Cassazione Penale, Sez. 3, 20 febbraio 2015, n. 7756 - Responsabilità per omessa sorveglianza sanitaria di un tecnico di radiologia


 

 

Fatto




1. Con sentenza 17.10.2012, il Tribunale di Frosinone ha ritenuto S.M.R. colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 83 e successive modif. per avere, quale l.r. di uno studio radiologico, omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria un tecnico di radiologia dipendente, professionalmente esposto di categoria A. Il Tribunale ha motivato il suo giudizio sulla base della deposizione dell'Ispettore del Lavoro che aveva eseguito il controllo presso la struttura riscontrando le condizioni di rischio per il predetto lavoratore; ha rilevato altresì che alla verifica successiva la violazione non risultava eliminata.

2. Il difensore della ricorrente ricorre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 125 c.p.p. e D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 83. Osserva in particolare che il D.Lgs. n. 230 del 1995 definisce il tecnico di radiologia "lavoratore esposto non classificato in categoria A" e riporta il testo dell'art. 83 evidenziando che dalla documentazione prodotta risulta la sottoposizione a visita da parte del medico competente in data 3.12.2009 e quindi la avvenuta sottoposizione a sorveglianza sanitaria.


Diritto


Il ricorso è infondato.

Va innanzitutto osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343/1992, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, commi 2 e 3, (Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), ha richiamato il principio della "presunzione assoluta di rischio di radiazioni ionizzanti per il personale di radiologia".

Fatta questa necessaria premessa, va osservato che il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, art. 4, comma 2, lett. o) (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) definisce "lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'art. 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B".

L'art. 83 disciplina a sua volta la "Sorveglianza medica" dei lavoratori esposti e così dispone:

"1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.

2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati".

Come si desume dalla citata disposizione, la distinzione tra lavoratori esposti di categoria A e lavoratori esposti non classificati in detta categoria rileva solo ai fini della individuazione del sanitario incaricato della sorveglianza medica, nel senso che per i primi si richiede esclusivamente l'intervento di medici "autorizzati", fermo restando l'obbligo di sottoposizione a sorveglianza medica per entrambe le categorie.

Nel caso in esame il giudice di merito ha accertato che presso lo studio di radiologia gestito dall'imputata sussistevano condizioni di rischio per il tecnico di radiologia L.G. della quale, in particolare, veniva omessa la sottoposizione obbligatoria a sorveglianza sanitaria prevista dalla norma contestata.

Trattasi di tipico accertamento in fatto basato sulle risultanze dell'ispezione svolta nei confronti della società, confermate in dibattimento dall'Ispettore del Lavoro: esso pertanto si sottrae decisamente alla censura della ricorrente che fa discendere l'avvenuto rispetto della specifica normativa di settore da un mero certificato di sana e robusta costituzione fisica ai fini della idoneità al lavoro (rilasciato evidentemente dalla ASL all'atto dell'assunzione della dipendente), che risponde però a tutt'altra finalità, mentre la sottoposizione a sorveglianza medica implica, tra l'altro, la necessità di visite periodiche e straordinarie (cfr. D.Lgs. n. 230 del 1995 cit., art. 85) di cui nel caso di specie non è traccia alcuna.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015