Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., 15 giugno 2015, n. 1072 - Saldatore elettrico e riconoscimento della malattia professionale


 

FattoDiritto


Con sentenza resa in data 19.4.2012 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda con cui l'appellante, dipendente della B. di Taranto con mansioni di saldatore elettrico, invocava il riconoscimento della natura professionale della malattia (carcinoma del colon con metastasi epatiche) da cui era affetto, ritenendo, alla stregua della CTU, che la patologia fosse conseguenza di una malattia comune.
Avverso la suddetta sentenza con ricorso del 15.10.2012 interponeva gravame l'appellante in epigrafe indicato il quale invocava la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda.
Resisteva in giudizio l'Inail per sentir invece confermare l'impugnata sentenza. Con un unico, articolato, motivo l'appellante, censura le affermazioni del CTU di primo grado, poste dal Tribunale a base dell'impugnata sentenza.
In particolare, l'impugnante lamenta che il CTU ha escluso un nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa espletata alle dipendenze della B. alla luce di un giudizio probabilistico non condivisibile e comunque completamente sganciato dalla valutazione dei rischi professionali a cui è stato esposto, dalla documentazione allegata e, in particolare, dalla documentazione attestante l'esposizione ad amianto. Tanto premesso, la Corte, alla luce della serietà e specificità delle censure espresse nel gravame, ha ritenuto di procedere al rinnovo della consulenza, affidandola al Dott. G. Ga..
Orbene, sulla scorta delle conclusioni del C.T.U., (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico -legali e confermate all'esito della valutazione delle contestazioni dell'Inali, cui la relazione è stata inviata ai sensi dell'art. 195, terzo comma, c.p.c. per le eventuali osservazioni), l'appello è fondato e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere riformata. Ed invero, il CTU Dr. Ga. ha accertato che il Gu. è affetto da' "Adenocarcìnoma ben differenziato, ulcerato del grosso intestino infiltrante la tonaca muscolare a tutto spessore e adenocarcinoma moderatamente differenziato ulcerato del grosso intestino infiltrante la sottomucosa trattati chirurgicamente (in data 31.10.2000, con successiva chemioterapia), localizzazione metastatica epatica trattata chirurgicamente (in data 30.10.2002 con successiva chemioterapia").
Il consulente ha preliminarmente dato atto che la B. s.p.a con sede a Taranto (ove ha lavorato l'appellante) è stata riconosciuta dall'I.N.A.I.L. come azienda a rischio alla pari dell'I.L.V.A.
Ha poi rilevato che il Gu. presso lo stabilimento B. ha svolto le mansioni di saldatore e che, quindi, per tali mansioni quotidianamente effettuava saldature del tipo elettrico, FCAW e TIG.
Ha quindi dato atto che in tale tipologia di lavoro le saldature venivano effettuate su oggetti metallici quali enormi tubazioni, piattaforme petrolifere, cisterne, cassoni;
che tali materiali necessitavano di essere saldati sia internamente che esternamente, durante un riscaldamento degli stessi da bruciatori alimentati a gas;
che i materiali da saldare erano costituiti da ferro, zinco, acciaio, inox, acciaio al carbonio.
Il Dr. Ga. ha anche minuziosamente esaminato il ciclo lavorativo cui era addetto l'appellante evidenziando che "La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d'apporto, fuso tra i lembi da unire. Nella saldatura elettrica il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l'elettrodo e i pezzi del metallo da saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000°C. Nella saldatura ad arco, l'arco elettrico scocca tra l'elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica e il giunto da saldare. L'elettrodo stesso fonde costituendo il materiale d'apporto ed è rivestito superficialmente da un materiale che fondendo insieme ad esso, crea così un'area protettiva che circonda il bagno di saldatura.
L'operazione impegna un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo facciale) o altro utensile.
Altre tecniche di saldatura elettrica sono:
- Saldatura ad arco con elettrodo fusibile rivestito.
- Saldatura ad arco con elettrodo fusibile animato (FCAW).
- Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile.
- Saldatura ad arco sommerso.
-Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG). Nel caso della saldatura FCAW l'arco elettrico scocca tra un elettrodo di metallo ad alimentazione continua ed il materiale di base. Il processo può essere utilizzato con o senza gas protettivo; il nucleo dell'elettrodo contiene sostanze che prevengono l'ossidazione del cordone di saldatura.
La tecnica TIG è tra le più diffuse: l'arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura e il pezzo da saldare per tale motivo viene indicata con l'acronimo TIG (Tungsten Inert Gas). L'area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso e l'aria. La saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d'apporto, il quale se necessario viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l'operazione impegna entrambi gli arti per impugnare elettrodo e bacchetta. Il processo di saldatura di tipo TIG ha raggiunto livelli di automazione talmente avanzata da farne una delle tecniche più diffuse".
Il consulente ha quindi evidenziato che nella fase di lavoro oggetto della valutazione è stata utilizzata la saldatrice elettrica e che gli operatori addetti vengono esposti a fumi di saldatura.
Ha poi analizzato gli aspetti legislativi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, rifacendosi a quanto esposto nel convegno "I rischi meccanici ed elettrici nell'IFN", svoltosi a Bari l'8 e 9.10.2014, ed in modo particolare nella relazione "Il lavoro di saldatura nelle officine meccaniche"di Vittore Carassiti, IFN Sezione di Ferrara.
Secondo il CTU la complessità e la pedissequa esecuzione delle raccomandazioni e delle prescrizioni previste dalla normativa è sicuramente indicativa della pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori addetti al lavoro di saldatura nelle officine meccaniche, tutelati, peraltro, in più punti dal D.P.R. n.336 del 13.04.1994 (malattie causate da piombo, zinco, manganese, ozono, ossido di carbonio, cloruro di carbonio, ossido di ferro) e successive modifiche.
Ha quindi concluso affermando che con ragionevole certezza si può ritenere esistente e provato un nesso/rapporto di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal Gu. M. e la neoplasia accertata, quantomeno per l'azione irritativa sulla mucosa intestinale che tra il lavoro svolto dal ricorrente e la malattia da cui è affetto sussiste un rapporto ai casualità, e cioè, secondo un criterio di certezza, o di elevata probabilità, l'attività lavorativa può essere stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia; che il grado della inabilità permanente derivante dalla malattia professionale risulta essere di 50 punti percentuali. Il Dr. Ga. ha ribadito tale suo giudizio anche a seguito delle note controdeduttive a firma del Dott. Francesco S., consulente tecnico dell'I.N.A.I.L, dando atto che gli studi sulla verifica dei dati epidemiologici consentono di correlare la attività lavorativa svolta dal Gu. e la patologia neoplastica dalla quale risulta affetto (vedi per esempio Le sostanze cancerogene nell'ambiente di lavoro di R. Binetti, I. Marcello e G. Zapponi, EPC). Assume il CTU che, una volta accertato che il Sig. Gu. è stato esposto alle sostanze (piombo, zinco, manganese, ozono, ossido di carbonio, cloruro di carbonio, ossido di ferro) la cui nota azione cancerogena è riportata sulle stesse pubblicazioni I.N.A.I.L. (Malattie Professionali. Tabelle ed elementi diagnostici), tale esposizione consente di avanzare ipotesi di ragionevole certezza che l'attività lavorativa alla quale è stato sottoposto il ricorrente abbia determinato l'insorgenza della patologia neoplastica lamentata. Sempre a riguardo delle sostanze (piombo, zinco, manganese, ozono, ossido di carbonio, cloruro di carbonio, ossido di ferro) alle quali è stato esposto il Gu. durante la sua attività lavorativa di saldatore, il consulente ha anche riportato, onde fugare ogni possibile dubbio, quanto descritto nei testi a riguardo dello zinco (uno fra tutti gli elementi citati). Ha quindi concluso affermando e ribadendo che la patologia dalla quale risulta affetto il Gu. M. deve essere riconosciuta come dipendente dal lavoro svolto dal ricorrente presso lo Stabilimento B. di Taranto, con postumi in misura del 50%. Per le ragioni innanzi esposte, pertanto, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, l'INAIL è tenuto a corrispondere al ricorrente una rendita da malattia professionale rapportata al 50% di inabilità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.11.2003), oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'Inail.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto da Gu. M. con ricorso depositato in data 15.10.2012 avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 19.4.2012 nei confronti dell'INAIL e, in riforma di detta sentenza, condanna l'INAIL a corrispondere all'appellante una rendita da malattia professionale rapportata al 50% di inabilità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.11.2003), oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati.
Condanna l'Inail al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quelle di primo grado, in € 1200,00 e quelle di secondo grado in complessivi € 2000,00, oltre accessori e rimborso forfettario delle spese generali, che distrae in favore dei suoi difensori. Così deciso in Bari, il 7.4.2015