Tipologia: CIA
Data firma: 6 agosto 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Efin e RSA
Settori: Commercio, Efin
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa all'accordo di secondo livello
Elenco dei titoli del contratto integrativo aziendale e indice
Titolo I Distintività Eticità Mercato
Titolo II Lo sviluppo di Efin spa
Titolo III Relazioni sindacali

Art. 1 Finalità e principi
Art. 2 Sistema delle relazioni
Titolo IV Pari opportunità
Titolo V Sicurezza sul lavoro

Art. 1 Applicazione dlgs 626
Art. 2 Sorveglianza patrimonio, sicurezza interna
Titolo VI Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Livelli occupazionali
Art. 2 Formazione
Titolo VII Organizzazione del lavoro
Titolo VIII Lavoro a tempo parziale

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 1 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro
Art. 2 Flessibilità dell'orario di lavoro
Titolo X Periodi feriali
Titolo XI Assetto retributivo

Art. 1 Salario Variabile
Art. 2 Retribuzione individuale integrativa aziendale
Art. 3 Criteri di erogazione dell'Indennità di Funzione
Art. 4 Ad personam
Art. 5 Orario di lavoro
Titolo XII Socialità e solidarietà
Art. 1 Aspettativa non retribuita
Art. 2 Polizze assicurative
Art. 3 Diritto allo studio
Art. 4 Tessera sanitaria
Art. 5 Anticipo Tfr
Titolo XIII Vigenza contrattuale
Allegati

Efin spa Via della Resistenza 139 - Badesse - Monteriggioni - (SI) Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, Monteriggioni, 06 agosto 2003

Il giorno 06 agosto dell'anno duemilatre presso la Sede della Efin spa in Badesse di Monteriggioni, tra la Efin spa […] e la Filcams Cgil di Siena […], convengono alla presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo a valere per i dipendenti di Efin spa, composto da una parte generale e una parte integrativa al CCNL per complessivi XIII titoli.

Premessa all'accordo di secondo livello
Le parti con la stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale hanno inteso convenire sulle normative che regolano lo svolgimento delle attività lavorative all'interno di Efin spa.
Convengono inoltre che la stesura del presente contratto integrativo avviene in un contesto socio economico e normativo in evoluzione talvolta rapida e non prevedibile e pertanto le parti s'impegnano su specifici titoli concordati a riattivare o sviluppare il confronto teso alla definizione di intese che siano coerenti con quanto descritto.

Titolo I Distintività Eticità Mercato
Efin spa si avvia verso un significativo piano di sviluppo la cui attuazione dovrebbe consentire il consolidamento e la crescita nelle aree ove opera.
Le rappresentanze dei lavoratori condividono la strategia finalizzata ad aumentare la propria distintività sul mercato che vede come punto qualificante per il raggiungimento della missione aziendale il rispetto di principi, politiche, metodi di gestione, rapporti con le istituzioni, il mondo del lavoro che consentano il miglioramento delle condizioni di vita.
Le rappresentanze sindacali confermano il loro sostegno alle iniziative promosse da Efin spa sia verso le istituzioni sia nel confronto del mondo della produzione e del lavoro.
Le parti nella comune condivisione della necessità del miglioramento della qualità del lavoro, del rispetto di principi d'eticità per tutti i lavoratori ed altresì dell'importante ed insostituibile ruolo svolto dalle rappresentanze sindacali per la tutela dei diritti, convengono sull'impegno per l'attivazione d'azioni comuni e di monitoraggio per interventi tesi a tutela di diritti universali dei lavoratori di qualsiasi provenienza e settore d'impiego.

Titolo II Lo sviluppo di Efin spa
La Efin spa e le rappresentanze sindacali dei lavoratori concordano che il raggiungimento degli scopi della Società deve basarsi sulla tempestiva attuazione di un piano di consolidamento e sviluppo della Efin spa.
La costante informazione sui programmi e sulla realizzazione dei progetti di Efin spa diviene elemento insostituibile per un contributo positivo delle rappresentanze dei lavoratori.

Titolo III Relazioni sindacali
Art. 1 Finalità e principi

Le parti firmatarie dichiarano che la stipula del contratto integrativo avviene su principi ed unità d'intenti tra la Efin spa, la Rappresentanza Sindacale dei lavoratori e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie degli accordi.
Le parti condividono che la partecipazione reale dei lavoratori è una condizione indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Efin spa da realizzarsi anche attraverso momenti di confronto con i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Art. 2 Sistema delle relazioni
Le parti sono consapevoli che la stipula del Contratto Integrativo Aziendale rappresenti un momento significativo per la partecipazione e il confronto.
Al riguardo la Efin spa trasmetterà le informazioni inerenti agli aspetti più significativi dell'andamento aziendale che permettano lo sviluppo del confronto con le Rappresentanze sindacali.
L'uso di tali informazioni avverrà nel rispetto e secondo le previsioni dell'art. 3 comma 2 del CCNL.

Titolo IV Pari opportunità
Le parti dichiarano la disponibilità reciproca ad analizzare congiuntamente le eventuali elaborazioni e proposte della sezione della Commissione Paritetica Nazionale, prevista dall'art. 24 del CCNL, relativa ad azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.

Titolo V Sicurezza sul lavoro
Art. 1 Applicazione dlgs 626

Premesso che le parti si danno reciproco atto dell'impegno a proseguire nella predisposizione di strumenti, agibilità ed atti che consentano l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche nonché dell'Accordo interconfederale in materia di nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (in seguito nominati RLS) di cui si conferma la differenza di ruolo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori, le parti convengono nel superare, precisandolo e promovendone ulteriori sviluppi, l'Accordo ponte sulla nomina, informazione e formazione ed agibilità dei RLS del 23 settembre 1997.
I programmi di formazione da predisporre per i RLS i cui contenuti e durata sono indicati nel Decreto ministeriale 16 gennaio 1997, in rispondenza alle linee guida fissate a Livello nazionale e dall'Organo paritetico regionale, saranno concordati tra i firmatari del presente accordo.
In caso di necessità di sostituzione o integrazione di RLS le OO.SS. e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori si impegnano, a comunicarlo al Delegato del Datore di lavoro di Efin spa ed a provvedere tempestivamente alla sostituzione.
Ai RLS per svolgere le funzioni strettamente attinenti al ruolo, saranno riconosciuti permessi retribuiti, così come previsto dal punto 5.2 dell'Accordo interconfederale del 5/10/1995.
Attribuzioni del RLS
Con riferimento alle attribuzioni del RLS la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le parti concordano quanto segue:
1. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per un più proficuo espletamento dell'incarico.
2. Il RLS può consultare i documenti di valutazione dei rischi custoditi presso l'azienda.
3. Il RLS è tenuto al rispetto del segreto aziendale e fare uso dei dati in suo possesso nell'ambito ristretto del suo incarico.
4. Il RLS sarà consultato su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
5. Della consultazione verrà redatto apposito verbale riportante le eventuali osservazioni e proposte, a conferma dell'avvenuta consultazione il RLS apporrà la propria firma.
6. Fermo restando il diritto di accesso ai luoghi di lavoro per il RLS questo deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e con le limitazioni previste dalla legge.
Nota a verbale
Si conviene che la dotazione dei lavoratori di idoneo vestiario protettivo per lo svolgimento della attività lavorativa sia materia di definizione nel confronto tra la Efin spa, gli RLS, le RSA.

Art. 2 Sorveglianza patrimonio, sicurezza interna
Le parti convengono sulla possibilità d'installazione da parte della Efin spa d'impianti per il controllo a distanza.
Tali impianti in armonia con le disposizioni della legge 300/70 e contrattuali saranno esclusivamente finalizzati alla tutela del patrimonio, delle merci, delle strutture ed attrezzature e per aumentare il livello di sicurezza interna dei lavoratori.

Titolo VI Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Livelli occupazionali

La Efin spa si impegna ad attivare in occasione degli incontri con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori i diritti di informazione sulle quantità e tipologie di assunzioni che effettuerà.

Titolo VII Organizzazione del lavoro
Le parti, nella comune consapevolezza che il processo di sviluppo di Efin spa per la complessità legata alla sua evoluzione comporterà la necessaria applicazione o la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi che siano coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Efin spa, convengono sulla attivazione di un sistema di relazioni sindacali che favorisca il necessario e positivo contributo di tutti lavoratori e delle loro rappresentanze e contribuisca allo sviluppo organizzativo della Efin spa ed al miglioramento della qualità del lavoro.
Viene altresì condiviso il principio che l'organizzazione del lavoro dovrà ricercare il miglioramento delle condizioni di lavoro che consentano, all'interno delle mansioni assegnate, una equa distribuzione dei carichi di lavoro oltre che la possibilità per i dipendenti di accrescere le proprie conoscenze e capacità professionali.
Le parti concordano che i momenti di lavoro congiunto, per problematiche connesse all'organizzazione del lavoro di cui sopra, devono divenire l'occasione per dirimere e prevenire momenti di criticità, nonché la ricerca di soluzioni coerenti agli scopi aziendali e ai principi contrattuali e/o che siano altresì preventivo approfondimento dell'eventuale confronto da tenersi in sede aziendale.

Titolo VIII Lavoro a tempo parziale
Sulla base di quanto già convenuto in materia di organizzazione del lavoro, si conviene che il ricorso al contratto di lavoro a tempo parziale da parte della Efin spa rimanga uno degli istituti che, in relazione alla variabilità dei flussi di vendita, consenta di rispondere alle esigenze organizzative e dei lavoratori ed altresì favorire nuova occupazione.
[…]

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 1 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro

La distribuzione degli orari di lavoro sarà fissata per i lavoratori a tempo pieno nei diversi settori della sede in relazione alle diverse esigenze organizzative al fine di mantenere elevato il livello di efficienza del servizio agli utenti interni nonché di migliorare le condizioni complessive del lavoro dei dipendenti.
Per conseguire quanto sopra, le parti individuano nella applicazione di forme di elasticità e compensative degli orari di lavoro nell'arco della settimana e nell'utilizzo di servizi da parte dei dipendenti gli strumenti che consentono sia il contenimento della fascia oraria, che l'articolazione di orari per il presidio degli uffici, rispondenti alle necessità tecniche ed organizzative della Efin spa.
Per la distribuzione degli orari di lavoro si conviene quanto segue:
1. L'orario contrattuale di lavoro è fissato in
- 40 ore settimanali per i quadri, primi e secondi livelli della classificazione unica del CCNL;
- 38 ore settimanali per i terzi, quarti, quinti livelli della classificazione unica del CCNL;
2. L'articolazione dell'orario settimanale a 38 ore si realizza mediante l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito.
3. L'orario giornaliero per i lavoratori sarà attuato con elasticità al fine di consentire ai lavoratori di usufruire di una pausa lavorativa volontaria di 15 minuti da recuperare a fine turno. Tale pausa sarà programmata compatibilmente con le esigenze dell'ufficio ove il lavoratore viene impiegato. I lavoratori che non sono interessati al godimento della pausa dovranno comunicarlo per scritto all'inizio dell'esercizio alla Efin spa.
[…]
6. Fermo restando l'orario giornaliero stabilito, la Efin spa, sulla base di rilevate esigenze potrà attivare una articolazione degli orari che prevedano forme di elasticità oraria.
7. Il Responsabile del Servizio, sentite le esigenze dei lavoratori e per consentire ai lavoratori residenti in località limitrofe di raggiungere la propria residenza per il pranzo, potrà prolungare di mezz'ora la pausa pranzo.
8. In questi casi l'orario di uscita sarà prorogato dello stesso tempo di prolungamento della pausa.

Art. 2 Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal CCNL all'art. 90, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 24 settimane, per un totale di n. 44 ore complessive.
La programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale.
Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane.
Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell'orario di lavoro che verranno usufruite con un incremento del monte ore a recupero pari a 15 minuti ogni ora di superamento dell'orario di lavoro.
Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell'anno successivo.
La Efin spa mensilmente trasmetterà i tabulati riepilogativi delle ore da recuperare di ogni dipendente.
Per quanto successivamente previsto dall'art. 7 titolo XI di tale accordo, i contenuti di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono funzioni e ruoli di cui agli inquadramenti previsti dal vigente CCNL alla Categoria Quadri, 1° e 2° livello.