Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24465 - Utilizzo di una sega circolare squadratrice priva di protezione e mancanza di formazione. Ricorso convertito in appello


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2015

 

FattoDiritto


1. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 9/4/2014, assolse D'A.A. ed escluse la responsabilità amministrativa della s.r.l. HF, rispettivamente, perché il fatto e l'illecito amministrativo non sussistono.
Con la citazione a giudizio si addebitava al D'A.A. (vice-presidente del consiglio di amministrazione e delegato in materia di sicurezza della HF), per colpa generica e specifica e, in particolare, per non avere predisposto un documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, d.lgs., n. 81/08) e alcun corso formativo, di avere procurato lesioni personali all'operaio dipendente LT.N., guarite in non meno di otto mesi, nel mentre era intento ad usare la sega circolare squadratrice. Alla HF si rimproverava lo stesso fatto sotto il profilo della responsabilità amministrativa.
2. Il Procuratore della Repubblica di Gorizia propone ricorso immediato per cassazione denunziando difetto motivazionale, sotto i seguenti profili; a) il Tribunale aveva ingiustificatamente tratto il convincimento che l'infortunato fosse operaio esperto e formato, valorizzando le sommarie dichiarazioni di costui, preoccupato soprattutto di far ricadere su di sé la colpa di quanto accaduto ed emergendo, anzi il contrario dalle stesse dichiarazioni dell'uomo, il quale nel passato era andato incontro ad un infortunio similare; in ogni caso non v'era prova di corsi di formazioni (sul punto il lavoratore era stato del tutto evasivo, asserendo che gli aveva fatto un corso sulla macchina); né il rischio risultava essere stato valutato nel documento relativo; b) il Tribunale non aveva considerato che l'infortunio si era reso possibile perché il carter di protezione era stato asportato per non danneggiare il pannello, particolarmente delicato, da tagliare e che la sega continuava a funzionare sia a protezione alzata che abbassata; né ha considerato quanto dichiarato dal tecnico Q., il quale aveva chiarito che la macchina era idonea al taglio di pannelli in truciolato di legno, mentre nel caso si trattava di un pannello avente diverse caratteristiche (le due facce erano costituite da materiale lucido), che poteva essere sottoposto al taglio solo da un operatore particolarmente addestrato ed edotto dei rischi, competenze che l'infortunato non aveva.
3. Il ricorso deve essere convertito in appello essendo stati dedotti vizi motivazionali, disponendo in tal senso, in presenza di ricorso immediato per cassazione, l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.



P.Q.M.


Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma il 6/5/2015.