Cassazione Penale, Sez. 3, 11 maggio 2015, n. 19356 - Omicidio colposo per violazione in materia di prevenzione infortuni: questioni procedurali


 

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: AMORESANO SILVIO Data Udienza: 21/04/2015

 

Fatto


l. Con ordinanza in data 18/06/2014, il Tribunale di Firenze, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sez, 4, n. 10529/2014, confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Firenze il 20/04/2012, con la quale era stato disposto il sequestro conservativo su richiesta della parti civile nel procedimento a carico di Y. ed altri, imputati del reato di omicidio colposo per violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Dopo aver richiamato la sentenza di annullamento, assumeva il Tribunale che il difensore di parte civile aveva prodotto gli atti dell'udienza preliminare e copia del verbale dell'udienza preliminare del 22/11/2011, nel corso della quale era avvenuta la costituzione di parte civile, nonché la richiesta di citazione del responsabile civile. Il G.i.p. aveva rinviato all'udienza del 17/4/2012 per la costituzione del responsabile civile ed a tale udienza, non essendo comparso, aveva provveduto in ordine alla richiesta di sequestro conservativo.
Dava atto, infine il Tribunale, che il Giudice monocratico, con ordinanza in data 22/10/2012, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della citazione del responsabile civile per l'udienza preliminare.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che tale provvedimento costituisse un fatto nuovo non valutato in sede di legittimità, per cui, in applicazione del principio di assorbimento del giudizio cautelare nel giudizio di merito, fosse preclusa una nuova valutazione della stessa questione di diritto.
2.Ricorre per cassazione G., quale legale rappresentante della "A. Elettromeccanica srl", a mezzo del difensore, denunciando l'erronea e/o inesatta applicazione degli artt.316,318,324 cod.proc.pen. in relazione all'art.83 cod.proc.pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art.627 cod.proc.pen.
Il Tribunale, sul presupposto del principio dell'assorbimento del giudizio cautelare in quello di merito, ha risolto ogni questione confermando l'ordinanza del G.i.p.
Dalla stessa ordinanza del G.i.p. emerge, però, l'obiettiva mancanza dei requisiti della chiamata in giudizio, con conseguente carenza di legittimazione della società "A. Elettromeccanica" nel procedimento penale. Il decreto di citazione era, infatti, privo della indicazione obbligatoria della domanda. Era, pertanto, illegittimo il sequestro conservativo disposto sul bene della società.
Peraltro "A. Elettromeccanica" ha stipulato contratto di locazione con soggetto poi imputato dell'omissione e/o violazione delle cautele indicate come causa dell'evento in danno della parte civile.
Il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alla pregiudiziale questione della correttezza della chiamata in causa del responsabile civile, evidenziando l'esistenza di altro provvedimento (neppure richiamato per relationem) reso nel giudizio di merito.

Diritto

l. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.Il Tribunale ha rilevato che, rispetto alla sentenza di annullamento della sez. 4 del 27/11/2013, con cui si demandava al Giudice del rinvio di accertare se la citazione del responsabile civile contenesse gli elementi previsti dall'art.83 cod.proc.pen., fosse intervenuto un fatto nuovo, non considerato dal Giudice di legittimità e rappresentato dall'ordinanza emessa dal Tribunale monocratico in data 27/10/2012.
Con tale ordinanza, decidendo nel contraddittorio delle parti, il Tribunale monocratico aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione emesso nei confronti del responsabile civile, "A. Elettromeccanica s.r.l.", in persona del legale rappresentante, G. E..
2.1. E, sulla base di siffatto presupposto fattuale, ha correttamente ritenuto il Tribunale che la decisione sul punto da parte del Giudice di merito non potesse più essere proposta in sede incidentale.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto, infatti, che, in applicazione del principio di assorbimento (del giudizio cautelare nel giudizio di merito), fosse precluso il riesame della medesima questione.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, al Giudice dell'appello cautelare è precluso pronunciare su questioni incidentali decise dal Giudice della cognizione. (Cass. sez. 1 n. 12423 del 6/02/2008).
Anche per Sez. 3 n. 12423 del 6/02/2008, in tema di costituzione di parte civile, la decisione del giudice del procedimento principale in ordine alle questioni di ammissibilità ed esclusione della suddetta parte, preclude che le medesime questioni possano essere riproposte in sede cautelare.
2.2. Il ricorrente, invece, di confutare, in diritto, siffatta valutazione, si limita a ribadire l'omesso esame del "contenuto" della citazione e a lamentare il mancato richiamo per relationem del provvedimento reso nel giudizio di merito.
Ma il Tribunale si è limitato a richiamare l'ordinanza 22/10/2012 del Tribunale monocratico (peraltro non contestata dal ricorrente) e a rilevare che sulla questione era intervenuta decisione nel giudizio di merito, che precludeva l'esame della stessa questione in sede cautelare. Tale preclusione rendeva di tutto inutile la condivisione o meno della ordinanza da parte del Giudice del procedimento incidentale.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21/04/2015