Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto 25 marzo 2015
Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
G.U. 6 maggio 2015, n. 103

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, di integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all'art. 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che, all'art. 1, comma 7, ha disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, le parole "e le georisorse";
Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale";
Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";
Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisioni II, III, IV (Sezioni UNMIG) e V (funzioni e compiti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, in raccordo con le Sezioni UNMIG, Laboratori UNMIG);
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("Legge di stabilità 2015") e, in particolare, l'art. 1, commi 551 e 552 di modificazione dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali;
Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 ed all'attuazione del disposto dell'art 38, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di disciplina del conferimento dei titoli concessori unici;

Decreta:

Capo I
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del
Ministero, le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.

Art. 2
Definizioni

a) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
c) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui si avvale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
e) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-ter, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
f) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attività che consiste nell'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche;
g) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase;
h) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
i) «permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004;
j) «pre-qualifica»: procedimento attraverso il quale il Ministero accerta, preventivamente alla presentazione delle istanze, il possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica, in capo ai soggetti che intendano svolgere nel territorio italiano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
k) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito dal Ministero, d'intesa per la terraferma con la Regione, sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una fase di ricerca e in una fase di coltivazione comprensiva della fase di ripristino finale, rilasciato ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
l) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le "attività di ricerca" rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
m) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranità costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689;
n) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;
o) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui al comma 1-bis dell'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed inserito dal comma 10 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
p) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
q) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonché autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
r) «UNMIG»: Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero.

Capo II
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE, DEL TITOLO CONCESSORIO UNICO E DEL PASSAGGIO ALLA FASE DI COLTIVAZIONE NEL TITOLO CONCESSORIO UNICO

Art. 3
Rilascio titoli minerari, durata, proroghe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari che abilitano, a seconda dei casi, allo svolgimento di una o più operazioni di cui sopra sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004 o, per i titoli concessori unici, dell' art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
3. Il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
4. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
5. La concessione di coltivazione è conferita con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
6. Il titolo concessorio unico è conferito con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e la Sezione UNMIG competente per territorio, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione è accordata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.
8. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del titolo concessorio unico e ricorrano le stesse condizioni previste per il conferimento della concessione di coltivazione agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione definendo la superficie interessata dal rinvenimento e asservita all'attività di coltivazione.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996, il permesso di ricerca ha la durata di sei anni e il titolare può ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9, comma 8 della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha la durata non superiore a venti anni e il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiore a cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.
11. Ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il titolo concessorio unico di cui al comma 6 si articola in una prima fase di ricerca a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione e la fase di ripristino finale. La prima fase di ricerca ha la durata di sei anni ed è prorogabile due volte per un periodo di tre anni. Al termine della fase di ricerca, il Ministero con proprio decreto riduce la superficie del titolo concessorio unico alla sola superficie asservita all'attività di coltivazione di cui al comma 8. La fase di coltivazione ha la durata non superiore a trenta anni ed è prorogabile per una o più volte per un periodo non superiore a dieci anni, ove siano stati adempiuti gli obblighi contenuti nell'atto di riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi, o nei provvedimenti di proroga, e il giacimento risulti ancora coltivabile, ed è comprensiva della fase di ripristino. Le proroghe di cui sopra sono accordate dal Ministero dello sviluppo economico.
12. Il procedimento unico per il conferimento del titolo concessorio unico è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e il rilascio dell'intesa di cui al comma 6.
13. I progetti di opere e gli interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione del titolo concessorio unico sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e secondo le modalità e le competenze previste dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
14. I titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le attività da svolgere in terraferma, o le istanze di titoli in corso, possono essere convertiti, rispettivamente in titoli unici, o in istanze per titoli unici, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l'obbligo di presentare la documentazione prevista dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, entro novanta giorni dall'emanazione dello stesso.
Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza del titolare o del richiedente, rispettivamente per la conversione in titoli unici di titoli conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o per la conversione in istanze per titoli unici di istanze precedentemente presentate, e la data del rilascio da parte del Ministero del corrispondente provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle istanze originari e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o richieste di titoli unici. In particolare, in tale periodo il titolare può svolgere tutte le attività previste ed autorizzate nell'ambito del titolo originario alla data dell'istanza di conversione in titolo unico.

Art. 4
Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica del richiedente, procedimento di pre-qualifica

1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrano garanzie adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, ad enti di altri paesi, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
2. Le modalità di presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative di cui all'art. 38, comma 6 lettera c) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste nel programma lavori presentato sono specificate con il decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i titoli unici e per tutti gli altri titoli, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attività è subordinato alla dimostrazione, da parte della società richiedente, dell'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi dei rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo le modalità specificate nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
4. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 si svolge nell'ambito del procedimento di conferimento del titolo, prima dell'avvio dell'esame tecnico dell'istanza. L'accertamento può essere svolto in via preventiva, su richiesta dei soggetti che intendono svolgere nel territorio italiano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, attraverso un procedimento di pre-qualifica, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

Art. 5
Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione e del titolo concessorio unico

1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca, o della concessione, o del titolo concessorio unico quando:
a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento;
b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli uffici territoriali competenti;
c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento.
2. La pronuncia della decadenza è disposta, sentito il titolare e previo parere della CIRM, con decreto del Ministero.
3. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 2, il Ministero provvede all'attribuzione della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione ad altro titolare secondo modalità di gara ovvero, in caso di non economicità della coltivazione ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare.
4. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessione e il titolo concessorio unico cessano:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del titolare;
d) qualora al termine della fase di ricerca nell'ambito del titolo concessorio unico non sia stato riconosciuto dal Ministero il rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
6. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati di cui al comma 4 sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero, tali dati possono essere messi a disposizione degli operatori, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.

Capo III
ESERCIZIO DEL TITOLO

Art. 6
Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo.
2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.

Art. 7
Modifiche programma lavori

1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero.
2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico non può sospendere o modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
3. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 38, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.
4. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6 sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attività da classificare quali manutenzione straordinaria.
5. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna degli stessi allo Stato.
6. Ai fini della cancellazione del titolo minerario, la Sezione UNMIG competente attesta la cessazione dell'attività mineraria previo accertamento della rimozione degli impianti di coltivazione.

Art. 8
Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale

1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista per convenire le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

Art. 9
Attività di coltivazione nel mare continentale in prossimità di aree di altri paesi rivieraschi

1. Al fine di tutelare risorse nazionali idrocarburi in mare, assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici.
3. Il progetto è corredato di studio tecnico scientifico che dimostri l'assenza di effetti di cui al comma 2 e del progetto e programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione alla sperimentazione di cui al comma 1 decade qualora nel corso delle attività vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa causati dalle stesse attività.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per un periodo di cinque anni, se si accerta, con le stesse modalità di controllo di cui al comma 3, che le attività non hanno prodotto fenomeni di subsidenza sulla costa.

Art. 10
Responsabilità per danni

1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei titoli concessori unici, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927.

Art. 11
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio

1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modifiche, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG.
3. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire alle Sezioni UNMIG i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui al successivo art. 19, comma 6, resta ferma la facoltà da parte delle Sezioni UNMIG di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.
4. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attività.
5. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto.
6. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.
7. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volontà del titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, deve essere data comunicazione tempestiva al Ministero.

Art. 12
Attività vietate

1. Ai sensi del comma 11-quater, dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. È vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil.

Art. 13
Monitoraggi

1. Il Ministero, nell'ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione e nell'attestazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici, prevede l'attuazione di programmi di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi secondo le specifiche tecniche più avanzate come definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. Tali misure sono progressivamente applicate anche alle attività in corso di esercizio dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota.
2. Gli "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet della DGRME sono considerati specifiche tecniche avanzate.

Art. 14
Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi da 78 a 82-sexies della legge 23 agosto 2004, n. 239, dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del comma 552 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica.

Art. 15
Verifica esecuzione programmi

1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

Art. 16
Conseguenza degli inadempimenti

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del titolare secondo quanto stabilito nell'art. 5.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17
Rapporti Stato-Regioni

1. Nei procedimenti del presente decreto in cui è richiesta l'intesa con le Regioni, in caso di mancato raggiungimento della stessa, si provvede con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18
Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo unico concessorio

1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della titolo concessorio unico, un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di ricerca con le stesse modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 625/96 per il permesso di ricerca ed un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di coltivazione con le stesse modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 625/96 per la concessione di coltivazione.
2. Per le produzioni ottenute durante la fase di coltivazione, il titolare del titolo concessorio unico è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione con le modalità previste dal art. 19 del decreto legislativo 625/96, come modificate ed integrate successivamente.

Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 4 marzo 2011, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. È abrogato il decreto ministeriale 4 marzo 2011, recante «Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».
3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, si applica il decreto direttoriale 22 marzo 2011 "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'art. 15, comma 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011".
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
6. Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2015

Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1212