Cassazione Penale, Sez. 5, 07 maggio 2015, n. 18877 - Omissioni di sicurezza. Ricorso inammissibile


 

 

Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 13/03/2015


Fatto


— che il Tribunale di Lanciano con sentenza del 08/04/2014, ha dichiarato F.P. colpevole dei reati di cui agli artt.18, comma 1, lett. a), 36, commi 1 e 2, 37, 96, comma 1 lett. g) del d. lgs. n. 81 del 2008 per avere omesso di fornire adeguata formazione informazione al lavoratore U.C., di far sottoporre lo stesso a visita medica preventiva, di nominare il medico competente e di redigere il piano operativo di sicurezza;
— che avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato lamentando che, a fronte di intervenuto pagamento degli importi indicati a titolo di oblazione sarebbe stato onere della Pubblica Accusa dimostrare la tardività dello stesso;
—che ha altresì lamentato di non essere stato in grado di impartire le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e che in ogni caso il rapporto di lavoro con il dipendente si è interrotto dopo solo pochi giorni dall'ispezione;
— che, convertito l'appello in ricorso ex art. 568, comma 5, c.p.p., lo stesso è tuttavia inammissibile, posto che, quanto alla prima doglianza, dalla stessa sentenza impugnata risulta che il pagamento è avvenuto soltanto in data 22/11/2011 a fronte di termine sino al 19/11/2011 mentre, con riguardo alle ulteriori doglianze, le stesse sono manifestamente articolate in termini meramente fattuali;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2015