Tipologia: CIA
Data firma: 27 novembre 2003
Validità: 26.06.2001 - 31.12.2003
Parti: MPS e Organi di Coordinamento (RSA)
Settori: Credito e Assicurazioni, MPS
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Capitolo I Assunzioni
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Assunzioni di personale con inquadramento nella 2a Area Professionale
Art. 3 - Assunzione dei familiari di dipendenti deceduti
Capitolo II Addestramento
Art. 4 - Personale appartenente alla 3a Area Professionale / 1° livello retributivo
Art. 5 - Personale appartenente alla 2a Area Professionale / 3° livello retributivo con mansioni impiegatizie
Art. 6 - Personale appartenente alla 2a Area Professionale/1° e 2° livello retributivo e alla la Area Professionale ad orario intero
Art. 7 - Previsioni particolari
Art. 8 - Procedure interne di lavoro
Capitolo III Nuclei a disposizione del direttore operativo
Art. 9 - Previsioni di carattere generale
Art. 10 - Criteri per la determinazione dell'entità minima del Nucleo
Capitolo IV Rotazioni e avvicendamenti
Art. 11 - Previsioni di carattere generale
Art. 12 - Addetti alle strutture operanti nell'ambito del Consorzio Operativo Gruppo MPS
Art. 13 - Personale addetto al centralino
Art. 14 - Personale addetto ai videoterminali
Art. 15 - Operatori di sportello
Art. 16 - Rotazioni nell'ambito dell'esecutivo (back-office)
Capitolo V Automatismi di carriera
Art. 17 - Automatismi
Capitolo VI Integrazioni economiche
Art. 18 - Maggiorazione assegno di livello e benefici economici per automatismo - 3a Area Professionale
Art. 19 - Assegno del personale appartenente al 3° livello retributivo/3a Area Professionale
Art. 20 - Benefìci economici per automatismo al personale appartenente alla la Area Professionale ed alla 2a Area Professionale /1° e 2° livello retributivo
Art. 21 - Benefìci economici per automatismo al personale appartenente 3° livello retributivo / 2a Area Professionale
Capitolo VII Premio aziendale - Incentivi
Art. 22 - Premio aziendale
Art. 23 - Incentivi Aree Professionali
Art. 24 - Voce "Ex Premio di rendimento"
Capitolo VIII Inquadramenti e ruoli chiave
Art. 25 - Aree Professionali
Art. 26 - Ruoli chiave
Art. 27 - Nuove figure Professionali
Capitolo IX Ruoli speciali
Art. 28 - Ruoli Speciali e Promotori Finanziari
Art. 29 - Passaggio dalla 1a alla 2a Area Professionale
Art. 30 - Passaggio dal 1° e 2° livello retributivo al 3° livello retributivo della 2a Area Professionale.
Art. 31 - 3° livello retributivo / 2a Area Professionale con mansioni da ex Operaio specializzato. Accesso alla mansione
Art. 32 - Passaggio dal 3° livello retributivo della 2a Area Professionale al 1° livello retributivo della 3a Area Professionale
Art. 33 - Prevalenza e continuità
Art. 34 - Percorsi di carriera
Art. 35 - Valutazioni e ricorsi
Art. 36 - Quadri Direttivi: accesso alla categoria - passaggi di livello
Capitolo XI Percorsi professionali - Formazione - Percorsi professionali
Art. 37 - Criteri generali
Art. 38 - Informativa sindacale
Art. 40 - Piani Formativi
Art. 41 - Organismo Paritetico per la Formazione - Accordo 9.4.2002
Capitolo XII Prestazione lavorativa quadri direttivi

Art. 42 - Quadri Direttivi di 1° e 2° livello
Capitolo XIII Trasferimenti
Art. 44 - Trasferimenti
Capitolo XTV Indennità

Art. 45 - Indennità di rischio
Art. 47 - Indennità di sostituzione
Art. 48 - Indennità chilometrica e trattamento di diaria
Capitolo XV Agevolazioni e provvidenze ai lavoratori studenti
Art. 49 - Agevolazioni e provvidenze ai lavoratori studenti
Capitolo XVI Permessi e congedi
Art. 50 - Permessi e congedi
Capitolo XVII Agevolazioni al personale
Art. 51 - Condizioni sui finanziamenti
Capitolo XVIII Sicurezza - Salute
Art. 52 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Protocollo 27.8.1992
Protocollo 19.7.1996
Accordo 23.4.1999
Art. 53 - Commissione Sicurezza
Art. 54 - Salute
Art. 55 - Mobbing ed Handicap
Art. 56 - Osservatorio Aziendale
Capitolo XIX Polizze
Art. 57 - Polizza sanitaria
Art. 58 - Accordo del 7.11.1991 sul ed. "Ristoro" (L. "Amato") ex Quadri, Impiegati, Commessi e categorie sottostanti
Art. 59 - Accordo del 14.2.1992 sul ed. "Ristoro" (L. "Amato") ex Personale Direttivo e Dirigente
Art. 60 - Polizza "casco" e infortuni
Capitolo XX Varie
Art. 61 - Anzianità convenzionale per laurea
Art. 62 - Assemblee
Art. 63 - Autisti e portieri della Direzione Generale
Art. 64 - Autisti presso le Capogruppo
Art. 65 - Bacheca elettronica
Art. 66 - Buono pasto
Art. 67 - Erogazione straordinaria al personale di nuova assunzione
Art. 68 - Informative centralizzate
Art. 69 - Informative periferiche
Art. 70 - Orario di lavoro di particolari strutture
Art. 71 - Pari opportunità
Art. 72 - Part-time
Art. 73 - Premio di fedeltà e medaglia d'oro per anzianità di servizio
Art. 74 - Previdenza complementare
Art. 75 - Rappresentanze sindacali aziendali ed Organi di coordinamento Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 76 - Riorganizzazioni
Art. 77 - Scatti di anzianità
Art. 78 - Servizio militare
Art. 79 - Trasporto valori
Art. 80 - Vestiario al personale della 2° Area / 1° e 2° livello e della 1° Area
Art. 81 - Biglietti di grosso taglio falsificati
Art. 82 - Decorrenze
Art. 83 - Divergenze interpretative

Il giorno 27/11/03 in Siena tra la Banca Monte dei Paschi di Siena spa e le Segreterie degli Organi di Coordinamento

Premesso che:
• le Parti, con l'Accordo 11 maggio 2001 hanno inteso riunificare in un unico Contratto Integrativo Aziendale per le Aree Professionali ed i Quadri Direttivi le integrazioni e le modifiche apportate con tale accordo con le normative aziendali già in vigore costituite da
- Contratto Integrativo Aziendale per gli Impiegati del 4.1.1996
- Contratto Aziendale per il Personale Direttivo del 23.11.1995
- Contratto Integrativo per il Personale Direttivo del 20.6.1996
e contestualmente coordinare il complesso delle suddette previsioni aziendali con le innovazioni intervenute nella disciplina nazionale con i Contratti del 19.12.1994 e 11.7.1999;
• con Accordo del 9.11.2001 le Parti stesse hanno indicato come obiettivo primario la stesura dell'articolato definitivo del CIA 11.5.2001,
si è proceduto alla redazione del seguente "Articolato del Contratto Integrativo Aziendale dell' 11 maggio 2001", con le conseguenti norme di raccordo rispetto alla previgente disciplina aziendale.
Con riferimento all'impegno assunto dalle Parti all'atto della sottoscrizione dell'accordo di cui in premessa, vengono allegati al testo del CIA i verbali degli accordi intervenuti in sede aziendale su materie attinenti gli argomenti ivi trattati.

Capitolo III Nuclei a disposizione del direttore operativo
Art. 9 - Previsioni di carattere generale

All'interno di ciascun Gruppo di Filiali è costituito un Nucleo a disposizione del Direttore Operativo, con personale già in organico al Gruppo stesso.
Compito di detto Nucleo è quello di concorrere a fronteggiare i maggiori carichi di lavoro derivanti dalle assenze del personale.
Ciò congiuntamente alle unità che rimangono inserite - per lo stesso titolo - nel contesto dell'organico generale che, in ordine ai criteri seguiti per determinarne la congruità, assicura l'autosufficienza operativa dell'intero Gruppo, con riguardo anche al fenomeno delle assenze.
Al Nucleo vengono destinati dipendenti con anzianità di servizio non inferiore a 3 anni, salvo diverso accordo tra Direzione e RSA locali; gli appartenenti al Nucleo non devono necessariamente essere accentrati presso la Capogruppo.
Analogo Nucleo è costituito presso il Consorzio Operativo di Gruppo.

Capitolo IV Rotazioni e avvicendamenti
Art. 14 - Personale addetto ai videoterminali

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, dopo due ore di un ininterrotto utilizzo al "video" ha diritto ad una interruzione di dette mansioni per un periodo di 15 minuti.
Nota
Legge 422/2000: deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 626/94 (pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione).

Capitolo XTV Indennità
Art. 45 - Indennità di rischio

In relazione a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 88 del CCNL 11.7.1999 ed in considerazione dei tempi di "chiusura" consentiti dalla procedura SIP, le Parti convengono che, in linea generale, l'orario di adibizione individuale allo sportello possa essere ampliato con le modalità e nei limiti dell'articolato del CCNL fino a 6 ore e 45 minuti, e che, a livello periferico, possano essere raggiunte ulteriori intese per protrarre ulteriormente l'orario di adibizione medesima fino a 7 ore.
[…]

Capitolo XVIII Sicurezza - Salute
Art. 52 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro

I luoghi di lavoro ove funzionano sportelli aperti al pubblico verranno protetti con sistemi tendenti ad impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi.
A tal fine l'Azienda - in funzione delle caratteristiche, della ubicazione e dei locali di ciascuna dipendenza - adotterà, occorrendo anche in modo combinato, le seguenti misure:
1) doppie porte con apertura alternata e comando di blocco-sblocco automatico e/o manuale (con vetri: antisfondamento all'esterno e antiproiettile all'interno);
2) porta in cristalli antiproiettile con apertura a comando elettrico;
3) vetrate antisfondamento alle aperture esterne, poste al piano strada se non protette da grate fisse o da serranda a maglia metallica;
4) apparecchiature che, facilitando l'identificazione dei responsabili di atti criminosi, fungano da deterrente, quali ad esempio i ed. videoregistratori;
5) vigilanza a mezzo guardia giurata.
Il suddetto "ventaglio" di interventi potrà essere riveduto dalle Parti - anche in vigenza del presente Contratto Integrativo - in riferimento a strumenti innovativi rispetto a quelli offerti dall'attuale tecnologia.
Limitatamente alle piazze ad alto rischio criminale l'Azienda valuterà la possibilità di installare il metal detector.
L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di adottare misure diverse da quelle sopraindicate nell'eventualità che dall'esame di situazioni particolari dovesse risultare necessario ricorrere ad interventi di tipo straordinario.
Le misure da adottarsi nelle singole Filiali - ivi comprese quelle di nuova istituzione, ovvero che siano interessate da ristrutturazione o trasferimento dei locali - vengono stabilite dopo aver sentito le Direzioni e le RSA locali, e comunque nel rispetto degli impegni che, a seguito degli incontri semestrali, potranno essere assunti dall'Azienda.
Qualora le apparecchiature di cui al punto 4) consentissero anche la ripresa visiva degli ambienti ove si svolge l'attività lavorativa, la relativa installazione dovrà avvenire - conformemente alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (art. 4) - previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite presso l'unità produttiva e, in mancanza di queste, con le RSA di Coordinamento.

Protocollo 27.8.1992
L'Azienda, in relazione alle caratteristiche assunte dalle attività criminose e viste le istanze da più parti manifestate per una maggiore rispondenza delle misure preventive alle esigenze di sicurezza del personale, si impegna a realizzare un piano organico di interventi teso alla progressiva introduzione di sistemi di difesa passivi.
Al riguardo, viene assunto l'impegno per un programma di investimenti volto alla graduale introduzione del metal detector, con corrispondente sostituzione dei sistemi di difesa attivi, rappresentati tuttora dal ricorso alla guardia giurata.
Le OO.SS. prendono atto con favore di tale indirizzo, fermo restando che l'eliminazione della guardia dovrà avvenire con il consenso del personale interessato al provvedimento.
L'Azienda, nel garantire investimenti iniziali secondo le linee sopra indicate, conferma che, laddove chiaramente espressa, verrà rispettata la volontà del personale di attivare la guardiania - misura dì sicurezza tra l'altro ricompresa tra quelle previste dal CIA - precisando che il piano degli investimenti dovrà comunque seguire una linea di comportamento che risulti coerente con la strategia di fondo sopra enunciata, caratterizzata da una introduzione progressiva di difese passive in corrispondenza di una graduale eliminazione del ricorso alla vigilanza.
In relazione a quanto sopra, le Parti convengono sull'opportunità che vengano sensibilizzate le strutture periferiche, aziendali e sindacali, allo scopo di una migliore e più omogenea diffusione delle logiche che regolano la nuova impostazione in materia di gestione delle misure di sicurezza.

Protocollo 19.7.1996
In relazione alle diverse caratterizzazioni che le attività criminose vanno mutevolmente assumendo sul territorio nel quale la Banca ha i propri stabilimenti produttivi e viste le istanze sindacali, affinché la materia della sicurezza antirapina mantenga quell'importanza che è la propria, anche per gli aspetti di tutela psico-fisica dei dipendenti e della clientela, l'Azienda intende procedere ad una verifica sugli apprestamenti realizzati e sulle misure programmate.
Proseguendo sulla strada dell'adozione di misure antirapina anche del tipo così detto "passivo", viene condiviso un orientamento mirato al miglior utilizzo di tutti gli strumenti già in dotazione e di quelli che la ricerca e la tecnologia possono offrire per la sicurezza antirapina.
In questo quadro l'impegno aziendale non può non tener conto di quanto emerge in occasione dei necessari contatti con gli Organi istituzionalmente preposti alla sicurezza e con le altre aziende che operano nel settore, con riferimento all'adozione di misure passive ritenute all'avanguardia o alla sperimentazione di soluzioni comuni volte a trovare soluzioni sinergiche di isolato, quartiere o di piazza.
La ricerca della miglior copertura dal rischio rapina non può prescindere, ovviamente, dalla razionalizzazione delle misure adottate e degli interventi da destinare alla sicurezza.
In tale ottica si ricercheranno soluzioni innovative che tengano conto, ad esempio, della vicinanza di più banche, di una efficace attivazione di sorveglianze itineranti, di nuovi e più efficaci tecnologie dissuasive e di integrazione con quanto in dotazione alle forze dell'ordine.
Le OO.SS., nel prendere atto con favore di tale indirizzo che viene interpretato come la volontà di ampliare il ventaglio degli strumenti a disposizione e quindi di fornire una soddisfacente risposta ai problemi della sicurezza, ribadiscono che gli interventi di radicale modificazione riguardanti le misure di difesa attiva, laddove previsti a tempo indeterminato, potranno essere attuati solo dopo aver ricercato il consenso del personale della struttura interessata.
Per intraprendere azioni positive nei confronti di quanto precedentemente espresso, l'Azienda si impegna a dare avvio ad un processo di rivisitazione del sistema delle misure di sicurezza (attive o passive), iniziando una verifica dettagliata di alcune realtà che, ove ritenuto necessario, potranno essere oggetto anche di sopralluoghi mirati.
Il programma che riguarderà l'intero complesso delle strutture produttive, avrà inizio da quelle realtà notoriamente caratterizzate - a tale proposito - da contesti che potranno fornire un maggior contributo di analisi delle problematiche in esame.
La prima parte del programma, che inizierà da alcune realtà che presentano aspetti di significativa problematicità, si ritiene possa concludersi in un arco temporale di circa sei mesi, al termine del quale l'Azienda fornirà alle OO.SS., un'informativa sulle soluzioni e criteri adottati. Con cadenza semestrale le Parti si incontreranno per seguire, sul piano generale, gli sviluppi della materia.
Al fine di costituire le migliori condizioni di attuazione del programma, le Parti convengono sull'opportunità che vengano sensibilizzate le strutture aziendali e sindacali periferiche che, di volta in volta, saranno parte attiva nello svolgimento del programma medesimo.

Accordo 23.4.1999
Tenuto conto che nel panorama delle iniziative per contrastare l'evento rapina si è recentemente sviluppata la tecnica della sorveglianza tramite apparecchiature audiovisive ed atteso l'interesse che in linea generale riveste ogni accorgimento innovativo che, in particolare nel campo delle difese passive, possa realizzare un sempre più valido deterrente per l'azione criminosa, il "ventaglio" delle misure viene ampliato con l'introduzione del servizio di videosorveglianza.

Art. 53 - Commissione Sicurezza
Viene istituita una Commissione composta da rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS. con lo scopo di esaminare le misure esistenti presso le dipendenze, gli eventuali nuovi sistemi di sicurezza che potranno affermarsi nell'ambito del settore, nonché le eventuali particolarità degli atti criminosi e delle relative circostanze.
La Commissione si riunirà, di norma, semestralmente, o per l'esame di situazioni particolari, a richiesta di una delle Parti, e sarà, inoltre, convocata in occasione dell'approvazione dei programmi di apertura di nuove filiali per acquisire preventiva conoscenza dei sistemi di sicurezza che verranno installati nelle singole dipendenze di cui trattasi.
La Commissione potrà avanzare osservazioni e proposte in ordine ai programmi aziendali, osservazioni e proposte in merito alle quali l'Azienda svolgerà le opportune valutazioni.
In conseguenza di un evento criminoso, la Direzione della Capogruppo e le RSA che rappresentano l'unità operativa interessata si incontreranno per prevedere eventuali soluzioni immediate e temporanee, nonché per proporre alla Commissione di cui ai comma precedenti quelle eventuali misure che possano risultare più efficaci.
La Banca, compatibilmente con le esigenze operative, prenderà in esame le richieste di trasferimento, di avvicendamento nella mansione e di permessi (retribuiti o non retribuiti) avanzate da dipendenti direttamente coinvolti in eventi criminosi. L'onere relativo a visite specialistiche eventualmente richieste da questi ultimi sarà a carico dell'Azienda dietro presentazione di idonea certificazione medica.

Art. 54 - Salute
In materia di salute nei luoghi di lavoro, ferme restando le competenze e le attività attribuite specifiche "figure" introdotte dalle vigenti norme di legge e la regolamentazione della materia, adottata in Azienda, le Parti convengono di istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS., che si riunirà di norma semestralmente o a richiesta di una delle Parti che esaminerà in generale la materia, con particolare riferimento alle barriere architettoniche ed alle lavorazioni che comportino l’adibizione significativa ai videoterminali, anche al fine di estendere il monitoraggio sanitario a quelle lavorazioni nelle quali l'uso di tali apparecchiature possa considerarsi prevalente rispetto al complesso delle attività quotidianamente svolte.

Art. 55 - Mobbing ed Handicap
L'Azienda esprime al riguardo la massima sensibilità e la conseguente volontà di ricercare, assieme alle Organizzazioni Sindacali, gli strumenti idonei a favorire il migliore inserimento, all'interno dell'Azienda, dei portatori di handicap.
L'Azienda predisporrà idonei strumenti di lavoro per i medesimi.

Art. 56 - Osservatorio Aziendale
L'Azienda e le OO.SS. costituiranno un Osservatorio Aziendale con la finalità di monitorare le modalità di interazione tra il personale all'interno di tutte le diverse realtà operative.
L'Osservatorio avrà inoltre lo scopo di proporre modelli di comunicazione e di relazione tra i colleghi di tutti i livelli, nonché di miglioramento dei rapporti in un'ottica tesa a preservare la personalità individuale ed a mantenere, in generale, un elevato standard della "qualità" della vita all'interno dell'Azienda.
I componenti aziendali dell'Osservatorio Aziendale, del Gruppo di lavoro sulla salute, nonché della Commissione Misure di Sicurezza, vengono di norma fissati in numero di tre e comunicati alle OO.SS.; i rappresentanti delle OO.SS. vengono designati nella misura di uno per sigla, con indicazione dell'eventuale sostituto.

Capitolo XX Varie
Art. 62 - Assemblee

Ferme restando le previsioni della vigente normativa che non consentono, in via ordinaria, l'effettuazione di assemblee in orario antimeridiano, eventuali situazioni che rivestano caratteristiche di particolarità e di eccezionalità potranno trovare soluzioni concordate in deroga, anche parziale, con le prescrizioni suddette.

Art. 65 - Bacheca elettronica
In relazione alle specifiche richieste sindacali, l'Azienda si attiverà per utilizzare strumenti informatici per rendere disponibile, tramite Internet, spazi riservati alle comunicazioni sindacali (cd. bacheca elettronica), nonché l'accesso alla consultazione dei documenti operativi interni di generale utilità (ex circolari).

Art. 68 - Informative centralizzate
1) L'informativa annuale, da rendere ai sensi dell'art. 10 del CCNL, potrà riguardare anche gli anni successivi a quelli in cui si tiene l'informativa stessa.
2) L'informativa sugli appalti di opere e servizi, da rendere ai sensi dell'art. 16 del CCNL, verrà estesa anche alle situazioni per le quali è prevista l'informativa periferica.
3) Agli organismi di coordinamento delle OO.SS. verranno comunicati i dati complessivi relativi alle prestazioni straordinarie, trasmessi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ai sensi dell'art. 91 del CCNL.
4) I dati relativi al personale occupato, da comunicare alle OO.SS. ai sensi dell'art. 10 del CCNL, verranno forniti distinti per categorie e gradi.

Art. 69 - Informative periferiche
1) Per le informative relative agli appalti di opere e servizi, da rendersi ai sensi dell'art. 16 del CCNL, verranno seguiti criteri correlati alle competenze delle RSA, quali si configurano di fatto nella realtà aziendale.
2) Nell'obbligo di informativa di cui al punto precedente s'intende ricompreso anche l'affidamento a terzi di servizi in forma diversa dall'appalto.
3) Le Filiali provvederanno a fornire alle OO.SS.:
- la dislocazione del personale della Filiale, contenente la composizione nominativa dei singoli comparti (con cadenza semestrale);
- i movimenti di personale avvenuti (trasferimenti attivi e passivi e assegnazione nei assunti).
4) La fase di applicazione locale delle innovazioni tecnologiche (art. 10 CCNL) e delle ristrutturazioni aziendali (art. 14 CCNL), che comportino l'obbligo di informativa agli organi di coordinamento, sarà preceduta da una corrispondente informativa preventiva alle OO.SS. delle Filiali di volta in volta interessate.

Art. 70 - Orario di lavoro di particolari strutture
Date le particolarità di orario esistenti per il personale la cui attività è connessa alle peculiarità operative del Consorzio operativo del Gruppo MPS, sono stati sottoscritti nel tempo specifici Accordi. Tali Accordi continueranno a formare oggetto di trattativa con le competenti funzioni Sindacali.

Art. 71 - Pari opportunità
I dati rilevati nel corso dei lavori della Commissione per le Pari Opportunità della Banca Monte dei Paschi di Siena, evidenziano un costante e sensibile incremento del personale femminile rispetto a quello maschile.
Tale dato di fatto va tenuto nella dovuta considerazione, in linea con l'esigenza di una sempre migliore rispondenza tra gestione delle risorse umane e gli obiettivi di una costante crescita professionale del personale dipendente.
Nell'ottica di cui sopra, la Commissione evidenza la necessità di rimuovere i fattori che possono costituire un obiettivo impedimento al proficuo inserimento del personale femminile nell'ambiente di lavoro.
A tale scopo, si ritiene che l'assenza per maternità e lo svolgimento delle mansioni a part-time possano costituire altrettante circostanze meritevoli di considerazione per la proposizione di azioni positive a favore del personale in questione.
Per quanto riguarda, in particolare, il rapporto di lavoro part-time, quest'ultimo non deve costituire un impedimento alla crescita professionale pertanto, le strutture periferiche si faranno carico di rendere costantemente partecipe il personale interessato circa gli sviluppi che riguardano gli aspetti operativi della Banca e, specificatamente, dell'unità di appartenenza; in tale ottica, a suo tempo, come è noto, è stato previsto (cfr. art. 72, comma 2) che la partecipazione ai corsi di formazione effettuati fuori dell'orario di lavoro sia remunerata alla stregua del lavoro supplementare.
Nella predisposizione dei criteri di svolgimento dei corsi di formazione professionale, è opportuno che venga tenuta in considerazione la significativa incidenza del personale femminile.
In tale contesto, l'indirizzo, già delineato dall'Azienda, di un progressivo decentramento dell'attività di formazione, può risultare, di fatto, rispondente alle aspettative del personale femminile.
La Commissione ravvisa, altresì, l'opportunità che la rimozione dei fattori che rappresentano un obiettivo impedimento alla realizzazione delle pari opportunità, non possa essere disgiunta da un diffuso processo di crescita culturale tra il personale dipendente, in primo luogo tra quanti vengono chiamati a gestire le risorse umane.
Allo scopo verrà individuato un apposito spazio, nell'ambito dei corsi professionali riservati ai neo funzionari da utilizzare per richiamare l'attenzione del personale direttivo sulle problematiche attinenti le pari opportunità, in particolare sulle normative di legge, od aziendali, che interessano il personale femminile, nonché gli impegni e gli indirizzi sopra stabiliti in tema di azioni positive.
In considerazione dell'importanza che assume il rispetto degli impegni assunti in materia di pari opportunità, le Parti convengono sulla necessità di attivare adeguati strumenti di controllo circa il corretto svolgimento dei previsti adempimenti da parte dell'Azienda.
A tale scopo, viene stabilito che l'apposita Commissione, insediata per l'esame dei problemi concernenti le pari opportunità, effettui una verifica annuale del rispetto degli obblighi ridetti, procedendo ad un esame congiunto di eventuali problematiche sorte al riguardo. La stessa effettua altresì la disamina dei dati forniti dall'Azienda in base alle previsioni di cui all'art. 9 della Legge 125/91.

Art. 72 - Part-time
[…]
L'Azienda, dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a favorire l'accoglimento tempestivo di tutte le richieste di part-time inoltrate fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti di legge per la fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da grave handicap; ove circostanze oggettive impedissero l'accoglimento della richiesta, queste saranno illustrate alle segreterie dell'Organo di coordinamento sindacale aziendale nel corso di uno specifico incontro, finalizzato a ricercare soluzioni condivise.
Analogo incontro sarà tenuto qualora, in caso di richiesta di prosecuzione del contratto a tempo parziale, alla scadenza originariamente convenuta, sussistessero delle difficoltà ad accogliere l'istanza.
In caso di mancato accoglimento della richiesta per il passaggio a part-time è prevista la possibilità di richiedere le motivazioni nel corso di un incontro a livello locale; in tale circostanza il dipendente può eventualmente richiedere l'intervento delle OO.SS.. Con cadenza semestrale, l'Organo di coordinamento sindacale sarà destinatario di un'informativa specifica sulle posizioni a part-time e sulle domande rimaste inevase.

Art. 75 - Rappresentanze sindacali aziendali ed Organi di coordinamento Rappresentanze Sindacali Aziendali
Fermo restando il diritto di costituire RSA secondo quanto previsto dalla Convenzione 18 giugno 1970, ai lavoratori iscritti ad una medesima organizzazione sindacale ed addetti ad una unità produttiva presso la quale non sia costituita una rappresentanza della Organizzazione Sindacale di appartenenza, sono accordate le seguenti ulteriori possibilità:
- di promuovere, ad iniziativa di almeno un iscritto, l'aggregazione dell'unità produttiva ad una delle RSA della medesima Organizzazione Sindacale già costituita nel Gruppo ai sensi della Convenzione. Successivamente la presenza di almeno un iscritto è condizione necessaria affinché il personale dell'unità produttiva interessata mantenga l'aggregazione;
- di costituire nell'ambito del Gruppo - qualora non sussista nel Gruppo stesso alcuna RSA delle medesima Organizzazione Sindacale e non sia quindi utilizzabile la possibilità di cui al precedente punto - una RSA fra tutte le unità produttive che, mediante almeno un iscritto, partecipino alla costituzione medesima, in tal caso:
• si richiede che l'organico complessivo delle unità produttive interessate non sia inferiore a 16 unità e che il numero complessivo degli iscritti non sia inferiore a 8;
• ad iniziativa di almeno un iscritto, possono essere successivamente aggregate altre unità produttive del Gruppo;
• per le unità produttive facenti parte del nucleo iniziale, come pure per quelle aggregatesi successivamente, la presenza di almeno un iscritto è condizione necessaria affinché il personale delle unità stesse possa continuare ad essere rappresentato dalla RSA;
• qualora nell'ambito del Gruppo venga successivamente costituita ai sensi della Convenzione una RSA della medesima Organizzazione Sindacale, viene automaticamente a cessare il riconoscimento della RSA in precedenza costituita fra più unità produttive, fermo restando che i lavoratori di queste ultime potranno aggregarsi alla nuova RSA secondo le previsioni di cui al precedente punto.
Le costituzioni di RSA e le aggregazioni, come pure le relative variazioni, dovranno essere segnalate alle rispettive Succursali Capogruppo con le modalità previste dalla Convenzione 18 giugno 1970.
Note:
Per "Gruppi" si intendono quelli che, nel tempo, sono risultanti costituire l'organizzazione operativa della Banca.
Qualora si verifichino sostanziali allargamenti dell'area operativa riferibile a ciascuno dei "Gruppi" potranno essere previste norme transitorie per l'adeguamento delle RSA alla nuova struttura organizzativa.
Organi di coordinamento
Per l'istituzione degli Organi di Coordinamento si fa riferimento alle previsioni contenute detta Convenzione del 18 giugno 1970.
Ciascuna Organizzazione Sindacale dovrà segnalare all'Azienda i Segretari costituenti l'organiamo in questione il cui numero massimo non potrà essere superiore a sette (7) dipendenti.
Per tutto il resto (termini, formalità richieste, segnalazione, ecc.) valgono le disposizioni della Convenzione.

Art. 76 - Riorganizzazioni
Si precisa che l'informativa dovuta per le "rilevanti ristrutturazioni, anche se derivanti da innovazioni tecnologiche" sarà resa anche nel caso di sperimentazioni finalizzate alle stesse, nei confronti delle RSA di coordinamento e delle RSA delle Filiali eventualmente coinvolte.

Art. 83 - Divergenze interpretative
I rappresentanti della Banca e delle Organizzazioni Sindacali si incontreranno, per dirimere le divergenze interpretative che dovessero insorgere in merito alle previsioni di cui alla presente normativa.