Cassazione Penale, Sez. 4, 15 gennaio 2014, n. 1511 - Caduta dall'alto di due operai. Responsabilità di un datore di lavoro e di un committente di lavori di costruzione di un fabbricato interamente abusivo


 

 

Fatto

Con sentenza in data 5.3.2012 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa in data 28.10.2009 dal Giudice monocratico della Sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli, tra l'altro, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante a S.D.C.L., riduceva la pena inflitta alla medesima ad Euro 300,00 di multa e quella inflitta a C.C. ad Euro 600,00 di multa, concedendo al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e riducendo in varia misura le provvisionali assegnate alle parti civili costituite.

I predetti imputati erano stati riconosciuti in primo grado colpevoli assieme ad altro imputato (assolto con la stessa sentenza impugnata) del delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2, 3, e 4 per aver cagionato, ciascuno con condotte indipendenti, a I.R. e I.G., che nello stesso cantiere stavano effettuando lavori di manutenzione, sia pure non alle dipendenze di C. C., lesioni personali, per colpa generica, consistita per S.d.C.L. in negligenza ed imprudenza; per C. C. in negligenza, imprudenza e imperizia; nonchè per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme antinfortunistiche di seguito precisate:

- S.D.C.L., quale committente di lavori di costruzione di un fabbricato interamente abusivo sito in (OMISSIS) con violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3; D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, avendo omesso, nella detta qualità, nella fase di progettazione dell'opera e di esecuzione dei lavori, di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3;

- C.C., in qualità di titolare della ditta di costruzione che ebbe a realizzare il manufatto abusivo e, in particolare, il cornicione in cemento armato interessato dal crollo in quanto realizzato in maniera errata, con violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3 e 4, avendo omesso nella fase di progettazione e realizzazione del suddetto cornicione di valutare tutti i rischi per la sicurezza e di elaborare il documento concernente la valutazione di tali rischi (acc. il (OMISSIS)).

Avverso la sentenza della Corte partenopea ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di S.D.C.L. e C. C. deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati.

Per S.d.C.L..

1. L'intrinseca contraddittorietà della sentenza e l'erronea applicazione dell'art. 590 c.p. come reato di mera condotta e il travisamento della prova sul nesso di causalità, assumendo che la Corte territoriale non aveva svolto alcuna considerazione in relazione all'efficacia causale della condotta omissiva della committente circa la mancata adozione dei presidi antinfortunistici rispetto all'evento verificatosi, in quanto le lesioni degli operai erano derivate da una caduta dall'alto (di I.G. su I.R.) cagionata dal cedimento strutturale di una parte dell'edificio non interessata dai lavori.

2. L'errata applicazione dell'art. 590 c.p. sotto il profilo della colpevolezza, attesa la mancata considerazione dell'altro argomento fondamentale esaminato nell'atto di appello, concernente la non prevedibilità dell'evento da parte della committente.

3. Il travisamento della prova in ordine alla configurabilità del nesso di causalità.

4. Il difetto di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputata per la seconda fase dei lavori che la sentenza, contrariamente al vero, affermava non essere stata considerata dall'appellante.

5. Il difetto di motivazione in ordine all'esistenza del responsabile dei lavori che, diversamente da quanto affermato in sentenza che pure aveva ritenuto verosimile che responsabile e direttore dei lavori fosse l'ing. M.M., avrebbe escluso la sussistenza di profili di responsabilità a carico della committente.

6. La mancata assunzione di prove decisive in ordine alla sussistenza e quantificazione dei danni lamentati dalle parti civili, avendo la Corte territoriale ritenuto che le prove richieste assumessero rilevanza solo in sede civile.

Nell'interesse di C.C..

Si deduce la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio motivazionale, rilevandosi come nella "seconda fase dei lavori", alla quale la Corte napoletana aveva ricondotto l'evento antigiuridico, il C. fosse uscito completamente di scena.

Si rappresenta che la Corte aveva anche, senza rendere conto delle ragioni, rigettato la richiesta formulata con l'atto di appello, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione di un teste che avrebbe potuto fugare ogni dubbio circa la responsabilità dell'imputato.

Si rileva che la sentenza impugnata non aveva spiegato nemmeno per relationem per quale motivo e per la violazione di quale norma generica o specifica dovessero addebitarsi profili di colpa al C., che non era depositario di una posizione di garanzia al momento del fatto, essendo uscito di scena ed insinua l'elisione del nesso causale tra fornitura dell'opera e l'incidente per effetto dell'opposizione del committente alla realizzazione, da parte dell'appaltatore, di opere tese a rimuovere la situazione di pericolo, nonchè l'abnormità del comportamento tenuto dal lavoratore che aveva calpestato il cornicione/pensilina.

Si contesta, infine, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento quale conseguenza dell'inosservanza della condotta esigibile dall'imputato ed in particolare ci si chiede se fosse stato prevedibile che un lavoratore o una persona capace violasse una norma di generica diligenza, prudenza o imperizia nonchè una disposizione di legge quale il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, lett. f), evidenziandosi come sul punto la sentenza impugnata non facesse alcun cenno, nemmeno per relationem.

Diritto


In via preliminare ed assorbente, non ricorrendo cause di inammissibilità nè elementi evidenti che inducano al proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, si deve rilevare d'ufficio il decorso alla data del 9.6.2013, attesi i periodi di sospensione di anni uno e mesi otto in primo grado e di mesi otto e giorni 26 in secondo grado, del termine prescrizionale di anni sette e mesi sei di cui agli artt. 157 e 161 c.p. (secondo l'attuale e previgente formulazione) previsto per il reato contestato. Questo, pertanto, è rimasto estinto per la detta prescrizione che va immediatamente dichiarata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, con l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per la predetta causa. Senonchè, l'art. 578 c.p.p., prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; "al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2" (Cass. pen. Sez. 6, n. 31464 del 8.6.2004, Rv. 229385 e successive conformi). Orbene, nel merito i ricorsi sono infondati.

La sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione, richiamando anche quella di primo grado con la quale comunque si fonde in un unicum inscindibile, in relazione alla responsabilità di entrambi gli odierni ricorrenti e alla sussistenza degli estremi del reato contestato, rispondendo esaurientemente a tutte le deduzioni difensive. E tanto nel rispetto dell'orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 30857 del 14.7.2006, Rv. 234828) secondo il quale, "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, previsto specificamente dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi".

Invero, in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 6, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 (Cass. pen. Sez. 3, n. 7209 del 25.1.2007, Rv. 235882; Cass. pen. Sez. 4, n. 23090 del 14.3.2008, Rv. 240377).

Ed anzi, per il D.lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 3 incombe sul datore di lavoro committente promuovere la cooperazione e il coordinamento: tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7 ricordato, comma 3, u.p. (che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"); esclusione che va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Come è ovvio, non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 12348 del 29.1.2008, Rv. 239252).

Nè risulta dimostrato che sia stato tempestivamente nominato un apposito responsabile per la sicurezza sul cantiere, ovvero un responsabile dei lavori con conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche, funzionalmente idoneo ad estromettere da ogni responsabilità la committente, tale non potendosi ritenere, come osservato già dalla sentenza di primo grado, l'ing. M. M., che è stato solo indicato come progettista o direttore dei lavori, nella cui veste assume un'ulteriore posizione di garanzia che si affianca, se mai, alle altre.

A ciò s'aggiunga che, nel caso di specie, la costruzione era del tutto abusiva e che quindi la committente (come già rilevato dalla sentenza di 1^ grado a pag. 17), non curandosi di ottemperare ad alcuna norma preposta alla correttezza tecnico-amministrativa dell'edificazione (effettuata in assenza di permesso per costruire, in assenza dei calcoli in c.a. e degli atti progettuali), fattivamente dimostrò al contempo un totale disinteresse anche per le modalità costruttive adottate e per la tutela dei lavoratori sul cantiere culminata nella determinazione di affidare i lavori a persone non tecniche, nè specializzate in calcoli strutturali, e ciò in piena violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (cui è subentrato il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), con la conseguente ed ineludibile assunzione di responsabilità circa le conseguenze dannose della cattiva esecuzione degli stessi. Invero, le suddette considerazioni implicano l'univoco giudizio che il rispetto delle cautele antinfortunistiche palesemente omesse (il consulente tecnico del P.M. non rinvenne tra le macerie alcun dispositivo a ciò preposto) avrebbe scongiurato con ogni probabilità, se non con piena certezza, l'evento letale verificatosi.

Peraltro è palese la sua corresponsabilità anche, e soprattutto, nella seconda fase dei lavori in cui subentrarono altri operatori, attese le condizioni di lavoro manifestamente al di fuori di ogni forma di tutela con espletamento di lavori in altezza senza alcun presidio antinfortunistico (ed in particolare delle misure previste dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3) tanto che correttamente il Giudice di merito ha ritenuto di escludere l'ignoranza incolpevole della committente.

Per altro verso, nulla consente di ritenere che la committente abbia impedito all'appaltatore di porre in essere opere tese a rimuovere la situazione di pericolo, ovvero l'abnormità del comportamento tenuto dal lavoratore che calpestò il cornicione che poi cedette, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. pen. Sez. 4, n. 40164 del 3.6.2004, Rv. 229564).

Invero, la condotta del lavoratore I.G., salito sul tetto per pulizie o comunque per recuperare attrezzi, era certamente valutabile ex ante, secondo quanto correttamente ritenuto dal Tribunale e dalla Corte territoriale, atteso il pericolo di caduta dall'alto (come tale prevedibile ed evitabile) e la cattiva esecuzione dei lavori pregressi, ben nota alla committente che si era indotta ad interrompere il rapporto di appalto con la ditta del C. e a rivolgersi ad altri operai: al riguardo, va rammentato che l'esistenza di un contratto d'opera non vale a traslare il rischio connesso all'esecuzione dei lavori, e il relativo onere di tutela della sicurezza e dell'incolumità, del committente al prestatore d'opera (Cass. pen. Sez. 3, n. 11813 del 19.8.1999, Rv. 214551 e successive conformi).

E', poi, indiscutibile la responsabilità del ricorrente C. C. la cui impresa realizzò con palesi errori di costruzione (accertati dal consulente tecnico, circostanza nemmeno negata dell'imputato) il cornicione che poi cedette e che egli stesso ha definito non completato.

Ritiene questo Collegio che l'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività, in base al principio del neminem ledere, debba osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva e che si concreta nel provvedere comunque a non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo e ben note all'appaltatore. Ciò, dunque, deve ritenersi valga anche nel caso in cui all'imprenditore realizzatore della parte del manufatto difettosa sia subentrato altro operatore (imprenditore o lavoratore autonomo) al quale il primo abbia indicato le cautele da adottare a presidio dell'opera "non completata" ovvero connotata dal manifesto errore di costruzione, in quanto tali cautele dovevano essere anzitutto predisposte dal medesimo autore, consapevole del pericolo, non potendo questi ritenersi scevro da ogni colpa solo per averne messo al corrente il suo successore: infatti la parte di opera suscettibile di danno a terzi doveva comunque essere immediatamente segnalata in modo idoneo e visibile ai lavoratori e protetta ab initio da opportune strutture antinfortunistiche.

Quanto al rigetto delle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si rileva, con particolare riferimento a quella avanzata dalla difesa della S. in relazione alla quantificazione dei danni, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dal medesimo art. 606 c.p.p., lett. e), sicchè la doglianza, che ha appunto richiamato l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è ab origine improponibile (Cass. pen Sez. 5, n. 34643 del 8.5.2008, Rv. 240995).

Quanto, invece, a quella prospettata alla difesa del C., il cui diniego è stato censurato sotto il profilo del vizio motivazionale, si rileva che la rinnovazione è istituto di carattere eccezionale e che la Corte avrebbe potuto ammetterla solo qualora avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, sicchè la motivazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non necessarie ai fini del decidere le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, s'appalesa congrua ed insuscettibile di censura. Peraltro è da rammentare che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064), come appunto deve ritenere essersi realizzato nel caso di specie, laddove la Corte ha richiamato "i rilievi precedenti, per quanto deciso,...".

Pertanto, ai sensi del richiamato art. 578 c.p.p., vanno confermate le statuizioni civili.

Deve disporsi, come richiesto, la trasmissione della sentenza di secondo grado, in copia, al Procuratore generale della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione; conferma le statuizioni civili e dispone trasmettersi copia della sentenza di secondo grado al Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014