STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

Prot n. 5469 Cod. id.152 Ind.cl. 12
Allegati: I
Annessi: I


OGGETTO: Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di “datore di lavoro” ai fini dell’applicazione della normativa prevenzionale.

A ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

1. Si invia, in annesso, la Direttiva con la quale sono state definite le linee guida per l’individuazione dei Comandanti a cui è attribuitala funzione e la responsabilità di “datore di lavoro”.
2. la presente Direttiva è stata elaborata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente detta Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e, oltre a rimandare ai principali riferimenti normativi in materia, disciplina:
- l’individuazione dei Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di “datore di lavoro”;
- le figure professionali connesse con “la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
3. I contenuti della presente Direttiva dovranno essere diramati sino ai minimi livelli ordinativi ed oggetto di un’efficace azione comunicativa da parte dei Comandanti a tutti i livelli.
4. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile al riguardo.

 

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGREDIFESA
I_D GSGDNA 0085249 29-12-2010

d’ordine
IL SOTTOCAPO DI SM DELL’ESERCITO
(Gen. C.A. Domenico ROSSI)

Annesso

COMANDANTI A CUI É ATTRIBUITA LA FUNZIONE E LA RESPONSABILITÀ DI DATORE DI LAVORO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVENZIONALE



1. SCOPO
Il presente documento definisce le linee guida per l’individuazione dei Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di “datore di lavoro” in materia di tutela della salute e della, sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito Forza Armata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 246 comma 6 del D.P.R. 90/2010.

2. FIGURA DEL DATORE DI LAVORO
a. I disposti normativi emanati con il recente D.P.R. 90/2010 individuano le prerogative in capo al “datore di lavoro”, che si caratterizzano per:
- titolarità di un Comando, Ente, Distaccamento, Ufficio;
- autonomia gestionale;
- autonomi poteri decisionali e di spesa;
- competenze nel disciplinare l’organizzazione del lavoro;
- piena autonomia nell’effettuare la valutazione dei rischi.
b. Pertanto, salvo eccezionali situazioni locali che saranno disciplinate con provvedimenti specifici, sono “datori di lavoro”, in ambito Forza Armata, i Comandanti di Corpo individuati ai sensi dell’art. 726 del D.P.R. 90/2010, inequivocabilmente indicati nelle Tabelle Organiche di tutti gli E/D/R di Forza Armata.
In particolare sono “datori di lavoro” i seguenti Comandanti di Corpo:
- nell’ORGANIZZAZIONE CENTRALE:
• il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, per il personale dello Stato Maggiore dell’Esercito e di quello collocato alle dirette dipendenze del Capo di SME;
• i Comandanti dei “Vertici d’Area”, per il personale inserito nei Comandi/Ispettorati;
• il Comandante della Regione Militare Centro - Comando Militare della Capitale, per il personale in forza al Comando;
• il Comandante del CE.SI.VA., per il personale in forza al Centro;
• il Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa EI, per il personale in forza all’organismo;
• il Capo Ufficio per il Coordinamento dei Servizi Vigilanza d’Area, per il personale in forza all’Ufficio.
- nell’ORGANIZZAZIONE INTERMEDIA E PERIFERICA: i Comandanti di Corpo titolari di Enti, Distaccamenti, Reparti, per tutto il personale in forza ai rispettivi organismi.
e. Ove più Comandanti di Corpo “convivano” nella medesima infrastruttura, si rimanda a quanta previsto all’art. 249, comma 4 del D.P.R. 90/2010, il quale stabilisce che nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E FIGURE PROFESSIONALI
I principali riferimenti normativi che riguardano - in via generale - la materia in oggetto, sono riportati in appendice alla presente circolare.

RIFERIMENTI NORMATIVI A CARATTERE GENERALE
a. I principali riferimenti normativi che riguardano - in via generale - la materia in oggetto, sano contenuti nel:
- D.Lgs. 9 aprite 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentali in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
b. Nello specifico, i suddetti disposti normativi individuano la figura di “datore di lavoro”:
- Art. 2 del D.Lgs. 81/2008, definisce le caratteristiche generali della figura professionale di “datore di lavoro”, delineandola come il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Art. 246 del D.P.R. 90/2010, stabilisce che, in ambito Amministrazione Difesa, le funzioni di datore di lavoro fanno capo ai titolari di Comandi, Etti, Distaccamenti, Uffici che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, abbiano autonomia gestionale e siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa. Inoltre, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi.

i. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE PROFESSIONALI
Le seguenti definizioni si riferiscono alle figure professionali che, oltre al “datore di lavoro”, sono interessate ai vari livelli per “la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nell’ambito di ciascun E/D/R. Tali figure non determinano alcuna ulteriore struttura organizzativa omogenea, ma sono riferibili a personale già organicamente inquadrato negli E/D/R. L'elenco comprende:
a. “dirigente” (Art. 247 del D.P.R. 90/2010): lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, sia responsabile di unità organizzative dell’Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
b. “preposto” (Art. 247 del D.P.R. 90/2010): lavoratore militare o civile cui fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la caretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
c. “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (Art. 249 del D.P.R. 90/2010): persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d. “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (Art. 250 del D.P.R. 90/2010): tale incarico può essere ricoperto da personale militare o civile in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
In particolare:
- i rappresentanti dei lavoratori Militari, cui competono le attribuzioni previste nel D.Lgs. 81/2008, sono designati dal datore di lavoro su proposta degli organi della rappresentanza militare. Nell’ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000 militari, tre oltre mille dipendenti militari. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari, la cui designazione non può essere rifiutata, ha durata triennale e viene trascritto nella documentazione matricolare dell’interessato. Tale incarico non è previsto da Tabella Organica in quanto la nomina, come detto, spetta al Comandante di Corpo (datore di lavoro).
- i rappresentante dei lavoratori civili, sono designati secondo le modalità previste dagli artt. 47 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l’Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni per il pubblico impiego, In particolare, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, tale figura è di norma designata dai lavoratori al loro interno, mentre in quelle con più di 15 lavoratori è designata dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’unità produttiva. Inoltre, il numero minimo dei rappresentanti in argomento è il seguente: uno, nelle unità produttive sino a 200 lavoratori civili, tre in quelle da 201 a 1000 lavoratori civili, sei in tutte le altre oltre 1000 lavoratori. Le loro attribuzioni sono disciplinate all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
I rappresentanti dei lavoratori, sia militari che civili, qualora ritengano inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, possono far ricorso all’autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.
e. “medico competente” (Art. 257 del D.P.R. 90/2010): nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui all’art. 253 (definisce le attività ed i luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari), le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 81/20081.
Si specifica che le suddette figure sono disciplinate solo ai fini della “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” non configurandosi, pertanto, quali incarichi.
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1 Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e in igiene del lavoro o in clinica dei lavoro; autorizzazioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle F.A. (omissis), svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.


Fonte: flpdifesa.it