Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22392 - Manovra di sollevamento del carico a mezzo di un dispositivo non idoneo e schiacciamento di una mano


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA Data Udienza: 06/05/2015


Fatto


l. La corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 15 novembre 2013, confermava la sentenza del tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, in data 11 ottobre 2012 con cui C.P. era stato condannato alla pena di euro 4.600,00 di multa, di cui euro 4.560,00 in sostituzione, ex articolo 53 legge 689/1981, della pena di mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli articoli 590, commi 2 e 3, cod. pen. e 87, comma 2, in relazione all'art. 71, comma 3, decreto legislativo 81/2008 perché, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta A. S.r.l., per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa antinfortunistica, che prescriveva di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature potessero essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non erano adatte, aveva cagionato al dipendente G.P. lesioni personali consistite in trauma da schiacciamento al quarto dito della mano destra da cui era derivata una malattia guarita in 78 giorni. Il fatto era stato commesso in Lizzano il 26.2.2008. In particolare il G.P., secondo il capo di imputazione, nello spostare delle canale di lamiera all'interno del magazzino della ditta A., dopo aver bloccato il materiale predetto con due cavi di acciaio alle due estremità e dopo aver agganciato i capi delle due funi ad un gancio di un carroponte, aveva sollevato il carico che, per effetto dell'azione combinata del peso e dell'angolo di apertura rispetto al baricentro, era scivolato bruscamente verso il centro colpendo il G.P. alla mano. A seguito dell'istruttoria dibattimentale era emerso che il G.P. stava procedendo all'imbracatura, con due cavi uniti ad un solo vertice, di un carico di aste di ferro lunghe 5 m da movimentare con un carroponte alla cui pulsantiera si trovava il collega F.. Appena attaccato il carico, il G.P. aveva dato al F., che si trovava ai comandi del carroponte, l'ordine di alzarlo ma, notando che le due cinghie che tenevano strette le aste erano troppo vicine, aveva cercato imprudentemente di distanziarle inserendo una mano che era, così, stata stretta fra il cavo andato in tensione e le aste di ferro.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione C.P., a mezzo del suo difensore, svolgendo tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in quanto la norma di cui all'articolo 71, comma 3, decreto legislativo 81/2008 imponeva al datore di lavoro di ridurre i rischi connessi alle attrezzature di lavoro e di impedire che dette attrezzature venissero utilizzate per operazioni secondo condizioni per le quali non erano adatte. La norma non imponeva l'adozione caso per caso di una specifica cautela o di una specifica modalità operativa né l'adozione di un particolare attrezzo di sollevamento. Nel caso che occupa l'infortunio si era verificato a causa dell'imprudente manovra del G.P. il quale, dopo aver dato avviso al collega di procedere ad azionare il carroponte per il sollevamento, aveva inprevedibilmente posto nuovamente la mano sul carico per aggiustare uno dei cavi con i quali lo stesso era stato fissato. La corte d'appello aveva male interpretato la norma di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 81/2008 in quanto l'uso del bilancino avrebbe solamente scongiurato movimenti del carico mentre, nel caso di specie, nessun problema di stabilità del carico si era verificato. Inoltre la corte d'appello non aveva fatto corretta applicazione della norma di cui all'articolo 41, comma 2, cod. pen. in quanto l'evento si era verificato a causa della condotta abnorme ed imprevedibile del lavoratore, il quale aveva inserito la mano tra il cavo ed il carico dopo aver dato l'ordine al collega di sollevarlo.
2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in quanto nella sentenza di primo grado e nella sentenza d'appello la dinamica del fatto, per come ricostruita in dibattimento, era radicalmente diversa da quella descritta nel capo d'imputazione e ciò avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a provvedere ai sensi dell'articolo 521, comma 2, cod. proc. pen. per evitare la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità del sistema di sollevamento adottato. Invero la corte territoriale non aveva dato conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dell'ingegner R., secondo il quale il sistema utilizzato era idoneo al sollevamento del carico specifico mentre il bilancino era attrezzatura che serviva per sollevare carichi particolari per dimensioni ed elasticità oppure nel caso ci fosse un baricentro poco facilmente individuabile, dunque in circostanze diverse da quella esaminata.

Diritto


1.Osserva preliminarmente la corte che il reato contravvenzionale di cui all'art. 71 D.L.vo 81/2008 ascritto all'imputato è prescritto. Invero il termine di prescrizione per tale reato, commesso il 26.2.2008 e per il quale è prevista dall'art. 87 D.Lvo 81/2008 la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro, è spirato il 26.8.2013.
2. Ciò posto, e venendo all'esame del primo motivo di ricorso, osserva la corte che esso è infondato. Invero la corte territoriale ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 71 D.Lvo 81/2008 avendo ritenuto che il sistema di fissaggio delle funi di acciaio al carico composto da canale di lamiera lunghe 5 metri non costituisse misura tecnica adeguata per l'operazione specifica, avendo considerato che, per effetto del sollevamento e della conseguente tensione dei cavi di acciaio poste alle estremità delle canale, i cavi stessi tendevano a spostarsi verso il centro e tale spostamento era particolarmente facilitato dal fatto che l'acciaio delle funi scivolava sul ferro delle canale. Dunque, ancorché la funzione precipua del bilancino fosse quella di scongiurare movimenti del carico, tuttavia l'uso di esso, come correttamente rilevato dalla corte d'appello, si sarebbe rivelata modalità idonea al sollevamento del carico nel caso specifico ed avrebbe evitato quanto accaduto, dato che con l'uso del bilancino i cavi ai quali è agganciato il carico sono fra loro perpendicolari al carico stesso.
Quanto alla dedotta insussistenza del nesso causale tra l'omissione ascritta al datore di lavoro e l'evento verificatosi, si osserva che la corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo. Ciò in quanto, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 -dep. 19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991). La corte d'appello ha rilevato come il sistema del bilancino fosse usato dall'impresa quando il carico avevo una lunghezza superiore ai 6 m e ciò induceva a ritenere, per logica deduzione, che il sistema di imbracatura utilizzato nel caso concreto fosse usuale per carichi di lunghezza inferiore. Ne deriva che l'azione posta in essere dal G.P., il quale imprudentemente aveva posto la mano tra la fune e il carico, perché il cavo non aveva l'angolazione giusta, dopo aver dato al F. l'ordine di azionare il carroponte, costituiva azione che, per quanto imprudente, ben poteva essere prevista dal datore di lavoro proprio perché dettata dall'impulso istintuale di correggere l'angolazione del cavo.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Come la corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (Sez. 4, n. 2393 del 17/11/2005 - dep. 20/01/2006, Tucci e altro, Rv. 232973; Sez. 4, n. 38818 del 04/05/2005, De Bona, Rv. 232427 ), nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta o la specificazione di un particolare profilo di colpa, rispetto a quelli originariamente contestati, non vale a realizzare una diversità di immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata. In altre parole, come si è verificato nel caso di specie, il fatto storico è rimasto inalterato e l'accusa sostanzialmente contestata al C.P. non è mutata per il fatto che lo schiacciamento della mano dell'infortunato sia risultato, nel corso del dibattimento, essere dipeso dall'aver questi tentato di spostare uno dei cavi di acciaio a fissazione del carico mentre nel capo d'imputazione era stato contestato lo scivolamento del carico verso il centro in quanto, in ogni caso, all'imputato era stato contestato di aver consentito la manovra di sollevamento del carico a mezzo di un dispositivo non idoneo, assumendosi essere stato tale comportamento la causa del sinistro.
4. Ed Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Invero la corte territoriale, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, ha dato conto del fatto che le argomentazioni svolte dal consulente della difesa in ordine alla idoneità del sistema di imbracatura adoperato nel caso di specie apparivano smentite dalla stessa dinamica del sinistro, tenuto conto del fatto che il G.P. aveva inserito la mano per aggiustare le cinghie e, dunque, per garantire la stabilità del carico mentre tale azione imprudente non sarebbe stata posta in essere qualora il carico fosse stato sollevato con un bilancino.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 71 D.Lvo 81/2008, in quanto estinto per amnistia, e la pena va. conseguentemente rideterminata, ai sensi dell'art. 620 lett. I cod. proc. pen., in euro 4.560700kfl ricorso va, poi, rigettato nel resto.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 71 D.Lvo n. 81/2008 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 40,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 6 maggio 2015.