Cassazione Civile, Sez. Lav., 4 giugno 2015, n. 11545 - Malattia professionale di un'infermiera. Eccezione non ritualmente sollevata


 

Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 04/06/2015

Fatto


1. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 49 del 2007, accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dall'INAIL nei confronti di M.E., avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Taranto in data 17 marzo-19 maggio 2005, e in parziale riforma di essa, che confermava nel resto, riconosceva all'appellata il danno biologico nella misura del 10 per cento, e condannava l'INAIL a pagare le provvidenze economiche.
2. La M.E. aveva adito il Tribunale per sentir riconoscere il proprio diritto alla rendita per inabilità permanente con la condanna dell'INAIL al pagamento della relativa rendita, previo accertamento che il carcinoma tiroideo e l'epatopatia cronica delle quali era affetta costituivano malattia professionale, perché contratte in ambiente di lavoro, la prima in conseguenza dell'esposizione per circa sette anni ai raggi x, determinata dal fatto che nella sua veste di infermiera presso l'azienda sanitaria ospedaliera di Taranto aveva il compito di badare ai bambini mentre erano sottoposti ad esame radiografico, e la seconda sorta in seguito a puntura di ago infetto in ambiente ospedaliero.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 2536 del 2005, accoglieva la domanda e riconosceva il diritto alla rendita per inabilità permanente nella misura del 37 per cento, rilevando che erano condivisibili le valutazioni sanitarie espresse dal CTU al riguardo.
4. La Corte d'Appello, nell'esaminare il merito della controversia, riteneva tempestiva e rituale, nonché fondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto nelle considerazioni sanitarie del 22 luglio 2003, prodotte insieme all'atto di costituzione, considerandole parte integrante di quest'ultimo.
Il giudice di secondo grado, quindi, riteneva tardiva l'azione promossa dall'assicurata per ottenere la rendita per inabilità permanente in riferimento agli esiti della puntura di un ago utilizzato in ambiente ospedaliero, perché proposta al di fuori del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
La Corte d'Appello, quindi, statuiva altamente probabile che il carcinoma tirodeo fosse derivato dal rischio cui era stata esposta la M.E..
Poiché la denuncia amministrativa della malattia era successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, riteneva che essendo stato determinato nella misura del 10 per cento il danno suscettibile di tutela assicurativa, si era al di qua della soglia di riconoscibilità della rendita (16 per cento), per cui andava accolta solo la tutela dell'indennizzo in capitale del danno biologico, nella misura del 10 per cento.
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la M.E., prospettando quattro motivi di ricorso.
6. Resiste l'INAIL con controricorso.

Diritto


1. Con il primo motivo di ricorso la M.E. prospetta la violazione degli artt. 437 e 112 cpc. Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 360, n. 5, cpc, in relazione all'art. 416, comma 3, e all'art. 74 disp. art. cpc. Violazione art. 360, n. 3, cpc.
La ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto non tardiva l'eccezione di prescrizione.
Ed infatti, la stessa non era stata formulata nella comparsa di costituzione dell'INAIL che tra l'altro non indicava i documenti specificatamente depositati insieme ai sensi dell'art. 416, comma 3, cpc; il giudizio di primo grado si era svolto esclusivamente su questioni di merito; i documenti in questione non potevano essere stati depositati in primo grado, in quanto, pur redatti il 16 aprile 2002 e il 22 luglio 2003, portavano sul frontespizio la data 6 luglio 2005 e 13 luglio 2005 in cui furono inviati all'ufficio legale per la proposizione dell'appello. L'eccezione, quindi veniva sollevata in grado di appello ed era perciò inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione dell'art. 360, n. 5, cpc, in relazione all'art. 416, comma 3 cpc, e 437 cpc. Omesso e/o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia.
La Corte d'Appello non avrebbe preso in considerazione i dati di fatto deducibili dagli stessi documenti prodotti dall'istituto e che risultavano decisivi ai fini dell'accoglimento della dedotta tardività dell'eccezione di prescrizione, con riguardo alle date indicate sul frontespizio dei documenti sanitari.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione agli artt. 2727 e 2729 cc, e all'art. 360, n. 3, cpc. Omesso e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 5, cpc.
La ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello circa l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, non ravvisandosi, a proprio avviso, la compresenza di tutte le circostanze richieste in merito dalla giurisprudenza al settembre 1996, come ritenuto dal giudice di secondo grado.
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cc, in relazione all'art. 112 cpc. Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e/o esame su un punto decisivo della controversia.
Art. 360, n. 5 cpc.
Essa M.E. proponendo in data 10 dicembre 2003 ricorso in via amministrativa di opposizione avverso il provvedimento di definizione negativa della pratica relativa all'epatopatia, così interrompendo il termine di prescrizione.
Pertanto andava censurata la statuizione della Corte d'Appello secondo la quale non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
5. È preliminare l'esame del primo motivo di ricorso, con riguardo alla dedotta irritualità, ancor prima della tempestività, della proposizione dell'eccezione di prescrizione in documentazione medica distinta dagli atti difensivi, prodotta in giudizio anche in allegato agli stessi.
Il motivo è fondato e deve essere accolto in ragione del seguente principio di diritto: l'eccezione processuale deve essere formulata in modo esplicito e chiaro sì da rendere possibile la replica della controparte. Perciò non è ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione attraverso il deposito, insieme all'atto di costituzione in giudizio (muto sul punto) di documentazione medica in cui si parla di prescrizione del diritto azionato.
6. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, segue l'assorbimento degli altri tre motivi di impugnazione.
7. La sentenza della Corte d'Appello di Lecce deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, che si atterrà all'indicato principio di diritto, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' 11 febbraio 2015