Tipologia: Contratto Integrativo Provinciale
Data firma: 23 giugno 2003
Validità: 01.09.2003 - 31.08.2007
Parti: Assoedilizia e Flcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Proprietari di fabbricati, Milano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 - Orario di lavoro
2 - Tutela della salute e sicurezza del lavoratore
3 - Ferie
4 - Indennità per spalatura neve
5 - Indennità per pulizia marciapiede
6 - Indennità confezionamento e trasporto immondizie
7 - Indennità ritiro posta straordinaria
8 - Indennità conduzione autoclave
9
10 - Installazione contatore luce ed impianto telefonico
11 - Rimborso spese telefoniche
12 - Alloggio di servizio - guardiola
13 - Commissione paritetica
14 - Strumenti di servizio
15 - Codice etico
16 - Tassa rifiuti alloggio di servizio
17 - Commissione di conciliazione e di arbitrato
18 - Strumenti bilaterali Istituzione composizione degli strumenti bilaterali.
19 - Rapporti con le istituzioni
20 - Adesione organizzativa
21 - Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Provinciale per Dipendenti da Proprietari di Fabbricati

L'anno 2003 il giorno 23 di giugno, in Milano presso la sede dell'Assoedilizia in via Meravigli n. 3, fra: l'Assoedilizia, la Flcams-Cgil la Fisascat-Cisl la Uiltucs-Uil, è stato stipulato il presente contratto Integrativo provinciale Per Dipendenti da Proprietari di fabbricati

1 - Orario di lavoro
In riferimento al CCNL 2000 art. 42, tutti i lavoratori portieri categoria A2 e A4 usufruiranno nell'ambito della riduzione d'orario prevista dall'articolo stesso, di una mezza giornata di chiusura settimanale che viene fissata al sabato a partire dalle ore 12.00.
Ai portieri di categoria A1, A3 e A5 art. 42, l'orario settimanale di 47 ore viene di norma distribuito nel seguente modo: dal lunedì al venerdì: 9 ore giornaliere con la precisazione che l'orario di cui sopra, a richiesta del datore di lavoro, verrà ridotto, come previsto dal CCNL per un totale di 1 ora settimanale ripartita in un'unica giornata o in due giornate lavorative comprese tra lunedì e venerdì al sabato: 3 ore al mattino (non oltre le ore 12.00)
Le parti ribadiscono e riconfermano che la normale prestazione settimanale è di 47 ore per i portieri di categoria A1, A3 e A5; pertanto la prevista maggiorazione per lavoro straordinario decorrerà dalla quarantottesima ora: ciò significa che nessuna maggiorazione è dovuta per la normale prestazione di 9 ore giornaliere dai lunedì al venerdì.
L'orario di lavoro come sopra specificato, può essere distribuito, mediante accordi fra le parti interessate, con prestazione data in modo diverso.
La proprietà richiederà ai prestatore d'opera di sottoscrivere per accettazione la sopra indicata distribuzione dell'orario settimanale di lavoro e le previste relative modalità. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto nei complessi o nei singoli stabili nonché, altre situazioni di fatto, fermo restando il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ai parere di conformità da parte della Commissione Paritetica Provinciale di cui al successivo art. 13.
Nota a verbale. Nell'eventualità di particolari esigenze, potrà darsi luogo, previo parere di conformità da parte della Commissione Paritetica Provinciale, ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale. Sono fatte salve le condizioni in atto nei complessi o nei singoli stabili, fermo restando il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere al parere di conformità da parte della Commissione Paritetica Provinciale di cui al precedente capo verso.

2 - Tutela della salute e sicurezza del lavoratore
Le parti saranno impegnate nella gestione delle materie della formazione ed informazione dei lavoratori, per una corretta applicazione del D.Lgs. 626/94 su Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; impegno demandato all'Organismo Paritetico Provinciale costituito in data 12 aprile 1996. Lo stesso OPP ha previsto l'obbligo della figura dei Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ove esistano strutture che abbiano alle proprie dipendenze più di quattro lavoratori Dipendenti da Proprietari di Fabbricati. Per il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori è necessaria una adeguata formazione che verrà stabilita dall'Organismo Paritetico Provinciale, per l'apprendimento delle nuove Incombenze normative.

6 - Indennità confezionamento e trasporto immondizie
[…]
L'orario straordinario è da considerarsi, da ora in poi, all’inizio del trasporto dei sacchi alla sede stradale (orario questo indicato dal datore di lavoro) all'inizio del normale orario giornaliero di lavoro; sono comun­que libere le parti di determinare quale sia l'orario di lavoro applicabile nel giorno di esposizione dell'immondizia, fermi restando gli obblighi previsti dal pre­sente contratto integrativo.
Sono esclusi da queste prestazioni i servizi per i negozi che producono rifiuti putrescibili (esercizio ortofrutta, fiori, pescherie, osterie, bar, tavole calde, ristoranti, trattorie e simili, compresi i relativi depositi) fermo restando (obbligo da parte del lavoratore dl provvedere allo smaltimento dei rifiuti secchi.
Si ricorda inoltre che, sebbene non espressamente previsto nell'accordo, il lavoratore non deve provvedere allo sgombero delle canne di caduta.
Per quanto concerne il trasporto e il deposito dei rifiuti nei punti di raccolta esterni allo stabile si farà riferimento all'ordinanza comunale.
Si precisa che con l'entrata in vigore dei presente contratto, decade ogni diversa sistema di retribuzione straordinaria in relazione al confezionamento e trasporto immondizia, atteso che con la riformulazione e il riordino del servizio di trasporto dei sacchi e dei cassonetti alla sede stradale con la nuova indennità si è inteso conglobare ogni prestazione a suo tempo concordata e fornita dal lavoratore. Nella fattispecie sono fatte salve condizioni di miglior favore.

8 - Indennità conduzione autoclave
Viene corrisposta una indennità per la conduzione autoclave (cuscino d'aria), con esclusione della manutenzione, di euro 2,71 mensili,
Si precisa che nella conduzione non è compresa la manutenzione che esula dalla prestazione dei lavo­ratore.

12 - Alloggio di servizio - guardiola
L'alloggio di servizio dovrà essere consegnato al portiere in condizioni civili e lo stesso dovrà provvedere a mantenerlo in buono stato. Il datore di lavoro dovrà provvedere alla regolare manutenzione della guardiola.

13 - Commissione paritetica
La Commissione Paritetica Provinciale di Milano, costituita in data 17 maggio 1993 tra l’Assoedilizia e le Associazioni territoriali Filcams-Cgil, Fisascat­Cisl, Uiltucs-Uil, è competente per le materie di cui agli artt. 11 e 12 del CCNL 2000. Tale commissione è costituita da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil di Milano e da tre rappresentanti dell'Assoedilizia.
Ognuna delle parti ha facoltà di nominare tre componenti supplenti.
Alla commissione, composta da Assoedilizia e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIP, verranno affidate le funzioni di Osservatorio, al fine di rilevare l'evoluzione in atto nel settore.
In particolare la commissione esaminerà in via preliminare, suggerendo adeguata soluzioni alle parti, eventuali problemi interpretativi di norme della contrattazione integrativa e di quella collettiva nazionale.
La commissione dovrà essere convocata attraverso comunicazione scritta (contenente l'ordine del giorno) ai suoi componenti,15 giorni prima della data stabilita per l'incontro.

14 - Strumenti di servizio
E' fatto obbligo di fornire ai lavoratori, per lo svolgimento delle mansioni foro affidate, strumenti efficienti ed in buono stato, conformemente a quanto prescritto dalle norme vigenti.
Si indica inoltre in metri 3 l'altezza massima prevista per le scale portatili, mentre per altezze non raggiungibili con tale dotazione, sarà opportuno utilizzare strumenti maggiormente sicuri e stabili.

15 - Codice etico
Le parti si impegnano entro il 30/04/2004 a stipulare norme di comportamento etico per garantire ad entrambe le parti il reciproco rispetto della dignità della persona, della famiglia, della nazionalità e dell'ideale politico dei lavoratori e delle parti padronali.
Detto codice sarà parte integrante del presente contratto.

18 - Strumenti bilaterali Istituzione composizione degli strumenti bilaterali.
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obbiettivi previsti nella premessa e nell'art. 13 del presente contratto concordano di Istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nel successivi che ad essi fanno riferimento:
1. organismo paritetico provinciale (OPP), accordo del 12.04.1996
2. la commissione paritetica provinciale (artt. 11 e 12 CCNL) composta da sei componenti
3. Commissione di conciliazione (artt. 13 e 14 CCNL) composta da sei componenti designati
4. Commissione di arbitrato composta da tre persone.
I sei componenti di cui alle lettere a), b), c) saranno designati nel seguente modo: 3 da Assoedilizia e 3 dalle OO.SS..
Per ogni componente effettivo si dovrà nominare un supplente.
Per l'espletamento di quanto sopra si applica la procedura di seguito indicata: entro 90 giorni dalla ratifica del CIP le parti designeranno i rispettivi componenti di cui alle lettere a), b), c).
La sede dell'osservatorio provinciale, della commissione paritetica e della commissione di conciliazione ed arbitrato sarà presso gli uffici di Assoedilizia.
Le parti auspicano la possibilità di realizzare un decentramento relativamente all’erogazione di servizi già previsti dall’ente bilaterale.