Cassazione Penale, Sez. 1, 03 luglio 2015, n. 28526 - Art. 590 c.p. - lesione colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Declaratoria di contumacia


 

 

Presidente: CHIEFFI SEVERO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data Udienza: 28/05/2015




Fatto


A mezzo di procura speciale rilasciata ai propri difensori, P.B. presentava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., accolta dal Tribunale di Asti con sentenza del 31.1.2013 che, in relazione al reato previsto dall'art.590 cod.pen. (lesione colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) applicava la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 160 di multa, con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
Dopo che la sentenza di patteggiamento era divenuta irrevocabile, i difensori di P.B. proponevano incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare la non esecutività della sentenza per omessa notifica dell'estratto contumaciale.
Con ordinanza del 12.6.2014 il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: violazione degli artt.484 e 548 comma 3 cod.proc.pen. poiché l'avvenuta declaratoria di contumacia rendeva necessaria la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza.

Diritto


Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento, egli acconsente che il rito speciale si svolga in sua assenza, essendo rappresentato dal procuratore speciale, e pertanto non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Ne consegue che la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza, e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, a nulla rilevando che l'imputato sia stato erroneamente dichiarato contumace. (Sez. 4, n. 4226 del 08/01/2013, Evangelista, Rv. 254670; Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300).
A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28.5.2015.