Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 24 aprile 2015, n. 17156 - Infortunio durante l'attraversamento della zona di transito dei carrelli: necessità di un'adeguata regolamentazione dei carrelli e della circolazione pedonale


 

"... a fronte della presenza sul posto di lavoro solo di una segnaletica costituita dalle strisce che delimitavano il percorso dei pedoni ad un tratto parallelo alle celle frigorifere, l'adozione di un'adeguata regolamentazione dei carrelli e della circolazione pedonale, attuata come precisato nella sentenza impugnata (pagg. 16-17), "attraverso una più puntuale delimitazione delle zone di transito, una precisa indicazione degli spazi destinati all'attraversamento e la predisposizione di una segnaletica tale da indicare le modalità di condotta anche reciproca, tra la conducente dei carrello e l'infortunata nonché a richiamare  l'attenzione delle interessate sulla necessità di rispettare le misure", implementando e rinverdendo costantemente la formazione ricevuta dalle lavoratrici, avrebbe impedito - con alto grado di probabilità logica (in forza dei dettami di cui alla nota sentenza "Franzese": Sez. Un. n. 30328 del 10.7.2002) - la verificazione dell'evento dannoso."

E' stata inoltre "esclusa la ricorrenza del comportamento imprevedibile ed abnorme della vittima idoneo da solo a cagionare l'evento e come tale idoneo ad elidere il nesso causale, non essendosi ravvisati quei requisiti più volte indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto, in quanto non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento letale occorso alla lavoratrice il compimento da parte di quest'ultima di un'operazione che, pur avventata, negligente, o disattenta, è stata posta in essere nello svolgimento del lavoro affidatole, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante né eccentrica rispetto alle mansioni alla medesima specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo e pertanto non imprevedibile: come appunto era l'attraversamento della zona riservata alla circolazione dei carrelli elevatori per andare a prelevare del materiale dalla parte opposta (Cass. pen. Sez. IV, n. 7955 del 10.10.2013, Rv. 259313), condotta che, anzi, la stessa azienda aveva previsto come usuale e ripetitiva."


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: MASSAFRA UMBERTO Data Udienza: 12/03/2015

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.F. N. IL Omissis
avverso la sentenza n. 609/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 16/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ... che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. ... che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.


Fatto

 


1. Ricorre per cassazione, unitamente ai suoi difensori di fiducia, C.F. avverso la sentenza emessa in data 16.1.2014 dalla Corte di appello di Ancona con cui veniva confermata quella del 20.10.2009 del Tribunale di Pesaro-Sezione distaccata di Fano che aveva condannato il predetto alla pena di giorni 40 di reclusione, sostituita con € 1.520,00 di multa, per il reato di lesioni colpose gravi ed aggravate, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno della dipendente K.H. (fatto del 20.8.2007) la quale, attraversando la corsia di transito dei carrelli elevatori per prelevare materiale che si trovava dalla parte opposta della corsia, rispetto alla sua zona di lavoro, era stata colpita all'arto inferiore da una forca del carrello condotto da M.S..
2. Osserva il Giudice di appello, riconfermando gli assunti del Giudice di prime cure, come l'azienda C., Organizzazione Produttori società cooperativa agricola, avesse previsto che le operazioni di lavorazione della frutta, svolte dalle operaie, interagissero costantemente con il passaggio dei carrelli elevatori che prelevavano le cassette. Le modalità con cui venivano svolte le lavorazioni prevedevano così che le dipendenti dovessero attraversare il tragitto di percorrenza dei muletti. Il datore di lavoro aveva predisposto il documento di valutazione dei rischi nel quale aveva trasfuso dette regole di transito oltre a prevedere che, quando il pedone doveva necessariamente attraversare la zona sottoposta al transito dei muletti, prestasse particolare attenzione.
Ritiene la Corte d'Appello di Ancona che le misure organizzative predisposte dalla Società C., prima dell'infortunio, non erano state idonee alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per la costante interazione tra l'attività delle lavoratrici a piedi, occupate alla lavorazione della frutta, ed i mezzi addetti al trasporto all'interno del locale, ponendo dette violazioni in nesso causale con l'infortunio occorso alla dipendente.
In particolare, ritiene siano state violate le disposizioni previste nell'art. 35, comma 4 bis, lettere A) e b) del D.L.vo 626/1994 per non aver disposto e fatto rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro nonché per non aver adottato misure organizzative appropriate ad evitare che le lavoratrici a piedi potessero subire danni dalle medesime attrezzature.
La sentenza impugnata evidenzia, altresì, che dall'istruttoria esperita sarebbe emerso che le lavoratrici non avevano ricevuto adeguata formazione in merito allo specifico pericolo connesso al transito dei carrelli. In particolare, afferma il Giudice d'Appello che dalle dichiarazioni rese dalla conducente il carrello M.S. si poteva evincere che i carrelli avessero la precedenza sui pedoni e che capitava spesso che le signore, nell'attraversare, non dessero la precedenza ai carrelli elevatori.
3. Il ricorrente deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati.
3.1. La violazione di legge ed il vizio motivazionale laddove, emergendo dall'istruttoria che l'azienda aveva previsto il pericolo dell'attraversamento dei pedoni in aree di transito dei carrelli elevatori determinando chiare ed univoche regole di circolazione ed aveva anche fornito adeguata formazione ed informazione ai sensi degli artt. 37 e 38 D.lvo 626/1994, l'iter motivazionale si poneva in palese contrasto con tali elementi probatori, contestando che la circostanza riferita dalla conducente M.S. secondo la quale "capita spesso che le signore attraversino senza dare la precedenza ai carrelli elevatori" riportata a pag. 13 della sentenza non risultava contenuta nelle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla stessa ed allegate al ricorso. Richiama a tal riguardo le dichiarazioni dibattimentali rese dal consulente della difesa circa la formazione ed informazione ricevuta dalla vittima e dallo stesso mulettista in relazione alle rispettive regole prudenziali di condotta.
3.2. La violazione degli artt. 41-43 cod. pen. ed il vizio motivazionale, in quanto la prescrizione impartita all'azienda dall'ASUR dopo l'infortunio, che avrebbe previsto diverse e più idonee regole di circolazione con precedenza ai pedoni anche nelle aree destinate al transito dei carrelli, non valeva a creare una situazione meno pericolosa di quella preesistente, poiché la precedenza a favore della lavoratrice appiedata non avrebbe certamente impedito l'evento, dal momento che prevedeva comunque la interazione dei muletti con i pedoni.
Sicché la condotta della lavoratrice assurgeva a causa sopravvenuta sufficiente a produrre l'evento ponendosi come circostanza imprevedibile ed abnorme rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartite dal datore di lavoro che quindi doveva essere esonerato da colpa, avendo provveduto a predisporre ogni idonea misura nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge.

Diritto


4. Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate, non consentite nella presente sede ed aspecifiche.
5. Quanto alla prima censura, premesso che le dichiarazioni rese all'ASUR della mulettista M.S. (poco chiare nella fotocopia allegata, poiché monche o incomprensibili nella parte finale della frase "succede spesso che le signore attraversano") circa il diritto di precedenza dei carrelli elevatori sui pedoni e la condotta di costoro non appaiono decisive, di certo, a fronte della presenza sul posto di lavoro solo di una segnaletica costituita dalle strisce che delimitavano il percorso dei pedoni ad un tratto parallelo alle celle frigorifere, l'adozione di un'adeguata regolamentazione dei carrelli e della circolazione pedonale, attuata come precisato nella sentenza impugnata (pagg. 16-17), "attraverso una più puntuale delimitazione delle zone di transito, una precisa indicazione degli spazi destinati all'attraversamento e la predisposizione di una segnaletica tale da indicare le modalità di condotta anche reciproca, tra la conducente dei carrello e l'infortunata nonché a richiamare  l'attenzione delle interessate sulla necessità di rispettare le misure", implementando e rinverdendo costantemente la formazione ricevuta dalle lavoratrici, avrebbe impedito -con alto grado di probabilità logica (in forza dei dettami di cui alla nota sentenza "Franzese": Sez. Un. n. 30328 del 10.7.2002)- la verificazione dell'evento dannoso. Per quel che concerne l'ulteriore censura sub 3.2., correttamente e con congrua motivazione è stata esclusa la ricorrenza del comportamento imprevedibile ed abnorme della vittima idoneo da solo a cagionare l'evento e come tale idoneo ad elidere il nesso causale, non essendosi ravvisati quei requisiti più volte indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto, in quanto non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento letale occorso alla lavoratrice il compimento da parte di quest'ultima di un'operazione che, pur avventata, negligente, o disattenta, è stata posta in essere nello svolgimento del lavoro affidatole, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante né eccentrica rispetto alle mansioni alla medesima specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo e pertanto non imprevedibile: come appunto era l'attraversamento della zona riservata alla circolazione dei carrelli elevatori per andare a prelevare del materiale dalla parte opposta (Cass. pen. Sez. IV, n. 7955 del 10.10.2013, Rv. 259313), condotta che, anzi, la stessa azienda aveva previsto come usuale e ripetitiva.
Del resto, non può farsi a meno di constatare come censure mosse siano sostanzialmente tese ad una rivalutazione delle risultanze processuali interdette in sede di legittimità, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito" (Sez. Un. n.6402/97, Dessimone ed altri, Rv. 207944).
Inoltre, è palese l'aspecificita delle censure stesse che hanno riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Infatti, è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento (dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. e), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
6. Consegue l'inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.3.2015