Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 luglio 2015, n. 14460 - Infortunio sul lavoro e licenziamento. Notifica inesistente


 

Presidente: STILE PAOLO Relatore: BANDINI GIANFRANCO Data pubblicazione: 10/07/2015



Fatto


Il Tribunale di Massa, ritenuta la responsabilità della GSP sas di M.G. & C. nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente V.M. e l'illegittimità del licenziamento di quest'ultimo, occupato con contratto di durata semestrale, condannò la parte datoriale al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'illegittimo recesso, nonché, in relazione all'infortunio, al risarcimento dei danni da inabilità temporanea e morale soggettivo, liquidati entrambi in via equitativa.
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 19.6-4.7.2009, rigettò il gravame del lavoratore, osservando che:
- stante la mancata allegazione e prova di postumi permanenti derivanti dall'infortunio non era possibile procedere alla liquidazione del danno biologico, non avendo peraltro l'appellante aggiunto nulla a quanto dedotto in primo grado;
- un ulteriore risarcimento del danno derivato dall'illegittimo licenziamento avrebbe costituito una duplicazione di quello già riconosciuto in prime cure, non determinando il licenziamento illegittimo, salvo il caso, non ricorrente nella specie, che lo stesso sia ingiurioso, la risarcibilità del danno morale.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, V.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
La GSP sas di M.G. & C. non ha svolto attività difensiva.

Diritto


1. Osserva preliminarmente la Corte che la notificazione del ricorso non si è perfezionata, per irreperibilità della destinataria (il plico reca peraltro l'indirizzo di via "Omissis", anziché quello di via "Omissis", riportato sulla relata) e non consta che la notificazione sia stata rinnovata nel rispetto del termine di legge.
Ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cpc (efr, ex plurimis e in termini, Cass. n. 7358/2010).
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando assorbita la disamina delle doglianze svolte.
Non è luogo a pronunciare sulle spese, in carenza di attività difensiva della GSP sas di M.G. & C.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Così deciso in Roma il 6 maggio 2015.