Tipologia: Accordo
Data firma: 28 aprile 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Fail/Associazione Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, RSU
Settori: Edilizia-Legno, Fail Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Relazioni industriali
3) Premio di produzione
4) Ambiente di lavoro
5) Inquadramento contrattuale
6) Strumenti di flessibilità e orario di lavoro
6a) Flessibilità dell'orario
6b) Prestazioni aggiuntive turni
6c) Contratti a tempo determinato
6d) Orario di lavoro
7) Premio di risultato anni 20032004 - 2005 e 2006
7a) Margine operativo lordo (MOL) (1° componente)
7b) Efficienza produttiva (E) (2° componente)
7c) Presenza (P) (correttivo individua/e)
8) Verifica
9) Corresponsione del premio
10) Non incidenza su altri istituti
11) Beneficiari
12) Salvaguardia
13) Regime contributivo
14) Validità e durata

Verbale di accordo

In data 28 aprile 2003 in Perugia presso la sede della Associazione degli Industriali, tra l'impresa Fail spa […], assistita dal[…]la Associazione degli Industriali, la Fillea/Cgil […], la Filca/Cisl […], la RSU.

Premesso
Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto collettivo aziendale intendono realizzare uno strumento coerente con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali ...." del 23 luglio 1993, orientato a favorire nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, un maggiore coinvolgimento dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento del "sistema impresa".
In particolare si vuole sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in un'ottica di consolidamento e di sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento della redditività e della efficienza produttiva e nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso si e convenuto quanto segue

1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazioni industriali
Di norma entro il mese di aprile di ciascun anno si terrà un incontro tra le parti, nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulla attività produttiva, nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro.
[…]

4) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal DLgs 626/94 (al quale l'azienda, per quanto ovvio, sì impegna a dare completa attuazione), si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento, tendenti alla individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione della problematiche che potrebbero insorgere.

6) Strumenti di flessibilità e orario di lavoro
Nella reciproca consapevolezza che le mutevoli e variabili esigenze imposte dal mercato, caratterizzato sempre più da una richiesta di prodotti "personalizzati", impongono all'azienda di ricercare, anche in via strutturale, misure organizzative atte a garantire sia accentuati livelli di flessibilità, che l'ottimale utilizzo degli impianti, le parti hanno convenuto quanto segue:

6a) Flessibilità dell'orario
A fronte di specifiche necessità, le parti si impegnano a dare concreta attuazione alla disciplina della flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro, di cui all'art. 7 parte 2 del vigente CCNL;

6b) Prestazioni aggiuntive turni
In coerenza con quanto previsto dall'art. 12 parte 2 del vigente CCNL, laddove in futuro si dovessero verificare comprovate momentanee esigenze di intensificazione della attività produttiva, e di maggior utilizzo degli impianti, le parti si impegnano sin d'ora a confermare le soluzioni organizzative già applicate in passato, quali ad esempio:
§ prestazioni aggiuntive giornaliere per 5 giorni settimanali; sabati lavorativi;
§ doppi turni di lavoro,
o, in ogni caso, ad individuare soluzioni coerenti e rispondenti alle necessità aziendali.

6c) Contratti a tempo determinato
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 del vigente CCNL, e ferma restando la nuova disciplina del contratto a termine, di cui al DLgs 368/2001, si conviene che alfine di far fronte alle punte di più intensa attività conseguenti alla stagionalità del mercato, l'azienda possa legittimamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in misura superiore al 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per analizzare l'utilizzo e la gestione dei contratti a termine anche al fine di verificarne le auspicabili ricadute in termini di stabile occupazione.