Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 9 luglio 2015
Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
G.U. 23 settembre 2015, n. 221

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto che il medesimo articolo 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 9, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL "eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";
Visto l'articolo 9, comma 7, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA "eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari delle prestazioni del Fondo;
Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato, pari a € 5.331.963,00;
Vista la nota 60104.08/05/2015.0002290 con la quale l'INAIL ha trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2015, per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato;
Tenuto conto che occorre provvedere - così come previsto al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato - alla determinazione, per il corrente esercizio finanziario, dell'importo delle prestazioni del Fondo in relazione alla risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento

Decreta:

Articolo Unico

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, l'importo della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia

N. superstiti

Importo per nucleo superstiti (euro)

A

1

3.500,00

B

2

7.000,00

C

3

10.500,00

D

Più di 3

17.300,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3648