Cassazione Penale, Sez. 4, 16 settembre 2015, n. 37595 - Lavoratore travolto dalla frana e responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione


 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 05/06/2015


Fatto

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nei confronti di G.P.L., giudicato responsabile del reato di lesioni personali colpose commesso in danno di A.P. in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'ambito di un cantiere corrente in Magenta, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione ed ha confermato la condanna del G.P.L. al risarcimento dei danni in favore della persona offesa.
2. Il A.P., lavoratore alle dipendenze della ditta SAMA s.n.c., subappaltatrice di lavori di posa delle condutture della rete fognaria, mentre stava lavorando in una trincea nel cantiere per la realizzazione di un sottopasso ferroviario a Magenta, era stato travolto dalla frana di una delle pareti dello scavo in cui si trovava, riportando lesioni personali che ne avevano determinato una malattia comportante una incapacità ad attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni e l'indebolimento permanente dell'apparato urinario.
Nei gradi di merito veniva accertato che le prescrizioni in materia di sicurezza predisposte nel piano redatto dalla ditta appaltatrice dei lavori erano adeguate e che tuttavia le misure medesime non erano state rispettate dalle ditte subappaltatrici Sama ed Edispe, quest'ultima incaricata degli scavi. Ad avviso della Corte di appello al G.P.L. deve essere rimproverato di non avere eseguito una specifica sorveglianza delle lavorazioni nella fase esecutiva onde verificare che il piano di sicurezza, pur adeguato per la prevenzione degli infortuni, venisse concretamente compreso ed attuato e rispettato dalle imprese che cooperavano nella realizzazione dei lavori.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Omissis, articolando due motivi, sostanzialmente riconducibili ad una medesima doglianza.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 494/1996.
Rileva il ricorrente che la Corte di Appello ha interpretato l'art. 5 citato come prevedente in capo al coordinatore per l'esecuzione un obbligo di risultato invece che un obbligo di mezzi; detto altrimenti, per l'esponente il coordinatore deve operare il controllo della corrispondenza tra le prescrizioni del P.S.C. e le relative procedure poste in essere da parte delle singole imprese esecutrici ma tale controllo non si sostanzia in una presenza quotidiana in cantiere giacché esso riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, essendo la puntuale vigilanza demandata ad altre figure.
Articolate sotto l'evocazione di una violazione dell'art. 5 citato e del d.lgs. n. 626/1994 e del d.p.r. n. 164/1956, si svolgono poi osservazioni in merito ai limiti che incontra la funzione di controllo, la quale non può essere esercitata con la contemporanea presenza di un unico soggetto in più e diversi luoghi di lavoro ma deve atteggiarsi secondo la priorità e difficoltà di ciascuna opera in corso di esecuzione e dei pericoli relativi. In altri termini, deve tenersi conto del fatto che il coordinatore per l'esecuzione deve eseguire i controlli secondo priorità imposte dalle ragioni di sicurezza dei diversi posti di lavoro.

Diritto


4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. In primo luogo va rilevato che con la pronuncia impugnata si è dichiarata l’estinzione del reato per essere decorsi i termini di prescrizione. Come noto, tanto importa che un eventuale annullamento ai fini penali della sentenza può essere pronunciato solo ove risulti la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, evidenza che la Corte d'appello abbia mancato di cogliere, così violando la previsione dell'articolo 129 cod. proc. pen.
Orbene, le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, delle quali si scriverà a breve, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, sicché il ricorso va ritenuto infondato ai fini penali.
4.2. Per quanto attiene alla pronuncia di condanna del G.P.L. al risarcimento dei danni in favore della parte civile, é parimenti noto che l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, co. 2 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, sent. n. 3284 del 25/11/2009, Mosca, Rv. 245876).
Orbene, sotto lo specifico profilo ora menzionato le doglianze proposte dal G.P.L. sono fondate.
4.3. Preliminarmente all'esplicitazione delle ragioni del giudizio appena espresso giova precisare che l'assunto della difesa, circa l'esistenza di un limite 'interno' del controllo spettante al coordinatore per l'esecuzione, é destituito di fondamento. Ove il coordinatore non sia materialmente in grado di svolgere i propri compiti per l'ampiezza, la complessità, la dislocazione delle lavorazioni o per altra ragione, egli é tenuto a segnalare la circostanza alla committenza, giacché gli obblighi a suo carico posti dalla legge non possono essere declinati se non smettendo la posizione. Pertanto, ove egli non fosse in condizione di adempierli deve sottrarsi o operare per essere messo in condizione di adempiere.
4.4. Il caposaldo della sentenza qui impugnata é rappresentato dall'assunto per il quale il G.P.L., nella qualità, era venuto meno al dovere di chiarire alle imprese esecutrici le modalità da osservare per procedere, tanto che esse non avevano individuato con precisione quella tra le due tenuta alle opere di sistemazione delle paratie laterali di contenimento delle pareti dello scavo e delle altre cautele previste nel piano di sicurezza. Tanto il G.P.L. avrebbe dovuto fare "almeno in occasione dei primi lavori di scavo per assicurarsi che le misure di sicurezza programmate venissero adottate nella maniera opportuna, stabilendo con rigore le modalità esecutive e fissando le rispettive competenze delle varie imprese che cooperavano alla realizzazione di lavori". A dimostrazione di tale inadempimento la Corte di Appello recluta la circostanza che gli operai non erano al corrente che la misura adottata per rendere sicuro il lavoro era stata individuata nel sistema definito 'blindoscavo'. Ciò dimostra, per la Corte distrettuale, che alcuna vigilanza era stata esercitata dai coordinatori sull'effettiva comprensione del piano e sull'adozione delle protezioni previste e che era mancato il coordinamento tra le varie imprese esecutrici.
Tal ultima affermazione é manifestamente illogica oppure (ma forse, inoltre) nasconde il fraintendimento dei compiti che gravano sul coordinatore per l'esecuzione.
Come noto, la giurisprudenza di questa Corte é venuta precisando il ruolo del coordinatore per l'esecuzione nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici nel senso che il medesimo ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica e gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 - dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167). 
In particolare il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale é che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, che compete alle imprese esecutrici. Attività di verifica che tuttavia non può significare presenza diuturna nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo.
L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri- doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto é vero che un potere-dovere di intervento diretto lo ha solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92, co. 1 lett.f) dlgs. n. 81/2008]. Può dirsi che il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie). Parallelamente, l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diuturna, ma le tracce di azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale.
4.5. Orbene, la sentenza impugnata appare errata per un duplice aspetto. Da un canto deriva la dimostrazione della mancanza di coordinamento tra le imprese esecutrici dalle modalità con le quali era stata svolta la lavorazione, secondo quanto riferito dal lavoratore infortunatosi. Ma la circostanza che il G.P.L. non avesse coordinato le imprese non può essere ragionevolmente dimostrata dal modo in cui i lavoratori operavano, ben potendo essere dovuto tale modus procederteli alle imprese esecutrici medesime, negligenti o imperite nell'esecuzione o addirittura inosservanti delle disposizioni ricevute dal coordinatore. E nel caso specifico, a fronte della pacifica circostanza dell'essere stato lo scavo teatro dell'infortunio l'ennesimo dei molti già eseguiti (lo si ricava, a tacer d’altro, dallo stesso capo d’imputazione, nel quale si afferma che i moduli tipo blindo di fatto non erano più disponibili in cantiere perché utilizzati in circa cento scavi precedenti), della pluralità degli interventi del G.P.L., l'ultimo dei quali di pochi giorni precedente l'infortunio, il porre l'accento su una mancata verifica 'almeno nei primi scavi' é o contraddittorio oppure sottende una opzione di fondo che pretende la presenza del coordinatore in cantiere continua e diuturna. Né la Corte distrettuale ha evidenziato circostanze che rendevano 'nuovo' lo scavo (ad esempio, intervento di ditte che ancora non avevano operato).
Per altro verso, aver ritenuto dimostrato il mancato coordinamento del G.P.L. dalla circostanza che i lavoratori non erano a conoscenza dell'esistenza di una misura definita 'Blindoscavo' sembra sottendere la tesi che l'opera di coordinamento debba essere svolta direttamente presso i lavoratori delle ditte esecutrici; affermazione da respingere recisamente.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà accertare se l’azione di coordinamento tesa ad assicurare l'effettiva comprensione del piano sia stata o meno fatta nei confronti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, tenuto conto che nel cantiere la lavorazione negli scavi era stata eseguita molte volte già prima dell'infortunio del A.P.; se era noto al coordinatore l'insufficienza dei blindo rispetto al numero degli scavi da eseguire e se quindi erano state previste misure o procedure di sicurezza alternative e se rispetto all'adozione di queste era stata svolta la necessaria opera di verifica da parte del G.P.L., secondo quanto esplicitato al superiore paragrafo 4.4.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso ai fini penali e annulla ai fini civili con rinvio al giudice civile in grado di appello competente per valore, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2015.