Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27151 - Macchina inidonea alla lavorazione e rimozione della protezione per evitare il malfunzionamento. Operaio muore schiacchiato


 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: ESPOSITO LUCIA Data Udienza: 05/03/2015


Fatto


l. Il Tribunale di Pistoia, all'esito di rito abbreviato, dichiarava C.M. colpevole dei reati a lui ascritti. Al predetto era addebitato il delitto di cui agli artt. 113 e 589 e. II c.p., perché, nella sua qualità di titolare e responsabile della ditta "Sfilacciatura rinnova" s.n.c, cagionava la morte di P.A., dipendente irregolare di quella ditta. All'imputato era addebitato di aver commesso il fatto con plurime violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestate specificamente come autonomi reati. Era contestato allo stesso, altresì, il reato di cui all'art. 437 e. 2 C.P., per avere rimosso in modo permanente la protezione metallica del tappeto a punte del caricatore mod. C, destinata a impedire il contatto del lavoratore con il tappeto medesimo mentre la macchina era in funzione.
2.Il C.M. veniva condannato, inoltre, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
3.La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 10/6/2013, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del C.M. per i reati di cui agli artt. B ed E perché estinti per intervenuta prescrizione e, ritenuto il concorso formale tra i residui reati, rideterminava la pena in tre anni di reclusione.
4. In fatto era accaduto che il lavoratore, mentre era addetto alla macchina "caricatore modello c)" adibita alla lavorazione degli stracci, rimaneva agganciato sotto il nastro dentato di trasporto del materiale sfilacciato e così trascinato, veniva incuneato a forza nello stretto spazio sotto la "camera di contenimento", rimanendovi incastrato e schiacciato fino al decesso per asfissia meccanica. L'incidente si verificava allorquando il primo operaio, accortosi che il nastro non funzionava correttamente, smontava la protezione e, constatato che il nastro girava a vuoto, poneva il pulsante di arresto della macchina ed azionava il dispositivo di avanzamento manuale, facendo avanzare per brevi tratti il tappeto di scorrimento, provvedendo con un rastrelletto a ripulire da fermo i ganci di arpionamento dalle fibre rimastevi agganciate. Quindi il primo operaio faceva una sosta. Dopo poco, tornando alla macchina, si accorgeva che il suo collega P.A. era rimasto incastrato sotto il nastro caricatore.
5.Dalle indagini preliminari emergeva che il giorno dell'incidente era in corso una lavorazione di materiali gommosi per i quali la macchina in uso non era idonea (essendo destinata alla lavorazione di materiali tessili), tanto che i residui spugnosi rimanevano spesso agganciati ai chiodi del nastro trasportatore, determinandone il malfunzionamento. Tale situazione si verificava assai spesso durante detto tipo di lavorazione, con la conseguenza che gli operai erano costretti a smontare la gabbia di protezione del nastro per ripulirlo. Una volta smontata la protezione, questa non veniva più rimessa al suo posto per economizzare il tempo nelle successive pulizie senza rallentare la produzione. Ciò avveniva con la tolleranza del datore di lavoro. Sentiti dai militari operanti, gli operai riferivano che l'inconveniente alla macchina si verificava ogni 30-60 minuti durante la lavorazione di materiali gommosi. Da ciò la ritenuta violazione del disposto dell'art. 35 co. 1 e 4 lett. B) D. lvo 626/1994.
5. La Corte territoriale riteneva il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 589 c.p. e 437 c.p., osservando che le previsioni normative considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone e tutelano interessi differenti cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Rigettava, altresì, le censure fondate sul rilievo che fosse stato altro lavoratore a rimuovere la protezione e che il C.M. avesse spiegato le modalità per eseguire la pulizia del tappeto in sicurezza. La Corte territoriale, infatti, poneva a fondamento del giudizio di responsabilità il rilievo che l'asportazione della protezione si rendeva necessaria ogni qual volta il macchinario fosse utilizzato per la lavorazione di materiali gommosi per i quali la macchina non era predisposta, talché il datore di lavoro determinava coscientemente e volontariamente le condizioni che rendevano necessaria la rimozione della protezione per alcuni giorni di seguito, presenziando alle lavorazioni e mostrando ai dipendenti le modalità con cui eseguire la pulizia del rullo.
6. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il C.M., articolando quattro motivi e formulando motivi nuovi con memoria ex art. 585 e. 4 c.p.c.

Diritto


l. Con il primo motivo il C.M. deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento agli artt. 437, 589 c.p., nonché correlata carenza della motivazione risultante dal provvedimento. Osserva che non interessa contestare l'astratta possibilità che le due norme coesistano in concorso formale, bensì la loro concreta applicazione simultanea in ipotesi in cui il danno e il pericolo derivante dalla violazione di disposizioni antinfortunistiche siano riferibili esclusivamente a un singolo e determinato soggetto. Rileva che la rimozione della protezione metallica del macchinario - funzionale a evitare il contatto con gli organi lavoratori da parte del solo ed unico soggetto che vi stia lavorando - risulta idonea a mettere in pericolo soltanto la singola persona che in quel determinato momento stia utilizzando quella macchina. Con i motivi aggiunti pone in evidenza la questione attinente ai rapporti tra le fattispecie di reato in considerazione. Rileva che, anche a voler ritenere l'evento morte come rientrante nel concetto di infortunio di cui all'art. 437 c. 2 c.p., la fattispecie di cui all'art. 589 e. 2 c.p. rimarrebbe assorbita dalla prima, in base a un raffronto effettuato secondo il principio di specialità. Evidenzia che sono ravvisabili nella specie i caratteri del reato complesso.
2. Il motivo è infondato. Va rilevato, preliminarmente, che il rilievo inerente al rapporto di specialità tra le fattispecie non trova riscontro nell'orientamento espresso al riguardo da questa Corte (per tutte Cass. 10048/1993, rv. 195696), che in questa sede il collegio intende riaffermare, in forza del quale " tali previsioni normative ... considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen, costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro e dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437 c. secondo cod. pen., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e quindi non viola il principio del "ne bis in idem". Venendo, poi, alla fattispecie concreta, si osserva che le modalità delle lavorazioni svolte presso l'azienda, come descritte nella sentenza impugnata e non costituenti oggetto di contestazione, comportanti la periodica e prolungata - anche per due o tre giorni - asportazione della rete metallica di protezione, sì da lasciare libero accesso al nastro rotante munito di punte, sconfessa la tesi del ricorrente. Le descritte modalità, puntualmente descritte nella sentenza impugnata con motivazione adeguata e priva di vizi logici, infatti, danno conto del fatto che ciò che l'indicata condotta imprudente determina è proprio la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone. 7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge in relazione all'art. 487 c.p., oltre a carenza e illogicità della motivazione risultante dal provvedimento e da atti del procedimento. Rileva che non è stato chiarito in sentenza che la modalità di pulizia imponesse la rimozione del pannello. Evidenzia che la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 437 c.p. sulla base della considerazione che il C.M. avrebbe rimosso o quanto meno tollerato la rimozione delle misure di protezione del macchinario, pur risultando pacifico che il giorno del sinistro la rimozione della protezione era stata operata da soggetto diverso dal C.M. e in particolare da un dipendente della ditta. Rileva che si potrebbe sostenere la configurabilita in capo al C.M. di negligenza nel non avere adeguatamente sorvegliato, ma anche in tale ipotesi sarebbe al di fuori dell'ambito della norma incriminatrice, dato che il reato di cui all'art. 437 c.p. è previsto nella sola forma dolosa.
3. Osserva il collegio che la censura si palesa infondata, posto che la volontarietà della condotta ascritta all'imputato si coglie ove si consideri che, come evidenziato con riferimento alla confutazione del primo motivo, avveniva una periodica e prolungata asportazione della protezione metallica al fine di rendere possibili determinate lavorazioni. Risulta, pertanto, che, nel suo periodico verificarsi, tale situazione, idonea ad esporre gli addetti a pericolo, era nota al C.M., il quale, tra l'altro, come evidenziato dai giudici di merito, forniva indicazioni agli operai su come operare a barriere rimosse. Da ciò la chiara dimostrazione nella motivazione della sussistenza dell'elemento psicologico nella forma dolosa.
4. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 81 c.p., nonché inosservanza dell'art. 442 c.p.p. Evidenzia che, dalla pena base sulla quale era stato operato l'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p., la Corte aveva determinato l'aumento ad anni tre di reclusione, senza poi effettuare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato. Osserva che, nel momento in cui viene riconosciuto il concorso formale ed applicato l'aumento previsto dall'art. 81 c.p., occorre dare motivazione adeguata e puntuale in ordine alla quantificazione di tale aumento, motivazione che è del tutto carente nella specie.
5. Il motivo di ricorso che precede è fondato, nei termini di seguito precisati. Dal tenore della sentenza di primo grado si evince che il giudice ha tenuto conto della riduzione conseguente al rito prescelto, diminuendo la pena base, specificamente computata con riferimento al reato di cui all'art. 437 c.p. in anni tre di reclusione, ad anni due di reclusione. Tuttavia, nel prevedere l'aumento per il concorso formale, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 589 c.p., la Corte d'Appello ha omesso di effettuare la diminuzione per il rito. Di conseguenza, la pena va così correttamente rideterminata: si parte dalla pena base stabilita con riferimento al reato di cui all'art. 437 c.p., pari a tre anni di reclusione, si opera l'aumento di un anno per continuazione, effettuando poi sul totale la diminuzione di un terzo; si perviene così alla corretta determinazione della pena nella misura di due anni e otto mesi di reclusione.
6.Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione, rilevando che la sentenza risulta ulteriormente carente relativamente al profilo esplicativo circa le modalità con le quali i giudicanti sono pervenuti alla quantificazione del danno ai fini della determinazione della provvisionale.
7. L'assunto è destituito di fondamento, poiché i giudici di primo e secondo grado hanno adeguatamente motivato riguardo all'entità della provvisionale da corrispondere, determinata in ragione del presumibile risarcimento del danno morale subito dai congiunti della vittima, evidenziando, altresì, la gravità del medesimo in ragione dell'età della vittima e delle atroci modalità del decesso e considerando, inoltre, le disagiata condizioni economiche dei medesimi, comprovate dalla documentazione in atti.
8. La sentenza, pertanto, va annullata limitatamente alla determinazione della pena, che ai sensi dell'art. 620 c.p.p. viene dalla Corte rideterminata nei termini indicati sub 7), con conferma delle restanti statuizioni.

P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che ricalcola in anni due e mesi otto di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 5/3/2015