Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2015, n. 7394 - Fibre di amianto e tumore


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE ANTONIO - Presidente -
Dott. BANDINI GIANFRANCO  - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


sul ricorso 12784-2008 proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati Omissis che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti
ricorrente contro
A. S.P.A.;
- intimata -
sul ricorso 16484-2008 proposto da:
A. S.P.A., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocato Omissis, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati Omissis che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 616/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/05/2007 R.G.N. 1645/2005+ altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato Omissis;
udito l'Avvocato Omissis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto


Con distinti ricorsi, l'Inail esperì azione di regresso nei confronti dell'A. spa, in relazione alle prestazioni previdenziali erogate a favore dei superstiti di G.A. e di M.G. ed a favore di B.D., essendo stati i predetti dipendenti della Società convenuta colpiti da tumore polmonare ritenuto collegato all'esposizione professionale prolungata nel tempo alle fibre di amianto.
Il Giudice adito dichiarò l'inammissibilità delle domande, sul rilievo che l'azione di regresso non avrebbe potuto essere svolta se non dopo i! passaggio in giudicato della sentenza penale relativa alla responsabilità della parte datoriale in ordine alla causazione della malattia.
Con sentenza del 15-29.5.2007 la Corte d'Appello di Firenze, previa riunione dei gravami proposti dall'lnail, dichiarò la proponibilità del ricorso, rigettando nel merito le domande.
A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:
l'azione di regresso era esperibile in pendenza di procedimento penale, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità;
premesso che tutti e tre i lavoratori avevano per numerosi anni svolto mansioni che li avevano esposti ad inalazioni di fibre di amianto e che gli stessi erano stati colpiti da cancro polmonare, malattia pacificamente multifattoriale, doveva rilevarsi, sulla scorta della richiamata CTU, la quale aveva utilizzato criteri probabilistici condivisi dalla scienza medico legale, che vi erano bassissime probabilità sul nesso di causa;
seguendo il criterio della massima sicurezza tecnicamente fattibile, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto non solo a recepire quanto sia noto, ma anche a rèndersi parte attiva per accedere a tutte le informazioni utili per predisporre al meglio il sistema di sicurezza, sempre sulla scorta dei rilievi del CTU doveva ritenersi che la conoscenza del nesso di causa fra l'esposizione all'amianto e la neoplasia polmonare, in particolare per lavorazioni analoghe a quelle dedotte in giudizio, poteva farsi risalire agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, ancorché fosse nota la pericolosità dell'inalazione di fibre di amianto sin dai primi anni del '900, con la conseguenza, in difetto di contestazioni specifiche sulle conclusioni dell'ausiliario, che era da escludersi che, durante i periodi di esposizione nei casi de quibus, fosse noto il probabile nesso di causa fra inalazione di asbesto e tumore polmonare e che lo fosse nell'azienda dell'A. ovvero che tale nesso fosse noto, seppure in termini probabilistici, nella comunità scientifica. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L'intimata A. spa ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.
Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc)
2. Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), si duole che la Corte territoriale, nell'escludere il nesso causale, non abbia esaminato o tenuto nella giusta considerazione l'abitudine al fumo volontario di tutti e tre i lavoratori, la presenza di ispessimenti o placche pleuriche, la compatibilità del periodo di latenza tra esposizione e manifestazione della malattia, la prolungata esposizione all'asbesto e l'incremento dei numeri di malattie correlate all'esposizione all'amianto riscontrato nei dipendenti dell'A..
Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione di plurime norme di legge (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), deduce che la decisione della Corte territoriale, sempre riguardo al nesso di causalità, non può ritenersi condivisibile sulla scorta dei più recenti studi scientifici e che, ai fini della sussistenza di detto nesso di causalità, è sufficiente che si realizzi una condizione di lavoro idonea a produrre la malattia, salva la prova che la malattia stessa non si ricolleghi al sopraggiungere di fattori eccezionali ovvero atipici; la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto riconoscere almeno l'esistenza di un nesso concausale, in quanto l'esposizione all'asbesto ha di per sé un effetto patogenetico potendo abbreviare la latenza della malattia già esistente o agire sull'insorgenza di un'affezione non ancora sorta o abbreviare la durata del periodo che precede l'iniziazione; a conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. -366 bis cpc: "premesso che la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in materia di azione di regresso dell'Inail ha escluso l'esistenza di un nesso causale tra attività lavorativa svolta e tumore polmonare riportato da alcuni lavoratori nonostante la pacifica esposizione alle polveri di amianto negli ambienti di lavoro, per le bassissime percentuali di probabilità sullo stesso nesso di causa, dica codesta Suprema Corte se il giudice del gravame, al contrario, avrebbe dovuto considerare esistente il nesso causale, almeno a livello di concausa, in presenza di una condizione di lavoro (esposizione cumulativa alle polveri di asbesto pari a 10 fibre /mL anno), da cui consegue l'evento, idonea a produrre la malattia, non essendoci, inoltre, prova che tale malattia si ricolleghi al sopraggiungere di fattori eccezionali e/o atipici, in quanto non è possibile escludere l'esistenza di un rischio di tumore polmonare anche a livelli di esposizione estremamente bassa.
Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione di plurime norme di legge (art. 360, comma 1, n, 3, cpc), deduce che la decisione della Corte territoriale, in tema di esonero da responsabilità civile della parte datoriale, non aveva seguito il principio secondo cui ciò che conta è la rappresentazione della potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non la rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione, essendo peraltro ben conosciuta, già ai primi del '900, l'intrinseca pericolosità delle fibre di amianto impiegate nelle lavorazioni e tenuto conto che le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza di una malattia da tempo nota come l'asbestosi erano identiche a quelle che sarebbero state richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi non conosciuti, come il tumore polmonare; a conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cpc: "premesso che in materia di azione di regresso dell'lnail la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta di rimborso delle prestazioni previdenziali per l'errata convinzione che all'epoca dell'esposizione dei lavoratori alle polveri di asbesto non era noto, neanche in termini probabilistici, il nesso causale con il tumore polmonare, dica codesta Suprema Corte se il giudice del gravame, al contrario, avrebbe dovuto considerare esistente la responsabilità civile del datore di lavoro in quanto il requisito della prevedibilità dell'evento non è da escludere per il fatto che il rischio cancerogeno sia stato conosciuto solo successivamente, considerato che l'inalazione da amianto è ritenuta da tempo di grande lesività alla salute e che il tumore polmonare costituisce una conseguenza del tipo di quelle prese in considerazione nel momento in cui le regole cautelari sono state redatte anche se non ancora interamente descritte e conosciute".
3. In ordine al primo motivo del ricorso principale deve rilevarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi" dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr, ex plurìmis, Cass., nn. 23530/2013; 10222/2009; 18688/2007; 26694/2006; 19475/2005; 10668/2005).
I! ricorrente principale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha tuttavia indicato se ed in quali termini e modi, già nel giudizio di merito, abbia censurato, con argomentazione di cui la Corte territoriale non abbia tenuto conto, le condivise conclusioni del CTU e ciò, alla luce dei principi testé ricordati, rende inaccoglibile il motivo.
Inoltre, in termini più generali, deve considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002). Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurìmis, Cass., n. 12121/2004; 24542/2009; 22801/2009; 19748/2011). Nel caso all'esame la sentenza impugnata, richiamando l'elaborato peritale e aderendo alle conclusioni dell'ausiliario ha con ciò stesso esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo e immune da contraddizioni e vizi logici, ed accogliendo una valutazione del materiale probatorio del tutto ragionevole, valutazione che è espressione di una potestà propria del giudice del merito e non sindacabile nel suo esercizio (cfr, ex plurìmis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010). In definitiva, quindi, le doglianze del ricorrente principale si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.
4. Quanto al secondo motivo del ricorso principale (che peraltro, pur se svolto per violazione di norme di legge, ripropone in larga parte argomentazioni in fatto già trattate nel primo mezzo), deve rilevarsi che nel presente giudizio è applicabile, ratione temporìs, l'art. 366 bis cpc.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), cpc, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), cpc, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall'art. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata. in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (efr, ex plurìmis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (efr, ex plurìmis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis cpc, rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, expturimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007). Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, expturimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.). Nel caso di specie il quesito di diritto formulato a conclusone del motivo non risponde ai prescritti requisiti, non enunciando una specifica regula iuris, risolvendosi in sostanza nella mera richiesta di accertamento della fondatezza della doglianza svolta e richiedendo a! contempo a questa Corte di legittimità inammissibili accertamenti di fatto. Ne discende quindi l'inammissibilità del mezzo.
5. Come già esposto nello storico di lite la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna della quali di per sé idonea a sostenere il decisum: a) l'assenza di prova del nesso di causalità tra lavorazioni svolte e insorgenza della malattia; b) la non conoscenza, all'epoca dell'espletamento delle prestazioni lavorative, del probabile nesso di causa fra inalazione di asbesto e tumore polmonare.
L'inaccoglibilità, per le ragioni già indicate, dei primi due mezzi del ricorso principale, entrambi pertinenti alla prima delle suddette rationes decidendi, rende applicabile, in relazione al terzo motivo, afferente alla seconda di dette ragioni, il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurìmis, Cass., nn. 2272/2007; 17124/2006; 11494/2006; 9247/2006; 5483/2006; 20454/2005; 13956/2005; 18240/2004; 12976/2001).
6. In definitiva il ricorso principale va rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato, pertinente alla ritenuta proponibilità delle domande. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre spese generali 15% e accessori come per legge. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2015.