Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 ottobre 2015, n. 20853 - Infortunio mortale. Rendita e azione di regresso


Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: NOBILE VITTORIO Data pubblicazione: 15/10/2015


Fatto


Con ricorso depositato il 22-12-2005 la Milano Assicurazioni s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta n. 583/2005 con la quale era stata dichiarata la responsabilità civile della A.R. s.p.a e di A.R. per l’infortunio mortale sul lavoro occorso a C.F. in data 31-8-1988 ed erano stati condannati in solido la A.R. s.p.a., A.R. e la Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di lire 151.868.000 e la A.R. s.p.a. e il A.R. al pagamento della somma ulteriore di lire 350.411.434, oltre interessi calcolati sul capitale della rendita pari a lire 231.245.550 dal 2-1-1998 al soddisfo, ferma restando la base di calcolo nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. dell'ammontare di lire 151.868.000, con condanna della A.R. s.p.a. e del A.R. al pagamento in solido delle spese processuali.
In fatto l’INAIL aveva proposto azione di regresso ai sensi dell’art. 10 t.u. 1124/1965 rilevando di avere provveduto a pagare, a seguito dell’infortunio mortale occorso a C.F., la rendita prevista in favore degli eredi pari a lire 502.279.434.
In particolare con sentenza del Tribunale penale di Gela n. 53/1998 confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza n. 1433/2000 (confermata dalla Corte di Cassazione in data 10-1-2001) era stata accertata la penale responsabilità di A.R., quale amministratore unico della società datrice di lavoro, per avere violato numerose disposizioni della normativa antinfortunistica, per cui, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l’INAIL aveva agito in via di regresso.
Nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta la chiamata in garanzia della Milano Assicurazioni s.p.a. che si era costituita nel termine assegnato.
La detta società appellante:
con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’INAIL non aveva mai esercitato azione nei confronti di essa appellante, né aveva mai chiesto il pagamento del massimale di polizza in suo favore;
con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 106 c.p.c. e 1917 c.c., in quanto trattandosi di garanzia impropria, la società era obbligata esclusivamente nei confronti del chiamante e non anche nei confronti dell’INAIL, nei cui confronti poteva essere emessa un’azione di mero accertamento;
con il terzo motivo rilevava l’avvenuta estinzione della garanzia assicurativa, in quanto con procedimento iscritto al n. 397/2002 del Tribunale di Gela gli eredi di C.F. avevano proposto azione diretta nei confronti della Milano assicurazioni s.p.a., e la causa era stata decisa con sentenza n. 372/2005 con la quale erano stati condannati in solido la Milano Assicurazioni, il signor A.R. e la A.R. s.p.a. al pagamento della somma ancora dovuta rispetto al massimale di polizza (lire 200.000.000).
Con distinto ricorso di appello del 13-2-2006, poi riunito, proponevano gravame anche la A.R. s.p.a. (poi T. s.p.a.) ed il signor A.R. deducendo che: 
il dies a quo del termine di decadenza dell’azione di regresso, nel caso previsto dalla prima parte dell’art. 112 t.u. 1124/1965 decorreva dal giorno in cui l’INAIL aveva corrisposto le indennità previdenziali per cui, poiché la rendita in favore degli eredi era stata costituita nel settembre del 1989 con decorrenza 1-9-1988, avendo l’INAIL cominciato ad inviare diffide nel novembre del 1992, l’istituto andava considerato decaduto dal relativo diritto;
il ritardo dell’INAIL ad agire in via di regresso era comunque rilevante; accrescendo la somma dovuta a titolo di interessi, senza colpa del debitore;
nella stessa decadenza sarebbe incorso l'INAIL,anche a considerare come dies a quo la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Gela in data 29-6-1992 o la sentenza del 17-3-1994 che aveva condannato il signor R.G. quale capocantiere;
l’attestato di credito del 9-2-1998 non aveva alcun valore probatorio in ordine al credito vantato dall’INAIL, perché specificamente contestato;
il giudice di primo grado non avrebbe potuto condannare in solido la A.R. s.p.a. ed il signor A.R. in proprio, dovendo lo stesso essere estromesso dal giudizio;
comunque il datore di lavoro aveva predisposto tutte le misure idonee ad evitare l’infortunio che si era verificato anche con il concorso di colpa del lavoratore deceduto.
L’INAIL si costituiva rilevando che l’azione di regresso ex art. 11 t.u. 1124/1965 si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, non potendosi tale impostazione ritenersi venuta meno per il venir meno della c.d. pregiudizialità penale; rilevava inoltre che l’azione di regresso era stata correttamente esperita nei confronti dei soggetti 
responsabili dell’infortunio. L’Istituto proponeva inoltre appello incidentale chiedendo la modifica della sentenza appellata in ordine agli esborsi aggiornati.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 10-11-2007, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, così provvedeva:
rigettava l’appello proposto da A.R. e dalla A.R. s.p.a. (poi T. s.p.a.);
in accoglimento dell’appello proposto dalla Milano Assicurazioni s.p.a. eliminava la statuizione di condanna della detta società nei confronti dell’INAIL e dichiarava che la medesima società assicuratrice, tenuta a garantire la A.R. s.p.a. entro i limiti del massimale, aveva estinto il limite del residuo della garanzia per effetto del pagamento del giugno 2006, eseguito in favore degli eredi di C.F.;
in accoglimento dell’appello incidentale dell’INAIL condannava in solido la A.R. s.p.a. (poi T. s.p.a.) e A.R.  al pagamento in favore dell’INAIL della somma di euro 390.145,49, oltre interessi legali dalla data di adempimento di ogni singola prestazione e, quanto al valore della rendita, dalla data del suo calcolo al soddisfo;
confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava le spese del grado tra le parti tutte.
In sintesi la Corte territoriale, rilevava che nella specie il termine di prescrizione triennale, decorrente dal momento in cui la sentenza penale era divenuta irrevocabile, non risultava ancora decorso ed affermava che correttamente erano stati condannati in solido la A.R. s.p.a. e il signor A.R., legale rappresentante condannato in sede penale, e che il processo penale nei confronti di quest’ultimo aveva prodotto effetto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, anche nei confronti della società.
Rilevato, inoltre che la chiamata in causa della Milano Assicurazioni s.p.a. era stata effettuata come chiamata di terzo in garanzia, in mancanza di qualsiasi domanda diretta dell’INAIL nei confronti della società assicuratrice, la Corte di merito affermava che il primo giudice condannando quest’ultima in solido con il A.R. e con la A.R. s.p.a. era andata ultra petita. Sotto altro profilo, poi, considerato che la Milano Assicurazioni aveva dimostrato documentalmente di aver versato nel giugno 2006 il residuo del massimale in favore degli eredi dell’infortunato, disattendeva le pretese nei confronti della società assicuratrice, peraltro nemmeno ritualmente azionate nel giudizio di primo grado.
Infine, accogliendo l’appello incidentale dell’INAIL e respingendo il motivo di gravame del A.R. e dalla A.R. s.p.a. relativo al valore probatorio dell’attestazione di credito, la Corte territoriale affermava che, nella fattispecie, “in difetto di contestazioni specifiche deve ritenersi che la liquidazione della prestazione sia avvenuta secondo i criteri di legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato nel giudizio di regresso, in base alle certificazioni prodotte”.
Per la cassazione di tale sentenza la T. s.p.a. (già A.R. s.p.a.) e A.R. in proprio hanno proposto ricorso con tre motivi.
L’INAIL e la Milano Assicurazioni s.p.a. hanno resistito con rispettivi controricorsi.
Infine la A.R. s.p.a. (già T. s.p.a., già  R.) s.p.a.) ha depositato memoria con contestuale costituzione di nuovo difensore nella persona dell’avv. Omissis, in sostituzione dell’avv. Omissis, deceduto il 3-3-2012, con procura speciale notarile allegata.
Anche l’INAIL e la Milano Assicurazioni s.p.a. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Diritto

Preliminarmente va rilevato che, con riguardo alla posizione di A.R.  in proprio, nessun rilievo può darsi al decesso del difensore avv. Omissis, avvenuto il 3-3-2012, come emerso dalla memoria ex art. 378 c.p.c. della società, che (con la nuova denominazione) si è costituita con nuovo difensore.
Ciò in quanto il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. e segg., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità. E seppure è stato affermato che il decesso dell'unico difensore attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore, è stato, tuttavia, precisato che anche per l'attivazione di tale potere è necessario che l'evento risulti da attestazione fidefacente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cass. 20 settembre 2013, n. 21608, Cass. 26-2-2015 n. 3898): requisiti, questi, che non si ravvisano nella specie.
Tanto premesso, con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 111, 112 t.u. n. 1124/1965, in relazione agli artt. 2934 ss., 2964 c.c., 15 Disp.prelim. c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione, la società ricorrente e il A.R. in proprio censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie nessun termine, per l’azione di regresso, sarebbe scaduto, né di decadenza, né di prescrizione.
In particolare i ricorrenti evidenziano che dalla data del pagamento in favore degli eredi C.F. da parte dell'Inail (comunicazione del 20-9-1989 di costituzione della rendita con decorrenza dall’1-9-1988) fino alla prima lettera di diffida alla A.R. s.p.a. prodotta dall'Inail (del 24-11-1992) erano passati più di tre anni, per cui l’azione dell’istituto “doveva ritenersi decaduta e comunque prescritta, poiché l’azione civile non è stata esercitata nel triennio nonostante che la notitia criminis fosse già pervenuta al titolare dell’azione penale, e comunque gli atti interruttivi della prescrizione non hanno impedito il decorso del triennio”.
Il motivo non merita accoglimento.
Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 112 ult. comma T.U. 1124/1965 e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine, hanno precisato che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato” (v. Cass. S.U. 16-3-2015 n. 5160).
In particolare le Sezioni Unite, partendo dalle medesime considerazioni svolte da Cass. n. 20736/2007, “e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell'INAIL, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio”, hanno “colmato” la lacuna così creatasi nel sistema aderendo all’indirizzo (v. Cass. n. 5134 e 5879/2011) secondo cui, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, il termine triennale (di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa.
Tale principio, però, espressamente non riguarda l’ipotesi nella quale - come nel caso in esame - il procedimento penale sia stato, invece, iniziato (nel detto termine triennale).
In tal caso, infatti, non vi è una lacuna da colmare, trovando applicazione la citata norma di cui all’ultimo comma dell’art. 112 del T.U. n. 1124/1965, che prescrive che “l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
In altre parole, pur nel mutato quadro complessivo, nel caso in cui (entro il triennio dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita) sia stato iniziato il procedimento penale, il decorso del termine triennale di prescrizione non può che restare ancorato al momento della sentenza penale irrevocabile.
Orbene nel caso in esame in data 20-9-1989 veniva comunicata alla moglie e ai figli del C.F. la costituzione della rendita e il procedimento penale veniva iniziato nel 1991, quando ancora non era trascorso il triennio (v. in tal senso non solo la memoria dell’INAIL bensì anche lo stesso ricorso, in base all’esame dei numeri RGNR e R.GIP indicati nella sentenza del GIP).
Correttamente, quindi, la sentenza impugnata, premesso che il Tribunale di Gela, con sentenza n. 53/98 ha condannato per omicidio colposo il A.R. e che tale sentenza è stata confermata con sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 1433/2000, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione, respinto in data 10-10-2001, ha rilevato che nella specie, essendo stato depositato il ricorso introduttivo in data 19-10-2001 il termine triennale (a partire dal giorno in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale) non risultava in alcun modo decorso.
Peraltro la Corte territoriale ha anche precisato che per le medesime ragioni il termine non poteva essere fatto decorrere dalla sentenza del GIP di non luogo a procedere del 29-6-1992, in quanto tale sentenza era stata oggetto di impugnazione determinando il prosieguo del giudizio. 
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 183, 416, 420 comma 9, 106, 269, 345 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, posto che la chiamata in causa della Milano Assicurazioni s.p.a. era stata disposta a seguito però della richiesta della A.R. s.p.a. e del A.R. in proprio e considerato che la Milano Assicurazioni, costituendosi, si era difesa direttamente nel merito (con la richiesta, soltanto, che la condanna fosse contenuta nei limiti del massimale), non cambiando il suo atteggiamento con la “comparsa di risposta in appello”, i ricorrenti lamentano che la questione non doveva essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’Appello, peraltro in modo non del tutto intellegibile.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
In realtà la Milano Assicurazioni, chiamata in garanzia e condannata in solido in primo grado, ha proposto appello (e non ha soltanto depositato “memoria di costituzione” in sede di gravame), contestando il vincolo della solidarietà e la sussistenza di ogni ulteriore obbligo in virtù della polizza assicurativa.
La Corte d’Appello, quindi, senza incorrere in alcuna ultrapetizione, ha semplicemente accolto l’appello della società assicuratrice sotto entrambi i profili (costituenti peraltro, ciascuno, chiaramente una autonoma ratio decidendi), rilevando da un lato che la condanna in solido della Milano Assicurazioni era stata emessa ultra petita e dall’altro che la detta società, con il pagamento effettuato nel giugno 2006, aveva estinto la garanzia assicurativa, pagando l’intero massimale.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 1323, 1326, 2056, 1362 e ss., vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 414 c.p.c. e nullità del ricorso introduttivo, in sostanza lamentano che la Corte territoriale “avrebbe dovuto rilevare che la formulazione del ricorso introduttivo non consentiva la corretta applicazione della polizza assicurativa, a causa della indeterminatezza del titolo per il quale aveva corrisposto l’indennizzo agli eredi C.F., e che l’INAIL non aveva chiesto di integrarlo ex art. 164 comma 5 c.p.c., come avrebbe dovuto a seguito della chiamata in causa di Milano Assicurazioni; ed ha male applicato il massimale di lire 200.000.000, che doveva riferire a ciascuno dei danneggiati, anche in coerenza ad una corretta applicazione della polizza, che prevede per l’appunto due limiti diversi, uno complessivo di un miliardo di lire per sinistro, ed uno autonomo di duecento milioni di lire per persona danneggiata”.
Tale motivo parimenti non merita accoglimento.
Innanzitutto, la questione della applicabilità nella specie del maggiore limite di massimale di polizza previsto “per sinistro” risulta nuova in questa sede, non essendovi traccia della stessa nell’impugnata sentenza, e come tale è inammissibile, mancando peraltro nel ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all’avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (cfr. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336), al cospetto dei quali, in realtà, il massimale di 200.000.000 di lire non è stato oggetto di contestazione alcuna.
Né d’altra parte possono i ricorrenti lamentare, al riguardo, una nullità del ricorso introduttivo dell’INAIL, che peraltro non era rivolto in alcun modo nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., come correttamente ha evidenziato la Corte di merito. 
Il ricorso va pertanto respinto e, in ragione della complessità delle questioni riguardanti in specie il primo motivo, alla luce anche della recente sentenza delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma 2 luglio 2015