ha considerato non credibile la deposizione del teste Omissis, laddove questi ha riferito di non aver visto tavole rotte sul luogo ove l'infortunato aveva dichiarato di essere caduto, in quanto era ancora dipendente della ditta D.G. e, come tale, si doveva ritenere restio a deporre a sfavore dei datori di lavoro. Ma la corte territoriale non ha chiarito se, indipendentemente dal fatto che lo spessore delle tavole fosse inferiore ai prescritti 4 cm e che, per ciò solo, fosse ravvisabile la violazione di norme antinfortunistiche, le caratteristiche di esse, per come riferite dal teste arch. P.B., rendessero inverosimile che la rottura si fosse verificata a causa del peso dell'infortunato e di quello del travetto ad U che egli aveva in mano. Tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata onde apprezzare la credibilità di quanto affermato dal teste Omissis sicché la motivazione sul punto appare carente, tenuto conto che nessuno ha assistito alla dinamica del sinistro e, dunque, sarebbe stato necessario valutare la deposizione alla luce dell'accertamento sulla reale tenuta delle tavole, onde acquisire ulteriori elementi volti ad accertare se l'infortunio fosse realmente avvenuto a causa della rottura della tavola e fosse, così, causalmente connesso al mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte degli imputati per aver consentito che venissero usate tavole di spessore inferiore a 4 cm.. La corte d'appello, dunque, ha omesso di esaminare un elemento utile per la valutazione della credibilità del teste, ovvero l'idoneità in concreto della tavola a reggere il peso. Tale accertamento si imponeva vieppiù considerando che l'affermazione della non credibilità del teste Omissis appare carente sul piano motivazionale, tenuto conto che non si conoscono le ragioni per le quali il T.S. non si è costituito parte civile e non era ragionevolmente esigibile che il teste stesso denunciasse il fatto all'autorità giudiziaria dopo aver ricevuto la telefonata dall'infortunato.
Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Milano.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di D.G.. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.G.A. e S.M. e rinvia, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso il 5.3.2015.