Tipologia: Accordo
Data firma: 19 marzo 2003
Validità: 01.03.2003 - 28.02.2007
Parti: Florentia Legno e Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Legno, Florentia Legno Firenze
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Informazione
2) Programmazione ferie
3) Occupazione
4) Distribuzione orario di lavoro e lavoro straordinario
5) Ambiente e sicurezza
6) Permessi per cure fisiche
7) Malattia
8) Premio dl anzianità
9) Premio dl risultato
10) Mensilità aggiuntive
11) Mensa

Verbale di accordo aziendale

Il giorno 19 Marzo 2003 presso la sede della società Florentia Legno si sono incontrati: […] l'azienda ed il Sig. F.L. assistito da […] Fillea Cgil per i dipendenti
Le parti hanno concordato quanto segue:

1) Informazione
Nell'intento di migliorare e consolidare le relazioni sindacali fra le parti su problematiche inerenti modifiche al processo produttivo, professionalità dei dipendenti, inquadramenti, occupazione e orario di lavoro, le parti s'incontreranno una o due volte l'anno, oppure ogni volta che una delle parti ne avverta la necessità per circostanze o eventi di particolare importanza.

2) Programmazione ferie
[…]
Le ferie dovranno essere godute entro il 31/3 dell'anno successivo

3) Occupazione
Al fine di evitare un eccessivo ricorso a lavoro straordinario e accumulo di ferie, l'azienda effettuerà assunzioni con contratti a termine e/o farà ricorso ad altri rapporti previsti e consentiti dalla legge, previa confronto con le RSU.
[…]

4) Distribuzione orario di lavoro e lavoro straordinario
L'azienda al fine di far fronte alle richieste della clientela potrà mantenere l'apertura anche nella giornata del sabato. I dipendenti nel rispetto delle professionalità, si rendono disponibili, a turno, a lavorare nella giornata del sabato. Tale turnazione sarà programmata, salvo eccezioni e/o per i lavoratori addetti al negozio, con la RSU. Le ore prestate nella giornata del sabato, a scelta del lavoratore, potranno essere sommate ai permessi retribuiti da usufruire; in questo caso al lavoratore viene pagato nel mese in cui ha prestato servizio, solo una maggiorazione pari al 15% della retribuzione.
Qualora il lavoratore che presti la propria opera in giornata di sabato e su accordo con l'azienda rinunci al diritto di recuperare le ore lavorate in altro giorno della settimana avrà diritto alla retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione del 60%.
Ogni lavoratore deve completare di servire i clienti entrati prima della chiusura per cui eventuali prestazioni oltre l'orario prestabilito e che superino una franchigia di 15 minuti saranno retribuite come ore straordinarie.
[…]
Durante 1'orario di lavoro ogni dipendente non può allontanarsi senza permesso e senza aver preventivamente avvertito il collega che lo coadiuva.
I lavoratori, salvo casi di forza maggiore, si rendono disponibili a prestare lavoro straordinario per far fronte ad eventuali ordini urgenti.

5) Ambiente e sicurezza
L'azienda ed i lavoratori si impegnano, nel reciproco interesse, a continuare a collaborare per il rigido rispetto delle normative sulla sicurezza (Legge [dlgs] 626/94); l'azienda potrà organizzare riunioni di aggiornamento fuori dell'orario di lavoro ed in questo caso le ore di riunione saranno retribuite come straordinarie.
L'azienda fornirà ai dipendenti una divisa invernale ed una estiva e le scarpe antinfortunistiche (un paio estive ed un paio invernali); i dipendenti sono obbligati ad indossarle durante l'intero orario di lavoro.
Ai lavoratori che vengono incaricati di consegnare la merce a clienti (autisti) verrà dato in dotazione il telefono cellulare che dovrà essere usato solo ed esclusivamente per motivi di lavoro e dovrà essere tenuto acceso ed accessibile solo per comunicazioni urgenti, anche durante le varie soste comprese pausa pranzo.
Ogni lavoratore deve tenere in ordine e pulito il proprio posto di lavoro.
Ogni lavoratore è invitato a far rispettare la norma di non fiumare anche alla clientela.

6) Permessi per cure fisiche
Ai lavoratori che dovranno assentarsi per cure fisiche, l'azienda retribuirà almeno il 50% del tempo della visita.

11) Mensa
Nell'eventualità di una sostituzione dell'attuale servizio mensa, l'azienda concorderà con le RSU l'istituzione di buoni pasto da distribuire ad ogni lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza con almeno 6 ore lavorate.
[…]