Tipologia: CIA
Data firma: 1 febbraio 2003
Validità: 01.02.2003 - 31.12.2003
Parti: Iccrea banca e OO.SS.
Settori: Credito e Assicurazione, Iccrea banca
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Premio di risultato
Art. 2 - Inquadramenti
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Valutazione del lavoratore
Art. 5 - Avvicendamenti
Art. 6 - Indennità varie
Contributo pasto
Indennità particolari
Indennità di turno
Figli portatori di handicap
Concorso spese tranviarie
Premio di fedeltà
Art. 7 - Ticket pasto
Art. 8 - Banca delle ore
Art. 9 - Turni delle ferie
Art. 10 - Malattie e infortuni
Art. 11 - Attività di studio
Art. 12 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 13 - Azioni positive
Art. 14 - Vestiario
Art. 15 - Uso di auto vetture private
Art. 16 - Condizioni igienico-ambientali
Art. 17 - Sicurezza del lavoro
Art. 18 - Ambito di applicazione e scadenza
Addetti al CED
Turni
Turn-over
Indennità di ricongiunzione turni
Indennità di monitoraggio
Lavoro festivo
Elenco festività nazionali:
Dichiarazione dell'Azienda
Dichiarazione delle Parti
Allegato

Contratto Integrativo Aziendale Iccrea banca (2003)

Premessa
In relazione a quanto previsto dagli articoli 8, 28 e 29 del CCNL del 7/12/2000, le Parti convengono di sottoscrivere il nuovo Contratto dell'Iccrea Banca spa che sostituisce integralmente il precedente Contratto integrativo del 7 ottobre 1992, così come integrato dall'Accordo aziendale del 19 maggio 1998.
La nuova normativa, nel recepire i demandi del CCNL del 7/12/2000, tiene conto altresì della nuova organizzazione aziendale conseguente alla ristrutturazione realizzata nel corso dell'anno 2002 e del conseguente piano di esodi che è stato regolamentato dalle Parti con l'Accordo del 21 febbraio 2002.
Ulteriore punto di riferimento è il "Piano Formativo Triennale" di riqualificazione e riconversione professionale del personale, che costituisce parte integrante del citato Accordo, che determinerà un significativo impegno di tutte le risorse dell'Azienda nei prossimi anni con il dichiarato obiettivo di creare le condizioni migliori per un'adeguata copertura delle posizioni che si sono rese vacanti a seguito degli esodi nonché di garantire la massima flessibilità di utilizzo delle risorse in linea con i cambiamenti organizzativi.

Art. 5 - Avvicendamenti
Ogni spostamento del dipendente da una struttura ad un'altra, che non sia temporaneo, va comunicato per iscritto all'interessato ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Il dipendente può esprimere le ragioni soggettive in merito ad un eventuale non gradimento della nuova destinazione, mediante scritto, da conservare nel fascicolo personale.
L'Azienda ha facoltà, al fine di consentire una migliore qualificazione professionale, di utilizzare il dipendente in tutti i servizi aziendali.
Superandosi i 3 mesi di durata, gli spostamenti temporanei vanno immediatamente formalizzati per iscritto all'interessato ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I provvedimenti dei comma precedenti vanno registrati nel fascicolo personale e nella scheda di valutazione annuale.

Art. 6 - Indennità varie
Indennità particolari

Agli operai specializzati, muniti di apposito patentino, se non inquadrati in categoria superiore a quella contrattualmente prevista (2a Area Professionale, 1° livello retributivo), va corrisposta indennità giornaliera nella misura di € 6,20.
All' autista responsabile della gestione del garage va corrisposta indennità giornaliera nella misura di € 7,75.
Indennità giornaliera nella misura di € 6,20 va corrisposta, anche, a:
· addetti al centralino telefonico;
· addetti all'Ufficio Archivio;
· addetti all'Ufficio Corriere;
· addetti all'Ufficio Servizi Interni che non usufruiscono di una delle indennità già previste dal presente articolo;
· autisti non responsabili della gestione del garage;
· personale che lavora in via continuativa e prevalente in locali totalmente sotterranei. Il trattamento di cui sopra assorbe l'indennità di cui al 7° comma dell'art. 49 del CCNL del 7/12/2000 e l'indennità di turno diurno di cui all'art. 121 del medesimo CCNL, ove competano.

Art. 8 - Banca delle ore
Il recupero dell'eventuale riduzione oraria (23 ore annue) e delle prestazioni aggiuntive (straordinario) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di quindici minuti.
Per la sola riduzione oraria si conviene che il predetto recupero deve avvenire entro il mese di novembre dell'anno di maturazione, con le stesse modalità di preavviso previste nel CCNL.
Nel caso di promozione a Quadro Direttivo in corso d' anno, si deve procedere alla liquidazione delle ore inserite in banca ore ancora da recuperare.

Art. 12 - Sistema di relazioni sindacali
Le Parti convengono di prevedere un sistema mirato di relazioni sindacali a livello aziendale che, coerentemente alla centralità e peculiarità del ruolo e della funzione di Iccrea Banca all'interno del Credito Cooperativo, ne favorisca il consolidamento e lo sviluppo in un quadro di regole definite di partecipazione del Personale dipendente e delle Rappresentanze dei lavoratori.
Il sistema di relazioni sindacali è strutturato nel modo seguente:
a) Osservatorio aziendale;
b) Incontro aziendale annuale;
c) Organismo paritetico sulla formazione;
d) Informazioni aziendali.
a) Osservatorio aziendale
L'Osservatorio è composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero di 1 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante il presente accordo e nello stesso numero complessivo per Iccrea Banca.
Sono attribuite all' Osservatorio funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente al mercato di riferimento;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) evoluzione della ristrutturazione, in relazione alle finalità individuate dal Piano Industriale di Iccrea Banca e del Gruppo creditizio Iccrea Holding, nell'ambito delle strategie aziendali;
d) situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dalle innovazioni legislative e in applicazione dei CCNL;
l) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
m) trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell'Autorità garante;
n) esame delle condizioni igienico ambientali e/o di sicurezza che incidono sulle prestazioni e condizioni di lavoro.
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti individuati di comune intesa fra le Parti e deve riunirsi almeno due volte l'anno.
b) Incontro annuale
Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, Iccrea Banca fornisce congiuntamente alle Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, una informativa sugli argomenti di seguito indicati:
a) numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso analiticamente per unità produttive, uffici, reparti ecc. comunque denominati dall'organigramma aziendale;
b) andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti;
c) rotazioni ed avvicendamenti del Personale;
d) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base alle previsioni contrattuali;
e) appalti di servizi secondo quanto previsto dall'art. 3 del CCNL 7/12/2000;
f) trasferimenti e distacchi effettuati (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica;
g) andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo distinti anche per unità produttiva;
h) previsioni sul numero percentuale dei contratti di formazione e lavoro che Iccrea Banca prevede, nell' anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. Andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori a tempo parziale;
i) previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
l) interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
m) interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio);
n) posizioni di lavoro che, compatibilmente con la organizzazione di Iccrea Banca, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate;
o) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
p) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all' anno successivo;
q) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
r) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del personale, telelavoro ai sensi dei CCNL vigenti;
s) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Le informazioni riguardano tutto il Personale dipendente di Iccrea Banca e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all' anno di calendario precedente e vengono fornite, per quanto possibile, suddivise per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso.
Le materie possono essere oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.
A tal uopo le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori possono formulare proprie osservazioni in argomento, che saranno oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.
L'informativa e la valutazione sono finalizzate anche ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
All'incontro previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a due, componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
L'Azienda accorda a tale uopo permesso retribuito in numero non superiore a 2 giornate per la partecipazione ai suddetti incontri.
Le Parti possono richiedere un incontro di verifica relativamente ai temi dell'incontro annuale, trascorsi 6 mesi dallo stesso.
c) Organismo paritetico sulla formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione con la finalità di analizzare i risultati degli interventi formativi tesi alla continua crescita professionale di tutte le risorse, con particolare attenzione alla riqualificazione professionale di quelle coinvolte nel processo di ristrutturazione organizzativa.
Tale commissione avrà altresì il compito di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali nonché di comparto.
d) Informazioni aziendali
Gli incontri periodici di cui all'art. 17 del CCNL del 7/12/2000, a richiesta delle OO.SS. firmatarie, potranno essere tenuti a cadenza semestrale.
L'Azienda provvede a comunicare al personale, mediante affissione nella bacheca aziendale, ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, per iscritto e con un preavviso di 48 ore:
a) le assunzioni, all'uopo specificando i nomi ed inquadramenti (categoria, qualifica, grado, mansioni iniziali) dei nuovi dipendenti ed i servizi o uffici cui sono assegnati;
b) i movimenti di personale da una struttura ad un'altra;
c) le promozioni ed altri passaggi a superiore inquadramento;
d) il numero dei dipendenti destinatari di premi economici in virtù del Sistema Incentivante di cui all' art. 50 del CCNL del 7/12/2000.
In concomitanza all'avvio di procedure relative a modifiche del Regolamento della struttura organizzativo funzionale aziendale, ivi compresa l'apertura di nuove Filiali, l'Azienda fornirà alle RR.SS.AA. firmatarie del presente accordo un'adeguata informativa sul relativo programma almeno 15 giorni prima che il medesimo sia portato all'approvazione dell'Organo Amministrativo competente, impegnandosi a sottoporre allo stesso le eventuali considerazioni formalizzate in merito da parte sindacale.
Norma transitoria
Iccrea Banca ed una rappresentanza di ciascuna delle delegazioni ad hoc delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 21 febbraio 2002 in numero non superiore a tre per ciascuna delle OO.SS., daranno luogo, di massima semestralmente, ad incontri specifici finalizzati alla verifica ed alla gestione dei contenuti del citato accordo. Fermo restando l'unitarietà e l'applicazione dell'accordo medesimo in ogni sua parte per quanto convenuto in data 21 febbraio 2002, nel corso degli incontri periodici previsti le Parti valuteranno congiuntamente l'andamento e lo stato di attuazione del programma di esodi, del piano di formazione e riqualificazione del personale, del "progetto professionalità" nonché le ricadute e le eventuali problematiche afferenti.
Ad apertura di ciascuno incontro periodico Iccrea Banca fornirà informazione dettagliata sullo stato di applicazione dell'accordo nonché del piano industriale 2002/2004.
Dell'esito di ciascun incontro sarà stilato apposito verbale fra le Parti.

Art. 14 - Vestiario
Agli addetti ai servizi che rendono necessaria la protezione degli abiti l'Azienda assegna due camici ogni anno, previa richiesta degli interessati.
Agli autisti vengono forniti ogni anno: due divise invernali, due divise estive, quattro camicie, quattro cravatte.
Agli autisti e agli addetti ai servizi esterni viene fornito ogni 2 anni un giaccone impermeabile e, a richiesta, due paia di scarpe antiscivolo.
Obbligatoriamente ed indistintamente detto vestiario deve essere indossato per l'espletamento delle mansioni.

Art. 16 - Condizioni igienico-ambientali
Su iniziativa sindacale, potranno essere promosse, d'accordo con la Direzione Aziendale, indagini socio-ambientali intese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con intervento della struttura pubblica o, laddove questa non sia disponibile, di strutture private concordate tra le Parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se necessario, sopralluoghi e rilievi tecnici anche durante l'orario di lavoro; potranno, inoltre, partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare ed analizzare questionari.
L'Azienda collaborerà alle indagini e fornirà alle strutture incaricate i dati richiesti. Qualora le indagini rendessero necessari accertamenti medici specialistici o check-up, da effettuare una volta tanto o periodicamente, le relative modalità di attuazione saranno concordate tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali. I risultati conclusivi delle indagini e le conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle Parti interessate e costituiranno la base per la discussione di eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive. Alle sopra indicate condizioni, i costi dalle indagini saranno assunti a carico dell'Azienda.
Su richiesta degli interessati, i dipendenti che in via continuativa sono addetti a videoterminali e/o lavorano in sala macchine del servizio EAD e/o lavorano in locali sotterranei vanno sottoposti a visita oculistica, annualmente; su richiesta degli interessati, i dipendenti che in via continuativa lavorano in sala macchine del servizio EAD vanno sottoposti anche a visita otoiatrica, annualmente; in ambedue i casi, con costi a carico dell'Azienda.
La lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata da prescrizione medica, va esentata dall'adibizione a videoterminali in via continuativa.
Dichiarazione dell’Azienda
L'Azienda si impegna a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro ove questi venissero segnalati. I provvedimenti da adottare formeranno oggetto di esame con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 17 - Sicurezza del lavoro
L'Azienda è tenuta ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti, previo esame con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dipendenti vanno istruiti su l'uso di attrezzature e procedure da utilizzare in situazioni di emergenza.
In caso di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, l'Azienda darà informazioni alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, su progetto e relativi tempi di realizzazione, tempestivamente, così da consentire la presentazione di eventuali proposte di adeguamento, a fini di sicurezza e/o igiene del lavoro.

Art. 18 - Ambito di applicazione e scadenza
Il presente contratto integrativo aziendale sostituisce integralmente il precedente contratto integrativo aziendale.
Esso si applica a tutto il personale, esclusi i dirigenti, in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione e scade il 31.12.2003.

Addetti al CED
Turn-over

Dopo il sesto anno di attività, continuativamente prestata presso i settori in esame, i lavoratori ad essa addetti potranno avanzare richiesta di assegnazione ad altro Ufficio, fatte salve le esigenze di servizio.
Nel caso di contemporaneità di più richieste, ossia in presenza di istanze di trasferimento proposte da lavoratori aventi pari anzianità di servizio in generale, ovvero uguale anzianità nel settore in particolare, l'Azienda darà precedenza, in via di massima, ai lavoratori che avranno rappresentato comprovate necessità di ordine familiare.

Indennità di ricongiunzione turni
Ai lavoratori addetti al CED spetta un'indennità giornaliera nella misura di € 5,16.
Tale indennità è legata alla presenza e non viene erogata, pertanto, in caso di assenza del lavoratore, a prescindere dalla causa a monte dell'assenza medesima.